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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/11/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
NA RE BBLICA TA PU
REPUBBLICA ITALIANA 1080/2025 V.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
ALESSANDRA CAMASSA PRESIDENTE REL.
AR Pt 1 0 GI
CP 1 LVATORE Pt 2 GI
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt 3 rappresentati
[...] e Controparte 2
PECORELLA per e difesi dall'avvocato CARMELA
mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., consensuale alle pronunciarsi la separazione condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che dall'unione coniugale sono nate due figlie, maggiorenni ed economicamente autonome;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto: dichiara la separazione dei coniugi Parte 3 e
, i quali hanno contratto Controparte_2
matrimonio in Trapani l' 11/05/1991, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Trapani al n.
87, parte II, serie A, anno 1991, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 20/11/2025
Il Presidente estensore
AN CA
REPUBBLICA ITALIANA 1080/2025 V.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
ALESSANDRA CAMASSA PRESIDENTE REL.
AR Pt 1 0 GI
CP 1 LVATORE Pt 2 GI
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt 3 rappresentati
[...] e Controparte 2
PECORELLA per e difesi dall'avvocato CARMELA
mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., consensuale alle pronunciarsi la separazione condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che dall'unione coniugale sono nate due figlie, maggiorenni ed economicamente autonome;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto: dichiara la separazione dei coniugi Parte 3 e
, i quali hanno contratto Controparte_2
matrimonio in Trapani l' 11/05/1991, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Trapani al n.
87, parte II, serie A, anno 1991, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 20/11/2025
Il Presidente estensore
AN CA