Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1365/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1365/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. CECINELLI ANDREA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di prima udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi n. cronol. 233/2018 del 23/01/2018, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 282/2018 del 01/02/2018 (RG n. 78/2018);
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 5
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. La casa coniugale sita nel Comune di Pavullo nel Frignano (MO), Via ragazzi del 99 n.29, di proprietà della sig.ra è stata venduta nel 2018. Parte_1
3. Il figlio rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre nell'immobile sito nel Comune di Pavullo nel Frignano (MO), Via
Torricella n. 31- Interno 1;
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, compatibilmente con le Persona_1 esigenze di quest'ultimo, nonché con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e comunque sempre previa comunicazione e accordo con la madre.
Quale regime minimo di frequentazione le parti stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
- fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 20.00 sino alle ore 20.00 della domenica sera;
- un giorno a settimana in cui il figlio minore potrà pernottare presso il padre;
- per le vacanze natalizie, i genitori concordano che trascorrerà la vigilia di natale ed il giorno Per_1
di natale sino a dopo pranzo con la madre, il pomeriggio del 25 dicembre così come tutto il giorno di
S.Stefano con il padre;
- per quanto riguarda le festività pasquali ed estive, come già stabilito e applicato in sede di separazione i genitori saranno liberi di concordare, così valutando i desideri del figlio e garantendo il suo migliore sviluppo, di volta in volta, i giorni che lo stesso trascorrerà con l'uno e con l'altro, alternandosi annualmente, non escludendosi la possibilità, qualora lo ritengano opportuno, di trascorrere insieme parte dei giorni festivi;
In caso di disaccordo dei genitori, le parti si riportano integralmente al Piano Genitoriale che costituisce parte integrante del presente accordo;
5. Il Sig. corrisponderà entro il giorno 15 di ogni mese, alla Sig.ra Parte_2 Parte_1 quale contributo al mantenimento del figlio minore l'assegno mensile di € 250,00 Persona_1
(duecentocinquanta/00), con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo,
pagina 2 di 5 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra ben noto la sig. Parte_1
importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo della vita;
Per_1
6. Le parti convengono che l'assegno unico per il figlio a carico erogato dall' verrà percepito CP_1
esclusivamente ed integralmente dalla madre;
7. Le spese straordinarie per il figlio, purché previamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
I ricorrenti convengono che il carattere della straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Modena:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese Scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms whatsapp, e-mail, fax, ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta: in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8. I coniugi si danno, sin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
pagina 3 di 5 9. I Sig.ri e a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, Parte_1 Parte_2
di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa.
10. I Sig.ri e dichiarano altresì di confermare le condizioni di cui al Parte_1 Parte_2 ricorso depositato e di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pavullo nel
Frignano il 30/05/2015 fra , nata a [...] il Parte_1
20/05/1990 e , nato a [...] il [...] alle Parte_2
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO NEL FRIGNANO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2015 Atto n. 4 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/6/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5