Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/02/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2408/2022 promossa da
, con l'avv. Perucca Orfei Claudia Domizia;
Parte_1
-ATTRICE- contro
, con l'avv. Zoppelletto Elisa;
Controparte_1
-CONVENUTA-
e contro
, sito in Sestiere Castello n. 6450, 6451, Controparte_2
6452, 30122 – Venezia (VE), in persona dell'amministratore condominiale pro tempore, contumace;
-CONVENUTO-
e con l'intervento di
, , , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
, e , con l'avv. Aurelio
[...] Controparte_7 CP_8
Giovanni;
-PARTI INTERVENUTE-
Oggetto: risarcimento del danno in materia condominiale.
Il procuratore di parte attrice ha concluso:
1
In via Principale
- Accertarsi e dichiararsi la nullità della delibera del “ ” Controparte_2
assunta in Assemblea Ordinaria del 25/02/2019 per quanto attiene, in relazione al punto 3. dell'Ordine del Giorno, la decisione:”L'Assemblea a maggioranza con millesimi 510,60 ( , , , , CP_7 CP_9 CP_6 Controparte_10 CP_4 CP_5
, , , , ) astenuti mil.66,40 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
e ) Contrari mill. 337,50 ( , , e CP_17 CP_18 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
) prende atto della richiesta della proprietà ed accetta lo sbarco Pt_1 CP_1
come da variante pianerottolo 5° piano” in quanto lesiva della proprietà dominicale esclusiva della condomina attrice.
- Nonché accertarsi e dichiararsi la nullità della delibera del “ Controparte_2
assunta in Assemblea Ordinaria del 03/09/2019 per quanto attiene, in
[...]
relazione al punto 1. dell'Ordine del Giorno, la decisione:”chiedono di votare
l'accettazione i condomini e con mill. 101,30 astenuti Parte_2 CP_16
CP_1
e 23,10 tutti gli altri con 78,40 sono contrari alla CP_5 Per_1 CP_19
votazione pertanto non si procede” in quanto detta decisione ha definitamente legittimato l'apposizione della passerella in prolungamento allo sbarco del piano quinto, come realizzata con lesione dei diritti di proprietà esclusiva della Parte_3
.
[...]
- Accertarsi e dichiararsi il vincolo di pertinenzialità tra la passerella in prolungamento dello sbarco al piano quinto e la proprietà in quanto in uso CP_1
esclusivo alla stessa;
- Per l'effetto, accertarsi e dichiararsi in capo all'attrice il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, sofferti a causa dell'installazione e del permanere del prolungamento dello sbarco al quinto piano che permette il collegamento fra
l'impianto ascensore e l'immobile CP_1
- Per l'effetto condannarsi in solido i convenuti a risarcire all'attrice il danno subito
2 che si quantifica, per quanto attiene quello patrimoniale in:
• € 69.300,00, quale diminuzione di valore dell'immobile, come calcolata in sede di
Procedimento ex art. 696 bis cpc dall'Arch. , ovvero nella Controparte_20
somma maggiore o minore che verrà considerata di giustizia, anche in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
• € 48,80 per spese di avvio mediazione obbligatoria (cfr. Doc. 28);
• € 8.481,45 spese e competenze del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc - RG n. 3215/2021 Tribunale di Venezia -, di cui €
309,88 per spese di Contributo unificato, marca e notifica del ricorso e decreto fissazione udienza, € 2.283,84 per la relazione Tecnica dell'Ing. (cfr. Doc. Per_5
29), €2.715,73 per onorari del CTU nominato, Arch. (cfr. Doc. Controparte_20
30) € 3.172,00 per onorari del CTP, Ing. (cfr. Doc. 31), Per_5
• € 10.811,20 per spese legali della vertenza, comprensiva di procedimento di mediazione e procedimento di ATP ex art. 696 bis cpc (cfr. Doc. 32). ovvero nella somma maggiore o minore che verrà considerata di giustizia, anche in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per quanto attiene quello non patrimoniale nella somma di €10.000,00 o in quella che il giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa al termine del presente procedimento.
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi che la delibera sia considerata valida, condannarsi la convenuta , quale proprietaria dell'immobile che CP_1 CP_1
ha in uso esclusivo la passerella in prolungamento dello sbarco al quinto piano, al risarcimento ex art. 2043 c.c. di tutti i danni patrimoniali e non, sofferti causa
l'installazione e il permanere di detta passerella.
- Conseguentemente condannarsi la Convenuta a risarcire all'attrice il danno subito che si quantifica, per quanto attiene quello patrimoniale in:
• € 69.300,00, quale diminuzione di valore dell'immobile, come calcolata in sede di
Procedimento ex art. 696 bis cpc dall'Arch. , ovvero nella Controparte_20
3 somma maggiore o minore che verrà considerata di giustizia, anche in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
• € 48,80 per spese di avvio mediazione obbligatoria (cfr. Doc. 28);
• € 8.481,45 spese e competenze del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc - RG n. 3215/2021 Tribunale di Venezia -, di cui €
309,88 per spese di Contributo unificato, marca e notifica del ricorso e decreto fissazione udienza, € 2.283,84 per la relazione Tecnica dell'Ing. (cfr. Doc. Per_5
29), €2.715,73 per onorari del CTU nominato, Arch. (cfr. Doc. Controparte_20
30) € 3.172,00 per onorari del CTP, Ing. (cfr. Doc. 31), Per_5
• € 10.811,20 per spese legali della vertenza, comprensiva di procedimento di mediazione e procedimento di ATP ex art. 696 bis cpc (cfr. Doc. 32). ovvero nella somma maggiore o minore che verrà considerata di giustizia, anche in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per quanto attiene quello non patrimoniale nella somma di €10.000,00 o in quella che il giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa al termine del presente procedimento.
In via istruttoria: ammettersi prove per testi come dedotte in memoria ex art. 183 co.
6 n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati.
In ogni caso:
- rigettarsi le domande della convenuta così come precisate nella memoria CP_1
ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. che, in parte, rappresentano domande nuove su cui non si accetta il contraddittorio e domande riconvenzionali proposte oltre il termine per legge previsto e da cui quindi è decaduta.
- rigettarsi le domande degli intervenienti volontari come precisate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nella parte non coincidente con le domande attoree.
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del giudizio di
Accertamento Tecnico Preventivo R.G. 3215/2021”.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso:
“Dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni e/o
4 produzioni nuove o diverse, tardive e inammissibili, e richiamando tutte le eccezioni
e deduzioni svolte in atti e a verbale, ogni diversa o contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione respinta o disattesa,
Nel merito:
1. Rigettarsi ogni domanda svolta nei confronti della convenuta SI. Controparte_1
in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque indimostrata
[...]
per tutti i motivi esposti in narrativa, o in subordine dichiararsi tenuto e condannarsi il in persona dell'Amministratore p.t., quale Controparte_2
committente e intestatario delle opere, a manlevare e tenere indenne la SI.ra
[...]
totalmente o secondo graduazione per tutti i motivi esposti in CP_1
narrativa.
2. In via subordinata, in denegata ipotesi l'opera in contestazione fosse ritenuta illegittima e/o fossero ritenute valide le contestate risultanze dell'ATP, ordinare che
l'esercizio del diritto di partecipazione all'ascensore da parte della SI.ra sia CP_1
realizzato in modo tale da non ledere diritti altrui, previa individuazione in confronto con la di quale progetto alternativo sarebbe stato lecito e autorizzato CP_21
e, nell'ipotesi di impossibilità, ordinarsi la rimozione della passerella, previo progetto pure da approvarsi in confronto con la . CP_21
3. In via subordinata, disporsi ogni provvedimento ritenuto opportuno in riferimento ad eventuali accorgimenti e/o limitazioni orarie e/o modalità di utilizzo del prolungamento dello sbarco oggetto di causa in riferimento all'eventuale transito con carrelli o bagaglio a ruote idonei a ricondurre a tollerabilità e liceità le eventuali immissioni, con esclusione di qualsivoglia risarcimento sotto tale profilo.
4. In via subordinata e in ogni caso, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte dall'attrice, preso atto che l'attrice dichiara di non chiedere la rimozione del manufatto né la cessazione delle asserite immissioni, ma chiede un risarcimento in via permanente per la presenza del prolungamento dello sbarco di cui è causa, dichiararsi con efficacia verso terzi la costituzione di servitù a favore dell'immobile di proprietà della SI.ra (Comune di Venezia, Catasto CP_1
5 Fabbricati, Foglio 16, Part. 226, sub 14, Cat. A/3, Sestiere Castello 6451/C) in riferimento alla apposizione del prolungamento dello sbarco oggetto di causa, opponibile a terzi, per tutti i motivi di cui in narrativa.
5. Rigettarsi ogni domanda svolta dai terzi intervenuti nei confronti della SI.ra
[...]
in quanto inammissibile, infondata e indimostrata per tutti i motivi esposti in CP_1
narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria: come da memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 e 3 c.p.c. in atti e da verbale
d'udienza.
Si chiede la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Il Procuratore di parti intervenute ha concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, respinta ogni contraria istanza, nel merito in via principale:
- rigettare la domanda principale attorea di accertamento e dichiarazione di nullità delle delibere del del 25.02.2019 e del 03.09.2019 per le CP_2 CP_2
ragioni di fatto e di diritto di cui in parte narrativa e motiva;
- rigettare la domanda principale attorea di risarcimento dei danni in solido svolta nei confronti del e, conseguentemente, anche nei confronti dei Controparte_2
condomini interventori nell'odierno giudizio quali titolari pro quota dell'impianto dell'ascensore, per l'intero ammontare preteso dal patrocinio attoreo;
sempre nel merito in via principale e in adesione parziale alla domanda subordinata attorea:
- accertare che la passerella del 5° piano di cui è causa è di esclusiva proprietà della condomina , per tutte le ragioni di cui in parte narrativa e CP_1 CP_1
motiva, di fatto e di diritto, c on particolare riferimento agli artt. 1117, 3° comma
c.c. e 817 c.c., e, conseguentemente, imputare solo a quest'ultima ogni responsabilità
e conseguenza in ordine ad eventuali danni cagionati alla parte attrice;
nel merito in via subordinata
6 - nella denegata e non creduta ipotesi di condanna estesa oltre che alla convenuta
anche al e, conseguentemente, anche ai Controparte_1 Controparte_2
condomini interventori nell'odierno giudizio quali titolari pro quota dell'impianto dell'ascensore, determina re il quantum debeatur nei limiti del solo accertato e comprovato e graduare le responsabilità degli obbligati in ragione della gravità delle rispettive condotte nell'avere cagionato il danno a parte attrice, specie in considerazione dell'attività illecita posta in essere dalla la quale, Parte_3 CP_1
attivandosi indebitamente ed autonomamente e con apparente legittimazione nei confronti della P.A., all'insaputa del si è resa responsabile, verso CP_2
quest'ultimo di fatto illecito ai sensi dell'ar t. 2043 c.c.; nel merito in via ulteriormente subordinata
- nel caso di condanna totale o parziale della convenuta , CP_1 CP_1
rigettare la domanda, da quest'ultima formulata in subordine, di essere manlevata e tenuta indenne dal ed in particolare dai condomini Controparte_2
interventori nel presente procedimento: , , Controparte_3 CP_4 CP_5
, , ,
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La SI.ra parte attrice, è proprietaria di appartamento sito al piano quarto Pt_1
della scala con ingresso al civico 6451/C, del in Controparte_2
Venezia centro storico, catastalmente individuato al NCEU del Comune di Venezia,
Sestiere Castello 6451/ C, piano 4°, Foglio 16, part. 226, sub 11, Zona censuaria 1, ca t, A/3, classe 3 ^^, vani 3,5 Scala “C”.
La SI.ra parte convenuta, è proprietaria dell'appartamento sito al piano CP_1
superiore, al piano superiore, quinto del medesimo Condominio, catastalmente individuato al NCEU del Comune dì Venezia, Sestiere Castello 6451/C , piano 5°,
Foglio 16, p art. 226, sub. 14, Zona censuaria 1, c at. A/3, c lasse 4 ^^, v ani 5,5 Scala
“C”.
7 Già nel corso dell'assemblea condominiale del maggio 2008, i condomini afferenti alla scala “B” del complesso immobiliare, interessati alla costruzione di impianto di ascensore esterno da localizzarsi nell'esistente cavedio, ne approvavano l'iniziale progetto. L'impianto prevedeva l'accesso alle sole unità immobiliari con accesso esclusivo dal civico 6451, servite appunto dalla citata scala “B”.
Realizzato l'impianto sopra indicato, la SI.ra convenuta ha innescato ad esso una passerella sospesa che lo collega ad una finestra, trasformata in porta e prospiciente il cavedio, attraverso la quale si accede all'appartamento della SI.ra medesima.
La SI.ra si duole che tale passerella limiti, ingiustamente, le facoltà di Pt_1
godimento del suo appartamento, chiedendo il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, in forma pecuniaria.
Il Condominio, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, è rimasto contumace nel corso di tutto il processo.
La SI.ra contesta an e quantum della pretesa e svolge diverse altre istanze. CP_1
Nel processo, sono intervenuti, con atto depositato in data 28.6.2022, alcuni condomini, utilizzatori dell'impianto medesimo, ovvero i SI.ri , Controparte_3
, , , e , che, CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
a loro volta, hanno contestato la domanda attorea e svolto diverse istanze.
Il presente processo è stato preceduto dal procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G.
3215/2021 davanti questo Tribunale, conclusosi con la perizia depositata in data
18.12.2021, a firma dell'arch. . Controparte_20
Nel procedimento per a.t.p. furono parti l'attuale attrice e gli attuali convenuti.
Si considerino le diverse domande ed istanze oggetto del procedimento.
In primo luogo, parte attrice chiede l'accertamento della nullità di due delibere del condominio, in funzione dell'accoglimento dell'azione risarcitoria.
In particolare, l'attrice si duole della nullità della delibera del “ CP_2 CP_2
assunta in assemblea ordinaria del 25/02/2019 per quanto attiene, in
[...]
relazione al punto 3. dell'Ordine del Giorno, la decisione: “L'Assemblea a maggioranza con millesimi 510,60 ( , , , CP_7 CP_9 CP_6 Controparte_10
8 , , , , , ) astenuti CP_4 CP_5 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
mil.66,40 ( e ) Contrari mill. 337,50 ( , CP_16 CP_17 CP_18 Per_1 Per_2
, e ) prende atto della richiesta della proprietà ed Per_3 Per_4 Pt_1 CP_1
accetta lo sbarco come da variante pianerottolo 5° piano” in quanto lesiva della proprietà dominicale esclusiva della condomina attrice.
Si ritiene che tale delibera, puntualmente indicata, sia nulla.
Con la perizia d'ufficio depositata nell'a.t.p. si è accertato che la passerella comporti una diminuzione della facoltà di godimento dell'immobile, visto che ha determinato rispetto all'iniziale progetto una restrizione al passaggio di luce e aria nonché la possibilità maggiore di propagazione di rumori e polveri dall'alto.
Le conseguenze dell'intervento sono tangibili e riscontrabili ictu oculi dal compendio fotografico che perito d'ufficio e parti hanno depositato e sul quale ma in corso di processo vi sono state contestazioni specifiche.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, n. 12930/2012 (non risultano precedenti difformi): “In tali sensi si è già pronunciata questa Corte, rilevando, in particolare, che la L. 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2, (recante norme per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), dopo aver previsto la possibilità per l'assemblea condominiale di approvare le innovazioni preordinate a tale scopo con le maggioranze indicate nell'art. 1136 c.c., commi 2 e 3 - così derogando all'art. 1120 comma 1, che richiama l'art. 1136, comma 5, e, quindi, le più ampie maggioranze ivi contemplate -, dispone, al comma
3, che resta fermo il disposto dell'art. 1120 comma 2, il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità secondo
l'originaria costituzione della comunione. Ne deriva che, a maggior ragione, sono nulle le delibere che, ancorchè adottate a maggioranza al fine indicato, siano lesive dei diritti di altro condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative
(nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito i quali avevano
9 dichiarato la nullità della deliberazione adottata a maggioranza in base alla L. n. 13 del 1989, art. 2, cit. di installazione di un ascensore volto a favorire le eSIenze di un condomino portatore di handicap, che comportava un sensibile deprezzamento dell'unità immobiliare di altro condomino sita a piano terra) (Cass. 25-6-1994 n.
6109). Per le stesse ragioni, deve ritenersi la nullità della delibera di installazione dell'impianto di ascensore adottata nell'interesse comune, se da essa consegua la violazione dei diritti di un condomino sulle parti di sua proprietà esclusiva;
con la conseguenza che tale causa di invalidità non è soggetta ai termini di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., u.c., ma può essere fatta valere in ogni tempo da chiunque dimostri di averne interesse e, quindi, anche dal condomino che abbia espresso voto favorevole (cfr. Cass. 19-3-2010 n. 6714, Cass. 24-5-2004 n. 9981; Cass. 18-4-2002
n. 5626)”.
Parti intervenute sostengono che tale delibera non vada interpretata come sostiene parte attrice, mentre parte convenuta, all'opposto, ritiene che la delibera abbia approvato, in pieno, l'intervento: “l'Assemblea del Condominio con delibera del
25.2.2019 ha preso atto anche formalmente del diritto della SI.ra ai sensi CP_1
dell'art. 1121 c.c. e approvato il prolungamento dello sbarco al quinto piano (sbarco comunque già previsto prima della partecipazione della convenuta) necessario per poter accedere all'abitazione” (pag. 4 comparsa di cost.).
In particolare, viene riferito, dagli intervenuti, che “…mai nessuna assemblea ha autorizzato il suddetto sbarco” (pag. 8 comparsa di cost.).
In quell'assemblea l'unico oggetto di discussione sarebbe stato il diritto di subentro ex art. 1121, 3° comma c.c. della SI.ra convenuta e non l'approvazione della passerella e del suo progetto.
L'interpretazione data dalle parti intervenute non coglie nel segno.
Innanzi tutto, si fa presente che con comportamento pregnante il non si è CP_2
neppure costituito per contestare tale modo di intendere la verbalizzazione.
Vi è più che nel verbale d'assemblea dei condomini del 3.9.2019, lo stesso amministratore di condominio, ivi presente, ebbe a riferire come, con la delibera
10 assunta all'assemblea del 25.2.2019, la maggioranza qualificata avesse “…accettato la proposta formulata dalla proprietà di posa in opera dello Parte_4
sbarco per usufruire dell'impianto comune ascensore ai sensi dell'art. 1121 cc ultimo comma”.
Si noti come l'amministratore lasci intendere che l'oggetto diretto della delibera sia proprio la posa in opera dello sbarco.
D'altronde, parte convenuta ha fatto intendere, e ciò neppure è contestato, che intendesse realizzare una passerella, creando, in sostanza, un pianerottolo sospeso all'interno del cavedio.
I pianerottoli sono al servizio comune dei condomini e non risulta che altri condomini non possono accedervi.
L'eventuale utilizzazione esclusiva nei fatti, semmai, andrà ad incidere sulla ripartizione delle spese e non, certo, sulla costituzione di un manufatto di proprietà condominiale.
La ratio della proprietà condominiale negli edifici è quella di far partecipare alla solidarietà condominiale beni al servizio comune.
Insomma, si tratta di una pertinenza della proprietà della convenuta (come potrebbe essere qualsiasi bene condominiale), ma di proprietà condominiale e così traspare, chiaramente, anche nelle delibere sopra citate.
Va da sé che è pacifico in causa che l'ascensore non sia in uso a tutti i condomini, sicché, all'evidenza, i ragionamenti sopra spesi riguardano il c.d. condominio parziale che si è creato con la realizzazione, ancorché progressiva nel tempo, del manufatto.
Parte attrice si duole anche della nullità della delibera dell'assemblea dei condomini del 3.9.2019 “…per quanto attiene, in relazione al punto 1. dell'Ordine del Giorno, la decisione:”chiedono di votare l'accettazione i condomini e Parte_2
con mill. 101,30 astenuti e 23,10 tutti gli altri CP_16 CP_5 Per_1 CP_19
CP_1 con 78,40 sono contrari alla votazione pertanto non si procede” in quanto detta decisione ha definitamente legittimato l'apposizione della passerella in prolungamento allo sbarco del piano quinto, come realizzata con lesione dei diritti di
11 proprietà esclusiva della ”. Parte_3
Ad avviso di questo Giudice, la delibera è parimenti nulla.
Testualmente, al voto vi è stata la modifica proposta dalla Soprintendenza.
Ora, è evidente che le prescrizioni dell'Autorità non si potevano discutere in sede assembleare, ma, all'evidenza, l'oggetto riguardava l'intervento che la convenuta intendeva realizzare nella sua materialità.
Tant'è vero, che, preoccupata, l'attrice fece verbalizzare la propria contrarietà al prolungamento della passerella al quinto piano in quanto lesiva del proprio diritto di proprietà mentre, forti del sostanziale consenso ricevuto, amministratore di condominio e direttore dei lavori procedettero ad informare gli astanti della prossimità dell'inizio dei lavori.
Insomma, si è deciso di non votare una modifica materiale che si accingeva ad eseguire, ancorché sulla scorta delle indicazioni della P.A., di fatto autorizzandola nuovamente.
Si tratta di delibera chiaramente elusiva delle norme imperative che impongono il rispetto delle proprietà esclusive altrui, come visto.
Parte attrice chiede, altresì, l'accertamento che del vincolo di pertinenzialità tra la passerella in prolungamento dello sbarco al piano quinto e la proprietà in CP_1
quanto in uso esclusivo alla stessa.
Si tratta di accertamento già compiuto, con le precisazioni sopra dette.
Si consideri ora la domanda risarcitoria di parte attrice la quale poggia, principalmente, sulle risultanze della già più volte menzionata perizia d'ufficio, contestata sotto molteplici profili da parte convenuta nonché da parti intervenute
(queste ultime, in comparsa conclusionale, si rimettono alle valutazioni del
Giudicante quale peritus peritorum, non senza però richiamarsi, pure, alle contestazioni svolte nell'atto introduttivo).
Innanzi tutto, non si rinvengono errori di procedura.
Il perito d'ufficio ha chiaramente riportato, nell'elaborato, la condivisione, di volta in volta, delle scelte su come procedere.
12 Le osservazioni dei periti di parte sono state, parimenti, oggetto di riflessione man mano che si rispondeva ai quesiti.
Il c.t.u. ha financo riportato le sue valutazioni alle osservazioni con evidenza grafica
(colorazione blu).
Parte convenuta contesta, pure, che l'a.t.p. sarebbe stato ammesso dal Giudice di quel procedimento erroneamente.
Si trattava e si tratta di descrivere una passerella sopra delle finestre e di comprendere se vi sia stato una riduzione del valore dell'immobile.
Si tratta di accertamenti tecnici che, all'evidenza, solo un ausiliario del Giudice era in grado di compiere, vista la conflittualità tra le parti.
Viene contestato che il c.t.u. non abbia approfondito le questioni inerenti i titoli abilitativi sul piano amministrativo.
Sul punto, val bene rammentare che la stessa convenuta, a mezzo del suo difensore, in corso di questo processo, aveva adito la Soprintendenza presso il Ministero della
Cultura segnalando “…alcune presunte “anomalie in relazione al mancato rinvenimento di atti abilitativi inerenti a lavori eseguiti internamente ed esternamente (spostamenti/allargamenti fori finestra prospicienti il cavedio
all'abitazione della Sig.ra ”, chiedendone verifica e CP_22 Pt_1
riscontro”.
La stessa Autorità, instaurando il contraddittorio con parte attrice, ha dichiarato che
“a norma dell'art. 160 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che l'intervento non arreca danno al bene tutelato. Considerato dagli atti prodotti che gli interventi in questione costituiscono “opere di manutenzione ordinaria/straordinaria” ai sensi del D.P.R.
380/2001, non si irrogano le sanzioni ex artt. 33 e 37 del D.P.R. 380/2001” (v. atto protocollato in data 8.9.2023 e depositato sub doc. 52 da parte attrice).
Sebbene, ora, nelle comparse ex art. 190 c.p.c., parte convenuta, ne contesti la produzione e la pertinenza, è evidente come la dichiarazione sia stata financo una conseguenza del contegno di parte convenuta medesima.
La stessa può assurgere ad elemento che faccia intendere come in ipotesi potrebbero,
13 al più, esserci violazioni lievi, viste le difformità su di un piano squisitamente edilizio.
Resta il fatto che:
- trattandosi di edificio storico, financo del 1500-1600, non vengono in rilievo difformità che comportino l'illegittimità integrale del manufatto;
- la Suprema Corte ha chiarito che, per la validità delle operazioni di vendita immobiliare, sarebbe sufficiente al più la dichiarazione dell'esistenza di un titolo riferibile al manufatto e, certo, nel caso di specie si tratta di edificio pluricentenario, pacificamente, sicché non esisterebbe un titolo edilizio principale a monte, ferma l'irrilevanza di difformità secondarie (SSUU
8230/2019).
Il c.t.u., poi, ha avuto modo di chiarire come la scelta dell'ausiliario ai i fini della stima fosse financo stata preceduta dalla consultazione dei cc.tt.pp. in ordine al nominativo da scegliere: il c.t.u. ha proceduto ad avvalersi di un agente di sua fiducia visto che i cc.tt.pp., nella sostanza, si erano rimessi alla sua scelta.
La perizia di stima è rinvenibile al doc. 4 allegato alla consulenza d'ufficio.
Il SI. , agente immobiliare, ha motivato ed argomentato, CP_23
indicando come l'appartamento della SInora attrice abbia finiture di qualità, in un contesto condominiale di carattere elegante, ancorché l'ascensore sia collocato “in uno spazio privato” che “ne impedisce la fruibilità condominiale”.
Il perito d'ufficio perviene ad una stima di € 330.000,00, l'ausiliario a quella di €
320.000,00.
Il perito di parte convenuta perviene ad una stima di € 254,700,00 (v. allegato 11 alla perizia d'ufficio).
Ausiliario e perito d'ufficio ritengono che la passerella a poche decine di centimetri sopra le finestre della cucina-salotto e del ripostiglio (ancorché indicato da parte attrice come locale adibito a dispensa) abbiano comunque determinato una riduzione del prezzo.
La riduzione, ad avviso del Giudicante, è un dato obiettivamente sotto gli occhi di
14 qualsiasi acquirente accorto.
D'altronde, la stessa precisione, al ribasso, che parte convenuta eSIe nella stima è la stessa che un qualsiasi acquirente, attento ad un risparmio potenziale, presterebbe in una contrattazione nel libero mercato.
Si può procedere, quindi, ai calcoli.
L'importo di € 320.000,00 può essere assunto alla base dei ragionamenti, come peritus peritorum.
L'importo è motivato, come detto, nei criteri, da parte dell'ausiliario del perito d'ufficio.
Tuttavia, come d'altronde riferito dallo stesso ausiliario, tale valore-base è stato individuato senza affrontare le problematiche amministrative ed edilizie.
Si fa notare che una certa elasticità si può tollerare in questa tipologia di processo: non si tratta di procedere alla vendita d'ufficio ma ad operare una stima in previsione di una potenziale vendita nel libero mercato, dove, si sa, si spuntano riduzioni di prezzo in assenza di approfondimenti reciproci sulle varie tematiche che potrebbero sorgere (è noto che edifici costruiti o modificati decenni fa se controllati con le moderne tecnologie raramente passerebbero del tutto indenni ai controlli, tant'è vero che lo stesso Comune prevede soglie di tolleranza).
Insomma, al valore di € 320.000,00 si può applicare una riduzione del 15%: occorre tener conto di un prezzo realistico nel breve-medio termine e non di prezzi che terrebbero il bene fermo per anni, se non per decenni.
Si ha così l'importo base di € 272.000,00.
A tale importo si può applicare una riduzione del 14% per la riduzione di luminosità ed aria e per le verosimili immissioni che l'utilizzo della passerella potrebbe comportare.
Tale percentuale viene individuata sia dall'ausiliario sia dal perito d'ufficio.
Il perito d'ufficio individua la percentuale del 14% in presenza di correttivi per le immissioni, ma all'evidenza il c.t.u. ha effettuato una valutazione complessiva circa tutte le criticità.
15 La percentuale del 14% rende conto del fatto che le immissioni sono, sì, possibili e/o probabili sul piano meccanicistico ma sono, certamente, valorizzabili, anche come tali, al ribasso da un potenziale acquirente (questa, in fin dei conti è stata la valutazione pure dell'agente immobiliare).
Parte convenuta si duole di una certa approssimazione del perito d'ufficio circa le valutazioni in ordine al passaggio di luce.
Si noti che il perito d'ufficio ben ha individuato il problema di fondo, ad avviso di questo Giudice: si tratta della luce diffusa vista la collocazione dell'immobile, tra il cavedio e le calli.
Quanto alla c.d. privacy, si tratta di situazione che accentua ed agevola sguardi indiscreti rispetto al solo ascensore, il quale è utilizzabile, per la sua stessa funzione, pochi secondi alla volta mentre nulla osta che la passerella sia utilizzata per più tempo, anche tenuto conto che parte convenuta invoca la situazione di salute precaria del coniuge, suocera e madre, che certo procederanno con i loro, insindacabili, tempi alle operazioni di accesso (la passerella non è, già alla semplice vista, stretta, v. foto a pag. 11 della perizia).
Per quanto concerne le vedute, ancora una volta, si tratta di comprendere e tener conto di ciò che non potrebbe mai essere occultato ad un qualsiasi potenziale compratore e comunque l'ipotetica violazione delle distanze legali mai è stata valorizzata in termini di antigiuridicità della condotta né da parte attrice né dal c.t.u..
Parte convenuta si dilunga su questioni inerenti la disciplina sulle immissioni ed le distanze legali.
Nella specie, ferma la legittimità dell'ascensore, si tratta di procedere a considerazioni sulle opere accessorie che impattano sul valore degli immobili circostanti e, quindi, che prescindono dagli stretti e conosciuti presupposti di quelle discipline.
Gli accertamenti in punto di immissioni sono, comunque, sono stati effettuati previamente consultando le parti litiganti.
16 Ancora, parte convenuta riferisce, più volte (complice la struttura del rito a cognizione piena), che non si è tenuto conto del prezzo d'acquisto dell'immobile, per € 90.000,00.
Si deve tener conto del valore attuale in chiave prognostica di una contrattazione e non di valori passati e d'altronde i motivi per i quali all'epoca di quell'acquisto si sia proceduto a quel valore dichiarato negli atti sono del tutto irrilevanti civilisticamente.
Parti intervenute fanno notare che l'esistenza dell'ascensore anziché ridurre il prezzo possa essere valorizzato in senso opposto, visto che il precedente della SInora convenuta può essere invocato a sua volta da parte attrice.
L'argomento è suggestivo ma non convincente, visto che la presente stessa sentenza è precedente a sua volta invocabile in senso negativo per la SInora attrice da parte di colui o coloro proprietari dell'appartamento di sotto, nel caso in cui decidesse l'attrice a sua volta di erigere una passerella.
Ancora, parte convenuta riferisce che la perizia d'ufficio sarebbe financo nulla e/o inutilizzabile perché non terrebbe conto del fatto che l'opera non sarebbe stata ultimata al momento dell'accertamento e di ciò non si sarebbe tenuto conto.
In realtà, però, neppure parte convenuta riferisce quale sarebbe la concreta differenza tra lo stato delle cose al momento dei sopralluoghi del perito d'ufficio e quello presente dopo la dedotta ultimazione.
Il danno patrimoniale, quindi, è stimabile in € 38.080,00 (il 14% di € 272.000,00).
Si noti che in sede di a.t.p. parte attrice era disposta ad accettare ai fini conciliativi somme inferiori [pag. 10 perizia d'ufficio: “Da parte attrice, in data 12/10/2021,
l'accettazione vincolata della proposta ( allegato n. 6), evidenziando la disponibilità ad accettare a saldo e stralcio € 32.530,00 oltre la metà delle spese di CTU come definitivamente liquidate, pur ritenendo che la somma di 46.060,00 meglio rappresenti la reale svalutazione che l'appartamento subisce. Non intende, invece, che venga posto in opera alcun intervento di mitigazione, in quanto come
Lei stesso afferma al punto 6 della , non sarebbe risolutivo”]. Parte_5
17 Se, pure, le parti più volte alludano alla durata della vicenda, in realtà nel corso di quattro anni circa si è svolto un a.t.p. e un processo di merito: si ritiene di non accordare la rivalutazione, tenuto conto dell'andamento sinusoidale del mercato immobiliare e del carattere relativamente recente della vicenda immobiliare.
Gli interessi nella misura legale possono essere accordati dal 1.1.2021 (parte attrice riferisce di lavori ultimati a fine dicembre 2020, senza indicare una data precisa però: v. pag. 11 prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.).
La condanna è solidale vuoi verso alla SInora convenuta, che, incontrastabilmente, ha preso l'iniziativa inerente la passerella oggetto di giudizio, vuoi verso il , ambiguo nel suo silenzio (d'altronde, il processo è in CP_2
essere proprio tra suoi condomini i quali hanno opinioni divergenti sugli atti e dichiarazioni riferibili all'amministrazione condominiale, direttamente o indirettamente).
Ancora alcune riflessioni sulle posizioni di parte convenuta, che più si è spesa in chiave critica sull'operato del perito e del Giudice.
Parte convenuta si è doluta della decisione del Giudice di non autorizzare la chiamata dell'ing. progettista e direttore dei lavori, e dell'arch. Per_6 Per_7
progettista anch'essa.
Si è deciso di evitare a parte convenuta il rischio di spese e soccombenze maggiori, a tutela della stessa parte che se ne duole attraverso la sua difesa.
Comunque, si riporta, qui, parte dell'ordinanza del 17.12.2022, redatta dopo attento studio di atti e documenti:
“- per quanto riguarda la chiamata in causa dell'Ing. quale CP_24
progettista delle opere e direttore dei lavori, c.f. con C.F._1
studio in Venezia, Santa Croce 328, PEC
, e dell'arch. quale progettista delle opere, Email_1 CP_25
c.f. , con studio in Venezia, Santa Croce 328, pec C.F._2
ad avviso di questo Giudice non vi sono i Email_2
margini per accogliere la relativa richiesta (v. SU 4309/2010) perché: > nullità di
18 delibere, tollerabilità delle immissioni e ponderazione di interessi sono questioni civilistiche di buon vicinato/rapporti condominiali cui i professionisti solo di riflesso sono interessati essendo evidente che l'opera si prestasse a contestazioni, ampiamente pre-annunciate (tra l'altro la tesi della convenuta è proprio quella che l'opera non fosse ultimata neppure quando l'ATP fosse in corso, a maggior ragione lo era prima), ma non risultano, allo stato, richieste specifiche in tal senso;
> al di là della contestazione sul fatto che l'opera fosse ultimata o meno al tempo dell'ATP è evidente come al tempo di quest'ultimo fosse chiaro come fosse strutturata e come la criticata passerella potesse de facto creare dei pesi non consentiti (dall'attrice) sulla proprietà sottostante;
> i professionisti non sono chiamati nell'ATP, sulle cui risultanze grande parte delle difese si appuntano, vuoi per valorizzarle, vuoi per criticarle e i professionisti sono stati estranei ad essa: citarli ora vuol dire vanificare tutta l'attività processuale svolta e comunque si ripete non emerge dalle difese delle parti che il Giudice dell'atp abbia rigettato istanze di chiamata in causa sicché la scelta di non chiamarli ora non può riflettersi negativamente sull'attrice che i costi di quell'ATP ha sopportato;
> si è letto il doc. 15 di parte convenuta, ma, appunto, si tratta di comunicazione effettuata dopo l'ATP, facendolo valere, ma è proprio l'ATP l'oggetto qui delle critiche e comunque non è agli atti neppure la memoria di costituzione dell'ATP
(altro era il Giudice-persona fisica) sicché non si può neppure vagliare
l'indispensabilità ora della chiamata in causa”.
In ogni caso, poi, mai parte convenuta ha allegato o argomentato nel senso di aver conferito l'incarico di adottare e ricercare soluzioni meno lesive possibili prima della realizzazione della passerella e parte attrice, negli anni, ben si è attivata a rendere edotti i controinteressati delle proprie perplessità.
Le spese di a.t.p. e di mediazione, anche con riferimento ai compensi dei periti di parte, sono congrue, considerata la complessità degli accertamenti (v. accertamenti fonometrici) vuoi con riferimento ai valori medi delle Tabelle professionali vigenti ratione temporis.
19 Parte convenuta, che pure nelle memorie conclusive, si duole della loro eccessività, mai ha argomentato specificamente sul punto.
Comunque, Tabelle alla mano, e considerato il valore individuato dal c.t.u., la difesa di parte attrice si è pure attenuta a cifre lievemente inferiori a quelle medie.
Parte attrice chiede € 10.000,00 per danno non patrimoniale.
Tale danno non è ben chiarito e differenziato rispetto a quello patrimoniale e si assorbe nel rimborso delle spese di lite e del risarcimento del danno: le prove orali, comunque, non avrebbe fornito adeguato compendio probatorio sul punto.
Sulle spese di questo processo si dirà infine.
Si considerino le domande/istanze di parte convenuta e parti intervenute.
In primo luogo, parte convenuta chiede: “…in subordine dichiararsi tenuto e condannarsi il , in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_2
quale committente e intestatario delle opere, a manlevare e tenere indenne la SI.ra totalmente o secondo graduazione per tutti i motivi esposti in Controparte_1
narrativa”.
Tale richiesta si sovrappone con quelle degli intervenuti che qui possono essere trattate: “- nella denegata e non creduta ipotesi di condanna estesa oltre che alla convenuta anche al e, CP_1 CP_1 Controparte_2
conseguentemente, anche ai condomini interventori nell'odierno giudizio quali titolari pro quota dell'impianto dell'ascensore, determina re il quantum debeatur nei limiti del solo accertato e comprovato e graduare le responsabilità degli obbligati in ragione della gravità delle rispettive condotte nell'avere cagionato il danno a parte attrice, specie in considerazione dell'attività illecita posta in essere dalla Parte_3
la quale, attivandosi indebitamente ed autonomamente e con apparente CP_1
legittimazione nei confronti della P.A., all'insaputa del si è resa CP_2
responsabile, verso quest'ultimo di fatto illecito ai sensi dell'ar t. 2043 c.c.; nel merito in via ulteriormente subordinata - nel caso di condanna totale o parziale della convenuta , rigettare la domanda, da quest'ultima formulata in Controparte_1
subordine, di essere manlevata e tenuta indenne dal Controparte_26
[... in particolare dai condomini interventori nel presente procedimento:
[...]
, , , , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 [...]
”. CP_8
Ora, la tesi degli intervenuti che la convenuta abbia agito del tutto autonomamente e financo contro la voluntas del Condominio si scontra con le risultanze documentali
(raccomandate dell'amministratore, interventi in assemblea) e, comunque, con gli esiti delle votazioni della stessa maggioranza condominiale, come visto.
L'art. 2055 c.c. impone di graduare tra i condebitori, inter partes, la gravità delle colpe e delle conseguenze.
Occorre fare due premesse.
In primo luogo, tutti i condomini sono parti sostanziali del processo.
Il Condominio non ha personalità giuridica propria e rappresenta tutti i condomini, agendo con schemi decisionali maggioritari (e non all'unanimità) per ragioni di governabilità (rielaborando con parole proprie l'insegnamento di SSUU 10934/2019 che cita ampiamente SSUU 19663/14).
In secondo luogo, non risultano convocate assemblee condominiali ad hoc per il condominio parziale.
In tale contesto, il può essere condannato in solido come visto. CP_2
Nei rapporti tra i condomini (d'altronde, come già detto, tutte le persone fisiche in causa sono tali), si ritiene che il riparto sia il seguente.
Per il 50% l'importo deve, in ultimo, gravare sulla SI.ra convenuta.
Si tratta di colei nel cui interesse principale l'opera è stata eseguita.
Per il restante 50%, l'importo deve gravare in quote uguali tra tutti gli appartamenti serviti dall'ascensore.
L'accondiscendenza, più o meno direttamente espressa, è stata giustificata da ragioni, obiettive, di risparmi di spesa.
Parti intervenute ed il non forniscono informazioni e ragguagli per CP_2
ripartizioni diverse (le colpe si presumono uguali ex art. 2055 u.c. c.c.).
Si consideri l'altra domanda di parte convenuta: “
2. In via subordinata, in denegata
21 ipotesi l'opera in contestazione fosse ritenuta illegittima e/o fossero ritenute valide le contestate risultanze dell'ATP, ordinare che l'esercizio del diritto di partecipazione all'ascensore da parte della SI.ra sia realizzato in modo tale da non ledere CP_1
diritti altrui, previa individuazione in confronto con la Soprintendenza di quale progetto alternativo sarebbe stato lecito e autorizzato e, nell'ipotesi di impossibilità, ordinarsi la rimozione della passerella, previo progetto pure da approvarsi in confronto con la Soprintendenza”.
Si tratta di domanda inammissibile ad avviso di questo Giudice perché non dipendente dal titolo dedotto in causa.
Parte attrice chiede il risarcimento in forma pecuniaria per come l'opera è stata realizzata.
Di fronte al fatto compiuto dell'opera, nonostante le rimostranze di parte attrice, non si possono investigare modalità alternative di realizzazione dell'opera, di cui nessuno chiede la rimozione o il rifacimento.
Tra l'altro, la domanda è pure generica, visto che non esclude alcuna ipotesi, neppure le più onerose o restrittive, essendo in sostanza una delega alle Autorità.
Ancora, parte convenuta chiede: “
3. In via subordinata, disporsi ogni provvedimento ritenuto opportuno in riferimento ad eventuali accorgimenti e/o limitazioni orarie e/o modalità di utilizzo del prolungamento dello sbarco oggetto di causa in riferimento all'eventuale transito con carrelli o bagaglio a ruote idonei a ricondurre a tollerabilità e liceità le eventuali immissioni, con esclusione di qualsivoglia risarcimento sotto tale profilo”.
Anche tale domanda è inammissibile per i motivi anzi detti e comunque ampiamente superabile da un impegno o
contro
-peso, per così dire, a carico della proprietà sovrastante che la convenuta mai inteso concedere: insomma, l'opera compiuta è quella, con le sue criticità, e non può il Giudice ordinare oneri comportamentali al danneggiante di fronte ad un istanza di risarcimento in forma pecuniaria (difetterebbe anche al legittimazione attiva di questa istanza).
Parte convenuta chiede, poi:
22 “
4. In via subordinata e in ogni caso, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte dall'attrice, preso atto che l'attrice dichiara di non chiedere la rimozione del manufatto né la cessazione delle asserite immissioni, ma chiede un risarcimento in via permanente per la presenza del prolungamento dello sbarco di cui è causa, dichiararsi con efficacia verso terzi la costituzione di servitù a favore dell'immobile di proprietà della SI.ra (Comune di Venezia, Catasto CP_1
Fabbricati, Foglio 16, Part. 226, sub 14, Cat. A/3, Sestiere Castello 6451/C) in riferimento alla apposizione del prolungamento dello sbarco oggetto di causa, opponibile a terzi, per tutti i motivi di cui in narrativa”.
L'istanza e/o domanda è inammissibile perché:
- contraddittoria: chiede un accertamento della servitù postulando che alcuno chiede la rimozione o ne contesti la permanenza:
- difetta l'interesse ad agire: nessuno mette in discussione l'utilizzo della passerella, anzi si parte dal presupposto che da ora in poi tale passerella venga utilizzata.
Si consideri la domanda/istanza residua di parti intervenute, avendo preso posizione sulle altre.
Quest'ultime chiedono: “- accertare che la passerella del 5° piano di cui è causa è di esclusiva proprietà della , per tutte le ragioni di cui Parte_3 Controparte_1
in parte narrativa e motiva, di fatto e di diritto, c on particolare riferimento agli artt.
1117, 3° comma c.c. e 817 c.c., e, conseguentemente, imputare solo a quest'ultima ogni responsabilità e conseguenza in ordine ad eventuali danni cagionati alla parte attrice”.
Gli stessi intervenuti sosterrebbero che tale richiesta sia in “in adesione parziale alla domanda subordinata attorea”.
Si è visto che si accoglie la domanda principale, comunque accertando la comproprietà del manufatto tutto.
Si decida sulle spese di lite.
Parte attrice ha diritto alla rifusione delle spese di lite.
23 Si applica il criterio del decisum e non del dispatum.
Quindi, si applicano i valori medi dello scaglione € 26.000,01-€ 52.000,00 fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione, secondo le Tabelle attualmente vigenti essendosi l'attività difensiva inerente il processo di merito esauritasi dopo l'entrata in vigore del DM 147/2022, a parziale riforma del DM 55/2014 che rimane formalmente il testo base di riferimento.
Si applica l'aumento del 10% richiesto da parte attrice per molteplicità delle parti.
L'aumento ex art. 4 comma 8 DM 55/2014 pare richiesta esorbitante, tenuto conto della complessità della materia.
L'importo totale è di € 8.377,60.
Si ritiene che parti convenute e parti intervenute debbano essere condannate in solido alle spese di lite.
E' noto che chi interviene accetta il rischio di soccombenze (financo in caso di interventi meramente adesivi: v. p.e. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27846 del 30/10/2019).
Tra le parti condomine si ritiene di applicare lo stesso criterio sopra menzionato.
In ultimo, parte attrice chiede il rimborso, pure, delle spese sostenute in corso di processo per difendersi dagli addebiti che parte convenuta ha avanzato davanti la
Soprintendenza.
Si ritiene la richiesta inammissibile essendo stata formulata soltanto in sede decisoria.
Si rammenta che nel doc. 52 prodotto da parte attrice e depositato in data 28.6.2024 si fa presente che la stessa avvocata che difende parte attrice medesima in data
20.4.2024 aveva presentato note.
L'udienza immediatamente successiva alle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. è in data 27.4.2024.
La difesa di parte attrice nessuna richiesta aveva svolto in quella sede, neppure in via di riserva.
Trattandosi di spesa stragiudiziale doveva essere allegata tempestivamente.
P.Q.M.
24 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, nella causa R.G.
n. 2408/2022:
- dichiara validi ed utilizzabili gli atti del procedimento per ATP RG 3215/2021
Tribunale di Venezia;
- dichiara la nullità della delibera del ” assunta in Controparte_2
Assemblea Ordinaria del 25/02/2019 per quanto attiene, in relazione al punto 3. dell'Ordine del Giorno, la decisione: “Assemblea a maggioranza con millesimi
510,60 , , , , , CP_7 CP_9 CP_6 Controparte_10 CP_4 CP_5 CP_11
, , , ) astenuti mil.66,40 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
e ) Contrari mill. 337,50 ( , , e CP_17 CP_18 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
) prende atto della richiesta della proprietà ed accetta lo sbarco Pt_1 CP_1
come da variante pianerottolo 5° piano” in quanto lesiva della proprietà dominicale esclusiva della condomina attrice.
- dichiara la nullità della delibera del ” assunta in Controparte_2
Assemblea Ordinaria del 03/09/2019 per quanto attiene, in relazione al punto 1. dell'Ordine del Giorno, la decisione: “chiedono di votare l'accettazione i condomini e con mill. 101,30 astenuti Parte_2 CP_16 CP_5 Per_1
CP_1 e 23,10 tutti gli altri con 78,40 sono contrari alla votazione CP_19
pertanto non si procede” in quanto detta decisione ha definitamente legittimato l'apposizione della passerella in prolungamento allo sbarco del piano quinto, come realizzata con lesione dei diritti di proprietà esclusiva della Parte_3
- dichiara il vincolo di pertinenzialità tra la passerella in prolungamento dello sbarco al piano quinto e la proprietà ferma la comproprietà della stessa CP_1
tra i proprietari delle unità immobiliari servite dall'ascensore medesima;
- dichiara in capo all'attrice il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, sofferti a causa dell'installazione e del permanere del prolungamento dello sbarco al quinto piano che permette il collegamento fra l'impianto ascensore e l'immobile
CP_1
25 - per l'effetto condanna in solido i convenuti a risarcire all'attrice il danno subito che si quantifica, in: € 38.080,00, quale diminuzione di valore dell'immobile, oltre ad interessi nella misura legale dal 1°.
1.2021 al saldo;
€ 48,80 per spese di avvio mediazione obbligatoria;
€ 8.481,45 spese e competenze del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc - RG n. 3215/2021 Tribunale di Venezia -, di cui € 309,88 per spese di Contributo unificato, marca e notifica del ricorso e decreto fissazione udienza, € 2.283,84 per la relazione Tecnica dell'Ing. , €2.715,73 per onorari del CTU nominato, Arch. Per_5 [...]
, € 3.172,00 per onorari del CTP, Ing. ; € 10.811,20 per spese CP_20 Per_5
legali della vertenza, comprensiva di procedimento di mediazione e procedimento di ATP ex art. 696 bis cpc;
- condanna parti convenute e parti intervenute in solido al rimborso a parte attrice delle spese di lite di questo processo che si liquidano complessivamente in €
8.377,60, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, ed in €
809,30 per esborsi;
- stabilisce che tra i condomini le spese tutte sopra riportate, ferma la solidarietà verso l'attrice, siano poste in ragione del 50% a carico di parte convenuta costituita ed in ragione del 50% a carico dei proprietari delle altre unità immobiliari servite dall'ascensore, in quote uguali corrispondenti al numero di suddette unità, con diritto di chi anticipa il dovuto oltre la propria quota di rivalersi in regresso per il residuo verso chi di dovere;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa.
Venezia, 24.2.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
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