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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11341 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 21563 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020,cui sono riunite le cause iscritte al n. 21690/2020 ed al n. 21683/2020
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv.to Dario Bellecca, presso il cui studio C.F._2 elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via Ponte di Tappia n. 82, come da mandato in atti
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._3
BA DE, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cornelia dei Gracchi n.
9, come da mandato in atti
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ) e CONDOMINIO MARCIANO di via Alberto CP_2 C.F._4
Moravia n.107 – Napoli (P.I. , in persona dell'Amministratore e legale rappresentante P.IVA_1
p.t., rappresentati e difesi dall'avv.to Clemente Bellecca, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Napoli, al Centro Direzionale Is. E/2, come da mandato in atti
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E (P.I. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 procuratore speciale ing. in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 Controparte_4 del 29.7.2022, deliberato dal Consiglio Comunale di Napoli n. 5 del 9.3.2015, rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Cesàro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Amedeo
n. 1, come da mandato in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
(P.I. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_5 P.IVA_3 dall'avv.to Anna Carbone dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites n. 33646 del
14/03/2018
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_6 P.IVA_4
e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'Avv. Giovan Battista Luca Capuano, giusta procura generale alle liti per notaio rep 65378 sottoscritta il 25.05.2020, elettivamente Persona_1 domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio Palazzo San Giacomo
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
CP_7
[...]
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito di ordinanza di rinvio della Suprema Corte n.
11270/2020 del 12.06.2020 in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli in grado di Appello n.
6652/2018 del 05.07.2018, iscritta al n. 21563/2020 alla quale sono state riunite- in Controparte_8 data 18.3.2024- le cause n. 21690/2020 e 21683/2020 assegnate in decisione in data Controparte_8
14.07.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14 luglio
2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, la sig.ra conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, nonché il deducendo di aver Controparte_9 Controparte_6 diritto alla restituzione delle somme versate alla resistente a titolo di canone di depurazione, atteso che tale servizio non era mai stato concretamente erogato dalla stessa, stante l'inefficienza del CP_10
[...]
Nel suddetto giudizio intervenivano altri utenti del servizio idrico ed in particolare la sig.ra
, il sig. , il Sig. , il CP_7 Parte_2 CP_2 Controparte_11
la sig.ra e il sig. sopra meglio identificati.
[...] Controparte_1 CP_7
Si costituiva nel primo grado di giudizio la quale resisteva Controparte_9 all'atto di citazione, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Commissione Provinciale Tributaria di Napoli. Ancora, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Nel merito, eccepiva la carenza di Controparte_5 legittimazione attiva dell'attrice nonché quella passiva di l'erronea qualificazione della domanda CP_3 ex art. 2033 c.c.; la carenza probatoria circa il mancato funzionamento del depuratore;
la carenza degli elementi costitutivi della domanda;
la prescrizione del credito per decorrenza del termine breve ex art. 2948 n. 4 c.c., applicabile ai contratti di somministrazione. Eccepiva, infine, che nulla era dovuto alla sig.ra da la cui unica funzione era quella di riscuotere i corrispettivi per Parte_1 CP_3 conto del e della Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attrice e, in caso di CP_9 CP_5 condanna, chiedeva di essere manlevata dai citati Enti.
Si costituivano anche il e la eccependo il difetto di Controparte_6 Controparte_5 giurisdizione del giudice adito, nonché la propria carenza di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c., in ogni caso, chiedevano rigettarsi la domanda attrice perché infondata.
La chiedeva, inoltre, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Controparte_5
(società affidataria del servizio di depurazione), al fine di essere manlevata Controparte_12 per quanto dovuto per il mancato funzionamento del servizio.
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 27969/13, rigettava le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, di nullità dell'atto di citazione, di inammissibilità degli atti di intervento promossi da e , di carenza di CP_7 Parte_2 Contr legittimazione passiva di di legittimazione attiva delle parti istanti e di prescrizione quinquennale del diritto vantato.
Nel merito, il giudice di primo grado, ritenuto non assolto dalle parti convenute l'onere su di esse ricadenti di provare il funzionamento dell'impianto di depurazione di (prova comunque CP_10 fornita dalle parti istanti) e l'avvio delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, come previsto dall'art. 8 sexies D.L.
30.12.2008 convertito in legge n. 13/2009, ritenuto che gli istanti avevano fornito prova del quantum mediante la produzione di fatture, di ricevute di pagamento e di documentazione proveniente dalla medesima , in accoglimento delle domande attoree, condannava l Pt_3 Controparte_3
e la alla restituzione degli importi pagati a titolo di canone di depurazione
[...] Controparte_5 oltre IVA. Con condanna alle spese di lite.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace proponevano appello, principale e incidentale, l CP_3
e la per la sua riforma integrale. CP_5
Cont In particolare, censurava la sentenza del giudice di prime cure per i seguenti motivi: 1) carente ed erronea pronuncia in merito al difetto di giurisdizione;
2) carente ed erronea pronuncia in merito al difetto di legittimazione attiva degli istanti e passiva dell 3) sulla estensione delle CP_3 domande (petitum e causa petendi) nei verbali di causa e sulla estromissione dei terzi intervenienti;
4) sulla erronea estromissione del per carenza di legittimazione passiva e sulla mancata Controparte_6 integrazione del contraddittorio nei confronti della società 5) error in Controparte_12 iudicando sotto il profilo della illogicità ed erroneità manifesta della sentenza in punto di valutazione dell'onere probatorio e delle prove fornite, quali presupposti dell'accoglimento della domanda di rimborso dei canoni di depurazione;
6) sulla erronea pronuncia di prescrizione dei diritti di restituzione degli importi richiesti a titolo di canone di depurazione;
7) sulla responsabilità esclusiva del CP_6 la e la e, per l'effetto, sulla mancata pronuncia di
[...] Controparte_5 Controparte_12 manleva del e della 8) sulla mancata applicazione del D.L. n. 212 Controparte_6 Controparte_5 del 22.12.2011. Spese di giudizio.
Si costituiva altresì il il quale si doleva dell'errata e carente pronunzia in Controparte_6 ordine all'eccepito difetto di giurisdizione, nonché del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ed infine chiedeva in via principale la conferma della sentenza appellata nella parte in cui riconosceva il difetto di legittimazione passiva del ed, in via gradata, il rigetto della Controparte_6 domanda di regresso e/o manleva e/o condanna diretta proposta dall ei suoi confronti. CP_3
Si costituivano in giudizio di appello gli odierni attori in riassunzione chiedendo, previo rigetto dell'atto di appello e di tutte le eccezioni formulate ex adverso, confermarsi la sentenza appellata perché giusta e legittima.
Con sentenza n. 6652/2018 del 5.07.2018, il Tribunale di Napoli, definitivamente Cont pronunciando, accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell rigettava le domande di ripetizione di indebito oggettivo proposte in primo grado da appellati per non aver, questi, provato l'inefficienza dell'impianto di depurazione e per non aver contestato l'avvio delle attività di progettazione, di realizzazione e di completamento necessarie all'attivazione del servizio così da rendere non dovute, anche sotto tale aspetto, le somme riscosse.
Gli odierni attori in riassunzione proponevano ricorso in Cassazione avverso la sentenza del giudice di secondo grado censurando in particolare la decisione sia con riferimento alla carenza di legittimazione passiva di sia con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio circa il CP_3 mancato funzionamento del depuratore delle acque di e circa l'assenza di prova degli importi CP_10 indebitamente pagati. Con sentenza n. 11270 del 2020, la Suprema Corte accoglieva il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso, dichiarando assorbito il sesto, e respingeva il ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, da adottare in conformità dei seguenti principi di diritto (pag. 31, ultimo cpv. e 32):
(i) “la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
335 del 10 ottobre 2008, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone di depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza”; (ii) “nel giudizio sulla domanda di restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo del servizio idrico, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, la prova del funzionamento dell'impianto di depurazione va fornita dal soggetto con il quale gli utenti abbiano concluso il contratto di utenza”; (iii) “ai fini della detrazione, dal
8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13), debbono essere provati dal soggetto convenuto in giudizio per la restituzione, ex art. 2697, comma 2, cod. civ., trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria
Con atto di citazione notificato in data 13.10.2020, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
riassumevano il giudizio dinanzi a questo Tribunale e chiedevano, in virtù dei principi di
[...] diritto fissati dalla S.C. di Cassazione, di rigettare l'appello promosso da nonché l'appello CP_3 incidentale promosso dalla e confermare, per l'effetto, in toto, la sentenza resa in Controparte_5 primo grado dal Giudice di prime cure, condannando l'appellante al pagamento degli ulteriori CP_3 interessi nel frattempo maturati e sino al dì dell'effettivo soddisfo.
All'esito della prima udienza, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, , Controparte_13 CP_2 Controparte_14 CP_7
e CP_7
Successivamente, assegnato un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , veniva disposta la riunione, per connessione soggettiva e oggettiva, al giudizio CP_7
r.g. 21563/2020, instaurato dai sig.ri e , dei giudizi r.g. Parte_1 Parte_2
21690/2020 e 21683/2020, instaurati in riassunzione dinanzi allo stesso Giudice dal sig. , CP_2 dal Condominio Marciano nonché dalla sig.ra con due distinti atti di citazione Controparte_1 notificati, con i quali anch'essi chiedevano, in virtù dei principi di diritto fissati dalla S.C. di Cassazione, il rigetto degli atti di appello avversi e la conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace di
Napoli n. 27696/2013.
La causa, così riunita, veniva rinviata al 14.07.2025 per la precisazione delle conclusioni e, dunque, riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Tribunale osserva.
a) Sull'integrazione del contraddittorio
Preliminarmente, va dichiarata la corretta integrazione del contraddittorio da parte degli attori, avendo i sig.ri e provveduto a effettuare, entro il termine Parte_1 Parte_2 stabilito, la notificazione dell'atto di citazione in riassunzione anche nei confronti dei litisconsorti necessari inizialmente pretermessi.
Tutte le notificazioni sono, infatti, da considerarsi valide ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. essendo state effettuate a mezzo di ufficiale giudiziario mediante le forme previste dalla legge.
b) Sulla legittimazione passiva
La S.C. di Cassazione con sentenza n. 11270/2020 ha accertato in via definitiva la legittimazione passiva sia della sia della CP_3 Controparte_5
In particolare, sulla posizione delle predette società i giudici di legittimità hanno affermato che Contr
“la titolarità di - dal lato passivo - del rapporto controverso originato dalla pretesa restitutoria degli utenti, trova il suo fondamento nella posizione di parte negoziale del contratto di utenza”, dal momento che “la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto, ragione per cui ove il servizio di depurazione non sia stato fornito, ma quella quota di tariffa sia stata versata, è nei confronti della controparte del contratto di utenza che la pretesa restitutoria va azionata, in quanto è alla "effettiva fruizione del servizio di depurazione" che, "per la rilevata natura sinallagmatica del rapporto", risulta "condizionato l'accoglimento della pretesa di pagamento”.
Per quanto concerne la legittimazione passiva della chiamata in giudizio da Controparte_5 per essere dalla stessa manlevata, il Supremo Consesso ha dichiarato inammissibile il relativo CP_3 motivo di ricorso incidentale sollevato da quest'ultima, in quanto assorbito dall'accoglimento del gravame proposto da CP_3
Cont Tuttavia, ha diritto ad agire in regresso nei confronti della quale proprietaria e CP_5 gestore dell'impianto, dal momento che, sull'attività di depurazione, la stessa non ha alcun potere di intervento e, di conseguenza, nei rapporti interni, non può discenderne alcuna responsabilità.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11582/2020, cui questo Giudice ritiene di dover dare seguito, ha affermato che: “la concorrente responsabilità della si giustifica, ai sensi dell'art. CP_5
2043 cod. civ., nella forma - non sconosciuta al nostro ordinamento, né alla giurisprudenza di questa Corte - della
"cooperazione del terzo nell'inadempimento” (per un'applicazione recente, sebbene con riferimento a tutt'altra fattispecie, cfr. Cass. Sez. 2, sent. 7 ottobre 2016, n. 20251, Rv. 641719-01)”.
Conclude il Supremo Consesso: “in presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio”.
Pertanto, va dichiarato il diritto di Abc di ripetere dalla tutte le somme (per Controparte_5 capitale, accessori e spese processuali) che la predetta Abc dovrà corrispondere agli attori.
c) Sulla domanda di restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione.
Passando all'esame del merito della questione, non è fondato il motivo di appello con cui si censura la sentenza di primo grado sul presupposto di una erronea qualificazione della domanda attorea, da ricondursi più correttamente nell'alveo della responsabilità civile da inadempimento, da cui gli appellanti vorrebbero far discendere in capo agli utenti, l'onere di dimostrare che il servizio di depurazione era temporaneamente interrotto alla data di emissione delle fatture.
Invero, con la sentenza n. 11270 del 2020, la Corte di Cassazione ha accolto anche il secondo motivo del ricorso principale con il quale gli odierni attori lamentavano che nell'escludere che sussistesse la prova delle pretese vantate, il giudice d'appello non aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia di ripartizione dei relativi oneri ex art. 2967 c.c.
Sul punto, i Giudici di legittimità hanno chiarito che: “nel giudizio sulla domanda di restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo del servizio idrico, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, la prova del funzionamento dell'impianto di depurazione va fornita dal soggetto con il quale gli utenti abbiano concluso il contratto di utenza”, mentre “ai fini della detrazione, dal
8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13), debbono essere provati dal soggetto convenuto in giudizio per la restituzione, ex art. 2697, comma 2, cod. civ., trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria
Tenendo conto di questi principi in tema di riparto dell'onere della prova, è evidente come gli odierni attori abbiano assolto l'onere probatorio posto a loro carico.
Invero, dalla copiosa documentazione prodotta agli atti dagli attori, in particolare gli atti relativi ad indagini amministrative e procedimenti penali, nonché i riscontri tecnici, si evince chiaramente, non solo l'assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione di ma anche il protrarsi della situazione CP_10 di mancata depurazione delle acque nel rispetto dei parametri imposti dalla legge. Per tali circostanze vi sono concreti elementi presuntivi per ritenere che nell'arco di tempo cui si riferiscono i pagamenti oggetto delle pretese azionate in giudizio, l'impianto non abbia assolto in maniera adeguata alla sua funzione di depurazione delle acque reflue. In particolare, la relazione peritale depositata in analogo giudizio (RG 51157/12 del G.d.P. Napoli) - ed acquisita poi nel giudizio di primo grado la cui decisione
è qui oggetto di riesame - conferma quanto appena detto. Spettava, pertanto, agli appellanti provare l'avvenuta progettazione per la riattivazione del servizio di depurazione, quale
contro
-eccezione che avrebbe giustificato la debenza della quota delle bollette ex art. 8 sexies D.L. 208/2008.
Ai sensi di tale disposizione, infatti, sono irripetibili gli importi versati a titolo di depurazione delle acque reflue nel caso di malfunzionamento degli appositi depuratori, in quanto detto corrispettivo
è dovuto non solo per il servizio, ma anche per la progettazione, manutenzione e costruzione degli impianti di depurazione.
Sul punto correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che gravasse sulle parti appellanti l'onere di provare l'affidamento delle opere di progettazione, completamento o ristrutturazione di depurazione di trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria, e che tale onere non CP_10 fosse stato assolto.
Invero, le parti appellanti si sono limitate a richiamare degli atti dai quali si evincerebbe, secondo la loro prospettazione difensiva, che l'impianto di Cuma sia stato in grado di assicurare, sia pure in via parziale e non ottimale, il servizio di depurazione, quale ad esempio la nota Ciclo Integrato delle Acque prot.0290263 del 2/04/2009 prodotta dalla Controparte_5
Si tratta di documentazione che non prova in alcun modo l'avvenuto corretto espletamento del servizio di depurazione, relativamente al quale l'odierno appellante aveva richiesto agli utenti il pagamento del relativo corrispettivo.
Priva di fondamento è anche la doglianza secondo cui la sentenza del giudice di Pace si sarebbe fondata sul c.d. fatto notorio, essendo la decisione di accoglimento delle domande attoree fondata sulla prova documentale fornita dagli utenti circa l'omesso e/o insufficiente funzionamento del depuratore di Cuma nonché sull'assenza di una prova contraria da parte dei convenuti (v. pag. 4 della sentenza appellata del Giudice di Pace di Napoli, n. 27696/2013).
Concludendo, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che gli attori avevano provato l'assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione di nel quale recapitano le condotte fognarie CP_10 in cui risiede e dove trovasi ubicata l'utenza idrica e che nel caso di specie non potesse trovare applicazione l'art. 8 sexies D.L. 208/2008.
d) Sulla quantificazione del danno.
Preliminarmente è d'uopo sottolineare che il giudice di prime cure ha quantificato il danno patito dagli utenti desumendolo dalle prove fornite dagli stessi e, in particolare, dalle fatture rilasciate nonché dalle missive inviate dall'allora attraverso le quali quest'ultima aveva provveduto a CP_15 quantificare la somma versata dagli utenti a titolo di depurazione nel corso dell'arco temporale preso in considerazione.
Gli odierni appellanti lamentano in sede di appello un'erronea quantificazione delle suddette somme. Occorre evidenziare come gli appellanti si siano limitati, in sede di gravame, a contestare che gli odierni appellati “non hanno depositato le fatture nonché le ricevute di pagamento” a supporto della domanda. Gli appellanti hanno infine lamentato l'applicazione da parte del Giudice di Pace delle missive inviate dall' per la determinazione della somma spettante atteso che, secondo la loro prospettazione CP_15 difensiva, “l'importo indicato nella comunicazione de quo non corrisponde alla richiesta indicata in citazione”.
Orbene, la suddetta contestazione, oltremodo generica, non soddisfa il requisito di specificità richiesto dall'art. 167 c.p.c., in relazione all'art. 115, comma 1, c.p.c.
In particolare, con riguardo alla dinamica processuale della contestazione dei fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, va sottolineato che il richiamo al dato astratto della pregnanza degli elementi di prova offerti dalla controparte, avulso dalla specificità dei fatti e dei rapporti come allegati in giudizio, si risolve a ben vedere, in una contestazione generica e di stile, ed in quanto tale inidonea a far sorgere in capo al proprio contraddittore l'onere di dimostrare l'esistenza di detti fatti e rapporti.
Alla stregua, dunque, del dato normativo è evidente che la contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione debba essere specifica, ovvero, debba riempirsi di contenuto mediante riferimenti utili alle ragioni che fondano la negazione di quanto allegato dalla controparte.
Del resto, tale principio è stato in più occasioni ribadito anche dalla Corte di legittimità secondo cui “Se fosse sufficiente una contestazione generica e di stile affinché l'attore sia tenuto a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, dovremmo concludere che, in questo caso, non opererebbe l'onere di contestazione tempestiva. Onere che si fonda su tutto il sistema processuale. A tal fine rilevano: il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (Cass. civ., 13 giugno
2005, n. 12636). Inoltre, l'attore che non volesse correre il concreto rischio del rigetto della domanda allegherebbe la sussistenza di tutti i requisiti e articolerebbe sugli stessi le relative prove, con conseguente incidenza sulla rapida definizione del giudizio indipendentemente da una effettiva contestazione della controparte” (cfr. Cass. civ. sez 3, sent. del
18.05.2011 n. 10860).
