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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/06/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 09/06/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 625/2019
Per parte convenuta opposta l'avv. Anna Sozio in sostituzione dell'avv.
VISCO ANGELO
Preliminarmente l'avv. Sozio non accetta il contraddittorio sulle domande formulate solo in comparsa conclusionale, in particolare sull'inadempimento ex art. 1176 c.c. e chiede che ne venga disposto lo stralcio. L'avv. Sozio, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discute la causa
Fino alle ore 9,58 nessuno è comparso per parte opponente.
Alle ore 10,50 è presente l'avv. Anna Scafati che precisa le conclusioni riportandosi alle difese e discute la causa.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 17:33, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 625/2019 promossa da
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore e
Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. SCAFATI ANNA contro
), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. VISCO ANGELO
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo
aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto CP_1
l'ingiunzione a carico di della somma di € Parte_2
37.374,81 allegando il mancato pagamento di un credito professionale derivante dalla predisposizione di un progetto di impresa diretto a ottenere l'erogazione di un finanziamento per la realizzazione di un caseificio e delle attività connesse. A seguito e in conseguenza della domanda predisposta da , la domanda era stata accolta e Parte_2
finanziata in favore del In accoglimento della Parte_1
domanda, con decreto n. 144/2019 del 15 aprile 2019 nella procedura RG
378/2019 il Tribunale di Isernia, ha ingiunto il pagamento della citata somma oltre accessori.
Con atto di citazione per l'udienza del 27 novembre 2019 il
[...]
e il hanno Parte_2 Parte_1 proposto opposizione deducendo che l'accordo su cui il credito è fondato sarebbe stato risolto e sostituito da un accordo per il pagamento del
2 diverso, minore compenso di € 10.000,00. Gli opponenti contestano poi il contenuto della domanda, che secondo gli accordi, doveva essere formulata per 7 unità lavorative (non per 9 lavoratori, come poi si è verificato) e che il dott. si era impegnato anche a seguire la fase CP_1
successiva alla redazione della domanda, prestazione in relazione alla quale si era reso inadempiente e proposto domanda riconvenzionale.
In sintesi, dalla lettura dell'opposizione traspare l'allegazione di un uso spregiudicato da parte del dott. della fiducia accordatagli da CP_1 [...]
colui che poi sarebbe divenuto legale Parte_2
rappresentante della . Parte_1
La causa è stata istruita con prove documentali e testimonianze e, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Preliminarmente occorre evidenziare che la controversia sconta il contrasto tra una prova scritta, il contratto azionato la cui esistenza non è contestata, e l'affermazione dell'esistenza di un diverso accordo:
l'impegno da parte del dott. ad accettare in pagamento della stessa CP_1 prestazione la diversa, minore somma di € 10.000,00. La narrativa della vicenda è accompagnata dall'allegazione di circostanze che mirano a evidenziare superficialità nella sottoscrizione del contratto (da parte dell'opponente) ovvero la mala fede dell'opposto nel carpire la buona fede dell'opponente per fargli sottoscrivere un contratto. Parte_2
Una seconda fase del giudizio attiene alla domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente.
Quanto al giudizio mirato a paralizzare gli effetti del decreto ingiuntivo opposto, occorre richiamare il dettato dell'art. 2722 e seguenti c.c. evidenziando come non sono suscettibili di prova a testimoniale i patti aggiunti o contrari o posteriori alla formazione del contratto.
In verità le prove testimoniali ammesse e svolte in corso di giudizio né sono dirette né lasciano emergere la verità di fatti incontrastabilmente esclusi da prove documentali, ma si limitano a costruire la vicenda, complanare rispetto alle pattuizioni contrattuali, in cui il dott. , nel CP_1
3 settembre del 2017, ancor prima della pubblicazione del bando e prima del contratto, si sarebbe impegnato alla prestazione professionale per un compenso di € 10.000,00 (capitolo 2). Successivamente, il 27 novembre,
per il sottoscrisse il contratto Parte_2 Parte_1
(posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto), salvo poi pentirsene immediatamente, chiedendone la risoluzione al dott. . Quest'ultimo si CP_1 sarebbe impegnato a limitare la richiesta ad € 10.000,00, anche assumendo l'onere di seguire la società opponente per le fasi successive alla presentazione della domanda.
Ma di tutta questa storia non c'è agli atti alcuna prova documentale, la sola che avrebbe impedito il sogere del credito del dott. , provato CP_1
mediante produzione documentale.
In altri termini non è stato oggetto di prova l'esistenza di un fatto smentito da prove documentali, ma una discussione e una promessa (quella di strappare il contratto) rimaste prive di un accordo formale.
Dunque non la prova di un atto o un fatto giuridico, ma di un'attività precontrattuale non perfezionata in un accordo.
Sotto un piano strettamente logico, sorprende poi che un imprenditore commerciale, allettato da un'offerta di una prestazione lavorativa per un compenso pattuito in € 10.000,00, prima sottoscriva un accordo per un importo triplo (senza leggerlo, ma fotografandolo), quindi solleciti un incontro con chi già lo aveva indotto in errore, per poi accontentarsi della promessa che l'originale sarebbe stato distrutto (capitoli 7, 8, 9 e 10).
In sintesi, I documenti atti, non contraddetti da altri fatti oggetto di prova, non consentono di ritenere raggiunta la prova del fatto impeditivo, modificativo o estintivo che solo, ex art. 2697, co. 2°, c.c., consente l'estinzione dell'obbligazione.
Tanto basta a ritenere provato l'accordo da cui scaturisce l'obbligazione di cui è chiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo oggi opposto.
Gli opponenti propongono poi una domanda riconvenzionale allegando due specifici fatti da cui deriverebbe l'obbligo a carico del dott. : CP_1
• Il fatto che al dott. era stato rivolto l'invito a indicare nella CP_1
domanda la presenza di sette e non nove unità lavorative
4 (determinandosi così nel tempo maggiori oneri per l'impresa) e
• il mancato rispetto dell'obbligo assunto dal dott. di CP_1
provvedere alla rendicontazione a CP_2
La domanda riconvenzionale è, di fatto, gravata dagli stessi problemi dell'opposizione, osservato che la domanda, che, predisposta dal dott.
, è stata sottoscritta dal , mentre con la lettera di incarico, CP_1 Parte_2
sottoscritta dal in favore del dott. , il dott. si Parte_2 CP_1 CP_1 impegna esclusivamente alla “1 ... predisposizione di un Business Plan per la realizzazione di un caseificio in Frosolone (IS) e di tutti gli allegati inclusi nella domanda di finanziamento che sarà presentata attraverso il sistema Informativo Unitario (MOSEM) ... 2 ... il mio intervento riguarderà esclusivamente l'esecuzione delle procedure richieste ed illustrate al paragrafo 1”.
Manca dunque la prova della volontà di limitare a sette le unità lavorative da impegnare nel caseificio e la prova dell'impegno del dott. a CP_1
provvedere ad adempimenti successivi alla predisposizione del progetto.
La domanda riconvenzionale non è, dunque, meritevole di accoglimento.
Ne discende il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e Parte_2 [...]
contro , iscritta al RG 625/2019 Parte_1 CP_1 rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 144/2019 del 15 aprile 2019 nella procedura RG 378/2019; dichiara l'efficacia esecutiva ex art. 653 cpc del decreto ingiuntivo n°
144/2019 del 15 aprile 2019 nella procedura RG 378/2019; condanna e Parte_1 Parte_2 alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 9 giugno 2025
5 Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
6
Verbale di udienza
All'udienza del 09/06/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 625/2019
Per parte convenuta opposta l'avv. Anna Sozio in sostituzione dell'avv.
VISCO ANGELO
Preliminarmente l'avv. Sozio non accetta il contraddittorio sulle domande formulate solo in comparsa conclusionale, in particolare sull'inadempimento ex art. 1176 c.c. e chiede che ne venga disposto lo stralcio. L'avv. Sozio, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discute la causa
Fino alle ore 9,58 nessuno è comparso per parte opponente.
Alle ore 10,50 è presente l'avv. Anna Scafati che precisa le conclusioni riportandosi alle difese e discute la causa.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
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Alle ore 17:33, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 625/2019 promossa da
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore e
Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. SCAFATI ANNA contro
), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. VISCO ANGELO
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo
aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto CP_1
l'ingiunzione a carico di della somma di € Parte_2
37.374,81 allegando il mancato pagamento di un credito professionale derivante dalla predisposizione di un progetto di impresa diretto a ottenere l'erogazione di un finanziamento per la realizzazione di un caseificio e delle attività connesse. A seguito e in conseguenza della domanda predisposta da , la domanda era stata accolta e Parte_2
finanziata in favore del In accoglimento della Parte_1
domanda, con decreto n. 144/2019 del 15 aprile 2019 nella procedura RG
378/2019 il Tribunale di Isernia, ha ingiunto il pagamento della citata somma oltre accessori.
Con atto di citazione per l'udienza del 27 novembre 2019 il
[...]
e il hanno Parte_2 Parte_1 proposto opposizione deducendo che l'accordo su cui il credito è fondato sarebbe stato risolto e sostituito da un accordo per il pagamento del
2 diverso, minore compenso di € 10.000,00. Gli opponenti contestano poi il contenuto della domanda, che secondo gli accordi, doveva essere formulata per 7 unità lavorative (non per 9 lavoratori, come poi si è verificato) e che il dott. si era impegnato anche a seguire la fase CP_1
successiva alla redazione della domanda, prestazione in relazione alla quale si era reso inadempiente e proposto domanda riconvenzionale.
In sintesi, dalla lettura dell'opposizione traspare l'allegazione di un uso spregiudicato da parte del dott. della fiducia accordatagli da CP_1 [...]
colui che poi sarebbe divenuto legale Parte_2
rappresentante della . Parte_1
La causa è stata istruita con prove documentali e testimonianze e, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Preliminarmente occorre evidenziare che la controversia sconta il contrasto tra una prova scritta, il contratto azionato la cui esistenza non è contestata, e l'affermazione dell'esistenza di un diverso accordo:
l'impegno da parte del dott. ad accettare in pagamento della stessa CP_1 prestazione la diversa, minore somma di € 10.000,00. La narrativa della vicenda è accompagnata dall'allegazione di circostanze che mirano a evidenziare superficialità nella sottoscrizione del contratto (da parte dell'opponente) ovvero la mala fede dell'opposto nel carpire la buona fede dell'opponente per fargli sottoscrivere un contratto. Parte_2
Una seconda fase del giudizio attiene alla domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente.
Quanto al giudizio mirato a paralizzare gli effetti del decreto ingiuntivo opposto, occorre richiamare il dettato dell'art. 2722 e seguenti c.c. evidenziando come non sono suscettibili di prova a testimoniale i patti aggiunti o contrari o posteriori alla formazione del contratto.
In verità le prove testimoniali ammesse e svolte in corso di giudizio né sono dirette né lasciano emergere la verità di fatti incontrastabilmente esclusi da prove documentali, ma si limitano a costruire la vicenda, complanare rispetto alle pattuizioni contrattuali, in cui il dott. , nel CP_1
3 settembre del 2017, ancor prima della pubblicazione del bando e prima del contratto, si sarebbe impegnato alla prestazione professionale per un compenso di € 10.000,00 (capitolo 2). Successivamente, il 27 novembre,
per il sottoscrisse il contratto Parte_2 Parte_1
(posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto), salvo poi pentirsene immediatamente, chiedendone la risoluzione al dott. . Quest'ultimo si CP_1 sarebbe impegnato a limitare la richiesta ad € 10.000,00, anche assumendo l'onere di seguire la società opponente per le fasi successive alla presentazione della domanda.
Ma di tutta questa storia non c'è agli atti alcuna prova documentale, la sola che avrebbe impedito il sogere del credito del dott. , provato CP_1
mediante produzione documentale.
In altri termini non è stato oggetto di prova l'esistenza di un fatto smentito da prove documentali, ma una discussione e una promessa (quella di strappare il contratto) rimaste prive di un accordo formale.
Dunque non la prova di un atto o un fatto giuridico, ma di un'attività precontrattuale non perfezionata in un accordo.
Sotto un piano strettamente logico, sorprende poi che un imprenditore commerciale, allettato da un'offerta di una prestazione lavorativa per un compenso pattuito in € 10.000,00, prima sottoscriva un accordo per un importo triplo (senza leggerlo, ma fotografandolo), quindi solleciti un incontro con chi già lo aveva indotto in errore, per poi accontentarsi della promessa che l'originale sarebbe stato distrutto (capitoli 7, 8, 9 e 10).
In sintesi, I documenti atti, non contraddetti da altri fatti oggetto di prova, non consentono di ritenere raggiunta la prova del fatto impeditivo, modificativo o estintivo che solo, ex art. 2697, co. 2°, c.c., consente l'estinzione dell'obbligazione.
Tanto basta a ritenere provato l'accordo da cui scaturisce l'obbligazione di cui è chiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo oggi opposto.
Gli opponenti propongono poi una domanda riconvenzionale allegando due specifici fatti da cui deriverebbe l'obbligo a carico del dott. : CP_1
• Il fatto che al dott. era stato rivolto l'invito a indicare nella CP_1
domanda la presenza di sette e non nove unità lavorative
4 (determinandosi così nel tempo maggiori oneri per l'impresa) e
• il mancato rispetto dell'obbligo assunto dal dott. di CP_1
provvedere alla rendicontazione a CP_2
La domanda riconvenzionale è, di fatto, gravata dagli stessi problemi dell'opposizione, osservato che la domanda, che, predisposta dal dott.
, è stata sottoscritta dal , mentre con la lettera di incarico, CP_1 Parte_2
sottoscritta dal in favore del dott. , il dott. si Parte_2 CP_1 CP_1 impegna esclusivamente alla “1 ... predisposizione di un Business Plan per la realizzazione di un caseificio in Frosolone (IS) e di tutti gli allegati inclusi nella domanda di finanziamento che sarà presentata attraverso il sistema Informativo Unitario (MOSEM) ... 2 ... il mio intervento riguarderà esclusivamente l'esecuzione delle procedure richieste ed illustrate al paragrafo 1”.
Manca dunque la prova della volontà di limitare a sette le unità lavorative da impegnare nel caseificio e la prova dell'impegno del dott. a CP_1
provvedere ad adempimenti successivi alla predisposizione del progetto.
La domanda riconvenzionale non è, dunque, meritevole di accoglimento.
Ne discende il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e Parte_2 [...]
contro , iscritta al RG 625/2019 Parte_1 CP_1 rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 144/2019 del 15 aprile 2019 nella procedura RG 378/2019; dichiara l'efficacia esecutiva ex art. 653 cpc del decreto ingiuntivo n°
144/2019 del 15 aprile 2019 nella procedura RG 378/2019; condanna e Parte_1 Parte_2 alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 9 giugno 2025
5 Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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