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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 15/10/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1 VIA UMBRIA, 14 09074 GHILARZA
[...]
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
Difeso dall'avv. FLORIS GLORIANA (c.f. C.F._4
( ) VIA P. PALESTRINA Parte_4 C.F._5 60 09129 CAGLIARI;
con studio in VIA P. DA PALESTRINA, 6O CAGLIARI
– Parte principale –
(c.f. ), residente in Parte_5 P.IVA_1 VIALE BONARIA, 33 09125 CAGLIARI ITALIA, rappresentata da (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2 Difeso dall'avv. SANNA MARIA BERNARDA (c.f.
) C.F._6
– Controparte –
Ruolo: n. 537/2025 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 15 ottobre 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
— 1 — Il difensore dei sig.ri e ha inoltre chiesto la conces- Pt_1 Pt_3 sione di termini per memorie integrative per rispondere alla comparsa tardiva della e ha formulato richieste di prova. Pt_6 Letto l'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., considerato che le me- morie sono concesse se si rendono necessarie in relazione alle difese del convenuto, letta la comparsa della Banca e le note sostitutive dell'udienza, ritenuto che il difensore dei sig.ri e abbia già Pt_1 Pt_3 replicato, anche in via istruttoria, più che esaustivamente, nega la con- cessione dei termini per memorie. Lette le richieste di prova, ritenuto che esse siano tutte irrilevanti ai fini della decisione, ne dispone il rigetto.
Le parti concludono come segue:
e e Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...] 1) Previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'ef- ficacia del precetto, dichiarare nullo il precetto notificato in data 05/06/2025 al sig. ; in data 05/06/2025 alla sig.ra Parte_1 [...] ; in data 04/06/2025, alla sig.ra , per i Parte_7 Parte_2 motivi in premessa;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza del cre- ditore dall'azione esecutiva nei confronti dei fideiussori per l'inutile de- corso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., con conse- guente estinzione della fideiussione, derivante dalla declaratoria di nul- lità della “Clausola di deroga all'art. 1957 c.c.” contenuta nell'art. 7, garanzie del contratto di finanziamento e nelle condizioni generali alle- gato “A” di cui alla lett. b, art. 8, sotto il profilo della violazione dell'art. 2, comma 2 lett. a) legge n. 287/90, contrario alla disciplina antitrust, e sotto il profilo della violazione del dlgs n. 206/2005 (codice del con- sumo) con conseguente liberazione dei fideiussori dalle obbligazioni assunte;
3) Nel merito, accertare e dichiarare la nullità delle clausole con- tenuta nell'allegato “A” (Art. 8 lett. b, f, g, i, n) relative alle fideiussioni omnibus e specifiche stipulate a valle di intese anticoncorrenziali di- chiarate parzialmente nulle (SS.UU. Cassazione n. 41994/2021), e di- chiarare la nullità delle clausole contenuta nell'allegato “A” (Art. 8 lett. b, f, g, i, n) relative alle fideiussioni omnibus e specifiche, per viola- zione degli art. artt. 35 comma 5 e 36 del Cod. del consumo, con con- seguente dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione;
— 2 — 4) Nel merito accertare e dichiarare non dovuta la somma inti- mata nell'atto di precetto, perché illegittima e non corrispondente alla garanzia assunta dai fideiussori;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giu- dizio con rifusione del pagamento del contributo unificato.
Parte_5 rigetto dell'avversa opposizione con condanna degli opponenti alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
I fatti di causa.
Il 28 dicembre 2009 il ha concesso a Parte_5 CP_2 un mutuo di 1,173 milioni € garantito da ipoteca su vari terreni
[...] (fino a 2,346 milioni €) e dalle fideiussioni rilasciate dai soci Parte_1 e e (fino a 117.300 €, ossia il 10%) Parte_2 Parte_3 e dalla Regione GN (fino al residuo). Sul presupposto di non aver ricevuto il rimborso di alcuna rata, il attraverso la propria mandataria Parte_5 Controparte_1
, tra il 19 maggio e il 5 giugno 2025 ha notificato ai debitori
[...] il precetto a pagare il capitale e gli interessi, per un totale di 1.281.477,08 €, limitatamente, per quanto concerne i fideiussori, alla somma da loro garantita. Il 13 giugno 2025 i sig.ri e CA hanno notificato opposi- Pt_1 zione all'esecuzione per i motivi di seguito illustrati.
1. La decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
Con un primo motivo, i sig.ri e sostengono che il Pt_1 Pt_3 creditore sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., che pone a suo carico l'onere di escutere il fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Rilevano che il contratto preve- deva espressamente una deroga a tale norma, ma sostengono che tale
— 3 — deroga sia nulla sotto vari profili. Il motivo è infondato. Con riferimento alla violazione anticoncorrenziale, occorre far presente che la fideiussione in questione non è di tipo omnibus. Par- tendo dal presupposto che tali sono le fideiussioni a garanzia di obbli- gazioni condizionali o future ai sensi dell'art. 1938 c.c., tale non può ritenersi la fideiussione in questione, la quale, invece, è limitata alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, e non a tutte le obbliga- zioni future di Dal momento che l'intesa anticoncorren- Controparte_2 ziale sanzionata dalla Banca d'Italia riguardava gli schemi di fideius- sione omnibus predisposti dall'Associazione Bancaria Italiana del 2003, la detta sanzione, e la conseguente nullità, non ha niente a che vedere con il contratto oggetto di causa. Né si ritiene di dover seguire alcune pronunce più recenti che hanno esteso la nullità alle fideiussioni specifiche sul presupposto dell'identità di ratio, in quanto non è stata accertata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale nel settore delle fi- deiussioni specifiche. Né, del resto, si può ritenere nulla la deroga in questione una clau- sola vessatoria, nulla per violazione degli artt. 33 e 36 c. cons. In primo luogo, i fideiussori non sono affatto intervenuti come consumatori, ma come soci della società mutuataria, e quindi nell'esercizio di un'attività di impresa;
in secondo luogo, non sussiste alcuno squilibrio tra diritti e obblighi, in quanto la clausola non incide minimamente sull'entità, sui tempi e sui modi di esecuzione della prestazione del fideiussore, né può ritenersi uno squilibrio la rinuncia alla decadenza, che ha come scopo fornire certezza ai rapporti.
2. La determinazione dell'entità della garanzia.
Con un secondo motivo, i sig.ri e sostengono che il Pt_1 Pt_3 contratto azionato come titolo esecutivo renda impossibile la determi- nazione delle somme esigibili dai fideiussori. Sostengono, infatti, che i fideiussori dovessero garantire solo il 10% dell'importo finanziato, ma esso non è stato interamente erogato a causa di problematiche insorte nel corso del progetto finanziato. In mancanza di queste indicazioni, sostengono, è impossibile determinare il 10% a cui i fideiussori sono obbligati. Il motivo è infondato.
— 4 — Nelle premesse del contratto si dà atto che la fideiussione della Regione è sussidiaria a quella dei soci, e dal resto del testo non è affatto dato riscontrare che la garanzia dei soci è limitata al 10% dell'erogato, ma, al contrario, è limitata a 117.300 €. Per far scattare interamente la loro fideiussione, quindi, è sufficiente che la abbia erogato al- Pt_6 meno tale somma, e questa circostanza non è in contestazione. Nessun errore è dato riscontrare nel precetto, che intima in modo chiaro e uni- voco ai sig.ri e di pagare 117.300 €, non l'intero importo Pt_1 Pt_3 del credito.
Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 117.300 €, di complessità minima in ogni fase, senza difese utili in fase di trattazione e decisione. Le spese del processo dovranno essere rimborsate solo al
[...]
che è l'unica vera parte processuale, avendo Parte_5 [...]
agito in suo nome. Controparte_1
Dispositivo
Il Tribunale:
1. rigetta l'opposizione
2. condanna , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore
[...]
che si liquidano in 1.727 € per compensi della Parte_5 fase cautelare e in 2.090 € per compensi della fase di merito, oltre ac- cessori di legge
Si comunichi.
15 ottobre 2025
Il giudice Nicolò Sesta
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