In conclusione, non avendo nel caso di specie l' adeguatamente contestato la CP_3 quantificazione dei canoni effettuata dalla controparte ed accolta dal Giudice di prime cure, non vi sono motivi per discostarsi da quanto affermato al riguardo.
e) Sulla responsabilità ex art. 2043 c.c. della e la domanda di Controparte_5 regresso esperita da CP_3
Come sopra evidenziato, sulla posizione della la Suprema Corte, nella Controparte_5 sentenza n. 11270/2020, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il motivo di ricorso Cont incidentale sollevato da in ordine alla domanda di manleva, in quanto assorbito dall'accoglimento del gravame proposto da CP_3 Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio”.
Orbene, qualificata la responsabilità della quale nascente da illecito aquiliano, ne CP_5 discende anche un diverso regime dell'onere della prova, gravando sul danneggiato la prova sia della colpa sia del danno nonché del nesso di causalità.
Nondimeno, avendo il Giudice di prime cure ritenuto, con conclusioni che in questa sede si intendono condividere, che gli utenti il servizio idrico abbiano provato in primo grado il “non funzionamento”, nel senso sovra precisato di “assoluta inefficienza” dell'impianto di depurazione di si ritiene che sia stato da questi assolto l'onere della prova su questi gravante. CP_10
Ne discende, concludendo, la configurabilità di una concorrente responsabilità della CP_5 quale soggetto proprietario e gestore dell'impianto di depurazione.
[...]
Si ritiene pertanto che la responsabilità solidale della implica che Controparte_5 quest'ultima sia tenuta nei confronti dei terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2055 c.c., all'identica obbligazione risarcitoria a cui è tenuta l erso gli utenti il servizio idrico. CP_3
Del resto per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pur se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili, rispettivamente, titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate.
In altre parole, l'unicità del fatto dannoso non è esclusa dalla presenza di più colpevoli dell'atto illecito e da una loro pluralità di azioni o omissioni, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.
Verso il soggetto danneggiato, quindi, i diversi autori del fatto sono considerati responsabili in solido, cosicché il soggetto danneggiato potrà richiedere ad uno solo dei debitori il pagamento integrale del danno.
Al contrario, nei rapporti interni tra i debitori è possibile diversificare la responsabilità per il danno prodotto, infatti, è possibile, graduare le diverse responsabilità nella partecipazione al risarcimento in base alle diverse condotte o ai comportamenti concreti, cosicché colui che ha risarcito il danno per l'intero ha diritto al regresso contro ciascuno degli altri coobligati. Ebbene nel caso di specie va evidenziato che è emerso con chiarezza nel giudizio che Cont l'appellante non ha avuto alcun potere di intervento nella gestione dell'impianto dal cui malfunzionamento è disceso il danno per gli utenti il servizio idrico, e, quindi, nei rapporti interni, non può discenderne in capo a questa alcuna responsabilità.
Priva di fondamento è perciò la censura mossa dalla secondo la quale la Controparte_5 domanda di regresso nei suoi confronti andrebbe rigettata perché “non risulta provato che
[...]
già abbia riversato nei confronti dell le somme incassate a titolo di Controparte_16 CP_15 CP_17 depurazione”. La fonte della responsabilità dell'ente, come già evidenziato, è stata individuata dalla
Suprema Corte nell'art. 2043 c.c. nella forma della cooperazione del terzo nell'inadempimento.
