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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/11/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 394/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. HE LO Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 394 dell'anno 2025 del Ruolo Generale
degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), con l'avv. Cacciapalle Federica (pec C.F._1
domiciliazione: Email_1
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il Controparte_1
7.7.1962 (C.F.: , con l'avv. Mancuso Vito (pec C.F._2
domiciliazione: Email_2
Resistente
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 394/2025
interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza dell'8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
19.3.2021 ad Alcamo (TP), regolarmente trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Alcamo (TP) al n. 9 Parte I anno 2021 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha avanzato domanda di separazione giudiziale con addebito al coniuge ed ha chiesto di disporre l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle entro il giorno cinque di ogni mese un assegno mensile pari ad € 500,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo per il mantenimento della stessa a decorrere dalla domanda.
In proposito, con riferimento alla domanda di addebito della separazione a carico dell' ha addotto che l'unione coniugale CP_1
si sarebbe rivelata serena fino al mese di settembre dell'anno 2024,
allorquando il resistente ha abbandonato il domicilio domestico per andare a convivere con la moglie di un proprio cugino, con la quale avrebbe già da qualche tempo intrattenuto una relazione
2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 394/2025
extraconiugale, in un immobile concessogli gratuitamente in uso dalla propria famiglia di origine.
Quanto alla richiesta di natura economica, ha precisato che già
da oltre un anno non presta alcuna attività lavorativa e che il resistente, invece, svolge regolare attività lavorativa presso il Resort
La Battigia di Alcamo, percependo un regolare stipendio di circa €
1.400,00.
Con comparsa si è tempestivamente costituito in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha chiesto di rigettare sia la domanda di addebito formulata dalla controparte che quella relativa alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
All'udienza dell'11.6.2025 la parte ricorrente ha confermato che dal 14 settembre 2024 il marito è andato via di casa per andare a convivere con la moglie di suo cugino e non è più tornato né si è fatto più sentire. Ha aggiunto, altresì, che attualmente non lavora e vive presso un'amica.
Alla medesima udienza ha dichiarato di Controparte_1
avere una relazione con la moglie del cugino iniziata dopo essere andato via di casa, ovvero ad agosto/settembre 2024, nonché di lavorare alla reception presso il resort La Battigia ad Alcamo
percependo € 1.300,00 al mese e di non avere altri redditi.
All'udienza del 18.7.2025 le parti sono state invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c.:
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 394/2025
“1) assegno di mantenimento di euro 300,00 in favore di Pt_1
a carico di
[...] Controparte_1
2) rinunzia da parte di alla domanda di addebito;
Parte_1
3) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa
di cui al presente giudizio;
2) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti;
”.
In data 29.9.2025 è stata depositata la dichiarazione della ricorrente di disponibilità ad accettare la suddetta proposta transattiva.
Per converso, all'udienza dell'8.10.2025 il procuratore del resistente ha dichiarato che quest'ultimo non intende accettarla. Ha
confermato, altresì, che l' era portiere notturno in un albergo CP_1
con un contratto a tempo indeterminato a fronte del quale percepiva
€ 1.200,00/1.300,00 al mese, ma ha aggiunto che è stato licenziato durante l'estate 2025 poco dopo l'ultima udienza e che ha problemi di salute.
Alla medesima udienza i procuratori hanno concluso come da rispettivi atti e hanno discusso oralmente la causa.
All'esito la causa è stata posta in decisione.
*****
Innanzitutto, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis
tra le parti, divenendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sicché, va accolta la domanda di separazione giudiziale in presenza dei requisiti di cui all'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali.
4
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 394/2025
In relazione alla domanda di addebito a carico del resistente,
deve premettersi che, per reiterato insegnamento della Suprema
Corte, “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia
di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se
tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della
crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una
situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato
raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri
nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato
la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata
la separazione senza addebito” (cfr. Cass. n. 12130/2001; conf. Cass. n.
23071/2005; Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 40795/2021).
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta
una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola,
circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge
responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso
ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la
mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti
la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto
caratterizzato da una convivenza meramente formale” (cfr. Cass.
16859/2015).
5
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 394/2025
A tal riguardo, in punto di riparto dell'onere probatorio, si rileva che “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di
fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la
relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze
su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata infedeltà", cosicché "laddove la ragione dell'addebito sia
costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo
comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza
intollerabile” (cfr. Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 3923/2018; Cass. civ., sez.
I, 18.4.2024 n.10489).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito la prova (né
ha richiesto messi di prova sul punto) della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del resistente durante la convivenza matrimoniale.
È vero che l' ha confermato all'udienza dell'11.6.2025 CP_1
la propria relazione con la moglie del cugino, ma è anche vero che egli ha precisato che tale relazione è iniziata solo successivamente al suo allontanamento dalla casa ove abitava con . Parte_1
Pertanto, manca la prova del fatto storico del tradimento in costanza di convivenza.
Peraltro, mette appena conto rilevare che in comparsa l' nel contestare quanto addotto dalla ricorrente a CP_1
fondamento della domanda di addebito, ha rappresentato che in
6
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 394/2025
realtà la convivenza tra i coniugi già prima di settembre 2024 non appariva serena per la violazione degli obblighi familiari ad opera della che manifestava un atteggiamento alquanto distaccato Pt_1
dal marito uscendo da sola e non essendo presente in casa per assolvere alle esigenze familiari.
*****
Passando ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, va previamente osservato che ai sensi dell'art. 156 c.c. “il giudice, pronunziando la
separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la
separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo
mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di
tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi
dell'obbligato”.
In proposito, recentemente la Suprema Corte ha precisato che
“la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.
156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore
di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere
di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale
situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi
di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una
consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto
dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 9.6.2025, n. 15356).
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 394/2025
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato che
“la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla
formazione del patrimonio dell'altro coniuge, ovvero di quello comune,
integrano parametri utilizzabili in occasione della quantificazione
dell'assegno divorzile e non possono valere al fine di escludere la spettanza
dell'assegno di mantenimento in caso di separazione personale, essendo
tuttavia siffatti elementi valutabili in quest'ultima sede, ai sensi dell'art.
156, comma 2, c.c., allo scopo di stabilire l'importo di detto assegno, ciò in
quanto la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge
alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al
fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (cfr. Cass. Civ.,
sez. I, 24.7.2024, n. 20507).
Ciò posto, nella specie, è emerso nel corso della causa che il resistente lavora alla reception presso il resort La Battigia ad Alcamo
con un contratto a tempo indeterminato percependo € 1.300,00 al mese. Invero, nonostante le dichiarazioni dello stesso all'ultima udienza, non risulta agli atti alcuna prova dell'asserito licenziamento avvenuto durante l'estate 2025 né dei problemi di salute da lui patiti.
In ogni caso, rimarrebbe comunque invariata la capacità lavorativa fino ad oggi manifestata dall' CP_1
Pertanto, tenuto conto della capacità lavorativa del resistente nonché della durata estremamente contenuta del matrimonio, va disposto un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 in favore di a carico di da corrispondere entro il Parte_1 Controparte_1
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 394/2025
giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
Visto l'esito del giudizio e considerato che la domanda di addebito è stata rigettata e la domanda di mantenimento è stata parzialmente accolta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara la separazione personale tra , nata in [...] Parte_1
(Romania) il 5.4.1967 (C.F.: ) e C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...] (C.F.:
[...]
, i quali hanno contratto matrimonio in data C.F._2
19.3.2021 ad Alcamo (TP), regolarmente trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Alcamo (TP) al n. 9 Parte I anno 2021;
rigetta la domanda di addebito della separazione a carico di
Controparte_1
dispone la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 entro il giorno cinque di ogni mese in favore di Pt_1
a carico di da rivalutare annualmente in
[...] Controparte_1
base agli indici ISTAT;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato
9
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 394/2025
Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Così deciso in Trapani in data 5.11.2025
Il Giudice est.
HE LO
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. HE LO Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 394 dell'anno 2025 del Ruolo Generale
degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), con l'avv. Cacciapalle Federica (pec C.F._1
domiciliazione: Email_1
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il Controparte_1
7.7.1962 (C.F.: , con l'avv. Mancuso Vito (pec C.F._2
domiciliazione: Email_2
Resistente
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 394/2025
interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza dell'8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
19.3.2021 ad Alcamo (TP), regolarmente trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Alcamo (TP) al n. 9 Parte I anno 2021 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha avanzato domanda di separazione giudiziale con addebito al coniuge ed ha chiesto di disporre l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle entro il giorno cinque di ogni mese un assegno mensile pari ad € 500,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo per il mantenimento della stessa a decorrere dalla domanda.
In proposito, con riferimento alla domanda di addebito della separazione a carico dell' ha addotto che l'unione coniugale CP_1
si sarebbe rivelata serena fino al mese di settembre dell'anno 2024,
allorquando il resistente ha abbandonato il domicilio domestico per andare a convivere con la moglie di un proprio cugino, con la quale avrebbe già da qualche tempo intrattenuto una relazione
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extraconiugale, in un immobile concessogli gratuitamente in uso dalla propria famiglia di origine.
Quanto alla richiesta di natura economica, ha precisato che già
da oltre un anno non presta alcuna attività lavorativa e che il resistente, invece, svolge regolare attività lavorativa presso il Resort
La Battigia di Alcamo, percependo un regolare stipendio di circa €
1.400,00.
Con comparsa si è tempestivamente costituito in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha chiesto di rigettare sia la domanda di addebito formulata dalla controparte che quella relativa alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
All'udienza dell'11.6.2025 la parte ricorrente ha confermato che dal 14 settembre 2024 il marito è andato via di casa per andare a convivere con la moglie di suo cugino e non è più tornato né si è fatto più sentire. Ha aggiunto, altresì, che attualmente non lavora e vive presso un'amica.
Alla medesima udienza ha dichiarato di Controparte_1
avere una relazione con la moglie del cugino iniziata dopo essere andato via di casa, ovvero ad agosto/settembre 2024, nonché di lavorare alla reception presso il resort La Battigia ad Alcamo
percependo € 1.300,00 al mese e di non avere altri redditi.
All'udienza del 18.7.2025 le parti sono state invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c.:
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 394/2025
“1) assegno di mantenimento di euro 300,00 in favore di Pt_1
a carico di
[...] Controparte_1
2) rinunzia da parte di alla domanda di addebito;
Parte_1
3) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa
di cui al presente giudizio;
2) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti;
”.
In data 29.9.2025 è stata depositata la dichiarazione della ricorrente di disponibilità ad accettare la suddetta proposta transattiva.
Per converso, all'udienza dell'8.10.2025 il procuratore del resistente ha dichiarato che quest'ultimo non intende accettarla. Ha
confermato, altresì, che l' era portiere notturno in un albergo CP_1
con un contratto a tempo indeterminato a fronte del quale percepiva
€ 1.200,00/1.300,00 al mese, ma ha aggiunto che è stato licenziato durante l'estate 2025 poco dopo l'ultima udienza e che ha problemi di salute.
Alla medesima udienza i procuratori hanno concluso come da rispettivi atti e hanno discusso oralmente la causa.
All'esito la causa è stata posta in decisione.
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Innanzitutto, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis
tra le parti, divenendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sicché, va accolta la domanda di separazione giudiziale in presenza dei requisiti di cui all'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali.
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Sezione Civile R.G. n° 394/2025
In relazione alla domanda di addebito a carico del resistente,
deve premettersi che, per reiterato insegnamento della Suprema
Corte, “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia
di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se
tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della
crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una
situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato
raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri
nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato
la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata
la separazione senza addebito” (cfr. Cass. n. 12130/2001; conf. Cass. n.
23071/2005; Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 40795/2021).
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta
una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola,
circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge
responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso
ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la
mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti
la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto
caratterizzato da una convivenza meramente formale” (cfr. Cass.
16859/2015).
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A tal riguardo, in punto di riparto dell'onere probatorio, si rileva che “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di
fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la
relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze
su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata infedeltà", cosicché "laddove la ragione dell'addebito sia
costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo
comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza
intollerabile” (cfr. Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 3923/2018; Cass. civ., sez.
I, 18.4.2024 n.10489).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito la prova (né
ha richiesto messi di prova sul punto) della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del resistente durante la convivenza matrimoniale.
È vero che l' ha confermato all'udienza dell'11.6.2025 CP_1
la propria relazione con la moglie del cugino, ma è anche vero che egli ha precisato che tale relazione è iniziata solo successivamente al suo allontanamento dalla casa ove abitava con . Parte_1
Pertanto, manca la prova del fatto storico del tradimento in costanza di convivenza.
Peraltro, mette appena conto rilevare che in comparsa l' nel contestare quanto addotto dalla ricorrente a CP_1
fondamento della domanda di addebito, ha rappresentato che in
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realtà la convivenza tra i coniugi già prima di settembre 2024 non appariva serena per la violazione degli obblighi familiari ad opera della che manifestava un atteggiamento alquanto distaccato Pt_1
dal marito uscendo da sola e non essendo presente in casa per assolvere alle esigenze familiari.
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Passando ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, va previamente osservato che ai sensi dell'art. 156 c.c. “il giudice, pronunziando la
separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la
separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo
mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di
tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi
dell'obbligato”.
In proposito, recentemente la Suprema Corte ha precisato che
“la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.
156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore
di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere
di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale
situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi
di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una
consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto
dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 9.6.2025, n. 15356).
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La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato che
“la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla
formazione del patrimonio dell'altro coniuge, ovvero di quello comune,
integrano parametri utilizzabili in occasione della quantificazione
dell'assegno divorzile e non possono valere al fine di escludere la spettanza
dell'assegno di mantenimento in caso di separazione personale, essendo
tuttavia siffatti elementi valutabili in quest'ultima sede, ai sensi dell'art.
156, comma 2, c.c., allo scopo di stabilire l'importo di detto assegno, ciò in
quanto la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge
alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al
fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (cfr. Cass. Civ.,
sez. I, 24.7.2024, n. 20507).
Ciò posto, nella specie, è emerso nel corso della causa che il resistente lavora alla reception presso il resort La Battigia ad Alcamo
con un contratto a tempo indeterminato percependo € 1.300,00 al mese. Invero, nonostante le dichiarazioni dello stesso all'ultima udienza, non risulta agli atti alcuna prova dell'asserito licenziamento avvenuto durante l'estate 2025 né dei problemi di salute da lui patiti.
In ogni caso, rimarrebbe comunque invariata la capacità lavorativa fino ad oggi manifestata dall' CP_1
Pertanto, tenuto conto della capacità lavorativa del resistente nonché della durata estremamente contenuta del matrimonio, va disposto un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 in favore di a carico di da corrispondere entro il Parte_1 Controparte_1
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 394/2025
giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
Visto l'esito del giudizio e considerato che la domanda di addebito è stata rigettata e la domanda di mantenimento è stata parzialmente accolta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara la separazione personale tra , nata in [...] Parte_1
(Romania) il 5.4.1967 (C.F.: ) e C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...] (C.F.:
[...]
, i quali hanno contratto matrimonio in data C.F._2
19.3.2021 ad Alcamo (TP), regolarmente trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Alcamo (TP) al n. 9 Parte I anno 2021;
rigetta la domanda di addebito della separazione a carico di
Controparte_1
dispone la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 entro il giorno cinque di ogni mese in favore di Pt_1
a carico di da rivalutare annualmente in
[...] Controparte_1
base agli indici ISTAT;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 394/2025
Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Così deciso in Trapani in data 5.11.2025
Il Giudice est.
HE LO
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile