Ordinanza presidenziale 25 novembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03760/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01402/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2025, proposto da
RI RD, RI RT, EV RI NV, AN LL, SA CO, RI RI ME, TI CE, SA IA IT, IA RU, rappresentate e difese dall'avvocato Cinzia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di Catania n. 1808/2023, pubblicata il 03/05/2023, relativa al provvedimento RG n. 6535/2022, che accerta il diritto delle ricorrenti alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IO RI AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 16.6.2025 e depositato in data 27.6.2025 è stato rappresentato che con la sentenza in epigrafe il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alla attribuzione alle ricorrenti della carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 500,00 – per le docenti RD RI, RT RI, NV EV RI, AV NN, LL AN, CO SA, CE TI, IT SA IA, RU IA e – pari ad euro 1.000,00 – per la docente RI RI ME.
Assume parte ricorrente che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva ed è ormai passata in giudicato, in quanto non più impugnabile per decorrenza dei termini di impugnazione (come da attestazione rilasciata dalla competente cancelleria in data 18.6.2025).
Con ordinanza presidenziale n. 344 del 25.11 2025, è stato disposto il deposito della notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione al domicilio dell’amministrazione intimata, con l’avvertenza che tale carenza documentale può determinare l’inammissibilità del ricorso.
In data 25.11.2025 la parte ricorrente ha depositato copia delle ricevute di accettazione e consegna, datate 7.7.2023, della notifica della predetta decisione all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it) e all’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania (uspct@postacert.istruzione.it).
1.1. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
All’udienza camerale del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il titolo esecutivo per la cui esecuzione la ricorrente ha agito in giudizio non è stato notificato presso la sede reale dell’amministrazione debitrice (Ministero dell’Istruzione e del Merito), ma a ufficio periferico che non risulta abilitato al pagamento, nonché presso l’Avvocatura dello Stato di Catania, non risultando, pertanto, soddisfatta la condizione di procedibilità del ricorso di cui al citato art. 14 d.l. 669/1996.
Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 - per il quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo - trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo.
Ciò precisato, la notificazione del titolo esecutivo, prodromica alla successiva esecuzione, deve essere effettuato nel domicilio reale dell'Amministrazione debitrice e non presso la sede dell'Avvocatura dello Stato. Solo dalla notifica effettuata presso la sede dell'ente intimato decorre il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30, allo spirare del quale può essere ritualmente proposto il giudizio di ottemperanza (T.A.R. Trento sez. I 8 luglio 2016 n. 296).
Invero la notifica del titolo, per essere utile ed effettiva, "deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all'organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo che eventualmente il creditore insoddisfatto intenda intentare nel prosieguo" (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2654, 6 agosto 2013, n. 4155 e 13 giugno 2013, nn. 3281 e 3293).
Il Collegio osserva che, sotto un profilo sostanziale, l'Amministrazione non è stata posta nelle condizioni di adempiere; inoltre, sul versante processuale, la previa notifica del titolo esecutivo costituisce una condizione di ammissibilità del successivo (ed eventuale) giudizio di esecuzione forzata ovvero di ottemperanza (TAR Milano, sez. III, sentenza n. 2840/2016; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 19 ottobre 2015, n. 11907; T.A.R. Brescia sez. I, 10 giugno 2015, n. 839).
In definitiva (cfr. TAR Catania, II, 18.10.2019, n. 2440), “in mancanza di rituale notifica del titolo esecutivo alla sede legale del debitore e quindi in mancanza del decorso del predetto termine dilatorio, non essendosi mai avverata una necessaria, pregiudiziale condizione dell’azione, il ricorso è inammissibile (ferma restando la possibilità di riproporlo nel rispetto dell’ordinario termine di prescrizione)”.
A nulla gioverebbe, dunque, concedere in questa sede la rinnovazione della notificazione del titolo esecutivo, in quanto il predetto termine non sarebbe comunque rispettato (Tar Lazio sez. I sentenza n. 12485 del 18 giugno 2024).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO RI AV, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO RI AV |
IL SEGRETARIO