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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
482/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 05 giugno 2025 nella I Sezione civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa
Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
[...]
E
[...]
Parte_2
-convenuto
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate da difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
pagina 1 di 4
N. R.G. 482/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 482/2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_3
difesa, giusta procura allegata telematicamente al ricorso, dall'Avv. Antonio Peluso ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Avellino (AV), alla Via Manfra 1/Q;
-attore contro
(c.f.: ), res.te come in atti;
Parte_2 C.F._1
-convenuto contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. la ha convenuto in Parte_1
giudizio , in qualità di amministratore del “Condominio Ferrara”, sito in Palma Parte_2
Campania (Na) alla Via Nuova Nola 48, per ottenerne la condanna alla comunicazione, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., del nominativo dei condomini morosi, con condanna altresì al versamento in favore della ricorrente, ex art. 614-bis c.p.c., della somma di € 50,00 ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell' emanando provvedimento, con vittoria di spese.
A sostegno della domanda deduceva di essere creditrice del condominio, per attività di prestazione di servizi, della somma di danaro di € 7.380,00 in virtù del decreto ingiuntivo n. 2205/2024, emesso dal
Giudice di Pace di Nola nell'ambito del procedimento RG. 4928/2024, notificato in data 25.09.2024, non pagina 2 di 4 opposto e munito di formula esecutiva in data 22.11.2024, nonché di aver provveduto alla notifica di atto di precetto in data 10.12.2024, per la somma complessiva di € 8.231.14.
Non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, il convenuto e, Parte_2
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Invero, a mente dell'art. 63 disp. att. c.c., così come novellato dalla Legge n. 220/2012 prevede espressamente l'obbligo per il Condominio in persona dell'amministratore di “comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
Tale disposizione, in vigore dal 18.6.2013, positivizza un obbligo che era da ritenersi preesistente in quanto conseguenza necessaria del principio della parziarietà delle obbligazioni gravanti sul Condominio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sent. n. 9148/2008 del 08.04.2008).
Inoltre, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, in materia di Condominio negli edifici “la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore del condominio in proprio, con conseguente sua legittimazione passiva in caso di azione giudiziaria”
(cfr. Cass. civ., sent. n. 1002 del 15/01/2025).
Pertanto, affermato il principio di diritto per il quale, con riferimento alle obbligazioni assunte nell'interesse del Condominio, in difetto di una norma che stabilisca il principio della solidarietà e venendo in rilievo un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, doveva riconoscersi il diritto del creditore ad ottenere le informazioni necessarie ad azionare il proprio credito per la quota gravante su ciascun singolo condomino.
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta provata la qualità di creditrice dell'attrice, in forza del decreto ingiuntivo n. 2205/2024, prodotto dalla ricorrente;
inoltre, è dimostrato che l'amministratore è stato investito dalla richiesta di fornire il piano di riparto del debito nascente dal titolo giudiziario (pec del
02.01.2025 allegata agli atti), ma non ha evaso la richiesta.
Sul punto, parte convenuta, rimasta contumace, non ha sollevato alcuna contestazione, né ha provato l'adempimento dell'obbligazione di consegna della documentazione richiesta posta a suo carico.
In definitiva, alla luce delle ragioni sopra esposte, consegue che il resistente, in qualità di amministratore del “Condominio Ferrara”, sito in Palma Campania (Na) alla Via Nuova Nola 48, va condannato a pagina 3 di 4 consegnare alla relativamente al credito dalla stessa vantato, Parte_1
il nominativo dei condomini morosi.
Altresì, si ritengono sussistere i presupposti per l'applicazione della misura coercitiva indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c., richiesta dall'attrice, con conseguente condanna del convenuto, in qualità di amministratore del Condominio Ferrara al pagamento, in favore della Parte_1
della somma che appare equo determinare – tenuto conto del valore della controversia,
[...]
della natura e delle altre circostanze concrete – in euro 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione,
a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa) e della attività in concreto espletata dal difensore, in mancanza di fase istruttoria, con applicazione dei parametri minimi in considerazione della bassa complessità e con la riduzione di cui all' art. 4, comma 4 per la assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna , in qualità di amministratore del Parte_2
“Condominio Ferrara”, sito in Palma Campania (Na) alla Via Nuova Nola 48, a consegnare alla relativamente al credito vantato, il nominativo dei condomini Parte_3
morosi;
-condanna , in qualità di amministratore del “Condominio Ferrara”, sito in Palma Parte_2
Campania (Na) alla Via Nuova Nola 48 al pagamento, in favore della Parte_1
di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal
[...]
trentesimo giorno successivo alla data di notificazione del presente provvedimento;
-condanna , in qualità di amministratore del “Condominio Ferrara”, sito in Palma Parte_2
Campania (Na) alla Via Nuova Nola 48 al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Antonio Peluso, che liquida in € 100,00 per spese ed €
2.034,20 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi),
IVA e CPA come per legge.
Nola, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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