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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8357 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – nella persona della dott. M. Rosaria
Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 13 novembre 2025, lette le note depositate e udita la discussione orale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20223/24 del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto: indennità di malattia complementare
T R A
, nato a Massa di Somma in [...] Parte_1
05.10.2005 c.f. rapp.to e difeso in virtù di procura in C.F._1
atti dall'avv. Giulio Pelosi, presso il cui studio elett.te domicilia in Portici al c.so Garibaldi n. 179
Ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. M. Sofia Lizzi ed elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De
Gasperi n. 55 presso la sede provinciale CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 23.9.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' deducendo: di essere lavoratore CP_1
marittimo e di essere sbarcato presso il porto di Bastia in data 16.11.2023; di avere manifestato, nei successivi giorni, sintomatologia algica certificata in data
21.11.2023; di avere pertanto presentato all' domanda di malattia CP_1
complementare per lombo sciatalgia acuta (insorta nei 28 giorni successivi allo sbarco ex R.D.L. n. 1918/1937 e successive modifiche) con numero protocollo
230049779, che era stata indennizzata solo parzialmente;
che a seguito di opportune terapie era stato dichiarato guarito in data 18.03.2024; che tuttavia con provvedimento datato 28.03.2024 l' gli aveva comunicato la reiezione CP_1
dell'istanza di indennità di malattia complementare a causa della irreperibilità a visita medica di controllo del 03.03.2024, in quanto il medico accertatore aveva dichiarato che l'istante era risultato "sconosciuto/irreperibile in quanto in data
03.03.2024 alle ore 17:54 all' indirizzo dato il nominativo dato non risulta ai citofoni. il cancello di ingresso alla palazzina era chiuso”; che di contro l'indirizzo riportato sul certificato di malattia telematico del 27.02.2024 prot.
374441497 era corretto (via Trentola n. 23, Ercolano, NA) e che l'immobile presentava citofono all'ingresso, con il proprio cognome ben visibile;
che la targa con il civico 23 era presente al di sopra del cancello di ingresso dello stabile, sempre aperto, accanto al civico 21, come da immagini allegate, ed era visibile da distanza ravvicinata, per cui nessuna omissione era stata posta in essere dal lavoratore, avendo egli correttamente comunicato il proprio indirizzo di residenza ai fini della reperibilità a visita di controllo.
Deduceva pertanto che era presumibile un errore da parte del medico fiscale, atteso che lo stabile di residenza corrispondeva all'indirizzo riportato sulle certificazioni;
di conseguenza, la reiezione della domanda di malattia con mancata erogazione della relativa prestazione era da ritenersi illegittima.
Chiedeva pertanto il riconoscimento e pagamento dell'indennità di malattia per l'intero periodo dal 21.11.2023 (esclusi i primi 4 giorni di carenza) al
2 18.03.2024, pari ad euro 9.072,12 (euro 79,58 X 114 giorni), detratto l'acconto già percepito di euro 1796,85, con diritto a ricevere l'indennità residua dovuta pari ad euro 7.275,27.
In via subordinata richiamava le previsioni dell'art 5, comma 14, DL 463/1983 relative alle conseguenze dell'assenza a visita di controllo (“Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della meta' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o gia' accertati da precedente visita di controllo”) e le indicazioni della Corte Costituzionale, con sentenza
14-26 gennaio 1988 n. 78, non avendo l'Istituto effettuato una seconda visita medica di controllo.
Concludeva pertanto chiedendo “…previa disapplicazione del provvedimento di reiezione del 28.03.2024 dichiarare il diritto del ricorrente all' indennità di malattia complementare ex R.D.L. n. 1918/1937 e successive modifiche per l'intero periodo dal
21.11.2023 al 18.03.2024, con conseguente condanna dell' al pagamento in suo CP_1 favore del relativo importo nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e detratto l'acconto già percepito;
in subordine, previa disapplicazione del provvedimento di reiezione del 28.03.2024 dichiarare il diritto del ricorrente all' indennità di malattia complementare ex R.D.L. n. 1918/1937 e successive modifiche per l'intero periodo dal 21.11.2023 al 18.03.2024, con la sola esclusione di dieci giorni per l'assenza a visita di controllo, con seguente condanna dell' al pagamento in suo CP_1 favore del relativo importo nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e detratto l'acconto già percepito”, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva l' resistente con propria memoria, contestando la domanda CP_2
e ritenendola infondata per i motivi ivi esplicitati;
concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
La causa, non risultando necessaria ulteriore attività istruttoria, veniva rinviata per la discussione all'udienza odierna;
quindi, udite le conclusioni delle parti, il
3 Giudice decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Il ricorso è solo parzialmente fondato, alla stregua di quanto di seguito esposto.
Nella fattispecie va rimarcato il consolidato principio di diritto, enunciato in plurime occasioni dalla Corte di legittimità, in base al quale il certificato redatto da un medico convenzionato con l' per il controllo della malattia del CP_1
lavoratore è atto pubblico che fa fede - fino a querela di falso - della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o esser avvenuti in sua presenza (v. Cass., 22 maggio 1999, n. 5000; Cass., 11 maggio
2000, n. 6045; Cass., 20 luglio 2007, n. 15372).
Parte ricorrente, dal canto suo, ha invece sostenuto che le circostanze indicate nel verbale del medico fiscale (irreperibilità di fatto del ricorrente) fossero non veritiere, in quanto dovute ad una “svista” dello stesso;
in particolare ha affermato che vi era piena visibilità sia del numero civico della propria abitazione, sia del proprio nominativo sulla targhetta del citofono presso l'indirizzo di residenza di Ercolano, via Trentola n. 23, allegando altresì alcune fotografie dei luoghi (cfr in atti).
Tali circostanze, tuttavia, meramente postulate dall'istante, si pongono in contrasto con le risultanze dell'atto pubblico di cui sopra (in relazione al quale non è stata proposta querela di falso, unico strumento idoneo ad invalidare tali risultanze, cfr. supra); deve poi evidenziarsi che al verbale negativo di accesso del medico fiscale sono state allegate anche alcune fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, scattate dal medesimo sanitario al momento dell'accesso (cfr. in atti)
Dalle stesse innanzitutto emerge palesemente che il medico incaricato della visita di controllo si era recato presso l'indirizzo di residenza indicato dal
4 ricorrente (via Trentola n. 23 Ercolano) e che in tale circostanza non era stata oggettivamente reperibile - sul citofono del civico innanzi indicato - una targhetta riportante il nominativo del . Pt_1
Tale circostanza risulta pertanto attestata con l'efficacia innanzi detta da parte del medico, pubblico ufficiale (cfr. supra).
Di contro le fotografie allegate dalla controparte – oltre a non essere affatto chiare - sono prive di qualsiasi elemento che consenta di ricondurre le stesse ad un preciso momento temporale (in ipotesi contestuale, antecedente o successivo al momento dell'accesso), per cui da esse non possono trarsi elementi in grado di smentire il contenuto del verbale redatto dal pubblico ufficiale e lo stato dei luoghi ritratto nelle fotografie allegate al verbale della mancata visita di controllo.
Ciò posto in punto di fatto, deve procedersi a valutare quali siano le conseguenze giuridiche da ricollegarsi alla situazione concreta emergente dal verbale innanzi richiamato.
A tal proposito va ricordato che la Corte di Cassazione, il cui insegnamento questo giudicante condivide, si è più volte espressa ritenendo che l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincida necessariamente con l'assenza del medesimo dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale.
Inoltre, la prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore
(v. Cass., 18 novembre 1991, n. 12534; Cass., 23 marzo 1994, n. 2816; Cass.,
14 maggio 1997, n. 4216; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3294).
In altre parole – alla luce del principio di diritto innanzi richiamato – deve ritenersi che, nella fattispecie, il mancato reperimento del ricorrente
5 all'indirizzo di residenza indicato nell'istanza è stato dovuto non certo a negligenza dell' e/o del suo delegato al controllo, ma allo stesso CP_2
lavoratore, il quale avrebbe dovuto provvedere a tutto quanto necessario per consentire la propria reperibilità alla visita fiscale, sia attivandosi “a monte” (al fine di fornire all'Ente ulteriori informazioni ad es. numero telefonico) sia accertandosi dello stato dei luoghi, ed in particolare della presenza di proprio nominativo (leggibile) sul citofono dell'abitazione.
E' evidente difatti che tale mancanza ha reso impossibile per il medico incaricato della visita di effettuare la stessa, non essendo in possesso di ulteriori dati utili a rintracciare l'istante.
Quanto alle conseguenze, in punto di diritto l'art 5, comma 14, DL 463/1983 dispone che “…Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della meta' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o gia' accertati da precedente visita di controllo”. La Corte Costituzionale, con sentenza 14-26 gennaio 1988 n. 78 (in G.U. la s.s. 3/2/1988 n. 5), ha poi dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della meta' per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni".
Conseguentemente, rilevata l'assenza ingiustificata del ricorrente, va disposta la trattenuta dell'intera indennità per la durata di 10 giorni.
Non è stata, poi, effettuata una seconda visita medica di controllo e, dunque, non va applicata la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di
6 malattia nella misura della meta' per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni, così come statuito dalla Corte Costituzionale 78/1988.
Essendo stata documentata dal ricorrente la malattia dal 21.11.23 al 18.4.2024 ed essendo stata già parzialmente pagata dall' l'indennità in parola per un CP_1
importo di lordo di euro 2.069,25, netto di 1.796,85 (cfr. in atti), al ricorrente spetta l'indennità residua, con esclusione della quota dei 10 giorni.
Va, dunque, accolto parzialmente il ricorso e dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di malattia dal 21.11.2023 al 18.4.2024, detratto quanto già percepito a tale titolo dall' (cfr. supra) con esclusione di 10 CP_1
giorni, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla maturazione del diritto e fino al saldo, con condanna dell' resistente al detto pagamento. CP_2
In vista della soccombenza reciproca e del solo parziale accoglimento della domanda va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione reietta e/o disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di malattia dal 21.11.2023 al 18.4.2024, detratto quanto già percepito a tale titolo dall con esclusione di 10 CP_1 giorni, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla maturazione del diritto e fino al saldo, con condanna dell' al detto pagamento;
CP_1
2. compensa le spese di lite. Napoli, 13.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Maria Rosaria Elmino
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – nella persona della dott. M. Rosaria
Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 13 novembre 2025, lette le note depositate e udita la discussione orale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20223/24 del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto: indennità di malattia complementare
T R A
, nato a Massa di Somma in [...] Parte_1
05.10.2005 c.f. rapp.to e difeso in virtù di procura in C.F._1
atti dall'avv. Giulio Pelosi, presso il cui studio elett.te domicilia in Portici al c.so Garibaldi n. 179
Ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. M. Sofia Lizzi ed elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De
Gasperi n. 55 presso la sede provinciale CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 23.9.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' deducendo: di essere lavoratore CP_1
marittimo e di essere sbarcato presso il porto di Bastia in data 16.11.2023; di avere manifestato, nei successivi giorni, sintomatologia algica certificata in data
21.11.2023; di avere pertanto presentato all' domanda di malattia CP_1
complementare per lombo sciatalgia acuta (insorta nei 28 giorni successivi allo sbarco ex R.D.L. n. 1918/1937 e successive modifiche) con numero protocollo
230049779, che era stata indennizzata solo parzialmente;
che a seguito di opportune terapie era stato dichiarato guarito in data 18.03.2024; che tuttavia con provvedimento datato 28.03.2024 l' gli aveva comunicato la reiezione CP_1
dell'istanza di indennità di malattia complementare a causa della irreperibilità a visita medica di controllo del 03.03.2024, in quanto il medico accertatore aveva dichiarato che l'istante era risultato "sconosciuto/irreperibile in quanto in data
03.03.2024 alle ore 17:54 all' indirizzo dato il nominativo dato non risulta ai citofoni. il cancello di ingresso alla palazzina era chiuso”; che di contro l'indirizzo riportato sul certificato di malattia telematico del 27.02.2024 prot.
374441497 era corretto (via Trentola n. 23, Ercolano, NA) e che l'immobile presentava citofono all'ingresso, con il proprio cognome ben visibile;
che la targa con il civico 23 era presente al di sopra del cancello di ingresso dello stabile, sempre aperto, accanto al civico 21, come da immagini allegate, ed era visibile da distanza ravvicinata, per cui nessuna omissione era stata posta in essere dal lavoratore, avendo egli correttamente comunicato il proprio indirizzo di residenza ai fini della reperibilità a visita di controllo.
Deduceva pertanto che era presumibile un errore da parte del medico fiscale, atteso che lo stabile di residenza corrispondeva all'indirizzo riportato sulle certificazioni;
di conseguenza, la reiezione della domanda di malattia con mancata erogazione della relativa prestazione era da ritenersi illegittima.
Chiedeva pertanto il riconoscimento e pagamento dell'indennità di malattia per l'intero periodo dal 21.11.2023 (esclusi i primi 4 giorni di carenza) al
2 18.03.2024, pari ad euro 9.072,12 (euro 79,58 X 114 giorni), detratto l'acconto già percepito di euro 1796,85, con diritto a ricevere l'indennità residua dovuta pari ad euro 7.275,27.
In via subordinata richiamava le previsioni dell'art 5, comma 14, DL 463/1983 relative alle conseguenze dell'assenza a visita di controllo (“Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della meta' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o gia' accertati da precedente visita di controllo”) e le indicazioni della Corte Costituzionale, con sentenza
14-26 gennaio 1988 n. 78, non avendo l'Istituto effettuato una seconda visita medica di controllo.
Concludeva pertanto chiedendo “…previa disapplicazione del provvedimento di reiezione del 28.03.2024 dichiarare il diritto del ricorrente all' indennità di malattia complementare ex R.D.L. n. 1918/1937 e successive modifiche per l'intero periodo dal
21.11.2023 al 18.03.2024, con conseguente condanna dell' al pagamento in suo CP_1 favore del relativo importo nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e detratto l'acconto già percepito;
in subordine, previa disapplicazione del provvedimento di reiezione del 28.03.2024 dichiarare il diritto del ricorrente all' indennità di malattia complementare ex R.D.L. n. 1918/1937 e successive modifiche per l'intero periodo dal 21.11.2023 al 18.03.2024, con la sola esclusione di dieci giorni per l'assenza a visita di controllo, con seguente condanna dell' al pagamento in suo CP_1 favore del relativo importo nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e detratto l'acconto già percepito”, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva l' resistente con propria memoria, contestando la domanda CP_2
e ritenendola infondata per i motivi ivi esplicitati;
concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
La causa, non risultando necessaria ulteriore attività istruttoria, veniva rinviata per la discussione all'udienza odierna;
quindi, udite le conclusioni delle parti, il
3 Giudice decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Il ricorso è solo parzialmente fondato, alla stregua di quanto di seguito esposto.
Nella fattispecie va rimarcato il consolidato principio di diritto, enunciato in plurime occasioni dalla Corte di legittimità, in base al quale il certificato redatto da un medico convenzionato con l' per il controllo della malattia del CP_1
lavoratore è atto pubblico che fa fede - fino a querela di falso - della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o esser avvenuti in sua presenza (v. Cass., 22 maggio 1999, n. 5000; Cass., 11 maggio
2000, n. 6045; Cass., 20 luglio 2007, n. 15372).
Parte ricorrente, dal canto suo, ha invece sostenuto che le circostanze indicate nel verbale del medico fiscale (irreperibilità di fatto del ricorrente) fossero non veritiere, in quanto dovute ad una “svista” dello stesso;
in particolare ha affermato che vi era piena visibilità sia del numero civico della propria abitazione, sia del proprio nominativo sulla targhetta del citofono presso l'indirizzo di residenza di Ercolano, via Trentola n. 23, allegando altresì alcune fotografie dei luoghi (cfr in atti).
Tali circostanze, tuttavia, meramente postulate dall'istante, si pongono in contrasto con le risultanze dell'atto pubblico di cui sopra (in relazione al quale non è stata proposta querela di falso, unico strumento idoneo ad invalidare tali risultanze, cfr. supra); deve poi evidenziarsi che al verbale negativo di accesso del medico fiscale sono state allegate anche alcune fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, scattate dal medesimo sanitario al momento dell'accesso (cfr. in atti)
Dalle stesse innanzitutto emerge palesemente che il medico incaricato della visita di controllo si era recato presso l'indirizzo di residenza indicato dal
4 ricorrente (via Trentola n. 23 Ercolano) e che in tale circostanza non era stata oggettivamente reperibile - sul citofono del civico innanzi indicato - una targhetta riportante il nominativo del . Pt_1
Tale circostanza risulta pertanto attestata con l'efficacia innanzi detta da parte del medico, pubblico ufficiale (cfr. supra).
Di contro le fotografie allegate dalla controparte – oltre a non essere affatto chiare - sono prive di qualsiasi elemento che consenta di ricondurre le stesse ad un preciso momento temporale (in ipotesi contestuale, antecedente o successivo al momento dell'accesso), per cui da esse non possono trarsi elementi in grado di smentire il contenuto del verbale redatto dal pubblico ufficiale e lo stato dei luoghi ritratto nelle fotografie allegate al verbale della mancata visita di controllo.
Ciò posto in punto di fatto, deve procedersi a valutare quali siano le conseguenze giuridiche da ricollegarsi alla situazione concreta emergente dal verbale innanzi richiamato.
A tal proposito va ricordato che la Corte di Cassazione, il cui insegnamento questo giudicante condivide, si è più volte espressa ritenendo che l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincida necessariamente con l'assenza del medesimo dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale.
Inoltre, la prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore
(v. Cass., 18 novembre 1991, n. 12534; Cass., 23 marzo 1994, n. 2816; Cass.,
14 maggio 1997, n. 4216; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3294).
In altre parole – alla luce del principio di diritto innanzi richiamato – deve ritenersi che, nella fattispecie, il mancato reperimento del ricorrente
5 all'indirizzo di residenza indicato nell'istanza è stato dovuto non certo a negligenza dell' e/o del suo delegato al controllo, ma allo stesso CP_2
lavoratore, il quale avrebbe dovuto provvedere a tutto quanto necessario per consentire la propria reperibilità alla visita fiscale, sia attivandosi “a monte” (al fine di fornire all'Ente ulteriori informazioni ad es. numero telefonico) sia accertandosi dello stato dei luoghi, ed in particolare della presenza di proprio nominativo (leggibile) sul citofono dell'abitazione.
E' evidente difatti che tale mancanza ha reso impossibile per il medico incaricato della visita di effettuare la stessa, non essendo in possesso di ulteriori dati utili a rintracciare l'istante.
Quanto alle conseguenze, in punto di diritto l'art 5, comma 14, DL 463/1983 dispone che “…Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della meta' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o gia' accertati da precedente visita di controllo”. La Corte Costituzionale, con sentenza 14-26 gennaio 1988 n. 78 (in G.U. la s.s. 3/2/1988 n. 5), ha poi dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della meta' per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni".
Conseguentemente, rilevata l'assenza ingiustificata del ricorrente, va disposta la trattenuta dell'intera indennità per la durata di 10 giorni.
Non è stata, poi, effettuata una seconda visita medica di controllo e, dunque, non va applicata la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di
6 malattia nella misura della meta' per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni, così come statuito dalla Corte Costituzionale 78/1988.
Essendo stata documentata dal ricorrente la malattia dal 21.11.23 al 18.4.2024 ed essendo stata già parzialmente pagata dall' l'indennità in parola per un CP_1
importo di lordo di euro 2.069,25, netto di 1.796,85 (cfr. in atti), al ricorrente spetta l'indennità residua, con esclusione della quota dei 10 giorni.
Va, dunque, accolto parzialmente il ricorso e dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di malattia dal 21.11.2023 al 18.4.2024, detratto quanto già percepito a tale titolo dall' (cfr. supra) con esclusione di 10 CP_1
giorni, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla maturazione del diritto e fino al saldo, con condanna dell' resistente al detto pagamento. CP_2
In vista della soccombenza reciproca e del solo parziale accoglimento della domanda va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione reietta e/o disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di malattia dal 21.11.2023 al 18.4.2024, detratto quanto già percepito a tale titolo dall con esclusione di 10 CP_1 giorni, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla maturazione del diritto e fino al saldo, con condanna dell' al detto pagamento;
CP_1
2. compensa le spese di lite. Napoli, 13.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Maria Rosaria Elmino
7 8