Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di 5 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche e per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete autofilotranviaria con ammortamento in trentacinque anni al saggio vigente alla data della concessione.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di 5 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche e per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete autofilotranviaria con ammortamento in trentacinque anni al saggio vigente alla data della concessione.