Ne deriva la fondatezza della domanda di regresso promossa dalla nei confronti della CP_3
nel senso che va dichiarato il diritto dell'ABC di ripetere dalla Controparte_5 Controparte_5 tutte le somme (per capitale, accessori e spese processuali) che ha corrisposto o dovrà corrispondere agli attori nonché agli interventori in forza della presente sentenza.
f) Sulla posizione del Controparte_6
Con riguardo invece alla posizione del è d'uopo precisare che l'esclusione di Controparte_6 una sua responsabilità già decisa dal Tribunale di Napoli nella sentenza impugnata, non è stata oggetto di ricorso in Cassazione. Si è, pertanto, formato il giudicato interno sul rigetto di qualsiasi domanda di manleva e/o regresso esperita nei confronti del non essendo quest'ultimo Controparte_6 proprietario dell'impianto, né gestore del servizio idrico integrato, né titolare di compiti di vigilanza e controllo sull'attività di depurazione.
g) Sulla prescrizione.
Va rilevato che le doglianze in oggetto non sono state ripetute.
Ad ogni modo al riguardo ne va affermata l'infondatezza. .
Invero, con la sentenza n. 11270 del 2020, la Corte di Cassazione ha rilevato che “se – come si è detto – la pretesa restitutoria azionata trova titolo nella mancata esecuzione di una prestazione nascente dal contratto di utenza, con tale rilievo non è in contrasto l'applicazione del termine prescrizione (decennale) previsto per la ripetizione dell'indebito, in luogo di quello - più breve – fissato per i crediti previsti per le prestazioni periodiche dall'art. 2948, comma 1, n. 4 cod. civ.” dal momento che “la prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4 cod. civ. si applica solo alle azioni volte ad ottenere il pagamento, in esecuzione di contratti di durata, di somme che presentino il carattere della periodicità, e non – come nella specie – di un importo dovuto a titolo di restituzione e in unica soluzione”.
h) Sulle spese processuali liquidate in primo grado.
Con l'ultimo motivo di appello, l'ABC si duole anche di una eccessiva liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, non in conformità con i parametri indicati dal legislatore e comunque sollecita il potere di compensazione giudiziale Tale doglianza non coglie nel segno.
Giova infatti precisare che, in termini generali, la regolazione delle spese giudiziali non richiede una ampia motivazione, posto che esse, per principio generale, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), ponendosi invece un onere di più specifica motivazione laddove la regolazione delle spese prescinda dalla vittoria in giudizio e risponda ad esigenze differenti (art. 92 comma 1, c.p.c.).
Si ritiene, pertanto, che la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha motivato l'applicazione del parametro, giusta individuazione dello scaglione di competenza, tenuto conto dell'opera prestata e degli esiti raggiunti , fornendo quindi una motivazione da cui il presente giudice non può discostarsi.
Né infine appare fondata la doglianza secondo cui per tabulas risulterebbe che nessuna attività istruttoria è stata svolta in primo grado. Sul punto già il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma
5 lett. c) nella sua ampia accezione include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all'espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande.
i) La liquidazione delle spese.
Concludendo, addivenendo alla disciplina delle spese, sia del giudizio di secondo grado che di legittimità [avendo la Cassazione rinviato al Tribunale di Napoli anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità], tenuto conto del parziale accoglimento del gravame, limitatamente alla domanda di manleva esperita da nei confronti della della complessità delle questioni CP_3 Controparte_5 giuridiche affrontate nonché della sussistenza di precedenti contrari con riferimento a vicende analoghe, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto dalla confermando le statuizioni Parte_4 adottate nella sentenza impugnata con riferimento alle domande avanzate dagli appellati;
b) in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di Controparte_18 di ripetere dalla tutte le somme (per capitale, accessori e spese processuali)
[...] Controparte_5 che la predetta ha già corrisposto o dovrà corrispondere a Controparte_3 Parte_1 , , , Condominio “Marciano” di CP_7 Parte_2 CP_2 Controparte_11
, Napoli, e in forza della presente sentenza;
[...] Controparte_1 CP_7
c) conferma per il resto la sentenza di primo grado;
d) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite dei giudizi di appello e di quello di legittimità.
Così deciso, in Napoli, il 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero