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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4250 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/30008
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 9.05.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate solo da parte resistente, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza, depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 26.05.2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2024/30008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30008/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Laurendi Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e presso il suo Studio elettivamente domiciliato in Gioia Tauro, via S. C.F._2
Maria, n. 25
RICORRENTE/I
Contro
Controparte_1
(C.F. P.IVA ), in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott.
[...] P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Falconieri (C.F. ) e CP_2 C.F._3 Paolo Garavaglia (C.F. ) legali interni dell' con domicilio eletto C.F._4 CP_1 Contr presso la sede legale della in , Corso Italia n. 52. CP_1
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Parte resistente ha concluso come da note sostitutive d'udienza depositate telematicamente nel rispetto del termine perentorio fissato. Parte ricorrente non ha depositato note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981, depositato il 28.08.2024, , in proprio Parte_1
e nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale ha impugnato Parte_1 l'ordinanza di ingiunzione di pagamento della , Numero Controparte_3
Protocollo: 0140565/24, del 26.07.2024, di € 1.099,00 (di cui € 1.050,00 a titolo di sanzione pecuniaria), per la violazione dell'art. 6, comma 5, del D.L.vo 193/2007: mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004, chiedendone l'annullamento.
Deduceva l'opponente:
- in data 28.07.2024 veniva notificata al , tramite pec, l'ordinanza ingiunzione impugnata;
Pt_1
- al ricorrente non risultava notificato alcun verbale di contestazione, né il verbale d'ispezione del 11.05.2021 richiamato nell'atto;
- pertanto, a norma del comma 6, art. 14 L 689/1981 la mancata notifica del verbale di contestazione determina l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma ingiunta;
- inoltre, l'atto impugnato è nullo per la mancata indicazione della condotta che il ricorrente avrebbe messo in atto in violazione di legge, in contrasto con il disposto dell'art. 3 L. 241/1990, oltre che per la mancata indicazione dell'Autorità Giudiziaria avanti la quale proporre ricorso.
Con decreto del 6.11.2024 il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti al 11.02.2025.
Si è costituita, con comparsa depositata telematicamente in data 31.01.2025, l'
[...]
, la quale ha dedotto l'avvenuta regolare notifica del verbale di contestazione Controparte_1 nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 della L. 689/1981, oltre che la corretta redazione dello stesso, in quanto contenente sia l'indicazione della norma violata sia il contenuto della stessa. L'ATS concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione.
Nel corso della prima udienza del 11.02.2025, i difensori delle parti richiamavano quanto dedotto in atti e il giudice, ritenuta la causa di natura documentale fissava udienza di discussione nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. assegnando termine per il deposito di note sostitutive d'udienza al 8.05.2025. A scioglimento della riserva assunta in data 9.05.2025, il giudice ha pronunciato sentenza, depositata contestualmente all'ordinanza resa ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per i motivi che seguono.
Dalla documentazione allegata da parte resistente emerge che in data 11.08.2021, alle 10,05, due Contr Tecnici della Prevenzione dell' di e Moca hanno condotto CP_1 Controparte_4 un'ispezione presso la Tabacchi 88 di con sede in , Corso Vercelli 20 alla Parte_1 CP_1 presenza del dipendente Al termine dell'ispezione gli accertatori rilasciavano Testimone_1 copia del verbale d'ispezione al , che lo sottoscriveva per accettazione (doc. 1 di ATS). Per_1
Non essendo intervenuto il pagamento in misura ridotta (entro 60 gg. - art. 14 L. 689/1981) è stato emesso il Verbale di Accertamento e Contestazione n. , anch'esso regolarmente C.F._5 notificato nel rispetto dei termini, in data 31.08.2021, al con notifica ricevuta dalla dipendente Pt_1 sig.ra presso la sede di Corso Vercelli 20 (doc. 1 richiamato). Parte_2
A norma dell'art. 145 c.p.c. la notificazione alle persone giuridiche ed anche alle società non aventi personalità giuridica si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.
Nella fattispecie in esame la notifica è avvenuta presso la sede della in , Corso Parte_3 CP_1
Vercelli n. 20 a mani della sig.ra , della quale gli Agenti hanno espressamente verificato ed Pt_2 attestato la qualifica di dipendente. Pare opportuno ricordare che il verbale di accertamento redatto da Pubblici Ufficiali è suscettibile di fede privilegiata e fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti accertati dai verbalizzanti (C. Cass n. 28149/2022; Cass. Sez. III, 16.06.2003, n. 9620; Cass. Sez. Lav., 02.10.2002, 14158; Cons. Stato Sez. V, 20.01.2003, n. 177). Sussiste quindi piena prova dell'avvenuta consegna del verbale di ispezione al Sig. , Persona_2 Contr dipendente addetto all'esercizio e presente al sopralluogo di e della notifica del verbale di accertamento e contestazione di illecito, con allegato il medesimo verbale ispettivo, in termini e a mani della dipendente, sig.ra anch'essa addetta all'esercizio oggetto di sopralluogo Parte_2 ispettivo, ossia la Tabacchi 88 di Parte_1
Altrettanto infondato è il secondo motivo d'opposizione con il quale il lamenta violazione Pt_1 dell'obbligo di motivazione del provvedimento, per non essere stata indicata la norma violata o il comportamento sanzionato. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, dalla semplice lettura del verbale di accertamento e contestazione e dell'ordinanza ingiunzione opposta emerge che non solo è stata espressamente indicata la norma violata e cioè l'art.
4.2 del REG. CEE 852/04, ma entrambo gli atti contengono anche la descrizione dettagliata della violazione riscontrata, riportata nei seguenti termini. “In qualità di operatore del Settore Alimentare ai sensi del reg. ce 852/04 non rispetta i requisiti generali in materia d'igiene di cui all'allegato II del citato regolamento. In particolare non assicura che gli addetti alla manipolazione degli alimenti in servizio presso la attività sopra indicata al momento del controllo (sig. , sig.na ), Controparte_5 Parte_2 abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di igiene alimentare. L'invito a fornire documentazione attestante l'addestramento/formazione degli Operatori entro il termine concesso (7gg) è risultato senza riscontro alla data di notifica del presente atto”.
Oltre alla norma violata è chiaramente indicata anche la norma sanzionatoria, l'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 193/2007 che commina la sanzione da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 3.000,00.
Infine, si osserva che il verbale di contestazione contiene anche l'indicazione espressa della possibilità di depositare scritti difensivi avanti l'Autorità amministrativa (anch'essa indicata) ex art. 18 L. 689/1981 e che, in ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la mancata indicazione dell'autorità alla quale è possibile proporre ricorso non è motivo che rende annullabile l'atto (Cass. civ. n. 6388/2010), tantopiù quando non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa, come nel caso in esame, nel quale l'ordinanza ingiunzione è stata ritualmente e tempestivamente opposta (Cass. Ord. N. 10787/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta integralmente il ricorso proposto da avverso l'ordinanza di ingiunzione di Parte_1 pagamento Numero Protocollo: 0140565/24, del 26.07.2024, confermandola;
2) condanna parte ricorrente a rifondere all' di le spese di giudizio Controparte_1 CP_1 liquidate, ex D.M. 55/14, in complessivi € 332,00, per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA).
Milano, 26 maggio 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 9.05.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate solo da parte resistente, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza, depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 26.05.2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2024/30008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30008/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Laurendi Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e presso il suo Studio elettivamente domiciliato in Gioia Tauro, via S. C.F._2
Maria, n. 25
RICORRENTE/I
Contro
Controparte_1
(C.F. P.IVA ), in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott.
[...] P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Falconieri (C.F. ) e CP_2 C.F._3 Paolo Garavaglia (C.F. ) legali interni dell' con domicilio eletto C.F._4 CP_1 Contr presso la sede legale della in , Corso Italia n. 52. CP_1
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Parte resistente ha concluso come da note sostitutive d'udienza depositate telematicamente nel rispetto del termine perentorio fissato. Parte ricorrente non ha depositato note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981, depositato il 28.08.2024, , in proprio Parte_1
e nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale ha impugnato Parte_1 l'ordinanza di ingiunzione di pagamento della , Numero Controparte_3
Protocollo: 0140565/24, del 26.07.2024, di € 1.099,00 (di cui € 1.050,00 a titolo di sanzione pecuniaria), per la violazione dell'art. 6, comma 5, del D.L.vo 193/2007: mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004, chiedendone l'annullamento.
Deduceva l'opponente:
- in data 28.07.2024 veniva notificata al , tramite pec, l'ordinanza ingiunzione impugnata;
Pt_1
- al ricorrente non risultava notificato alcun verbale di contestazione, né il verbale d'ispezione del 11.05.2021 richiamato nell'atto;
- pertanto, a norma del comma 6, art. 14 L 689/1981 la mancata notifica del verbale di contestazione determina l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma ingiunta;
- inoltre, l'atto impugnato è nullo per la mancata indicazione della condotta che il ricorrente avrebbe messo in atto in violazione di legge, in contrasto con il disposto dell'art. 3 L. 241/1990, oltre che per la mancata indicazione dell'Autorità Giudiziaria avanti la quale proporre ricorso.
Con decreto del 6.11.2024 il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti al 11.02.2025.
Si è costituita, con comparsa depositata telematicamente in data 31.01.2025, l'
[...]
, la quale ha dedotto l'avvenuta regolare notifica del verbale di contestazione Controparte_1 nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 della L. 689/1981, oltre che la corretta redazione dello stesso, in quanto contenente sia l'indicazione della norma violata sia il contenuto della stessa. L'ATS concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione.
Nel corso della prima udienza del 11.02.2025, i difensori delle parti richiamavano quanto dedotto in atti e il giudice, ritenuta la causa di natura documentale fissava udienza di discussione nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. assegnando termine per il deposito di note sostitutive d'udienza al 8.05.2025. A scioglimento della riserva assunta in data 9.05.2025, il giudice ha pronunciato sentenza, depositata contestualmente all'ordinanza resa ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per i motivi che seguono.
Dalla documentazione allegata da parte resistente emerge che in data 11.08.2021, alle 10,05, due Contr Tecnici della Prevenzione dell' di e Moca hanno condotto CP_1 Controparte_4 un'ispezione presso la Tabacchi 88 di con sede in , Corso Vercelli 20 alla Parte_1 CP_1 presenza del dipendente Al termine dell'ispezione gli accertatori rilasciavano Testimone_1 copia del verbale d'ispezione al , che lo sottoscriveva per accettazione (doc. 1 di ATS). Per_1
Non essendo intervenuto il pagamento in misura ridotta (entro 60 gg. - art. 14 L. 689/1981) è stato emesso il Verbale di Accertamento e Contestazione n. , anch'esso regolarmente C.F._5 notificato nel rispetto dei termini, in data 31.08.2021, al con notifica ricevuta dalla dipendente Pt_1 sig.ra presso la sede di Corso Vercelli 20 (doc. 1 richiamato). Parte_2
A norma dell'art. 145 c.p.c. la notificazione alle persone giuridiche ed anche alle società non aventi personalità giuridica si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.
Nella fattispecie in esame la notifica è avvenuta presso la sede della in , Corso Parte_3 CP_1
Vercelli n. 20 a mani della sig.ra , della quale gli Agenti hanno espressamente verificato ed Pt_2 attestato la qualifica di dipendente. Pare opportuno ricordare che il verbale di accertamento redatto da Pubblici Ufficiali è suscettibile di fede privilegiata e fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti accertati dai verbalizzanti (C. Cass n. 28149/2022; Cass. Sez. III, 16.06.2003, n. 9620; Cass. Sez. Lav., 02.10.2002, 14158; Cons. Stato Sez. V, 20.01.2003, n. 177). Sussiste quindi piena prova dell'avvenuta consegna del verbale di ispezione al Sig. , Persona_2 Contr dipendente addetto all'esercizio e presente al sopralluogo di e della notifica del verbale di accertamento e contestazione di illecito, con allegato il medesimo verbale ispettivo, in termini e a mani della dipendente, sig.ra anch'essa addetta all'esercizio oggetto di sopralluogo Parte_2 ispettivo, ossia la Tabacchi 88 di Parte_1
Altrettanto infondato è il secondo motivo d'opposizione con il quale il lamenta violazione Pt_1 dell'obbligo di motivazione del provvedimento, per non essere stata indicata la norma violata o il comportamento sanzionato. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, dalla semplice lettura del verbale di accertamento e contestazione e dell'ordinanza ingiunzione opposta emerge che non solo è stata espressamente indicata la norma violata e cioè l'art.
4.2 del REG. CEE 852/04, ma entrambo gli atti contengono anche la descrizione dettagliata della violazione riscontrata, riportata nei seguenti termini. “In qualità di operatore del Settore Alimentare ai sensi del reg. ce 852/04 non rispetta i requisiti generali in materia d'igiene di cui all'allegato II del citato regolamento. In particolare non assicura che gli addetti alla manipolazione degli alimenti in servizio presso la attività sopra indicata al momento del controllo (sig. , sig.na ), Controparte_5 Parte_2 abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di igiene alimentare. L'invito a fornire documentazione attestante l'addestramento/formazione degli Operatori entro il termine concesso (7gg) è risultato senza riscontro alla data di notifica del presente atto”.
Oltre alla norma violata è chiaramente indicata anche la norma sanzionatoria, l'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 193/2007 che commina la sanzione da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 3.000,00.
Infine, si osserva che il verbale di contestazione contiene anche l'indicazione espressa della possibilità di depositare scritti difensivi avanti l'Autorità amministrativa (anch'essa indicata) ex art. 18 L. 689/1981 e che, in ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la mancata indicazione dell'autorità alla quale è possibile proporre ricorso non è motivo che rende annullabile l'atto (Cass. civ. n. 6388/2010), tantopiù quando non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa, come nel caso in esame, nel quale l'ordinanza ingiunzione è stata ritualmente e tempestivamente opposta (Cass. Ord. N. 10787/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta integralmente il ricorso proposto da avverso l'ordinanza di ingiunzione di Parte_1 pagamento Numero Protocollo: 0140565/24, del 26.07.2024, confermandola;
2) condanna parte ricorrente a rifondere all' di le spese di giudizio Controparte_1 CP_1 liquidate, ex D.M. 55/14, in complessivi € 332,00, per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA).
Milano, 26 maggio 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo