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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/10/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2402 del 2025 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
nata a [...] il [...] C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Eduardo Riccio (C.F.: C.F._2
– pec: con il quale elettivamente domicilia, in Email_1 Napoli, alla Via G. Melisurgo, n. 15
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Torre del Greco alla Via CP_1 Marconi n. 66, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Biagio Cozzolino (C.F. ) e dall'avv. Rosa Maria Siciliano (C.F. C.F._3
) giusta procura alle liti depositata in atti – elettivamente domiciliata C.F._4 presso la sede dell'Ente, in Torre del Greco, alla Via Marconi, n. 66 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.4.2025, la ricorrente in epigrafe adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: previo accertamento del diritto a partecipare alla selezione per titolo e colloquio finalizzato al conferimento degli incarichi di funzione organizzativa ai sensi degli artt 24-28-30- 31 del CCNL 2019/21 del comparto Sanità Ruolo Sanitario Tecnico Amministrativo e Professionale della durata quinquennale rinnovabili a seguito di valutazione positiva” disporre la sospensione e/o disapplicazione della nota prot.n.0074660 del 20.3.25 a firma del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane dell b. Disporre la sospensione e/o CP_1 disapplicazione di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
c. Accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa ad essere reinserita nella graduatoria relativa alla selezione “per Pt_1 titolo e colloquio finalizzato al conferimento degli incarichi di funzione organizzativa ai sensi degli artt 24-28-30-31 del CCNL 2019/21 del Comparto Sanità ruolo sanitario tecnico amministrativo e professionale della durata quinquennale rinnovabili a seguito di valutazione positiva” deliberazione del Direttore Generale n.61 del 21.1.2025 con il medesimo punteggio già conseguito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari” Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
In punto di fatto, è necessario ricostruire gli accadimenti all'origine della lite.
1 La indiceva una selezione interna per il conferimento di incarichi di CP_1 posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 24, 28, 30 e 31 del CCNL 2019/2021 del Comparto Sanità per la durata quinquennale, rivolta al personale dei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, con deliberazione n. 601 del 18/04/2024. La dottoressa ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti per la Pt_1 partecipazione alla selezione de qua, presentava domanda per i seguenti incarichi: PRIMO incarico scelto: Infermiere –Strutture Centrali-Assistenza Consultoriale e Medicina di Genere;
SECONDO incarico scelto: Infermiere –Dip. Assistenza - Distretto 34 Assistente CP_2 Territoriale e Servizi. Con delibera n.61 del 21.1.2025, avente ad oggetto:” Avviso interno di selezione per titoli e colloquio finalizzato al conferimento degli incarichi di funzione organizzativa ai sensi degli artt 24-28-30-31 del CCNL 2019/21 del Comparto Sanità Ruolo Sanitario Tecnico Amministrativo e Professionale della durata quinquennale rinnovabili a seguito di valutazione positiva - la dott.ssa risultava prima graduata per il primo incarico Parte_2 Pt_1 scelto, con punteggio complessivo di 70,130. Con nota prot. n. 0073371 del 19.3.2025, l' comunicava alla ricorrente di CP_1 essere risultata vincitrice e, per l'effetto, le veniva conferito l'incarico di Funzione Organizzativa del Ruolo Sanitario presso l'UOC Materno infantile e Medicina di Genere. Con successiva nota prot. n. 74660 del 20.3.2025, veniva poi comunicata alla ricorrente l'esclusione dalla graduatoria “…non essendo in possesso dei requisiti richiesti dal bando per gli incarichi scelti, essendo inquadrata con la qualifica di infermiere pediatrico e non di infermiere”. Cont
Ebbene, la esclusione della dottoressa è stata operata dalla sul Pt_1 presupposto che la laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e il diploma di Infermiere Pediatrico sono titoli distinti che abilitano a professioni sanitarie differenti, anche se entrambi rientrano nella classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1) (cfr. testualmente memoria difensiva.) Secondo la prospettazione aziendale, di contro, il bando in questione aveva previsto incarichi di funzione organizzativa per il ruolo sanitario, e tra questi espressamente sia incarichi per "INFERMIERE" che per "INFERMIERE PEDIATRICO", come dall'elenco delle posizioni messe a concorso. Ne conseguirebbe la possibilità per gli infermieri pediatrici di concorrere solo per le 4 posizioni specificamente indicate come "INFERMIERE PEDIATRICO", a differenza degli infermieri che possono concorrere per tutte le posizioni indicate come "INFERMIERE”. Cont In definitiva, la ha comunicato l'esclusione della dott.ssa dalla Pt_1 graduatoria, motivando che la qualifica richiesta per gli incarichi era quella di Infermiere, mentre la dott.ssa è inquadrata come Infermiere Pediatrico, pertanto, non essendo in Pt_1 possesso dei requisiti richiesti dal bando, veniva esclusa dalla graduatoria. Ebbene, l' “AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER TITOLO E COLLOQUIO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA AI SENSI DEGLI ART. 24-28-30-31 DEL CCNL 2019/21 DEL COMPARTO SANITA' RUOLO SANITARIO TECNICO AMMINITRATIVO E PROFESSIONALE DELLA DURATA QUINQUENNALE RINNOVABILI A SEGUITO DI VALUTAZIONE POSITIVA” prevedeva, all'art. 1 (requisiti di ammissione), che “POSSONO PARTECIPARE ALL'AVVISO COLORO CHE APPARTENGONO ALL'
[...]
Controparte_3 AMMINISTRATIVO, PROFESSIONALE E TECNICO e che siano in
[...] possesso dei seguenti requisiti: A. essere dipendente a tempo indeterminato, determinato o in posizione di comando in entrata (art. 31 comma 3 CCNL 2019/2021) e a tempo pieno dell'
[...] ; B. ESSERE INQUADRATO NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA Parte_3
2 SALUTE E DEI FUNZIONARI;
C. di essere in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente;
D. di essere in possesso di almeno cinque anni… omissis. L'Azienda sanitaria, tra i requisiti di ammissione alla selezione de qua, in nessun punto prescrive, ai fini della partecipazione per l'attribuzione dell'incarico di Posizione organizzativa il possesso dell'inquadramento nel Profilo di Infermiere, laddove la stessa prevede, esclusivamente, che “POSSONO PARTECIPARE ALL'AVVISO COLORO CHE APPARTENGONO ALL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI DEI SANITARIO, SOCIOSANITARIO, AMMINISTRATIVO, CP_3 PROFESSIONALE E TECNICO e che siano in possesso dei seguenti requisiti: (…) B. ESSERE INQUADRATO NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI”. E, nello specifico, nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari rientra sia l'INFERMIERE che l'INFERMIERE PEDIATRICO. Invero, ad avviso del Tribunale, la ricorrente è in possesso del requisito previsto dal bando, atteso il titolo dalla stessa prodotto (laurea specialistica in scienze infermieristiche). La specifica distinzione tra infermiere ed infermiere pediatrico non è stata indicata dalla Con on riferimento ai requisiti di accesso, bensì con riferimento alle sole posizioni da ricoprire. Nell'avviso, invero, non è stato previsto, quale requisito di ammissione, il possesso dello specifico titolo per ciascuna specifica posizione da ricoprire. Ciò posto, tenuto conto della previsione del bando, innanzi riprodotta, rilevato che la dottoressa risulta essere titolare di laurea specialistica in scienze infermieristiche, il Pt_1 ricorso deve essere accolto. Invero, il bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica e vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione. La indicazione di uno specifico e più stringente requisito di ammissione avrebbe dovuto costituire oggetto di una chiara e mirata previsione di accesso nel bando, elemento, di contro, assente nella ipotesi al vaglio, per quanto innanzi detto. Deve, pertanto, essere disposto il reinserimento della ricorrente nella graduatoria “PER TITOLO E COLLOQUIO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA AI SENSI DEGLI ART. 24-28-30-31 DEL CCNL 2019/21 DEL COMPARTO SANITA' SANITARIO AMMINITRATIVO E Pt_4 Pt_5 PROFESSIONALE DELLA DURATA QUINQUENNALE RINNOVABILI A SEGUITO DI VALUTAZIONE POSITIVA” deliberazione del Direttore Generale n. 61 del 21.01.2025, con il medesimo punteggio complessivo già conseguito. Ad analoghe conclusioni è già pervenuto questo Tribunale nell'ambito di procedimento cautelare relativo alla medesima vicenda (cfr. ordinanza n. 972 del 2025, giudice Per_1 confermata in sede di reclamo). Cont Assorbita ogni ulteriore doglianza della Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara illegittima l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria di cui in parte motiva e ordina Con alla l reinserimento della ricorrente con il punteggio già riconosciuto;
Cont condanna la al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 3.809, oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge. Si comunichi. Torre Annunziata, 24.10.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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