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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4329 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 03/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9498/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e difeso, come in atti, dagli avv.ti Guido Parte_1
Lombardo, Antonio Lombardo e Giandomenico Lombardo e con questi elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in via F. Renella 32, Caserta
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in Controparte_1 atti, dall'avv. Francesco Alagna con il quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Cuma n.28
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in CP_2 virtù di procura ad lites per Notar del 23.01.23 repertorio n. 37590, Persona_1 raccolta n. 7131, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale è elett.te domiciliato in
Napoli presso la sede di via A. De Gasperi n. 55 CP_2
RESISTENTE OGGETTO: mansioni superiori CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DEICIONE Con ricorso depositato in data 18.05.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato, dal 29.10.2001 al 01.01.2022, alle dipendenze della società convenuta, società in house della la quale svolgeva Controparte_1 Controparte_3 attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto degli incendi nelle aree boschive della al risanamento ambientale, al monitoraggio del territorio e al riassetto CP_1 idrogeologico;
di essere stato addetto a prestare la propria opera nell'ambito della provincia di Caserta ed, in particolare, nella 'base' di Cellole (cfr. contratto di assunzione); di aver rivestito la qualifica di operaio specializzato e di essere stato inquadrato nel livello IV del CCNL Terziario, applicato dall'azienda; di aver svolto le mansioni di operaio specializzato (cfr. buste paga) addetto all'opera di antincendio nonché di manutenzione e prevenzione incendi boschivi, autista di mezzi speciali per la prevenzione di incendi (quali l'autobotte, il Defender e il Daily 155); di aver svolto, dal gennaio 2003, allora inquadrato nel liv. 5° del CCNL, le mansioni di caposquadra e capocantiere supervisionando 20 lavoratori di IV livello che effettuavano, sotto la sua guida, attività consistenti nel servizio di spegnimento degli incendi boschivi e di pronto intervento, di supporto tecnico al personale regionale nonché di manutenzione del verde posto nei dintorni delle vasche IB (anti incendio boschivo) per l'approvvigionamento idrico da elicottero al fine di garantirne la funzionalità, di manutenzione del territorio di alcune aree particolarmente sensibili agli incendi boschivi, di manutenzione del verde delle elisuperfici utilizzate per il servizio IB;
che, quale caposquadra e capocantiere, aveva impartito gli ordini durante il lavoro, assegnati compiti agli operai di cui era responsabile e garantito il giusto e sicuro svolgimento del lavoro ed era stato, altresì, responsabile delle attrezzature e dei mezzi da utilizzare;
che dal maggio 2010 gli era stato attribuito il 4° livello, che, comunque, non era adeguato alle mansioni espletate;
che aveva svolto, ininterrottamente e continuativamente, sin dal 2 gennaio 2003, mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento, più specificamente rinvenibili nella declaratoria contrattuale del livello “3”, assumendo, di fatto, la funzione di
“caposquadra e capocantiere” nonché di “operaio specializzato provetto”. Tanto premesso, conveniva la società resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“ accertare e dichiarare la spettanza al ricorrente del livello 3° del CCNL di categoria
– CCNL Terziario – dal 02.01.2003 (o dalla data che riterrà il Giudicante) al 01.01.2022; quindi condannare in persona del l.r.p.t.,con Controparte_1 sede legale in 80143 Napoli, Centro Direzionale Isola E/7a alla corresponsione della adeguata retribuzione a far data dal momento in cui ha iniziato a svolgere mansioni superiori fino alla data di cessazione del rapporto (da quantificarsi in separato giudizio); nonché al versamento dei relativi oneri contributivi, assistenziali e previdenziali ai fini pensionistici sin dalla data di maturazione del diritto, oltre agli interessi legali e svalutazione monetaria come per legge “; il tutto con vittoria di spese di lite. La società resistente si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda giudiziale per violazione del disposto di cui all'art. 414 c.p.c. nonché la parziale prescrizione del credito azionato e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa con vittoria di spese di lite. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale. All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali il Tribunale osserva che: La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte convenuta. Ed, invero, a norma dell'art. 414 c.p.c., il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, "la determinazione dell'oggetto della domanda" nonché "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni". Sul punto è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa. In particolare, la nullità deve essere esclusa nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto differenze e/o spettanze retributive per mansioni superiori il ricorrente abbia indicato il periodo di attività lavorativa, le mansioni svolte, la somma complessivamente pretesa ed i titoli posti a fondamento. Nella specie risultano specificati sia il petitum, rappresentato dal riconoscimento delle differenze retributive in favore del ricorrente in conseguenza del riconoscimento e della riferibilità delle mansioni in concreto svolte nel periodo indicato ad un livello di inquadramento superiore, sia gli elementi di fatto - mansioni svolte - sia gli elementi di diritto - normativa collettiva e codicistica - su cui si fonda l'istanza giudiziale. Il ricorso verte, infatti, su di una domanda volta ad accertare la spettanza al ricorrente del livello 3° del CCNL di categoria – CCNL Terziario – dal 02.01.2003 al 01.01.2022 con la conseguente condanna dalla al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive a tale titolo maturate nonché al versamento dei relativi oneri contributivi, assistenziali e previdenziali ai fini pensionistici sin dalla data di maturazione del diritto, oltre accessori di legge. Né, deve rilevarsi, risulta che la resistente abbia subìto lesione Controparte_1 delle sue possibilità di difesa visto che è stata, evidentemente, posta nelle condizioni di sollevare articolate deduzioni in ordine a tutte le questioni ricomprese nel thema decidendum.
Parzialmente fondata appare, al contrario, l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta. E' indubbio che la vicenda in esame soggiaccia alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. quanto all'inquadramento ad un livello superiore rispetto a quello formalmente riconosciuto mentre le azioni dirette ad ottenere la corresponsione delle differenze/conguaglio retributive derivanti dal riconoscimento della superiore qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. (Cfr. ex multis Cass. 4916/1981; Cass. 8614/1991; Cass. 7116/2005). Parimenti è acclarato che non sia stato posto in essere alcun atto con cui si sono rivendicate le proprie ritenute spettanze ed idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Ciò posto, nonostante sia pacifica oltre che documentalmente provata la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione della tutela reale ex art. 18 della L. n. 300/1970 e successive modifiche, bisogna tener conto dell'ultimissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 26246/2022 del 06.09.2022 (nei medesimi termini Cass. 30957/2022). In quella sede i giudici di legittimità hanno espressamente argomentato nel senso che “
…Ebbene, così ricostruito il quadro normativo, significativamente modificato rispetto all'epoca in cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha individuato (ai superiori p.ti 4 e 4.1.) l'essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell'art. 18 l. 300/1970, non pare che esso assicuri, sulla base delle necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto adeguata stabilità del rapporto di lavoro. Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione
“contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava… In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012…Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Da tutto quanto precisato consegue, nel caso di specie, che – data per presupposta la non decorrenza del termine prescrizionale decennale per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento contrattuale - il termine di prescrizione quinquennale riguardante le pretese economiche vantate per il periodo dal 02.01.2003 al 01.01.2022, data di cessazione del rapporto di lavoro, come di fatto richieste dal ricorrente, debba considerarsi effettivamente maturato per la sola parte relativa alle differenze retributive da ritenersi già prescritte all'epoca dell'entrata in vigore della Legge Fornero (18.07.2012) e, pertanto, per quelle relative all'arco temporale antecedente al 18.07.2007 mentre, per quelle afferenti il periodo successivo all'entrata in vigore della l. Fornero, esso non risulta ancora spirato in quanto decorrente dalla data di cessazione del rapporto dell'01.01.2022. In applicazione del suesposto orientamento e nonostante il requisito dimensionale della società resistente, l'eccezione di prescrizione quinquennale va, pertanto, parzialmente accolta per le sole differenze retributive maturate antecedentemente al 18.07.2007.
Passando, a questo punto, all'esame del merito della domanda giudiziale – da circoscriversi all'arco temporale successivo al 18.07.2007 trattandosi di un rapporto di lavoro ormai cessato in relazione al quale l'unico interesse concreto ed attuale della parte è quello relativo al riconoscimento delle differenze retributive maturate per effetto dell'asserito svolgimento di mansioni superiori - è noto che la domanda principale qui intesa ad ottenere differenze retributive conseguenti all'accertamento del preteso diritto al superiore inquadramento postula che il lavoratore abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al suo profilo di inquadramento, con diritto all'attribuzione della qualifica superiore ed al corrispondente trattamento economico.
A fronte della puntuale contestazione di parte resistente, è onere della parte ricorrente provare i fatti posti a fondamento della domanda, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. E' ben noto, infatti, che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell'art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr.
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010). Sicché il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore o le corrispondenti differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda ed, in particolare, è tenuto ad indicare, esplicitamente, quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente, con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del 21.05.2003). È, tuttavia, fondamentale sottolineare che, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno, poi, raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr.
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16200 del 10.07.2009). Ed, inoltre, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26978 del 22/12/2009, ed, in termini, Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 6303 del 18/03/2011) Infine, in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica ed elaborano, successivamente, le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 27430 del 13.12.2005). Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore e/o il trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata. In definitiva, in ordine al riconoscimento della qualifica superiore, questo giudicante presta adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale tale riconoscimento avviene attraverso una cd. triplice fase, con l'accertamento da parte del giudice di merito delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli in cui queste si articolano e l'operatività del confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. ex multis Cass.civ. sez. lav. 27-09-2016, n.18943; 8-04- 2015 n.8589; 27-09-2010 n.20272; 30-10-2008 n.26234; 6-3-2007,n.5128; nn.12156/2003; 12353/2003). Ciò posto, con riguardo al caso di specie, risulta pacifico tra le parti in causa oltre che documentalmente provato che il ricorrente abbia iniziato a lavorare alle dipendenze della convenuta in data 29/10/2001 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel VI livello di cui al CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
che dal gennaio del 2003 sia transitato nel livello V del CCNL e, successivamente, dal maggio del 2010, gli sia stato attribuito il IV livello sino al 01/01/2022.
Come detto, per un corretto approccio metodologico occorre procedere all'accertamento del tipo di mansioni effettivamente espletate dal ricorrente nonché alla valutazione comparativa delle qualifiche delineate dalla normativa collettiva al fine di trarne eventuali conseguenze in merito al trattamento economico effettivamente spettante.
Tenuto conto del periodo in cui si deduce siano state svolte mansioni superiori vanno certamente presi come riferimento i CCNL di categoria - e relative integrazioni - esibiti dalla parte ricorrente e pacificamente applicabili alla fattispecie. In ordine al dato temporale si osserva che la domanda giudiziale concerne l'intero periodo lavorativo svolto a decorrere dal 02.01.2003 ma la prescrizione intervenuta fino al 18.07.2007 in ordine al diritto alle differenze retributive eventualmente maturate a seguito dell'invocato superiore inquadramento contrattuale impone di considerare che al luglio 2007 l'inquadramento aziendale era del V livello e che la rivendicazione giudiziale è per il III livello. Ciò detto, si rileva che appartengono al TERZO LIVELLO invocato da parte ricorrente
“i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
… 11. Operaio Specializzato Provetto”. Si tratta, cioè, di lavoratori che agiscono con una conoscenza specializzata del lavoro da compiere. Al appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi CP_4 anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè:
… 22. operaio specializzato”; Quindi, si tratta di lavoratori che operano con specifica conoscenza delle attività da eseguire e/o delle prestazioni di svolgere. Al appartengono “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per CP_5 la per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite e cioè:
… 25 operaio qualificato”. Si tratta, dunque, di dipendente che svolge compiti ed attività normali, caratterizzati dalla ripetitività e dalla semplicità di esecuzione. Dall'esame delle suindicate declaratorie emerge che gli elementi caratterizzanti il superiore inquadramento vantato (III rispetto al IV) sono costituiti:
1) dall'autonomia operativa che indica lo svolgimento delle mansioni senza necessità di ricevere specifiche direttive dal superiore gerarchico - presente solo nel 3° livello - che deve ritenersi sussista, in ragione della qualifica di operaio, anche in presenza di direttive generali;
2) dal grado di professionalità richiesto, atteso che:
- il 3° livello presuppone una specifica ed adeguata capacità professionale dell'operaio acquisita mediante un'approfondita preparazione sia teorica sia tecnico-pratica; - mentre il 4° livello richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite;
- per il 5° livello sono sufficienti normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite. In definitiva, dall'esame della declaratoria si evince che i tratti fondanti del livello superiore rivendicato sono, da un lato, la specializzazione della professionalità del lavoratore nonchè una particolare abilità nel disbrigo delle sue mansioni e, dall'altro, che egli svolga in autonomia le proprie mansioni nel senso che per l'esercizio delle stesse non riceva direttive o disposizioni specifiche da parte del superiore gerarchico o da altri. Appare, a questo punto, opportuno l'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi. Il primo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: ”Indifferente. Testimone_1
Conosco il ricorrente in quanto sono stato suo collega di lavoro alle dipendenze della resistente dal 2001. Io sono ancora in servizio. Io ho espletato le mansioni di caposquadra nel settore della prevenzione degli incendi boschivi oltre che autista di mezzi speciali, oltre che di capocantiere. Anche il ricorrente come me è stato adibito alle mansioni da me prima indicate. Sia io che il ricorrente come caposquadra dirigevamo una squadra di tre o quattro persone impegnate nell'opera di antincendio. Una volta partita la chiamata da parte del settore regionale di competenza presso la base logistica della società resistente, che disponeva di 18 basi dislocate in tutta la
il responsabile di base comunicava a me e al ricorrente, come CP_1 caposquadra, la località in cui ci saremmo dovuti recare. Una volta arrivati sul posto, se era presente la Forestale, era quest'ultima che ci dava le ulteriori indicazioni sulla localizzazione dell'incendio ed, una volta raggiunto il posto preciso, eravamo, poi, noi caposquadra a dirigere le operazioni di spegnimento dell'incendio o di bonifica a seconda dei casi. Se non era presente la Forestale era direttamente il caposquadra a dirigere gli operai sul posto esatto dove si sarebbero dovute svolgere le operazioni di spegnimento. Sia io che il ricorrente, come caposquadra, eravamo, pertanto, tenuti a dirigere le attività del gruppo di operai che avevamo a disposizione nel senso che indicavamo concretamente ad ognuno di loro come si sarebbe dovuto procedere per effettuare le operazioni di spegnimento dell'incendio nella maniera più efficace e rapida possibile, sia per quanto riguarda l'ordine di localizzazione dei vari interventi sia per quanto riguarda i mezzi e le attrezzature da utilizzare a seconda dei casi. Questa attività di direzione degli operai nello spegnimento dell'incendio veniva, però, effettuata direttamente dalla se la stessa era presente proprio sul posto in cui CP_6 bisognava intervenire. Non posso riferire quante volte ciò avvenisse in quanto si trattava di un dato assolutamente variabile a seconda delle esigenze del caso concreto. Questa era una attività che svolgevamo sostanzialmente durante l'estate, generalmente da giugno a settembre, mentre nella restante parte dell'anno svolgevamo la funzione di manutenzione boschiva. In quest'ultima attività, essendovi più caposquadra, ci alternavamo tra di noi, sulla base delle indicazioni del referente di base, per svolgere un'attività di direzione di 10/15 operai. Come capocantiere eravamo tenuti ad organizzare l'attività degli operai per l'attuazione degli interventi che ci indicavano gli Contr ingegneri della L'attività di capocantiere, nell'attività di manutenzione boschiva, capitava dalle 2 alle 8 volte al mese, mentre, nei restanti giorni, lavoravamo come operai. Anche i DOS (direttore operazioni spegnimento) come la Forestale non erano sempre presenti ed, in ogni caso, laddove lo erano, ci fornivano le stesse indicazioni della Forestale. Anche in ordine all'eventuale necessità di convocare altre squadre o di richiedere l'intervento di altri mezzi di soccorso erano la Forestale e i DOS, se presenti e, in caso di loro assenza noi caposquadra, nella specie il primo che interveniva, ad assumere tutte le iniziative necessarie in ordine alla richiesta. Anche io ho intentato un giudizio nei confronti della resistente per il riconoscimento di mansioni superiori che è ancora in corso. Null'altro so”. A sua volta, il secondo teste di parte ricorrente, ha dichiarato: Testimone_2
“Indifferente. Conosco il ricorrente in quanto sono stato suo collega di lavoro dal 2002 fino al momento del suo pensionamento. Io sono ancora in servizio alle dipendenze della resistente. Sia io che il ricorrente abbiamo espletato le medesime mansioni per cui nei mesi invernali dal 1° ottobre al 15 giugno siamo stati impiegati nell'attività di cantieristica e idraulica boschiva. Nella suddetta attività sia io che il ricorrente abbiamo operato come caposquadra ed, in quanto tali, abbiamo coordinato generalmente 5 unità lavorative. Ci siamo occupati dell'attività di pulizia del sottobosco, della potatura, di indirizzare canali di acqua al fine di non causare la rottura delle strade. Come caposquadra abbiamo gestito l'attività delle 5 unità lavorative da noi coordinate indicando giornalmente loro le attività cui ciascuno di essi avrebbe dovuto provvedere nel corso della giornata, indicando loro gli strumenti e i mezzi di cui si dovevano avvalere, verificando eventuali limitazioni al loro uso da parte dei singoli operai, nonché, infine, verificando l'utilizzazione, da parte di ciascuno di essi, dell'uso dei d.p.i. Eravamo, inoltre, addetti al controllo affinché tutta l'attività fosse esercitata in piena sicurezza. Inoltre ciascuno di noi, a turno, generalmente due giorni alla settimana, era adibito, altresì, alla mansione di capocantiere, addetto in quanto tale al coordinamento dell'attività dei singoli capisquadra, così da garantire il coordinamento delle attività delle varie squadre qualora fosse stato necessario il loro intervento simultaneo. Ciascuno di noi capisquadra riceveva le indicazioni in ordine all'attività da effettuare all'interno del cantiere dal responsabile del cantiere stesso, il quale dopo averci illustrato le attività che avremmo dovuto svolgere, all'esito delle stesse veniva a verificare che fossero state effettivamente eseguite secondo le direttive da lui impartite. Se ben ricordo, intorno al 2015/2016 è stata istituita la figura del capocantiere che ciascuno di noi ricopriva a turno;
verso il 2020/2021 è stata istituita come figura stabile. Durante il periodo estivo sia io che il ricorrente ci siamo occupati dell'attività di antincendio boschivo sempre come caposquadra e, pertanto, addetti a coordinare e gestire la medesima squadra composta da 5 unità lavorative. Quando scoppia un incendio arriva una segnalazione alla società dalla sala radio di Caserta la quale ci indica il luogo dell'incendio. La Forestale interviene solo nei casi di incendi di maggiore portata su segnalazione nostra o dei cittadini (o degli avvistatori). L'intervento della Forestale interviene sul 30 – 40% degli incendi. Il personale della
è addetto a redigere il rapporto informativo ed a coordinare il mezzo aereo. CP_6
Siamo, pertanto, noi caposquadra a condurre la squadra sul posto preciso dell'incendio e a dirigere e coordinare l'attività dei singoli operai al fine di garantire lo spegnimento dello stesso, anche individuando le strumentazioni da utilizzare a seconda dei casi. Nel caso di incendi di maggiore portata siamo noi capisquadra a contattare la sala radio di Caserta al fine di richiedere l'intervento o di altre squadre o di mezzi aerei. Eventualmente richiediamo, inoltre, l'intervento di una figura che prima era denominata istruttore regionale ed oggi DOS, necessario per coordinare l'uso del mezzo aereo nazionale e regionale, il che avveniva nel 50% degli incendi. Quando scoppia un incendio siamo sempre noi i primi ad arrivare sul posto ed ad intervenire al fine di garantire lo spegnimento dello stesso, eventualmente richiedendo ulteriori mezzi
o squadre nei casi di incendi di maggiore portata. Nel caso di intervento del DOS quest'ultimo si pone su un punto che garantisce una migliore visuale dell'incendio così da dare indicazioni precise in ordine alla localizzazione dei singoli interventi da effettuare a noi caposquadra che siamo esattamente collocati “ sulla linea del fuoco”. Anche io ho intentato un giudizio bei confronti della resistente che si è concluso positivamente, avente lo stesso oggetto. Null'altro so”. Il primo teste di parte resistente, , ha dichiarato: “Indifferente. Sono Testimone_3 Contr dipendente della dall'ottobre del 2001 e svolgo le mansioni di responsabile di struttura. Conosco il ricorrente il quale ha svolto le mansioni di operaio nelle attività di antincendio e di manutenzione del territorio. Il DOS è il direttore delle operazioni di spegnimento ed è una figura o forestale o regionale, a seconda di chi intervenga concretamente in giornata ed, in quanto tale, è l'unico che può prendere decisioni sulla
“lotta attiva” nel senso che coordina gli uomini a terra e prende tutte le decisioni necessarie in ordine alle operazioni che bisogna effettuare per lo spegnimento dell'incendio per quanto riguarda localizzazione degli interventi, i mezzi e le attrezzature da utilizzare nonché il numero delle unità operative da impiegare in concreto. Preciso che nessuno dei caposquadra degli operai può assumere iniziative o decisioni di questo genere essendo le stesse sempre demandate, in via esclusiva, al DOS che è sempre presente, in ogni giornata, in occasione degli incendi. Capita, pertanto, solo in casi eccezionali che non sia presente un DOS a dirigere le operazioni antincendio. Ogni DOS, in quanto tale, si interfaccia con il preposto di giornata come caposquadra per dargli tutte le indicazioni necessarie che costui, a sua volta, trasmette agli operai. Confermo che all'epoca anche il ricorrente era uno di questi caposquadra. Tutta quest'attività si effettua, mediamente, da giugno a settembre di ciascun anno. Nella restante parte dell'anno era impiegato come addetto al pattugliamento Parte_1 ed alla manutenzione delle aree boscate. Anche in questo caso vi era sempre la figura del caposquadra di giornata ma costui seguiva, a sua volta, le indicazioni che, in ordine al concreto intervento da attuare, gli venivano fornite dal direttore tecnico di cantiere che faceva capo alla sala radio provinciale di Caserta. Era la sala radio di Caserta a progettare le aree di manutenzione sotto la direzione del direttore tecnico dei lavori. Anche in questo contesto confermo che il a volte ha operato come Parte_1 preposto di giornata, in qualità di caposquadra, interfacciandosi con il direttore tecnico dei lavori. Negli ultimi 5/6 anni per l'attività di manutenzione boschiva è stata introdotta anche la figura del capocantiere che si occupava della direzione pratica degli interventi ma non so dire quale sia la differenza con il caposquadra. Null'altro so”. Il secondo teste di parte resistente, , ha dichiarato: “Indifferente. Sono Testimone_4 dipendente dal 2008 della con mansioni di responsabile della sala CP_1 operativa provinciale di Caserta nonché responsabile della manutenzione boschiva direzione cantieri Caserta. Conosco il ricorrente il quale nei mesi invernali, da ottobre a maggio, è stato adibito all'attività di manutenzione del territorio. Il ricorrente si occupava, pertanto, dell'attività di decespugliamento, pulizia dei sentieri, collocamento di staccionate. All'interno della compagine aziendale non è mai esistita, tranne per un breve periodo che non so collocare temporalmente, la figura del caposquadra per cui, a turno, alcuni degli singoli operai, che erano all'incirca 20/30 unità complessive, venivano adibiti, a turno, a svolgere l'attività di caposquadra, la qual cosa accadeva, pertanto, generalmente, per ciascuno di essi, circa 1-2 volte a settimana. Ciò in quanto potevano essere adibiti all'attività di caposquadra solo quelli tra gli operai che erano preposti al primo soccorso o alla sicurezza. Non ricordo il numero esatto delle unità lavorative che potessero essere adibite all'attività di caposquadra. Era il responsabile della base che, ogni mattina, era tenuto a nominare il singolo caposquadra ed era il caposquadra a dirigere e coordinare l'attività delle singole unità lavorative operanti all'interno del cantiere, secondo le direttive impartite dal direttore del singolo cantiere. Il direttore e/o assistente del cantiere si reca, generalmente, sul cantiere, per verificare lo stato dell'opera, all'incirca uno o due volte a settimana. La resistente ha inserito all'interno della compagine aziendale, per un periodo di tempo limitato, la mansione di capocantiere alla quale furono addetti circa 12 unità complessivamente, tra le quali non rientra, però, il ricorrente. Nel periodo estivo il ricorrente, perlomeno fino al 2020, se ben ricordo, allorquando fu giudicato inidoneo, fu adibito all'attività di spegnimento dell'incendio, cosiddetta “lotta attiva”. In questo contesto, sempre secondo una turnazione e, quindi, per circa due tre volte alla settimana, il ricorrente ha operato come caposquadra, in quanto tale addetto alla gestione ed al coordinamento delle 4-5 unità lavorative componenti la squadra. La segnalazione dell'incendio arriva alla sala operativa, che, a sua volta, contatta la base territoriale per chiedere l'intervento della squadra. Una volta arrivato sul posto, il caposquadra è tenuto a contattare la sala operativa per comunicare la vastità dell'incendio, che tipo di vegetazione sta bruciando e l'eventuale bisogno di supporto. Nel caso che non abbiano bisogno di supporto la squadra agisce autonomamente. In caso contrario, siamo noi della sala operativa a predisporre o il supporto di altre squadre o, nel caso in cui sia necessario l'intervento del mezzo aereo regionale o nazionale, l'intervento di un DOS, che è l'unica figura addetta al coordinamento dei mezzi aerei. La richiesta del mezzo aereo da parte della sala operativa può essere, infatti, effettuata solo dopo l'intervento sul posto del DOS che ne confermi la necessità. Nel caso di incendio di vasta portata, anche se non è necessario l'intervento del mezzo aereo, è richiesto, comunque, l'intervento del DOS, il quale coordina l'operato di tutte le squadre effettivamente operative in prossimità dell'incendio. A tal fine il DOS si posiziona in modo da avere la migliore visuale possibile dell'incendio, al fine di indicare a ciascuna squadra, nella maniera più precisa possibile, dove localizzare i singoli interventi in modo da garantire il rapido spegnimento dell'incendio stesso. Successivamente al giudizio di inidoneità il ricorrente è stato adibito alla mansione di pattugliamento e/o avvistamento degli incendi ed, in questo contesto, dato che il pattugliamento e l'avvistamento, pur richiedendo, generalmente, l'intervento di almeno due unità, non implicano la necessità di un'attività di coordinamento o gestione di altre unità operative, non ha operato come caposquadra. In questo contesto la sala operativa impiegava il ricorrente come 'preposto' all'attività di pattugliamento e/o avvistamento con l'obbligo di avvertire in caso di eventuali incendi. Null'altro so”. In definitiva, dalla complessiva istruttoria testimoniale espletata in corso di causa sono emerse le seguenti circostanze di fatto: parte ricorrente, nel periodo estivo e, pertanto, da giugno a settembre, sempre secondo una turnazione e, quindi, per circa due-tre volte alla settimana, ha espletato le mansioni di caposquadra nel settore della prevenzione degli incendi boschivi in quanto tale addetto a dirigere una squadra di tre - quattro persone impegnate nell'opera di antincendio e, pertanto, a coordinare le attività del gruppo di operai che aveva a disposizione nel senso che indicava concretamente ad ognuno di loro come si sarebbe dovuto procedere per effettuare le operazioni di spegnimento dell'incendio nella maniera più efficace e rapida possibile, sia per quanto riguarda l'ordine di localizzazione dei vari interventi sia per quanto riguarda i mezzi e le attrezzature da utilizzare a seconda dei casi;
la segnalazione dell'incendio arrivava alla sala operativa che, a sua volta, contattava la base territoriale per chiedere l'intervento della squadra;
una volta arrivato sul posto, il caposquadra – come il ricorrente - era tenuto a contattare la sala operativa per comunicare la vastità dell'incendio, che tipo di vegetazione stava bruciando e l'eventuale bisogno di supporto;
nel caso che non ci fosse bisogno di supporto la squadra agiva autonomamente mentre, in caso contrario, era il personale della sala operativa a predisporre o il supporto di altre squadre o, nel caso in cui fosse necessario l'intervento del mezzo aereo regionale o nazionale, l'intervento di un DOS ( direttore delle operazioni di spegnimento che è una figura o forestale o regionale, a seconda di chi intervenisse concretamente in giornata) che era l'unica figura addetta al coordinamento dei mezzi aerei ( in tal senso il medesimo teste di parte resistente ); la Testimone_4 richiesta del mezzo aereo da parte della sala operativa poteva essere, infatti, effettuata solo dopo l'intervento sul posto del DOS che ne confermasse la necessità; nel caso di incendio di vasta portata, anche se non era necessario l'intervento del mezzo aereo, era richiesto, comunque, l'intervento del DOS il quale coordinava l'operato di tutte le squadre effettivamente operative in prossimità dell'incendio posizionandosi in modo da avere la migliore visuale possibile al fine di indicare a ciascuna squadra, nella maniera più precisa possibile, dove localizzare i singoli interventi in modo da garantire il rapido spegnimento dell'incendio stesso;
la Forestale interveniva solo nei casi di incendi di maggiore portata su segnalazione dei singoli capisquadra o dei cittadini (o degli avvistatori) e, pertanto, nel 30 – 50% degli incendi;
in ogni caso, quando scoppiava un incendio erano sempre i capisquadra i primi ad arrivare sul posto ed ad intervenire al fine di garantire lo spegnimento dello stesso eventualmente richiedendo ulteriori mezzi o squadre nei casi di incendi di maggiore portata o l'intervento del DOS. Del tutto isolata è rimasta, invece, la dichiarazione resa dal teste di parte resistente,
[...]
, il quale ha dichiarato che il DOS era l'unico che poteva prendere Testimone_3 decisioni sulla “lotta attiva” nel senso che coordinava gli uomini a terra e prendeva tutte le decisioni necessarie in ordine alle operazioni che bisognava effettuare per lo spegnimento dell'incendio per quanto riguardava sia la localizzazione degli interventi, sia i mezzi e le attrezzature da utilizzare sia il numero delle unità operative da impiegare in concreto;
che nessuno dei caposquadra degli operai poteva assumere iniziative o decisioni di questo genere essendo le stesse sempre demandate, in via esclusiva, al DOS che era sempre presente - in ogni giornata - in occasione degli incendi;
che capitava, pertanto, solo in casi eccezionali che non fosse presente un DOS a dirigere le operazioni antincendio per cui ogni DOS, in quanto tale, si interfacciava con il preposto di giornata come caposquadra per dargli tutte le indicazioni necessarie che costui, a sua volta, trasmetteva agli operai. In sostanza, dunque, dalle testimonianze rese è emerso che il ricorrente, con specifico riferimento all'attività di caposquadra nel settore della prevenzione degli incendi boschivi, nel coordinare il personale della squadra di volta in volta assegnatagli assumeva in autonomia quasi tutte le decisioni operative finalizzate allo spegnimento degli incendi (e così non poteva che essere vista l'assenza sul luogo della Forestale e del DOS, presenti soltanto nel 30%-50% dei casi) tenendo, altresì, conto della necessità di assicurare l'incolumità della squadra medesima oltre che dei terzi e che, solo in caso di incendi di vasta portata che richiedessero l'intervento di più squadre sul luogo dell'incendio (il che avveniva con una percentuale del 30%-50% dei casi), il DOS stabiliva il posizionamento delle stesse coordinandone le relative attività ed impartendo direttive al capo – squadra, che riferiva, a sua volta, ai lavoratori, disponendo, eventualmente, anche per l'intervento del mezzo aereo. Dall'istruttoria testimoniale espletata in corso di causa è emerso, altresì, che, nella restante parte dell'anno, parte ricorrente era stato adibito all'attività di manutenzione boschiva essendosi occupato dell'attività di pulizia del sottobosco, della potatura e di indirizzare canali di acqua al fine di non causare la rottura delle strade ed altre attività similari, nell'ambito della quale, essendovi più caposquadra, si era alternato con altre persone, sulla base delle indicazioni del referente di base, per svolgere un'attività di direzione di 5/15 operai;
che, come capocantiere, era tenuto ad organizzare l'attività degli operai per l'attuazione degli interventi che venivano segnalati dagli ingegneri Contro della indicando, giornalmente, loro le attività cui ciascuno di essi avrebbe dovuto provvedere nel corso della giornata, gli strumenti e i mezzi di cui si dovevano avvalere, verificando eventuali limitazioni al loro uso da parte dei singoli operai nonché, infine, verificando l'utilizzazione, da parte di ciascuno di essi, dell'uso dei d.p.i; che ciascuno dei capisquadra – come il ricorrente - riceveva le indicazioni in ordine all'attività da effettuare all'interno del cantiere dal responsabile del cantiere stesso il quale, dopo aver illustrato le attività che avrebbero dovuto svolgere, all'esito delle stesse veniva a verificare che fossero state effettivamente eseguite secondo le direttive da lui impartite;
che l'attività di capocantiere, nell'attività di manutenzione boschiva, capitava dalle 2 alle 8 volte al mese, mentre, nei restanti giorni, l'istante lavorava come operaio. La tipologia di attività svolta dal ricorrente può, quindi, considerarsi un dato pacificamente acquisito. La questione controversa, invece, è la riferibilità di tale attività alla previsione di cui al III livello previsto dal CCNL applicato. Ricordate le declaratorie dei livelli, occorre stabilire, in primo luogo, se l'attività IB possa qualificarsi come un compito operativo e meramente esecutivo oppure, piuttosto, come un'attività per la quale sono necessarie conoscenze specifiche e non soltanto semplici o al più normali nonché l'acquisizione di competenze tecniche particolari e non soltanto adeguate ed, ancora, se le conoscenze specifiche e tecniche provengano o meno da approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita. Vero è che i tratti differenziali vengono enucleati dalla fonte negoziale in maniera alquanto generica ed astratta in quanto fondati su criteri di semplicità, normalità, adeguatezza, specificità e particolarità; parimenti vero è che le figure professionali che sono elencate nelle categorie prese in considerazione dal C.C.N.L. si riferiscono al settore commerciale che è completamente eterogeneo rispetto a quello dell'attività concretamente svolta dalla società resistente. Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia offerto un compendio probatorio complessivamente idoneo a sostenere l'allegata riconducibilità delle mansioni da lui in concreto svolte - quantomeno in relazione all'attività di caposquadra nel settore della prevenzione degli incendi boschivi - al terzo livello del CCNL Terziario, Distribuzioni e Servizi - Confcommercio, contrattazione collettiva pacificamente applicata al rapporto oggetto di giudizio. È, difatti, emerso dalle coerenti dichiarazioni testimoniali, tra loro concordanti, logicamente coerenti e riscontrate documentalmente (ed, invero, neppure è stato specificamente contestato dalla società resistente) che il ricorrente – per il periodo oggetto di indagine - abbia svolto l'attività di operatore IB (antincendio boschivo) occupandosi materialmente dello spegnimento degli incendi boschivi attraverso l'uso di dispositivi di protezione individuale forniti dalla resistente e di strumenti di spegnimento (pale, flabello, idranti, pompe antincendio, etc.) per il cui utilizzo è richiesta una specifica formazione. Non pare revocabile in dubbio che l'attività di prevenzione e spegnimento incendi – come correttamente sostenuto in ricorso - si caratterizza per un elevato livello di complessità tecnico-operativa imponendo all'operatore l'adozione di una serie di cautele nell'esercizio della funzione, non solo per contenere la propagazione delle fiamme, quanto anche per salvaguardare l'incolumità personale propria e dei propri colleghi, il tutto nel rispetto della natura. È palese, nonché confermato dai testi escussi, che sono richieste conoscenze e competenze del tutto peculiari già solo per la corretta e sicura manipolazione delle strumentazioni tecniche in dotazione;
inoltre, occorre tenere in debita considerazione che affrontare un incendio richiede un know-how sicuramente esorbitante dall'alveo della normalità e, a maggior ragione, della semplicità, costituito in massima parte dall'esperienza maturata sul campo nonché dalla specifica conoscenza delle condizioni meteorologiche e geomorfologiche.
In aggiunta il ricorrente, per il periodo in discorso, ha svolto - in autonomia operativa - attività di direzione e coordinamento della squadra a cui impartiva le direttive in merito alle attività da svolgere e di cui risultava il preposto alla sicurezza ( per cui controllava e verificava che tutti i dipendenti rispettassero le norme a tutela della incolumità), assumendosi, altresì, responsabilità collegate alla decisione – dopo essere arrivato per primo sul posto ed aver contattato la sala operativa per comunicare la vastità dell'incendio, che tipo di vegetazione stesse bruciando e l'eventuale bisogno di supporto ( cfr. teste di parte resistente ) - di richiedere o meno Testimone_4
l'intervento di altre squadre in supporto o, eventualmente, del direttore delle operazioni di spegnimento, cd. “DOS” e di far utilizzare l'una o l'altra strumentazione, stabilendo anche la suddivisione dei compiti e l'etero-coordinamento. Questo per circa due/tre volte alla settimana, a turno con altri colleghi, nell'arco di quattro mesi all'anno, cadenti nel periodo estivo (da giugno a settembre) e ad eccezione delle sole ipotesi in cui - per i soli incendi di maggiore portata o laddove fosse necessario l'intervento del mezzo aereo - fosse previsto l'intervento della Forestale o del DOS nei termini sopra precisati ( nei limiti di una percentuale del 30%-50% dei casi). Dalle dichiarazioni dei testi è risultata, pertanto, smentita la ricostruzione difensiva della società resistente secondo la quale il ricorrente – e con lui la sua squadra – in caso di incendi, in ogni circostanza, riceveva direttive dalla Forestale e dai Vigili del Fuoco ed eseguiva le disposizioni ricevute;
che il lavoro delle squadre – tra le quali quella di appartenenza del ricorrente – veniva sempre coordinato, nell'ordinario ed in via esclusiva, da una figura, il Direttore Operazioni di Spegnimento (DOS) che era, pertanto, sempre presente. Risultano, quindi, evidenziati, ad avviso di questo Giudice, i tratti caratteristici del livello superiore rivendicato, per l'appunto quello della particolare abilità e quello dell'autonomia del ricorrente nell'esecuzione delle operazioni di spegnimento degli incendi. Si consideri, poi, la “Dichiarazione a verbale” in calce alla declaratoria della terza categoria laddove, viene stabilito che «Nelle aziende a integrale libero servizio, in contesti organizzativi per i quali l'orario di servizio al pubblico non consenta la presenza continuativa di figure che svolgono funzioni di coordinamento e controllo, sono ricompresi nell'ambito della declaratoria del terzo livello quei lavoratori che, limitatamente al reparto di loro competenza, svolgano anche compiti accessori di raccordo organizzativo per l'applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dalle suddette figure di coordinamento e controllo». Ed, ancora, poi, il chiarimento contenuto a p.482 del CCNL laddove è scritto: «Fermo restando l'inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui alla Premessa del presente accordo nella classificazione del personale del CCNL del Terziario, le Parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale: […]3° livello - capo squadra di addetti al controllo della sosta;
- capo sala operativa;
- capo squadra di unità tecnico manutentiva;
- capo unità operativa» La mansione di capo squadra e quelle ad essa equiparabili sono, quindi, previste soltanto a partire dal 3° livello. Né al fine di pervenire a diverse conclusioni può rilevare il dato che parte ricorrente sia stato impegnato nell'attività suindicata per soli quattro mesi all'anno e per due-tre volte alla settimana in quanto, come già sopra ribadito, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte ma tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica ed occasionale. In merito, la Cassazione ha ribadito che, nel caso in cui il dipendente svolga mansioni riconducibili a due diversi livelli (c.d. promiscue), l'inquadramento, in mancanza di specifiche regole dettate dalla contrattazione collettiva, dev'essere stabilito in base alle attività in concreto prevalenti, perché maggiormente significative sul piano professionale, combinando il criterio qualitativo con quello quantitativo (Cass. n. 6303/2011; Cass. n. 26978/2009). La qualifica, pertanto, va determinata con riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante, purché non sia svolta in maniera sporadica o del tutto occasionale. Alla stregua dei principi sovra esposti va, pertanto, affermato il diritto di parte ricorrente all'inquadramento, quale operaio specializzato provetto, nel III livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. In ordine alla individuazione del momento temporale del consolidamento in capo alla ricorrente della qualifica superiore, va precisato che l'art. 2103 c.c. è stato modificato dall'art. 3 D. Lgs n.81/2015 con riferimento al periodo di tempo necessario per consolidare in capo al lavoratore il diritto alla promozione automatica, fissato, sino al 25 Giugno 2015 (data di entrata in vigore del D. Lgs n. 81) in mesi tre e solo a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo, in mesi sei. Ciò comporta che la modifica normativa – certamente applicabile ai rapporti di lavoro sorti dopo tale data - possa trovare applicazione, per i rapporti lavorativi pregressi, solo qualora il precedente termine di tre mesi, alla data del 25 Giugno 2015, non fosse ancora decorso. Tuttavia, poiché a tale data, alla stregua delle risultanze istruttorie emerse in causa, la ricorrente già espletava le mansioni di livello superiore, deve, quindi, trovare applicazione l'originario termine previsto dall'art. 2103 c.c. perché il correlativo livello sia attribuito, in via definitiva, all'istante. Dunque, alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorrente ha maturato il diritto all'inquadramento nel III livello del CCNL di Settore dopo 3 mesi dallo svolgimento continuativo delle mansioni superiori svolte e, pertanto, a far data dall'01.09.2003 ( considerando l'avvenuta adibizione ad esse a partire dal mese di giugno di ciascun anno). Ne consegue, ovviamente, l'assoluta e totale irrilevanza – ai fini della decisione della presente controversia - dei successivi giudizi di inidoneità rispetto a quella specifica mansione depositati dal procuratore di parte resistente in corso di causa il primo dei quali reca, infatti, la data del 17.04.2017. Né la mancata menzione della suddetta circostanza da parte dei medesimi testi di parte ricorrente può effettivamente minarne l'attendibilità avendo costoro reso dichiarazioni tra di loro concordanti e, comunque, sostanzialmente convergenti anche con quelle rese dai medesimi testi di parte resistente ( cfr. in particolare deposizione di ). Testimone_5
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda giudiziale avente ad oggetto la condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'accertamento del diritto al superiore inquadramento, quale operaio specializzato provetto, nel III livello del CCNL di categoria, sia pure a decorrere dal 18.07.2007 per effetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dalla parte resistente, va accolta. La società resistente va, quindi, condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dovute per il periodo dal 18/07/2007 all'01.01.2022 oltre a interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole somme e fino all'epoca dell'effettivo soddisfo ed oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale nei limiti della prescrizione quinquennale ex lege 335/95. La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). L'esito della lite, solo in parte favorevole alla parte ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo. La restante parte segue la regola della soccombenza ed è posta a carico della società resistente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Matilde Dell'Erario, sul ricorso depositato in data 18.05.2023 da
[...]
