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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/06/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8736/2017 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pomigliano d'Arco alla via Mazzini, n. 6, presso lo studio dell'avv. Luigi ESPOSITO,
, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla C.F._2
citazione,
OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato in Napoli Controparte_1 C.F._3
alla via A. C. De Meis, n. 123, presso lo studio dell'avv. Fridia COLONNA,
, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine C.F._4 della comparsa di risposta,
OPPOSTO
avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 20.03.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2462/2017 emesso dal Tribunale di Nola in data
08.11.2017 su istanza dell'opposto e notificatogli in data 21.11.2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
Pag. 1 11.510,00 a titolo di compenso professionale, oltre ad interessi e spese della fase monitoria.
L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: inesistenza di un conferimento di incarico all'opposto per lo svolgimento di un attività professionale e semplice richiesta di un preventivo di spesa per la trasformazione della VO Immobiliare s.a.s. in società a responsabilità limitata;
che il preventivo richiesto non era stato ottenuto;
che la predetta trasformazione con la necessaria perizia di stima era stata fatta nel dicembre
2016 con atto per notaio e con perizia redatta dal rag. Almanza;
che alcuna Tes_1 valenza probatoria del conferimento dell'incarico poteva essere riconosciuta al parere di congruità rilasciato dall'Ordine dei commercialisti di Napoli, non essendovi la prova di alcuna attività professionale svolta dal;
che l'azione intrapresa CP_1 dall'opposta doveva per i predetti motivi ritenersi temeraria.
L'opponente domandava la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni per abuso processuale.
Si costituiva in giudizio l'opposto, il quale eccepiva che la prova dell'incarico professionale era desumibile sia dalla corrispondenza via email intercorsa tra il ed il e sia dalla delega conferitagli per accedere al suo cassetto Pt_1 CP_1
fiscale e dalla documentazione fornitagli dallo stesso cliente;
che la trasformazione in
S.r.l. consigliata dal era stata poi attuata dal tramite altri CP_1 Pt_1 professionisti al solo scopo di evitare di corrispondere il compenso dovuto all'opposto; che il parere di congruità era stato basato sul valore del patrimonio immobiliare del
Pt_1
Tanto esposto, l'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Negata la provvisoria esecutorietà e concessi i termini ex art. 183 c.p.c. venivano assunti i mezzi di prova ammessi (interrogatorio formale dell'opponente ed escussione dei testi); indi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate poi all'udienza del 20.03.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
****************
Il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è
Pag. 2 necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore (Cass. n. 1244/2000).
La prova del contratto di prestazione d'opera intellettuale, in assenza di un obbligo legale di forma scritta ad substantiam, ben può essere fornita, da chi ne affermi l'esistenza, con ogni mezzo e potrà essere raggiunta anche mediante presunzioni.
Muovendo da detti principi giurisprudenziali si ritiene che l'opposizione non possa trovare integrale accoglimento.
In sede di interrogatorio formale , pur contestando in toto la pretesa Parte_1
del , ha riconosciuto di essere entrato comunque in contatto con lui nel corso CP_1
del 2015 sia per procedere ad una rettifica del quadro RN della dichiarazione dei redditi
2015 della VO Immobiliare s.a.s. di UN VO & C. (operata telematicamente dal in data 28.02.2016) e sia per il rilascio di un preventivo di spesa per una CP_1 trasformazione della predetta società in S.r.l., confermando di aver fornito a tale scopo al professionista in questione documentazione varia da esaminare ed evidentemente anche da studiare.
Il compenso richiesto dal , in qualità di commercialista, riguarda CP_1 esclusivamente questa seconda attività, in quanto, a dire dell'opposto, non sarebbe stata limitata alla sola redazione di un preventivo, ma si sarebbe sostanziata in un vero e proprio studio dell'asset immobiliare e dei redditi del teso ad individuare la Pt_1 soluzione più conveniente per la sua gestione. Solo al termine di questo studio il avrebbe consigliato la trasformazione della VO Immobiliare s.a.s. in CP_1 una S.r.l., ottenendo il consenso ad individuare il notaio per la stipula dell'atto pubblico ed un professionista, che redigesse la relazione di stima degli immobili sociali.
La trasformazione risulta effettivamente eseguita nel dicembre 2016, ma con l'ausilio di professionisti diversi da quelli indicati dal , a cui non veniva corrisposto CP_1 alcun compenso per lo studio condotto.
A dimostrazione della sua attività l'opposto, come era suo onere, ha prodotto una serie di documenti fornitigli dal ed ha dimostrato di aver ricevuto anche la delega ad Pt_1
accedere al cassetto fiscale sia della società che dei due soci. Inoltre, la teste TE
, collaboratrice di studio del all'epoca dei fatti, ha dichiarato di essere
[...] CP_1 stata presente al momento del conferimento dell'incarico al . CP_1
Pag. 3 La deposizione del teste VO UN, fratello dell'opponente e socio della VO
Immobiliare s.a.s. (ora VO Immobiliare S.r.l.) non appare convincente. Infatti, egli sostiene che il fratello si avvaleva di altro commercialista per le sue esigenze Pt_1
fiscali ed afferma di non aver mai delegato il ad accedere al suo cassetto CP_1
fiscale. Orbene, tali affermazioni stridono con la documentazione in atti, da cui si evince che una delega al è stata effettivamente conferita e che per la rettifica CP_1 del quadro RN della dichiarazione dei redditi della società di persone il non si Pt_1
è di cero avvalso dell'opera del suo commercialista di fiducia Pt_2
Che vi sia stata un'attività espletata dal su incarico dell'opponente sembra, CP_1
dunque, possa ragionevolmente presumersi dalle circostanze emerse durante la fase istruttoria e dalla documentazione prodotta.
Resta ora da verificare se il compenso richiesto dal professionista sia o meno congruo rispetto ai parametri amministrativi.
L'opposto afferma di aver esaminato la documentazione afferente i beni immobili di proprietà del e della società immobiliare e di aver fatto un'analisi dei dati Pt_1 emersi per trovare la soluzione più conveniente per la gestione dei beni proponendo in conclusione la trasformazione della compagine sociale in società di capitali.
Orbene, dalla parcella prodotta in allegato al ricorso per ingiunzione si evince che l'opposto per la quantificazione del suo compenso ha fatto riferimento all'art. 21 del
DM. 140/2012, che prevede un compenso parametrato al valore della perizia.
Ebbene, poiché nel caso in esame il valore indicato in parcella di euro 1.152.000,00
non risulta provato con certezza e tenuto conto che, in tema di liquidazione delle competenze professionali, il giudice non è vincolato al parere di congruità espresso dal competente Consiglio dell'Ordine, dal quale, dunque, può discostarsi, si ritiene che il compenso richiesto non possa essere integralmente riconosciuto e che questo Giudice
possa rideterminarlo in via equitativa, considerata la non particolare complessità dello studio affrontato, in complessivi euro 3.500,00.
Le spese, considerata la parziale soccombenza, sono compensate per un terzo e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da a rigettata ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
l) Accoglie parzialmente la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Pag. 4 2) Condanna a pagare in favore di euro 3.500,00 a Parte_1 Controparte_1 titolo di compenso per l'attività professionale prestata, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite liquidate al netto della compensazione in euro 2.000,00, oltre
[...]
I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. Fridia Colonna dichiaratasi antistatario.
Così deciso in Nola, il 16/06/2025.
Il Giudice
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