TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/06/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale costituito dai magistrati:
Dott. Ennio Ricci Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante Giudice
Dott.ssa Serena Berruti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.425 /2025
vertente tra
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. CAVUOTO LUCA
-parte ricorrente-
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come formulate da parte ricorrente all'udienza del
28 maggio 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
-1 di 4- ha chiesto al Tribunale di Benevento di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con alle stesse condizioni della Controparte_1 separazione, con assegnazione a lei della casa coniugale e ordine al di trasferire la residenza in luogo diverso CP_1 dalla stessa, essendo il domiciliato da tempo a CP_1
Benevento, in via Torino.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle domande formulate:
-di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 11 gennaio 1997, in Benevento, e che dalla detta unione erano nati due figli, e (dati Per_1 Persona_2 anagrafici non indicati) oggi maggiorenni ed autonomi economicamente;
- che, in data 15 dicembre 2023, i coniugi avevano sottoscritto un accordo di separazione all'esito di procedura di negoziazione assistita e da quella data avevano continuato a vivere separatamente senza più ricostituire il rapporto matrimoniale;
che pertanto sussistevano le condizioni per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 28 maggio 2025 il giudice, dopo aver constatato la rituale instaurazione del contraddittorio ed aver sentito la ricorrente, la quale ha ribadito che non intende riconciliarsi e che è sua intenzione divorziare, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione su richiesta della ricorrente, che ha rinunciato ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
Il P.M., ha fatto pervenire le proprie conclusioni in data 4 giugno 2025 non opponendosi all'accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente in quanto lo stesso è stato regolarmente Controparte_1 convenuto in giudizio, tenuto conto che il ricorso ed il decreto
-2 di 4- di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi del 28 maggio 2025 gli sono stati notificati, nel suo domicilio, a mani proprie, nel termine previsto dall'art. 473 bis. 14 c.p.c..
La domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonoo è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970,n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data dell'accordo di separazione personale dei coniugi di negoziazione assistita (15 dicembre
2023) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente non può essere accolta tenuto conto che, in assenza di figli minori o non economicamente autosufficienti, è preclusa l'adozione dei provvedimenti ex art. 337 sexies C.C. Il godimento di tali beni resterà pertanto governato dalle norme di diritto comune.
Allo stesso modo non può essere accolta la domanda avente ad oggetto la condanna del resistente a cambiare la residenza, esulando dai poteri del giudice civile.
La natura della controversia e l'esito della lite giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la contumacia di Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 11 novembre 1997, in Benevento, (Registro atti di matrimonio del Comune di Benevento, Anno 1997, Parte II,
N. 3 Serie A) tra , nata a [...] il 29 novembre Parte_1
-3 di 4- 1976, e , nato a [...] il giorno 11 giugno Controparte_1
1976;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 152 septies disp. Att. c.p.c.;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice Rel. - Est.
Dott. ssa Serena Berruti
il Presidente
Dott. Ennio Ricci
-4 di 4-