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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/06/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1000 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Visciano, giusta procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
1
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guglielmotti, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATO
avente ad oggetto: Appello avverso l'Ordinanza n. 8175/023 del Tribunale di Nocera
Inferiore, pubblicata il 31/07/2023 e notificata il 1°/08/2023 ( Azione ex art. 2932 cc.)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine del
06/02/2025 concesso dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis depositato il 22/07/2019 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore di pronunciare ex art. 2932 c.c. sentenza costitutiva di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre assunto da con contratto CP_2
preliminare di compravendita stipulato in data 07/10/2003 e, per l'effetto, trasferire a la proprietà dell'appartamento al piano terra di un fabbricato sito in CP_2
Fisciano alla Via Roma, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 16, mappale 214,
sub. 1., cat.A/6, vani 2,5, rendita catastale 80.05
A tal fine il ricorrente riferiva che con il richiamato contratto preliminare aveva promesso di vendere l'immobile al che si era obbligato ad acquistarlo, per il CP_2
prezzo di € 11.000,00; che € 5.000,00 erano stati versati contestualmente alla sottoscrizione del preliminare mentre € 6.000,00 avrebbero dovuto essere versati alla data di sottoscrizione del definitivo, da stipularsi entro il termine del 31/12/2003; che,
tuttavia, il promissario acquirente non aveva adempiuto al proprio obbligo di stipula del definitivo, nonostante diffida inviata da esso ricorrente;
che tale inadempimento doveva ritenersi ingiustificato giacché il non aveva mai sollevato alcuna contestazione CP_2
in relazione all'obbligo di dare esecuzione al preliminare. Chiedeva pertanto al
Tribunale di pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 C.C. in luogo del contratto
2 definitivo e per l'effetto trasferire a la proprietà dell'immobile. Con CP_2
vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva quale procuratore di , che eccepiva, Controparte_1 CP_2
in primo luogo, la prescrizione dell'azione ex art. 2932 c.c., essendo il contratto preliminare risalente al 2003, e l'erronea scelta del rito, giacché la domanda avrebbe dovuto essere introdotta con rito ordinario;
nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda per l'inesistenza attuale dell'immobile che era stato demolito dal Comune di
Fisciano per vizi e abusi edilizi, e che ciò aveva costituito la ragione che aveva indotto esso resistente a non sottoscrivere il definitivo. Chiedeva, pertanto, di rigettare il ricorso poiché inammissibile, improcedibile, nullo, nonché infondato sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese diritti ed onorari in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza n. 8175/023 del 31/07/2023 il Giudice dichiarava inammissibile la domanda per non avere il ricorrente provveduto a depositare la documentazione comprovante la regolarità urbanistico - edilizia del bene oggetto del preliminare,
indispensabile alla emissione della sentenza ex art. 2932 c.c. e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato il 28/09/2023 ha impugnato Parte_1
l'ordinanza dinanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma e, per l'effetto, per sentir così provvedere: “- pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 C.C. che tenga
luogo del contratto definitivo di cui al contratto preliminare inter partes in data
07/10/2003 e per l'effetto trasferire al Sig. la proprietà dell'immobile CP_2
sito in Fisciano alla Via Roma distinto al NCEU di detto comune al foglio 16, mappale
214, sub 1; - emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o
dipendente dalle domande che precedono;
- con vittoria di spese, competenze di lite,
spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, a carico del
resistente, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
3 Istaurato il contraddittorio, si è costituito che ha resistito al Controparte_1
gravame, chiedendo di confermare l'ordinanza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore e,
per l'effetto, dichiarare il ricorso ex art 702 bis cpc inammissibile, improcedibile, nullo,
nonché infondato sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Con ordinanza del 06/03/2025, viste le note inviate nel termine del 06/02/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il C.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame – erronea valutazione dei fatti di causa -
assolvimento dell'onere probatorio – l'appellante contesta la decisione con la quale il
Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto della produzione documentale necessaria all'adozione della invocata sentenza costitutiva. L'appellante evidenzia che con il ricorso introduttivo aveva prodotto il contratto preliminare di compravendita e la raccomandata di diffida ad adempiere, oltre che la procura speciale del 05/01/2004 con cui dichiarava di nominare e costituire proprio procuratore speciale
. Fa rilevare, altresì, che il promissario acquirente non si era reso CP_2
disponibile alla stipulazione del contratto definitivo né entro il termine previsto del
31/12/2003 né successivamente, a seguito di diffida inoltrata a mezzo raccomandata a.r.
in data 15/10/2019, e che non aveva mai sollevato alcuna contestazione in relazione al suo obbligo di dare esecuzione al contratto preliminare sottoscritto. Assume che per l'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita di un bene immobile sono necessari due presupposti, entrambi esistenti nel caso in esame, e cioè, che nel preliminare siano indicati tutti gli elementi essenziali per la stipula del contratto definitivo e che la parte che agisce abbia eseguito la propria prestazione. Fa rilevare che alla eventuale incompletezza della documentazione il giudice avrebbe potuto rimedio ordinando alla parte di provvedere alla necessaria integrazione.
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2. L'appello è inammissibile per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 cpc.
3. La norma, nel richiedere all'appellante di indicare 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, configura il giudizio di appello come finalizzato ad una revisione in chiave critica dell'operato del giudice di primo grado, del quale deve essere evidenziata l'erroneità sia nella corretta applicazione delle norme che regolano il processo, sia nella concreta attività valutativa dei fatti di causa, sia nella corretta applicazione delle norme di diritto.
La formulazione del motivo di gravame deve quindi essere necessariamente specifica e
'simmetrica' rispetto alle ragioni della decisione.
4. Nell'ordinanza qui impugnata il Tribunale ha disatteso la domanda di Parte_1
rilevando che “la natura immobiliare del bene di cui si chiede il relativo
[...]
trasferimento impone in via pregiudiziale di verificare l'attuale esistenza del diritto di
proprietà dell'immobile de quo, nonché l'assenza di trascrizioni o iscrizioni
pregiudizievoli ed il rispetto della regolarità urbanistico- edilizia. L'art. 40 della L. n
47 del 1985 e l'art 46 del d.p.r. 380/01 comminano, infatti, la nullità degli atti tra vivi
aventi ad oggetto il trasferimento, la costruzione o modificazione dei diritti reali se non
risultano allegati i relativi certificati di regolarità urbanistico edilizia, non potendo gli
stessi atti essere rogati. E' necessaria, altresì, la certificazione ipocatastale che attesti
l'effettiva proprietà del bene, affinché partecipino al trasferimento tutti i litisconsorti
necessari. La rituale produzione dei certificati storici catastali e della documentazione
dei registri immobiliari è, infatti, condizione necessaria affinché la sentenza (o altro
provvedimento di natura decisoria ad essa equiparabile) emessa a norma dell'art. 2932
c.c. possa essere utilmente data, imponendo l'accertamento ex officio dei requisiti di
validità del contratto non concluso e incombendo sull'attore l'onere di provare la
5 sussistenza delle condizioni richieste per un valido trasferimento del relativo diritto (
cfr. Cass. Civ, sent. n. 17463/11)”.
L'appellante ha contestato siffatta specifica motivazione limitandosi ad affermare di aver prodotto tutto quanto necessario all'accoglimento della domanda, ovvero il contratto preliminare e la raccomandata di diffida al ha dedotto di non aver CP_2
compreso quali siano i documenti che il Giudice aveva ritenuto “assenti per la
valutazione della fattispecie”; ha evidenziato che controparte non aveva mosso alcuna contestazione avverso la domanda da lui proposta.
Appare evidente che, come articolato, il motivo non è idoneo a confutare le ragioni della decisione, che l'appellante dimostra di non aver neppure compreso, avendo il
Tribunale indicato con chiarezza quali documenti il avrebbe dovuto Parte_1
necessariamente produrre per l'adozione della invocata sentenza che, prendendo il posto del rogito notarile, ne doveva avere il medesimo rigoroso contenuto e consentire al
Giudice le medesime rigorose verifiche, viepiù in considerazione che nella specie il resistente aveva eccepito che l'immobile, per la presenza di abusi edilizi, era stato demolito.
La documentazione, inoltre, in quanto afferente ai fatti costitutivi della domanda,
doveva essere prodotta dal ricorrente e non poteva essere acquisita dal Giudice.
5. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento al valore della causa, che è compreso nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00, negli importi minimi e per le fasi trattate (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 28/09/2023 da Parte_1
6 nei confronti di avverso l'Ordinanza n. Pt_1 Controparte_1
8175/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, così provvede:
1) DICHIARA INAMMISSIBILE L'APPELLO; ;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di questo grado di Parte_1
giudizio, che liquida in favore dell'appellato in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Giovanni Guglielmotti
che dichiara di averne fatto anticipo.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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