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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5454/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5454/2025 R.G. vertente tra C.F. ) nato il [...], a [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(MI) VIA G. Marconi, 123/A, rappresentato e difeso dall' Avv. Patrizia Reina), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in SA (Va), Via D'annunzio n. 9, giusta procura in atti;
e (C.F. ) nata il [...], a [...], residente in Parte_2 C.F._2
Seregno (MB), Via Enrico Fermi n. 59, rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Via Italia n. 28, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, sigg. e di cui al matrimonio Pt_2 Parte_1 celebrato in Koplik (Albania) in data 05.01.2010 e successivamente registrato/trascritto anche in Italia, ordinando la trascrizione al competente ufficio con ogni annotazione pertinente;
2) trascorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile fra i sigg. e Pt_2 CP_1
in Koplik (Albania) in data 05.01.2010, atto registrato successivamente anche in Italia, presso
[...]
l'anagrafe del Comune di Limbiate, al N. 34, P. 2, S. C anno 2023, ordinando le pertinenti trascrizioni;
3) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
4) per quanto riguarda l'affidamento dei minori ed disporre Per_1 Per_2 Persona_3
l'affidamento condiviso dei minori ai genitori reintegrandoli nella loro piena responsabilità genitoriale, così modificando il decreto del Tribunale per i Minorenni vigente;
5) il padre potrà tenere con sé i figli minori a weekend alternati dal venerdì dopo la scuola a lunedì mattina con accompagnamento a scuola, durante la settimana, ove il padre non ha il weekend, due pomeriggi la settimana senza pernottamento
6) statuire che le festività natalizie saranno gestite ad alternanza settimanale e annuale fra i genitori: prima settimana, quella di Natale, con un genitore, seconda settimana, quella di Capodanno sino alla Befana, con altro genitore, con alternanza per i giorni 24 e 25 dicembre, con un genitore dal 24 dicembre sino alle 16.30 del 25 dicembre, con l'altro dalle 16.30 del 25 al 26 dicembre. I ponti scolastici verranno gestiti in alternanza fra i genitori come da calendario. Quanto alle ferie estive i minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto con comunicazione fra le parti entro il mese di marzo;
7) si specifica che le modalità di intrattenimento sopra descritte, sono da intendersi sempre suscettibili di variazione, con preavviso di almeno cinque giorni (salvo urgenze), e con il consenso e l'accordo di entrambi i genitori, in ragione dei reciproci impegni di lavoro, nonché degli impegni scolastici e ludico- sportivi dei figli minori e delle loro specifiche esigenze e richieste.
8) prevedere a carico del padre, sig. , l'obbligo di versare, entro il giorno 15 di ogni mese, alla Parte_1 madre, sig.ra , a titolo di mantenimento dei figli minori ed la Parte_2 Per_1 Per_2 Persona_3 somma totale di 1.000,00 euro (mille/00), oltre rivalutazione annuale Istat sino alla loro indipendenza economica, con versamento direttamente da parte del sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 Parte_3 alle coordinate bancarie (che verranno rese note) a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto di separazione sino all'indipendenza economica dei figli;
9) il sig. rinuncia al percepimento dell'assegno unico, che verrà recepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
in favore di tutti e tre i figli minori, con impegno a formalizzare detta rinuncia ove necessario Parte_2 davanti agli Enti erogatori;
10) il sig. ontribuirà nella misura pari al 80% e la Sig.ra contribuirà nella misura pari al 20%alle Pt_1 Pt_2 spese straordinarie relative ai figli minori di cui al Protocollo del Tribunale di Monza di spese denominato
“linee guida condivise concernenti le spese per i figli” del 7 Maggio 2018, prot. 1377/18 Tribunale di Monza, prot. 2067 Ordine degli Avvocati di Monza, da intendersi integralmente trascritto: tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento vi sono: vitto;
abbonamenti e trasporti per esigenze di istruzione;
farmaci da banco;
abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
tra le spese straordinarie, per le quali non è richiesto l'accordo tra i genitori vi sono:
spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari, visite specialistiche, se prescritte dal medico curante ed eseguite presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (quali, ad esempio, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
spese mediche urgenti spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno;
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori); tra le spese straordinarie, per le quali occorre il preventivo accordo dei genitori vi sono: spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizioni, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
Acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione. Il tutto previa documentazione dei giustificativi, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
11) l'abitazione sita in Seregno (MB), Via E. Fermi n. 59, intestata unicamente al sig. , Parte_1 unitamente ai mobili e agli arredi ivi presenti, viene assegnata alla sig.ra che già ivi abita con i Parte_2 figli minori sino alla loro indipendenza economica ed a condizione che gli stessi rimangano ivi collocati. Le utenze della casa coniugale vengono poste a carico dell'assegnataria sig.ra ; mentre le spese Parte_2 condominiali verranno pagate dal sig. ; Parte_4
12) Le parti si danno atto ad ogni effetto che l'immobile sito in Comune di Limbiate via Marconi 123/A di cui all'atto di acquisto del 14.02.2011 a rogito Notaio rep. n. 103640 raccolta n. 80/23 Persona_4
è di proprietà del Sig. in quanto acquistato con proventi personali. La Sig.ra in
Parte_1 Parte_2 ogni caso rinuncia ad ogni pretesa su tale immobile. Il sig. si impegna a sostenere tutte le
Parte_1 spese relative a tale immobile nessuna esclusa;
13) autorizzare la sig.ra all'uso dell'automobile FIAT 500x, targata GE30IPR, trattandosi si Parte_2 auto in leasing sulla società del sig. , prevedendo contestuale consegna delle chiavi (secondo
Parte_1 mazzo) in possesso del sig. alla sig.ra , alla sottoscrizione del presente atto. Il sig.
Parte_1 Parte_2
si impegna a sostenere tutte le spese relative al veicolo in uso alla sig.ra di Parte_1 Parte_2 manutenzione (compreso di tagliandi), assicurazione, bollo, benzina e vi provvederà direttamente senza obbligo di refusione da parte della sig.ra ; Parte_2
14) i coniugi sin d'ora si prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio per sé e per i figli minori ed Per_1 Per_2 Persona_3
15) le parti, infine, concordano che le spese legali e di procedura saranno integralmente compensate tra di loro, e con rinuncia alla solidarietà professionale. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza del 2 dicembre 2025, ove venivano convocate le parti per alcune precisazioni in relazione alla domanda. In particolare, risultava che il procedimento penale a carico del sig. i era concluso Pt_1 in primo grado con sentenza di assoluzione e di non doversi procedere in ordine a tutti i capi di imputazione contestati. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio in Koplik (Albania) in data 05.01.2010. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (2 dicembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 5454/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Koplik (Albania) in data 05.01.2010 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Limbiate, anno 2023, n. 34, Parte II, Serie C) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Limbiate, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 4 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Dott. Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5454/2025 R.G. vertente tra C.F. ) nato il [...], a [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(MI) VIA G. Marconi, 123/A, rappresentato e difeso dall' Avv. Patrizia Reina), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in SA (Va), Via D'annunzio n. 9, giusta procura in atti;
e (C.F. ) nata il [...], a [...], residente in Parte_2 C.F._2
Seregno (MB), Via Enrico Fermi n. 59, rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Via Italia n. 28, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, sigg. e di cui al matrimonio Pt_2 Parte_1 celebrato in Koplik (Albania) in data 05.01.2010 e successivamente registrato/trascritto anche in Italia, ordinando la trascrizione al competente ufficio con ogni annotazione pertinente;
2) trascorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile fra i sigg. e Pt_2 CP_1
in Koplik (Albania) in data 05.01.2010, atto registrato successivamente anche in Italia, presso
[...]
l'anagrafe del Comune di Limbiate, al N. 34, P. 2, S. C anno 2023, ordinando le pertinenti trascrizioni;
3) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
4) per quanto riguarda l'affidamento dei minori ed disporre Per_1 Per_2 Persona_3
l'affidamento condiviso dei minori ai genitori reintegrandoli nella loro piena responsabilità genitoriale, così modificando il decreto del Tribunale per i Minorenni vigente;
5) il padre potrà tenere con sé i figli minori a weekend alternati dal venerdì dopo la scuola a lunedì mattina con accompagnamento a scuola, durante la settimana, ove il padre non ha il weekend, due pomeriggi la settimana senza pernottamento
6) statuire che le festività natalizie saranno gestite ad alternanza settimanale e annuale fra i genitori: prima settimana, quella di Natale, con un genitore, seconda settimana, quella di Capodanno sino alla Befana, con altro genitore, con alternanza per i giorni 24 e 25 dicembre, con un genitore dal 24 dicembre sino alle 16.30 del 25 dicembre, con l'altro dalle 16.30 del 25 al 26 dicembre. I ponti scolastici verranno gestiti in alternanza fra i genitori come da calendario. Quanto alle ferie estive i minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto con comunicazione fra le parti entro il mese di marzo;
7) si specifica che le modalità di intrattenimento sopra descritte, sono da intendersi sempre suscettibili di variazione, con preavviso di almeno cinque giorni (salvo urgenze), e con il consenso e l'accordo di entrambi i genitori, in ragione dei reciproci impegni di lavoro, nonché degli impegni scolastici e ludico- sportivi dei figli minori e delle loro specifiche esigenze e richieste.
8) prevedere a carico del padre, sig. , l'obbligo di versare, entro il giorno 15 di ogni mese, alla Parte_1 madre, sig.ra , a titolo di mantenimento dei figli minori ed la Parte_2 Per_1 Per_2 Persona_3 somma totale di 1.000,00 euro (mille/00), oltre rivalutazione annuale Istat sino alla loro indipendenza economica, con versamento direttamente da parte del sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 Parte_3 alle coordinate bancarie (che verranno rese note) a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto di separazione sino all'indipendenza economica dei figli;
9) il sig. rinuncia al percepimento dell'assegno unico, che verrà recepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
in favore di tutti e tre i figli minori, con impegno a formalizzare detta rinuncia ove necessario Parte_2 davanti agli Enti erogatori;
10) il sig. ontribuirà nella misura pari al 80% e la Sig.ra contribuirà nella misura pari al 20%alle Pt_1 Pt_2 spese straordinarie relative ai figli minori di cui al Protocollo del Tribunale di Monza di spese denominato
“linee guida condivise concernenti le spese per i figli” del 7 Maggio 2018, prot. 1377/18 Tribunale di Monza, prot. 2067 Ordine degli Avvocati di Monza, da intendersi integralmente trascritto: tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento vi sono: vitto;
abbonamenti e trasporti per esigenze di istruzione;
farmaci da banco;
abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
tra le spese straordinarie, per le quali non è richiesto l'accordo tra i genitori vi sono:
spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari, visite specialistiche, se prescritte dal medico curante ed eseguite presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (quali, ad esempio, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
spese mediche urgenti spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno;
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori); tra le spese straordinarie, per le quali occorre il preventivo accordo dei genitori vi sono: spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizioni, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
Acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione. Il tutto previa documentazione dei giustificativi, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
11) l'abitazione sita in Seregno (MB), Via E. Fermi n. 59, intestata unicamente al sig. , Parte_1 unitamente ai mobili e agli arredi ivi presenti, viene assegnata alla sig.ra che già ivi abita con i Parte_2 figli minori sino alla loro indipendenza economica ed a condizione che gli stessi rimangano ivi collocati. Le utenze della casa coniugale vengono poste a carico dell'assegnataria sig.ra ; mentre le spese Parte_2 condominiali verranno pagate dal sig. ; Parte_4
12) Le parti si danno atto ad ogni effetto che l'immobile sito in Comune di Limbiate via Marconi 123/A di cui all'atto di acquisto del 14.02.2011 a rogito Notaio rep. n. 103640 raccolta n. 80/23 Persona_4
è di proprietà del Sig. in quanto acquistato con proventi personali. La Sig.ra in
Parte_1 Parte_2 ogni caso rinuncia ad ogni pretesa su tale immobile. Il sig. si impegna a sostenere tutte le
Parte_1 spese relative a tale immobile nessuna esclusa;
13) autorizzare la sig.ra all'uso dell'automobile FIAT 500x, targata GE30IPR, trattandosi si Parte_2 auto in leasing sulla società del sig. , prevedendo contestuale consegna delle chiavi (secondo
Parte_1 mazzo) in possesso del sig. alla sig.ra , alla sottoscrizione del presente atto. Il sig.
Parte_1 Parte_2
si impegna a sostenere tutte le spese relative al veicolo in uso alla sig.ra di Parte_1 Parte_2 manutenzione (compreso di tagliandi), assicurazione, bollo, benzina e vi provvederà direttamente senza obbligo di refusione da parte della sig.ra ; Parte_2
14) i coniugi sin d'ora si prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio per sé e per i figli minori ed Per_1 Per_2 Persona_3
15) le parti, infine, concordano che le spese legali e di procedura saranno integralmente compensate tra di loro, e con rinuncia alla solidarietà professionale. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza del 2 dicembre 2025, ove venivano convocate le parti per alcune precisazioni in relazione alla domanda. In particolare, risultava che il procedimento penale a carico del sig. i era concluso Pt_1 in primo grado con sentenza di assoluzione e di non doversi procedere in ordine a tutti i capi di imputazione contestati. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio in Koplik (Albania) in data 05.01.2010. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (2 dicembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 5454/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Koplik (Albania) in data 05.01.2010 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Limbiate, anno 2023, n. 34, Parte II, Serie C) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Limbiate, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 4 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Dott. Claudia Bonomi