nei confronti di , in persona del legale rapp.te p.t.,, Parte_1 CP_1 ogni diversa istanza disattesa, così decide: a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente Parte_1 all'inquadramento nel III livello CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio alle dipendenze della resistente, sin dal Controparte_1
01.09.2003; Contro b) condanna, per l'effetto, la al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive a tale titolo dovute per il periodo dal 18/07/2007 all'01.01.2022 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole somme fino all'effettivo soddisfo ed oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale nei limiti della prescrizione quinquennale ex lege 335/95; c) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3; Contro d) condanna la soccombente alla rifusione in favore di parte ricorrente del residuo che liquida in € 3.086,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, con attribuzione all'Avv. Emanuele Guarino dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli in data 03/06/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 03/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9498/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e difeso, come in atti, dagli avv.ti Guido Parte_1
Lombardo, Antonio Lombardo e Giandomenico Lombardo e con questi elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in via F. Renella 32, Caserta
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in Controparte_1 atti, dall'avv. Francesco Alagna con il quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Cuma n.28
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in CP_2 virtù di procura ad lites per Notar del 23.01.23 repertorio n. 37590, Persona_1 raccolta n. 7131, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale è elett.te domiciliato in
Napoli presso la sede di via A. De Gasperi n. 55 CP_2
RESISTENTE OGGETTO: mansioni superiori CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DEICIONE Con ricorso depositato in data 18.05.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato, dal 29.10.2001 al 01.01.2022, alle dipendenze della società convenuta, società in house della la quale svolgeva Controparte_1 Controparte_3 attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto degli incendi nelle aree boschive della al risanamento ambientale, al monitoraggio del territorio e al riassetto CP_1 idrogeologico;
di essere stato addetto a prestare la propria opera nell'ambito della provincia di Caserta ed, in particolare, nella 'base' di Cellole (cfr. contratto di assunzione); di aver rivestito la qualifica di operaio specializzato e di essere stato inquadrato nel livello IV del CCNL Terziario, applicato dall'azienda; di aver svolto le mansioni di operaio specializzato (cfr. buste paga) addetto all'opera di antincendio nonché di manutenzione e prevenzione incendi boschivi, autista di mezzi speciali per la prevenzione di incendi (quali l'autobotte, il Defender e il Daily 155); di aver svolto, dal gennaio 2003, allora inquadrato nel liv. 5° del CCNL, le mansioni di caposquadra e capocantiere supervisionando 20 lavoratori di IV livello che effettuavano, sotto la sua guida, attività consistenti nel servizio di spegnimento degli incendi boschivi e di pronto intervento, di supporto tecnico al personale regionale nonché di manutenzione del verde posto nei dintorni delle vasche IB (anti incendio boschivo) per l'approvvigionamento idrico da elicottero al fine di garantirne la funzionalità, di manutenzione del territorio di alcune aree particolarmente sensibili agli incendi boschivi, di manutenzione del verde delle elisuperfici utilizzate per il servizio IB;
che, quale caposquadra e capocantiere, aveva impartito gli ordini durante il lavoro, assegnati compiti agli operai di cui era responsabile e garantito il giusto e sicuro svolgimento del lavoro ed era stato, altresì, responsabile delle attrezzature e dei mezzi da utilizzare;
che dal maggio 2010 gli era stato attribuito il 4° livello, che, comunque, non era adeguato alle mansioni espletate;
che aveva svolto, ininterrottamente e continuativamente, sin dal 2 gennaio 2003, mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento, più specificamente rinvenibili nella declaratoria contrattuale del livello “3”, assumendo, di fatto, la funzione di
“caposquadra e capocantiere” nonché di “operaio specializzato provetto”. Tanto premesso, conveniva la società resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“ accertare e dichiarare la spettanza al ricorrente del livello 3° del CCNL di categoria
– CCNL Terziario – dal 02.01.2003 (o dalla data che riterrà il Giudicante) al 01.01.2022; quindi condannare in persona del l.r.p.t.,con Controparte_1 sede legale in 80143 Napoli, Centro Direzionale Isola E/7a alla corresponsione della adeguata retribuzione a far data dal momento in cui ha iniziato a svolgere mansioni superiori fino alla data di cessazione del rapporto (da quantificarsi in separato giudizio); nonché al versamento dei relativi oneri contributivi, assistenziali e previdenziali ai fini pensionistici sin dalla data di maturazione del diritto, oltre agli interessi legali e svalutazione monetaria come per legge “; il tutto con vittoria di spese di lite. La società resistente si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda giudiziale per violazione del disposto di cui all'art. 414 c.p.c. nonché la parziale prescrizione del credito azionato e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa con vittoria di spese di lite. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale. All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali il Tribunale osserva che: La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte convenuta. Ed, invero, a norma dell'art. 414 c.p.c., il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, "la determinazione dell'oggetto della domanda" nonché "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni". Sul punto è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa. In particolare, la nullità deve essere esclusa nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto differenze e/o spettanze retributive per mansioni superiori il ricorrente abbia indicato il periodo di attività lavorativa, le mansioni svolte, la somma complessivamente pretesa ed i titoli posti a fondamento. Nella specie risultano specificati sia il petitum, rappresentato dal riconoscimento delle differenze retributive in favore del ricorrente in conseguenza del riconoscimento e della riferibilità delle mansioni in concreto svolte nel periodo indicato ad un livello di inquadramento superiore, sia gli elementi di fatto - mansioni svolte - sia gli elementi di diritto - normativa collettiva e codicistica - su cui si fonda l'istanza giudiziale. Il ricorso verte, infatti, su di una domanda volta ad accertare la spettanza al ricorrente del livello 3° del CCNL di categoria – CCNL Terziario – dal 02.01.2003 al 01.01.2022 con la conseguente condanna dalla al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive a tale titolo maturate nonché al versamento dei relativi oneri contributivi, assistenziali e previdenziali ai fini pensionistici sin dalla data di maturazione del diritto, oltre accessori di legge. Né, deve rilevarsi, risulta che la resistente abbia subìto lesione Controparte_1 delle sue possibilità di difesa visto che è stata, evidentemente, posta nelle condizioni di sollevare articolate deduzioni in ordine a tutte le questioni ricomprese nel thema decidendum.
Parzialmente fondata appare, al contrario, l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta. E' indubbio che la vicenda in esame soggiaccia alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. quanto all'inquadramento ad un livello superiore rispetto a quello formalmente riconosciuto mentre le azioni dirette ad ottenere la corresponsione delle differenze/conguaglio retributive derivanti dal riconoscimento della superiore qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. (Cfr. ex multis Cass. 4916/1981; Cass. 8614/1991; Cass. 7116/2005). Parimenti è acclarato che non sia stato posto in essere alcun atto con cui si sono rivendicate le proprie ritenute spettanze ed idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Ciò posto, nonostante sia pacifica oltre che documentalmente provata la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione della tutela reale ex art. 18 della L. n. 300/1970 e successive modifiche, bisogna tener conto dell'ultimissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 26246/2022 del 06.09.2022 (nei medesimi termini Cass. 30957/2022). In quella sede i giudici di legittimità hanno espressamente argomentato nel senso che “
…Ebbene, così ricostruito il quadro normativo, significativamente modificato rispetto all'epoca in cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha individuato (ai superiori p.ti 4 e 4.1.) l'essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell'art. 18 l. 300/1970, non pare che esso assicuri, sulla base delle necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto adeguata stabilità del rapporto di lavoro. Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione
“contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava… In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012…Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Da tutto quanto precisato consegue, nel caso di specie, che – data per presupposta la non decorrenza del termine prescrizionale decennale per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento contrattuale - il termine di prescrizione quinquennale riguardante le pretese economiche vantate per il periodo dal 02.01.2003 al 01.01.2022, data di cessazione del rapporto di lavoro, come di fatto richieste dal ricorrente, debba considerarsi effettivamente maturato per la sola parte relativa alle differenze retributive da ritenersi già prescritte all'epoca dell'entrata in vigore della Legge Fornero (18.07.2012) e, pertanto, per quelle relative all'arco temporale antecedente al 18.07.2007 mentre, per quelle afferenti il periodo successivo all'entrata in vigore della l. Fornero, esso non risulta ancora spirato in quanto decorrente dalla data di cessazione del rapporto dell'01.01.2022. In applicazione del suesposto orientamento e nonostante il requisito dimensionale della società resistente, l'eccezione di prescrizione quinquennale va, pertanto, parzialmente accolta per le sole differenze retributive maturate antecedentemente al 18.07.2007.
Passando, a questo punto, all'esame del merito della domanda giudiziale – da circoscriversi all'arco temporale successivo al 18.07.2007 trattandosi di un rapporto di lavoro ormai cessato in relazione al quale l'unico interesse concreto ed attuale della parte è quello relativo al riconoscimento delle differenze retributive maturate per effetto dell'asserito svolgimento di mansioni superiori - è noto che la domanda principale qui intesa ad ottenere differenze retributive conseguenti all'accertamento del preteso diritto al superiore inquadramento postula che il lavoratore abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al suo profilo di inquadramento, con diritto all'attribuzione della qualifica superiore ed al corrispondente trattamento economico.
A fronte della puntuale contestazione di parte resistente, è onere della parte ricorrente provare i fatti posti a fondamento della domanda, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. E' ben noto, infatti, che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell'art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr.
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010). Sicché il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore o le corrispondenti differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda ed, in particolare, è tenuto ad indicare, esplicitamente, quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente, con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del 21.05.2003). È, tuttavia, fondamentale sottolineare che, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno, poi, raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr.
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16200 del 10.07.2009). Ed, inoltre, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26978 del 22/12/2009, ed, in termini, Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 6303 del 18/03/2011) Infine, in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica ed elaborano, successivamente, le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 27430 del 13.12.2005). Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore e/o il trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata. In definitiva, in ordine al riconoscimento della qualifica superiore, questo giudicante presta adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale tale riconoscimento avviene attraverso una cd. triplice fase, con l'accertamento da parte del giudice di merito delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli in cui queste si articolano e l'operatività del confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. ex multis Cass.civ. sez. lav. 27-09-2016, n.18943; 8-04- 2015 n.8589; 27-09-2010 n.20272; 30-10-2008 n.26234; 6-3-2007,n.5128; nn.12156/2003; 12353/2003). Ciò posto, con riguardo al caso di specie, risulta pacifico tra le parti in causa oltre che documentalmente provato che il ricorrente abbia iniziato a lavorare alle dipendenze della convenuta in data 29/10/2001 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel VI livello di cui al CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
che dal gennaio del 2003 sia transitato nel livello V del CCNL e, successivamente, dal maggio del 2010, gli sia stato attribuito il IV livello sino al 01/01/2022.
Come detto, per un corretto approccio metodologico occorre procedere all'accertamento del tipo di mansioni effettivamente espletate dal ricorrente nonché alla valutazione comparativa delle qualifiche delineate dalla normativa collettiva al fine di trarne eventuali conseguenze in merito al trattamento economico effettivamente spettante.
Tenuto conto del periodo in cui si deduce siano state svolte mansioni superiori vanno certamente presi come riferimento i CCNL di categoria - e relative integrazioni - esibiti dalla parte ricorrente e pacificamente applicabili alla fattispecie. In ordine al dato temporale si osserva che la domanda giudiziale concerne l'intero periodo lavorativo svolto a decorrere dal 02.01.2003 ma la prescrizione intervenuta fino al 18.07.2007 in ordine al diritto alle differenze retributive eventualmente maturate a seguito dell'invocato superiore inquadramento contrattuale impone di considerare che al luglio 2007 l'inquadramento aziendale era del V livello e che la rivendicazione giudiziale è per il III livello. Ciò detto, si rileva che appartengono al TERZO LIVELLO invocato da parte ricorrente
“i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
… 11. Operaio Specializzato Provetto”. Si tratta, cioè, di lavoratori che agiscono con una conoscenza specializzata del lavoro da compiere. Al appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi CP_4 anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè:
… 22. operaio specializzato”; Quindi, si tratta di lavoratori che operano con specifica conoscenza delle attività da eseguire e/o delle prestazioni di svolgere. Al appartengono “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per CP_5 la per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite e cioè:
… 25 operaio qualificato”. Si tratta, dunque, di dipendente che svolge compiti ed attività normali, caratterizzati dalla ripetitività e dalla semplicità di esecuzione. Dall'esame delle suindicate declaratorie emerge che gli elementi caratterizzanti il superiore inquadramento vantato (III rispetto al IV) sono costituiti:
1) dall'autonomia operativa che indica lo svolgimento delle mansioni senza necessità di ricevere specifiche direttive dal superiore gerarchico - presente solo nel 3° livello - che deve ritenersi sussista, in ragione della qualifica di operaio, anche in presenza di direttive generali;
2) dal grado di professionalità richiesto, atteso che:
- il 3° livello presuppone una specifica ed adeguata capacità professionale dell'operaio acquisita mediante un'approfondita preparazione sia teorica sia tecnico-pratica; - mentre il 4° livello richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite;
- per il 5° livello sono sufficienti normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite. In definitiva, dall'esame della declaratoria si evince che i tratti fondanti del livello superiore rivendicato sono, da un lato, la specializzazione della professionalità del lavoratore nonchè una particolare abilità nel disbrigo delle sue mansioni e, dall'altro, che egli svolga in autonomia le proprie mansioni nel senso che per l'esercizio delle stesse non riceva direttive o disposizioni specifiche da parte del superiore gerarchico o da altri. Appare, a questo punto, opportuno l'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi. Il primo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: ”Indifferente. Testimone_1
Conosco il ricorrente in quanto sono stato suo collega di lavoro alle dipendenze della resistente dal 2001. Io sono ancora in servizio. Io ho espletato le mansioni di caposquadra nel settore della prevenzione degli incendi boschivi oltre che autista di mezzi speciali, oltre che di capocantiere. Anche il ricorrente come me è stato adibito alle mansioni da me prima indicate. Sia io che il ricorrente come caposquadra dirigevamo una squadra di tre o quattro persone impegnate nell'opera di antincendio. Una volta partita la chiamata da parte del settore regionale di competenza presso la base logistica della società resistente, che disponeva di 18 basi dislocate in tutta la
il responsabile di base comunicava a me e al ricorrente, come CP_1 caposquadra, la località in cui ci saremmo dovuti recare. Una volta arrivati sul posto, se era presente la Forestale, era quest'ultima che ci dava le ulteriori indicazioni sulla localizzazione dell'incendio ed, una volta raggiunto il posto preciso, eravamo, poi, noi caposquadra a dirigere le operazioni di spegnimento dell'incendio o di bonifica a seconda dei casi. Se non era presente la Forestale era direttamente il caposquadra a dirigere gli operai sul posto esatto dove si sarebbero dovute svolgere le operazioni di spegnimento. Sia io che il ricorrente, come caposquadra, eravamo, pertanto, tenuti a dirigere le attività del gruppo di operai che avevamo a disposizione nel senso che indicavamo concretamente ad ognuno di loro come si sarebbe dovuto procedere per effettuare le operazioni di spegnimento dell'incendio nella maniera più efficace e rapida possibile, sia per quanto riguarda l'ordine di localizzazione dei vari interventi sia per quanto riguarda i mezzi e le attrezzature da utilizzare a seconda dei casi. Questa attività di direzione degli operai nello spegnimento dell'incendio veniva, però, effettuata direttamente dalla se la stessa era presente proprio sul posto in cui CP_6 bisognava intervenire. Non posso riferire quante volte ciò avvenisse in quanto si trattava di un dato assolutamente variabile a seconda delle esigenze del caso concreto. Questa era una attività che svolgevamo sostanzialmente durante l'estate, generalmente da giugno a settembre, mentre nella restante parte dell'anno svolgevamo la funzione di manutenzione boschiva. In quest'ultima attività, essendovi più caposquadra, ci alternavamo tra di noi, sulla base delle indicazioni del referente di base, per svolgere un'attività di direzione di 10/15 operai. Come capocantiere eravamo tenuti ad organizzare l'attività degli operai per l'attuazione degli interventi che ci indicavano gli Contr ingegneri della L'attività di capocantiere, nell'attività di manutenzione boschiva, capitava dalle 2 alle 8 volte al mese, mentre, nei restanti giorni, lavoravamo come operai. Anche i DOS (direttore operazioni spegnimento) come la Forestale non erano sempre presenti ed, in ogni caso, laddove lo erano, ci fornivano le stesse indicazioni della Forestale. Anche in ordine all'eventuale necessità di convocare altre squadre o di richiedere l'intervento di altri mezzi di soccorso erano la Forestale e i DOS, se presenti e, in caso di loro assenza noi caposquadra, nella specie il primo che interveniva, ad assumere tutte le iniziative necessarie in ordine alla richiesta. Anche io ho intentato un giudizio nei confronti della resistente per il riconoscimento di mansioni superiori che è ancora in corso. Null'altro so”. A sua volta, il secondo teste di parte ricorrente, ha dichiarato: Testimone_2
“Indifferente. Conosco il ricorrente in quanto sono stato suo collega di lavoro dal 2002 fino al momento del suo pensionamento. Io sono ancora in servizio alle dipendenze della resistente. Sia io che il ricorrente abbiamo espletato le medesime mansioni per cui nei mesi invernali dal 1° ottobre al 15 giugno siamo stati impiegati nell'attività di cantieristica e idraulica boschiva. Nella suddetta attività sia io che il ricorrente abbiamo operato come caposquadra ed, in quanto tali, abbiamo coordinato generalmente 5 unità lavorative. Ci siamo occupati dell'attività di pulizia del sottobosco, della potatura, di indirizzare canali di acqua al fine di non causare la rottura delle strade. Come caposquadra abbiamo gestito l'attività delle 5 unità lavorative da noi coordinate indicando giornalmente loro le attività cui ciascuno di essi avrebbe dovuto provvedere nel corso della giornata, indicando loro gli strumenti e i mezzi di cui si dovevano avvalere, verificando eventuali limitazioni al loro uso da parte dei singoli operai, nonché, infine, verificando l'utilizzazione, da parte di ciascuno di essi, dell'uso dei d.p.i. Eravamo, inoltre, addetti al controllo affinché tutta l'attività fosse esercitata in piena sicurezza. Inoltre ciascuno di noi, a turno, generalmente due giorni alla settimana, era adibito, altresì, alla mansione di capocantiere, addetto in quanto tale al coordinamento dell'attività dei singoli capisquadra, così da garantire il coordinamento delle attività delle varie squadre qualora fosse stato necessario il loro intervento simultaneo. Ciascuno di noi capisquadra riceveva le indicazioni in ordine all'attività da effettuare all'interno del cantiere dal responsabile del cantiere stesso, il quale dopo averci illustrato le attività che avremmo dovuto svolgere, all'esito delle stesse veniva a verificare che fossero state effettivamente eseguite secondo le direttive da lui impartite. Se ben ricordo, intorno al 2015/2016 è stata istituita la figura del capocantiere che ciascuno di noi ricopriva a turno;
verso il 2020/2021 è stata istituita come figura stabile. Durante il periodo estivo sia io che il ricorrente ci siamo occupati dell'attività di antincendio boschivo sempre come caposquadra e, pertanto, addetti a coordinare e gestire la medesima squadra composta da 5 unità lavorative. Quando scoppia un incendio arriva una segnalazione alla società dalla sala radio di Caserta la quale ci indica il luogo dell'incendio. La Forestale interviene solo nei casi di incendi di maggiore portata su segnalazione nostra o dei cittadini (o degli avvistatori). L'intervento della Forestale interviene sul 30 – 40% degli incendi. Il personale della
è addetto a redigere il rapporto informativo ed a coordinare il mezzo aereo. CP_6
Siamo, pertanto, noi caposquadra a condurre la squadra sul posto preciso dell'incendio e a dirigere e coordinare l'attività dei singoli operai al fine di garantire lo spegnimento dello stesso, anche individuando le strumentazioni da utilizzare a seconda dei casi. Nel caso di incendi di maggiore portata siamo noi capisquadra a contattare la sala radio di Caserta al fine di richiedere l'intervento o di altre squadre o di mezzi aerei. Eventualmente richiediamo, inoltre, l'intervento di una figura che prima era denominata istruttore regionale ed oggi DOS, necessario per coordinare l'uso del mezzo aereo nazionale e regionale, il che avveniva nel 50% degli incendi. Quando scoppia un incendio siamo sempre noi i primi ad arrivare sul posto ed ad intervenire al fine di garantire lo spegnimento dello stesso, eventualmente richiedendo ulteriori mezzi
o squadre nei casi di incendi di maggiore portata. Nel caso di intervento del DOS quest'ultimo si pone su un punto che garantisce una migliore visuale dell'incendio così da dare indicazioni precise in ordine alla localizzazione dei singoli interventi da effettuare a noi caposquadra che siamo esattamente collocati “ sulla linea del fuoco”. Anche io ho intentato un giudizio bei confronti della resistente che si è concluso positivamente, avente lo stesso oggetto. Null'altro so”. Il primo teste di parte resistente, , ha dichiarato: “Indifferente. Sono Testimone_3 Contr dipendente della dall'ottobre del 2001 e svolgo le mansioni di responsabile di struttura. Conosco il ricorrente il quale ha svolto le mansioni di operaio nelle attività di antincendio e di manutenzione del territorio. Il DOS è il direttore delle operazioni di spegnimento ed è una figura o forestale o regionale, a seconda di chi intervenga concretamente in giornata ed, in quanto tale, è l'unico che può prendere decisioni sulla
“lotta attiva” nel senso che coordina gli uomini a terra e prende tutte le decisioni necessarie in ordine alle operazioni che bisogna effettuare per lo spegnimento dell'incendio per quanto riguarda localizzazione degli interventi, i mezzi e le attrezzature da utilizzare nonché il numero delle unità operative da impiegare in concreto. Preciso che nessuno dei caposquadra degli operai può assumere iniziative o decisioni di questo genere essendo le stesse sempre demandate, in via esclusiva, al DOS che è sempre presente, in ogni giornata, in occasione degli incendi. Capita, pertanto, solo in casi eccezionali che non sia presente un DOS a dirigere le operazioni antincendio. Ogni DOS, in quanto tale, si interfaccia con il preposto di giornata come caposquadra per dargli tutte le indicazioni necessarie che costui, a sua volta, trasmette agli operai. Confermo che all'epoca anche il ricorrente era uno di questi caposquadra. Tutta quest'attività si effettua, mediamente, da giugno a settembre di ciascun anno. Nella restante parte dell'anno era impiegato come addetto al pattugliamento Parte_1 ed alla manutenzione delle aree boscate. Anche in questo caso vi era sempre la figura del caposquadra di giornata ma costui seguiva, a sua volta, le indicazioni che, in ordine al concreto intervento da attuare, gli venivano fornite dal direttore tecnico di cantiere che faceva capo alla sala radio provinciale di Caserta. Era la sala radio di Caserta a progettare le aree di manutenzione sotto la direzione del direttore tecnico dei lavori. Anche in questo contesto confermo che il a volte ha operato come Parte_1 preposto di giornata, in qualità di caposquadra, interfacciandosi con il direttore tecnico dei lavori. Negli ultimi 5/6 anni per l'attività di manutenzione boschiva è stata introdotta anche la figura del capocantiere che si occupava della direzione pratica degli interventi ma non so dire quale sia la differenza con il caposquadra. Null'altro so”. Il secondo teste di parte resistente, , ha dichiarato: “Indifferente. Sono Testimone_4 dipendente dal 2008 della con mansioni di responsabile della sala CP_1 operativa provinciale di Caserta nonché responsabile della manutenzione boschiva direzione cantieri Caserta. Conosco il ricorrente il quale nei mesi invernali, da ottobre a maggio, è stato adibito all'attività di manutenzione del territorio. Il ricorrente si occupava, pertanto, dell'attività di decespugliamento, pulizia dei sentieri, collocamento di staccionate. All'interno della compagine aziendale non è mai esistita, tranne per un breve periodo che non so collocare temporalmente, la figura del caposquadra per cui, a turno, alcuni degli singoli operai, che erano all'incirca 20/30 unità complessive, venivano adibiti, a turno, a svolgere l'attività di caposquadra, la qual cosa accadeva, pertanto, generalmente, per ciascuno di essi, circa 1-2 volte a settimana. Ciò in quanto potevano essere adibiti all'attività di caposquadra solo quelli tra gli operai che erano preposti al primo soccorso o alla sicurezza. Non ricordo il numero esatto delle unità lavorative che potessero essere adibite all'attività di caposquadra. Era il responsabile della base che, ogni mattina, era tenuto a nominare il singolo caposquadra ed era il caposquadra a dirigere e coordinare l'attività delle singole unità lavorative operanti all'interno del cantiere, secondo le direttive impartite dal direttore del singolo cantiere. Il direttore e/o assistente del cantiere si reca, generalmente, sul cantiere, per verificare lo stato dell'opera, all'incirca uno o due volte a settimana. La resistente ha inserito all'interno della compagine aziendale, per un periodo di tempo limitato, la mansione di capocantiere alla quale furono addetti circa 12 unità complessivamente, tra le quali non rientra, però, il ricorrente. Nel periodo estivo il ricorrente, perlomeno fino al 2020, se ben ricordo, allorquando fu giudicato inidoneo, fu adibito all'attività di spegnimento dell'incendio, cosiddetta “lotta attiva”. In questo contesto, sempre secondo una turnazione e, quindi, per circa due tre volte alla settimana, il ricorrente ha operato come caposquadra, in quanto tale addetto alla gestione ed al coordinamento delle 4-5 unità lavorative componenti la squadra. La segnalazione dell'incendio arriva alla sala operativa, che, a sua volta, contatta la base territoriale per chiedere l'intervento della squadra. Una volta arrivato sul posto, il caposquadra è tenuto a contattare la sala operativa per comunicare la vastità dell'incendio, che tipo di vegetazione sta bruciando e l'eventuale bisogno di supporto. Nel caso che non abbiano bisogno di supporto la squadra agisce autonomamente. In caso contrario, siamo noi della sala operativa a predisporre o il supporto di altre squadre o, nel caso in cui sia necessario l'intervento del mezzo aereo regionale o nazionale, l'intervento di un DOS, che è l'unica figura addetta al coordinamento dei mezzi aerei. La richiesta del mezzo aereo da parte della sala operativa può essere, infatti, effettuata solo dopo l'intervento sul posto del DOS che ne confermi la necessità. Nel caso di incendio di vasta portata, anche se non è necessario l'intervento del mezzo aereo, è richiesto, comunque, l'intervento del DOS, il quale coordina l'operato di tutte le squadre effettivamente operative in prossimità dell'incendio. A tal fine il DOS si posiziona in modo da avere la migliore visuale possibile dell'incendio, al fine di indicare a ciascuna squadra, nella maniera più precisa possibile, dove localizzare i singoli interventi in modo da garantire il rapido spegnimento dell'incendio stesso. Successivamente al giudizio di inidoneità il ricorrente è stato adibito alla mansione di pattugliamento e/o avvistamento degli incendi ed, in questo contesto, dato che il pattugliamento e l'avvistamento, pur richiedendo, generalmente, l'intervento di almeno due unità, non implicano la necessità di un'attività di coordinamento o gestione di altre unità operative, non ha operato come caposquadra. In questo contesto la sala operativa impiegava il ricorrente come 'preposto' all'attività di pattugliamento e/o avvistamento con l'obbligo di avvertire in caso di eventuali incendi. Null'altro so”. In definitiva, dalla complessiva istruttoria testimoniale espletata in corso di causa sono emerse le seguenti circostanze di fatto: parte ricorrente, nel periodo estivo e, pertanto, da giugno a settembre, sempre secondo una turnazione e, quindi, per circa due-tre volte alla settimana, ha espletato le mansioni di caposquadra nel settore della prevenzione degli incendi boschivi in quanto tale addetto a dirigere una squadra di tre - quattro persone impegnate nell'opera di antincendio e, pertanto, a coordinare le attività del gruppo di operai che aveva a disposizione nel senso che indicava concretamente ad ognuno di loro come si sarebbe dovuto procedere per effettuare le operazioni di spegnimento dell'incendio nella maniera più efficace e rapida possibile, sia per quanto riguarda l'ordine di localizzazione dei vari interventi sia per quanto riguarda i mezzi e le attrezzature da utilizzare a seconda dei casi;
la segnalazione dell'incendio arrivava alla sala operativa che, a sua volta, contattava la base territoriale per chiedere l'intervento della squadra;
una volta arrivato sul posto, il caposquadra – come il ricorrente - era tenuto a contattare la sala operativa per comunicare la vastità dell'incendio, che tipo di vegetazione stava bruciando e l'eventuale bisogno di supporto;
nel caso che non ci fosse bisogno di supporto la squadra agiva autonomamente mentre, in caso contrario, era il personale della sala operativa a predisporre o il supporto di altre squadre o, nel caso in cui fosse necessario l'intervento del mezzo aereo regionale o nazionale, l'intervento di un DOS ( direttore delle operazioni di spegnimento che è una figura o forestale o regionale, a seconda di chi intervenisse concretamente in giornata) che era l'unica figura addetta al coordinamento dei mezzi aerei ( in tal senso il medesimo teste di parte resistente ); la Testimone_4 richiesta del mezzo aereo da parte della sala operativa poteva essere, infatti, effettuata solo dopo l'intervento sul posto del DOS che ne confermasse la necessità; nel caso di incendio di vasta portata, anche se non era necessario l'intervento del mezzo aereo, era richiesto, comunque, l'intervento del DOS il quale coordinava l'operato di tutte le squadre effettivamente operative in prossimità dell'incendio posizionandosi in modo da avere la migliore visuale possibile al fine di indicare a ciascuna squadra, nella maniera più precisa possibile, dove localizzare i singoli interventi in modo da garantire il rapido spegnimento dell'incendio stesso;
la Forestale interveniva solo nei casi di incendi di maggiore portata su segnalazione dei singoli capisquadra o dei cittadini (o degli avvistatori) e, pertanto, nel 30 – 50% degli incendi;
in ogni caso, quando scoppiava un incendio erano sempre i capisquadra i primi ad arrivare sul posto ed ad intervenire al fine di garantire lo spegnimento dello stesso eventualmente richiedendo ulteriori mezzi o squadre nei casi di incendi di maggiore portata o l'intervento del DOS. Del tutto isolata è rimasta, invece, la dichiarazione resa dal teste di parte resistente,
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, il quale ha dichiarato che il DOS era l'unico che poteva prendere Testimone_3 decisioni sulla “lotta attiva” nel senso che coordinava gli uomini a terra e prendeva tutte le decisioni necessarie in ordine alle operazioni che bisognava effettuare per lo spegnimento dell'incendio per quanto riguardava sia la localizzazione degli interventi, sia i mezzi e le attrezzature da utilizzare sia il numero delle unità operative da impiegare in concreto;
che nessuno dei caposquadra degli operai poteva assumere iniziative o decisioni di questo genere essendo le stesse sempre demandate, in via esclusiva, al DOS che era sempre presente - in ogni giornata - in occasione degli incendi;
che capitava, pertanto, solo in casi eccezionali che non fosse presente un DOS a dirigere le operazioni antincendio per cui ogni DOS, in quanto tale, si interfacciava con il preposto di giornata come caposquadra per dargli tutte le indicazioni necessarie che costui, a sua volta, trasmetteva agli operai. In sostanza, dunque, dalle testimonianze rese è emerso che il ricorrente, con specifico riferimento all'attività di caposquadra nel settore della prevenzione degli incendi boschivi, nel coordinare il personale della squadra di volta in volta assegnatagli assumeva in autonomia quasi tutte le decisioni operative finalizzate allo spegnimento degli incendi (e così non poteva che essere vista l'assenza sul luogo della Forestale e del DOS, presenti soltanto nel 30%-50% dei casi) tenendo, altresì, conto della necessità di assicurare l'incolumità della squadra medesima oltre che dei terzi e che, solo in caso di incendi di vasta portata che richiedessero l'intervento di più squadre sul luogo dell'incendio (il che avveniva con una percentuale del 30%-50% dei casi), il DOS stabiliva il posizionamento delle stesse coordinandone le relative attività ed impartendo direttive al capo – squadra, che riferiva, a sua volta, ai lavoratori, disponendo, eventualmente, anche per l'intervento del mezzo aereo. Dall'istruttoria testimoniale espletata in corso di causa è emerso, altresì, che, nella restante parte dell'anno, parte ricorrente era stato adibito all'attività di manutenzione boschiva essendosi occupato dell'attività di pulizia del sottobosco, della potatura e di indirizzare canali di acqua al fine di non causare la rottura delle strade ed altre attività similari, nell'ambito della quale, essendovi più caposquadra, si era alternato con altre persone, sulla base delle indicazioni del referente di base, per svolgere un'attività di direzione di 5/15 operai;
che, come capocantiere, era tenuto ad organizzare l'attività degli operai per l'attuazione degli interventi che venivano segnalati dagli ingegneri Contro della indicando, giornalmente, loro le attività cui ciascuno di essi avrebbe dovuto provvedere nel corso della giornata, gli strumenti e i mezzi di cui si dovevano avvalere, verificando eventuali limitazioni al loro uso da parte dei singoli operai nonché, infine, verificando l'utilizzazione, da parte di ciascuno di essi, dell'uso dei d.p.i; che ciascuno dei capisquadra – come il ricorrente - riceveva le indicazioni in ordine all'attività da effettuare all'interno del cantiere dal responsabile del cantiere stesso il quale, dopo aver illustrato le attività che avrebbero dovuto svolgere, all'esito delle stesse veniva a verificare che fossero state effettivamente eseguite secondo le direttive da lui impartite;
che l'attività di capocantiere, nell'attività di manutenzione boschiva, capitava dalle 2 alle 8 volte al mese, mentre, nei restanti giorni, l'istante lavorava come operaio. La tipologia di attività svolta dal ricorrente può, quindi, considerarsi un dato pacificamente acquisito. La questione controversa, invece, è la riferibilità di tale attività alla previsione di cui al III livello previsto dal CCNL applicato. Ricordate le declaratorie dei livelli, occorre stabilire, in primo luogo, se l'attività IB possa qualificarsi come un compito operativo e meramente esecutivo oppure, piuttosto, come un'attività per la quale sono necessarie conoscenze specifiche e non soltanto semplici o al più normali nonché l'acquisizione di competenze tecniche particolari e non soltanto adeguate ed, ancora, se le conoscenze specifiche e tecniche provengano o meno da approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita. Vero è che i tratti differenziali vengono enucleati dalla fonte negoziale in maniera alquanto generica ed astratta in quanto fondati su criteri di semplicità, normalità, adeguatezza, specificità e particolarità; parimenti vero è che le figure professionali che sono elencate nelle categorie prese in considerazione dal C.C.N.L. si riferiscono al settore commerciale che è completamente eterogeneo rispetto a quello dell'attività concretamente svolta dalla società resistente. Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia offerto un compendio probatorio complessivamente idoneo a sostenere l'allegata riconducibilità delle mansioni da lui in concreto svolte - quantomeno in relazione all'attività di caposquadra nel settore della prevenzione degli incendi boschivi - al terzo livello del CCNL Terziario, Distribuzioni e Servizi - Confcommercio, contrattazione collettiva pacificamente applicata al rapporto oggetto di giudizio. È, difatti, emerso dalle coerenti dichiarazioni testimoniali, tra loro concordanti, logicamente coerenti e riscontrate documentalmente (ed, invero, neppure è stato specificamente contestato dalla società resistente) che il ricorrente – per il periodo oggetto di indagine - abbia svolto l'attività di operatore IB (antincendio boschivo) occupandosi materialmente dello spegnimento degli incendi boschivi attraverso l'uso di dispositivi di protezione individuale forniti dalla resistente e di strumenti di spegnimento (pale, flabello, idranti, pompe antincendio, etc.) per il cui utilizzo è richiesta una specifica formazione. Non pare revocabile in dubbio che l'attività di prevenzione e spegnimento incendi – come correttamente sostenuto in ricorso - si caratterizza per un elevato livello di complessità tecnico-operativa imponendo all'operatore l'adozione di una serie di cautele nell'esercizio della funzione, non solo per contenere la propagazione delle fiamme, quanto anche per salvaguardare l'incolumità personale propria e dei propri colleghi, il tutto nel rispetto della natura. È palese, nonché confermato dai testi escussi, che sono richieste conoscenze e competenze del tutto peculiari già solo per la corretta e sicura manipolazione delle strumentazioni tecniche in dotazione;
inoltre, occorre tenere in debita considerazione che affrontare un incendio richiede un know-how sicuramente esorbitante dall'alveo della normalità e, a maggior ragione, della semplicità, costituito in massima parte dall'esperienza maturata sul campo nonché dalla specifica conoscenza delle condizioni meteorologiche e geomorfologiche.
In aggiunta il ricorrente, per il periodo in discorso, ha svolto - in autonomia operativa - attività di direzione e coordinamento della squadra a cui impartiva le direttive in merito alle attività da svolgere e di cui risultava il preposto alla sicurezza ( per cui controllava e verificava che tutti i dipendenti rispettassero le norme a tutela della incolumità), assumendosi, altresì, responsabilità collegate alla decisione – dopo essere arrivato per primo sul posto ed aver contattato la sala operativa per comunicare la vastità dell'incendio, che tipo di vegetazione stesse bruciando e l'eventuale bisogno di supporto ( cfr. teste di parte resistente ) - di richiedere o meno Testimone_4
l'intervento di altre squadre in supporto o, eventualmente, del direttore delle operazioni di spegnimento, cd. “DOS” e di far utilizzare l'una o l'altra strumentazione, stabilendo anche la suddivisione dei compiti e l'etero-coordinamento. Questo per circa due/tre volte alla settimana, a turno con altri colleghi, nell'arco di quattro mesi all'anno, cadenti nel periodo estivo (da giugno a settembre) e ad eccezione delle sole ipotesi in cui - per i soli incendi di maggiore portata o laddove fosse necessario l'intervento del mezzo aereo - fosse previsto l'intervento della Forestale o del DOS nei termini sopra precisati ( nei limiti di una percentuale del 30%-50% dei casi). Dalle dichiarazioni dei testi è risultata, pertanto, smentita la ricostruzione difensiva della società resistente secondo la quale il ricorrente – e con lui la sua squadra – in caso di incendi, in ogni circostanza, riceveva direttive dalla Forestale e dai Vigili del Fuoco ed eseguiva le disposizioni ricevute;
che il lavoro delle squadre – tra le quali quella di appartenenza del ricorrente – veniva sempre coordinato, nell'ordinario ed in via esclusiva, da una figura, il Direttore Operazioni di Spegnimento (DOS) che era, pertanto, sempre presente. Risultano, quindi, evidenziati, ad avviso di questo Giudice, i tratti caratteristici del livello superiore rivendicato, per l'appunto quello della particolare abilità e quello dell'autonomia del ricorrente nell'esecuzione delle operazioni di spegnimento degli incendi. Si consideri, poi, la “Dichiarazione a verbale” in calce alla declaratoria della terza categoria laddove, viene stabilito che «Nelle aziende a integrale libero servizio, in contesti organizzativi per i quali l'orario di servizio al pubblico non consenta la presenza continuativa di figure che svolgono funzioni di coordinamento e controllo, sono ricompresi nell'ambito della declaratoria del terzo livello quei lavoratori che, limitatamente al reparto di loro competenza, svolgano anche compiti accessori di raccordo organizzativo per l'applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dalle suddette figure di coordinamento e controllo». Ed, ancora, poi, il chiarimento contenuto a p.482 del CCNL laddove è scritto: «Fermo restando l'inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui alla Premessa del presente accordo nella classificazione del personale del CCNL del Terziario, le Parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale: […]3° livello - capo squadra di addetti al controllo della sosta;
- capo sala operativa;
- capo squadra di unità tecnico manutentiva;
- capo unità operativa» La mansione di capo squadra e quelle ad essa equiparabili sono, quindi, previste soltanto a partire dal 3° livello. Né al fine di pervenire a diverse conclusioni può rilevare il dato che parte ricorrente sia stato impegnato nell'attività suindicata per soli quattro mesi all'anno e per due-tre volte alla settimana in quanto, come già sopra ribadito, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte ma tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica ed occasionale. In merito, la Cassazione ha ribadito che, nel caso in cui il dipendente svolga mansioni riconducibili a due diversi livelli (c.d. promiscue), l'inquadramento, in mancanza di specifiche regole dettate dalla contrattazione collettiva, dev'essere stabilito in base alle attività in concreto prevalenti, perché maggiormente significative sul piano professionale, combinando il criterio qualitativo con quello quantitativo (Cass. n. 6303/2011; Cass. n. 26978/2009). La qualifica, pertanto, va determinata con riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante, purché non sia svolta in maniera sporadica o del tutto occasionale. Alla stregua dei principi sovra esposti va, pertanto, affermato il diritto di parte ricorrente all'inquadramento, quale operaio specializzato provetto, nel III livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. In ordine alla individuazione del momento temporale del consolidamento in capo alla ricorrente della qualifica superiore, va precisato che l'art. 2103 c.c. è stato modificato dall'art. 3 D. Lgs n.81/2015 con riferimento al periodo di tempo necessario per consolidare in capo al lavoratore il diritto alla promozione automatica, fissato, sino al 25 Giugno 2015 (data di entrata in vigore del D. Lgs n. 81) in mesi tre e solo a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo, in mesi sei. Ciò comporta che la modifica normativa – certamente applicabile ai rapporti di lavoro sorti dopo tale data - possa trovare applicazione, per i rapporti lavorativi pregressi, solo qualora il precedente termine di tre mesi, alla data del 25 Giugno 2015, non fosse ancora decorso. Tuttavia, poiché a tale data, alla stregua delle risultanze istruttorie emerse in causa, la ricorrente già espletava le mansioni di livello superiore, deve, quindi, trovare applicazione l'originario termine previsto dall'art. 2103 c.c. perché il correlativo livello sia attribuito, in via definitiva, all'istante. Dunque, alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorrente ha maturato il diritto all'inquadramento nel III livello del CCNL di Settore dopo 3 mesi dallo svolgimento continuativo delle mansioni superiori svolte e, pertanto, a far data dall'01.09.2003 ( considerando l'avvenuta adibizione ad esse a partire dal mese di giugno di ciascun anno). Ne consegue, ovviamente, l'assoluta e totale irrilevanza – ai fini della decisione della presente controversia - dei successivi giudizi di inidoneità rispetto a quella specifica mansione depositati dal procuratore di parte resistente in corso di causa il primo dei quali reca, infatti, la data del 17.04.2017. Né la mancata menzione della suddetta circostanza da parte dei medesimi testi di parte ricorrente può effettivamente minarne l'attendibilità avendo costoro reso dichiarazioni tra di loro concordanti e, comunque, sostanzialmente convergenti anche con quelle rese dai medesimi testi di parte resistente ( cfr. in particolare deposizione di ). Testimone_5
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda giudiziale avente ad oggetto la condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'accertamento del diritto al superiore inquadramento, quale operaio specializzato provetto, nel III livello del CCNL di categoria, sia pure a decorrere dal 18.07.2007 per effetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dalla parte resistente, va accolta. La società resistente va, quindi, condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dovute per il periodo dal 18/07/2007 all'01.01.2022 oltre a interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole somme e fino all'epoca dell'effettivo soddisfo ed oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale nei limiti della prescrizione quinquennale ex lege 335/95. La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). L'esito della lite, solo in parte favorevole alla parte ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo. La restante parte segue la regola della soccombenza ed è posta a carico della società resistente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Matilde Dell'Erario, sul ricorso depositato in data 18.05.2023 da
[...]
nei confronti di , in persona del legale rapp.te p.t.,, Parte_1 CP_1 ogni diversa istanza disattesa, così decide: a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente Parte_1 all'inquadramento nel III livello CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio alle dipendenze della resistente, sin dal Controparte_1
01.09.2003; Contro b) condanna, per l'effetto, la al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive a tale titolo dovute per il periodo dal 18/07/2007 all'01.01.2022 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole somme fino all'effettivo soddisfo ed oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale nei limiti della prescrizione quinquennale ex lege 335/95; c) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3; Contro d) condanna la soccombente alla rifusione in favore di parte ricorrente del residuo che liquida in € 3.086,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, con attribuzione all'Avv. Emanuele Guarino dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli in data 03/06/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario