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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 30 settembre 2024, iscritta al n. 203 reg. ord. del 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dall'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2024, n. 40620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40620 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA UG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GA ST, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il giudice per le indagini preliminari di NO ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a UG IA la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto a fini di cessione gr. 5,026 di cocaina, da cui erano ricavabili n. 23 dosi medie singole. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40620 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 23/10/2024 Con la medesima sentenza è stata disposta la confisca della somma di denaro in sequestro, ritenuto «provento dell'attività di spaccio», richiamando sia l'art. 240 cod pen. che il successivo art. 240-bis cod. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di UG IA denunciando un unico motivo, per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 240 e 240-bis cod. pen. Al ricorrente è stata contestata l'illecita detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione, per cui la somma sequestrata e confiscata (euro 1970,00) non può essere considerata provento del reato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 240 cod. pen. Non è applicabile al caso concreto neppure l'art. 240 bis cod. pen. in considerazione della avvenuta riqualificazione del reato nella fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; in ogni caso, la disposta confisca difetta totalmente di motivazione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va rilevato che in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen., applicabile all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (da ultimo Sez.4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248). Non è contestabile, infatti, che a fronte del reato di illecita detenzione, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato non può in astratto considerarsi quale profitto del reato, né è altrimenti collegabile alla commissione dell'illecito, il che determina l'intrinseca incompatibilità della confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen. rispetto alla fattispecie di reato in esame. 2. La confisca per sproporzione - oggi prevista dall'art. 240-bis c.p., in precedenza dall'art. 12-sexies del dl. n. 306/1992, conv. in I. 356/1992 - è un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria, la cui applicazione si fonda su tre requisiti: la condanna (o l'applicazione della pena) per uno dei reati elencati dalla norma;
la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica;
la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza. A tali requisiti la giurisprudenza di legittimità ha affiancato un ulteriore requisito non scritto, quello della «ragionevolezza temporale», in forza del quale il momento dell'acquisto di valore sproporzionato al reddito o all'attività svolta non deve essere eccessivamente distante dall'epoca di realizzazione del reato-spia (Sez.1, n. 8783 del 08/11/2022, dep. 2023, Paludi, Rv. 284378). Per effetto della modifica apportata all'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 4, comma 3-bis, del dl. 15 settembre 2023 n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta oggi inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. La nuova disciplina si applickketroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, comma 1, cod. pen. Ne consegue che, ai fini della individuazione del regime da considerare, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (così sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, Osawaru, Rv. 285602). Infatti, l'articolo 200, comma 1, cod. pen. stabilisce che «Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione» e il successivo art. 236, che detta le regole generali per le misure di sicurezza patrimoniali (tra cui la confisca), stabilisce che ad esse si applica solo il comma 1 dell'art. 200 cit. (e non, dunque, anche il comma 2, secondo cui «Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione»). Pertanto, la confisca - anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. - è regolata dal principio di retroattività entro i limiti dettati dal primo comma dell'art. 200, cod. pen., stante il richiamo dell'art. 236, comma 2, cod. pen., esclusivamente alla prima parte di detta disposizione, sicché, per l'individuazione del regime legale di riferimento, deve aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione, che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione di primo grado (Sez. 6, n. 21491 del 16/02/2015, Meluzio, Rv. 263768). Pertanto, considerato che la confisca è stata disposta con sentenza del 5 maggio 2024, intervenuta dopo la modifica normativa che ha attratto nell'ambito applicativo dell'art. 240-bis cod. pen. anche la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - il novum normativo è applicabile alla statuizione oggetto del presente ricorso. 3 3. In applicazione dei criteri sopra riportati, la somma di denaro sequestrata può, quindi, essere soggetta a confisca per sproporzione se ricorrono i presupposti di cui all'art. 240-bis cod. pen., ovvero si tratti di denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza e che sia sproporzionato rispetto al proprio reddito o all'attività svolta. 4. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio sul punto al Tribunale di NO, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, che nel nuovo giudizio dovrà operare la valutazione inerente la confiscabilità del denaro in sequestro alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di NO. Così deciso il 23/10/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GA ST, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il giudice per le indagini preliminari di NO ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a UG IA la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto a fini di cessione gr. 5,026 di cocaina, da cui erano ricavabili n. 23 dosi medie singole. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40620 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 23/10/2024 Con la medesima sentenza è stata disposta la confisca della somma di denaro in sequestro, ritenuto «provento dell'attività di spaccio», richiamando sia l'art. 240 cod pen. che il successivo art. 240-bis cod. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di UG IA denunciando un unico motivo, per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 240 e 240-bis cod. pen. Al ricorrente è stata contestata l'illecita detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione, per cui la somma sequestrata e confiscata (euro 1970,00) non può essere considerata provento del reato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 240 cod. pen. Non è applicabile al caso concreto neppure l'art. 240 bis cod. pen. in considerazione della avvenuta riqualificazione del reato nella fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; in ogni caso, la disposta confisca difetta totalmente di motivazione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va rilevato che in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen., applicabile all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (da ultimo Sez.4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248). Non è contestabile, infatti, che a fronte del reato di illecita detenzione, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato non può in astratto considerarsi quale profitto del reato, né è altrimenti collegabile alla commissione dell'illecito, il che determina l'intrinseca incompatibilità della confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen. rispetto alla fattispecie di reato in esame. 2. La confisca per sproporzione - oggi prevista dall'art. 240-bis c.p., in precedenza dall'art. 12-sexies del dl. n. 306/1992, conv. in I. 356/1992 - è un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria, la cui applicazione si fonda su tre requisiti: la condanna (o l'applicazione della pena) per uno dei reati elencati dalla norma;
la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica;
la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza. A tali requisiti la giurisprudenza di legittimità ha affiancato un ulteriore requisito non scritto, quello della «ragionevolezza temporale», in forza del quale il momento dell'acquisto di valore sproporzionato al reddito o all'attività svolta non deve essere eccessivamente distante dall'epoca di realizzazione del reato-spia (Sez.1, n. 8783 del 08/11/2022, dep. 2023, Paludi, Rv. 284378). Per effetto della modifica apportata all'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 4, comma 3-bis, del dl. 15 settembre 2023 n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta oggi inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. La nuova disciplina si applickketroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, comma 1, cod. pen. Ne consegue che, ai fini della individuazione del regime da considerare, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (così sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, Osawaru, Rv. 285602). Infatti, l'articolo 200, comma 1, cod. pen. stabilisce che «Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione» e il successivo art. 236, che detta le regole generali per le misure di sicurezza patrimoniali (tra cui la confisca), stabilisce che ad esse si applica solo il comma 1 dell'art. 200 cit. (e non, dunque, anche il comma 2, secondo cui «Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione»). Pertanto, la confisca - anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. - è regolata dal principio di retroattività entro i limiti dettati dal primo comma dell'art. 200, cod. pen., stante il richiamo dell'art. 236, comma 2, cod. pen., esclusivamente alla prima parte di detta disposizione, sicché, per l'individuazione del regime legale di riferimento, deve aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione, che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione di primo grado (Sez. 6, n. 21491 del 16/02/2015, Meluzio, Rv. 263768). Pertanto, considerato che la confisca è stata disposta con sentenza del 5 maggio 2024, intervenuta dopo la modifica normativa che ha attratto nell'ambito applicativo dell'art. 240-bis cod. pen. anche la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - il novum normativo è applicabile alla statuizione oggetto del presente ricorso. 3 3. In applicazione dei criteri sopra riportati, la somma di denaro sequestrata può, quindi, essere soggetta a confisca per sproporzione se ricorrono i presupposti di cui all'art. 240-bis cod. pen., ovvero si tratti di denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza e che sia sproporzionato rispetto al proprio reddito o all'attività svolta. 4. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio sul punto al Tribunale di NO, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, che nel nuovo giudizio dovrà operare la valutazione inerente la confiscabilità del denaro in sequestro alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di NO. Così deciso il 23/10/2024