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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
15.1.2025, assunto in decisione in data 17.2.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con gli Parte_2 C.F._2
Avvocati Ester Turato e Grethel Turato ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Seregno, Via
Santino De Nova 34 f/g;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita Lentate sul Seveso, Via Puccini Giacomo n. 11 viene assegnata alla signora Parte_1
unitamente al mobilio ivi presente che vi abiterà con le figlie minorenni e
[...] Per_1 Per_2
3) il signor lascerà la casa coniugale entro la fine del mese di gennaio 2025, provvedendo Parte_2 ad asportare i propri effetti personali;
4) le figlie e engono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Per_2 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
5) il sig. avrà facoltà di tenere con sé le figlie, tenuto in ogni caso conto delle esigenze delle Parte_2 minori e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, secondo il seguente schema:
- a weekend alternati oltre tre giorni la settimana (indicativamente il mercoledì giovedi venerdì) nelle settimane in cui non ha il weekend di competenza e due giorni la settimana (indicativamente il martedì ed il mercoledì) nelle settimane in cui ha il weekend di competenza. Le parti concordano che il pernottamento delle minori presso il padre avrà inizio quando il medesimo avrà reperito una soluzione abitativa con spazi idonei per accogliere le figlie;
6) le figlie minori ed rascorreranno le Festività Natalizie ad anni alterni con ciascun genitore, Per_1 Per_2 indicativamente la Vigilia di Natale ed il giorno di Santo Stefano e dal 2 al 6 gennaio con un genitore, con l'altro il giorno di Natale e dal 27 dicembre al 1 gennaio, ciò salvo diversa regolamentazione tra le parti e da concordare con congruo anticipo;
Per quanto riguarda le festività Pasquali le figlie staranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Il restante periodo delle vacanze Pasquali verrà diviso al 50% tra i genitori salvo diverso accordo.
Il Sig. potrà tenere con sé le figlie durante le vacanze estive per un periodo di due settimane Parte_2 anche non consecutive, periodo da comunicare e concordare con la signora entro il 15 maggio di Pt_1 ogni anno;
7) ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie minori in via diretta per il tempo che trascorreranno con ciascuna di loro;
8) le spese straordinarie per la figlia ed saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% Per_1 Per_2 ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Monza come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) Tickets per esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguite presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per l'acquisto di dispositivi di assistenza protesica e integrativa (occhiali, scarpe ortopediche, protesi…) se prescritte dal medico nei limiti di costo di mercato;
c)
pagina 2 di 6 accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dal medico anche non erogati dal SSN prescritti dal medico;
d) spese mediche urgenti;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari, visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodontiche, pure se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, pure se eseguiti in strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici medicina alternativa;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori : a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) per le materie tecniche e artistiche, materiali ed attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche durante l'anno; d) corsi di recupero o lezioni private in caso di valutazioni al di sotto della sufficienza;
e)gite scolastiche senza pernottamento;
d) centri estivi gestiti da ente pubblico o da istituti religiosi;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze senza genitori;
d) attività sportive ricreative e ludiche nonché le pertinenti attrezzature;
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici -salvo urgenze - prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi
-anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza
9) l'Assegno Unico Universale in favore delle figlie e se aventi diritto, sarà di competenza dei Per_1 Per_2 genitori al 50%; pagina 3 di 6 10) il mutuo residuo esistente presso Banco Desio pari ad € 75.000,00 cointestato tra le parti verrà integralmente esistito, anche per la quota di competenza del sig. , dalla sig.ra Parte_2 Parte_1
11) il sig. , a seguito dell'estinzione del mutuo da parte della signora , si impegna a Parte_2 Pt_1 cedere alla medesima, che si impegna ad acquistare, per il corrispettivo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), la propria quota del 50% delle unità immobiliari site in Lentate sul Seveso, Via Puccini Giacomo n.11 e più precisamente:
a) in Comune di Lentate sul Seveso, via G. Puccini n. 11, appartamento al piano primo di due locali oltre servizi con annesso sottotetto e ripostiglio al piano secondo, collegati da scala interna censito al NCEU al foglio 25 (venticinque), mappale 94 (novantaquattro), sub.707 (settecentosette),via G. Puccini n.11, piani 1-
2, z.c.U, cat. A/3, cl. 4, vani 3,5, rendita catastale 234,99.
Confinante - 1' appartamento a nord con mappale 94; a est con mappale 94 e appartamento al sub. 708; a sud con appartamento al sub. 708; a ovest con ente comune e mappale 287; -il sottotetto a nord con mappale
94; a est con sottotetto al sub. 708 e mappale 94; a sud con sottotetto al sub. 708; a ovest con mappale287
b) in Comune di Lentate sul Seveso, via G. Puccini n. 11, box ad uso autorimessa al piano terra censito al
NCEU al foglio 25 (venticinque), mappale 182 (centoottantadue), sub. 7 (sette), via G. Puccini n. 11, piano
T, z.c. U, cat. c/6, cl. 6, metri quadri 14, rendita catastale 34,71.
Confinante a nord con posto auto al sub. 8, a est con mappali 31 e 155; a sud con box al sub. 6; a ovest con ente comune;
posto auto al piano terra censito al NCEU al foglio 25 (venticinque), mappale 182
(centottantadue) sub. 8 (otto), via G. Puccini, piano T, z.c. U, cat. c/6, cl. metri quadri 17, rendita catastale
30,73.
Confinante a nord con mappale 162; a est con mappale 31; a sud con box al sub. 7; a ovest con ente comune.
Le condizioni di cui sopra sono elemento fondamentale e funzionale alla risoluzione e regolamentazione dei rapporti conseguenti alla crisi del rapporto matrimoniale traendo la propria causa nella separazione e cessazione della coabitazione.
La cessione di cui al punto 11) viene dunque effettuata nell'ambito della regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e godrà dei benefici previsti dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile 1999, pubblicata sulla G.U. 19 maggio 1999 n. 20 - 1 Serie
Speciale, richiamando altresì il contenuto delle Circolari n. 27 del 21 giugno 2012 e n. 18/E del 29 maggio
2013 dell'Agenzia delle Entrate in tema di trasferimenti tra coniugi.
12) con la sottoscrizione del presente ricorso, la signora si impegna a dare incarico a Banco Parte_1
Desio di procedere con la pratica per l'estinzione del mutuo e ogni pratica utile al fine della cessione di cui al punto 11) che le parti si impegnano a stipulare avanti il Notaio scelto dalla signora entro 60 giorni Pt_1 dalla sentenza di separazione pagina 4 di 6 13) la signora una volta divenuta proprietaria esclusiva della casa famigliare, sempre Parte_1 nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, al fine di definire il rapporto dare/avere rispetto ai beni mobili, si impegna a versare al sig. a somma di € 5000,00 (cinquemila/00); Pt_2
14) il conto corrente cointestato aperto presso Banco di Desio e della Brianza n. 7258300 ove è attualmente addebitato il mutuo della casa coniugale verrà intestato alla signora contestualmente Parte_1 all'estinzione del mutuo, il saldo attivo verrà diviso al 50% tra le parti;
15) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi convengono che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento;
16) l'autovettura Lancia Ypsilon targata GF188CX di proprietà della signora resta di proprietà Parte_1 della medesima con conseguente onere di pagamento dei relativi costi di utilizzo e manutenzione;
17) l'autovettura FIAT TIPO targata FL362KD di proprietà del signor resta di proprietà Parte_2 del medesimo con conseguente onere di pagamento dei relativi costi di utilizzo e manutenzione;
18) le parti si danno sin d'ora reciproco assenso alla firma dei documenti necessari per l'espatrio come anche per le figlie minori;
19) i coniugi dichiarano di aver regolamentato con le condizioni e le pattuizioni del presente ricorso ogni questione patrimoniale e pertanto, con l'adempimento delle predette intese, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
20) le spese legali del presente giudizio sono poste a carico solidale tra le parti;
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 10.7.2010 a Lentate Parte_1 Parte_2
Sul Seveso;
- Dall'unione sono nate , in data 5.7.2011 e in data 9.10.2014. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
17.2.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 5.7.2011 e 9.10.2014) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 15.1.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Lentate Sul Seveso in data 10.7.2010 (Atto n. 20, Parte II, Serie
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lentate Sul Seveso), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lentate Sul Seveso, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
15.1.2025, assunto in decisione in data 17.2.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con gli Parte_2 C.F._2
Avvocati Ester Turato e Grethel Turato ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Seregno, Via
Santino De Nova 34 f/g;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita Lentate sul Seveso, Via Puccini Giacomo n. 11 viene assegnata alla signora Parte_1
unitamente al mobilio ivi presente che vi abiterà con le figlie minorenni e
[...] Per_1 Per_2
3) il signor lascerà la casa coniugale entro la fine del mese di gennaio 2025, provvedendo Parte_2 ad asportare i propri effetti personali;
4) le figlie e engono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Per_2 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
5) il sig. avrà facoltà di tenere con sé le figlie, tenuto in ogni caso conto delle esigenze delle Parte_2 minori e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, secondo il seguente schema:
- a weekend alternati oltre tre giorni la settimana (indicativamente il mercoledì giovedi venerdì) nelle settimane in cui non ha il weekend di competenza e due giorni la settimana (indicativamente il martedì ed il mercoledì) nelle settimane in cui ha il weekend di competenza. Le parti concordano che il pernottamento delle minori presso il padre avrà inizio quando il medesimo avrà reperito una soluzione abitativa con spazi idonei per accogliere le figlie;
6) le figlie minori ed rascorreranno le Festività Natalizie ad anni alterni con ciascun genitore, Per_1 Per_2 indicativamente la Vigilia di Natale ed il giorno di Santo Stefano e dal 2 al 6 gennaio con un genitore, con l'altro il giorno di Natale e dal 27 dicembre al 1 gennaio, ciò salvo diversa regolamentazione tra le parti e da concordare con congruo anticipo;
Per quanto riguarda le festività Pasquali le figlie staranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Il restante periodo delle vacanze Pasquali verrà diviso al 50% tra i genitori salvo diverso accordo.
Il Sig. potrà tenere con sé le figlie durante le vacanze estive per un periodo di due settimane Parte_2 anche non consecutive, periodo da comunicare e concordare con la signora entro il 15 maggio di Pt_1 ogni anno;
7) ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie minori in via diretta per il tempo che trascorreranno con ciascuna di loro;
8) le spese straordinarie per la figlia ed saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% Per_1 Per_2 ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Monza come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) Tickets per esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguite presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per l'acquisto di dispositivi di assistenza protesica e integrativa (occhiali, scarpe ortopediche, protesi…) se prescritte dal medico nei limiti di costo di mercato;
c)
pagina 2 di 6 accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dal medico anche non erogati dal SSN prescritti dal medico;
d) spese mediche urgenti;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari, visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodontiche, pure se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, pure se eseguiti in strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici medicina alternativa;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori : a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) per le materie tecniche e artistiche, materiali ed attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche durante l'anno; d) corsi di recupero o lezioni private in caso di valutazioni al di sotto della sufficienza;
e)gite scolastiche senza pernottamento;
d) centri estivi gestiti da ente pubblico o da istituti religiosi;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze senza genitori;
d) attività sportive ricreative e ludiche nonché le pertinenti attrezzature;
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici -salvo urgenze - prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi
-anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza
9) l'Assegno Unico Universale in favore delle figlie e se aventi diritto, sarà di competenza dei Per_1 Per_2 genitori al 50%; pagina 3 di 6 10) il mutuo residuo esistente presso Banco Desio pari ad € 75.000,00 cointestato tra le parti verrà integralmente esistito, anche per la quota di competenza del sig. , dalla sig.ra Parte_2 Parte_1
11) il sig. , a seguito dell'estinzione del mutuo da parte della signora , si impegna a Parte_2 Pt_1 cedere alla medesima, che si impegna ad acquistare, per il corrispettivo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), la propria quota del 50% delle unità immobiliari site in Lentate sul Seveso, Via Puccini Giacomo n.11 e più precisamente:
a) in Comune di Lentate sul Seveso, via G. Puccini n. 11, appartamento al piano primo di due locali oltre servizi con annesso sottotetto e ripostiglio al piano secondo, collegati da scala interna censito al NCEU al foglio 25 (venticinque), mappale 94 (novantaquattro), sub.707 (settecentosette),via G. Puccini n.11, piani 1-
2, z.c.U, cat. A/3, cl. 4, vani 3,5, rendita catastale 234,99.
Confinante - 1' appartamento a nord con mappale 94; a est con mappale 94 e appartamento al sub. 708; a sud con appartamento al sub. 708; a ovest con ente comune e mappale 287; -il sottotetto a nord con mappale
94; a est con sottotetto al sub. 708 e mappale 94; a sud con sottotetto al sub. 708; a ovest con mappale287
b) in Comune di Lentate sul Seveso, via G. Puccini n. 11, box ad uso autorimessa al piano terra censito al
NCEU al foglio 25 (venticinque), mappale 182 (centoottantadue), sub. 7 (sette), via G. Puccini n. 11, piano
T, z.c. U, cat. c/6, cl. 6, metri quadri 14, rendita catastale 34,71.
Confinante a nord con posto auto al sub. 8, a est con mappali 31 e 155; a sud con box al sub. 6; a ovest con ente comune;
posto auto al piano terra censito al NCEU al foglio 25 (venticinque), mappale 182
(centottantadue) sub. 8 (otto), via G. Puccini, piano T, z.c. U, cat. c/6, cl. metri quadri 17, rendita catastale
30,73.
Confinante a nord con mappale 162; a est con mappale 31; a sud con box al sub. 7; a ovest con ente comune.
Le condizioni di cui sopra sono elemento fondamentale e funzionale alla risoluzione e regolamentazione dei rapporti conseguenti alla crisi del rapporto matrimoniale traendo la propria causa nella separazione e cessazione della coabitazione.
La cessione di cui al punto 11) viene dunque effettuata nell'ambito della regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e godrà dei benefici previsti dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile 1999, pubblicata sulla G.U. 19 maggio 1999 n. 20 - 1 Serie
Speciale, richiamando altresì il contenuto delle Circolari n. 27 del 21 giugno 2012 e n. 18/E del 29 maggio
2013 dell'Agenzia delle Entrate in tema di trasferimenti tra coniugi.
12) con la sottoscrizione del presente ricorso, la signora si impegna a dare incarico a Banco Parte_1
Desio di procedere con la pratica per l'estinzione del mutuo e ogni pratica utile al fine della cessione di cui al punto 11) che le parti si impegnano a stipulare avanti il Notaio scelto dalla signora entro 60 giorni Pt_1 dalla sentenza di separazione pagina 4 di 6 13) la signora una volta divenuta proprietaria esclusiva della casa famigliare, sempre Parte_1 nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, al fine di definire il rapporto dare/avere rispetto ai beni mobili, si impegna a versare al sig. a somma di € 5000,00 (cinquemila/00); Pt_2
14) il conto corrente cointestato aperto presso Banco di Desio e della Brianza n. 7258300 ove è attualmente addebitato il mutuo della casa coniugale verrà intestato alla signora contestualmente Parte_1 all'estinzione del mutuo, il saldo attivo verrà diviso al 50% tra le parti;
15) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi convengono che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento;
16) l'autovettura Lancia Ypsilon targata GF188CX di proprietà della signora resta di proprietà Parte_1 della medesima con conseguente onere di pagamento dei relativi costi di utilizzo e manutenzione;
17) l'autovettura FIAT TIPO targata FL362KD di proprietà del signor resta di proprietà Parte_2 del medesimo con conseguente onere di pagamento dei relativi costi di utilizzo e manutenzione;
18) le parti si danno sin d'ora reciproco assenso alla firma dei documenti necessari per l'espatrio come anche per le figlie minori;
19) i coniugi dichiarano di aver regolamentato con le condizioni e le pattuizioni del presente ricorso ogni questione patrimoniale e pertanto, con l'adempimento delle predette intese, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
20) le spese legali del presente giudizio sono poste a carico solidale tra le parti;
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 10.7.2010 a Lentate Parte_1 Parte_2
Sul Seveso;
- Dall'unione sono nate , in data 5.7.2011 e in data 9.10.2014. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
17.2.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 5.7.2011 e 9.10.2014) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 15.1.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Lentate Sul Seveso in data 10.7.2010 (Atto n. 20, Parte II, Serie
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lentate Sul Seveso), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lentate Sul Seveso, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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