Art. 19. (Assistenza tecnica dell'ISFOL)
Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facolta' di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 .
All' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 , il n. 1 ) e' sostituito dal seguente:
"1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi".
All' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 , il n. 3 ) e' sostituito dal seguente:
"3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ".
Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facolta' di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 .
All' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 , il n. 1 ) e' sostituito dal seguente:
"1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi".
All' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 , il n. 3 ) e' sostituito dal seguente:
"3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ".