TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7348 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42896/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CO Matteo FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42896/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTI Parte_1 C.F._1
SA, elettivamente domiciliato in VIA HAJECH, 10 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUNAFO' Controparte_1 P.IVA_1
DIEGO, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 40/A MILANO, presso il difensore
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
parte convenuta pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
ferme le contestazioni effettuate alla CTU cinematica depositata dall'Ing. e alla CTU Persona_1
medico-legale depositata dal Dr nonché la richiesta di chiamata a chiarimenti dei Persona_2
suddetti CCTTUU in contraddittorio con i CCTTPP;
In via preliminare: si insta affinchè il Giudice voglia ordinare a in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, il pagamento in favore dell'odierno attore, Parte_1
di una somma provvisionale pari a € 30.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia quale
[...]
sorte capitale da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, il tutto ai sensi dell'art. 147 D.Lgs.
209/2005 e alla luce di quanto dedotto negli atti;
Sempre in via preliminare e in via istruttoria: rimettere, se del caso, la causa sul ruolo per
l'espletamento delle prove così come dedotte in atti e non ammesse e in particolare per l'ammissione
della prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi sui capitoli da 1 a 12 Controparte_2
della II memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. attorea - non ammessi dal Giudice - con i testi ivi indicati, per
l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a della perizia medico-legale Controparte_1
redatta dal di lei fiduciario, Dr , Persona_3
in esito alla visita del 9/10/20 alla quale è stato sottoposto l'odierno attore nonché per l'ammissione
della prova per testi sui capitoli da 13 a 30 – non ammessi dal Giudice – sempre della II memoria ex
art. 183 c. 6 c.p.c. attorea con i testi indicati;
In via principale e di merito: accertare e dichiarare la civile esclusiva e/o concorsuale responsabilità
di , conducente e proprietario della vettura “Suzuki Swift” tg. CV 402 BX assicurata Controparte_2
per l' con nella causazione del sinistro del 22/5/17 per cui è CP_3 Controparte_1
pagina 2 di 13 causa, accertare e dichiarare che odierno attore, ha subito le lesioni di cui in Parte_1
narrativa a causa del sinistro del 22/5/17 per cui è causa e conseguentemente condannare
[...]
e , in persona del legale rappresentante pro tempore, in via tra CP_2 Controparte_1
loro solidale, a risarcire all'odierno attore tutti i danni patrimoniali, non Parte_1
patrimoniali, biologici, sia per inabilità temporanea biologica e lavorativa che per invalidità
permanente, anche eventualmente in termini di danno differenziale, con riduzione della futura capacità
lavorativa lucrativa generica e/o specifica di Sommozzatore, verniciatore navale e aiuto carrozziere, i
danni da sofferenza psico-fisica, i danni morali, i danni alla vita di relazione e/o i danni da
personalizzazione dallo stesso subiti sia per il periodo di inabilità temporanea che sull'invalidità
permanente – questi ultimi, se del caso, anche in via equitativa - nella misura accertata in corso di
causa o meglio ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria delle somme liquidande secondo
indici Istat e agli interessi sulle somme rivalutate ex artt. 1224, 1284 c.c. e art. 17 capo V, D.L.
132/2014 al tasso legale dovuto dalle scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre al compenso relativo all'attività
stragiudiziale svolta, IVA, CPA e rimborso spese forfettario da distrarsi a favore dell'avv. Alessandro
Mazzotti, anticipatario.
Spese di CTU e CTP a carico dei convenuti
Per parte convenuta:
NEL MERITO
In via principale, respingere la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 3 di 13 in via subordinata, limitare il risarcimento dovuto all'attore all'importo ritenuto equo, al netto di
quanto riconosciutogli dall' . CP_4
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone:
• alla richiesta di esibizione della relazione medico-legale espletata da , posto che la CP_1
stessa - al pari di quella attorea - costituisce documento di parte, privo di qualsiasi efficacia
probatoria ed è assolutamente irrilevante ai fini del decidere, alla luce della richiesta congiunta di
CTU; sul punto, peraltro, si evidenzia come il diritto del leso a conoscere gli atti relativi alla
valutazione del danno in possesso della Compagnia, ai sensi dell'art. 146, co. 2 D.Lgs. 209/05, è
“sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente”, tenuto conto che, in
tale sede, l'accertamento del danno spetta esclusivamente al Giudice;
• all'ammissione della prova per testi e interrogatorio formale ex adverso richiesta, per le
ragioni indicate nella memoria ex art. 183, VI co. n. 3 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e , al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti Controparte_1 Controparte_2
a seguito di un sinistro stradale.
