TRIB
Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/07/2024, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 3939/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3939/2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, come da procura telematica allegata agli atti, dall' avv. Corrado Di Pasquale del Foro di
Padova (C.F. ) con studio in Selvazzano Dentro (PD), via Turchia n. C.F._1
1/A e dall'avv. Roberta Cusin del Foro di Rovigo (C.F. ), con studio in C.F._2
Rovigo via Trento 5, con domicilio eletto ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'avvocato Valerio Catrambone (C.F. , in Genova C.so Andrea C.F._3
Podestà 8/5,
- Attrice -
CONTRO
(P.IVA , in persona dell'Amministratore Delegato e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante, elettivamente domiciliata in Genova, presso e nello studio dell'avv. Andrea
Schenone (C.F. , che la rappresenta e difende con l'avv. Enrico Siboldi C.F._4
(C.F. ), come da mandato in atti, C.F._5
- Convenuta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'attrice.
Come in atti. Precisazione delle conclusioni per la convenuta.
Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La società attrice depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Rovigo, nel procedimento RG 1022/2022, il quale emetteva ingiunzione di pagamento. Il ricorso e il provvedimento venivano ritualmente notificati a quest'ultima, la quale presentava opposizione avanti al medesimo Tribunale, eccependo preliminarmente la sua incompetenza territoriale, essendo viceversa competente il Tribunale di Genova. Il Tribunale di
Rovigo, vista l'adesione di parte opposta alla predetta eccezione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e fissava in mesi tre il termine per la riassunzione avanti il Tribunale di Genova, nulla disponendo per le spese di lite.
La società attrice riassumeva il procedimento avanti codesto Tribunale con ricorso iscritto a ruolo in data 19 aprile 2023. Con provvedimento del 27 aprile 2023 veniva fissata udienza di prima comparizione per il 16 giugno 2023, con termine assegnato a parte attrice fino al 5 maggio 2023 per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva la tardività della riassunzione e su tale eccezione, ritenuto che la stessa fosse tale da poter anticipatamente definire il giudizio, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
L'eccezione sollevata dalla società convenuta in merito alla tardiva riassunzione del giudizio risulta fondata.
Come risulta dagli atti di causa, con provvedimento del 18 gennaio 2023 il Tribunale di Rovigo aveva fissato in mesi tre il termine per la riassunzione del procedimento davanti al Tribunale di
Genova. La società attrice ha provveduto a detta riassunzione con ricorso depositato il 19 aprile
2023, come risulta dal relativo fascicolo d'ufficio, e notificato in data 28 aprile 2023.
Secondo quanto previsto dall'art. 125 Disp. att. c.p.c., la riassunzione della causa deve essere operata con comparsa da notificare a norma dell'art. 170 c.p.c.. Ai fini della tempestività e dell'efficacia della riassunzione non è quindi sufficiente il mero deposito della comparsa nella cancelleria del Giudice competente nei termini di cui all'art. 50 c.p.c., ma in tali termini occorre provvedere anche alla sua notificazione alla controparte. Nella specie la società attrice ha operato la riassunzione con ricorso. In questi casi, come evidenziato dalla giurisprudenza, seppure sia possibile, sulla base del principio di conservazione degli atti, ritenere il ricorso equipollente alla comparsa, purché ricorrano i requisiti contenutistici di cui all'art. 50 c.p.c., è tuttavia necessario che lo stesso sia stato tempestivamente notificato alla controparte, essendo questo un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente si sostanzia in un atto di impulso tendente ad assicurare la continuazione dinanzi a tale giudice del processo iniziato, che si realizza soltanto con la notifica della comparsa alle altre parti. E se pure è vero che il principio generale di conservazione degli atti viziati consente di escludere la nullità dell'atto di riassunzione che abbia assunto la forma del ricorso, anziché della comparsa, è tuttavia altrettanto vero che la conversione può operare purché l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo: tali requisiti si identificano, in relazione all'ipotesi considerata, nella tempestiva notificazione del ricorso, quale idonea manifestazione della volontà di riassumere la causa” (Cass. civ., 1 settembre 1995, n. 9217).
Nello stesso senso si vedano anche: Trib. Roma, 26 aprile 2024, n. 7188; Trib. Bologna, 4 maggio 2022, n. 1183; Cass. civ., 18 settembre 1992, n. 10692.
Nel caso concreto, come detto, risulta che il ricorso in riassunzione è stato notificato dalla società attrice alla odierna convenuta soltanto in data 28 aprile 2023, quindi ben oltre il termine di tre mesi concesso dal Tribunale di Rovigo con la predetta ordinanza del 18 gennaio 2023. Di conseguenza, giusto il disposto di cui all'art. 50 c.p.c., deve procedersi a dichiarare l'estinzione del presente giudizio.
A quanto sopra segue la condanna della società attrice alle spese di lite, che vengono liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta:
a) fase di studio della controversia, valore medio, € 919,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 777,00;
c) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara la tardività della riassunzione della causa e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del processo, ordinando alla Cancelleria di provvedere alla cancellazione della causa dal ruolo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, nell'importo di €
2.547,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 5 Luglio 2024 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3939/2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, come da procura telematica allegata agli atti, dall' avv. Corrado Di Pasquale del Foro di
Padova (C.F. ) con studio in Selvazzano Dentro (PD), via Turchia n. C.F._1
1/A e dall'avv. Roberta Cusin del Foro di Rovigo (C.F. ), con studio in C.F._2
Rovigo via Trento 5, con domicilio eletto ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'avvocato Valerio Catrambone (C.F. , in Genova C.so Andrea C.F._3
Podestà 8/5,
- Attrice -
CONTRO
(P.IVA , in persona dell'Amministratore Delegato e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante, elettivamente domiciliata in Genova, presso e nello studio dell'avv. Andrea
Schenone (C.F. , che la rappresenta e difende con l'avv. Enrico Siboldi C.F._4
(C.F. ), come da mandato in atti, C.F._5
- Convenuta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'attrice.
Come in atti. Precisazione delle conclusioni per la convenuta.
Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La società attrice depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Rovigo, nel procedimento RG 1022/2022, il quale emetteva ingiunzione di pagamento. Il ricorso e il provvedimento venivano ritualmente notificati a quest'ultima, la quale presentava opposizione avanti al medesimo Tribunale, eccependo preliminarmente la sua incompetenza territoriale, essendo viceversa competente il Tribunale di Genova. Il Tribunale di
Rovigo, vista l'adesione di parte opposta alla predetta eccezione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e fissava in mesi tre il termine per la riassunzione avanti il Tribunale di Genova, nulla disponendo per le spese di lite.
La società attrice riassumeva il procedimento avanti codesto Tribunale con ricorso iscritto a ruolo in data 19 aprile 2023. Con provvedimento del 27 aprile 2023 veniva fissata udienza di prima comparizione per il 16 giugno 2023, con termine assegnato a parte attrice fino al 5 maggio 2023 per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva la tardività della riassunzione e su tale eccezione, ritenuto che la stessa fosse tale da poter anticipatamente definire il giudizio, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
L'eccezione sollevata dalla società convenuta in merito alla tardiva riassunzione del giudizio risulta fondata.
Come risulta dagli atti di causa, con provvedimento del 18 gennaio 2023 il Tribunale di Rovigo aveva fissato in mesi tre il termine per la riassunzione del procedimento davanti al Tribunale di
Genova. La società attrice ha provveduto a detta riassunzione con ricorso depositato il 19 aprile
2023, come risulta dal relativo fascicolo d'ufficio, e notificato in data 28 aprile 2023.
Secondo quanto previsto dall'art. 125 Disp. att. c.p.c., la riassunzione della causa deve essere operata con comparsa da notificare a norma dell'art. 170 c.p.c.. Ai fini della tempestività e dell'efficacia della riassunzione non è quindi sufficiente il mero deposito della comparsa nella cancelleria del Giudice competente nei termini di cui all'art. 50 c.p.c., ma in tali termini occorre provvedere anche alla sua notificazione alla controparte. Nella specie la società attrice ha operato la riassunzione con ricorso. In questi casi, come evidenziato dalla giurisprudenza, seppure sia possibile, sulla base del principio di conservazione degli atti, ritenere il ricorso equipollente alla comparsa, purché ricorrano i requisiti contenutistici di cui all'art. 50 c.p.c., è tuttavia necessario che lo stesso sia stato tempestivamente notificato alla controparte, essendo questo un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente si sostanzia in un atto di impulso tendente ad assicurare la continuazione dinanzi a tale giudice del processo iniziato, che si realizza soltanto con la notifica della comparsa alle altre parti. E se pure è vero che il principio generale di conservazione degli atti viziati consente di escludere la nullità dell'atto di riassunzione che abbia assunto la forma del ricorso, anziché della comparsa, è tuttavia altrettanto vero che la conversione può operare purché l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo: tali requisiti si identificano, in relazione all'ipotesi considerata, nella tempestiva notificazione del ricorso, quale idonea manifestazione della volontà di riassumere la causa” (Cass. civ., 1 settembre 1995, n. 9217).
Nello stesso senso si vedano anche: Trib. Roma, 26 aprile 2024, n. 7188; Trib. Bologna, 4 maggio 2022, n. 1183; Cass. civ., 18 settembre 1992, n. 10692.
Nel caso concreto, come detto, risulta che il ricorso in riassunzione è stato notificato dalla società attrice alla odierna convenuta soltanto in data 28 aprile 2023, quindi ben oltre il termine di tre mesi concesso dal Tribunale di Rovigo con la predetta ordinanza del 18 gennaio 2023. Di conseguenza, giusto il disposto di cui all'art. 50 c.p.c., deve procedersi a dichiarare l'estinzione del presente giudizio.
A quanto sopra segue la condanna della società attrice alle spese di lite, che vengono liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta:
a) fase di studio della controversia, valore medio, € 919,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 777,00;
c) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara la tardività della riassunzione della causa e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del processo, ordinando alla Cancelleria di provvedere alla cancellazione della causa dal ruolo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, nell'importo di €
2.547,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 5 Luglio 2024 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago