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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1a Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 710/2020 R.G. promossa
DA
, in persona del sindaco p.t. (P.I.: , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in , Via Romagnosi n. 5, presso lo studio dell' Avv. Salvatore Cuscinà Pt_1
(C.F.: ) da cui è rappresentato e difeso giusta procura agli atti C.F._1
(PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in , Via Risorgimento n. 165, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
Antonio Cateno Miano (C.F.: ), da cui è rappresentato e difeso C.F._3
giusta procura agli atti (PEC: ; Email_2
APPELLATO
E CONTRO
(C.F.: ); CP C.F._4
APPELLATA NON COSTITUITA
********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Seconda Sezione
Civile n. 377/2020 pubblicata in data 18 febbraio 2020 nella causa civile iscritta al n. 4995/2006 R.G. avente ad oggetto: vendita di cose immobili.
*************** CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)” annullare, revocare o comunque privare di effetto giuridico, anche con qualsiasi altra statuizione, il D.I. n. 1611/2015 del 12/11/2015; 2) in ogni caso ritenere e dichiarare che il pagamento del
nei confronti di è legittimo poiché eseguito in Parte_1 Controparte_3 conformità di legge e, più precisamente, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973 e success. modif. ed integr. e che, pertanto, nulla avrebbe dovuto pagare il Parte_1
al cessionario del credito per cui è causa, stante la verificata posizione di inadempiente
[...] della cedente agli obblighi di versamento di cartelle di pagamento;
3) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato : CP_1
1)”Dichiarare inammissibile, ovvero rigettare perché infondato, l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 377/2020; 2) in ogni caso, ritenuto che
[...] illegittimamente l ha versato a Controparte_4 Controparte_3 somme dovute a , condannare l'Amministrazione suddetta al risarcimento dei danni CP_1 subìti da , da liquidare nella misura di € 25.617,86 oltre rivalutazione monetaria ed CP_1 interessi;
3) condannare il al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio Parte_1 di secondo grado e disporre come per legge sull'applicabilità o meno della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il , in persona del Parte_1
sindaco p.t., ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina–Seconda Sezione Civile ha rigettato l'opposizione spiegata dall'Ente comunale confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando parte opponente al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza resa all'udienza del 2 aprile 2021, la Corte ha dapprima rinviato alla udienza del 27 marzo 2023; indi, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
************************ L'appellante ha proposto due distinti motivi di censura.
Col primo motivo ha dedotto l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Giudicante per aver fondato il suo convincimento su quanto prescritto dall'art. 2914 comma 1, n. 2 C.C., non tenendo conto dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e succ. modif. ed integr.
Col secondo motivo di gravame ha ribadito la censura sottolineando che il Giudice di prime cure, nel considerare perfezionata la cessione del credito a seguito della notifica al debitore ceduto, avrebbe del tutto ignorato la circostanza che gravava sul Parte_1
(debitore ceduto) l'obbligo per legge di procedere alla preventiva “verifica
[...]
Equitalia” nei confronti del creditore cedente ( ) prima di poter CP
legittimamente eseguire il pagamento a beneficio del cessionario (Avv. ). CP_1
Ha resistito in giudizio l'originario opposto il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato, del tutto esente da censure.
Non si è costituita . CP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva la mancata costituzione in giudizio dell'appellata CP
nonostante la ritualità della notificazione ad essa relativa, di cui pertanto va
[...]
dichiarata la contumacia.
Quanto al merito, la Corte ritiene infondato l'appello che va rigettato per le argomentazioni che vengono di seguito svolte.
Il dato documentale da cui prendere le mosse è l'atto in Notar di Per_1 Pt_1
del 26/10/2011 (rep. n. 173409), notificato al in data 03/11/2011, Parte_1
con cui ha ceduto a il credito vantato dalla prima nei CP CP_1 confronti dell' sino alla concorrenza della somma di € 56.628,50. CP_5
Sulla base della narrazione svolta dalla odierna appellante in seno alla opposizione a decreto ingiuntivo, con nota racc. A/R prot. 84604 del 03/04/2013 indirizzata a CP
, all'Avvocatura ed al Dipartimento Contabilità, con allegato l'elenco delle cessioni
[...]
di credito e dei pignoramenti, il invitava a non far pervenire altre Parte_1
cessioni di credito, in quanto gli importi dei pignoramenti superavano notevolmente il credito vantato (pag. 2, paragrafo 8 dell'atto di opposizione a . Pt_1
Da ciò si evince che, al 3/4/2013, il aveva già recepito e contabilizzato i Pt_1
pignoramenti e le cessioni di credito perfezionatesi alla suddetta data, ivi compresa la cessione di credito per cui è vertenza. Successivamente, all'esito delle varie Determine Dirigenziali di impegno degli importi oggetto di pignoramento e/o di cessione di credito, al risultavano Parte_1 disponibili € 67.062,46 per il pagamento delle cessioni di credito, cui è stata data notizia ai soggetti interessati, Avv. SA e Avv. , con nota prot. 144503 del 16/06/2015 CP_1
(pag. 3, rigo 2 e segg. dell'atto di opposizione a D.I.).
Quindi a tale data l'Ente comunale aveva formalmente riconosciuto la cessione di credito del 26/10/2011 tanto che provvide a sub-impegnare le somme residue, pari ad €
67.062,46 in favore degli Avv.ti SA e , giusta Determina Dirigenziale n. 119 del CP_1
23/06/2015.
Prima della erogazione delle somme impegnate, però, il Comune procedette alla cd.
“verifica Equitalia” prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e, essendo la CP risultata debitrice in favore dell'Erario per somme superiori ad € 10.000,00, bloccò il pagamento già disposto in favore dei cessionari del credito (Avv.ti SA e ), CP_1
stante la automatica attivazione della procedura di pignoramento da parte di
Controparte_3
Se questa è, in estrema sintesi, la ricostruzione della vicenda che ci occupa, è possibile fissare alcuni punti fermi.
Innanzitutto, è del tutto evidente che sin dal novembre 2011 il era Parte_1
a conoscenza del fatto che aveva ceduto parte del suo vantato maggior CP credito nei confronti dell'Ente in favore degli Avv.ti SA e , essendo l'atto in CP_1
Notar stato ad esso Comune notificato in data 3 novembre 2011. Per_1
A tale data, pertanto, può certamente affermarsi che il credito, inizialmente in capo alla
, sia transitato definitivamente nella sfera giuridica dei cessionari, tra cui l'odierno CP
appellato.
Pertanto, correttamente ha argomentato il Giudice di prima istanza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1264 comma 1 e 2914 comma 1, n. 2: “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nella esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento”. Poiché, nel caso de quo, il pignoramento di è posteriore di Controparte_3
quasi 4 anni rispetto alla notifica della cessione, ne consegue che nessun effetto in danno dei cessionari può da esso farsi scaturire.
Al riguardo, infatti, il riferimento all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 non appare conducente, trattandosi di norma tributaria che non può avere l'effetto di contrastare i principi di diritto fissati in tema di rapporti interprivati dalle norme di cui agli artt. 1264 e
2914 C.C.
Tra l'altro, la interpretazione della norma tributaria demandata ad una circolare amministrativa non ha efficacia vincolante per il Giudice che procede.
Sul punto la S.C., con ordinanza n. 35098 del 29/11/2022, ha avuto modo di stabilire che:
«Le circolari con le quali l'Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contengano direttive agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, anche per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice;
pertanto la cd. interpretazione ministeriale delle norme tributarie, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex art. 111 Cost. e 360 c.p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione, destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma inidonea ad incidere sul rapporto tributario».
Per tale ragione alla circolare del 29/07/2008 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, evocata dalla difesa dell'appellante, secondo cui la verifica prevista dall'art. 48 bis deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente ovvero ), a prescindere dalla circostanza che la cessione del credito sia CP
avvenuta con o senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto), e non invece nei confronti del cessionario ( ), titolare attuale del diritto di credito, non CP_1
può essere attribuita alcuna efficacia giuridica vincolante ai fini che qui occupano, sussistendo elementi valutativi a favore dell'opposta linea interpretativa secondo cui il controllo (rectius: la verifica) possa e debba essere disposto nei confronti del cessionario.
Tanto più che risulta in via documentale che il , così come il SA, ha acquisito CP_1
il credito della ben 4 anni prima della cd. verifica Equitalia, quando ormai gli effetti CP
giuridici della cessione si erano già conclamati in capo al cessionario. La p.a. ceduta, invero, avrebbe potuto e dovuto farsi carico della cd. verifica EQUITALIA
– ove effettivamente per essa vincolante – al tempo della notificazione della cessione, e ciò sia sulla posizione sia su quella dei cessionari, e così (ove da tanto CP impostole) rifiutarne l'adesione; mentre il consolidamento della posizione dei cessionari così prodottosi avrebbe dovuto esser riconosciuto dal preclusivo in prosieguo: Pt_1
- sia d'ulteriori verifiche per la posizione (in quanto surrogata nelle sue ragioni CP
creditorie dai suoi cessionari);
- sia dell'opponibilità d'eccezioni ai cessionari per la tutela delle ragioni d'EQUITALIA verso costoro (posizioni che, tuttavia, non risulta se siano state oggetto d'accertamento e se fossero state attinte da elementi pregiudizievoli di sorta in proposito); essendo comunque la parte pubblica ormai tenuta all'adempimento delle proprie obbligazioni verso la parte cedente e, per essa, verso i cessionari di questa e dovendo quindi imputare solo a sé medesima le eventuali doglianze (e ragioni di credito)
non satisfattibili verso la cedente ed i cessionari per l'omissione del CP_6
tempestivo svolgimento delle formalità accertative in questione da parte del Comune ceduto.
Ad ulteriore sostegno delle argomentazioni svolte, va poi dato atto che la omologa e speculare posizione del SA, pure esso destinatario della cessione di credito dedotta in giudizio, ha trovato soluzione in seno alla sentenza n. 336/2024 emessa da questa
Corte nella causa civile iscritta al n. 423/2019, (sentenza) che ha rigettato le domande proposte dal nei confronti del menzionato cessionario. Parte_1
Ed al riguardo si constata che, se è vero che le tesi difensive svolte dall' CP_5
nel richiamato giudizio sono state parzialmente diverse rispetto a quelle agitate nella vertenza de qua, riguardando altri aspetti giuridici e non specificamente il profilo dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 622/1973 prima scrutinato, è altrettanto vero che una soluzione diversa rispetto a quella adottata nella richiamata pronuncia non troverebbe alcuna plausibile e logica giustificazione trattandosi, lo si ribadisce, della medesima vicenda e delle medesime parti processuali.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Le spese del presente grado, stante la soccombenza dell'appellante, vanno poste a suo carico.
Le stesse, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147, tenuto conto della attività professionale svolta e del valore della controversia, vengono liquidate nei valori medi delle Tabelle delle cause di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00 nella complessiva misura di € 5.809,00 così distinta: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Sussistono i presupposti per la condanna dell' appellante, totalmente soccombente, al pagamento del doppio del Contributo Unificato versato per l'odierno grado.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 710/2020 R.G. promossa dal , in persona del sindaco p.t. contro così Parte_1 CP_1
statuisce:
1) dichiara la contumacia di;
CP
2) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' appellato, delle spese del presente grado, liquidate in complessivi € 5.809,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 26 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini