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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3159/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3159/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
Giuseppe Verdi, n. 23, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Parete e Giuseppe Nappi, elettivamente domiciliati presso il loro studio legale, sito a Pescara (PE), alla Via Piazza Alessandrini,
n. 25, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Brecciarola, 130, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Emidio Grumelli che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti. pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 19 settembre 2023 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, con decreto reso
[...] inaudita altera parte ex art. 413 bis n. 15 c.p.c., ordinare al Sig. l'immediata CP_1
cessazione della condotta ostativa sino ad oggi posta in essere, diretta ad impedire la frequentazione del figlio, con la madre, Sig.ra e di Parte_2 Parte_1 conseguenza di riportare il minore presso l'abitazione di quest'ultima sita a Manoppello (PE), alla Via G. Verdi, n. 23, dove il minore risiede, indicando i tempi e le modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore;
2) Nel merito, previa adozione dei provvedimenti di rito ritenuti opportuni, pronunciare la separazione persone dei predetti coniugi, Sig.ri
[...]
e ; 3) Disporre l'affidamento condiviso del figlio, ad Parte_1 CP_1 Parte_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, sita a
Manoppello (PE), alla Via G. Verdi, n. 23, e diritto di visita del padre il lunedì ed il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 21:00, nonché, a fine settimana alternati, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, compreso il pernottamento;
4) Imporre a carico del padre,
[...]
, un congruo assegno mensile in favore della madre, Sig.ra per il CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, comunque non inferiore ad € 400,00, oltre alle spese straordinarie da ripartire tra entrambi i coniugi nella misura del 50% come da Protocollo adottato dall'intestato Tribunale”; 5) Con vittoria di spese e competenze di causa in caso”
2. Premetteva la ricorrente che, in data 21.04.2017, in Lussemburgo, contraeva matrimonio con il
Sig. (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Casalincontrada (CH) nell'anno 2017 al numero 7, Parte II, Serie C, Ufficio 1, di detto
Comune) e che dalla predetta unione nasceva il piccolo C.F. Parte_2
, il 30.07.2018; peraltro dal mese di Ottobre 2020, il marito abbandonava C.F._3
la casa coniugale senza farvi più ritorno, cosicchè, da ben tre anni, i coniugi non avevano più un'unione affettiva e sentimentale e tra loro era venuta meno irreversibilmente la comunione materiale e spirituale
3. La ricorrente rappresentava, altresì, come le odierne parti in causa, avessero già regolamentato tra loro la separazione di fatto, concordando che il piccolo continuasse ad abitare con la Pt_2 madre, presso l'abitazione dei nonni materni, sita a Manoppello (PE), alla Via Giuseppe Verdi,
n. 23, con facoltà del padre di vedere il figlio, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore
21:00, ed il venerdì dalle ore 14:30 fino al sabato;
ciò fino al 09.09.2023, allorquando il Sig.
pagina 2 di 8 , repentinamente, decideva di non riportare più il figlio a casa della madre e le CP_1
impediva di frequentarlo liberamente, a causa di un malessere psicologico del minore.
4. Costituitosi in giudizio, il resistente, pur aderendo alla richiesta separazione personale dei coniugi ed all'affidamento congiunto del piccolo , con collocazione prevalente presso la Pt_2
madre, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito in capo alla sig.ra disporsi il diritto di visita del padre tutti i martedì, i mercoledì ed i Parte_1
giovedì di ciascuna settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21:30 e, a settimane alterne, dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica alle ore 21:30, ovvero con le diverse modalità ritenute di Giustizia, anche per i periodi natalizi, pasquali e comunque festivi in modo tale da garantire a ciascuno dei genitori, ad anni alterni, di trascorrere in maniera paritaria tali lassi temporali con divieto di frequentazioni di eventuali partner dei genitori senza previa informativa e consenso dell'altro genitore;
quanto all'apporto economico, chiedeva disporsi a carico del genitore non collocatario un assegno di mantenimento quantificato in € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo famiglia del Tribunale di
Pescara.
5. All'esito dell'udienza del 26 ottobre 2023, confermando la collocazione del minore presso il padre, ritenuto di dover disciplinare in via provvisoria il diritto di visita materno, disponeva che la madre potesse incontrare il figlio tre pomeriggi a settimana (martedì, giovedì e sabato), dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonchè procedersi a CTU.
