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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 61/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 06.5.2025
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza:
- per parte opponente, dall'avv. DI DATO ALESSANDRO;
- per parte opposta, dall'avv. IORIO VALERIO e dall'avv. IORIO CARMEN;
letti gli atti e i documenti di causa;
P.Q.M.
si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 06.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, letto l'art. 127 ter c.p.c., decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 n. 61/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 61/2024,
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Di Dato Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1
Valerio Iorio e Carmen Iorio
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 06.5.2025.
2 n. 61/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1665/2023, emesso in data 03.11.2023
[...]
dal Tribunale di Nola e pubblicato in data 07.11.2023, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in qualità di fideiussore (in solido con , oltre ad altri fideiussori), alla Controparte_2
ricorrente, (quale cessionaria del credito già vantato da Controparte_1 Controparte_3
rappresentata, giusta procura speciale autenticata dal Notaio dott. in data 11.5.2021, Persona_1
rep. n. 144302 e racc. n. 37203, registrata a Milano DP II il 12.5.2021 al n. 47618 serie 1T, da
[...]
, la somma di € 85.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a Controparte_4
titolo di adempimento delle obbligazioni contratte dalla società garantita, Controparte_2
, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato, per Notaio di Sant'Anastasia,
[...] Per_2
il 09.7.2015, rep. 192351, racc. 6142, con il Banco di Napoli, poi incorporato dalla capogruppo
[...]
CP_5
L'opponente eccepiva, preliminarmente, tra le altre cose, l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Nola in favore del Tribunale di Napoli, deducendo la propria qualità di consumatore, con conseguente applicazione del foro esclusivo del consumatore, appunto, individuato in base alla sua residenza, sita in
Napoli.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che resisteva all'opposizione, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Assegnata la causa alla scrivente per ragioni di connessione (cfr. decreto del Presidente della Prima
Sezione Civile del 02.7.2024), nonché denegata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (si cfr. ordinanza del 10.01.2025), la causa all'odierna udienza - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - giunge alla decisione.
3 n. 61/2024 R.G.A.C.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che riveste carattere assorbente l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, secondo cui la pretesa monitoria avrebbe dovuto essere proposta innanzi al Tribunale del foro di residenza. Nello specifico, l'opponente ha eccepito di essere residente in
Napoli, con conseguente competenza del Tribunale di Napoli a conoscere della controversia in oggetto.
L'eccezione in esame è stata contestata dall'opposta, che ha dedotto, anzitutto, l'operatività, nella fattispecie, del disposto dell'art. 32 c.p.c. con riguardo alla domanda di garanzia, che “può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo”, nonché del cumulo soggettivo di domande ex art. 33 c.p.c. secondo cui “Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”.
Ebbene, tali assunti non possono essere condivisi.
Infatti, in ragione dell'art. 66 bis del D.lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo, più brevemente cod. cons.) “Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”; nonché ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. u) cod. cons. è vessatoria e nulla la clausola che stabilisce come sede del foro competente per le controversie tra professionista e consumatore una località diversa da quella di residenza o domicilio eletto, con conseguente competenza del foro, inderogabile ed esclusivo (cfr. sul tema del foro del consumatore, tra le ultime, Cassazione civile sez. II, 05.02.2024, n. 3241), del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
Quanto, in particolare, alla dedotta attrazione della controversia dinanzi al foro di uno dei convenuti, in virtù del disposto dell'art. 33 c.p.c., la Suprema Corte, con decisione che qui si condivide, ha statuito in argomento che: «In presenza dei presupposti di cui all'art. 3, d.lg. n. 206 del 2005, come modificato dal d.lg. n. 221 del 2007, non è consentita l'applicazione del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'art. 66-bis d.lg. n. 206 del 2005, quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti» (Cassazione civile sez. II, 18.12.2023, n. 35275).
4 n. 61/2024 R.G.A.C.
I giudici di legittimità hanno, infatti, chiarito che «Costituisce principio pacifico (…) quello secondo cui il cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, che, per espressa previsione dell'art. 33 c.p.c., consente la modificazione della competenza per territorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché esso opera soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 e art. 19 c.p.c.), nel senso che consente l'attrazione soltanto
a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute (Cass., Sez. 3, 14/7/2000, n. 9369; Cass., Sez. 1, 13/7/2004, n. 12974)» (Cassazione civile sez. II,
18.12.2023, n. 35275, cit.).
Ed invero, riprendendo il ragionamento della Cassazione, la ratio sottesa alla previsione della deroga alla competenza territoriale - idonea a superare anche la invocata applicazione del criterio attrattivo della competenza di cui all'art. 32 c.p.c. - affonda le sue radici nell'esigenza sostanziale di tutela del consumatore, fondata sulla «presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dello stesso nei confronti della controparte, che, in quanto professionista, e cioè persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (…), è ragionevolmente molto meglio attrezzata a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso» (cfr. Cassazione civile sez. VI, 12.3.2014, n. 5705, in motivazione). A tal fine, è stato individuato un «foro comodo per l'utente, essendo di intuitiva evidenza che l'obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da quella di residenza o di domicilio, limiterebbe fortemente il diritto del consumatore di agire in giudizio, in special modo quando, come il più delle volte accade,
a fronte degli alti costi, economici e non, implicati da un processo che si svolga a notevole distanza da quei luoghi, la controversia sia di esiguo valore monetario. Peraltro, proprio la stretta connessione funzionale dell'agevole accessibilità del giudice competente a conoscere di questo genere di cause all'effettività della protezione riconosciuta dall'ordinamento, marca la necessità di connotare quel foro come foro esclusivo e tendenzialmente preminente, posto che, in caso contrario, esso sarebbe destinato a essere agevolmente spazzato via attraverso la previsione, non importa se contrattuale o legale, di un foro vantaggioso per la controparte professionale» (cfr. Cass n. 5705/2014, cit.).
Pertanto, in presenza dei presupposti previsti dal codice del consumo, ossia di un rapporto contrattuale che vede, come parti contrapposte, una persona fisica operante per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (ex art. 3, lett. a, cod. cons.,
5 n. 61/2024 R.G.A.C.
come modificato dal D.Lgs. n. 221 del 2007) e bisognevole di protezione, stante la presunzione di sua inesperienza, scarsa informazione e debolezza contrattuale, e un professionista (persona fisica o giuridica) operante nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, lett. c, della medesima fonte) e ragionevolmente molto meglio attrezzato a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative ad un eventuale contenzioso, non può che applicarsi la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore «in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili» (Cass., n. 5705/2014, cit.).
In definitiva, «In tal caso, non rileva affatto la sussistenza di un cumulo soggettivo di domande, il quale è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, sicché non è consentita la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali» (sul punto cfr. la più volte citata Cass. n.
5705/2014).
In ogni caso, il foro generale del professionista non potrebbe attrarre quello del consumatore, tenuto conto che entrambi i fori degli artt. 18 e 19 c.p.c. - espressamente richiamati dall'art. 33 c.p.c. - contengono l'inciso “salvo che la legge disponga altrimenti” e l'art. 66 bis cod. cons. (norma speciale avente funzione di protezione del consumatore) stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Deve perciò affermarsi che, in presenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 221 del 2007, non è consentita l'applicazione né del foro della causa principale rispetto a quella di garanzia ex art. 32 c.p.c., né del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'art. 66 bis cod. cons., quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti.
Sotto altro profilo, poi, va evidenziato che secondo l'indirizzo giurisprudenziale condiviso anche da questo Tribunale (si cfr. Tribunale di Nola, sentenza n. 2948 del 14.11.2023, reperibile in “Banca Dati di
Merito”), i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore di una società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, e non già con riguardo a quelle del distinto contratto principale;
pertanto, è evidente che la
6 n. 61/2024 R.G.A.C.
disciplina consumeristica si applica anche ai rapporti di garanzia, dovendosi avere esclusivo riguardo alle parti medesime del contratto di garanzia, indipendentemente dalla qualità ricoperta dai contraenti del rapporto principale.
Più precisamente, è stato condivisibilmente affermato che «In conformità alla più recente giurisprudenza della
Corte di giustizia europea, deve respingersi la tesi (c.d. del professionista di rimbalzo) secondo cui l'accessorietà fideiussoria implicherebbe che la qualificazione soggettiva (consumatore o meno) della persona fisica che presta la garanzia debba modellarsi su quella del debitore principale. Nel connotare la struttura disciplinare dell'impegno e della obbligazione fideiussoria, l'accessorietà non può essere spinta fuori da tale ambito fino al punto di incidere sulla qualificazione dell'agire
- professionale o meno - del garante. Per l'attribuzione della qualità di consumatore al soggetto che presta fideiussione non vi è ragione di discostarsi dal criterio generale e comune fissato dall'art. 3 comma 1 lett. a) cod. cons. Tale deve pertanto ritenersi il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli un contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)» (Cassazione civile sez.
VI, 16.01.2020, n. 742).
Ed ancora, «In tema di contratti stipulati dal “consumatore”, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua
della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) – all'entità della Per_3
partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore» (Cassazione civile sez. VI, 24.1.2020, n. 1666).
Sempre in argomento, la Suprema Corte ha affermato anche che «I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato in favore di un professionista devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), con la conseguenza che ove la prestazione di garanzia non si configuri come esercizio di un'attività professionale, anche se resa da un professionista, non viene meno la qualità di consumatore del fideiussore e la fattispecie non si sottrae perciò all'applicazione della disciplina
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consumeristica e in particolare all'applicazione del foro del consumatore» (Cassazione civile sez. I, 19.7.2021, n.
20633; in termini anche Cassazione civile sez. VI, 16.01.2020, n. 742).
Poste tali coordinate ermeneutiche e venendo al caso in esame, rileva il Tribunale come nell'atto introduttivo - come visto – l'opponente abbia espressamente sollevato l'eccezione innanzi analizzata, affermando di rivestire la qualità di consumatore e, né nella prima difesa successiva (ovvero in sede di comparsa di costituzione e riposta), né nel termine perentorio deputato alle precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.),
l'opposta ha specificamente contestato detto assunto, con quel che ne consegue ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c.
Nel caso di specie, inoltre, non risulta che l'opponente abbia assunto l'obbligazione di garanzia per soddisfare finalità riconducibili all'esercizio di un'attività professionale.
Quanto, poi, alla deroga convenzionale del foro del consumatore risultante dal contratto oggetto di causa,
e richiamata dall'opposta, la relativa clausola risulta nulla in quanto vessatoria. Invero, la presunzione di vessatorietà stabilita dall'art. 33 cod. cons. può essere vinta solo ove il professionista provi - ai sensi dell'art. 33, co. 1, cod. cons. - che la stessa clausola non determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto o - ai sensi dell'art. 34, co. 4 e 5, cod. cons. - che le clausole o gli elementi di clausola siano stati oggetto di trattativa individuale o che - se contenute in moduli o formulari
“standard” - siano stati oggetto di specifica trattativa individuale «caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività» (così Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 742 del 16.01.2020).
Essendo del tutto carente la prova incombente su parte opposta circa la ricorrenza di tali presupposti
(non avendo essa né provato né chiesto di provare tali circostanze: cfr. memorie ex art. 171 ter c.p.c.), ne consegue che la competenza per territorio è da regolarsi in base al foro del consumatore.
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione, formulata dall'opponente, di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Nola per essere competente il Tribunale di Napoli, va revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con Parte_1
8 n. 61/2024 R.G.A.C.
assegnazione alle parti del termine di tre mesi, dalla comunicazione della presente sentenza, ex art. 50
c.p.c., per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e vengono liquidate, in favore dell'opponente, come da dispositivo (non potendosi rimettere la liquidazione al giudice dichiarato competente: cfr.
Cassazione civile sez. III, 20.10.2006, n. 22541, secondo cui «Allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente, atteso che tale dichiarazione chiude il processo avanti a detto giudice»), ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento in base alla domanda, ai valori tabellari medi, leggermente ridotti in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo, nonché con la riduzione prevista per la pronuncia in rito, ex art. 4, co. 9, del citato D.M., con attribuzione all'avv. Alessandro Di Dato, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Nola a conoscere della presente controversia, per essere competente il Tribunale di Napoli e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1665/2023 nei confronti di;
Parte_1
2. Fissa per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
3. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di , che si liquidano, per in € 406,50 per spese ed in € Parte_1
6.479,10 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate,
e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv.
Alessandro Di Dato.
Così deciso in Nola, il 06.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 06.5.2025
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza:
- per parte opponente, dall'avv. DI DATO ALESSANDRO;
- per parte opposta, dall'avv. IORIO VALERIO e dall'avv. IORIO CARMEN;
letti gli atti e i documenti di causa;
P.Q.M.
si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 06.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, letto l'art. 127 ter c.p.c., decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 n. 61/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 61/2024,
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Di Dato Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1
Valerio Iorio e Carmen Iorio
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 06.5.2025.
2 n. 61/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1665/2023, emesso in data 03.11.2023
[...]
dal Tribunale di Nola e pubblicato in data 07.11.2023, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in qualità di fideiussore (in solido con , oltre ad altri fideiussori), alla Controparte_2
ricorrente, (quale cessionaria del credito già vantato da Controparte_1 Controparte_3
rappresentata, giusta procura speciale autenticata dal Notaio dott. in data 11.5.2021, Persona_1
rep. n. 144302 e racc. n. 37203, registrata a Milano DP II il 12.5.2021 al n. 47618 serie 1T, da
[...]
, la somma di € 85.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a Controparte_4
titolo di adempimento delle obbligazioni contratte dalla società garantita, Controparte_2
, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato, per Notaio di Sant'Anastasia,
[...] Per_2
il 09.7.2015, rep. 192351, racc. 6142, con il Banco di Napoli, poi incorporato dalla capogruppo
[...]
CP_5
L'opponente eccepiva, preliminarmente, tra le altre cose, l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Nola in favore del Tribunale di Napoli, deducendo la propria qualità di consumatore, con conseguente applicazione del foro esclusivo del consumatore, appunto, individuato in base alla sua residenza, sita in
Napoli.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che resisteva all'opposizione, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Assegnata la causa alla scrivente per ragioni di connessione (cfr. decreto del Presidente della Prima
Sezione Civile del 02.7.2024), nonché denegata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (si cfr. ordinanza del 10.01.2025), la causa all'odierna udienza - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - giunge alla decisione.
3 n. 61/2024 R.G.A.C.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che riveste carattere assorbente l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, secondo cui la pretesa monitoria avrebbe dovuto essere proposta innanzi al Tribunale del foro di residenza. Nello specifico, l'opponente ha eccepito di essere residente in
Napoli, con conseguente competenza del Tribunale di Napoli a conoscere della controversia in oggetto.
L'eccezione in esame è stata contestata dall'opposta, che ha dedotto, anzitutto, l'operatività, nella fattispecie, del disposto dell'art. 32 c.p.c. con riguardo alla domanda di garanzia, che “può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo”, nonché del cumulo soggettivo di domande ex art. 33 c.p.c. secondo cui “Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”.
Ebbene, tali assunti non possono essere condivisi.
Infatti, in ragione dell'art. 66 bis del D.lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo, più brevemente cod. cons.) “Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”; nonché ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. u) cod. cons. è vessatoria e nulla la clausola che stabilisce come sede del foro competente per le controversie tra professionista e consumatore una località diversa da quella di residenza o domicilio eletto, con conseguente competenza del foro, inderogabile ed esclusivo (cfr. sul tema del foro del consumatore, tra le ultime, Cassazione civile sez. II, 05.02.2024, n. 3241), del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
Quanto, in particolare, alla dedotta attrazione della controversia dinanzi al foro di uno dei convenuti, in virtù del disposto dell'art. 33 c.p.c., la Suprema Corte, con decisione che qui si condivide, ha statuito in argomento che: «In presenza dei presupposti di cui all'art. 3, d.lg. n. 206 del 2005, come modificato dal d.lg. n. 221 del 2007, non è consentita l'applicazione del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'art. 66-bis d.lg. n. 206 del 2005, quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti» (Cassazione civile sez. II, 18.12.2023, n. 35275).
4 n. 61/2024 R.G.A.C.
I giudici di legittimità hanno, infatti, chiarito che «Costituisce principio pacifico (…) quello secondo cui il cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, che, per espressa previsione dell'art. 33 c.p.c., consente la modificazione della competenza per territorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché esso opera soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 e art. 19 c.p.c.), nel senso che consente l'attrazione soltanto
a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute (Cass., Sez. 3, 14/7/2000, n. 9369; Cass., Sez. 1, 13/7/2004, n. 12974)» (Cassazione civile sez. II,
18.12.2023, n. 35275, cit.).
Ed invero, riprendendo il ragionamento della Cassazione, la ratio sottesa alla previsione della deroga alla competenza territoriale - idonea a superare anche la invocata applicazione del criterio attrattivo della competenza di cui all'art. 32 c.p.c. - affonda le sue radici nell'esigenza sostanziale di tutela del consumatore, fondata sulla «presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dello stesso nei confronti della controparte, che, in quanto professionista, e cioè persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (…), è ragionevolmente molto meglio attrezzata a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso» (cfr. Cassazione civile sez. VI, 12.3.2014, n. 5705, in motivazione). A tal fine, è stato individuato un «foro comodo per l'utente, essendo di intuitiva evidenza che l'obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da quella di residenza o di domicilio, limiterebbe fortemente il diritto del consumatore di agire in giudizio, in special modo quando, come il più delle volte accade,
a fronte degli alti costi, economici e non, implicati da un processo che si svolga a notevole distanza da quei luoghi, la controversia sia di esiguo valore monetario. Peraltro, proprio la stretta connessione funzionale dell'agevole accessibilità del giudice competente a conoscere di questo genere di cause all'effettività della protezione riconosciuta dall'ordinamento, marca la necessità di connotare quel foro come foro esclusivo e tendenzialmente preminente, posto che, in caso contrario, esso sarebbe destinato a essere agevolmente spazzato via attraverso la previsione, non importa se contrattuale o legale, di un foro vantaggioso per la controparte professionale» (cfr. Cass n. 5705/2014, cit.).
Pertanto, in presenza dei presupposti previsti dal codice del consumo, ossia di un rapporto contrattuale che vede, come parti contrapposte, una persona fisica operante per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (ex art. 3, lett. a, cod. cons.,
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come modificato dal D.Lgs. n. 221 del 2007) e bisognevole di protezione, stante la presunzione di sua inesperienza, scarsa informazione e debolezza contrattuale, e un professionista (persona fisica o giuridica) operante nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, lett. c, della medesima fonte) e ragionevolmente molto meglio attrezzato a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative ad un eventuale contenzioso, non può che applicarsi la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore «in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili» (Cass., n. 5705/2014, cit.).
In definitiva, «In tal caso, non rileva affatto la sussistenza di un cumulo soggettivo di domande, il quale è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, sicché non è consentita la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali» (sul punto cfr. la più volte citata Cass. n.
5705/2014).
In ogni caso, il foro generale del professionista non potrebbe attrarre quello del consumatore, tenuto conto che entrambi i fori degli artt. 18 e 19 c.p.c. - espressamente richiamati dall'art. 33 c.p.c. - contengono l'inciso “salvo che la legge disponga altrimenti” e l'art. 66 bis cod. cons. (norma speciale avente funzione di protezione del consumatore) stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Deve perciò affermarsi che, in presenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 221 del 2007, non è consentita l'applicazione né del foro della causa principale rispetto a quella di garanzia ex art. 32 c.p.c., né del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'art. 66 bis cod. cons., quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti.
Sotto altro profilo, poi, va evidenziato che secondo l'indirizzo giurisprudenziale condiviso anche da questo Tribunale (si cfr. Tribunale di Nola, sentenza n. 2948 del 14.11.2023, reperibile in “Banca Dati di
Merito”), i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore di una società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, e non già con riguardo a quelle del distinto contratto principale;
pertanto, è evidente che la
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disciplina consumeristica si applica anche ai rapporti di garanzia, dovendosi avere esclusivo riguardo alle parti medesime del contratto di garanzia, indipendentemente dalla qualità ricoperta dai contraenti del rapporto principale.
Più precisamente, è stato condivisibilmente affermato che «In conformità alla più recente giurisprudenza della
Corte di giustizia europea, deve respingersi la tesi (c.d. del professionista di rimbalzo) secondo cui l'accessorietà fideiussoria implicherebbe che la qualificazione soggettiva (consumatore o meno) della persona fisica che presta la garanzia debba modellarsi su quella del debitore principale. Nel connotare la struttura disciplinare dell'impegno e della obbligazione fideiussoria, l'accessorietà non può essere spinta fuori da tale ambito fino al punto di incidere sulla qualificazione dell'agire
- professionale o meno - del garante. Per l'attribuzione della qualità di consumatore al soggetto che presta fideiussione non vi è ragione di discostarsi dal criterio generale e comune fissato dall'art. 3 comma 1 lett. a) cod. cons. Tale deve pertanto ritenersi il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli un contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)» (Cassazione civile sez.
VI, 16.01.2020, n. 742).
Ed ancora, «In tema di contratti stipulati dal “consumatore”, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua
della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) – all'entità della Per_3
partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore» (Cassazione civile sez. VI, 24.1.2020, n. 1666).
Sempre in argomento, la Suprema Corte ha affermato anche che «I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato in favore di un professionista devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), con la conseguenza che ove la prestazione di garanzia non si configuri come esercizio di un'attività professionale, anche se resa da un professionista, non viene meno la qualità di consumatore del fideiussore e la fattispecie non si sottrae perciò all'applicazione della disciplina
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consumeristica e in particolare all'applicazione del foro del consumatore» (Cassazione civile sez. I, 19.7.2021, n.
20633; in termini anche Cassazione civile sez. VI, 16.01.2020, n. 742).
Poste tali coordinate ermeneutiche e venendo al caso in esame, rileva il Tribunale come nell'atto introduttivo - come visto – l'opponente abbia espressamente sollevato l'eccezione innanzi analizzata, affermando di rivestire la qualità di consumatore e, né nella prima difesa successiva (ovvero in sede di comparsa di costituzione e riposta), né nel termine perentorio deputato alle precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.),
l'opposta ha specificamente contestato detto assunto, con quel che ne consegue ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c.
Nel caso di specie, inoltre, non risulta che l'opponente abbia assunto l'obbligazione di garanzia per soddisfare finalità riconducibili all'esercizio di un'attività professionale.
Quanto, poi, alla deroga convenzionale del foro del consumatore risultante dal contratto oggetto di causa,
e richiamata dall'opposta, la relativa clausola risulta nulla in quanto vessatoria. Invero, la presunzione di vessatorietà stabilita dall'art. 33 cod. cons. può essere vinta solo ove il professionista provi - ai sensi dell'art. 33, co. 1, cod. cons. - che la stessa clausola non determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto o - ai sensi dell'art. 34, co. 4 e 5, cod. cons. - che le clausole o gli elementi di clausola siano stati oggetto di trattativa individuale o che - se contenute in moduli o formulari
“standard” - siano stati oggetto di specifica trattativa individuale «caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività» (così Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 742 del 16.01.2020).
Essendo del tutto carente la prova incombente su parte opposta circa la ricorrenza di tali presupposti
(non avendo essa né provato né chiesto di provare tali circostanze: cfr. memorie ex art. 171 ter c.p.c.), ne consegue che la competenza per territorio è da regolarsi in base al foro del consumatore.
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione, formulata dall'opponente, di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Nola per essere competente il Tribunale di Napoli, va revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con Parte_1
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assegnazione alle parti del termine di tre mesi, dalla comunicazione della presente sentenza, ex art. 50
c.p.c., per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e vengono liquidate, in favore dell'opponente, come da dispositivo (non potendosi rimettere la liquidazione al giudice dichiarato competente: cfr.
Cassazione civile sez. III, 20.10.2006, n. 22541, secondo cui «Allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente, atteso che tale dichiarazione chiude il processo avanti a detto giudice»), ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento in base alla domanda, ai valori tabellari medi, leggermente ridotti in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo, nonché con la riduzione prevista per la pronuncia in rito, ex art. 4, co. 9, del citato D.M., con attribuzione all'avv. Alessandro Di Dato, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Nola a conoscere della presente controversia, per essere competente il Tribunale di Napoli e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1665/2023 nei confronti di;
Parte_1
2. Fissa per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
3. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di , che si liquidano, per in € 406,50 per spese ed in € Parte_1
6.479,10 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate,
e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv.
Alessandro Di Dato.
Così deciso in Nola, il 06.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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