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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5306 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI OM
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2777/2021 r.g. vertente tra
, difesa dall'avv. Pietro Cicerchia Parte_1
APPELLANTE
e
OM , difeso dall'avv. Davide Controparte_1 Controparte_2
Marino APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 25.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE propone opposizione al decreto del Tribunale di OM n. 15567 in Parte_1
data 10.7.2028 che le ha ingiunto il pagamento, in favore del , Controparte_1
della somma di € 20.620,64, oltre accessori, a titolo di oneri di gestione;
insta, quindi, per la declaratoria di nullità della delibera assembleare in data 10.6.2013, la compensazione con il controcredito di € 18.427,97 e la revoca dell'ingiunzione.
Il contesta i motivi di opposizione. CP_1
Il Tribunale di OM con sentenza n. 5068/2021 revoca il decreto opposto e condanna, tuttavia, al pagamento, in favore del della somma di € Parte_1 CP_1
19.398,64, oltre interessi dalla domanda;
respinge la domanda di declaratoria di nullità della delibera in data 10.6.2013 e le eccezioni di compensazione e di prescrizione del credito, con condanna dell'opponente al rimborso delle spese processuali.
Al riguardo il Tribunale argomenta: la delibera in data 10.6.2013 ha correttamente posto a carico anche di in quanto condomina, la somma di € Parte_1
4.892,66 dovuta pro quota a titolo di risarcimento del danno derivante dalla cattiva manutenzione dei beni comuni;
la prescrizione è stata interrotta con la diffida di pagamento dell'1.12.2015 per gli oneri 2011/2012; non è ammissibile la compensazione giudiziale con un controcredito contestato ed oggetto di accertamento in altro giudizio;
il
Condominio ha completato in sede di trattazione ex art.183 c.p.c. la produzione delle delibere assembleari poste a fondamento del credito azionato in via monitoria, le quali non sono state impugnate ai sensi dell'art.1137 c.c.; è stato, tuttavia, riconosciuto il pagamento in corso di causa della somma di € 1.222,00.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per Parte_1
l'accertamento della illegittimità/infondatezza/inesigibilità delle pretese creditorie del
. CP_1
Al riguardo deduce sei motivi: 1) il ha agito in via monitoria per un CP_1
credito fondato su delibere assembleari già all'epoca inefficaci, in quanto il bilancio preventivo per l'anno 2011, applicato anche per le successive annualità 2012/16 pur in difetto di qualsiasi deliberazione, era stato sostituito dal rendiconto consuntivo approvato in data 31.7.2012; solo in sede di memorie ex art.183 c.p.c. il ha prodotto le CP_1
delibere approvative – negli anni 2018 e 2019 - dei rendiconti per il periodo 2012/16 ed ha introdotto una domanda nuova fondata su tali rendiconti, che non corrispondono nelle voci ai preventivi;
2) la delibera assembleare in data 10.6.2013, laddove accolla a Parte_1
il contributo pro quota di € 4.892,66, è nulla per impossibilità dell'oggetto in quanto contrastante con il giudicato formatosi con la sentenza di questa Corte di appello n.
4170/2012, che ha condannato in solido il e l'amministratore, in proprio, al CP_1
risarcimento dei danni da fatto illecito, a seguito del ritardo nella riparazione di infiltrazioni di acqua piovana;
3) nel ricorso per decreto ingiuntivo il ha chiesto il CP_1
pagamento della somma di € 1258,00, per gli esercizi 2015 e 2016, nonostante con delibera assembleare in data 28.10.2016 avesse deciso la riduzione della spesa da €
7.153,00 ad € 4.877,00 per i preventivi 2015 e 2016, con conseguente esclusione del preteso contributo nella misura di € 514,00; 4) non è stata operata la compensazione con le somme anticipate da mediante il pagamento di due fatture, la n. 321B/2014 Parte_1
emessa dall'antennista per € 320,00 e la n.3/2015 emessa da geom. per € 514,00, CP_3
entrambe intestate al Condominio, sulla base di un accordo compensativo con l'amministratore pro tempore, per la dimostrazione del quale è stata articolata prova per testi;
5) gli interessi legali non possono comunque decorrere dal deposito del ricorso in sede monitoria ma, in tesi, solo dalla nuova domanda proposta in corso di causa;
6) le spese processuali devono almeno essere compensate in ragione della reciproca soccombenza, considerata l'originaria infondatezza del credito azionato, e sono state, inoltre, liquidate in misura (€ 5.100,00) prossima ai “massimi tariffari” ex DM 55/2014 (€
5.823,00)
Si costituisce il contestando la fondatezza di tutti i motivi del CP_1
gravame.
La Corte così ragiona.
In ordine al motivo 1) si ritiene che il abbia correttamente CP_1
modificato, con la prima memoria ex art.183 c.p.c., l'originaria domanda svolta sulla base di bilanci preventivi, mediante la produzione dei rendiconti successivamente approvati dall'assemblea; si tratta, infatti, di una emendatio che pur incidendo sulla originaria causa petendi attiene agli stessi periodi annuali di gestione ordinaria dei beni e servizi condominiali e, quindi, alla stessa vicenda in fatto che connotava l'originaria materia del contendere;
in tal senso la domanda che si è sovrapposta a quella precedente non ha pregiudicato le esigenze difensive di controparte in quanto si è inverata nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie che maturano nel corso della trattazione in primo grado secondo le scansioni regolate dalle memorie ex art.183 c.p.c..
Del resto, l'approvazione del rendiconto delle spese ordinarie di gestione ha carattere meramente ricognitivo degli obblighi preesistenti gravanti sui partecipanti al in ragione degli atti posti in essere dal rispettivo amministratore (v. Cass. 30 CP_1
giugno 2022 n. 20836)
Quanto al motivo 2) è da ribadire che l'importo risarcitorio è stato legittimamente ripartito, con la delibera in data 10.6.2013, anche a carico di in Parte_1
quanto condomina, essendo proprietaria dell'appartamento sottostante al lastrico solare dal quale sono derivate le infiltrazioni;
costei, infatti, assume, quale danneggiata, bensì la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, ma non può tuttavia essere esonerata dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e
"pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati (Cass. sez. VI-II 24 giugno 2021 n. 18187).
Il motivo 3) attiene ai bilanci preventivi 2015 e 2016 e, quindi, non incide sul credito accertato all'esito del giudizio, fondato sui rendiconti.
Il motivo 4) non considera che la gestione dei beni comuni pur occasionalmente assunta da un condomino, in luogo degli organi deputati ex lege, è di regola vietata ai sensi dall'art.1134 c.c. e che il dedotto accordo compensativo con l'amministratore p.t., di cui non vi è riscontro documentale, non potrebbe comunque essere efficace nei confronti dei condomini in quanto l'amministratore è incaricato della gestione ma non ha la disponibilità dei loro diritti. Il motivo 5) si fonda sull'erroneo assunto che gli interessi legali sia stati riconosciuti sin dal deposito del ricorso in sede monitoria;
il Tribunale, in realtà, ha espressamente revocato il decreto ingiuntivo e, quindi, nel disporre la decorrenza degli interessi “dalla domanda” ha chiaramente fatto riferimento a quella modificata nel corso della trattazione del giudizio di merito.
In ordine al motivo 6) è da ritenere che le spese siano state legittimamente regolate in ragione della soccombenza dell'odierna appellante con riguardo al giudizio di merito;
non è poi specificamente allegato quale sia il parametro violato nella liquidazione avendo riguardo al DM n. 55/2014.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di OM, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
tribunale di OM n. 5068/2021;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali, in favore del
, liquidate in € 4.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva Controparte_1
e cassa di previdenza come per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
OM, 24.9.2025
IL PRESIDENTE est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI OM
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2777/2021 r.g. vertente tra
, difesa dall'avv. Pietro Cicerchia Parte_1
APPELLANTE
e
OM , difeso dall'avv. Davide Controparte_1 Controparte_2
Marino APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 25.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE propone opposizione al decreto del Tribunale di OM n. 15567 in Parte_1
data 10.7.2028 che le ha ingiunto il pagamento, in favore del , Controparte_1
della somma di € 20.620,64, oltre accessori, a titolo di oneri di gestione;
insta, quindi, per la declaratoria di nullità della delibera assembleare in data 10.6.2013, la compensazione con il controcredito di € 18.427,97 e la revoca dell'ingiunzione.
Il contesta i motivi di opposizione. CP_1
Il Tribunale di OM con sentenza n. 5068/2021 revoca il decreto opposto e condanna, tuttavia, al pagamento, in favore del della somma di € Parte_1 CP_1
19.398,64, oltre interessi dalla domanda;
respinge la domanda di declaratoria di nullità della delibera in data 10.6.2013 e le eccezioni di compensazione e di prescrizione del credito, con condanna dell'opponente al rimborso delle spese processuali.
Al riguardo il Tribunale argomenta: la delibera in data 10.6.2013 ha correttamente posto a carico anche di in quanto condomina, la somma di € Parte_1
4.892,66 dovuta pro quota a titolo di risarcimento del danno derivante dalla cattiva manutenzione dei beni comuni;
la prescrizione è stata interrotta con la diffida di pagamento dell'1.12.2015 per gli oneri 2011/2012; non è ammissibile la compensazione giudiziale con un controcredito contestato ed oggetto di accertamento in altro giudizio;
il
Condominio ha completato in sede di trattazione ex art.183 c.p.c. la produzione delle delibere assembleari poste a fondamento del credito azionato in via monitoria, le quali non sono state impugnate ai sensi dell'art.1137 c.c.; è stato, tuttavia, riconosciuto il pagamento in corso di causa della somma di € 1.222,00.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per Parte_1
l'accertamento della illegittimità/infondatezza/inesigibilità delle pretese creditorie del
. CP_1
Al riguardo deduce sei motivi: 1) il ha agito in via monitoria per un CP_1
credito fondato su delibere assembleari già all'epoca inefficaci, in quanto il bilancio preventivo per l'anno 2011, applicato anche per le successive annualità 2012/16 pur in difetto di qualsiasi deliberazione, era stato sostituito dal rendiconto consuntivo approvato in data 31.7.2012; solo in sede di memorie ex art.183 c.p.c. il ha prodotto le CP_1
delibere approvative – negli anni 2018 e 2019 - dei rendiconti per il periodo 2012/16 ed ha introdotto una domanda nuova fondata su tali rendiconti, che non corrispondono nelle voci ai preventivi;
2) la delibera assembleare in data 10.6.2013, laddove accolla a Parte_1
il contributo pro quota di € 4.892,66, è nulla per impossibilità dell'oggetto in quanto contrastante con il giudicato formatosi con la sentenza di questa Corte di appello n.
4170/2012, che ha condannato in solido il e l'amministratore, in proprio, al CP_1
risarcimento dei danni da fatto illecito, a seguito del ritardo nella riparazione di infiltrazioni di acqua piovana;
3) nel ricorso per decreto ingiuntivo il ha chiesto il CP_1
pagamento della somma di € 1258,00, per gli esercizi 2015 e 2016, nonostante con delibera assembleare in data 28.10.2016 avesse deciso la riduzione della spesa da €
7.153,00 ad € 4.877,00 per i preventivi 2015 e 2016, con conseguente esclusione del preteso contributo nella misura di € 514,00; 4) non è stata operata la compensazione con le somme anticipate da mediante il pagamento di due fatture, la n. 321B/2014 Parte_1
emessa dall'antennista per € 320,00 e la n.3/2015 emessa da geom. per € 514,00, CP_3
entrambe intestate al Condominio, sulla base di un accordo compensativo con l'amministratore pro tempore, per la dimostrazione del quale è stata articolata prova per testi;
5) gli interessi legali non possono comunque decorrere dal deposito del ricorso in sede monitoria ma, in tesi, solo dalla nuova domanda proposta in corso di causa;
6) le spese processuali devono almeno essere compensate in ragione della reciproca soccombenza, considerata l'originaria infondatezza del credito azionato, e sono state, inoltre, liquidate in misura (€ 5.100,00) prossima ai “massimi tariffari” ex DM 55/2014 (€
5.823,00)
Si costituisce il contestando la fondatezza di tutti i motivi del CP_1
gravame.
La Corte così ragiona.
In ordine al motivo 1) si ritiene che il abbia correttamente CP_1
modificato, con la prima memoria ex art.183 c.p.c., l'originaria domanda svolta sulla base di bilanci preventivi, mediante la produzione dei rendiconti successivamente approvati dall'assemblea; si tratta, infatti, di una emendatio che pur incidendo sulla originaria causa petendi attiene agli stessi periodi annuali di gestione ordinaria dei beni e servizi condominiali e, quindi, alla stessa vicenda in fatto che connotava l'originaria materia del contendere;
in tal senso la domanda che si è sovrapposta a quella precedente non ha pregiudicato le esigenze difensive di controparte in quanto si è inverata nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie che maturano nel corso della trattazione in primo grado secondo le scansioni regolate dalle memorie ex art.183 c.p.c..
Del resto, l'approvazione del rendiconto delle spese ordinarie di gestione ha carattere meramente ricognitivo degli obblighi preesistenti gravanti sui partecipanti al in ragione degli atti posti in essere dal rispettivo amministratore (v. Cass. 30 CP_1
giugno 2022 n. 20836)
Quanto al motivo 2) è da ribadire che l'importo risarcitorio è stato legittimamente ripartito, con la delibera in data 10.6.2013, anche a carico di in Parte_1
quanto condomina, essendo proprietaria dell'appartamento sottostante al lastrico solare dal quale sono derivate le infiltrazioni;
costei, infatti, assume, quale danneggiata, bensì la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, ma non può tuttavia essere esonerata dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e
"pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati (Cass. sez. VI-II 24 giugno 2021 n. 18187).
Il motivo 3) attiene ai bilanci preventivi 2015 e 2016 e, quindi, non incide sul credito accertato all'esito del giudizio, fondato sui rendiconti.
Il motivo 4) non considera che la gestione dei beni comuni pur occasionalmente assunta da un condomino, in luogo degli organi deputati ex lege, è di regola vietata ai sensi dall'art.1134 c.c. e che il dedotto accordo compensativo con l'amministratore p.t., di cui non vi è riscontro documentale, non potrebbe comunque essere efficace nei confronti dei condomini in quanto l'amministratore è incaricato della gestione ma non ha la disponibilità dei loro diritti. Il motivo 5) si fonda sull'erroneo assunto che gli interessi legali sia stati riconosciuti sin dal deposito del ricorso in sede monitoria;
il Tribunale, in realtà, ha espressamente revocato il decreto ingiuntivo e, quindi, nel disporre la decorrenza degli interessi “dalla domanda” ha chiaramente fatto riferimento a quella modificata nel corso della trattazione del giudizio di merito.
In ordine al motivo 6) è da ritenere che le spese siano state legittimamente regolate in ragione della soccombenza dell'odierna appellante con riguardo al giudizio di merito;
non è poi specificamente allegato quale sia il parametro violato nella liquidazione avendo riguardo al DM n. 55/2014.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di OM, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
tribunale di OM n. 5068/2021;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali, in favore del
, liquidate in € 4.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva Controparte_1
e cassa di previdenza come per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
OM, 24.9.2025
IL PRESIDENTE est.