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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 338/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 6 febbraio
2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 338/2024 R.G. LAVORO
TRA
generalizzato in atti Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Maglione e Alfredo Guarino
APPELLANTE
E in persona del l.r.p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Capece
APPELLATO
OGGETTO: Sanzioni disciplinari. Mobbing
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, nel presente giudizio, ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, sezione Lavoro, n. 83/2024, resa il 25 gennaio 2024, che aveva rigettato i ricorsi, successivamente riuniti, proposti al fine di accertare
1 l'illegittima e ritorsiva irrogazione di sanzioni disciplinari, espressione di un unico intento vessatorio e mobbizzante posto in essere dalla Società datrice nei confronti del . Pt_1
Lamenta l'appellante, con articolate argomentazioni, l'errata valutazione dei mezzi di prova raccolti e segnatamente della non corretta valutazione della prova documentale in ordine alla sanzione disciplinare comminata con nota del 5.10.2018, prot. N.HR906/18, erroneamente ritenuta legittima dal primo Giudice e alla condotta mobbizzante dedotta in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Società appellata che resistendo punto per punto a quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c. preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento perché destituito di fondamento, per i motivi che si passano ad esporre.
1. I motivi di appello che nel censurare la sentenza gravata ripercorrono, in gran parte, le difese già spiegate in primo grado, possono essere trattati congiuntamente atteso che con essi si censura, primariamente, la statuizione di primo grado, in relazione al fondamento probatorio del contenuto accertativo della sentenza, sotto il profilo della ritenuta illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al con la lettera di Pt_1 contestazione comunicatagli in data 20.09.2018 (prot.HR 9 rmatosi di contro il giudicato interno circa la cessata materia del contendere in ordine alle lettere di contestazione comunicategli in data 05.10.2018 (prot. HR 905/18 e prot. HR 906/18) ed in data 22.11.2018 (prot.HR 962/2018) -, sostenendo l'appellante reiteratamente l'argomentazione relativa ad un'erronea valutazione dell'apporto probatorio fornito dalle parti, in relazione al verificarsi dei fatti oggetto di contestazione;
unitamente alla dedotta esistenza della condotta mobbizzante negata dal primo Giudice, censurandosi sul punto la motivazione della sentenza gravata essendosi il decidente – ad avviso della Difesa dell'Appellante- adagiato a precedenti giurisprudenziali superati, laddove le più recenti pronunce prescindono dal dolo e dalla colpa datoriale al fine di tutelare il lavoratore anche se le condotte non sono accomunate da un intento ritorsivo -citando Cass.19.10.2023 n.29101ed ancora «Costituisce orientamento univoco quello per cui, in tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti
2 inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi (Cass. n. 3692 del 2023; n. 33639 del 2022; n. 33428 del 2022)» (così Cass. Lav. 18.10.2023 n. 28923)-.
2. Ancor prima di introdurre le questioni storico-fattuali poste a fondamento delle sanzioni disciplinari impugnate dall'originario ricorrente oltre che dello jus variandi delle mansioni svolte dal medesimo ricorrente, che complessivamente valutate hanno rappresentato l'ubi consistam della vicenda mobbizzante rigettata dal primo Giudice, è opportuno, da un lato, ricordare, che la valutazione dell'attendibilità dei testi sottende la veridicità della testimonianza che deve essere liberamente valutata dal giudice, mediante il ricorso a parametri soggettivi ed a parametri oggettivi (Cass. Civ. sent. n. 7763/2010; Cass. Civ. sent. n. 16529/2004; Cass. Civ. sent. n. 9640/1999; Cass. Civ, sent. n. 9126/1993); essa rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici;
e, dall'altro, che con riguardo allo jus variandi, con decorrenza 25 giugno 2015, trova applicazione il nuovo art. 2103 c.c. (riformato dall'art. 3 Decreto Legislativo 81/2015), allorquando le mansioni disimpiegate dal lavoratore siano ascrivibili al suo livello contrattuale, prescindendo dalla considerazione delle specifiche competenze già maturate.
3. Tanto premesso in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento dei fatti dedotti in causa, e alla luce delle richiamate argomentazioni, va rimarcato che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412).
4. A tali principi si è attenuto il primo Giudice, il quale ha elaborato una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto.
5. Venendo, quindi, alle vicende in esame, le seguenti circostanze incontestate, documentate, o coperte da giudicato interno, vanno, inoltre, “escluse dal tema d'indagine” (cfr ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016, n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
5.1 È pacifico che il dipendente dall'1° ottobre 2020 della Pt_1 [...] di seguito , società d'integrale pro Controparte_2
3 presso la sede (della prima) a Morra De Sanctis, con qualifica di impiegato, CP_4 di 5^ livello (v. doc. all.ti nn.
1-A alla produzione di parte di prime cure), poi di 7^ categoria del C.C.N.L. per l'industria metalmeccanica ed installazione impianti, con mansioni (all'epoca dell'introduzione del giudizio) di addetto alla valutazione del rischio di business, indicato nell'organigramma aziendale, come "risk assesment" in area "Governance", che si occupa, ma non solo, di sicurezza e affari generali;
in precedenza, invece, fino al 25.9.2018, di Responsabile della selezione, formazione e sviluppo in area Risorse Umane/People.
5.2. È incontestato il cambio di organizzazione aziendale che ha coinvolto tutti i dipendenti dal sesto livello in poi, tra cui l'originario ricorrente.
5.2.1 È pacifica la circostanza del cambio mansioni disposto dalla Società appellata in data 25.09.2029, per effetto della suddetta variazione organizzativa, e, dunque, il passaggio del NATALE alla diretta inizialmente da Controparte_5
, e successivamente, dal 16.12.2019, da Persona_1 Persona_2
5.2.2 È incontestata la partecipazione a corsi di formazione relative alle nuove mansioni di risk assesment (sul punto il teste : “Il ha seguito anche due corsi my learning Per_1 Pt_1 sulla piattaforma che la proprietà usa, e ch tati a tificati”…. “Quando io ho assegnato al questi compiti io personalmente ho introdotto il a questi processi, con una fase di Pt_1 Pt_1
, nella quale io stesso spiegai le metodologie, le pr d i moduli o file excel che venivano utilizzati.” Circostanza quest'ultima riscontrata dallo stesso appellante: “l'esponente riceveva la prima ora …di formazione dall'ing. su come svolgere le (diverse) attività lavorative assegnategli, totalmente divaricanti rispetto alla su ressa esperienza in area "Risorse Umane"….” pag 25 dell'atto di appello).
5.2.3 Del pari è incontestato lo svolgimento di compiti specifici relativi alle nuove mansioni: diagramma di flusso, Business Continuity Management nell'Area Core CP_6
Leach, attività di risk management, attività di aiuto Baseline e APR.
5.3 È circostanza incontestata, oltre che coperta da giudicato interno, quella secondo cui che l'attività di risk assesment risulta pienamente riconducibile al livello di inquadramento posseduto dal essendo “compatibili con le previsioni di cui alla Pt_1 settima categoria assegnata del CCNL di settore”.
5.4 E' pacifico che con nota prot.HR 901/18 del 20.09.2018, la Società aveva comminato la prima contestazione disciplinare con cui era stato contestato al Pt_1
l'aver in data 12.09.2018 contrariamente e senza alcuna autorizzazione, fotocopiato un documento aziendale riservato, il registro “Elenco Personale Servizio Infermiera” MOD-28.03, alla presenza del personale addetto e del Medico competente aziendale, per finalità personali e comunque non nell'interesse aziendale…”, irrogando la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni (prot. HR 905/2018 dello 05.10.2018).
4 5.4.1 È coperta da giudicato interno la circostanza che la Società resistente, con raccomandata A/R (prot. HR 545/19) del 10.12.2019 rappresentando che: “a seguito di chiarimenti intercorsi con il medico aziendale in ordine ai fatti oggetto della contestazione disciplinare … è emerso che il dott. Le aveva effettivamente consegnato, su Sua richiesta, copia del Controparte_7 registro sanitario del rovvedeva a revocare detta sanzione disciplinare (prot. HR 905/2018).
5.5 E' pacifico che con nota prot.HR 962/2018 del 22.11.2018 la Società aveva comminato la seconda contestazione disciplinare con cui era stato contestato al che, contrariamente alle policy aziendali in materia di sicurezza online.. : “… Pt_1
Ella, attraverso la pagina pubblicata del Suo profilo Linkedin, qualificandosi impropriamente come
“Selezione, Formazione e Sviluppo” dell'azienda EMA Spa, ma svolgendo in realtà altre funzioni, ha commentato un articolo pubblicato sul quotidiano itvonline.news, che riguardava la nostra società e riferiva delle dimissioni dell'ing. smentendo la notizia riportata nel sito e dichiarando: CP_8
“L'Ing. si è dimesso”; senonchè la Società resistente con comunicazione del Pt_1
10.12.2 t.HR 546/2019, rappresentava che “il richiamo verbale era stato irrogato in data successiva al termine previsto ai sensi dell'art.8, co.4 Sezione Quarta, Titolo II del CCNL disciplinante il rapporto di lavoro” e, procedeva alla revoca della sanzione.
5.5.1 È coperta da giudicato interno la circostanza che la Società resistente, con comunicazione del 10.12.2019 prot.HR 546/2019, rappresentando che “il richiamo verbale era stato irrogato in data successiva al termine previsto ai sensi dell'art.8, co.4 Sezione Quarta, Titolo II del CCNL disciplinante il rapporto di lavoro”, procedeva alla revoca della sanzione.
6. Quanto alla contestazione disciplinare del 20.09.2018 (prot.HR 902/18), ancora sub judice, la Società datrice rilevava che “…a seguito di una serie di controlli informatici effettuati nei giorni dal 12 al 19 settembre 2018, abbiamo appurato che , attraverso operazioni non autorizzate Pt_2 su hardware aziendale, ha sottratto e comunque reso indis ili alla scrivente i dati contenuti negli archivi informatici storici relativi alla selezione del personale, comprensivi dell'anagrafica completa dei soggetti selezionandi e selezionati, dei testi Ultradex, dei verbali delle Focus Interview e dei colloqui HR, cui è addetto. Tale condotta, da Lei direttamente confermata nel corso del colloquio del giorno 19.09.2018 alla presenza dei Sigg. e è posta in essere volontariamente, Parte_3 Parte_4 per finalità del tutto estranee all'int e uanto costituisce oggetto delle sue mansioni…”, procedendo, quindi all'irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni tre (prot HR 906/2018 dello 05.10.2018).
6.1 Ciò posto, precisato che l'onere probatorio in merito alla sussistenza del fatto contestato ricade sulla parte datoriale, la parte appellante lamenta un'assunta discrasia tra la prova costituita e quella costituenda, ritenuto che dall'esame degli atti di causa – anche quelli passati in rassegna dal primo Giudice, che è opportuno, comunque, richiamare e far propri in questa sede, evitandone la mera trascrizione, per ragioni di sinteticità della decisione- non emergerebbe – sempre ad avviso di quella Difesa- la prova della sottrazione dei documenti indicati nella contestazione disciplinare.
7. Il motivo di gravame è infondato e la decisione gravata va sul punto confermata.
5 7.1. Va, subito, ricordato che rendendo giustificazioni in sede di procedimento per l'irrogazione della eventuale sanzione, pur negando l'addebito, il dichiarava che: Pt_1
“nei giorni dal 12 al 19 settembre 2018 il mio accesso sull'hardware azi avvenuto come di prassi per l'espletamento delle mie attività lavorative", confermando così l'accesso all'hardware aziendale nei giorni incriminati.
6.1.2 È risultato accertato che in azienda esisteva un database informatico, creato ed aggiornato dallo stesso appellante, nel quale erano inseriti tutti i dati dei candidati che avevano partecipato alle procedure di selezione del personale avviate dalla CP_2 resistente, unitamente agli esiti dei relativi colloqui, e che tale file, aggiornato dall' appellante, era conservato in una cartella condivisa, denominata “Personale”.
6.2 A conferma di quanto sopra esposto, depone la dichiarazione di resa Parte_3 all'udienza del 20.12.2019, il quale ha riferito “Questa cartella s una macrocartella denominata “Personale”…. “Nel folder informatico delle selezioni non c'era il file afferente i dati storici di tutti i candidati selezionati…. Era Natale che aveva creato e aggiornava questo file… Noi conserviamo quei dati dal 2010, da quando è stato assunto il Natale. Si tratta di un normale file Excel, che credo nel 2010 è stato negli anni aggiornato … Nella cartella c'erano più files afferenti alle selezioni fatte negli anni, più il file riepilogativo di cui avevo bisogno e di cui ho detto…. Mi facevo fare le stampe direttamente dal Natale…. L'ultima stampa del file l'ho avuta qualche mese prima dell'episodio di cui ho detto…”
6.2.1 Tale ricostruzione trova un diretto riscontro dalla corrispondenza avvenuta via mail tra il e la responsabile HR generale Ewa CH, laddove è lo stesso ricorrente a Pt_1 preci e i dati del personale venivano raccolti tramite un file excel e che sul suo personal computer veniva conservata la lista dei candidati con i risultati dei colloqui (cfr. e - mail del 10.07.2018; e-mail del 13.07.2018)
6.3 Con riguardo all'accesso alla macro-cartella denominata “Personale il teste Parte_3
precisava: “Alla macro-cartella possiamo accedere solo noi delle relazioni umane ch
[...]
o in quattro. Io nel passato mi facevo fare le stampe del file, e non ho avuto accesso diretto al file…. Ad accedere alla cartella “Personale”, alla macro-cartella “Personale” eravamo io,
[...]
e ripeto ammise di aver reso indisponibili i f Parte_1 Parte_5 Per_3 Pt_1 precisando “Nelle varie mail mandatemi nel tempo da erano anche allegati i files Parte_1 ma mai quel file riepilogativo intero, perché troppo pesa les di sintesi in cui erano contenuti solo i dati che di volta in volta io chiedevo. Io a quello potevo in astratto avere accesso, ma semplicemente non l'ho mai fatto, perché operavo come ho detto”. Sul punto il teste , Parte_5 audito all'udienza del 20.12.2019 così riscontrava le superiori dichiarazioni: Alla macro- cartella “Personale “potevamo accedere io, all'epoca nell'ufficio del Parte_6 Parte_1 personale c'era anche non so di “Io accedo alla cartella Per_3
“Personale”, ma non meno cercato documentazione elettronica afferente alla selezione del personale.
6.4 Con riguardo alla prova della cancellazione della cartella in esame ad opera del depongono le seguenti dichiarazioni. In particolare il teste riferiva: Pt_1 Pt_3
6 “In realtà ho poi verificato che a sparire è stata tutta la cartella informatica in cui erano contenuti i files delle selezioni fatte dal 2010 … Ho scoperto l'assenza della cartella informatica perché sono andato a cercarla in rete aziendale e non l'ho trovata, chiesi con telefono e con mail al di indicarmi come Pt_1 avere accesso a questi dati, e lui mi diede indicazioni che io seguii ma senza risultato … Alla fine, proprio per cercare di capire io chiamo alla presenza di e in quella circostanza, Pt_1 Parte_5 disse che quei files ti resi da lui stes al sottoscritto. Questo il Parte_1
e del 2018. Io chiesi meglio a mi rispose che quei files li aveva Parte_1 resi indisponibili. Per me indisponibili significa che erano stati cancellati, tanto che non sono stati più trovati. Ripeto che sono spariti tutti i files e le cartelle che li contenevano riguardanti tutti gli aspetti della procedura di selezione.” Detta ultima circostanza è riscontrata dal teste , Parte_5 laddove riferiva: “Ricordo che un anno e più or sono, io ero presente nell'ufficio d Parte_3 dove c'era anche chiese il data base relativo ai candidati che erano stati Parte_1 Pt_3 selezionati e si r t rebbe contenuto i files e rispose che Parte_1 questi dati non erano più disponibili. Lui disse che li aveva resi non più ente io non ho cancellato nessuno di questi files.”
6.5 Dette ultime dichiarazioni provenienti da soggetti indifferenti ai fatti di causa, trovano riscontro reciproco e valgono a gettare una chiara luce sui fatti contestati.
6.6 Circa il movente di tale condotta, che la Difesa dell'Appellante assume non individuabile, esso appare, di contro, del pari lumeggiato dal teste , il quale Parte_6 aggiunge: “Credo che non volesse che io accedessi a quei dati e che facessi isi sul suo lavoro.” L'intento di far sparire il contenuto della cartella si comprende anche alla luce della corrispondenza mail citata dalla stessa Difesa dell'Appellante (cfr.pagg.11 e segg. dell'atto di appello), laddove emergono possibili criticità sotto il profilo della violazione della privacy, in ordine alla tenuta di elenchi e documenti contenenti dati sensibili di candidati sottoposti a procedure selettive e comparative. È utile al riguardo riportarne i passi:
CH (mail del 10.7.2018):
Ciao a causa del GDPR [acronimo della nuova normativa europea in tema di privacy ] Parte_1 potres come sono conservati e gestiti i dati del procedimento di selezione [del personale] ? Ho bisogno di sapere:
1. Quali frasi usi nel procedimento di selezione approvato dai candidati.
Natale 1. Io uso solo documenti cartacei che tu hai già ricevuto d [ ]. Pt_3 Pt_3
Sul punto vale a smentire questa dichiarazione la testimonianza del il quale, Parte_6 dopo aver precisato “Nella cartella c'erano più files afferenti alle selezioni fatt , più il file riepilogativo di cui avevo bisogno e di cui ho detto” dichiarava,“Io nel passato mi facevo fare le stampe del file, e non ho avuto accesso diretto al file. Mi facevo fare le stampe direttamente dal Natale. Era che aveva creato e aggiornava questo file…. L'ultima stampa del file l'ho avuta qualche mese Pt_1 prima dell'episodio di cui ho detto”
7 • CH 2. - Quali documenti sono conservati su memoria del sistema informatico ?
• Natale 2. - Nessuno.
• CH 3. - Quali documenti sono conservati sul tuo computer ?
• Natale 3. - Sul mio computer conservo la lista dei candidati con i risultati dei colloqui
• CH 4. - Chi ha accesso ad essi ?
• Natale 4. - Solo io
Circostanze queste ultime smentite dalle dichiarazioni dei testi , sopra Parte_6 Pt_1 riportate.
• CH 5. - Con quale frequenza cancelli i dati precedenti ?
• Natale 5. - Io conservo i dati precedenti.
• CH 6. - Quali sono i documenti creati nel procedimento di selezione e come sono stati gestiti ?
• Natale 6. - Ci sono i risultati dei colloqui. I risultati dei colloqui sono valutati da me, da [ Pt_3 [...]
] e dal Manager Director. Pt_3
Ancora, nel successivo scambio di mail,
• CH (mail dell'11.9.2018)
- Ciao grazie per la tua pronta risposta. Vorrei ulteriori informazioni Parte_1
1. Note di orientamento e selezione - potresti per favore trasmettermi la versione di entrambe in inglese ?
• (in risposta il 13.9.2018). Pt_1
1. In allegato troverai la traduzione in inglese di ambedue i documenti.
• CH 2. - Quali sono i requisiti di legge per la conservazione dei dati personali ? Per quanto tempo conservi i CV dei precedenti procedimenti di reclutamento ?
• Natale 2. - I dati raccolti del personale sono conservati per tutto il tempo del rapporto di lavoro se i candidati vengono assunti più il tempo necessario secondo le prescrizioni di legge a carico di EMA, come previsto dal GDPR. Se i candidati non sono assunti i dati personali vengono conservati per il minimo periodo di tempo necessario per ulteriori valutazioni.
• CH 3. - In quale forma ricevi i CV dal CP_9
• Natale 3. - Cartacea.
8 • CH 4. - In quale forma invii i documenti per i tests dei candidati ?
• Natale 3. - Io invio le seguenti informazioni mediante un file excel: cognome, nome, data di nascita, telefono. Quando i candidati sono nell'agenzia essi firmano l'autorizzazione al trattamento CP_9 dei dati per conto di società terze.
7. Con riguardo alle argomentazioni difensive circa l'insussistenza della sottrazione dei documenti aziendali vale osservare che pur a ritenere che della documentazione in formato digitale di cui si discorre esistesse una copia cartacea (sul punto il teste
, audita all'udienza del 12.09.2023: “Che io sappia la documentazione relativa Testimone_1 ure di selezione del personale era conservata sia telematicamente che in forma cartacea. Tanto so in conseguenza delle interviste di cui ho detto, per il dott. ricordo l'ultima ma altre ora Pt_1 non le ricordo. Non so dire dove il materiale cartaceo fosse materialmente conservato”), non vi è dubbio che i documenti informatici, sono senz'altro beni aziendali e tanto più se nativi digitali, sono cosa diversa dalle mere copie cartacee degli stessi e non immediatamente fungibili, se non attraverso, presumibilmente dispendiose -in termini di tempo e/o di risorse da impiegare- operazioni di trasformazioni ed acquisizione telematica.
7.1 Né i documenti digitali potevano essere recuperati grazie al periodico back up, come parrebbe intendersi dalle dichiarazioni della teste (cfr. “ Ricordo che la azienda Tes_1 faceva back up dei dati informatici, non ricordo se lo ho sap di specifiche attività di verifica o di normali colloqui, ma è una cosa che sapevo. Ricordo che, mentre stavo parlando con la funzione governance mi dissero che i back up erano fatti periodicamente, non ricordo se giornalieri o settimanali, ma comunque periodici”), in quanto come riferito dal teste , Testimone_2 impiegato, Manager IT, Information Tecnology, e come t audito all'udienza del 10.10.2023: “L'azienda effettua il back up, ma questi back up sono rescritti ogni giorno. Non ci sono back up vecchi, ma solo gli ultimi, posso recuperare quindi giorni a ritroso”.
8. Questa Corte, nel rigettare il relativo motivo di appello, concorda, dunque, con le conclusioni a cui è giunto il primo Giudice circa la sussistenza del fatto e la piena sussumibilità dello stesso nelle condotte astrattamente richiamate dall'art.7 L.300/1970 e all' art.10 lett. b) Sezione Quarta Titolo VII del CCNL e segnatamente quale
“danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione”, integrante violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, avendo cagionato nocumento all'azienda stessa ed al patrimonio aziendale;
nonché circa giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata.
9. Anche con riguardo al mobbing vanno rigettati i motivi di appello con conferma dell'impugnata sentenza.
10. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa dell'appellante, dall'istruttoria espletata non è emersa alcuna evidenza probatoria dei comportamenti ostili, sistematici e protratti nel tempo, asseritamente posti in essere dalla Società datrice di lavoro o dai superiori gerarchici in danno del né di forme di prevaricazione o di persecuzione Pt_1
9 psicologica attuate dalla Società datrice e dirette ad emarginare controparte dal contesto lavorativo.
10.1 Preliminarmente richiamate le premesse in fatto – cfr.§§.5.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.3- non è contestato che fosse effettiva la modifica degli assetti organizzativi aziendali, né che avesse riguardato tutti i lavoratori dal sesto livello in poi e non solo l'originario ricorrente, né che le nuove mansioni disimpiegate dal lavoratore fossero ascrivibili al suo livello contrattuale, il che vale a rendere legittimo l'esercizio dello jus variandi datoriale pacificamente inserito in un più ampio assetto di riorganizzazione societaria, frutto di insindacabili scelte di strategia aziendale, trovando applicazione l' art. 2103 c.c. (riformato dall'art. 3 Decreto Legislativo 81/2015), che nella nuova formulazione, a fortiori, esclude ogni forma di demansionamento, nei casi come quello in esame in cui, sulla base delle emergenze istruttorie, le mansioni effettivamente disimpiegate dal lavoratore siano ascrivibili al suo livello contrattuale, prescindendo dalla considerazione delle specifiche competenze già maturate.
10.2 Con riguardo al disimpegno delle nuove mansioni, richiamato nuovamente quanto premesso ai §§.5.2.2 -5.2.3, dall'istruttoria svolta è emerso inequivocabile lo svolgimento delle predette mansioni
10.2.1 Chiare, in tal senso, si appalesano le deposizioni, riportate integralmente nella sentenza impugnata, dei testi , , indifferenti e a diretta Per_1 Per_2 Testimone_3 conoscenza dei fatti narrati, d i t gione di dubitare, le cui deposizioni, tra l'altro, trovano riscontro oltre che reciproco nella documentazione acquisita in atti.
, dichiarava: “Sono dipendente da settembre 2004. Nel tempo ci sono state Persona_1 ioni del lavoro, anche da un pun ista dirigenziale. Dal 2018 ricordo, non bene le date, ma un cambio dell'amministratore delegato, con l'arrivo quale amministratore delegato dell'Ing.
. Questi ha attribuito l'incarico di direttore delle operazioni all'ing. Parte_7 Parte_8 venne trasferito dalle risorse umane all'interno del S Parte_1
Integrato, e ività pertinenti alla gestione dei rischi aziendali. In concreto, il dott. doveva analizzare i processi aziendali e verificarne i rischi relativi al business. Pt_1 [...] conduceva insieme ai responsabili dei singoli processi aziendali attività di gestione del rischio. Parte_1
presupponeva l'analisi dei processi aziendali stessi. Alla fine, vi era un report, predisposto dal dott. in cui si riportavano i risultati della valutazione di volta in volta effettuata. Queste Pt_1 valutazio iscono in un documento che si chiama Registro dei rischi, che viene continuamente aggiornato. Le valutazioni venivano fatte mensilmente, e mensilmente vi erano le riunioni tra il Natale e i vari responsabili, e mensilmente venivano prodotti questi report che confluivano nel registro. In concreto il documento, il Registro dei Rischi, è costituito da un file excel, dove mensilmente viene annotata, appunto come report mensile, la effettuazione di una valutazione, anche solo confermativa dello stato di cose precedente, oppure la rivalutazione del rischio. Il si occupava della tenuta del registro dei Pt_1 rischi top level, ossia riferito alle attività condotte dall ne, Gli aggiornamenti relativi invece ai
10 rischi delle singole funzioni sono aggiornati dai capo funzione. Io non partecipavo materialmente alle riunioni tra il e i responsabili di funzione, ma gli aggiornamenti venivano fatti mensilmente, ed Pt_1 erano effettiva ettuati. Il Natale si riuniva con me, e c'erano riunioni tra me ed il Natale, per la verifica dello stato di aggiornamento del registro dei rischi funzionali. Tra queste attività io avevo incaricato il di provvedere anche ad effettuare una analisi delle procedure aziendali, dettagliando Pt_1 in termini d mi di flusso i processi delineati all'interno delle procedure aziendali. L'attività del Natale si concentrava esclusivamente in quello che ho detto. L'analisi consiste proprio nella CP_6 analisi dei rischi relativi ai processi aziendali, e viene aggiornato, anche se con frequenza molto più lunga, una volta all'anno, ogni sei mesi, a seconda dei cambiamenti che intervengono nei processi. Al io avevo chiesto di prendere le procedure aziendali, dettagliarle in termini di diagrammi di flusso Pt_1 zarli con la metodologia;
ha prodotto degli stralci della documentazione CP_6 Pt_1 richiesta, ma con scarsi risultati. Quando io ho assegnato al Natale questi compiti io personalmente ho introdotto il a questi processi, con una fase di training, nella quale io stesso spiegai le Pt_1 metodologie, l re ed i moduli o file excel che venivano utilizzati. Il ha seguito anche due Pt_1 corsi my learning sulla piattaforma che la proprietà usa, e che sono stati an ficati. e Testimone_3 si occupano della Assicurazione Qualità, che è una branca del Sistema di gestione Controparte_10
dissi a questi due di dare una mano al Nel settembre 2019 io lasciai il Pt_1 sistema di gestione integrato;
e l'attività di risk management p llega titolare Persona_2 della Area Governance, ea a quanto ne so ha continu cose che Parte_1 faceva prima".
dichiarava: “Sono dipendente da 19 gennaio 2000, come Responsabile del Persona_2 one e protezione dei rischi a i, in materia di salute;
dal 2012 sono responsabile della Governance, che comprende anche il risky continuity management. Parte_1 fa parte della mia squadra dal gennaio 2020. Il Natale già dal 2018 si occupava fatto con me, quando questa attività è passata alla mia funzione. Dal 2018 Natale è stato assegnato alla funzione Sistema di gestione Integrata, diretta da Ing. Qui posso dire che Persona_1 Pt_1 faceva quello che poi ha fatto con me, e lo posso dire perché c k owner coordinator, io la gestione di rischi, tra cui alla fine entravano anche quelli del business continuity mangement, ossia i rischi che possono mettere in difficoltà l'azienda, di qualsiasi natura. In concreto, in questo ambito l'attività del consisteva e consiste nella gestione totale e indipendente della gestione dei rischi sulla Pt_1 continuità d ess, valutando i rischi, potenziali e non, riportando l'esito della valutazione in appositi registri, il interviene sui vari registri;
c'è un registro per ogni funzione, una decina di Pt_1 registri. Questi re no informatici, e sono dei fogli excel, nei quali interveniva con Pt_1 annotazioni relative alle operazioni fatte, alle valutazioni compute. L'aggiornamento si fa minimo ogni quattro mesi, anche solo per segnalare che la valutazione non ha portato a nessuna novità. La procedura impone riunioni programmante tra Natale ed i responsabili delle single funzioni, che sono una
, riunioni quindicinali, qualche volta capitava che se ne facessero anche due a settimana per recuperare quelle saltate;
nel periodo covid le abbiamo evitate, tra marzo, aprile e maggio 2020, forse anche giugno le riunioni non sono state fatte. Per il resto le riunioni si fanno e si facevano, In questo periodo in cui vi era il problema del Covid ero io che facevo degli esercizi di scrivania;
non ricordo Pt_1 se era assente e nel caso per quale motivo. Dal 2018 io stesso ho fornito al tr , quello per Pt_1
i rischi per la salute sicurezza ed ambiente, quello per i rischi rilevanti a sensi del Digs 231/2001 ed il registro Top level che è di mia diretta competenza e che comprende i rischi più elevati. Questi registri erano a disposizione del perché ne traesse i dati che servivano per le sue valutazioni e le Pt_1 Pt_1
11 valutazioni che erano riversate in altri registri. In verità non è che abbia prodotto chissà quanto, Pt_1 nel senso che non tutti i files sono stati aggiornati come necessari uando è stato assegnato a me sono maggiori i periodi di assenza del Natale che quelli di presenza in ufficio. Tutti noi abbiamo un obbligo di presenza e c'è un sistema di rilevamento delle presenze”.
, dichiarava: “Lavoro per dal 2006, attualmente sono responsabile assicurazione Testimone_3 erno della Funzione sistem ne integrato. Mi occupo dell'intero sistema di gestione delle procedure e dei requisiti aziendali provenienti da attività interne, da clienti e da parti terze.
[...] si occupa di risk assesment, cioè di gestione dei rischi, io mi occupo di un'altra br Parte_1 gestione, io ed il abbiamo due diversi responsabili di funzione. Il risk assesment
Pt_1 presuppone la valutazione di tutti i rischi anche quelli connessi al processo di gestione di sistema integrato. Io non entro nel merito della interazione lavorativa tra il ed il suo responsabile di
Pt_1 funzione. Quando ha iniziato a svolgere questo compito nel 2018 il svolgeva la sua mansione
Pt_1 all'interno della mia stessa funzione, Sistema gestione Integrato, con c . , il quale chiese a Per_4 me ed al collega di dare supporto al per riferimenti procedurali, utilizzo di strumenti CP_10 Pt_1 di lavoro, fogli zioni informatiche i, accesso ai registri ed in generale a quanto gli serviva per svolgere quella attività. Non so dire se qualcun altro abbia affiancato il Natale. So che al è stata data la formazione: io gestisco anche la archiviazione dei plichi di formazione di ogni
Pt_1 risorsa, e so che il ha partecipato a corsi di formazione relativi al risk assesment quando è
Pt_1 arrivato al sistema e integrato, nel 2018. Ancora oggi quando succede qualche cosa di rilevante ai fini del risk assesment è a cura di ogni responsabile di processo comunicare la cosa al nella sua
Pt_1 qualità di responsabile risk assesment, ed è comunque il nella sua responsabili involge e
Pt_1 richiede periodicamente lo stato di aggiornamento di eventuali rischi sopraggiunti. Rispetto alla fase successiva alla individuazione del rischio, e cioè la mitigazione del rischio, il è attore principale;
Pt_1 attraverso riunioni periodiche vengono coinvolti i responsabili dei processi, i formano il
Pt_1 sull'avanzamento delle attività già definite, sui nuovi rischi, su eventuali problematiche sopragg sulle soluzioni trovate, e c'è uno scambio di idee, di opinioni e di soluzioni, io stessa sono stata coinvolta in diverse riunioni, riunioni periodiche, a cadenza grosso modo mensile, con la partecipazione del
Pt_1
e di altri responsabili dei processi del sistema di gestione, sicuramente , e poi Persona_5 dall'oggetto dell'incontro specifico. Le riunioni alle quali ho partecipat ollocate fino a quando abbiamo condiviso lo stesso capo funzione, cioè fino a fine 2019. Dal 2019 l'attività che ho descritto è ancora in essere, ma non posso entrare nel merito delle richieste dirette provenienti dal nuovo capo di Dal 2019 io sono coinvolta in alcune mail periodiche rispetto al risk assesment, mail Pt_1 che in p tono dal Natale e in parte da altri, e che se mi coinvolgono arrivano anche a me;
dal 2019 non ho partecipato a riunioni con il Natale, ma sono stata coinvolta in diverse attività. lo ricevo mail dal Natale o dal capo del Natale con flussi di mail di gruppo dove sono evidenti i flussi di lavoro portati avanti per questa attività. La mia posizione di lavoro attualmente è posta a due scrivanie occupate da altri due colleghi di distanza da quella del Natale. Io vedo il intento alla sua Pt_1 scrivania a lavorare come tutti, non è mio interesse vedere cosa fa il io sono così oberata di lavoro Pt_1 che non guardo cosa fanno gli altri;
noi abbiamo tutti un telef o, un computer, non guardo nemmeno se sulle scrivanie degli altri ci sono carte o altro. I computer in dotazione sono dotati di blocchi che limitano gli accessi alla rete esterna, anche solo per alcune funzioni, e la cosa cambia a seconda dei compiti e delle necessità del dipendente. Non so dire cosa in ogni singolo momento faccia il sta lì Pt_1 impegnato alla sua postazione. È una persona impegnata al suo lavoro. Ovviamente rest quello
12 che ho detto prima. Al sistema work day accede solo il personale delle risorse umane. Noi altri abbiamo solo la visualizzazione dei dati, ma non possiamo operare".
10.3 Con riguardo alle deposizioni dei testi e , alle Testimone_4 Testimone_5 argomentazioni del primo Giudice che qu p i per ripetute e trascritte, va aggiunto che le dichiarazioni de relato actoris sono prive di qualsivoglia valore probatorio. Il testimone "de relato" actoris, BI ha Tes_4 invero deposto su fatti e circostanze di cui è stato informato dallo stesso che Pt_1 la rilevanza del suo assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertent tto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa.
11. Anche con riguardo alle doglianze relative alla messa in CIGO durante la pandemia da Covid19, oltre il tempo massimo consentito dagli accordi sindacali sottoscritti dalla Società resistente, vanno condivise le chiare motivazioni del primo Giudice, non efficacemente scalfite dalla riproposizione delle difese già spiegate in primo grado.
12. Ciò detto, come noto, il fenomeno del mobbing si caratterizza per l'associazione di una pluralità di condotte persecutorie. Il mobbing può ravvisarsi nei casi in cui l'agente, con un insieme di azioni ripetute nel tempo - che possono essere comportamenti perfettamente conformi a legge, e quindi teoricamente privi di antigiuridicità, e/o condotte socialmente riprovevoli ma prive di una sanzione giuridica e/o atti violativi di norme e già autonomamente sanzionati - persegua scopi ulteriori aventi la finalità di ledere la salute e la personalità morale del prestatore.
12.1 Il mobbing verticale va inquadrato come violazione di un obbligo di non fare gravante sul datore e quello orizzontale come inottemperanza del medesimo all'obbligo di fare, consistente nella doverosa protezione del dipendente nei confronti della persecuzione, conosciuta o conoscibile dei sottoposti, a loro volta extracontrattualmente responsabili verso il mobbizzato.
12.2 La responsabilità contrattuale del datore di lavoro è sempre per fatto proprio, sia nel caso di mobbing discendente in cui la condotta dei superiori della vittima è direttamente imputabile al datore di lavoro per effetto dell'organizzazione gerarchica e del relativo potere di rappresentanza, sia nel caso di mobbing orizzontale o ascendente, in cui l'obbligo di protezione grava proprio sul datore di lavoro.
12.3 Elementi strutturali costitutivi dell'illecito contrattuale sono sia la sequenza di atti sia la loro complessiva funzionalizzazione all'obiettivo (Cass 3785/2009). L'intento persecutorio va verificato considerando l'idoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato.
13 12.4 Solo l'elemento soggettivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa dell'appellante, può attribuire sostanza di illecito a condotte oggettivamente lecite, trasformando singoli atti, che presi singolarmente avrebbero valenza neutra, in una sequenza comportamentale caratterizzata e avvinta dall'unicità del disegno.
12.5 Il lavoratore, gravato dell'onere di provare l'esistenza del motivo illecito (Cass. lav. n. 3837/97; n. 8237/94; n. 6810/94; n. 7656/92; n. 1114/83), può avvalersi di un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti (Cass. lav. n. 11487/2000; n. 14753/2000; n. 3837/1997; n. 7768/1996).
13. Nel caso in esame l'azione esercitata dal sulla base degli elementi in fatto e Pt_1 diritto esposti nei ricorsi (riuniti) introduttivi izio di primo grado, non valgono a fondare una responsabilità datoriale per condotta di mobbing nei confronti del dipendente, nè agita con l'uso distorto e vessatorio del potere disciplinare, risultato indimostrata (il provvedimento disciplinare esaminato, è stato, invero, utilizzato per sanzionare un comportamento oggettivamente lesivo degli interessi dell'Amministrazione e non per colpire personalmente il lavoratore), né con l'uso distorto dello jus variandi, risultato legittimamente esercitato dalla Società datrice, né con altre condotte necessitate dalle contingenze del periodo di emergenza pandemica.
13.1 A connotare la condotta mobbizzante non soccorrono altri elementi emersi dall'istruttoria, nè una chiara sussistenza dell'elemento psicologico, risultato del tutto assente, sicchè è infondata anche la domanda in termini di risarcimento del danno, non essendo configurabile un danno in re ipsa.
14. Tutti gli aspetti evidenziati non possono che indurre questa Corte a confermare anche sul punto la sentenza del Tribunale di prime cure potendosi confermare il limpido e coerente ragionamento ivi spiegato.
15. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
16. In considerazione della peculiarità delle questioni coinvolte nel presente contenzioso, i margini di discrezionalità residui, nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, portano a valorizzare ragioni di equità che si ravvisano nel caso in esame, per compensare le spese di lite nel presente grado di giudizio.
16.1. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi-
14 della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012..
