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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/06/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dottor Amleto
Pisapia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 3561/2020 promossa da:
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
nella qualità di A.U. e legale rappresentante della con Controparte_1
sede in Castellammare alla Via Principe Amedeo, n. 55, P.IVA P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Gragnano alla Via San Sebastiano, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando GRAMMEGNA (c.f. ) del Foro di C.F._2
Torre Annunziata, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale a margine dell'atto di opposizione (pec ; Email_1
ATTORE
CONTRO nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico SICIGNANO e C.F._3
Piero SICIGNANO, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e ad essa allegata;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente esponeva che:
- con intimazione di sfratto per morosità notificata il 22.5.19, , quale Controparte_2
proprietaria dell'immobile adibito ad uso commerciale sito in Castellammare di Stabia alla Via Principe Amedeo n. 55, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Castellammare di Stabia al foglio 8, p.lla 253, sub 1, categoria C/1, citava in giudizio conduttore del suddetto immobile, per sentire convalidare lo sfratto Parte_1
per morosità con ingiunzione per il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità da settembre a maggio 2019 per una somma totale di euro 3.150,00, oltre al pagamento delle spese legali;
- si costituiva in giudizio l'odierno opponente sig. che, a fronte Parte_1
dell'insussistenza della morosità dedotta da controparte e dell'inidoneità del bene all'uso dedotto in contratto, domandava: (i) la risoluzione del contratto di locazione ex. artt. 1453 c.c., 1197 c.c. e 1578 c.c. (ii) il risarcimento del danno ex art. 1592 c.c (iii) il mutamento del rito (iii) la vittoria di spese legali, con attribuzione al procuratore antistatario;
- con ordinanza di rilascio ex art 665 c.p.c. n. 4197/2019 del 11/07/2019 il Tribunale
(R.G. 4222/19) ordinava alla società conduttrice il rilascio Controparte_1
dell'immobile e disposto il mutamento di rito, la causa veniva rinviata all'udienza del
9.03.2020 per il deposito delle memorie ex art 426 c.p.c.; - a tale udienza i procuratori di entrambe le parti eccepivano l'improcedibilità del giudizio a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex artt. 5 D.Lgs. 28/2010, al comma 1 bis, introdotto dal d.l. 69/20136.
- con sentenza n. 1451/2021, pubblicata io 2/07/2021, nel suddetto procedimento locatizio (R.G. 4520/2019) il Tribunale, da un lato, prendeva atto del mancato esperimento della mediazione ex art 5 d.lgs. 28/2020 e dichiarava l'improcedibilità del giudizio e, dall'altro, dava atto che risultava essersi stabilizzata l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in data 11.07.2019 al termine del procedimento di intimazione di sfratto per morosità in quanto “l'atto conclusivo del procedimento sommario di sfratto, quale è l'ordinanza di rilascio, sebbene non idonea ad acquistare autorità di giudicato in ordine al diritto fatto valere dal locatore, può essere qualificato come provvedimento di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, i cui effetti permangono fino a quando non viene emessa la sentenza di merito”.
Il sig. , quale legale rappresentante della operata tale Parte_1 Controparte_1
premessa, avanzava nella presente sede di opposizione all'esecuzione richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di rilascio.
Il Giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.2.2020, riteneva che non vi fossero margini per accogliere l'istanza cautelare sulla scorta del motivo di opposizione relativo agli effetti del mancato esperimento della mediazione obbligatoria in sede di giudizio di merito locatizio, per cui rigettava l'istanza di sospensione ed accordava termine fino al 15.7.2020 per l'introduzione del giudizio di merito, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione ex art. 617 c.p.c. il sig. per conto della Parte_1 CP_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione entro il
[...]
termine di cui all'ordinanza del 24.3.2020 con la quale il g.e. nel rigettare l'istanza di sospensione aveva accordato termine fino al 15.07.2020 per l'introduzione del giudizio di merito, deducendo l'illegittimità dell'ordinanza suddetta nella parte in cui: (i) rigettava l'istanza di sospensione, (ii) dichiarava l'efficacia dell'ordinanza di rilascio, nonostante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, in quanto provvedimento anticipatorio di condanna non superato dalla declaratoria di improcedibilità. Chiedeva pertanto al Tribunale adito dichiararsi l'illegittimità dell'esecuzione posta in essere stante l'improcedibilità della domanda proposta dall , la revoca dell'ordinanza del 24.3.2020 con condanna di controparte ex art. CP_2
96 c.p.c. ed art. 2043 c.p.c.
Si costituiva l'opposta, , deducendo l'infondatezza di quanto esperito Controparte_2
da parte opponente e in particolare in via preliminare: (i) l'inidoneità del mezzo processuale scelto dall'opponente per l'introduzione del giudizio e (ii) nel merito : il rigetto dell'opposizione in quanto l'improcedibilità determinata dal mancato esperimento della mediazione non travolge il provvedimento di rilascio infondata con vittoria di spese ex art 96 c.p.c.
Orbene, come noto, l'art. 5 d.lgs. 28/2010 ha introdotto quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto i contratti locativi l'esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile (co. 6).
Nel caso in esame la domanda di mediazione non veniva proposta da nessuna delle parti per cui la domanda veniva dichiarata improcedibile in sede di giudizio locatizio.
Dichiarata l'improcedibilità della domanda, occorre soffermarsi sulle conseguenze che una tale pronuncia comporta sull'ordinanza ex art. 665 c.p.c. con la quale il giudice aveva disposto il rilascio dell'immobile ed, in particolare, se, nel caso di specie, questa conservi o meno la sua efficacia.
Orbene, come già correttamente ritenuto dal giudice del cautelare e dal giudice del merito locatizio, l'improcedibilità della domanda non fa venir meno l'efficacia dell'ordinanza di rilascio ex art 665 c.p.c. emessa all'esito della fase sommaria del procedimento di convalida.
È principio recepito in giurisprudenza quello secondo cui l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., rientra nella categoria dei provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, e, quindi l'estinzione del giudizio di merito, o, come nel caso di specie la sua improcedibilità, non ne determina l'inefficacia (Cass. civ. III,14 febbraio 1997, n.1382).
Il Tribunale non ignora che sussistano orientamenti di merito divergenti, tuttavia rimane preferibile l'orientamento consolidato presso il Tribunale e maggioritario presso i vari Tribunali di merito, e già ribadito dai precedenti giudici del Tribunale che si sono confrontati con la questione in diritto sottoposta.
Lo stesso giudice di prime cure, dott. nel pronunciarsi sulla sospensione Pt_2
dell'esecuzione avanzata nell'ambito del ricorso in opposizione, si era così correttamente orientata: “la giurisprudenza unanimemente si è pronunciata a favore dell'efficacia dell'ordinanza di rilascio (Trib di Bologna, II sez., sent. n. 21324 del
17/11/2015, la già citata pronuncia del Trib di Busto Arsizio, Sez. distaccata di
Gallarate; Trib di R imini, sent. del 24/05/2016, Trib. Napoli Nord sent. n. 325 del
Trib. di Monza del 01.12.2017) dovendosi ritenere che vengano travolte dalla improcedibilità tutte le domande ulteriori rispetto alla domanda principale del locatore sfociata nell'ordinanza di rilascio dell'immobile che rimane efficace in quanto provvedimento anticipatorio di condanna che può essere superato solo da una pronuncia di merito del giudizio di cognizione, e non da una declaratoria di improcedibilità che opera in rito, e non nel merito.
Considerato che
al riguardo il Trib.
Monza, nella ordinanza sopra citata, afferma che se il giudizio a cognizione non sfocia in una pronuncia di merito che sostituisca l'ordinanza, questa vede stabilizzarsi la sua efficacia non essendovi una sentenza di merito a cui possa saldarsi, assorbendola nel caso si tratti di una conferma della pronuncia di accoglimento o travolgendola se venga rigettata.” Quanto sopra ritenuto trova conferma in plurime pronunce giurisprudenziali anche recenti, tra cui, ex mutis,: Tribunale Palermo, sez. II,
05/05/2017 n. 2313, Tribunale Bari 10/01/2018, n. 5914; Tribunale Novara, sez. I,
29/01/2019 n. 89; Tribunale Velletri, sez. II, 21/03/2019 n. 553; Tribunale La Spezia, sez. I, 08/03/2019 n. 64; Tribunale Novara, sez. I, 22/05/2019 n. 426; Tribunale
Alessandria, sez. I, 29/01/2018 n. 64; Tribunale Alessandria, sez. I, 22/10/2020 n. 620; Tribunale Milano, 16/09/2020 n. 5466; Tribunale Verbania, sez. I, 22/07/2021 n. 316;
Tribunale Bari, 10/01/2024 n. 5914 .
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate entro i minimi, stante la semplicità delle questioni riconducibili ad un unico motivo di opposizione ed in diritto.
Le domande ex art. 96 c.p.c. e 2043 c.c. di parte opponente sono implicitamente rigettate stante il rigetto dell'opposizione.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte convenuta non può, invece, essere accolta dal momento che, per giurisprudenza pacifica, "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983;
6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n.
7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del
2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass.
Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 2043 c.c.
- Condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che liquida in
€ 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. con attribuzione per dichiarata antistarietà, come per legge, con distrazione;
Torre Annunziata, 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Amleto Pisapia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dottor Amleto
Pisapia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 3561/2020 promossa da:
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
nella qualità di A.U. e legale rappresentante della con Controparte_1
sede in Castellammare alla Via Principe Amedeo, n. 55, P.IVA P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Gragnano alla Via San Sebastiano, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando GRAMMEGNA (c.f. ) del Foro di C.F._2
Torre Annunziata, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale a margine dell'atto di opposizione (pec ; Email_1
ATTORE
CONTRO nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico SICIGNANO e C.F._3
Piero SICIGNANO, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e ad essa allegata;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente esponeva che:
- con intimazione di sfratto per morosità notificata il 22.5.19, , quale Controparte_2
proprietaria dell'immobile adibito ad uso commerciale sito in Castellammare di Stabia alla Via Principe Amedeo n. 55, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Castellammare di Stabia al foglio 8, p.lla 253, sub 1, categoria C/1, citava in giudizio conduttore del suddetto immobile, per sentire convalidare lo sfratto Parte_1
per morosità con ingiunzione per il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità da settembre a maggio 2019 per una somma totale di euro 3.150,00, oltre al pagamento delle spese legali;
- si costituiva in giudizio l'odierno opponente sig. che, a fronte Parte_1
dell'insussistenza della morosità dedotta da controparte e dell'inidoneità del bene all'uso dedotto in contratto, domandava: (i) la risoluzione del contratto di locazione ex. artt. 1453 c.c., 1197 c.c. e 1578 c.c. (ii) il risarcimento del danno ex art. 1592 c.c (iii) il mutamento del rito (iii) la vittoria di spese legali, con attribuzione al procuratore antistatario;
- con ordinanza di rilascio ex art 665 c.p.c. n. 4197/2019 del 11/07/2019 il Tribunale
(R.G. 4222/19) ordinava alla società conduttrice il rilascio Controparte_1
dell'immobile e disposto il mutamento di rito, la causa veniva rinviata all'udienza del
9.03.2020 per il deposito delle memorie ex art 426 c.p.c.; - a tale udienza i procuratori di entrambe le parti eccepivano l'improcedibilità del giudizio a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex artt. 5 D.Lgs. 28/2010, al comma 1 bis, introdotto dal d.l. 69/20136.
- con sentenza n. 1451/2021, pubblicata io 2/07/2021, nel suddetto procedimento locatizio (R.G. 4520/2019) il Tribunale, da un lato, prendeva atto del mancato esperimento della mediazione ex art 5 d.lgs. 28/2020 e dichiarava l'improcedibilità del giudizio e, dall'altro, dava atto che risultava essersi stabilizzata l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in data 11.07.2019 al termine del procedimento di intimazione di sfratto per morosità in quanto “l'atto conclusivo del procedimento sommario di sfratto, quale è l'ordinanza di rilascio, sebbene non idonea ad acquistare autorità di giudicato in ordine al diritto fatto valere dal locatore, può essere qualificato come provvedimento di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, i cui effetti permangono fino a quando non viene emessa la sentenza di merito”.
Il sig. , quale legale rappresentante della operata tale Parte_1 Controparte_1
premessa, avanzava nella presente sede di opposizione all'esecuzione richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di rilascio.
Il Giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.2.2020, riteneva che non vi fossero margini per accogliere l'istanza cautelare sulla scorta del motivo di opposizione relativo agli effetti del mancato esperimento della mediazione obbligatoria in sede di giudizio di merito locatizio, per cui rigettava l'istanza di sospensione ed accordava termine fino al 15.7.2020 per l'introduzione del giudizio di merito, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione ex art. 617 c.p.c. il sig. per conto della Parte_1 CP_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione entro il
[...]
termine di cui all'ordinanza del 24.3.2020 con la quale il g.e. nel rigettare l'istanza di sospensione aveva accordato termine fino al 15.07.2020 per l'introduzione del giudizio di merito, deducendo l'illegittimità dell'ordinanza suddetta nella parte in cui: (i) rigettava l'istanza di sospensione, (ii) dichiarava l'efficacia dell'ordinanza di rilascio, nonostante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, in quanto provvedimento anticipatorio di condanna non superato dalla declaratoria di improcedibilità. Chiedeva pertanto al Tribunale adito dichiararsi l'illegittimità dell'esecuzione posta in essere stante l'improcedibilità della domanda proposta dall , la revoca dell'ordinanza del 24.3.2020 con condanna di controparte ex art. CP_2
96 c.p.c. ed art. 2043 c.p.c.
Si costituiva l'opposta, , deducendo l'infondatezza di quanto esperito Controparte_2
da parte opponente e in particolare in via preliminare: (i) l'inidoneità del mezzo processuale scelto dall'opponente per l'introduzione del giudizio e (ii) nel merito : il rigetto dell'opposizione in quanto l'improcedibilità determinata dal mancato esperimento della mediazione non travolge il provvedimento di rilascio infondata con vittoria di spese ex art 96 c.p.c.
Orbene, come noto, l'art. 5 d.lgs. 28/2010 ha introdotto quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto i contratti locativi l'esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile (co. 6).
Nel caso in esame la domanda di mediazione non veniva proposta da nessuna delle parti per cui la domanda veniva dichiarata improcedibile in sede di giudizio locatizio.
Dichiarata l'improcedibilità della domanda, occorre soffermarsi sulle conseguenze che una tale pronuncia comporta sull'ordinanza ex art. 665 c.p.c. con la quale il giudice aveva disposto il rilascio dell'immobile ed, in particolare, se, nel caso di specie, questa conservi o meno la sua efficacia.
Orbene, come già correttamente ritenuto dal giudice del cautelare e dal giudice del merito locatizio, l'improcedibilità della domanda non fa venir meno l'efficacia dell'ordinanza di rilascio ex art 665 c.p.c. emessa all'esito della fase sommaria del procedimento di convalida.
È principio recepito in giurisprudenza quello secondo cui l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., rientra nella categoria dei provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, e, quindi l'estinzione del giudizio di merito, o, come nel caso di specie la sua improcedibilità, non ne determina l'inefficacia (Cass. civ. III,14 febbraio 1997, n.1382).
Il Tribunale non ignora che sussistano orientamenti di merito divergenti, tuttavia rimane preferibile l'orientamento consolidato presso il Tribunale e maggioritario presso i vari Tribunali di merito, e già ribadito dai precedenti giudici del Tribunale che si sono confrontati con la questione in diritto sottoposta.
Lo stesso giudice di prime cure, dott. nel pronunciarsi sulla sospensione Pt_2
dell'esecuzione avanzata nell'ambito del ricorso in opposizione, si era così correttamente orientata: “la giurisprudenza unanimemente si è pronunciata a favore dell'efficacia dell'ordinanza di rilascio (Trib di Bologna, II sez., sent. n. 21324 del
17/11/2015, la già citata pronuncia del Trib di Busto Arsizio, Sez. distaccata di
Gallarate; Trib di R imini, sent. del 24/05/2016, Trib. Napoli Nord sent. n. 325 del
Trib. di Monza del 01.12.2017) dovendosi ritenere che vengano travolte dalla improcedibilità tutte le domande ulteriori rispetto alla domanda principale del locatore sfociata nell'ordinanza di rilascio dell'immobile che rimane efficace in quanto provvedimento anticipatorio di condanna che può essere superato solo da una pronuncia di merito del giudizio di cognizione, e non da una declaratoria di improcedibilità che opera in rito, e non nel merito.
Considerato che
al riguardo il Trib.
Monza, nella ordinanza sopra citata, afferma che se il giudizio a cognizione non sfocia in una pronuncia di merito che sostituisca l'ordinanza, questa vede stabilizzarsi la sua efficacia non essendovi una sentenza di merito a cui possa saldarsi, assorbendola nel caso si tratti di una conferma della pronuncia di accoglimento o travolgendola se venga rigettata.” Quanto sopra ritenuto trova conferma in plurime pronunce giurisprudenziali anche recenti, tra cui, ex mutis,: Tribunale Palermo, sez. II,
05/05/2017 n. 2313, Tribunale Bari 10/01/2018, n. 5914; Tribunale Novara, sez. I,
29/01/2019 n. 89; Tribunale Velletri, sez. II, 21/03/2019 n. 553; Tribunale La Spezia, sez. I, 08/03/2019 n. 64; Tribunale Novara, sez. I, 22/05/2019 n. 426; Tribunale
Alessandria, sez. I, 29/01/2018 n. 64; Tribunale Alessandria, sez. I, 22/10/2020 n. 620; Tribunale Milano, 16/09/2020 n. 5466; Tribunale Verbania, sez. I, 22/07/2021 n. 316;
Tribunale Bari, 10/01/2024 n. 5914 .
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate entro i minimi, stante la semplicità delle questioni riconducibili ad un unico motivo di opposizione ed in diritto.
Le domande ex art. 96 c.p.c. e 2043 c.c. di parte opponente sono implicitamente rigettate stante il rigetto dell'opposizione.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte convenuta non può, invece, essere accolta dal momento che, per giurisprudenza pacifica, "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983;
6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n.
7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del
2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass.
Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 2043 c.c.
- Condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che liquida in
€ 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. con attribuzione per dichiarata antistarietà, come per legge, con distrazione;
Torre Annunziata, 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Amleto Pisapia