L'attore in particolare esponeva:
- che il 22.5.2017, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con la vettura Suzuki Swift di proprietà e nell'occasione condotta da;
Controparte_2
- che, in particolare, l'attore stava percorrendo la Via Alla Nuova Banchina Industriale nel
Comune di Genova, quando alla sua sinistra, impegnando la corsia di marcia in senso opposto, la pagina 4 di 13 vettura condotta dal nella medesima direzione di marcia, intraprendeva una svolta a sinistra, CP_2
per immettersi nella adiacente area adibita a parcheggi, così tagliando la strada all'attore;
- che, nonostante l'immediata azione dei freni, il motociclo condotto dall'attore collideva con la parte laterale anteriore sinistra della Suzuki;
- che, a causa di detta collisione, l'attore cadeva rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni fisiche;
- che intervenivano sul posto gli agenti di Polizia Locale, che raccoglievano le dichiarazioni rese dai due soggetti coinvolti nel sinistro;
- che, a seguito del sinistro, l'attore riportava gravi lesioni, valutate tali da comportare una invalidità permanente del 33%;
- che, inoltre, l'attore sosteneva ingenti costi per cure mediche ed erano previste per il futuro spese odontoiatriche;
- che l'attore era costretto ad abbandonare le diverse attività lavorative intraprese, ossia di carrozziere nautico e sommozzatore, oltre che verniciatore nautico;
- che, inoltre, l'attore era costretto ad abbandonare l'attività hobbistica di paracadutista, non potendo, neppure praticare la palestra, come in precedenza era solito fare.
Si costituiva ritualmente la quale compagnia assicuratrice della vettura Controparte_1
Suzuki Swift, contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro e l'entità dei danni riportati dall'attore.
Nessuno si costituiva per , il quale, pertanto, veniva dichiarato contumace. Controparte_2
pagina 5 di 13 Il giudice originario assegnatario della controversia disponeva una prima consulenza tecnica di ufficio atta a ricostruire la dinamica del sinistro e poi una seconda consulenza di tipo medico legale e, all'esito,
tratteneva la causa in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con provvedimento presidenziale dell'11.7.2025 il fascicolo veniva riassegnato a questo giudice, il quale rimetteva la causa sul ruolo e fissava udienza al giorno 2.10.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica.
Ricostruzione della dinamica del sinistro e accertamento delle responsabilità.
La ricostruzione della dinamica del sinistro, considerate le contestazioni sul punto sollevate, è stata resa possibile attraverso l'elaborazione dei dati registrati dagli operanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti, così come condotta dal consulente tecnico a tal fine nominato dal Tribunale.
Ritiene chi scrive di fare richiamo e riferimento all'accertamento tecnico operato dall'ausiliario dell'ufficio, considerato come il relativo elaborato risulti scevro da palesi errori e/o incongruenze ed è
fedele al quesito sottoposto dal giudice.
In particolare, quindi, deve rilevarsi come il conducente del motociclo Kymko, ossia l'attore,
procedeva lungo Via Nuova Banchina Industriale, nel Porto di Genova, direzione mare, ad una velocità
compresa tra 60 Km/h e 65 Km/h.; il conducente dell'autovettura Suzuki, , marciando Controparte_2
lungo la stessa via, con medesima direzione di marcia, nella corsia opposta, a velocità contenuta,
prossima a 20Km/h., deviava la propria traiettoria, svoltando a destra, per entrare negli stalli di sosta laterali posti a margine della carreggiata;
il conducente del motociclo, avvertito il pericolo e, dopo il tempo psicotecnico, azionava l'impianto frenante del proprio mezzo, senza riuscire ad evitare l'urto pagina 6 di 13 con l'autovettura; a seguito dell'urto, il conducente del motociclo veniva sbalzato in avanti di qualche metro, il motociclo trovava quiete dietro la barriera posta a margine della corsia e l'autovettura, dopo uno spostamento a sinistra dovuto all'urto, colpiva la barriera in calcestruzzo laterale.
Dagli accertamenti effettuati dal c.t.u., inoltre, ha trovato conferma come il limite di velocità operante sulla strada teatro del sinistro, al pari di tutta l'area portuale di Genova, era di 30 Km/h e che la vettura non stava percorrendo la strada sulla corsia di marcia opposta, ma avesse allargato verso sinistra,
invadendo la corsia opposta, al fine di agevolare la manovra di svolta sulla propria destra, per immettersi nell'area di parcheggio.
In presenza di tali dati, deve registrarsi come il sinistro oggetto di causa debba imputarsi al concorso di responsabilità dei due conducenti rimasti coinvolti, in quanto da un lato il intraprendeva la CP_2
manovra di svolta sulla propria destra, senza verificare se sopraggiungesse qualcuno alle proprie spalle e, in tal modo, intralciando la sede stradale al ciclomotore condotto dall'attore; questi, da parte sua,
procedeva a una velocità più che doppia rispetto a quanto consentito nell'area, rendendosi in tal modo corresponsabile del sinistro, tenuto conto di come il consulente tecnico dell'ufficio abbia potuto calcolare che, considerato il lasso di tempo intercorso fra il momento di percezione della manovra di svolta della vettura da parte dell'attore e il tempo psicotecnico di reazione, se il motociclo avesse proceduto alla velocità massima consentita, ossia 30 Km/h, l'attore sarebbe stato in grado di frenare efficacemente, evitando l'urto con l'ostacolo rappresentato dalla vettura.
Il riparto di tali responsabilità concorrenti porta ad attribuire maggiore efficienza causale alla condotta che inizialmente ha determinato il sorgere della situazione di pericolo, ossia la manovra di svolta verso destra intrapresa dal conducente della vettura, ritenendosi, tenuto conto del rilievo sopra indicato della pagina 7 di 13 condotta di guida dell'attore, che tale contributo causale vada quantificato nella misura del 60% (a fronte di un residuo 40% da attribuirsi all'attore).
Liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile.
L'accoglimento della pretesa risarcitoria dedotta nel presente giudizio, pertanto, dovrà essere contenuto in ragione dell'accertato concorso di colpa attribuito all'attore.
Il consulente tecnico medico legale nominato dall'ufficio ha potuto constatare come l'attore, a seguito e in conseguenza del sinistro oggetto di causa, “ebbe a riportare un importante politraumatismo interessante il capo, il rachide cervicale ed i quattro arti –con particolare riguardo all'emisoma sinistro,
specie a livello dell'acetabolo sinistro con lussazione chiusa dell'anca per la quale sono stati necessari interventi chirurgici di riduzione ed osteosintesi e successiva protesizzazione con sostituzione totale dell'anca”.
Il consulente ha, quindi, precisato come in esito al trauma patito sia derivato un danno biologico sia di natura temporanea sia di natura permanente. Per ciò che concerne il danno biologico di natura temporanea lo stesso può essere qualificato e quantificato come segue: 15 giorni in forma totale;
120
giorni in forma parziale al 75%; 160 giorni in forma parziale al 50%; 160 giorni in forma parziale al
33%.
I postumi di carattere permanente suscettibili di relativa valutazione medico-legale vanno quantificati nella misura del 26% , con precisazione di una “percezione del peggioramento della propria integrità
psichica e/o fisica” da stimare complessivamente come “media-elevata”.
Agli atti, infine, risultano spese mediche sostenute dall'attore per complessivi euro 623,39, giudicate dal consulente tecnico d'ufficio congrue e compatibili con le cure applicate.
pagina 8 di 13 Il consulente ha ritenuto, invece, non attribuibili con certezza ai postumi del sinistro le ulteriori spese di natura odontoiatrica documentate dalla difesa attorea.
Si ritiene di fare e proprie e di condividere le conclusioni tecniche cui è pervenuto l'ausiliario del
Tribunale, considerato come le stesse risultino coerenti con il quesito sottoposto e non denuncino palesi incongruenze.
Va pertanto, liquidato il danno non patrimoniale patito dall'attore e suscettibile di risarcimento,
ritenendosi di fare a tal fine richiamo e riferimento alle tabelle di quantificazione del danno in uso presso il Tribunale di Milano, quale parametro più aderente per procedere alla quantificazione in via equitativa del danno risarcibile e modellando le stesse in ragione della particolarità del caso concreto.
Si ritiene, in particolare, che i valori tabellari nel caso di specie giustifichino un incremento del 15% a titolo di personalizzazione del danno, in ragione del riconosciuto livello di sofferenza patito, della percezione delle menomazioni subite e dell'incidenza che le stesse hanno comportato sulla vita quotidiana dell'attore, precludendogli attività di diletto in precedenza praticate (paracadutismo) e imponendo una modifica delle condizioni di vita pregresse.
Considerate, quindi, le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, il danno non patrimoniale patito dall'attore va quantificato tabellarmente nella somma complessiva ad oggi già rivalutata di euro
152.844,20 a titolo di invalidità permanente, oltre a euro 27.347,00 a titolo di invalidità temporanea.
Detti importi, tuttavia, vanno ridotti in ragione dell'accertato concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore e, conseguentemente, rideterminati in euro 91.706,52 a titolo di invalidità permanente ed euro
16.408,20 a titolo di invalidità temporanea.
Liquidazione del danno patrimoniale.
pagina 9 di 13 Parte attrice ha, in secondo luogo, lamentato un danno patrimoniale in conseguenza del sinistro oggetto di causa, rappresentato dalla perdita di reddito conseguente alla necessità di lasciare il posto di lavoro di carrozziere nautico sommozzatore, per dedicarsi dapprima a prestazioni part time come carrozziere e poi essere assunto come verniciatore nautico, nonché dal valore del telefono cellulare rimasto danneggiato nell'incidente e, infine, le spese mediche sostenute.
Quanto alla prima voce di danno parte attrice ha prodotto in giudizio i contratti di lavoro che si sono succeduti e le buste paga, mentre la natura delle lesioni riscontrate attesta la necessità di interrompere l'originaria attività lavorativa.
La quantificazione del danno patrimoniale può essere sul punto condivisa con i conteggi esposti dalla difesa attorea e, quindi, nella somma di euro 19.200,00, costituente il minor guadagno conseguito dal settembre 2019 al marzo 2021.
Successivamente l'attore risulta avere trovato nuovo impiego come verniciatore nautico, percependo uno stipendio sostanzialmente in linea con quello originario ante sinistro e, pertanto, deve escludersi la configurabilità di un danno patrimoniale da lucro cessante, considerato come la maggior usura conseguente ai postumi già deve ritenersi considerata nella liquidazione omnicomprensiva del danno non patrimoniale, in difetto di elementi specifici e concreto che consentano una differente valutazione.
Parimenti non può trovare accoglimento la pretesa al risarcimento del danno di euro 200,00, pari al valore del telefono cellulare assertivamente danneggiato nell'incidente, non essendo stata fornita prova della perdita e del valore del bene danneggiato.
Per ultimo, come sopra detto, sono state riconosciute come congrue ed eziologicamente dipendenti dalle lesioni derivate dal sinistro spese mediche per complessivi euro 623,39, mentre le spese sostenute pagina 10 di 13 per le consulenze tecniche condotte nel corso del giudizio sono destinate a essere valuitate in sede di riparto delle spese di lite.
Anche gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale devono sottostare alla falcidia del 40% in ragione dell'accertato concorso di colpa, con l'effetto che il danno da perdita di reddito va quantificato in euro 11.520,00 e le spese mediche rimborsabili vanno ridotte a uro 374,03.
Compensatio lucri cum damno e scomputo degli acconti già ricevuti
Così quantificato il danno patrimoniale e non patrimoniale, occorre, a questo punto, andare a stimare quanto ancora spettante al danneggiato, al netto di quanto già altrimenti percepito.
Sul punto, si osserva che dal sinistro in oggetto nascono due crediti: uno verso il responsabile civile (i convenuti) e l'altro verso CP_4
Il danno risarcibile a opera del responsabile del sinistro è solo il danno c.d. differenziale, ossia il danno astrattamente calcolato, detratto l'indennizzo riconosciuto da CP_4
Ne consegue che occorre calcolare il danno differenziale al momento del sinistro.
In particolare, nel corso del giudizio è stata acquisita la prestazione erogata e programmata da parte dell' la quale ha riferito di avere erogato all'attore a titolo di invalidità temporanea la somma di CP_4
euro 13.593,06; a titolo di invalidità permanente la somma di euro 5.803,85 e a titolo di danno patrimoniale euro 6.369,31 e che il valore capitale all'11.7.2022 della rendita programmata è pari a euro 36.313,12 per invalidità permanente ed euro 38.396,18 per danno patrimoniale.
A tal fine, pertanto, sarà necessario devalutare gli importo liquidati alla data odierna a titolo di danno non patrimoniale, riconducendoli alla data del sinistro, al pari delle somme versate e delle rendite CP_4
e, quindi, detrarre queste ultime dai primi;
il risultato così ottenuto andrà nuovamente rivalutato alla pagina 11 di 13 data odierna;
stessa operazione deve essere effettuata con riferimento agli importi riferiti al danno patrimoniale.
Alla luce di tali conteggi, pertanto, residua un credito risarcitorio a titolo di danno non patrimoniale pari alla somma ad oggi già rivalutata di euro 46.151,43, oltre a interessi secondo il tasso legale sulla somma via via rivalutata a far data dal 22.5.2017 al saldo.
Viceversa, nulla residua a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, considerato come gli importi erogati e la rendita riconosciuta dall' risultino coprire per intero il danno risarcibile. CP_4
All'attore vanno rimborsate le spese mediche sostenute, nella misura di euro 374,03, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza (in difetto di una differente e più dettagliata allegazione della decorrenza degli interessi) al saldo.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, i convenuti vanno condannati a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno differenziale la somma ad oggi già rivalutata di euro 46.151,43, oltre a interessi secondo il tasso legale sulla somma via via rivalutata a far data dal 22.5.2017 al saldo, nonché euro
374,03, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale dei convenuti, si liquidano in complessivi euro 11.183,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro
3.133,00 per rimborso spese.
Detti importi vanno distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, il quale ha dichiarato di avere anticipato le spese e di nulla avere percepito a titolo di onorari.
A carico solidale dei convenuti vanno poste in via definitiva anche le spese delle c.t.u., liquidate rispettivamente in complessivi euro 1.726,18 ed euro 800,00, oltre i.v.a. e previdenza.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e di , condanna i convenuti a pagare all'attore in via tra di loro Controparte_1 Controparte_2
solidale a titolo di risarcimento danni la somma di euro 46.151,43, oltre a interessi secondo il tasso legale sulla somma via via rivalutata a far data dal 22.5.2017 al saldo, nonché euro 374,03, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna i convenuti a rifondere in via tra di loro solidale l'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 11.183,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro
3.133,00 per rimborso spese;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico solidale dei convenuti le spese di c.t.u., liquidate rispettivamente in complessivi euro 1.726,18 ed euro 800,00, oltre i.v.a. e previdenza.
Così deciso in Milano il 2 ottobre 2025
Il giudice
CO FE
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CO Matteo FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42896/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTI Parte_1 C.F._1
SA, elettivamente domiciliato in VIA HAJECH, 10 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUNAFO' Controparte_1 P.IVA_1
DIEGO, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 40/A MILANO, presso il difensore
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
parte convenuta pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
ferme le contestazioni effettuate alla CTU cinematica depositata dall'Ing. e alla CTU Persona_1
medico-legale depositata dal Dr nonché la richiesta di chiamata a chiarimenti dei Persona_2
suddetti CCTTUU in contraddittorio con i CCTTPP;
In via preliminare: si insta affinchè il Giudice voglia ordinare a in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, il pagamento in favore dell'odierno attore, Parte_1
di una somma provvisionale pari a € 30.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia quale
[...]
sorte capitale da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, il tutto ai sensi dell'art. 147 D.Lgs.
209/2005 e alla luce di quanto dedotto negli atti;
Sempre in via preliminare e in via istruttoria: rimettere, se del caso, la causa sul ruolo per
l'espletamento delle prove così come dedotte in atti e non ammesse e in particolare per l'ammissione
della prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi sui capitoli da 1 a 12 Controparte_2
della II memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. attorea - non ammessi dal Giudice - con i testi ivi indicati, per
l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a della perizia medico-legale Controparte_1
redatta dal di lei fiduciario, Dr , Persona_3
in esito alla visita del 9/10/20 alla quale è stato sottoposto l'odierno attore nonché per l'ammissione
della prova per testi sui capitoli da 13 a 30 – non ammessi dal Giudice – sempre della II memoria ex
art. 183 c. 6 c.p.c. attorea con i testi indicati;
In via principale e di merito: accertare e dichiarare la civile esclusiva e/o concorsuale responsabilità
di , conducente e proprietario della vettura “Suzuki Swift” tg. CV 402 BX assicurata Controparte_2
per l' con nella causazione del sinistro del 22/5/17 per cui è CP_3 Controparte_1
pagina 2 di 13 causa, accertare e dichiarare che odierno attore, ha subito le lesioni di cui in Parte_1
narrativa a causa del sinistro del 22/5/17 per cui è causa e conseguentemente condannare
[...]
e , in persona del legale rappresentante pro tempore, in via tra CP_2 Controparte_1
loro solidale, a risarcire all'odierno attore tutti i danni patrimoniali, non Parte_1
patrimoniali, biologici, sia per inabilità temporanea biologica e lavorativa che per invalidità
permanente, anche eventualmente in termini di danno differenziale, con riduzione della futura capacità
lavorativa lucrativa generica e/o specifica di Sommozzatore, verniciatore navale e aiuto carrozziere, i
danni da sofferenza psico-fisica, i danni morali, i danni alla vita di relazione e/o i danni da
personalizzazione dallo stesso subiti sia per il periodo di inabilità temporanea che sull'invalidità
permanente – questi ultimi, se del caso, anche in via equitativa - nella misura accertata in corso di
causa o meglio ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria delle somme liquidande secondo
indici Istat e agli interessi sulle somme rivalutate ex artt. 1224, 1284 c.c. e art. 17 capo V, D.L.
132/2014 al tasso legale dovuto dalle scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre al compenso relativo all'attività
stragiudiziale svolta, IVA, CPA e rimborso spese forfettario da distrarsi a favore dell'avv. Alessandro
Mazzotti, anticipatario.
Spese di CTU e CTP a carico dei convenuti
Per parte convenuta:
NEL MERITO
In via principale, respingere la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 3 di 13 in via subordinata, limitare il risarcimento dovuto all'attore all'importo ritenuto equo, al netto di
quanto riconosciutogli dall' . CP_4
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone:
• alla richiesta di esibizione della relazione medico-legale espletata da , posto che la CP_1
stessa - al pari di quella attorea - costituisce documento di parte, privo di qualsiasi efficacia
probatoria ed è assolutamente irrilevante ai fini del decidere, alla luce della richiesta congiunta di
CTU; sul punto, peraltro, si evidenzia come il diritto del leso a conoscere gli atti relativi alla
valutazione del danno in possesso della Compagnia, ai sensi dell'art. 146, co. 2 D.Lgs. 209/05, è
“sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente”, tenuto conto che, in
tale sede, l'accertamento del danno spetta esclusivamente al Giudice;
• all'ammissione della prova per testi e interrogatorio formale ex adverso richiesta, per le
ragioni indicate nella memoria ex art. 183, VI co. n. 3 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e , al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti Controparte_1 Controparte_2
a seguito di un sinistro stradale.
L'attore in particolare esponeva:
- che il 22.5.2017, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con la vettura Suzuki Swift di proprietà e nell'occasione condotta da;
Controparte_2
- che, in particolare, l'attore stava percorrendo la Via Alla Nuova Banchina Industriale nel
Comune di Genova, quando alla sua sinistra, impegnando la corsia di marcia in senso opposto, la pagina 4 di 13 vettura condotta dal nella medesima direzione di marcia, intraprendeva una svolta a sinistra, CP_2
per immettersi nella adiacente area adibita a parcheggi, così tagliando la strada all'attore;
- che, nonostante l'immediata azione dei freni, il motociclo condotto dall'attore collideva con la parte laterale anteriore sinistra della Suzuki;
- che, a causa di detta collisione, l'attore cadeva rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni fisiche;
- che intervenivano sul posto gli agenti di Polizia Locale, che raccoglievano le dichiarazioni rese dai due soggetti coinvolti nel sinistro;
- che, a seguito del sinistro, l'attore riportava gravi lesioni, valutate tali da comportare una invalidità permanente del 33%;
- che, inoltre, l'attore sosteneva ingenti costi per cure mediche ed erano previste per il futuro spese odontoiatriche;
- che l'attore era costretto ad abbandonare le diverse attività lavorative intraprese, ossia di carrozziere nautico e sommozzatore, oltre che verniciatore nautico;
- che, inoltre, l'attore era costretto ad abbandonare l'attività hobbistica di paracadutista, non potendo, neppure praticare la palestra, come in precedenza era solito fare.
Si costituiva ritualmente la quale compagnia assicuratrice della vettura Controparte_1
Suzuki Swift, contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro e l'entità dei danni riportati dall'attore.
Nessuno si costituiva per , il quale, pertanto, veniva dichiarato contumace. Controparte_2
pagina 5 di 13 Il giudice originario assegnatario della controversia disponeva una prima consulenza tecnica di ufficio atta a ricostruire la dinamica del sinistro e poi una seconda consulenza di tipo medico legale e, all'esito,
tratteneva la causa in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con provvedimento presidenziale dell'11.7.2025 il fascicolo veniva riassegnato a questo giudice, il quale rimetteva la causa sul ruolo e fissava udienza al giorno 2.10.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica.
Ricostruzione della dinamica del sinistro e accertamento delle responsabilità.
La ricostruzione della dinamica del sinistro, considerate le contestazioni sul punto sollevate, è stata resa possibile attraverso l'elaborazione dei dati registrati dagli operanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti, così come condotta dal consulente tecnico a tal fine nominato dal Tribunale.
Ritiene chi scrive di fare richiamo e riferimento all'accertamento tecnico operato dall'ausiliario dell'ufficio, considerato come il relativo elaborato risulti scevro da palesi errori e/o incongruenze ed è
fedele al quesito sottoposto dal giudice.
In particolare, quindi, deve rilevarsi come il conducente del motociclo Kymko, ossia l'attore,
procedeva lungo Via Nuova Banchina Industriale, nel Porto di Genova, direzione mare, ad una velocità
compresa tra 60 Km/h e 65 Km/h.; il conducente dell'autovettura Suzuki, , marciando Controparte_2
lungo la stessa via, con medesima direzione di marcia, nella corsia opposta, a velocità contenuta,
prossima a 20Km/h., deviava la propria traiettoria, svoltando a destra, per entrare negli stalli di sosta laterali posti a margine della carreggiata;
il conducente del motociclo, avvertito il pericolo e, dopo il tempo psicotecnico, azionava l'impianto frenante del proprio mezzo, senza riuscire ad evitare l'urto pagina 6 di 13 con l'autovettura; a seguito dell'urto, il conducente del motociclo veniva sbalzato in avanti di qualche metro, il motociclo trovava quiete dietro la barriera posta a margine della corsia e l'autovettura, dopo uno spostamento a sinistra dovuto all'urto, colpiva la barriera in calcestruzzo laterale.
Dagli accertamenti effettuati dal c.t.u., inoltre, ha trovato conferma come il limite di velocità operante sulla strada teatro del sinistro, al pari di tutta l'area portuale di Genova, era di 30 Km/h e che la vettura non stava percorrendo la strada sulla corsia di marcia opposta, ma avesse allargato verso sinistra,
invadendo la corsia opposta, al fine di agevolare la manovra di svolta sulla propria destra, per immettersi nell'area di parcheggio.
In presenza di tali dati, deve registrarsi come il sinistro oggetto di causa debba imputarsi al concorso di responsabilità dei due conducenti rimasti coinvolti, in quanto da un lato il intraprendeva la CP_2
manovra di svolta sulla propria destra, senza verificare se sopraggiungesse qualcuno alle proprie spalle e, in tal modo, intralciando la sede stradale al ciclomotore condotto dall'attore; questi, da parte sua,
procedeva a una velocità più che doppia rispetto a quanto consentito nell'area, rendendosi in tal modo corresponsabile del sinistro, tenuto conto di come il consulente tecnico dell'ufficio abbia potuto calcolare che, considerato il lasso di tempo intercorso fra il momento di percezione della manovra di svolta della vettura da parte dell'attore e il tempo psicotecnico di reazione, se il motociclo avesse proceduto alla velocità massima consentita, ossia 30 Km/h, l'attore sarebbe stato in grado di frenare efficacemente, evitando l'urto con l'ostacolo rappresentato dalla vettura.
Il riparto di tali responsabilità concorrenti porta ad attribuire maggiore efficienza causale alla condotta che inizialmente ha determinato il sorgere della situazione di pericolo, ossia la manovra di svolta verso destra intrapresa dal conducente della vettura, ritenendosi, tenuto conto del rilievo sopra indicato della pagina 7 di 13 condotta di guida dell'attore, che tale contributo causale vada quantificato nella misura del 60% (a fronte di un residuo 40% da attribuirsi all'attore).
Liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile.
L'accoglimento della pretesa risarcitoria dedotta nel presente giudizio, pertanto, dovrà essere contenuto in ragione dell'accertato concorso di colpa attribuito all'attore.
Il consulente tecnico medico legale nominato dall'ufficio ha potuto constatare come l'attore, a seguito e in conseguenza del sinistro oggetto di causa, “ebbe a riportare un importante politraumatismo interessante il capo, il rachide cervicale ed i quattro arti –con particolare riguardo all'emisoma sinistro,
specie a livello dell'acetabolo sinistro con lussazione chiusa dell'anca per la quale sono stati necessari interventi chirurgici di riduzione ed osteosintesi e successiva protesizzazione con sostituzione totale dell'anca”.
Il consulente ha, quindi, precisato come in esito al trauma patito sia derivato un danno biologico sia di natura temporanea sia di natura permanente. Per ciò che concerne il danno biologico di natura temporanea lo stesso può essere qualificato e quantificato come segue: 15 giorni in forma totale;
120
giorni in forma parziale al 75%; 160 giorni in forma parziale al 50%; 160 giorni in forma parziale al
33%.
I postumi di carattere permanente suscettibili di relativa valutazione medico-legale vanno quantificati nella misura del 26% , con precisazione di una “percezione del peggioramento della propria integrità
psichica e/o fisica” da stimare complessivamente come “media-elevata”.
Agli atti, infine, risultano spese mediche sostenute dall'attore per complessivi euro 623,39, giudicate dal consulente tecnico d'ufficio congrue e compatibili con le cure applicate.
pagina 8 di 13 Il consulente ha ritenuto, invece, non attribuibili con certezza ai postumi del sinistro le ulteriori spese di natura odontoiatrica documentate dalla difesa attorea.
Si ritiene di fare e proprie e di condividere le conclusioni tecniche cui è pervenuto l'ausiliario del
Tribunale, considerato come le stesse risultino coerenti con il quesito sottoposto e non denuncino palesi incongruenze.
Va pertanto, liquidato il danno non patrimoniale patito dall'attore e suscettibile di risarcimento,
ritenendosi di fare a tal fine richiamo e riferimento alle tabelle di quantificazione del danno in uso presso il Tribunale di Milano, quale parametro più aderente per procedere alla quantificazione in via equitativa del danno risarcibile e modellando le stesse in ragione della particolarità del caso concreto.
Si ritiene, in particolare, che i valori tabellari nel caso di specie giustifichino un incremento del 15% a titolo di personalizzazione del danno, in ragione del riconosciuto livello di sofferenza patito, della percezione delle menomazioni subite e dell'incidenza che le stesse hanno comportato sulla vita quotidiana dell'attore, precludendogli attività di diletto in precedenza praticate (paracadutismo) e imponendo una modifica delle condizioni di vita pregresse.
Considerate, quindi, le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, il danno non patrimoniale patito dall'attore va quantificato tabellarmente nella somma complessiva ad oggi già rivalutata di euro
152.844,20 a titolo di invalidità permanente, oltre a euro 27.347,00 a titolo di invalidità temporanea.
Detti importi, tuttavia, vanno ridotti in ragione dell'accertato concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore e, conseguentemente, rideterminati in euro 91.706,52 a titolo di invalidità permanente ed euro
16.408,20 a titolo di invalidità temporanea.
Liquidazione del danno patrimoniale.
pagina 9 di 13 Parte attrice ha, in secondo luogo, lamentato un danno patrimoniale in conseguenza del sinistro oggetto di causa, rappresentato dalla perdita di reddito conseguente alla necessità di lasciare il posto di lavoro di carrozziere nautico sommozzatore, per dedicarsi dapprima a prestazioni part time come carrozziere e poi essere assunto come verniciatore nautico, nonché dal valore del telefono cellulare rimasto danneggiato nell'incidente e, infine, le spese mediche sostenute.
Quanto alla prima voce di danno parte attrice ha prodotto in giudizio i contratti di lavoro che si sono succeduti e le buste paga, mentre la natura delle lesioni riscontrate attesta la necessità di interrompere l'originaria attività lavorativa.
La quantificazione del danno patrimoniale può essere sul punto condivisa con i conteggi esposti dalla difesa attorea e, quindi, nella somma di euro 19.200,00, costituente il minor guadagno conseguito dal settembre 2019 al marzo 2021.
Successivamente l'attore risulta avere trovato nuovo impiego come verniciatore nautico, percependo uno stipendio sostanzialmente in linea con quello originario ante sinistro e, pertanto, deve escludersi la configurabilità di un danno patrimoniale da lucro cessante, considerato come la maggior usura conseguente ai postumi già deve ritenersi considerata nella liquidazione omnicomprensiva del danno non patrimoniale, in difetto di elementi specifici e concreto che consentano una differente valutazione.
Parimenti non può trovare accoglimento la pretesa al risarcimento del danno di euro 200,00, pari al valore del telefono cellulare assertivamente danneggiato nell'incidente, non essendo stata fornita prova della perdita e del valore del bene danneggiato.
Per ultimo, come sopra detto, sono state riconosciute come congrue ed eziologicamente dipendenti dalle lesioni derivate dal sinistro spese mediche per complessivi euro 623,39, mentre le spese sostenute pagina 10 di 13 per le consulenze tecniche condotte nel corso del giudizio sono destinate a essere valuitate in sede di riparto delle spese di lite.
Anche gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale devono sottostare alla falcidia del 40% in ragione dell'accertato concorso di colpa, con l'effetto che il danno da perdita di reddito va quantificato in euro 11.520,00 e le spese mediche rimborsabili vanno ridotte a uro 374,03.
Compensatio lucri cum damno e scomputo degli acconti già ricevuti
Così quantificato il danno patrimoniale e non patrimoniale, occorre, a questo punto, andare a stimare quanto ancora spettante al danneggiato, al netto di quanto già altrimenti percepito.
Sul punto, si osserva che dal sinistro in oggetto nascono due crediti: uno verso il responsabile civile (i convenuti) e l'altro verso CP_4
Il danno risarcibile a opera del responsabile del sinistro è solo il danno c.d. differenziale, ossia il danno astrattamente calcolato, detratto l'indennizzo riconosciuto da CP_4
Ne consegue che occorre calcolare il danno differenziale al momento del sinistro.
In particolare, nel corso del giudizio è stata acquisita la prestazione erogata e programmata da parte dell' la quale ha riferito di avere erogato all'attore a titolo di invalidità temporanea la somma di CP_4
euro 13.593,06; a titolo di invalidità permanente la somma di euro 5.803,85 e a titolo di danno patrimoniale euro 6.369,31 e che il valore capitale all'11.7.2022 della rendita programmata è pari a euro 36.313,12 per invalidità permanente ed euro 38.396,18 per danno patrimoniale.
A tal fine, pertanto, sarà necessario devalutare gli importo liquidati alla data odierna a titolo di danno non patrimoniale, riconducendoli alla data del sinistro, al pari delle somme versate e delle rendite CP_4
e, quindi, detrarre queste ultime dai primi;
il risultato così ottenuto andrà nuovamente rivalutato alla pagina 11 di 13 data odierna;
stessa operazione deve essere effettuata con riferimento agli importi riferiti al danno patrimoniale.
Alla luce di tali conteggi, pertanto, residua un credito risarcitorio a titolo di danno non patrimoniale pari alla somma ad oggi già rivalutata di euro 46.151,43, oltre a interessi secondo il tasso legale sulla somma via via rivalutata a far data dal 22.5.2017 al saldo.
Viceversa, nulla residua a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, considerato come gli importi erogati e la rendita riconosciuta dall' risultino coprire per intero il danno risarcibile. CP_4
All'attore vanno rimborsate le spese mediche sostenute, nella misura di euro 374,03, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza (in difetto di una differente e più dettagliata allegazione della decorrenza degli interessi) al saldo.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, i convenuti vanno condannati a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno differenziale la somma ad oggi già rivalutata di euro 46.151,43, oltre a interessi secondo il tasso legale sulla somma via via rivalutata a far data dal 22.5.2017 al saldo, nonché euro
374,03, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale dei convenuti, si liquidano in complessivi euro 11.183,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro
3.133,00 per rimborso spese.
Detti importi vanno distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, il quale ha dichiarato di avere anticipato le spese e di nulla avere percepito a titolo di onorari.
A carico solidale dei convenuti vanno poste in via definitiva anche le spese delle c.t.u., liquidate rispettivamente in complessivi euro 1.726,18 ed euro 800,00, oltre i.v.a. e previdenza.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e di , condanna i convenuti a pagare all'attore in via tra di loro Controparte_1 Controparte_2
solidale a titolo di risarcimento danni la somma di euro 46.151,43, oltre a interessi secondo il tasso legale sulla somma via via rivalutata a far data dal 22.5.2017 al saldo, nonché euro 374,03, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna i convenuti a rifondere in via tra di loro solidale l'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 11.183,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro
3.133,00 per rimborso spese;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico solidale dei convenuti le spese di c.t.u., liquidate rispettivamente in complessivi euro 1.726,18 ed euro 800,00, oltre i.v.a. e previdenza.
Così deciso in Milano il 2 ottobre 2025
Il giudice
CO FE
pagina 13 di 13