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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 6021/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11.10 è comparso l'avv. ARENA ANTONINO per parte ricorrente. Nessuno è comparso per l'opposto.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6021 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti ARENA ANTONINO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
- resistente contumace - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, in accoglimento del ricorso, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2584/2024 .
Condanna n persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di CP_1
lite in favore della ricorrente, quantificate in euro 1.500,00, oltre oneri accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.04.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2584/2024 emesso da codesto Tribunale il 15.03.2024 e notificato in data 29.03.2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 6.945,00 a titolo di omesso versamento degli importi dovuti a titolo di accantonamenti e di contributi previsti dagli artt. 18 e 36 del C.CN.L. per i dipendenti delle imprese edili e affini. Parte opposta non si costituiva in giudizio rimanendo così contumace.
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523) -.
Dalla documentazione agli atti è emerso che il decreto ingiuntivo ha ad oggetto importi richiesti a titolo di accantonamenti che afferiscono al periodo compreso tra il mese di aprile
2013 e il mese di luglio 2014.
Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei seguenti termini:
- dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n.103/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/1991, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 01 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, nel qual caso il termine resta decennale;
- cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Nel caso de quo il termine di prescrizione che si applica è quello di cinque anni trattandosi di contributi previdenziali previsti dall'art.36 del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili, per il periodo compreso tra il mese di aprile 2013 e il mese di luglio 2014.
I crediti sono di conseguenza ampiamente prescritti atteso che tra il giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti e la data di notifica del decreto ingiuntivo opposto (29/03/2024) oggetto dell'odierno giudizio sono trascorsi più di cinque anni senza che nessun atto interruttivo sia stato posto in essere.
, non costituendosi non ha potuto provare di avere notificato atti interruttivi della CP_1
prescrizione.
Il ricorso, pertanto, merito accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 6021/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11.10 è comparso l'avv. ARENA ANTONINO per parte ricorrente. Nessuno è comparso per l'opposto.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6021 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti ARENA ANTONINO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
- resistente contumace - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, in accoglimento del ricorso, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2584/2024 .
Condanna n persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di CP_1
lite in favore della ricorrente, quantificate in euro 1.500,00, oltre oneri accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.04.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2584/2024 emesso da codesto Tribunale il 15.03.2024 e notificato in data 29.03.2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 6.945,00 a titolo di omesso versamento degli importi dovuti a titolo di accantonamenti e di contributi previsti dagli artt. 18 e 36 del C.CN.L. per i dipendenti delle imprese edili e affini. Parte opposta non si costituiva in giudizio rimanendo così contumace.
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523) -.
Dalla documentazione agli atti è emerso che il decreto ingiuntivo ha ad oggetto importi richiesti a titolo di accantonamenti che afferiscono al periodo compreso tra il mese di aprile
2013 e il mese di luglio 2014.
Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei seguenti termini:
- dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n.103/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/1991, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 01 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, nel qual caso il termine resta decennale;
- cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Nel caso de quo il termine di prescrizione che si applica è quello di cinque anni trattandosi di contributi previdenziali previsti dall'art.36 del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili, per il periodo compreso tra il mese di aprile 2013 e il mese di luglio 2014.
I crediti sono di conseguenza ampiamente prescritti atteso che tra il giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti e la data di notifica del decreto ingiuntivo opposto (29/03/2024) oggetto dell'odierno giudizio sono trascorsi più di cinque anni senza che nessun atto interruttivo sia stato posto in essere.
, non costituendosi non ha potuto provare di avere notificato atti interruttivi della CP_1
prescrizione.
Il ricorso, pertanto, merito accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio