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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5253/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5253/2021 R.G. tra c.f. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Ferraro;
Appellante
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Controparte_1 P.IVA_2
Isidori;
Appellata
Conclusioni per l'appellante: come da note scritte del 17/05/2024.
Conclusioni per l'appellata: come da note scritte del 20/05/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società proponeva appello avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Perugia n. 446/21 depositata il 24/08/2021, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla medesima società appellante nei confronti della società
chiedendone la riforma con accoglimento della domanda risarcitoria. Controparte_1
Si costituiva l'appellata, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
12/07/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda risarcitoria e la sentenza di primo grado 1 Prima di esaminare i motivi di appello è necessario ricostruire sinteticamente le posizioni difensive espresse dalle parti e le valutazioni del giudice di primo grado.
La società ha agito in giudizio allegando di avere noleggiato Parte_1 alla società una piattaforma semovente “Haulotte 16” per il periodo dal Controparte_1
22/07/2016 al 28/10/2016. Tale piattaforma, consegnata perfettamente funzionante, sarebbe stata poi restituita dalla società locataria danneggiata, presentando la rottura del cofano lato motore e della molla a gas a sostegno della stessa parte mancante, con un danno di complessivi
€ 1.902,10.
La società ha resistito alla domanda risarcitoria, affermando che la macchina Controparte_1 era stata correttamente utilizzata e conservata dalla locataria e che il danno si era verificato durante il trasporto volto alla restituzione della macchina, allorquando il motore, non correttamente ancorato all'interno del vano, muovendosi divelleva il cofano. Contestava quindi la propria responsabilità in ordine al danno verificatosi.
Il giudice di primo grado ha affermato che il danneggiamento del macchinario, consistito nella rottura del cofano, è stato causato “dalla rotazione del motore della piattaforma che aveva abbandonato la posizione di normale funzionamento a causa della mancanza del perno di fermo che, non visibile quando la macchina è montata e non indispensabile al suo funzionamento, risultava mancante”, osservando che “La mancanza di tale fermo durante il trasporto del macchinario ha comportato lo spostamento del motore e il conseguente distacco e rottura del cofano”. Il giudice ha poi ritenuto che l'attore non avesse fornito prova del fatto che la mancanza del perno di fissaggio del motore fosse imputabile al difetto di manutenzione, di custodia o di utilizzo da parte della locataria, e ha pertanto rigettato la domanda.
3. I motivi di appello
L'appellante impugna la sentenza con quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto indimostrato il fatto che il danno si fosse verificato durante il periodo di noleggio. Secondo l'appellante, il danno si sarebbe infatti emerso durante la riconsegna del bene, e dunque in un momento in cui il macchinario era ancora sotto la responsabilità della locataria.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto indimostrata l'imputabilità del danno alla locataria appellata. A sostegno del motivo, l'appellante argomenta che, trattandosi di responsabilità contrattuale, l'onere di dimostrare la non imputabilità del danno gravava sulla locataria, che invece non aveva fornito la prova liberatoria.
2 Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha individuato la causa del danneggiamento nel movimento del motore causato dall'assenza di perno. Secondo
l'appellante, infatti, non sussistevano elementi oggettivi utili a individuare il momento in cui si sarebbe distaccato il perno del motore, né l'eventuale imputabilità del distacco di tale perno agli interventi di manutenzione eseguiti, considerato che il bene era stato utilizzato regolarmente per tutto il periodo di noleggio, ma emergevano piuttosto elementi di responsabilità a carico del vettore che non aveva correttamente ancorato la macchina in fase di trasporto.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha chiesto la riforma del capo sulle spese quale conseguenza della pretesa riforma della sentenza di primo grado.
4. La responsabilità della locataria
Poiché i motivi di appello involgono l'intera ricostruzione della fattispecie sia in fatto che in diritto, essi presentano stretta connessione logico-giuridica, e pertanto devono essere esaminati congiuntamente.
Va premesso che è pacifica tra le parti la effettiva stipulazione del contratto di noleggio di due macchine da parte della in favore di in Parte_1 Controparte_1 particolare delle piattaforme semoventi Haulotte H16 e Haulotte H18, laddove l'azione risarcitoria riguarda unicamente la prima.
È parimenti pacifica l'effettiva verificazione del danno, atteso che la stessa parte convenuta, odierna appellata, ha affermato che “il cofano della piattaforma Haulotte H16 era stato completamente divelto a causa della rotazione del motore della piattaforma che aveva abbandonato la posizione di normale funzionamento come se lo stesso non fosse più bloccato”1.
Posto ciò, tra le parti è controversa la sussistenza di responsabilità.
Secondo parte appellante, infatti, il danno si sarebbe verificato nel tempo in cui la macchina era in custodia della locataria, che dunque risponderebbe del danno non avendo fornito prova liberatoria. Secondo parte appellata, invece, il danno si sarebbe verificato per causa ad essa non imputabile, ossia a causa del mancato ancoraggio del motore della macchina che, muovendosi durante il trasporto, avrebbe divelto il cofano della macchina medesima.
Va premesso che, trattandosi della concessione della disponibilità di una cosa mobile verso il corrispettivo di un prezzo, la fattispecie è qualificabile come noleggio, rispetto al quale trova applicazione la disciplina della locazione (cfr. Cass. Civ., n. 378/2002), e in particolare l'art. 1590 c.c. 1 Cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado 3 A tale riguardo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 c.c. - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto, incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., n. 6387/2018).
Nel caso di specie deve ritenersi pacifico, perché non oggetto di specifica contestazione, il fatto che la macchina sia stata consegnata al locatario in perfetto stato di funzionamento, mentre il danno verificatosi (rottura del cofano) deve ritenersi senza dubbio esorbitante rispetto al normale deterioramento.
Conseguentemente, in base al principio di diritto sopra affermato, nonché in base ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13533/2001, grava sulla locataria l'onere di provare di avere esattamente adempiuto e quindi, nell'ambito della responsabilità ex art. 1590 c.c., l'esistenza di un fatto impeditivo della responsabilità.
Sul punto occorre rammentare anche il principio di diritto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente”
e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (cfr. Cass. Civ., n. 25884/2022).
Gli elementi di fatto acquisiti al giudizio, complessivamente valutati ai sensi dell'art. 2729 c.c., inducono il Tribunale a ritenere che la causa del danno debba rinvenirsi, con maggiore probabilità logica, in fattori diversi da una qualche condotta commissiva od omissiva della
Parte_2
4 Come detto sopra, il danno alla macchina, consistito nella rottura del cofano del vano motore, si è verificato in occasione del trasporto di ritorno del bene, allorquando la società locataria stava restituendo alla società locatrice la macchina oggetto di noleggio.
Il giudice di prime cure ha affermato che la causa di tale rottura del cofano è stata la movimentazione del motore contenuto nel vano coperto dal cofano medesimo, laddove tale motore, non essendo correttamente ancorato tramite perno, avrebbe compiuto un movimento circolare, divellendo il cofano che ne chiudeva il vano.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha censurato tale affermazione, ritenendo che tale conclusione fosse stata raggiunta in assenza di elementi oggettivi.
La doglianza non ha fondamento.
La ricostruzione causale affermata dal giudice di prime cure trova riscontro oggettivo nelle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio, non risultando contraddetta da nessuna diversa ricostruzione causale, neppure prospettata da parte appellante.
In primo luogo, è stato dimostrato attraverso la dichiarazione di sentito Testimone_1 all'udienza del 25/01/2019, il fatto che, in occasione del trasporto di andata, la macchina
Houlotte 16 fosse stata caricata senza uno specifico ancoraggio del cofano, ed è pacifico che tale macchina sia giunta integra a destinazione. Questo fatto consente di concludere, come inferenza maggiormente probabile, che nel momento in cui la macchina è stata consegnata l'ancoraggio attuato fosse sufficiente a garantirne l'integrità, per cui, a fronte del medesimo ancoraggio attuato per il viaggio di ritorno, il fattore che ha causato la rottura del cofano non poteva che essere posteriore alla consegna della macchina alla locataria.
Sul punto è infondata l'eccezione di inattendibilità del testimone sollevata dall'appellante solo in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., considerato da un lato che l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. non è stata tempestivamente sollevata, e dall'altro lato che le dichiarazioni del testimone circa il mancato ancoraggio del cofano trovano riscontro nel fatto che le uniche prescrizioni fornite dalla locatrice sul trasporto del mezzo riguardavano non già la macchina
16, bensì la Macchina Houlotte 18, come affermato dalla convenuta appellata e non CP_2 contestato dall'attrice appellante, e dunque una macchina estranea al presente giudizio.
In secondo luogo, il fatto che il cofano sia stato divelto dal motore distaccatosi dalla sua sede ha trovato parimenti riscontro in sede testimoniale.
