TRIB
Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/05/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12176/2024 promossa da:
(C.F. , nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata dall'avv. CRESTINI SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Fucecchio (FI), P.zza dei Seccatoi
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato dall'avv. LEMMI BARBAR ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Santa Croce Sull'Arno (PI) Piazza del
Popolo n. 5
RESISTENTE
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 18/11/2024)
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Posta in decisione sulle pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 15/05/2025, con il quale hanno chiesto al Tribunale di disporre quanto segue: “affidamento super esclusivo della minore Per_1
(5/08/2020) alla madre con collocamento della stessa presso l'abitazione materna;
i Parte_1
nonni paterni, su richiesta ed in accordo con la madre, prenderanno la bambina a scuola e la terranno con sé anche a cena, riportandola a casa della madre;
il padre si impegna a versare una parte del proprio stipendio nel caso in cui venga ammesso al lavoro retribuito all'interno della comunità; suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50%, da individuare e concordare secondo le
Linee Guida del CNF del 2017; presa in carico del nucleo familiare da parte del Persona_2
servizio sociale per gli opportuni intervenuti di sostegno;
delega ai SS.SS. di attivare 'incontri osservati' padre/figlia, nei tempi e nella frequenza ritenuti rispondenti al superiore interesse della minore, compatibilmente con la permanenza del padre in Comunità e con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
conferma la presa in carico del padre da parte del Controparte_1
SerD di riferimento territoriale;
monitoraggio con vigilanza attiva da parte dei SS.SS. di riferimento con relazione semestrale al giudice tutelare, competente per l'attività di vigilanza;
assegnazione in via esclusiva dell'AUU a spese di lite integralmente compensate tra le parti”. Parte_1
Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 29/10/2024, ha adìto il Tribunale di Firenze al Parte_1
fine di ottenere provvedimenti a tutela della figlia minore nata il [...] dalla Persona_3
convivenza more uxorio, ad oggi cessata, con , che si è costituito in giudizio Controparte_1
in data 03/01/2025; avanti al G.D., la causa è proseguita in istruttoria fino a quando all'udienza del
15/05/2025, le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni concordate in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 15/05/2025 meritino accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse della figlia minore (05/08/2020). Persona_3
3.Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, prendendo atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 15/05/2025, così provvede:
- dispone l'affidamento super esclusivo della minore (5/08/2020) alla madre Per_1 Parte_1
con collocamento della stessa presso l'abitazione materna;
dispone che i nonni paterni, su richiesta ed in accordo con la madre, prenderanno la bambina a scuola e la terranno con sé anche a cena, riportandola a casa della madre;
- dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS.SS: di riferimento per Persona_2
gli opportuni intervenuti di sostegno;
- delega i SS.SS. di riferimento territoriale ad attivare 'incontri osservati' padre/figlia, nei tempi e nella frequenza ritenuti rispondenti al superiore interesse della minore, compatibilmente con la permanenza del padre in Comunità e con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
- conferma la presa in carico del padre da parte del SerD di riferimento territoriale;
Controparte_1
- dispone il monitoraggio del nucleo da parte dei SS.SS. di riferimento con onere di trasmettere ogni sei mesi una relazione di aggiornamento al giudice tutelare, competente per l'attività di vigilanza;
- il padre si impegna a versare alla madre una parte del proprio stipendio nel caso in cui venga ammesso al lavoro retribuito all'interno della comunità quale contributo per il mantenimento indiretto della figlia;
- dispone l'assegnazione in via esclusiva dell'AUU a Parte_1
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15/05/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12176/2024 promossa da:
(C.F. , nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata dall'avv. CRESTINI SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Fucecchio (FI), P.zza dei Seccatoi
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato dall'avv. LEMMI BARBAR ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Santa Croce Sull'Arno (PI) Piazza del
Popolo n. 5
RESISTENTE
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 18/11/2024)
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Posta in decisione sulle pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 15/05/2025, con il quale hanno chiesto al Tribunale di disporre quanto segue: “affidamento super esclusivo della minore Per_1
(5/08/2020) alla madre con collocamento della stessa presso l'abitazione materna;
i Parte_1
nonni paterni, su richiesta ed in accordo con la madre, prenderanno la bambina a scuola e la terranno con sé anche a cena, riportandola a casa della madre;
il padre si impegna a versare una parte del proprio stipendio nel caso in cui venga ammesso al lavoro retribuito all'interno della comunità; suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50%, da individuare e concordare secondo le
Linee Guida del CNF del 2017; presa in carico del nucleo familiare da parte del Persona_2
servizio sociale per gli opportuni intervenuti di sostegno;
delega ai SS.SS. di attivare 'incontri osservati' padre/figlia, nei tempi e nella frequenza ritenuti rispondenti al superiore interesse della minore, compatibilmente con la permanenza del padre in Comunità e con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
conferma la presa in carico del padre da parte del Controparte_1
SerD di riferimento territoriale;
monitoraggio con vigilanza attiva da parte dei SS.SS. di riferimento con relazione semestrale al giudice tutelare, competente per l'attività di vigilanza;
assegnazione in via esclusiva dell'AUU a spese di lite integralmente compensate tra le parti”. Parte_1
Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 29/10/2024, ha adìto il Tribunale di Firenze al Parte_1
fine di ottenere provvedimenti a tutela della figlia minore nata il [...] dalla Persona_3
convivenza more uxorio, ad oggi cessata, con , che si è costituito in giudizio Controparte_1
in data 03/01/2025; avanti al G.D., la causa è proseguita in istruttoria fino a quando all'udienza del
15/05/2025, le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni concordate in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 15/05/2025 meritino accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse della figlia minore (05/08/2020). Persona_3
3.Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, prendendo atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 15/05/2025, così provvede:
- dispone l'affidamento super esclusivo della minore (5/08/2020) alla madre Per_1 Parte_1
con collocamento della stessa presso l'abitazione materna;
dispone che i nonni paterni, su richiesta ed in accordo con la madre, prenderanno la bambina a scuola e la terranno con sé anche a cena, riportandola a casa della madre;
- dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS.SS: di riferimento per Persona_2
gli opportuni intervenuti di sostegno;
- delega i SS.SS. di riferimento territoriale ad attivare 'incontri osservati' padre/figlia, nei tempi e nella frequenza ritenuti rispondenti al superiore interesse della minore, compatibilmente con la permanenza del padre in Comunità e con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
- conferma la presa in carico del padre da parte del SerD di riferimento territoriale;
Controparte_1
- dispone il monitoraggio del nucleo da parte dei SS.SS. di riferimento con onere di trasmettere ogni sei mesi una relazione di aggiornamento al giudice tutelare, competente per l'attività di vigilanza;
- il padre si impegna a versare alla madre una parte del proprio stipendio nel caso in cui venga ammesso al lavoro retribuito all'interno della comunità quale contributo per il mantenimento indiretto della figlia;
- dispone l'assegnazione in via esclusiva dell'AUU a Parte_1
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15/05/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 3