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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
previa ammissione ed acquisizione dei verbali di escussione testimoniale della causa n.1111/2018
R.G., versati in atti dal ricorrente in data 16.09.2024;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 21 gennaio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 84/2020 R.G. Lav. promossa da
, nato a [...] l'[...] ed ivi elettivamente Parte_1
domiciliato in via Papa Roncalli, n. 54, presso lo studio dell'avv. Melania Paternicò rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Andronico;
ricorrente
contro
, in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti dall'avv. S. Dolce;
[...]
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza odierna, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza letta in udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/1/2020 parte ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito n. 594 2019 00008134 88 000, notificato in CP_1 data 11.12.2019, con cui era stato intimato al sig. di pagare all' la somma Parte_1 CP_1
complessiva di € 34.303,11 a titolo di: “Contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Commercianti”, oneri di riscossione e spese di notifica, asseritamente dovuti per i periodi luglio 2012
– dicembre 2018.
A sostegno della domanda deduceva l'illegittimità del verbale di accertamento dell' con cui CP_1
ritenuta la natura commerciale della società Energia verde di cui il ricorrente è socio ed amministratore unico, veniva disposta l'iscrizione d'ufficio dello stesso nella gestione commercianti e pretesa la contribuzione oggetto dell'avviso opposto
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' , contestando nel merito la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
Autorizzato il deposito di note all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc la causa previo deposito di note in sostituzione d'udienza, veniva decisa con sentenza.
*******
Il ricorso è nel merito fondato restando assorbito ogni altro motivo.
Le pretese contributive sottese all'avversato avviso di addebito, traggono origine dal “controllo della posizione contributiva relativamente a : dal 7/2012 al 12/2018” del sig. di cui Parte_1
al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017019691 notificato in data 6.11.2017, con il quale l'Istituto ha ritenuto che la “per le caratteristiche e le modalità di Parte_2
svolgimento dell'attività possiede i requisiti per l'inquadramento nel settore terziario -
commercianti”.
Pertanto, con il predetto verbale, gli ispettori “accertata l'abitualità e la prevalenza del lavoro svolto fin dalla costituzione avvenuta in data 1/6/2011 dal sig. in seno all'azienda Parte_1
della quale lo stesso è socio al 75% delle quote e Amministratore Unico” hanno Parte_2
proceduto all'iscrizione nella gestione speciale commercianti presso l' del predetto. CP_1 Con verbale ispettivo redatto a parte si è altresì provveduto “all'inquadramento dell'azienda nel settore terziario ai sensi dell'art. 49 L. 88/89, e ad inserire in tale posizione tutti i lavoratori denunciati negli anni dal 2012 al 2017.
L'avviso di addebito oggetto di giudizio concerne pertanto, la sola posizione del . Parte_1
Con specifico motivo di ricorso il contesta che la società di cui sopra e di cui è Parte_1
CP_ Amministratore Unico sia stata correttamente inquadrata dagli ispettori
Contesta la natura asseritamente commerciale e non agricola dell'attività svolta dalla stessa.
Orbene, ai fini dell'obbligo contributivo per i commercianti, ai sensi dell'art. 29, L 160/75, nel testo novellato dall'art. 1, L 662/96, è necessario che il soggetto svolga un'attività rientrante tra quelle di cui all'art. 49, comma 1, L 88/89, cioè attività commerciali, e che partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Pacifico questo ultimo elemento, si tratta di verificare la sussistenza del primo (natura commerciale o meno, dell'attività svolta).
Gli ispettori hanno rilevato che l'attività svolta dalla ditta è quella di “mera CP_1 Parte_2
estrazione del legname ai soli fini commerciali attività del tutto disgiunta dalla coltivazione del fondo…In sostanza l'attività svolta dalla ditta Energia Verde s.r.l. è quella di taglialegna e commercializzazione del legname estratto dai boschi in condizioni di autonomia organizzativa ed economica, senza alcun collegamento neppure marginale ad una attività agricola intesa come sistemazione montana e/o rimboschimento, lavori di forestazione, ecc…” (cfr pagg 4 e 5 del verbale in atti).
Per parte sua, il ricorrente sostiene che il corretto inquadramento di un'impresa, va determinato sulla base dell'attività principale dalla stessa svolta e che, nel caso di specie, la ditta non si occupa in via esclusiva di commercializzare un prodotto finito e di rivenderlo ma, bensì, di trasformare la materia prima (l'attività principale prevede, i più svariati lavori di forestazione da cui si ottengono, solo a completamento dell'attività, i pezzi di legno che vengono poi venduti). Così profilati i termini della questione sottoposta a giudizio, ritiene questo decidente che essa vada risolta applicando i principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova.
Si osserva che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito: ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicchè è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato. Ne consegue che nella fattispecie in esame, dunque, l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
CP_ Stante quanto precisato sulla ripartizione dell'onere probatorio incombeva all' l'onere di provare i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, ovvero nel caso, la natura commerciale dell'attività svolta dalla Energia verde.
Sul punto non risulta probante né il verbale ispettivo né le dichiarazioni rese dal e dai Parte_1
lavoratori agli ispettori.
Ed invero se da una parte è vero che tutti hanno dichiarato che l'attività svolta dalla ditta consiste nella estrazione della massa legnosa e commercializzazione (vedasi deposizioni in atti e deduzioni degli ispettori verbalizzanti), lo è altrettanto che tale attività, ricorrendone i presupposti è anch'essa riconducibile alla nozione di selvicoltura di cui all'art. 2135 c.c.,
La norma citata prevede che: “1. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,
che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si
intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
E', pertanto, evidente che l'art. 2135 c.c. fa rientrare espressamente la “selvicoltura” nell'impresa agricola.
Il successivo comma 2 si premura di delineare compiutamente come debbano essere svolte le suddette attività, introducendo un concetto basilare, quello del ciclo biologico;
infatti, imprenditore agricolo
è colui che esercita, nel contesto di una delle attività di cui sopra, un intero ciclo biologico o comunque una fase necessaria dello stesso.
La selvicoltura viene poi notoriamente definita quale attività che si occupa della coltivazione del bosco, della sistemazione dei terreni, della piantagione e cura delle piante e dei prodotti forestali,
“svolta al fine di ottenere il più conveniente prodotto del bosco entro cicli regolari di tempo”.
In quest'ottica la giurisprudenza prevalente, considera selvicoltura e, di conseguenza, attività
agricola, anche quella “inerente l'impianto e lo sfruttamento dei boschi”, così come quella che abbia ad oggetto “lavori di forestazione”, purchè non abbia ad oggetto esclusivo l'abbattimento di alberi finalizzato al commercio del legname.
Ciò posto, le dichiarazioni rese dal e dai lavoratori, sulla scorta delle quali gli ispettori Parte_1
hanno tratto la conclusione circa la natura commerciale dell'attività svota dalla Energia verde non possono ritenersi incompatibili con lo svolgimento di attività agricole sub specie di selvicoltura da parte della predetta azienda
Infatti, il ricorrente sostiene che l'attività dell' non consiste semplicemente nel Parte_2
taglio di alberi per la loro commercializzazione, ma è caratterizzata da tutta una serie di attività
annesse e collaterali ma non in termini di importanza qualitativa e quantitativa date dal compimento di importanti lavori di forestazione, volti a preservare il territorio nel pieno rispetto del ciclo biologico delle piante.
Ammesso a dimostrare tali assunti, il ricorrente ha chiesto di escutere due testi che, in un procedimento analogo hanno entrambi univocamente confermato le circostanze oggetto di prova di cui al ricorso.
Essendo già stati sentiti innanzi all'intestato Tribunale, sulle medesime circostanze, sono stati acquisiti su richiesta del ricorrente, i verbali delle relative dichiarazioni rese dai suddetti testi nel procedimento n. 1111 /18 R.G. e prodotti dallo stesso ricorrente.
La mancata opposizione dell' alla predetta acquisizione ( il difensore della parte opposta si CP_1
rimetteva sul punto integralmente alle determinazioni del giudice come si legge in seno al verbale di udienza del 16 settembre 2024: “L'avv. Bevilacqua si rimette alle decisioni che il giudice vorrà
adottare”) rende tali verbali pienamente utilizzabili nel presente giudizio.
I testi ed hanno pertanto confermato: Tes_1 Tes_2
che si occupa del taglio di pini, cipressi, PP ed eucaliptus per consentire la Parte_2
manutenzione dei terreni e garantire il rimboschimento;
che i PP vengono tagliati esclusivamente nel periodo che va da ottobre a maggio;
che nelle pinete non si procede al taglio raso ma, bensì, al solo diradamento che permette di sfoltire il bosco, e ciò sia per eliminare gli alberi malridotti, che per dare spazio a quelli sani;
che l'azienda effettua il taglio dei pini bruciati onde evitare che cadano da soli e si occupa del taglio di quelli colpiti da processionaria;
che i PP e gli eucaliptus vengono tagliati solo quando sono già maturi (di regola ogni 10 anni) per consentire che possano ripartire alberi nuovi per il rimboschimento;
che la parte del bosco in cui viene effettuato il taglio degli alberi viene recintato e l' Parte_2
procede ad effettuare i viali parafuochi;
che tutti i lavori dell' si svolgono
[...] Parte_2
sempre sotto la diretta sorveglianza del Corpo Forestale e nel pieno rispetto delle direttive impartite da questa;
che la stessa Forestale riconosce il suddetto intervento colturale utile al fine di migliorare il bosco stesso e favorire la rinnovazione naturale di piante di roverella;
Trattasi rispettivamente, di un dottore forestale libero professionista (il ) e di un agronomo che Tes_1
ha collaborato occasionalmente con la Energia verde (l'Azzolina), ovvero di soggetti dotati di specifiche competenze nel settore e le cui dichiarazioni risultano dunque, in assenza di dati di segno opposto che facciano pensare il contrario, particolarmente attendibili.
E' emerso pertanto, dall'attività istruttoria che l'opponente, a differenza di quanto sostenuto nel verbale di accertamento, svolge lavori di utilità per il patrimonio forestale in quanto si occupa, di attività di riforestazione volta sicuramente a tutelare, conservare e ad incrementare il patrimonio forestale, nonché a tutelarlo dal pericolo di incendi (tramite appunto la realizzazione di viali parafuochi). Inoltre, come ancora emerso durante l'istruttoria , tutti i lavori della ditta ricorrente si svolgono sempre sulla base di autorizzazioni e sotto la diretta sorveglianza del Corpo Forestale e nel pieno rispetto delle direttive impartite da questa.
Dalle emergenze processuali pare possibile affermare che l' attività della rientra nel Parte_2
settore agricolo, sub specie di attività di selvicoltura e non può essere considerata attività “di natura tipicamente commerciale”.
Né l' pur a ciò onerato, come visto, ha provato il contrario ovvero ha dimostrato che l'attività CP_1
svolta in via esclusiva o anche solo prevalente sia stata quella di estrarre legname per la commercializzazione
La stessa sentenza resa in giudizio analogo (n.1111/2018 R.G.) e passata in giudicato ha accertato che la ditta in esame svolgeva di certo anche attività classificabili come agricole.
Questo essendo il quadro di riferimento, non risultano convincenti le difese dell' ove nelle note CP_1
del 29.03.2024, si afferma che la sentenza avrebbe accertato la natura mista dell'attività e che dunque per la parte di attività commerciale sarebbe indiscusso il carattere prevalente ed abituale dell'attività
svolta dal ricorrente. Posto quanto sopra osservato, sarebbe stato infatti, preciso onere dell' istituto in presenza di un'attività di tipo misto o promiscuo dimostrare quanto meno la prevalenza di attività di tipo commerciale al fine di legittimare la iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
Non si può invece, spostare l'attenzione sul dato (del tutto inconsistente) del carattere prevalente dell'attività del ricorrente, che presuppone a monte l'accertamento della natura commerciale ( almeno in termini di prevalenza) dell'oggetto sociale.
Ma tale prova, si ribadisce, non è stata fornita dall'Ente.
L' si è limitato a produrre il verbale ispettivo e le dichiarazioni rese dai soggetti interrogati ( CP_1
non probanti, come detto ma dotate di un valore meramente indiziario) e nulla ha eccepito rispetto alle dichiarazioni rese dai testi nell'analogo procedimento ed acquisite agli atti né ha ritenuto di interporre appello avverso sentenza resa a definizione di tale analogo giudizio.
Il limitato valore probatorio della documentazione offerta dall'istituto ed anche il comportamento processuale del resistente di tendenziale inerzia, per come chiarito, depone nel senso del ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio sullo stesso gravante nei termini riferiti
In conclusione da una complessiva valutazione degli atti di causa emerge da una parte, che la Pt_2
ha svolto attività di selvicoltura inquadrabile come attività di tipo agricolo ( vedi deposizioni
[...]
testimoniali acquisite) e, per quanto non sia stato dimostrato dal , se tale attività fosse Parte_1
svolta o meno con prevalenza rispetto a quella stricto sensu commerciale di estrazione commercializzazione dei legnami, tale lacuna si riverbera a danno del soggetto onerato della prova degli elementi costitutivi della pretesa sottesa all'avviso di addebito opposto, ovvero sull' attore CP_1
in senso sostanziale che è risultato sul punto manchevole per le ragioni ampiamente addotte.
In assenza di prova della natura esclusivamente o anche solo prevalentemente commerciale dell'attività svolta dalla Energia verde, che avrebbe legittimato l'iscrizione del ricorrente nella sua qualità di socio e amministratore unico della stessa, nella relativa gestione previdenziale non può
ritenersi fondata e comunque idoneamente supportata, la pretesa contributiva sottesa all'opposto avviso di addebito che va pertanto annullato. La complessità della vicenda ed il fatti che siano emersi elementi che fanno pensare ad una attività
comunque di tipo promiscuo svolta dalla Energia verde induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
annulla l'avviso di addebito opposto e compensa le spese di lite.
Enna, 21 gennaio 2025