Sul punto assume rilevanza la dichiarazione resa da sentito all'udienza del Controparte_3
31/05/2019, avendo questi eseguito il trasporto di ritorno in occasione del quale si è verificato
5 il danno. Questi, rispondendo ai cap. 28-29-30 della memoria ex art. 320 c.p.c. di parte convenuta, ha confermato di avere verificato il distacco del motore dalla sua sede, nonché
l'assenza di perno del motore. In particolare, il testimone ha affermato che “Il motore si era spostato perché mancava la vite che blocca il motore sul telaio. È il motore che ha staccato e rotto il cofano. Per terminare il trasporto ho dovuto legare il motore della macchina”, con ciò confermando, al di là delle valutazioni sul nesso causale, il fatto che, dopo essersi fermato, il motore risultava effettivamente spostato rispetto alla sua sede e che mancava il relativo ancoraggio.
Anche in questo caso è infondata l'eccezione di inattendibilità del testimone sollevata dall'appellante solo in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., considerato da un lato che l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. non è stata tempestivamente sollevata e che, dall'altro lato, il legale rappresentante della società appellante, in occasione dell'interrogatorio formale esperito all'udienza del 25/01/2019, non ha negato la circostanza dedotta al cap. 30 della memoria ex art. 320 c.p.c. di ossia l'effettivo distacco del motore dalla sua Controparte_1 sede, limitandosi ad affermare di non essere a conoscenza del fatto.
In terzo luogo, non è fondato l'argomento dell'appellante secondo cui la ricostruzione causale assunta dal giudice di primo grado sarebbe contraddetta dalla dichiarazione del testimone il quale, sentito all'udienza del 27/03/2019, ha affermato, rispondendo al cap. 7 Testimone_2 della memoria ex art. 320 c.p.c. di parte attrice che “Il pezzo non è Parte_1 indispensabile per il funzionamento della macchina ma la sua mancanza produce un rumore orrendo che viene avvertito da chi la utilizza”.
Infatti, il “pezzo” a cui si riferiva il testimone, in base al capitolo sottopostogli, non era affatto il perno che ancorava il motore al telaio, bensì “la molla a gas di sostegno al cofano lato motore”, e dunque un elemento del tutto irrilevante ai fini della ricostruzione causale dei fatti, laddove la prospettazione della locataria verteva non già sulla rottura del cofano determinata dalla rottura della sua molla di sostegno, bensì sulla rottura del cofano determinata dalla spinta esercitata dal motore non ancorato nel relativo vano.
Si deve quindi ritenere maggiormente probabile l'ipotesi ricostruttiva assunta dal giudice di primo grado, secondo cui la rottura del cofano è stata causata dallo spostamento del motore all'interno del vano, a sua volta causata dall'assenza del relativo ancoraggio.
Ciò posto in ordine alla causa del danno, occorre verificare se l'assenza del perno di ancoraggio del motore possa essere dipesa da una qualche condotta attiva od omissiva imputabile alla locataria Controparte_1
6 Il punto corrisponde al secondo motivo di impugnazione dell'appellante, con cui è stata censurata la sentenza di primo grado laddove ha affermato il difetto di prova della responsabilità da parte della locatrice, anziché il difetto della prova liberatoria incombente sulla locataria.
Sebbene, come detto sopra, nell'ambito della responsabilità ex art. 1590 c.c. la prova liberatoria incomba sul conduttore e non sul locatore, tenuto invece unicamente a dimostrare l'esistenza del danno riportato dalla cosa riconsegnata, nel caso di specie sussistono molteplici elementi fattuali che inducono a ritenere come maggiormente corroborata, e dunque maggiormente probabile sul piano logico, l'ipotesi ricostruttiva offerta dalla locataria appellata.
Come detto sopra, la causa che ha determinato il distacco del motore, e dunque l'assenza del relativo perno, deve ritenersi successiva rispetto al trasporto di andata del mezzo, in cui parimenti questo era stato trasportato senza ancoraggio del cofano, giungendo tuttavia integro a destinazione.
In primo luogo, il fatto di non avere asportato il perno del motore Controparte_1 costituisce un fatto negativo, per cui, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. Civ., n. 8018/2021).
Nel caso di specie, l'appellata ha offerto prova di come, una volta ricevuta la macchina noleggiata, la manutenzione della stessa sia state eseguita non dalla stessa società, ma da altri soggetti appositamente inviati dalla locatrice. Il dato ha trovato conferma sia nelle dichiarazioni del testimone di parte attrice sentito all'udienza del 27/03/2019, sia nelle Testimone_2 dichiarazioni del testimone di parte convenuta sentito all'udienza del Testimone_3
31/05/2019, laddove entrambi hanno confermato come le operazioni di manutenzione siano state eseguite da tecnici non riconducibili alla società locataria.
