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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/08/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1488/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1488/2024 V.G promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Maccari
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 04.04.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.05.2009 in Fara in Sabina (RI), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Fara in Sabina (RI), alla parte II, Serie A, N. 21, anno 2009 e che dall'unione sono nati i figli Per_1
(Roma, 10.11.2015) e (Roma, 20.11.2017), hanno dedotto che
[...] Controparte_1 nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 24.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente
2) i figli sono affidati ad entrambi i coniugi che intendono esercitare l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la mamma e quindi nella casa coniugale (sub 501) iscritti nel medesimo stato di famiglia;
3) Premessa la contiguità delle rispettive abitazioni, i coniugi stabiliscono che, il padre potrà vedere e tenere con sè i figli nei fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00 ed il martedì dalle ore 19.00 sino alla mattina successiva conducendoli a scuola e comunque nella settimana in cui non c'è il week end di spettanza il padre terrà con se i figli il martedì ed il giovedì dalle ore 19 .00 sino alla mattina successiva riportandoli a scuola;
4) Il padre incardinerà il proprio domicilio nell'immobile sottostante la casa coniugale
(sub. 1) come sopra descritto e censito;
5) Il padre verserà per il mantenimento dei figli la somma di euro 300,00 mensili
(trecento) (150 euro a figlio) oltre il 50% dell'assegno unico universale e pari ad euro
200,00; il pagamento delle somme determinate per il mantenimento dei figli verranno versate entro il giorno 5 di ogni mese;
6) I coniugi stabiliscono sin da subito che ove il reddito da lavoro dipendente del sig.
dovesse aumentare in ragione di uno scatto di carriera quindi Parte_1 professionale il mantenimento dallo stesso versato ai figli sarà aumentato in misura proporzionale all'aumento del reddito prendendo come indice quanto già stabilito in contesto;
7) Il sig. si obbliga al pagamento della rata di mutuo gravante sulla casa Pt_1 coniugale per importo pari ad euro 500,00 mensili;
8) L'importo per le utenze della casa coniugale sarà suddiviso al 50% tra i coniugi, salvo una futura e diversa collocazione abitativa di uno dei due coniugi. In tal caso gli importi delle utenze (volturate a nome del fruitore dell'immobile) e relative manutenzioni resteranno a carico dell'unico coniuge fruitore della casa coniugale sopra censita;
9)I coniugi essendo economicamente autosufficienti contribuiranno ciascuno al proprio mantenimento;
10) l coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente per aver già definito ogni qualsivoglia rapporto economico;
11) Le parti si danno reciprocamente atto che sin d'ora prestano il consenso al rilascio
e/o al rinnovo del passaporto ed a dotare i minori di passaporto personale;
12) I coniugi contribuiranno inoltre a tutte le spese straordinarie per figli in misura pari al 50% come protocollo del Tribunale di Tivoli;
13) I minori manterranno rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale;
14) Vacanze Estive Pasquali e Natalizie: Ciascun genitore si obbliga a trascorrere un periodo di sette giorni con i propri figli seppur non continuativo nel periodo e per le vacanze estive da concordarsi tra le parti entro il mese di maggio.
Vacanze Natalizie : i coniugi si alterneranno negli anni il periodo di Natale e Capodanno ed Epifania specificatamente i minori trascorreranno con un genitore la settimana dal
24 dicembre al 31 gennaio e dal 1 gennaio al sette gennaio con l'altro genitore, vacanze pasquali tre giorni ciascuno in modo da alternare negli anni il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.”
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nel ricorso.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, coniugati in data 23.05.2009 in Fara in Sabina (RI), matrimonio trascritto
[...] regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Fara in Sabina (RI), alla parte
II, Serie A, N. 21, anno 2009;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Fara in Sabina (RI) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
15-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1488/2024 V.G promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Maccari
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 04.04.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.05.2009 in Fara in Sabina (RI), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Fara in Sabina (RI), alla parte II, Serie A, N. 21, anno 2009 e che dall'unione sono nati i figli Per_1
(Roma, 10.11.2015) e (Roma, 20.11.2017), hanno dedotto che
[...] Controparte_1 nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 24.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente
2) i figli sono affidati ad entrambi i coniugi che intendono esercitare l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la mamma e quindi nella casa coniugale (sub 501) iscritti nel medesimo stato di famiglia;
3) Premessa la contiguità delle rispettive abitazioni, i coniugi stabiliscono che, il padre potrà vedere e tenere con sè i figli nei fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00 ed il martedì dalle ore 19.00 sino alla mattina successiva conducendoli a scuola e comunque nella settimana in cui non c'è il week end di spettanza il padre terrà con se i figli il martedì ed il giovedì dalle ore 19 .00 sino alla mattina successiva riportandoli a scuola;
4) Il padre incardinerà il proprio domicilio nell'immobile sottostante la casa coniugale
(sub. 1) come sopra descritto e censito;
5) Il padre verserà per il mantenimento dei figli la somma di euro 300,00 mensili
(trecento) (150 euro a figlio) oltre il 50% dell'assegno unico universale e pari ad euro
200,00; il pagamento delle somme determinate per il mantenimento dei figli verranno versate entro il giorno 5 di ogni mese;
6) I coniugi stabiliscono sin da subito che ove il reddito da lavoro dipendente del sig.
dovesse aumentare in ragione di uno scatto di carriera quindi Parte_1 professionale il mantenimento dallo stesso versato ai figli sarà aumentato in misura proporzionale all'aumento del reddito prendendo come indice quanto già stabilito in contesto;
7) Il sig. si obbliga al pagamento della rata di mutuo gravante sulla casa Pt_1 coniugale per importo pari ad euro 500,00 mensili;
8) L'importo per le utenze della casa coniugale sarà suddiviso al 50% tra i coniugi, salvo una futura e diversa collocazione abitativa di uno dei due coniugi. In tal caso gli importi delle utenze (volturate a nome del fruitore dell'immobile) e relative manutenzioni resteranno a carico dell'unico coniuge fruitore della casa coniugale sopra censita;
9)I coniugi essendo economicamente autosufficienti contribuiranno ciascuno al proprio mantenimento;
10) l coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente per aver già definito ogni qualsivoglia rapporto economico;
11) Le parti si danno reciprocamente atto che sin d'ora prestano il consenso al rilascio
e/o al rinnovo del passaporto ed a dotare i minori di passaporto personale;
12) I coniugi contribuiranno inoltre a tutte le spese straordinarie per figli in misura pari al 50% come protocollo del Tribunale di Tivoli;
13) I minori manterranno rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale;
14) Vacanze Estive Pasquali e Natalizie: Ciascun genitore si obbliga a trascorrere un periodo di sette giorni con i propri figli seppur non continuativo nel periodo e per le vacanze estive da concordarsi tra le parti entro il mese di maggio.
Vacanze Natalizie : i coniugi si alterneranno negli anni il periodo di Natale e Capodanno ed Epifania specificatamente i minori trascorreranno con un genitore la settimana dal
24 dicembre al 31 gennaio e dal 1 gennaio al sette gennaio con l'altro genitore, vacanze pasquali tre giorni ciascuno in modo da alternare negli anni il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.”
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nel ricorso.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, coniugati in data 23.05.2009 in Fara in Sabina (RI), matrimonio trascritto
[...] regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Fara in Sabina (RI), alla parte
II, Serie A, N. 21, anno 2009;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Fara in Sabina (RI) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
15-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia