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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/09/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa NT IA, nella causa civile iscritta al n. 852/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. NASO DOMENICO) Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente contumace ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 12 settembre 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 6 luglio 2024, si è rivolta a questo Tribunale Parte_1
per sentire dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, come previsto dall'art. 1 L. 107/2015 per a.s. 2023/2024 e, per l'effetto, ottenere condanna del a corrisponderle l'importo nominale di 500 euro per Controparte_1
ciascun anno scolastico oggetto di riconoscimento, per un importo complessivo di €500, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale, con favore delle spese di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La ricorrente, a sostegno dell'azione, ha affermato: - di aver prestato servizio presso l'amministrazione scolastica convenuta come docente in forza di contratto a tempo determinato allegato al ricorso sub n. 1 (per 25 ore settimanali, presso scuola dell'infanzia, fino al 30.06 di ciascun anno scolastico indicato);
- di non aver mai beneficiato dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «carta elettronica del docente»), come prevista dall'art. 1 co. 121 l. 107/2015, dai DPCM del 23.9.2015 e del 28.11.2016, riconosciuta soltanto in favore dei docenti di ruolo, nonostante l'espletamento di mansioni identiche a quelle svolte da costoro, in violazione di quanto disposto in materia dagli artt. 63 e 64 CCNL di comparto, che non recano distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato nel disciplinare gli obblighi di formazione, in violazione dei canoni costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. nonché dei doveri di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- di ritenere tale esclusione illegittima sotto ulteriori molteplici profili poiché in contrasto:
i) con il contenuto precettivo della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70 CE, che vieta qualsivoglia forma di discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, anche rispetto ad ambito formativo;
ii) con la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, con la quale è stato disposto annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in ragione di opzione ermeneutica costituzionalmente orientata della legge n. 107/2015, tale da imporre riconoscimento del c.d. bonus annuale di € 500,00 (pacificamente attribuito ai docenti in prova e part time) anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007;
iii) con l'ordinanza CGUE del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, che giunge alle medesime conclusioni sulla base di quanto stabilito dalla clausola n. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva CE n. 70/1999. Ritualmente evocato in giudizio, il non si è costituito e ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della ricorrente, del bonus-carta docente di cui all'art. 1 comma 121 L.107/15, con riferimento agli anni scolastici nei quali risulta aver prestato servizio a tempo determinato.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito brevemente esposte.
Al fine di delineare il contesto normativo di riferimento, in primo luogo, va richiamato l'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile…”.
Successivamente, l'art. 15, primo comma, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. con modif. nella legge n. 103 del 10.8.2023 ha stabilito che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile…”. Quanto all'obbligo di formazione e aggiornamento, l'art. 282, primo comma, del d.lgs. 297/1994
(T.U. scuola) già disponeva che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica…”.
Ciò posto, è noto che, con ordinanza del 18.5.2022, la CGUE ha statuito che “…La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1
tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza…”.
Con la sentenza n. 1842/2022, il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. 32313/2015, che dettava regole in tema di modalità di assegnazione e di utilizzo della carta per cui è causa, nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo per contrasto con i canoni posti dagli artt. 3, 35 e
97 Cost.
Di recente, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, emessa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., la
Sezione lavoro della Suprema Corte, premesso il riferimento all'annualità in materia di formazione docenti, ha chiarito che “…l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)…Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio…”.
Nella citata pronuncia, la Corte ha evidenziato che non può assumere alcuna valenza ostativa al riconoscimento del beneficio per cui è causa nè l'omessa presentazione di una domanda in una procedura concepita con esclusione del personale supplente nè la decadenza per esaurimento dei fondi nel biennio, ciò determinando, in concreto, la soppressione del diritto per fatto del creditore.
La Suprema Corte ha altresì escluso l'attuale applicabilità del beneficio in esame agli incarichi di supplenza di tipo temporaneo (anche ove la sommatoria dei contratti determini una consistenza assimilabile a quelle delle tipologie oggetto di tutela), visto il perimetro delineato dall'ordinanza di rimessione del Tribunale di Taranto e, in ordine alla struttura dell'obbligazione per cui è causa ed alla possibilità di un'azione di adempimento in forma specifica - ora per allora
- anche dopo il termine dell'anno scolastico, ha affermato che, nonostante le peculiarità del caso (trattasi di applicativo informatico che genera un codice di acquisto in favore dei titolari che gli esercenti possono accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo), detto beneficio è assimilabile ad un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro destinata ad una specifica tipologia di acquisti e che è possibile, oltre che interesse di entrambe le parti del rapporto, consentire l'esercizio del diritto/adempimento dell'obbligazione in un periodo successivo alla maturazione, attribuendo al docente escluso “…un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Il risarcimento del danno rimane invece unico rimedio con riferimento alle ipotesi di docenti cessati dal servizio (ossia destinatari di provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie), purchè sia da costoro analiticamente allegato il pregiudizio effettivamente subito e ne sia operata valutazione in base al meccanismo della prova presuntiva (tenendo conto ad es. delle spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi, delle perdite di chances formative, della menomazione non patrimoniale della professionalità, etc.)
e liquidazione di natura equitativa.
Quanto alla prescrizione, la Suprema Corte ha poi stabilito che l'azione di adempimento in forma specifica – al pari della presente azione - si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica e che il termine relativo alle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Così ricostruito il contesto normativo di riferimento ed i criteri ermeneutici offerti, in funzione nomofilattica, dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda sub iudice è fondata e va accolta, in quanto è documentato in atti che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del resistente, nel periodo descritto nella narrativa dell'atto introduttivo (per 25 ore CP_1
settimanali, presso scuola dell'infanzia) e documentato in allegato (v. doc. nn. 1 fasc. ric.te) e risulta ancora inserita nelle GPS valevoli per il triennio 2024-2026, come docente reclutata mediante contratto di lavoro a tempo determinato per incarico di supplenza, sino al termine delle attività didattiche (sino al 30.6) per orario completo (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 124/1999.
Ne consegue che, in applicazione dei principi di diritto esposti, secondo le indicazioni nomofilattiche espresse dalla Corte di Cassazione mediante lo strumento della pronuncia ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., essendo la pretesa fondata nei limiti risultanti dai riscontri documentali in atti, in difetto di ulteriori contestazioni avversarie, il va Controparte_1
condannato ad emettere, in favore della ricorrente, la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti (poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati secondo contenuto precettivo dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), con accredito dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuna delle predette annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36 l. 724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum, degli incombenti effettivamente disimpegnati, dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, avente natura seriale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- condanna il resistente ad emettere, in favore della ricorrente, la Controparte_1
carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per anno scolastico
2023/2024, con accredito di €500,00 per la medesima annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo;
- condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate nell'importo di €350,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Naso, dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, 12 settembre 2025
Il Giudice
NT IA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa NT IA, nella causa civile iscritta al n. 852/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. NASO DOMENICO) Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente contumace ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 12 settembre 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 6 luglio 2024, si è rivolta a questo Tribunale Parte_1
per sentire dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, come previsto dall'art. 1 L. 107/2015 per a.s. 2023/2024 e, per l'effetto, ottenere condanna del a corrisponderle l'importo nominale di 500 euro per Controparte_1
ciascun anno scolastico oggetto di riconoscimento, per un importo complessivo di €500, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale, con favore delle spese di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La ricorrente, a sostegno dell'azione, ha affermato: - di aver prestato servizio presso l'amministrazione scolastica convenuta come docente in forza di contratto a tempo determinato allegato al ricorso sub n. 1 (per 25 ore settimanali, presso scuola dell'infanzia, fino al 30.06 di ciascun anno scolastico indicato);
- di non aver mai beneficiato dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «carta elettronica del docente»), come prevista dall'art. 1 co. 121 l. 107/2015, dai DPCM del 23.9.2015 e del 28.11.2016, riconosciuta soltanto in favore dei docenti di ruolo, nonostante l'espletamento di mansioni identiche a quelle svolte da costoro, in violazione di quanto disposto in materia dagli artt. 63 e 64 CCNL di comparto, che non recano distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato nel disciplinare gli obblighi di formazione, in violazione dei canoni costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. nonché dei doveri di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- di ritenere tale esclusione illegittima sotto ulteriori molteplici profili poiché in contrasto:
i) con il contenuto precettivo della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70 CE, che vieta qualsivoglia forma di discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, anche rispetto ad ambito formativo;
ii) con la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, con la quale è stato disposto annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in ragione di opzione ermeneutica costituzionalmente orientata della legge n. 107/2015, tale da imporre riconoscimento del c.d. bonus annuale di € 500,00 (pacificamente attribuito ai docenti in prova e part time) anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007;
iii) con l'ordinanza CGUE del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, che giunge alle medesime conclusioni sulla base di quanto stabilito dalla clausola n. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva CE n. 70/1999. Ritualmente evocato in giudizio, il non si è costituito e ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della ricorrente, del bonus-carta docente di cui all'art. 1 comma 121 L.107/15, con riferimento agli anni scolastici nei quali risulta aver prestato servizio a tempo determinato.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito brevemente esposte.
Al fine di delineare il contesto normativo di riferimento, in primo luogo, va richiamato l'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile…”.
Successivamente, l'art. 15, primo comma, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. con modif. nella legge n. 103 del 10.8.2023 ha stabilito che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile…”. Quanto all'obbligo di formazione e aggiornamento, l'art. 282, primo comma, del d.lgs. 297/1994
(T.U. scuola) già disponeva che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica…”.
Ciò posto, è noto che, con ordinanza del 18.5.2022, la CGUE ha statuito che “…La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1
tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza…”.
Con la sentenza n. 1842/2022, il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. 32313/2015, che dettava regole in tema di modalità di assegnazione e di utilizzo della carta per cui è causa, nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo per contrasto con i canoni posti dagli artt. 3, 35 e
97 Cost.
Di recente, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, emessa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., la
Sezione lavoro della Suprema Corte, premesso il riferimento all'annualità in materia di formazione docenti, ha chiarito che “…l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)…Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio…”.
Nella citata pronuncia, la Corte ha evidenziato che non può assumere alcuna valenza ostativa al riconoscimento del beneficio per cui è causa nè l'omessa presentazione di una domanda in una procedura concepita con esclusione del personale supplente nè la decadenza per esaurimento dei fondi nel biennio, ciò determinando, in concreto, la soppressione del diritto per fatto del creditore.
La Suprema Corte ha altresì escluso l'attuale applicabilità del beneficio in esame agli incarichi di supplenza di tipo temporaneo (anche ove la sommatoria dei contratti determini una consistenza assimilabile a quelle delle tipologie oggetto di tutela), visto il perimetro delineato dall'ordinanza di rimessione del Tribunale di Taranto e, in ordine alla struttura dell'obbligazione per cui è causa ed alla possibilità di un'azione di adempimento in forma specifica - ora per allora
- anche dopo il termine dell'anno scolastico, ha affermato che, nonostante le peculiarità del caso (trattasi di applicativo informatico che genera un codice di acquisto in favore dei titolari che gli esercenti possono accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo), detto beneficio è assimilabile ad un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro destinata ad una specifica tipologia di acquisti e che è possibile, oltre che interesse di entrambe le parti del rapporto, consentire l'esercizio del diritto/adempimento dell'obbligazione in un periodo successivo alla maturazione, attribuendo al docente escluso “…un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Il risarcimento del danno rimane invece unico rimedio con riferimento alle ipotesi di docenti cessati dal servizio (ossia destinatari di provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie), purchè sia da costoro analiticamente allegato il pregiudizio effettivamente subito e ne sia operata valutazione in base al meccanismo della prova presuntiva (tenendo conto ad es. delle spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi, delle perdite di chances formative, della menomazione non patrimoniale della professionalità, etc.)
e liquidazione di natura equitativa.
Quanto alla prescrizione, la Suprema Corte ha poi stabilito che l'azione di adempimento in forma specifica – al pari della presente azione - si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica e che il termine relativo alle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Così ricostruito il contesto normativo di riferimento ed i criteri ermeneutici offerti, in funzione nomofilattica, dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda sub iudice è fondata e va accolta, in quanto è documentato in atti che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del resistente, nel periodo descritto nella narrativa dell'atto introduttivo (per 25 ore CP_1
settimanali, presso scuola dell'infanzia) e documentato in allegato (v. doc. nn. 1 fasc. ric.te) e risulta ancora inserita nelle GPS valevoli per il triennio 2024-2026, come docente reclutata mediante contratto di lavoro a tempo determinato per incarico di supplenza, sino al termine delle attività didattiche (sino al 30.6) per orario completo (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 124/1999.
Ne consegue che, in applicazione dei principi di diritto esposti, secondo le indicazioni nomofilattiche espresse dalla Corte di Cassazione mediante lo strumento della pronuncia ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., essendo la pretesa fondata nei limiti risultanti dai riscontri documentali in atti, in difetto di ulteriori contestazioni avversarie, il va Controparte_1
condannato ad emettere, in favore della ricorrente, la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti (poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati secondo contenuto precettivo dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), con accredito dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuna delle predette annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36 l. 724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum, degli incombenti effettivamente disimpegnati, dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, avente natura seriale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- condanna il resistente ad emettere, in favore della ricorrente, la Controparte_1
carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per anno scolastico
2023/2024, con accredito di €500,00 per la medesima annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo;
- condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate nell'importo di €350,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Naso, dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, 12 settembre 2025
Il Giudice
NT IA