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
-Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza
-Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio
-Contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Vincenza Totaro
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 6 febbraio
2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 338/2024 R.G. LAVORO
TRA
generalizzato in atti Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Maglione e Alfredo Guarino
APPELLANTE
E in persona del l.r.p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Capece
APPELLATO
OGGETTO: Sanzioni disciplinari. Mobbing
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, nel presente giudizio, ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, sezione Lavoro, n. 83/2024, resa il 25 gennaio 2024, che aveva rigettato i ricorsi, successivamente riuniti, proposti al fine di accertare
1 l'illegittima e ritorsiva irrogazione di sanzioni disciplinari, espressione di un unico intento vessatorio e mobbizzante posto in essere dalla Società datrice nei confronti del . Pt_1
Lamenta l'appellante, con articolate argomentazioni, l'errata valutazione dei mezzi di prova raccolti e segnatamente della non corretta valutazione della prova documentale in ordine alla sanzione disciplinare comminata con nota del 5.10.2018, prot. N.HR906/18, erroneamente ritenuta legittima dal primo Giudice e alla condotta mobbizzante dedotta in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Società appellata che resistendo punto per punto a quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c. preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento perché destituito di fondamento, per i motivi che si passano ad esporre.
1. I motivi di appello che nel censurare la sentenza gravata ripercorrono, in gran parte, le difese già spiegate in primo grado, possono essere trattati congiuntamente atteso che con essi si censura, primariamente, la statuizione di primo grado, in relazione al fondamento probatorio del contenuto accertativo della sentenza, sotto il profilo della ritenuta illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al con la lettera di Pt_1 contestazione comunicatagli in data 20.09.2018 (prot.HR 9 rmatosi di contro il giudicato interno circa la cessata materia del contendere in ordine alle lettere di contestazione comunicategli in data 05.10.2018 (prot. HR 905/18 e prot. HR 906/18) ed in data 22.11.2018 (prot.HR 962/2018) -, sostenendo l'appellante reiteratamente l'argomentazione relativa ad un'erronea valutazione dell'apporto probatorio fornito dalle parti, in relazione al verificarsi dei fatti oggetto di contestazione;
unitamente alla dedotta esistenza della condotta mobbizzante negata dal primo Giudice, censurandosi sul punto la motivazione della sentenza gravata essendosi il decidente – ad avviso della Difesa dell'Appellante- adagiato a precedenti giurisprudenziali superati, laddove le più recenti pronunce prescindono dal dolo e dalla colpa datoriale al fine di tutelare il lavoratore anche se le condotte non sono accomunate da un intento ritorsivo -citando Cass.19.10.2023 n.29101ed ancora «Costituisce orientamento univoco quello per cui, in tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti
2 inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi (Cass. n. 3692 del 2023; n. 33639 del 2022; n. 33428 del 2022)» (così Cass. Lav. 18.10.2023 n. 28923)-.
2. Ancor prima di introdurre le questioni storico-fattuali poste a fondamento delle sanzioni disciplinari impugnate dall'originario ricorrente oltre che dello jus variandi delle mansioni svolte dal medesimo ricorrente, che complessivamente valutate hanno rappresentato l'ubi consistam della vicenda mobbizzante rigettata dal primo Giudice, è opportuno, da un lato, ricordare, che la valutazione dell'attendibilità dei testi sottende la veridicità della testimonianza che deve essere liberamente valutata dal giudice, mediante il ricorso a parametri soggettivi ed a parametri oggettivi (Cass. Civ. sent. n. 7763/2010; Cass. Civ. sent. n. 16529/2004; Cass. Civ. sent. n. 9640/1999; Cass. Civ, sent. n. 9126/1993); essa rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici;
e, dall'altro, che con riguardo allo jus variandi, con decorrenza 25 giugno 2015, trova applicazione il nuovo art. 2103 c.c. (riformato dall'art. 3 Decreto Legislativo 81/2015), allorquando le mansioni disimpiegate dal lavoratore siano ascrivibili al suo livello contrattuale, prescindendo dalla considerazione delle specifiche competenze già maturate.
3. Tanto premesso in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento dei fatti dedotti in causa, e alla luce delle richiamate argomentazioni, va rimarcato che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412).
4. A tali principi si è attenuto il primo Giudice, il quale ha elaborato una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto.
5. Venendo, quindi, alle vicende in esame, le seguenti circostanze incontestate, documentate, o coperte da giudicato interno, vanno, inoltre, “escluse dal tema d'indagine” (cfr ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016, n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
5.1 È pacifico che il dipendente dall'1° ottobre 2020 della Pt_1 [...] di seguito , società d'integrale pro Controparte_2
3 presso la sede (della prima) a Morra De Sanctis, con qualifica di impiegato, CP_4 di 5^ livello (v. doc. all.ti nn.
1-A alla produzione di parte di prime cure), poi di 7^ categoria del C.C.N.L. per l'industria metalmeccanica ed installazione impianti, con mansioni (all'epoca dell'introduzione del giudizio) di addetto alla valutazione del rischio di business, indicato nell'organigramma aziendale, come "risk assesment" in area "Governance", che si occupa, ma non solo, di sicurezza e affari generali;
in precedenza, invece, fino al 25.9.2018, di Responsabile della selezione, formazione e sviluppo in area Risorse Umane/People.
5.2. È incontestato il cambio di organizzazione aziendale che ha coinvolto tutti i dipendenti dal sesto livello in poi, tra cui l'originario ricorrente.
5.2.1 È pacifica la circostanza del cambio mansioni disposto dalla Società appellata in data 25.09.2029, per effetto della suddetta variazione organizzativa, e, dunque, il passaggio del NATALE alla diretta inizialmente da Controparte_5
, e successivamente, dal 16.12.2019, da Persona_1 Persona_2
5.2.2 È incontestata la partecipazione a corsi di formazione relative alle nuove mansioni di risk assesment (sul punto il teste : “Il ha seguito anche due corsi my learning Per_1 Pt_1 sulla piattaforma che la proprietà usa, e ch tati a tificati”…. “Quando io ho assegnato al questi compiti io personalmente ho introdotto il a questi processi, con una fase di Pt_1 Pt_1
, nella quale io stesso spiegai le metodologie, le pr d i moduli o file excel che venivano utilizzati.” Circostanza quest'ultima riscontrata dallo stesso appellante: “l'esponente riceveva la prima ora …di formazione dall'ing. su come svolgere le (diverse) attività lavorative assegnategli, totalmente divaricanti rispetto alla su ressa esperienza in area "Risorse Umane"….” pag 25 dell'atto di appello).
5.2.3 Del pari è incontestato lo svolgimento di compiti specifici relativi alle nuove mansioni: diagramma di flusso, Business Continuity Management nell'Area Core CP_6
Leach, attività di risk management, attività di aiuto Baseline e APR.
5.3 È circostanza incontestata, oltre che coperta da giudicato interno, quella secondo cui che l'attività di risk assesment risulta pienamente riconducibile al livello di inquadramento posseduto dal essendo “compatibili con le previsioni di cui alla Pt_1 settima categoria assegnata del CCNL di settore”.
5.4 E' pacifico che con nota prot.HR 901/18 del 20.09.2018, la Società aveva comminato la prima contestazione disciplinare con cui era stato contestato al Pt_1
l'aver in data 12.09.2018 contrariamente e senza alcuna autorizzazione, fotocopiato un documento aziendale riservato, il registro “Elenco Personale Servizio Infermiera” MOD-28.03, alla presenza del personale addetto e del Medico competente aziendale, per finalità personali e comunque non nell'interesse aziendale…”, irrogando la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni (prot. HR 905/2018 dello 05.10.2018).
4 5.4.1 È coperta da giudicato interno la circostanza che la Società resistente, con raccomandata A/R (prot. HR 545/19) del 10.12.2019 rappresentando che: “a seguito di chiarimenti intercorsi con il medico aziendale in ordine ai fatti oggetto della contestazione disciplinare … è emerso che il dott. Le aveva effettivamente consegnato, su Sua richiesta, copia del Controparte_7 registro sanitario del rovvedeva a revocare detta sanzione disciplinare (prot. HR 905/2018).
5.5 E' pacifico che con nota prot.HR 962/2018 del 22.11.2018 la Società aveva comminato la seconda contestazione disciplinare con cui era stato contestato al che, contrariamente alle policy aziendali in materia di sicurezza online.. : “… Pt_1
Ella, attraverso la pagina pubblicata del Suo profilo Linkedin, qualificandosi impropriamente come
“Selezione, Formazione e Sviluppo” dell'azienda EMA Spa, ma svolgendo in realtà altre funzioni, ha commentato un articolo pubblicato sul quotidiano itvonline.news, che riguardava la nostra società e riferiva delle dimissioni dell'ing. smentendo la notizia riportata nel sito e dichiarando: CP_8
“L'Ing. si è dimesso”; senonchè la Società resistente con comunicazione del Pt_1
10.12.2 t.HR 546/2019, rappresentava che “il richiamo verbale era stato irrogato in data successiva al termine previsto ai sensi dell'art.8, co.4 Sezione Quarta, Titolo II del CCNL disciplinante il rapporto di lavoro” e, procedeva alla revoca della sanzione.
5.5.1 È coperta da giudicato interno la circostanza che la Società resistente, con comunicazione del 10.12.2019 prot.HR 546/2019, rappresentando che “il richiamo verbale era stato irrogato in data successiva al termine previsto ai sensi dell'art.8, co.4 Sezione Quarta, Titolo II del CCNL disciplinante il rapporto di lavoro”, procedeva alla revoca della sanzione.
6. Quanto alla contestazione disciplinare del 20.09.2018 (prot.HR 902/18), ancora sub judice, la Società datrice rilevava che “…a seguito di una serie di controlli informatici effettuati nei giorni dal 12 al 19 settembre 2018, abbiamo appurato che , attraverso operazioni non autorizzate Pt_2 su hardware aziendale, ha sottratto e comunque reso indis ili alla scrivente i dati contenuti negli archivi informatici storici relativi alla selezione del personale, comprensivi dell'anagrafica completa dei soggetti selezionandi e selezionati, dei testi Ultradex, dei verbali delle Focus Interview e dei colloqui HR, cui è addetto. Tale condotta, da Lei direttamente confermata nel corso del colloquio del giorno 19.09.2018 alla presenza dei Sigg. e è posta in essere volontariamente, Parte_3 Parte_4 per finalità del tutto estranee all'int e uanto costituisce oggetto delle sue mansioni…”, procedendo, quindi all'irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni tre (prot HR 906/2018 dello 05.10.2018).
6.1 Ciò posto, precisato che l'onere probatorio in merito alla sussistenza del fatto contestato ricade sulla parte datoriale, la parte appellante lamenta un'assunta discrasia tra la prova costituita e quella costituenda, ritenuto che dall'esame degli atti di causa – anche quelli passati in rassegna dal primo Giudice, che è opportuno, comunque, richiamare e far propri in questa sede, evitandone la mera trascrizione, per ragioni di sinteticità della decisione- non emergerebbe – sempre ad avviso di quella Difesa- la prova della sottrazione dei documenti indicati nella contestazione disciplinare.
7. Il motivo di gravame è infondato e la decisione gravata va sul punto confermata.
5 7.1. Va, subito, ricordato che rendendo giustificazioni in sede di procedimento per l'irrogazione della eventuale sanzione, pur negando l'addebito, il dichiarava che: Pt_1
“nei giorni dal 12 al 19 settembre 2018 il mio accesso sull'hardware azi avvenuto come di prassi per l'espletamento delle mie attività lavorative", confermando così l'accesso all'hardware aziendale nei giorni incriminati.
6.1.2 È risultato accertato che in azienda esisteva un database informatico, creato ed aggiornato dallo stesso appellante, nel quale erano inseriti tutti i dati dei candidati che avevano partecipato alle procedure di selezione del personale avviate dalla CP_2 resistente, unitamente agli esiti dei relativi colloqui, e che tale file, aggiornato dall' appellante, era conservato in una cartella condivisa, denominata “Personale”.
6.2 A conferma di quanto sopra esposto, depone la dichiarazione di resa Parte_3 all'udienza del 20.12.2019, il quale ha riferito “Questa cartella s una macrocartella denominata “Personale”…. “Nel folder informatico delle selezioni non c'era il file afferente i dati storici di tutti i candidati selezionati…. Era Natale che aveva creato e aggiornava questo file… Noi conserviamo quei dati dal 2010, da quando è stato assunto il Natale. Si tratta di un normale file Excel, che credo nel 2010 è stato negli anni aggiornato … Nella cartella c'erano più files afferenti alle selezioni fatte negli anni, più il file riepilogativo di cui avevo bisogno e di cui ho detto…. Mi facevo fare le stampe direttamente dal Natale…. L'ultima stampa del file l'ho avuta qualche mese prima dell'episodio di cui ho detto…”
6.2.1 Tale ricostruzione trova un diretto riscontro dalla corrispondenza avvenuta via mail tra il e la responsabile HR generale Ewa CH, laddove è lo stesso ricorrente a Pt_1 preci e i dati del personale venivano raccolti tramite un file excel e che sul suo personal computer veniva conservata la lista dei candidati con i risultati dei colloqui (cfr. e - mail del 10.07.2018; e-mail del 13.07.2018)
6.3 Con riguardo all'accesso alla macro-cartella denominata “Personale il teste Parte_3
precisava: “Alla macro-cartella possiamo accedere solo noi delle relazioni umane ch
[...]
o in quattro. Io nel passato mi facevo fare le stampe del file, e non ho avuto accesso diretto al file…. Ad accedere alla cartella “Personale”, alla macro-cartella “Personale” eravamo io,
[...]
e ripeto ammise di aver reso indisponibili i f Parte_1 Parte_5 Per_3 Pt_1 precisando “Nelle varie mail mandatemi nel tempo da erano anche allegati i files Parte_1 ma mai quel file riepilogativo intero, perché troppo pesa les di sintesi in cui erano contenuti solo i dati che di volta in volta io chiedevo. Io a quello potevo in astratto avere accesso, ma semplicemente non l'ho mai fatto, perché operavo come ho detto”. Sul punto il teste , Parte_5 audito all'udienza del 20.12.2019 così riscontrava le superiori dichiarazioni: Alla macro- cartella “Personale “potevamo accedere io, all'epoca nell'ufficio del Parte_6 Parte_1 personale c'era anche non so di “Io accedo alla cartella Per_3
“Personale”, ma non meno cercato documentazione elettronica afferente alla selezione del personale.
6.4 Con riguardo alla prova della cancellazione della cartella in esame ad opera del depongono le seguenti dichiarazioni. In particolare il teste riferiva: Pt_1 Pt_3
6 “In realtà ho poi verificato che a sparire è stata tutta la cartella informatica in cui erano contenuti i files delle selezioni fatte dal 2010 … Ho scoperto l'assenza della cartella informatica perché sono andato a cercarla in rete aziendale e non l'ho trovata, chiesi con telefono e con mail al di indicarmi come Pt_1 avere accesso a questi dati, e lui mi diede indicazioni che io seguii ma senza risultato … Alla fine, proprio per cercare di capire io chiamo alla presenza di e in quella circostanza, Pt_1 Parte_5 disse che quei files ti resi da lui stes al sottoscritto. Questo il Parte_1
e del 2018. Io chiesi meglio a mi rispose che quei files li aveva Parte_1 resi indisponibili. Per me indisponibili significa che erano stati cancellati, tanto che non sono stati più trovati. Ripeto che sono spariti tutti i files e le cartelle che li contenevano riguardanti tutti gli aspetti della procedura di selezione.” Detta ultima circostanza è riscontrata dal teste , Parte_5 laddove riferiva: “Ricordo che un anno e più or sono, io ero presente nell'ufficio d Parte_3 dove c'era anche chiese il data base relativo ai candidati che erano stati Parte_1 Pt_3 selezionati e si r t rebbe contenuto i files e rispose che Parte_1 questi dati non erano più disponibili. Lui disse che li aveva resi non più ente io non ho cancellato nessuno di questi files.”
6.5 Dette ultime dichiarazioni provenienti da soggetti indifferenti ai fatti di causa, trovano riscontro reciproco e valgono a gettare una chiara luce sui fatti contestati.
6.6 Circa il movente di tale condotta, che la Difesa dell'Appellante assume non individuabile, esso appare, di contro, del pari lumeggiato dal teste , il quale Parte_6 aggiunge: “Credo che non volesse che io accedessi a quei dati e che facessi isi sul suo lavoro.” L'intento di far sparire il contenuto della cartella si comprende anche alla luce della corrispondenza mail citata dalla stessa Difesa dell'Appellante (cfr.pagg.11 e segg. dell'atto di appello), laddove emergono possibili criticità sotto il profilo della violazione della privacy, in ordine alla tenuta di elenchi e documenti contenenti dati sensibili di candidati sottoposti a procedure selettive e comparative. È utile al riguardo riportarne i passi:
CH (mail del 10.7.2018):
Ciao a causa del GDPR [acronimo della nuova normativa europea in tema di privacy ] Parte_1 potres come sono conservati e gestiti i dati del procedimento di selezione [del personale] ? Ho bisogno di sapere:
1. Quali frasi usi nel procedimento di selezione approvato dai candidati.
Natale 1. Io uso solo documenti cartacei che tu hai già ricevuto d [ ]. Pt_3 Pt_3
Sul punto vale a smentire questa dichiarazione la testimonianza del il quale, Parte_6 dopo aver precisato “Nella cartella c'erano più files afferenti alle selezioni fatt , più il file riepilogativo di cui avevo bisogno e di cui ho detto” dichiarava,“Io nel passato mi facevo fare le stampe del file, e non ho avuto accesso diretto al file. Mi facevo fare le stampe direttamente dal Natale. Era che aveva creato e aggiornava questo file…. L'ultima stampa del file l'ho avuta qualche mese Pt_1 prima dell'episodio di cui ho detto”
7 • CH 2. - Quali documenti sono conservati su memoria del sistema informatico ?
• Natale 2. - Nessuno.
• CH 3. - Quali documenti sono conservati sul tuo computer ?
• Natale 3. - Sul mio computer conservo la lista dei candidati con i risultati dei colloqui
• CH 4. - Chi ha accesso ad essi ?
• Natale 4. - Solo io
Circostanze queste ultime smentite dalle dichiarazioni dei testi , sopra Parte_6 Pt_1 riportate.
• CH 5. - Con quale frequenza cancelli i dati precedenti ?
• Natale 5. - Io conservo i dati precedenti.
• CH 6. - Quali sono i documenti creati nel procedimento di selezione e come sono stati gestiti ?
• Natale 6. - Ci sono i risultati dei colloqui. I risultati dei colloqui sono valutati da me, da [ Pt_3 [...]
] e dal Manager Director. Pt_3
Ancora, nel successivo scambio di mail,
• CH (mail dell'11.9.2018)
- Ciao grazie per la tua pronta risposta. Vorrei ulteriori informazioni Parte_1
1. Note di orientamento e selezione - potresti per favore trasmettermi la versione di entrambe in inglese ?
• (in risposta il 13.9.2018). Pt_1
1. In allegato troverai la traduzione in inglese di ambedue i documenti.
• CH 2. - Quali sono i requisiti di legge per la conservazione dei dati personali ? Per quanto tempo conservi i CV dei precedenti procedimenti di reclutamento ?
• Natale 2. - I dati raccolti del personale sono conservati per tutto il tempo del rapporto di lavoro se i candidati vengono assunti più il tempo necessario secondo le prescrizioni di legge a carico di EMA, come previsto dal GDPR. Se i candidati non sono assunti i dati personali vengono conservati per il minimo periodo di tempo necessario per ulteriori valutazioni.
• CH 3. - In quale forma ricevi i CV dal CP_9
• Natale 3. - Cartacea.
8 • CH 4. - In quale forma invii i documenti per i tests dei candidati ?
• Natale 3. - Io invio le seguenti informazioni mediante un file excel: cognome, nome, data di nascita, telefono. Quando i candidati sono nell'agenzia essi firmano l'autorizzazione al trattamento CP_9 dei dati per conto di società terze.
7. Con riguardo alle argomentazioni difensive circa l'insussistenza della sottrazione dei documenti aziendali vale osservare che pur a ritenere che della documentazione in formato digitale di cui si discorre esistesse una copia cartacea (sul punto il teste
, audita all'udienza del 12.09.2023: “Che io sappia la documentazione relativa Testimone_1 ure di selezione del personale era conservata sia telematicamente che in forma cartacea. Tanto so in conseguenza delle interviste di cui ho detto, per il dott. ricordo l'ultima ma altre ora Pt_1 non le ricordo. Non so dire dove il materiale cartaceo fosse materialmente conservato”), non vi è dubbio che i documenti informatici, sono senz'altro beni aziendali e tanto più se nativi digitali, sono cosa diversa dalle mere copie cartacee degli stessi e non immediatamente fungibili, se non attraverso, presumibilmente dispendiose -in termini di tempo e/o di risorse da impiegare- operazioni di trasformazioni ed acquisizione telematica.
7.1 Né i documenti digitali potevano essere recuperati grazie al periodico back up, come parrebbe intendersi dalle dichiarazioni della teste (cfr. “ Ricordo che la azienda Tes_1 faceva back up dei dati informatici, non ricordo se lo ho sap di specifiche attività di verifica o di normali colloqui, ma è una cosa che sapevo. Ricordo che, mentre stavo parlando con la funzione governance mi dissero che i back up erano fatti periodicamente, non ricordo se giornalieri o settimanali, ma comunque periodici”), in quanto come riferito dal teste , Testimone_2 impiegato, Manager IT, Information Tecnology, e come t audito all'udienza del 10.10.2023: “L'azienda effettua il back up, ma questi back up sono rescritti ogni giorno. Non ci sono back up vecchi, ma solo gli ultimi, posso recuperare quindi giorni a ritroso”.
8. Questa Corte, nel rigettare il relativo motivo di appello, concorda, dunque, con le conclusioni a cui è giunto il primo Giudice circa la sussistenza del fatto e la piena sussumibilità dello stesso nelle condotte astrattamente richiamate dall'art.7 L.300/1970 e all' art.10 lett. b) Sezione Quarta Titolo VII del CCNL e segnatamente quale
“danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione”, integrante violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, avendo cagionato nocumento all'azienda stessa ed al patrimonio aziendale;
nonché circa giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata.
9. Anche con riguardo al mobbing vanno rigettati i motivi di appello con conferma dell'impugnata sentenza.
10. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa dell'appellante, dall'istruttoria espletata non è emersa alcuna evidenza probatoria dei comportamenti ostili, sistematici e protratti nel tempo, asseritamente posti in essere dalla Società datrice di lavoro o dai superiori gerarchici in danno del né di forme di prevaricazione o di persecuzione Pt_1
9 psicologica attuate dalla Società datrice e dirette ad emarginare controparte dal contesto lavorativo.
10.1 Preliminarmente richiamate le premesse in fatto – cfr.§§.5.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.3- non è contestato che fosse effettiva la modifica degli assetti organizzativi aziendali, né che avesse riguardato tutti i lavoratori dal sesto livello in poi e non solo l'originario ricorrente, né che le nuove mansioni disimpiegate dal lavoratore fossero ascrivibili al suo livello contrattuale, il che vale a rendere legittimo l'esercizio dello jus variandi datoriale pacificamente inserito in un più ampio assetto di riorganizzazione societaria, frutto di insindacabili scelte di strategia aziendale, trovando applicazione l' art. 2103 c.c. (riformato dall'art. 3 Decreto Legislativo 81/2015), che nella nuova formulazione, a fortiori, esclude ogni forma di demansionamento, nei casi come quello in esame in cui, sulla base delle emergenze istruttorie, le mansioni effettivamente disimpiegate dal lavoratore siano ascrivibili al suo livello contrattuale, prescindendo dalla considerazione delle specifiche competenze già maturate.
10.2 Con riguardo al disimpegno delle nuove mansioni, richiamato nuovamente quanto premesso ai §§.5.2.2 -5.2.3, dall'istruttoria svolta è emerso inequivocabile lo svolgimento delle predette mansioni
10.2.1 Chiare, in tal senso, si appalesano le deposizioni, riportate integralmente nella sentenza impugnata, dei testi , , indifferenti e a diretta Per_1 Per_2 Testimone_3 conoscenza dei fatti narrati, d i t gione di dubitare, le cui deposizioni, tra l'altro, trovano riscontro oltre che reciproco nella documentazione acquisita in atti.
, dichiarava: “Sono dipendente da settembre 2004. Nel tempo ci sono state Persona_1 ioni del lavoro, anche da un pun ista dirigenziale. Dal 2018 ricordo, non bene le date, ma un cambio dell'amministratore delegato, con l'arrivo quale amministratore delegato dell'Ing.
. Questi ha attribuito l'incarico di direttore delle operazioni all'ing. Parte_7 Parte_8 venne trasferito dalle risorse umane all'interno del S Parte_1
Integrato, e ività pertinenti alla gestione dei rischi aziendali. In concreto, il dott. doveva analizzare i processi aziendali e verificarne i rischi relativi al business. Pt_1 [...] conduceva insieme ai responsabili dei singoli processi aziendali attività di gestione del rischio. Parte_1
presupponeva l'analisi dei processi aziendali stessi. Alla fine, vi era un report, predisposto dal dott. in cui si riportavano i risultati della valutazione di volta in volta effettuata. Queste Pt_1 valutazio iscono in un documento che si chiama Registro dei rischi, che viene continuamente aggiornato. Le valutazioni venivano fatte mensilmente, e mensilmente vi erano le riunioni tra il Natale e i vari responsabili, e mensilmente venivano prodotti questi report che confluivano nel registro. In concreto il documento, il Registro dei Rischi, è costituito da un file excel, dove mensilmente viene annotata, appunto come report mensile, la effettuazione di una valutazione, anche solo confermativa dello stato di cose precedente, oppure la rivalutazione del rischio. Il si occupava della tenuta del registro dei Pt_1 rischi top level, ossia riferito alle attività condotte dall ne, Gli aggiornamenti relativi invece ai
10 rischi delle singole funzioni sono aggiornati dai capo funzione. Io non partecipavo materialmente alle riunioni tra il e i responsabili di funzione, ma gli aggiornamenti venivano fatti mensilmente, ed Pt_1 erano effettiva ettuati. Il Natale si riuniva con me, e c'erano riunioni tra me ed il Natale, per la verifica dello stato di aggiornamento del registro dei rischi funzionali. Tra queste attività io avevo incaricato il di provvedere anche ad effettuare una analisi delle procedure aziendali, dettagliando Pt_1 in termini d mi di flusso i processi delineati all'interno delle procedure aziendali. L'attività del Natale si concentrava esclusivamente in quello che ho detto. L'analisi consiste proprio nella CP_6 analisi dei rischi relativi ai processi aziendali, e viene aggiornato, anche se con frequenza molto più lunga, una volta all'anno, ogni sei mesi, a seconda dei cambiamenti che intervengono nei processi. Al io avevo chiesto di prendere le procedure aziendali, dettagliarle in termini di diagrammi di flusso Pt_1 zarli con la metodologia;
ha prodotto degli stralci della documentazione CP_6 Pt_1 richiesta, ma con scarsi risultati. Quando io ho assegnato al Natale questi compiti io personalmente ho introdotto il a questi processi, con una fase di training, nella quale io stesso spiegai le Pt_1 metodologie, l re ed i moduli o file excel che venivano utilizzati. Il ha seguito anche due Pt_1 corsi my learning sulla piattaforma che la proprietà usa, e che sono stati an ficati. e Testimone_3 si occupano della Assicurazione Qualità, che è una branca del Sistema di gestione Controparte_10
dissi a questi due di dare una mano al Nel settembre 2019 io lasciai il Pt_1 sistema di gestione integrato;
e l'attività di risk management p llega titolare Persona_2 della Area Governance, ea a quanto ne so ha continu cose che Parte_1 faceva prima".
dichiarava: “Sono dipendente da 19 gennaio 2000, come Responsabile del Persona_2 one e protezione dei rischi a i, in materia di salute;
dal 2012 sono responsabile della Governance, che comprende anche il risky continuity management. Parte_1 fa parte della mia squadra dal gennaio 2020. Il Natale già dal 2018 si occupava fatto con me, quando questa attività è passata alla mia funzione. Dal 2018 Natale è stato assegnato alla funzione Sistema di gestione Integrata, diretta da Ing. Qui posso dire che Persona_1 Pt_1 faceva quello che poi ha fatto con me, e lo posso dire perché c k owner coordinator, io la gestione di rischi, tra cui alla fine entravano anche quelli del business continuity mangement, ossia i rischi che possono mettere in difficoltà l'azienda, di qualsiasi natura. In concreto, in questo ambito l'attività del consisteva e consiste nella gestione totale e indipendente della gestione dei rischi sulla Pt_1 continuità d ess, valutando i rischi, potenziali e non, riportando l'esito della valutazione in appositi registri, il interviene sui vari registri;
c'è un registro per ogni funzione, una decina di Pt_1 registri. Questi re no informatici, e sono dei fogli excel, nei quali interveniva con Pt_1 annotazioni relative alle operazioni fatte, alle valutazioni compute. L'aggiornamento si fa minimo ogni quattro mesi, anche solo per segnalare che la valutazione non ha portato a nessuna novità. La procedura impone riunioni programmante tra Natale ed i responsabili delle single funzioni, che sono una
, riunioni quindicinali, qualche volta capitava che se ne facessero anche due a settimana per recuperare quelle saltate;
nel periodo covid le abbiamo evitate, tra marzo, aprile e maggio 2020, forse anche giugno le riunioni non sono state fatte. Per il resto le riunioni si fanno e si facevano, In questo periodo in cui vi era il problema del Covid ero io che facevo degli esercizi di scrivania;
non ricordo Pt_1 se era assente e nel caso per quale motivo. Dal 2018 io stesso ho fornito al tr , quello per Pt_1
i rischi per la salute sicurezza ed ambiente, quello per i rischi rilevanti a sensi del Digs 231/2001 ed il registro Top level che è di mia diretta competenza e che comprende i rischi più elevati. Questi registri erano a disposizione del perché ne traesse i dati che servivano per le sue valutazioni e le Pt_1 Pt_1
11 valutazioni che erano riversate in altri registri. In verità non è che abbia prodotto chissà quanto, Pt_1 nel senso che non tutti i files sono stati aggiornati come necessari uando è stato assegnato a me sono maggiori i periodi di assenza del Natale che quelli di presenza in ufficio. Tutti noi abbiamo un obbligo di presenza e c'è un sistema di rilevamento delle presenze”.
, dichiarava: “Lavoro per dal 2006, attualmente sono responsabile assicurazione Testimone_3 erno della Funzione sistem ne integrato. Mi occupo dell'intero sistema di gestione delle procedure e dei requisiti aziendali provenienti da attività interne, da clienti e da parti terze.
[...] si occupa di risk assesment, cioè di gestione dei rischi, io mi occupo di un'altra br Parte_1 gestione, io ed il abbiamo due diversi responsabili di funzione. Il risk assesment
Pt_1 presuppone la valutazione di tutti i rischi anche quelli connessi al processo di gestione di sistema integrato. Io non entro nel merito della interazione lavorativa tra il ed il suo responsabile di
Pt_1 funzione. Quando ha iniziato a svolgere questo compito nel 2018 il svolgeva la sua mansione
Pt_1 all'interno della mia stessa funzione, Sistema gestione Integrato, con c . , il quale chiese a Per_4 me ed al collega di dare supporto al per riferimenti procedurali, utilizzo di strumenti CP_10 Pt_1 di lavoro, fogli zioni informatiche i, accesso ai registri ed in generale a quanto gli serviva per svolgere quella attività. Non so dire se qualcun altro abbia affiancato il Natale. So che al è stata data la formazione: io gestisco anche la archiviazione dei plichi di formazione di ogni
Pt_1 risorsa, e so che il ha partecipato a corsi di formazione relativi al risk assesment quando è
Pt_1 arrivato al sistema e integrato, nel 2018. Ancora oggi quando succede qualche cosa di rilevante ai fini del risk assesment è a cura di ogni responsabile di processo comunicare la cosa al nella sua
Pt_1 qualità di responsabile risk assesment, ed è comunque il nella sua responsabili involge e
Pt_1 richiede periodicamente lo stato di aggiornamento di eventuali rischi sopraggiunti. Rispetto alla fase successiva alla individuazione del rischio, e cioè la mitigazione del rischio, il è attore principale;
Pt_1 attraverso riunioni periodiche vengono coinvolti i responsabili dei processi, i formano il
Pt_1 sull'avanzamento delle attività già definite, sui nuovi rischi, su eventuali problematiche sopragg sulle soluzioni trovate, e c'è uno scambio di idee, di opinioni e di soluzioni, io stessa sono stata coinvolta in diverse riunioni, riunioni periodiche, a cadenza grosso modo mensile, con la partecipazione del
Pt_1
e di altri responsabili dei processi del sistema di gestione, sicuramente , e poi Persona_5 dall'oggetto dell'incontro specifico. Le riunioni alle quali ho partecipat ollocate fino a quando abbiamo condiviso lo stesso capo funzione, cioè fino a fine 2019. Dal 2019 l'attività che ho descritto è ancora in essere, ma non posso entrare nel merito delle richieste dirette provenienti dal nuovo capo di Dal 2019 io sono coinvolta in alcune mail periodiche rispetto al risk assesment, mail Pt_1 che in p tono dal Natale e in parte da altri, e che se mi coinvolgono arrivano anche a me;
dal 2019 non ho partecipato a riunioni con il Natale, ma sono stata coinvolta in diverse attività. lo ricevo mail dal Natale o dal capo del Natale con flussi di mail di gruppo dove sono evidenti i flussi di lavoro portati avanti per questa attività. La mia posizione di lavoro attualmente è posta a due scrivanie occupate da altri due colleghi di distanza da quella del Natale. Io vedo il intento alla sua Pt_1 scrivania a lavorare come tutti, non è mio interesse vedere cosa fa il io sono così oberata di lavoro Pt_1 che non guardo cosa fanno gli altri;
noi abbiamo tutti un telef o, un computer, non guardo nemmeno se sulle scrivanie degli altri ci sono carte o altro. I computer in dotazione sono dotati di blocchi che limitano gli accessi alla rete esterna, anche solo per alcune funzioni, e la cosa cambia a seconda dei compiti e delle necessità del dipendente. Non so dire cosa in ogni singolo momento faccia il sta lì Pt_1 impegnato alla sua postazione. È una persona impegnata al suo lavoro. Ovviamente rest quello
12 che ho detto prima. Al sistema work day accede solo il personale delle risorse umane. Noi altri abbiamo solo la visualizzazione dei dati, ma non possiamo operare".
10.3 Con riguardo alle deposizioni dei testi e , alle Testimone_4 Testimone_5 argomentazioni del primo Giudice che qu p i per ripetute e trascritte, va aggiunto che le dichiarazioni de relato actoris sono prive di qualsivoglia valore probatorio. Il testimone "de relato" actoris, BI ha Tes_4 invero deposto su fatti e circostanze di cui è stato informato dallo stesso che Pt_1 la rilevanza del suo assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertent tto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa.
11. Anche con riguardo alle doglianze relative alla messa in CIGO durante la pandemia da Covid19, oltre il tempo massimo consentito dagli accordi sindacali sottoscritti dalla Società resistente, vanno condivise le chiare motivazioni del primo Giudice, non efficacemente scalfite dalla riproposizione delle difese già spiegate in primo grado.
12. Ciò detto, come noto, il fenomeno del mobbing si caratterizza per l'associazione di una pluralità di condotte persecutorie. Il mobbing può ravvisarsi nei casi in cui l'agente, con un insieme di azioni ripetute nel tempo - che possono essere comportamenti perfettamente conformi a legge, e quindi teoricamente privi di antigiuridicità, e/o condotte socialmente riprovevoli ma prive di una sanzione giuridica e/o atti violativi di norme e già autonomamente sanzionati - persegua scopi ulteriori aventi la finalità di ledere la salute e la personalità morale del prestatore.
12.1 Il mobbing verticale va inquadrato come violazione di un obbligo di non fare gravante sul datore e quello orizzontale come inottemperanza del medesimo all'obbligo di fare, consistente nella doverosa protezione del dipendente nei confronti della persecuzione, conosciuta o conoscibile dei sottoposti, a loro volta extracontrattualmente responsabili verso il mobbizzato.
12.2 La responsabilità contrattuale del datore di lavoro è sempre per fatto proprio, sia nel caso di mobbing discendente in cui la condotta dei superiori della vittima è direttamente imputabile al datore di lavoro per effetto dell'organizzazione gerarchica e del relativo potere di rappresentanza, sia nel caso di mobbing orizzontale o ascendente, in cui l'obbligo di protezione grava proprio sul datore di lavoro.
12.3 Elementi strutturali costitutivi dell'illecito contrattuale sono sia la sequenza di atti sia la loro complessiva funzionalizzazione all'obiettivo (Cass 3785/2009). L'intento persecutorio va verificato considerando l'idoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato.
13 12.4 Solo l'elemento soggettivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa dell'appellante, può attribuire sostanza di illecito a condotte oggettivamente lecite, trasformando singoli atti, che presi singolarmente avrebbero valenza neutra, in una sequenza comportamentale caratterizzata e avvinta dall'unicità del disegno.
12.5 Il lavoratore, gravato dell'onere di provare l'esistenza del motivo illecito (Cass. lav. n. 3837/97; n. 8237/94; n. 6810/94; n. 7656/92; n. 1114/83), può avvalersi di un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti (Cass. lav. n. 11487/2000; n. 14753/2000; n. 3837/1997; n. 7768/1996).
13. Nel caso in esame l'azione esercitata dal sulla base degli elementi in fatto e Pt_1 diritto esposti nei ricorsi (riuniti) introduttivi izio di primo grado, non valgono a fondare una responsabilità datoriale per condotta di mobbing nei confronti del dipendente, nè agita con l'uso distorto e vessatorio del potere disciplinare, risultato indimostrata (il provvedimento disciplinare esaminato, è stato, invero, utilizzato per sanzionare un comportamento oggettivamente lesivo degli interessi dell'Amministrazione e non per colpire personalmente il lavoratore), né con l'uso distorto dello jus variandi, risultato legittimamente esercitato dalla Società datrice, né con altre condotte necessitate dalle contingenze del periodo di emergenza pandemica.
13.1 A connotare la condotta mobbizzante non soccorrono altri elementi emersi dall'istruttoria, nè una chiara sussistenza dell'elemento psicologico, risultato del tutto assente, sicchè è infondata anche la domanda in termini di risarcimento del danno, non essendo configurabile un danno in re ipsa.
14. Tutti gli aspetti evidenziati non possono che indurre questa Corte a confermare anche sul punto la sentenza del Tribunale di prime cure potendosi confermare il limpido e coerente ragionamento ivi spiegato.
15. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
16. In considerazione della peculiarità delle questioni coinvolte nel presente contenzioso, i margini di discrezionalità residui, nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, portano a valorizzare ragioni di equità che si ravvisano nel caso in esame, per compensare le spese di lite nel presente grado di giudizio.
16.1. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi-
14 della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012..
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
-Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza
-Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio
-Contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Vincenza Totaro
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