6. Alla successiva udienza del 21.12.24, condividendo i contenuti resi in via provvisoria dal CTU nella propria relazione depositata in data 18.12.24, disponeva il collocamento del minore presso la madre e il diritto di visita del padre, secondo modalità simili alla regolamentazione precedentemente attuata in autonomia dalle parti, nell'arco di tempo che va dal mese di ottobre
2020 fino al settembre 2023; quanto al mantenimento, disponeva che il resistente versasse la somma mensile di euro 250,00.
7. A seguito del deposito della relazione definitiva del ctu in data 23.02.24, la parte resistente formulava la seguente proposta transattiva: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi sig.ri e Affidamento congiunto del figlio con Parte_1 CP_1 Pt_2
collocazione prevalente presso la madre. Diritto di visita del padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00, con pernottamento presso il padre la sera del mercoledì nella settimana in cui il weekend non è di pertinenza paterna e accompagnamento a scuola la mattina del giovedì pagina 3 di 8 nei periodi scolastici o presso l'abitazione materna alle ore 9:00 nei periodi non scolastici;
nella settimana in cui il weekend è di pertinenza paterna, il lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00, nonché il venerdì dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00 della domenica, compresi i pernottamenti del venerdì e sabato. Periodo natalizio: una settimana consecutiva, alternando di anno in anno il Natale ed il Capodanno tra i due genitori. Periodo estivo: tre settimane, anche non consecutive. Tutte le altre festività, ivi compresi i compleanni, alternativamente di anno in anno con ciascun genitore. Assegno di mantenimento del minore, da versare alla madre, quantificato in € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara. Spese di lite compensate”. Il inoltre, dichiarava espressamente di rinunciare alla domanda di addebito CP_1
della separazione sia nel caso di accettazione della suddetta proposta transattiva, sia nel caso in cui il Giudice avesse ritenuto la causa, in assenza della domanda in parola, matura per la decisione.
8. La parte ricorrente non condivideva la proposta transattiva nella misura in cui abbracciava la soluzione definitiva offerta dal ctu, anziché la modulazione provvisoria nelle more adottata dalle parti e dal giudice, cosicchè, con ordinanza del 26 aprile 2024, il Giudice, preso atto della rinuncia del resistente alla domanda di addebito, ritenuto che la causa non necessitasse di ulteriore attività istruttoria, essendo matura per la decisione, confermava, i provvedimenti provvisori, anche di carattere economico, emessi all'udienza del 21.12.2023, e fissava l'udienza di discussione, con assegnazione di termini utili al deposito di scritti difensivi.
9. Così compendiati i fatti di causa, non vi è ragione di discostarsi dalle conclusioni delle parti in relazione alla domanda di separazione personale delle stesse e della regola dell'affido condiviso del piccolo , come peraltro richiesto da entrambe le parti. Pt_2
10. La domanda di separazione giudiziale deve essere, infatti, accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. atteso che, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
11. Quanto alla regolamentazione temporanea delle condizioni di affidamento, collocamento e diritto di visita del minore, il Collegio ritiene aderire alla prospettazione offerta dalla CTU nel pagina 4 di 8 proprio elaborato conclusivo, secondo le argomentazioni che seguono.
12. Giova descrivere, in via preliminare, che, anche a voler seguire le argomentazioni addotte dalla parte ricorrente a sostegno della propria pretesa, la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e diritto di visita del minore suggerite dal ctu in via provvisoria e come tali disposte nelle more del processo dal giudice, rispecchiava quella attuata autonomamente dai coniugi, nell'arco di tempo che va dal mese di ottobre 2020 fino al settembre 2023, anche in funzione degli orari lavorativi paterni, dalla coppia genitoriale, per cui il padre teneva con sé il figlio il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9:00 nei giorni non scolastici e dall'uscita di scuola, con prelevamento a casa della madre, nel periodo scolastico fino alle ore
21:00, ed il venerdì dall'uscita di scuola fino al dopo cena del sabato, con affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori e collocamento prevalente presso la residenza della madre.
13. Tale provvisoria e temporanea organizzazione rispondeva all'esigenza di ripristinare un assetto di vita assimilabile a quello abituale per il minore, che aveva subito repentinamente e inaspettatamente un cambiamento di vita significativo, cosicchè “Non si (riteneva) opportuno proporre allo stato, un'organizzazione diversa rispetto quella d'abitudine pregressa per il minore, dovendosi concludere gli accertamenti peritali, anche con l'integrazione delle risultanze dell'assessment psicodiagnostico dei profili personologici dei genitori e del loro impatto sulla funzione genitoriale” (cfr. pag. 7 e ss. Relazione del ctu del 19 dicembre 2023).
14. Diversamente, ad oggi non riscontra più le esigenze primarie del minore la valorizzazione di quell'equilibrio raggiunto all'epoca (temporaneamente) dalle parti e che appariva maggiormente rispondente alla tutela del bambino, in quanto teneva conto di un regime che si protraeva da anni e, quindi, preferibile, nelle more della conclusione dell'indagine definitiva del nominato ctu, in considerazione della tenera età del minore e della disponibilità, mai messa in discussione, di abitazioni dignitose dei genitori per la crescita dello stesso.
15. Ed infatti, nel caso di specie la regola dell'affido condiviso riesce e deve bilanciarsi col rispetto in concreto del principio della bigenitorialità, con esercizio congiunto della responsabilità sia sulle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, sia a questioni relative alle quotidiane esigenze per l'educazione, l'istruzione e la salute della prole.
16. Di conseguenza, si palesa ampiamente favorevole per lo sviluppo armonioso e sereno della prole la regolamentazione degli aspetti di gestione del minore come articolata dal ctu, con collocamento di quest'ultimo presso la madre, nei termini che seguono: pagina 5 di 8 “ ✓ il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00, con pernottamento presso il padre la sera del mercoledì nella settimana in cui il weekend non è di pertinenza paterna e accompagnamento a scuola la mattina del giovedì nei periodi scolastici o presso l'abitazione materna alle ore 9:00 nei periodi non scolastici;
✓ nella settimana in cui il weekend è di pertinenza paterna, il lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00, nonché il venerdì dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00 della domenica, compreso il pernottamento del sabato.
Periodo natalizio: una settimana consecutiva, alternando di anno in anno il Natale ed il
Capodanno tra i due genitori;
Periodo estivo: tre settimane, anche non consecutive;
Tutte le altre festività, compresi i compleanni, alternativamente di anno in anno con ciascun genitore.
Al minore dovrà essere garantito un contatto telefonico giornaliero con il padre nel tempo di permanenza presso la madre e viceversa. “(Cfr. pag 70 e ss. Relazione ctu dep. il 23.02.24)
17. Disattendendo gli auspici della parte ricorrente, così come argomentato dal perito convocato all'udienza del 4 aprile 2024, tale disciplina proposta in via definitiva è preferibile rispetto a quella provvisoriamente attuata, in quanto maggiormente bilanciata rispetto all'interesse del minore, tenendo in debito conto la diversa fascia di età del minore (più che seienne) rispetto alla precedente regolamentazione, senza che vi siano motivi ostativi dal punto di vista logistico
(viene precisato che le abitazioni dei genitori distano circa 10 minuti in macchina l'una dall'altra), tanto che l'unica discrasia rispetto al passato, essenzialmente, si sostanzia in un pernottamento in più a settimana presso il papà.
18. Sulla base di tali elementi, ritiene il Collegio che non via siano i presupposti per disattendere le conclusioni raggiunte dal perito, dopo un'ampia indagine priva di elementi di contraddittorietà e ampiamente esaustiva rispetto ai quesiti sottopostigli dal Giudice e le osservazioni sollevate dalle parti, anche in udienza.
19. In ordine agli aspetti di carattere economico, è pacifico che il resistente disponga di un reddito mensile pari appena ad € 1.000,00 mensili, così come che entrambe le parti vivano presso i pagina 6 di 8 rispettivi genitori, di conseguenza, merita di essere confermata la misura del mantenimento del figlio pari ad € 250,00 00 mensili, da porre a carico del resistente per il mantenimento, con decorrenza gennaio 2025 e rivalutazione ISTAT gennaio 2026, oltre al 60% delle spese straordinarie riguardanti la minore, individuate e disciplinate come da Protocollo Famiglia del
Tribunale di Pescara, essendo la ricorrente priva di stabile occupazione.
20. Parimenti, viene suddiviso nella medesima misura l'assegno unico, non essendovi contrasto sul punto
21. La parziale, reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 19 settembre 2023, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 CP_1
data 21.04.2017, in Lussemburgo (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Casalincontrada (CH) nell'anno 2017 al numero 7, Parte II, Serie C, Ufficio 1, di detto
Comune);
- ordina all'ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- affida il figlio minore , C.F. , ad entrambi i genitori, con Parte_2 C.F._3
collocamento presso la madre a Manoppello (PE), alla Via G. Verdi, n. 23 regolamentando i diritti di visita del padre secondo le tempistiche indicate dal CTU nella relazione definitiva depositata in data
23.02.24 come segue:
✓ il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00, con pernottamento presso il padre la sera del mercoledì nella settimana in cui il weekend non è di pertinenza paterna e accompagnamento a scuola la mattina del giovedì nei periodi scolastici o presso l'abitazione materna alle ore 9:00 nei periodi non scolastici;
✓ nella settimana in cui il weekend è di pertinenza paterna, il lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00, nonché il venerdì dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00 della domenica, compreso il pernottamento del sabato.
pagina 7 di 8 Periodo natalizio: una settimana consecutiva, alternando di anno in anno il Natale ed il Capodanno tra i due genitori;
Periodo estivo: tre settimane, anche non consecutive;
Tutte le altre festività, compresi i compleanni, alternativamente di anno in anno con ciascun genitore.
Al minore dovrà essere garantito un contatto telefonico giornaliero con il padre nel tempo di permanenza presso la madre e viceversa.
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti la minore, previamente concordate e successivamente documentate, come da Protocollo Famiglia di questo Tribunale.
- spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido tra loro
- compensa integralmente le spese di lite .
Pescara, 9 gennaio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3159/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
Giuseppe Verdi, n. 23, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Parete e Giuseppe Nappi, elettivamente domiciliati presso il loro studio legale, sito a Pescara (PE), alla Via Piazza Alessandrini,
n. 25, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Brecciarola, 130, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Emidio Grumelli che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti. pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 19 settembre 2023 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, con decreto reso
[...] inaudita altera parte ex art. 413 bis n. 15 c.p.c., ordinare al Sig. l'immediata CP_1
cessazione della condotta ostativa sino ad oggi posta in essere, diretta ad impedire la frequentazione del figlio, con la madre, Sig.ra e di Parte_2 Parte_1 conseguenza di riportare il minore presso l'abitazione di quest'ultima sita a Manoppello (PE), alla Via G. Verdi, n. 23, dove il minore risiede, indicando i tempi e le modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore;
2) Nel merito, previa adozione dei provvedimenti di rito ritenuti opportuni, pronunciare la separazione persone dei predetti coniugi, Sig.ri
[...]
e ; 3) Disporre l'affidamento condiviso del figlio, ad Parte_1 CP_1 Parte_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, sita a
Manoppello (PE), alla Via G. Verdi, n. 23, e diritto di visita del padre il lunedì ed il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 21:00, nonché, a fine settimana alternati, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, compreso il pernottamento;
4) Imporre a carico del padre,
[...]
, un congruo assegno mensile in favore della madre, Sig.ra per il CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, comunque non inferiore ad € 400,00, oltre alle spese straordinarie da ripartire tra entrambi i coniugi nella misura del 50% come da Protocollo adottato dall'intestato Tribunale”; 5) Con vittoria di spese e competenze di causa in caso”
2. Premetteva la ricorrente che, in data 21.04.2017, in Lussemburgo, contraeva matrimonio con il
Sig. (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Casalincontrada (CH) nell'anno 2017 al numero 7, Parte II, Serie C, Ufficio 1, di detto
Comune) e che dalla predetta unione nasceva il piccolo C.F. Parte_2
, il 30.07.2018; peraltro dal mese di Ottobre 2020, il marito abbandonava C.F._3
la casa coniugale senza farvi più ritorno, cosicchè, da ben tre anni, i coniugi non avevano più un'unione affettiva e sentimentale e tra loro era venuta meno irreversibilmente la comunione materiale e spirituale
3. La ricorrente rappresentava, altresì, come le odierne parti in causa, avessero già regolamentato tra loro la separazione di fatto, concordando che il piccolo continuasse ad abitare con la Pt_2 madre, presso l'abitazione dei nonni materni, sita a Manoppello (PE), alla Via Giuseppe Verdi,
n. 23, con facoltà del padre di vedere il figlio, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore
21:00, ed il venerdì dalle ore 14:30 fino al sabato;
ciò fino al 09.09.2023, allorquando il Sig.
pagina 2 di 8 , repentinamente, decideva di non riportare più il figlio a casa della madre e le CP_1
impediva di frequentarlo liberamente, a causa di un malessere psicologico del minore.
4. Costituitosi in giudizio, il resistente, pur aderendo alla richiesta separazione personale dei coniugi ed all'affidamento congiunto del piccolo , con collocazione prevalente presso la Pt_2
madre, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito in capo alla sig.ra disporsi il diritto di visita del padre tutti i martedì, i mercoledì ed i Parte_1
giovedì di ciascuna settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21:30 e, a settimane alterne, dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica alle ore 21:30, ovvero con le diverse modalità ritenute di Giustizia, anche per i periodi natalizi, pasquali e comunque festivi in modo tale da garantire a ciascuno dei genitori, ad anni alterni, di trascorrere in maniera paritaria tali lassi temporali con divieto di frequentazioni di eventuali partner dei genitori senza previa informativa e consenso dell'altro genitore;
quanto all'apporto economico, chiedeva disporsi a carico del genitore non collocatario un assegno di mantenimento quantificato in € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo famiglia del Tribunale di
Pescara.
5. All'esito dell'udienza del 26 ottobre 2023, confermando la collocazione del minore presso il padre, ritenuto di dover disciplinare in via provvisoria il diritto di visita materno, disponeva che la madre potesse incontrare il figlio tre pomeriggi a settimana (martedì, giovedì e sabato), dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonchè procedersi a CTU.
6. Alla successiva udienza del 21.12.24, condividendo i contenuti resi in via provvisoria dal CTU nella propria relazione depositata in data 18.12.24, disponeva il collocamento del minore presso la madre e il diritto di visita del padre, secondo modalità simili alla regolamentazione precedentemente attuata in autonomia dalle parti, nell'arco di tempo che va dal mese di ottobre
2020 fino al settembre 2023; quanto al mantenimento, disponeva che il resistente versasse la somma mensile di euro 250,00.
7. A seguito del deposito della relazione definitiva del ctu in data 23.02.24, la parte resistente formulava la seguente proposta transattiva: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi sig.ri e Affidamento congiunto del figlio con Parte_1 CP_1 Pt_2
collocazione prevalente presso la madre. Diritto di visita del padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00, con pernottamento presso il padre la sera del mercoledì nella settimana in cui il weekend non è di pertinenza paterna e accompagnamento a scuola la mattina del giovedì pagina 3 di 8 nei periodi scolastici o presso l'abitazione materna alle ore 9:00 nei periodi non scolastici;
nella settimana in cui il weekend è di pertinenza paterna, il lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00, nonché il venerdì dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00 della domenica, compresi i pernottamenti del venerdì e sabato. Periodo natalizio: una settimana consecutiva, alternando di anno in anno il Natale ed il Capodanno tra i due genitori. Periodo estivo: tre settimane, anche non consecutive. Tutte le altre festività, ivi compresi i compleanni, alternativamente di anno in anno con ciascun genitore. Assegno di mantenimento del minore, da versare alla madre, quantificato in € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara. Spese di lite compensate”. Il inoltre, dichiarava espressamente di rinunciare alla domanda di addebito CP_1
della separazione sia nel caso di accettazione della suddetta proposta transattiva, sia nel caso in cui il Giudice avesse ritenuto la causa, in assenza della domanda in parola, matura per la decisione.
8. La parte ricorrente non condivideva la proposta transattiva nella misura in cui abbracciava la soluzione definitiva offerta dal ctu, anziché la modulazione provvisoria nelle more adottata dalle parti e dal giudice, cosicchè, con ordinanza del 26 aprile 2024, il Giudice, preso atto della rinuncia del resistente alla domanda di addebito, ritenuto che la causa non necessitasse di ulteriore attività istruttoria, essendo matura per la decisione, confermava, i provvedimenti provvisori, anche di carattere economico, emessi all'udienza del 21.12.2023, e fissava l'udienza di discussione, con assegnazione di termini utili al deposito di scritti difensivi.
9. Così compendiati i fatti di causa, non vi è ragione di discostarsi dalle conclusioni delle parti in relazione alla domanda di separazione personale delle stesse e della regola dell'affido condiviso del piccolo , come peraltro richiesto da entrambe le parti. Pt_2
10. La domanda di separazione giudiziale deve essere, infatti, accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. atteso che, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
11. Quanto alla regolamentazione temporanea delle condizioni di affidamento, collocamento e diritto di visita del minore, il Collegio ritiene aderire alla prospettazione offerta dalla CTU nel pagina 4 di 8 proprio elaborato conclusivo, secondo le argomentazioni che seguono.
12. Giova descrivere, in via preliminare, che, anche a voler seguire le argomentazioni addotte dalla parte ricorrente a sostegno della propria pretesa, la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e diritto di visita del minore suggerite dal ctu in via provvisoria e come tali disposte nelle more del processo dal giudice, rispecchiava quella attuata autonomamente dai coniugi, nell'arco di tempo che va dal mese di ottobre 2020 fino al settembre 2023, anche in funzione degli orari lavorativi paterni, dalla coppia genitoriale, per cui il padre teneva con sé il figlio il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9:00 nei giorni non scolastici e dall'uscita di scuola, con prelevamento a casa della madre, nel periodo scolastico fino alle ore
21:00, ed il venerdì dall'uscita di scuola fino al dopo cena del sabato, con affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori e collocamento prevalente presso la residenza della madre.
13. Tale provvisoria e temporanea organizzazione rispondeva all'esigenza di ripristinare un assetto di vita assimilabile a quello abituale per il minore, che aveva subito repentinamente e inaspettatamente un cambiamento di vita significativo, cosicchè “Non si (riteneva) opportuno proporre allo stato, un'organizzazione diversa rispetto quella d'abitudine pregressa per il minore, dovendosi concludere gli accertamenti peritali, anche con l'integrazione delle risultanze dell'assessment psicodiagnostico dei profili personologici dei genitori e del loro impatto sulla funzione genitoriale” (cfr. pag. 7 e ss. Relazione del ctu del 19 dicembre 2023).
14. Diversamente, ad oggi non riscontra più le esigenze primarie del minore la valorizzazione di quell'equilibrio raggiunto all'epoca (temporaneamente) dalle parti e che appariva maggiormente rispondente alla tutela del bambino, in quanto teneva conto di un regime che si protraeva da anni e, quindi, preferibile, nelle more della conclusione dell'indagine definitiva del nominato ctu, in considerazione della tenera età del minore e della disponibilità, mai messa in discussione, di abitazioni dignitose dei genitori per la crescita dello stesso.
15. Ed infatti, nel caso di specie la regola dell'affido condiviso riesce e deve bilanciarsi col rispetto in concreto del principio della bigenitorialità, con esercizio congiunto della responsabilità sia sulle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, sia a questioni relative alle quotidiane esigenze per l'educazione, l'istruzione e la salute della prole.
16. Di conseguenza, si palesa ampiamente favorevole per lo sviluppo armonioso e sereno della prole la regolamentazione degli aspetti di gestione del minore come articolata dal ctu, con collocamento di quest'ultimo presso la madre, nei termini che seguono: pagina 5 di 8 “ ✓ il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00, con pernottamento presso il padre la sera del mercoledì nella settimana in cui il weekend non è di pertinenza paterna e accompagnamento a scuola la mattina del giovedì nei periodi scolastici o presso l'abitazione materna alle ore 9:00 nei periodi non scolastici;
✓ nella settimana in cui il weekend è di pertinenza paterna, il lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00, nonché il venerdì dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00 della domenica, compreso il pernottamento del sabato.
Periodo natalizio: una settimana consecutiva, alternando di anno in anno il Natale ed il
Capodanno tra i due genitori;
Periodo estivo: tre settimane, anche non consecutive;
Tutte le altre festività, compresi i compleanni, alternativamente di anno in anno con ciascun genitore.
Al minore dovrà essere garantito un contatto telefonico giornaliero con il padre nel tempo di permanenza presso la madre e viceversa. “(Cfr. pag 70 e ss. Relazione ctu dep. il 23.02.24)
17. Disattendendo gli auspici della parte ricorrente, così come argomentato dal perito convocato all'udienza del 4 aprile 2024, tale disciplina proposta in via definitiva è preferibile rispetto a quella provvisoriamente attuata, in quanto maggiormente bilanciata rispetto all'interesse del minore, tenendo in debito conto la diversa fascia di età del minore (più che seienne) rispetto alla precedente regolamentazione, senza che vi siano motivi ostativi dal punto di vista logistico
(viene precisato che le abitazioni dei genitori distano circa 10 minuti in macchina l'una dall'altra), tanto che l'unica discrasia rispetto al passato, essenzialmente, si sostanzia in un pernottamento in più a settimana presso il papà.
18. Sulla base di tali elementi, ritiene il Collegio che non via siano i presupposti per disattendere le conclusioni raggiunte dal perito, dopo un'ampia indagine priva di elementi di contraddittorietà e ampiamente esaustiva rispetto ai quesiti sottopostigli dal Giudice e le osservazioni sollevate dalle parti, anche in udienza.
19. In ordine agli aspetti di carattere economico, è pacifico che il resistente disponga di un reddito mensile pari appena ad € 1.000,00 mensili, così come che entrambe le parti vivano presso i pagina 6 di 8 rispettivi genitori, di conseguenza, merita di essere confermata la misura del mantenimento del figlio pari ad € 250,00 00 mensili, da porre a carico del resistente per il mantenimento, con decorrenza gennaio 2025 e rivalutazione ISTAT gennaio 2026, oltre al 60% delle spese straordinarie riguardanti la minore, individuate e disciplinate come da Protocollo Famiglia del
Tribunale di Pescara, essendo la ricorrente priva di stabile occupazione.
20. Parimenti, viene suddiviso nella medesima misura l'assegno unico, non essendovi contrasto sul punto
21. La parziale, reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 19 settembre 2023, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 CP_1
data 21.04.2017, in Lussemburgo (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Casalincontrada (CH) nell'anno 2017 al numero 7, Parte II, Serie C, Ufficio 1, di detto
Comune);
- ordina all'ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- affida il figlio minore , C.F. , ad entrambi i genitori, con Parte_2 C.F._3
collocamento presso la madre a Manoppello (PE), alla Via G. Verdi, n. 23 regolamentando i diritti di visita del padre secondo le tempistiche indicate dal CTU nella relazione definitiva depositata in data
23.02.24 come segue:
✓ il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00, con pernottamento presso il padre la sera del mercoledì nella settimana in cui il weekend non è di pertinenza paterna e accompagnamento a scuola la mattina del giovedì nei periodi scolastici o presso l'abitazione materna alle ore 9:00 nei periodi non scolastici;
✓ nella settimana in cui il weekend è di pertinenza paterna, il lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00, nonché il venerdì dalle ore 9:00 nei periodi non scolastici e dall'uscita di scuola nei periodi scolastici, fino alle ore 21:00 della domenica, compreso il pernottamento del sabato.
pagina 7 di 8 Periodo natalizio: una settimana consecutiva, alternando di anno in anno il Natale ed il Capodanno tra i due genitori;
Periodo estivo: tre settimane, anche non consecutive;
Tutte le altre festività, compresi i compleanni, alternativamente di anno in anno con ciascun genitore.
Al minore dovrà essere garantito un contatto telefonico giornaliero con il padre nel tempo di permanenza presso la madre e viceversa.
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti la minore, previamente concordate e successivamente documentate, come da Protocollo Famiglia di questo Tribunale.
- spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido tra loro
- compensa integralmente le spese di lite .
Pescara, 9 gennaio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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