Il dato è rilevante, poiché consente di escludere che la locataria abbia operato sul motore della macchina per eseguirne le riparazioni.
In secondo luogo, non ha rilievo l'argomentazione dell'appellante, basata sulla dichiarazione testimoniale di secondo cui “Il pezzo non è indispensabile per il funzionamento della Testimone_2 macchina ma la sua mancanza produce un rumore orrendo che viene avvertito da chi la utilizza”. Tale argomentazione, se da un lato è finalizzata a dimostrare che il perno del motore era senz'altro presente durante le operazioni eseguite da con la macchina noleggiata, posto Controparte_1
7 che altrimenti l'operatore avrebbe sentito il relativo rumore, dall'altro lato non è idonea a tale scopo, per l'evidente ragione che il testimone, nel riferirsi al “pezzo” in assenza del quale si sarebbe sentito un “rumore orrendo”, non si riferiva al perno che ancorava il motore al suo vano, ma piuttosto alla molla a gas che ancora il cofano.
Del resto, l'eventuale possibilità di proseguire regolarmente le lavorazioni con la macchina noleggiata non appare in contraddizione con l'eventuale assenza di ancoraggio del motore nel vano. Occorre infatti considerare che la macchina, allorquando è stata utilizzata, ha operato all'interno di un cantiere, mentre il danno si è verificato in occasione del trasporto di ritorno della macchina stessa su un tratto autostradale: i due contesti sono evidentemente differenti, laddove, secondo l'id quod plerumnque accidit, nel primo caso i movimenti della macchina avvengono a velocità assai limitata se non proprio in fase di stasi, mentre nel secondo caso la macchina subisce l'energia cinetica prodotta dal mezzo trasportante, che deve ritenersi senza dubbio maggiore in considerazione della maggiore velocità normalmente tenuta da un mezzo che percorre un tratto autostradale rispetto a quella normalmente tenuta da un mezzo che opera all'interno di un cantiere di lavoro.
Né può addebitarsi alla locataria di non avere rilevato il mancato ancoraggio del motore al vano, considerato da un lato che le operazioni sul motore costituiscono ipotesi di manutenzione non meramente ordinaria bensì straordinaria, peraltro eseguite da soggetti non riconducibili alla locataria, e dall'altro lato che, come confermato dai testimoni e Testimone_1 [...] nel rispondere al cap. 15 della memoria ex art. 320 c.p.c. di parte convenuta, il Tes_4 perno del motore non è visibile quando la macchina è montata.
Né, infine, può ravvisarsi imprudenza della locataria in occasione del trasporto di ritorno, considerato da un lato che la macchina è stata trasportata con le stesse modalità di ancoraggio dell'andata, e dall'altro lato che le raccomandazioni della locatrice in ordine al trasporto riguardavano non già la macchina Houlotte 16, risultata poi danneggiata, bensì unicamente la
Macchina Houlotte 18, che non ha riportato danni.
Per tali ragioni, in considerazione degli elementi di fatto emersi, deve ritenersi maggiormente probabile l'ipotesi ricostruttiva prospettata dalla parte appellata: sussiste quindi la prova liberatoria della responsabilità della locataria, laddove il danno alla macchina, consistito nel distacco del cofano determinato dal distacco del motore dal suo vano, non è addebitabile a negligenza, imperizia o imprudenza della locataria.
8 Alla luce delle considerazioni che precedono, è infondato anche il primo motivo di appello, con cui si lamenta l'erroneità dell'affermazione secondo cui il danno non si sarebbe verificato durante il periodo di noleggio. Infatti, se da un lato, sul piano cronologico, il danno si è manifestato durante il trasporto di ritorno della macchina, e dunque in un momento in cui questa era ancora assoggettata alla custodia della locataria, dall'altro lato, sul piano giuridico, tale danno non è imputabile alla medesima locataria, difettandone il presupposto causale.
5. Conclusioni e spese
L'appello è quindi infondato, difettando i presupposti per l'affermazione di responsabilità della locataria appellata. L'impugnazione deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è pari a € 1.902,10. Segue l'applicazione del corrispondente scaglione ex
DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in appello e della non particolare complessità della controversia.
A fronte del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto dall'appellante (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Perugia n. 446/21 depositata il 24/08/2021;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che si liquidano in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante.
Perugia, 03/03/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5253/2021 R.G. tra c.f. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Ferraro;
Appellante
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Controparte_1 P.IVA_2
Isidori;
Appellata
Conclusioni per l'appellante: come da note scritte del 17/05/2024.
Conclusioni per l'appellata: come da note scritte del 20/05/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società proponeva appello avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Perugia n. 446/21 depositata il 24/08/2021, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla medesima società appellante nei confronti della società
chiedendone la riforma con accoglimento della domanda risarcitoria. Controparte_1
Si costituiva l'appellata, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
12/07/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda risarcitoria e la sentenza di primo grado 1 Prima di esaminare i motivi di appello è necessario ricostruire sinteticamente le posizioni difensive espresse dalle parti e le valutazioni del giudice di primo grado.
La società ha agito in giudizio allegando di avere noleggiato Parte_1 alla società una piattaforma semovente “Haulotte 16” per il periodo dal Controparte_1
22/07/2016 al 28/10/2016. Tale piattaforma, consegnata perfettamente funzionante, sarebbe stata poi restituita dalla società locataria danneggiata, presentando la rottura del cofano lato motore e della molla a gas a sostegno della stessa parte mancante, con un danno di complessivi
€ 1.902,10.
La società ha resistito alla domanda risarcitoria, affermando che la macchina Controparte_1 era stata correttamente utilizzata e conservata dalla locataria e che il danno si era verificato durante il trasporto volto alla restituzione della macchina, allorquando il motore, non correttamente ancorato all'interno del vano, muovendosi divelleva il cofano. Contestava quindi la propria responsabilità in ordine al danno verificatosi.
Il giudice di primo grado ha affermato che il danneggiamento del macchinario, consistito nella rottura del cofano, è stato causato “dalla rotazione del motore della piattaforma che aveva abbandonato la posizione di normale funzionamento a causa della mancanza del perno di fermo che, non visibile quando la macchina è montata e non indispensabile al suo funzionamento, risultava mancante”, osservando che “La mancanza di tale fermo durante il trasporto del macchinario ha comportato lo spostamento del motore e il conseguente distacco e rottura del cofano”. Il giudice ha poi ritenuto che l'attore non avesse fornito prova del fatto che la mancanza del perno di fissaggio del motore fosse imputabile al difetto di manutenzione, di custodia o di utilizzo da parte della locataria, e ha pertanto rigettato la domanda.
3. I motivi di appello
L'appellante impugna la sentenza con quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto indimostrato il fatto che il danno si fosse verificato durante il periodo di noleggio. Secondo l'appellante, il danno si sarebbe infatti emerso durante la riconsegna del bene, e dunque in un momento in cui il macchinario era ancora sotto la responsabilità della locataria.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto indimostrata l'imputabilità del danno alla locataria appellata. A sostegno del motivo, l'appellante argomenta che, trattandosi di responsabilità contrattuale, l'onere di dimostrare la non imputabilità del danno gravava sulla locataria, che invece non aveva fornito la prova liberatoria.
2 Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha individuato la causa del danneggiamento nel movimento del motore causato dall'assenza di perno. Secondo
l'appellante, infatti, non sussistevano elementi oggettivi utili a individuare il momento in cui si sarebbe distaccato il perno del motore, né l'eventuale imputabilità del distacco di tale perno agli interventi di manutenzione eseguiti, considerato che il bene era stato utilizzato regolarmente per tutto il periodo di noleggio, ma emergevano piuttosto elementi di responsabilità a carico del vettore che non aveva correttamente ancorato la macchina in fase di trasporto.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha chiesto la riforma del capo sulle spese quale conseguenza della pretesa riforma della sentenza di primo grado.
4. La responsabilità della locataria
Poiché i motivi di appello involgono l'intera ricostruzione della fattispecie sia in fatto che in diritto, essi presentano stretta connessione logico-giuridica, e pertanto devono essere esaminati congiuntamente.
Va premesso che è pacifica tra le parti la effettiva stipulazione del contratto di noleggio di due macchine da parte della in favore di in Parte_1 Controparte_1 particolare delle piattaforme semoventi Haulotte H16 e Haulotte H18, laddove l'azione risarcitoria riguarda unicamente la prima.
È parimenti pacifica l'effettiva verificazione del danno, atteso che la stessa parte convenuta, odierna appellata, ha affermato che “il cofano della piattaforma Haulotte H16 era stato completamente divelto a causa della rotazione del motore della piattaforma che aveva abbandonato la posizione di normale funzionamento come se lo stesso non fosse più bloccato”1.
Posto ciò, tra le parti è controversa la sussistenza di responsabilità.
Secondo parte appellante, infatti, il danno si sarebbe verificato nel tempo in cui la macchina era in custodia della locataria, che dunque risponderebbe del danno non avendo fornito prova liberatoria. Secondo parte appellata, invece, il danno si sarebbe verificato per causa ad essa non imputabile, ossia a causa del mancato ancoraggio del motore della macchina che, muovendosi durante il trasporto, avrebbe divelto il cofano della macchina medesima.
Va premesso che, trattandosi della concessione della disponibilità di una cosa mobile verso il corrispettivo di un prezzo, la fattispecie è qualificabile come noleggio, rispetto al quale trova applicazione la disciplina della locazione (cfr. Cass. Civ., n. 378/2002), e in particolare l'art. 1590 c.c. 1 Cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado 3 A tale riguardo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 c.c. - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto, incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., n. 6387/2018).
Nel caso di specie deve ritenersi pacifico, perché non oggetto di specifica contestazione, il fatto che la macchina sia stata consegnata al locatario in perfetto stato di funzionamento, mentre il danno verificatosi (rottura del cofano) deve ritenersi senza dubbio esorbitante rispetto al normale deterioramento.
Conseguentemente, in base al principio di diritto sopra affermato, nonché in base ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13533/2001, grava sulla locataria l'onere di provare di avere esattamente adempiuto e quindi, nell'ambito della responsabilità ex art. 1590 c.c., l'esistenza di un fatto impeditivo della responsabilità.
Sul punto occorre rammentare anche il principio di diritto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente”
e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (cfr. Cass. Civ., n. 25884/2022).
Gli elementi di fatto acquisiti al giudizio, complessivamente valutati ai sensi dell'art. 2729 c.c., inducono il Tribunale a ritenere che la causa del danno debba rinvenirsi, con maggiore probabilità logica, in fattori diversi da una qualche condotta commissiva od omissiva della
Parte_2
4 Come detto sopra, il danno alla macchina, consistito nella rottura del cofano del vano motore, si è verificato in occasione del trasporto di ritorno del bene, allorquando la società locataria stava restituendo alla società locatrice la macchina oggetto di noleggio.
Il giudice di prime cure ha affermato che la causa di tale rottura del cofano è stata la movimentazione del motore contenuto nel vano coperto dal cofano medesimo, laddove tale motore, non essendo correttamente ancorato tramite perno, avrebbe compiuto un movimento circolare, divellendo il cofano che ne chiudeva il vano.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha censurato tale affermazione, ritenendo che tale conclusione fosse stata raggiunta in assenza di elementi oggettivi.
La doglianza non ha fondamento.
La ricostruzione causale affermata dal giudice di prime cure trova riscontro oggettivo nelle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio, non risultando contraddetta da nessuna diversa ricostruzione causale, neppure prospettata da parte appellante.
In primo luogo, è stato dimostrato attraverso la dichiarazione di sentito Testimone_1 all'udienza del 25/01/2019, il fatto che, in occasione del trasporto di andata, la macchina
Houlotte 16 fosse stata caricata senza uno specifico ancoraggio del cofano, ed è pacifico che tale macchina sia giunta integra a destinazione. Questo fatto consente di concludere, come inferenza maggiormente probabile, che nel momento in cui la macchina è stata consegnata l'ancoraggio attuato fosse sufficiente a garantirne l'integrità, per cui, a fronte del medesimo ancoraggio attuato per il viaggio di ritorno, il fattore che ha causato la rottura del cofano non poteva che essere posteriore alla consegna della macchina alla locataria.
Sul punto è infondata l'eccezione di inattendibilità del testimone sollevata dall'appellante solo in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., considerato da un lato che l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. non è stata tempestivamente sollevata, e dall'altro lato che le dichiarazioni del testimone circa il mancato ancoraggio del cofano trovano riscontro nel fatto che le uniche prescrizioni fornite dalla locatrice sul trasporto del mezzo riguardavano non già la macchina
16, bensì la Macchina Houlotte 18, come affermato dalla convenuta appellata e non CP_2 contestato dall'attrice appellante, e dunque una macchina estranea al presente giudizio.
In secondo luogo, il fatto che il cofano sia stato divelto dal motore distaccatosi dalla sua sede ha trovato parimenti riscontro in sede testimoniale.
Sul punto assume rilevanza la dichiarazione resa da sentito all'udienza del Controparte_3
31/05/2019, avendo questi eseguito il trasporto di ritorno in occasione del quale si è verificato
5 il danno. Questi, rispondendo ai cap. 28-29-30 della memoria ex art. 320 c.p.c. di parte convenuta, ha confermato di avere verificato il distacco del motore dalla sua sede, nonché
l'assenza di perno del motore. In particolare, il testimone ha affermato che “Il motore si era spostato perché mancava la vite che blocca il motore sul telaio. È il motore che ha staccato e rotto il cofano. Per terminare il trasporto ho dovuto legare il motore della macchina”, con ciò confermando, al di là delle valutazioni sul nesso causale, il fatto che, dopo essersi fermato, il motore risultava effettivamente spostato rispetto alla sua sede e che mancava il relativo ancoraggio.
Anche in questo caso è infondata l'eccezione di inattendibilità del testimone sollevata dall'appellante solo in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., considerato da un lato che l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. non è stata tempestivamente sollevata e che, dall'altro lato, il legale rappresentante della società appellante, in occasione dell'interrogatorio formale esperito all'udienza del 25/01/2019, non ha negato la circostanza dedotta al cap. 30 della memoria ex art. 320 c.p.c. di ossia l'effettivo distacco del motore dalla sua Controparte_1 sede, limitandosi ad affermare di non essere a conoscenza del fatto.
In terzo luogo, non è fondato l'argomento dell'appellante secondo cui la ricostruzione causale assunta dal giudice di primo grado sarebbe contraddetta dalla dichiarazione del testimone il quale, sentito all'udienza del 27/03/2019, ha affermato, rispondendo al cap. 7 Testimone_2 della memoria ex art. 320 c.p.c. di parte attrice che “Il pezzo non è Parte_1 indispensabile per il funzionamento della macchina ma la sua mancanza produce un rumore orrendo che viene avvertito da chi la utilizza”.
Infatti, il “pezzo” a cui si riferiva il testimone, in base al capitolo sottopostogli, non era affatto il perno che ancorava il motore al telaio, bensì “la molla a gas di sostegno al cofano lato motore”, e dunque un elemento del tutto irrilevante ai fini della ricostruzione causale dei fatti, laddove la prospettazione della locataria verteva non già sulla rottura del cofano determinata dalla rottura della sua molla di sostegno, bensì sulla rottura del cofano determinata dalla spinta esercitata dal motore non ancorato nel relativo vano.
Si deve quindi ritenere maggiormente probabile l'ipotesi ricostruttiva assunta dal giudice di primo grado, secondo cui la rottura del cofano è stata causata dallo spostamento del motore all'interno del vano, a sua volta causata dall'assenza del relativo ancoraggio.
Ciò posto in ordine alla causa del danno, occorre verificare se l'assenza del perno di ancoraggio del motore possa essere dipesa da una qualche condotta attiva od omissiva imputabile alla locataria Controparte_1
6 Il punto corrisponde al secondo motivo di impugnazione dell'appellante, con cui è stata censurata la sentenza di primo grado laddove ha affermato il difetto di prova della responsabilità da parte della locatrice, anziché il difetto della prova liberatoria incombente sulla locataria.
Sebbene, come detto sopra, nell'ambito della responsabilità ex art. 1590 c.c. la prova liberatoria incomba sul conduttore e non sul locatore, tenuto invece unicamente a dimostrare l'esistenza del danno riportato dalla cosa riconsegnata, nel caso di specie sussistono molteplici elementi fattuali che inducono a ritenere come maggiormente corroborata, e dunque maggiormente probabile sul piano logico, l'ipotesi ricostruttiva offerta dalla locataria appellata.
Come detto sopra, la causa che ha determinato il distacco del motore, e dunque l'assenza del relativo perno, deve ritenersi successiva rispetto al trasporto di andata del mezzo, in cui parimenti questo era stato trasportato senza ancoraggio del cofano, giungendo tuttavia integro a destinazione.
In primo luogo, il fatto di non avere asportato il perno del motore Controparte_1 costituisce un fatto negativo, per cui, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. Civ., n. 8018/2021).
Nel caso di specie, l'appellata ha offerto prova di come, una volta ricevuta la macchina noleggiata, la manutenzione della stessa sia state eseguita non dalla stessa società, ma da altri soggetti appositamente inviati dalla locatrice. Il dato ha trovato conferma sia nelle dichiarazioni del testimone di parte attrice sentito all'udienza del 27/03/2019, sia nelle Testimone_2 dichiarazioni del testimone di parte convenuta sentito all'udienza del Testimone_3
31/05/2019, laddove entrambi hanno confermato come le operazioni di manutenzione siano state eseguite da tecnici non riconducibili alla società locataria.
Il dato è rilevante, poiché consente di escludere che la locataria abbia operato sul motore della macchina per eseguirne le riparazioni.
In secondo luogo, non ha rilievo l'argomentazione dell'appellante, basata sulla dichiarazione testimoniale di secondo cui “Il pezzo non è indispensabile per il funzionamento della Testimone_2 macchina ma la sua mancanza produce un rumore orrendo che viene avvertito da chi la utilizza”. Tale argomentazione, se da un lato è finalizzata a dimostrare che il perno del motore era senz'altro presente durante le operazioni eseguite da con la macchina noleggiata, posto Controparte_1
7 che altrimenti l'operatore avrebbe sentito il relativo rumore, dall'altro lato non è idonea a tale scopo, per l'evidente ragione che il testimone, nel riferirsi al “pezzo” in assenza del quale si sarebbe sentito un “rumore orrendo”, non si riferiva al perno che ancorava il motore al suo vano, ma piuttosto alla molla a gas che ancora il cofano.
Del resto, l'eventuale possibilità di proseguire regolarmente le lavorazioni con la macchina noleggiata non appare in contraddizione con l'eventuale assenza di ancoraggio del motore nel vano. Occorre infatti considerare che la macchina, allorquando è stata utilizzata, ha operato all'interno di un cantiere, mentre il danno si è verificato in occasione del trasporto di ritorno della macchina stessa su un tratto autostradale: i due contesti sono evidentemente differenti, laddove, secondo l'id quod plerumnque accidit, nel primo caso i movimenti della macchina avvengono a velocità assai limitata se non proprio in fase di stasi, mentre nel secondo caso la macchina subisce l'energia cinetica prodotta dal mezzo trasportante, che deve ritenersi senza dubbio maggiore in considerazione della maggiore velocità normalmente tenuta da un mezzo che percorre un tratto autostradale rispetto a quella normalmente tenuta da un mezzo che opera all'interno di un cantiere di lavoro.
Né può addebitarsi alla locataria di non avere rilevato il mancato ancoraggio del motore al vano, considerato da un lato che le operazioni sul motore costituiscono ipotesi di manutenzione non meramente ordinaria bensì straordinaria, peraltro eseguite da soggetti non riconducibili alla locataria, e dall'altro lato che, come confermato dai testimoni e Testimone_1 [...] nel rispondere al cap. 15 della memoria ex art. 320 c.p.c. di parte convenuta, il Tes_4 perno del motore non è visibile quando la macchina è montata.
Né, infine, può ravvisarsi imprudenza della locataria in occasione del trasporto di ritorno, considerato da un lato che la macchina è stata trasportata con le stesse modalità di ancoraggio dell'andata, e dall'altro lato che le raccomandazioni della locatrice in ordine al trasporto riguardavano non già la macchina Houlotte 16, risultata poi danneggiata, bensì unicamente la
Macchina Houlotte 18, che non ha riportato danni.
Per tali ragioni, in considerazione degli elementi di fatto emersi, deve ritenersi maggiormente probabile l'ipotesi ricostruttiva prospettata dalla parte appellata: sussiste quindi la prova liberatoria della responsabilità della locataria, laddove il danno alla macchina, consistito nel distacco del cofano determinato dal distacco del motore dal suo vano, non è addebitabile a negligenza, imperizia o imprudenza della locataria.
8 Alla luce delle considerazioni che precedono, è infondato anche il primo motivo di appello, con cui si lamenta l'erroneità dell'affermazione secondo cui il danno non si sarebbe verificato durante il periodo di noleggio. Infatti, se da un lato, sul piano cronologico, il danno si è manifestato durante il trasporto di ritorno della macchina, e dunque in un momento in cui questa era ancora assoggettata alla custodia della locataria, dall'altro lato, sul piano giuridico, tale danno non è imputabile alla medesima locataria, difettandone il presupposto causale.
5. Conclusioni e spese
L'appello è quindi infondato, difettando i presupposti per l'affermazione di responsabilità della locataria appellata. L'impugnazione deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è pari a € 1.902,10. Segue l'applicazione del corrispondente scaglione ex
DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in appello e della non particolare complessità della controversia.
A fronte del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto dall'appellante (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Perugia n. 446/21 depositata il 24/08/2021;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che si liquidano in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante.
Perugia, 03/03/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
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