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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/07/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
nella persona del giudice monocratico dott.ssa Stefania Frojo ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3475 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in decisione all'udienza figurata del
22.01.2025 e vertente tra
(P.IVA ), con sede legale in Settimo Parte_1 P.IVA_1
Torinese (TO), elettivamente domiciliata in Torino, Via Cibrario, 6, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Strambi;
parte attrice
contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, Geom. elettivamente domiciliato in Torino, CP_2
Corso Luigi Einaudi, 22, presso lo studio dell'Avv. Davide Renaldo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata in telematico unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
parte convenuta
OGGETTO: contratto di fornitura.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino in persona del Giudice
Unico, In via istruttoria Ammettere, solo occorrendo in quanto si tratta di causa di natura prettamente documentale, le prove testimoniali dedotte nella narrativa del presente ricorso coi testi indicati da sentire in materia diretta e contraria;
Disporsi, solo occorrendo, in caso di contestazione
Pag. 1 a 14 avversaria, e senza inversione dell'onere della prova, TU finalizzata a verificare la rispondenza dei calcoli effettuati dalla ai Parte_1 parametri indicati dall'Ing. per calcolare la quota variabile prevista CP_3 dall'art 3 del contratto inter partes in via principale Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Controparte_4
in persona dell'amministratore pro tempore
[...] geom. a corrispondere alla CP_2 Parte_2 in persona del suo legale rappresentante della
[...] somma di € 133.002,68 quale sommatoria delle seguenti voci: Residuo stagione termica 2018/2019 € 9.312,16, Residuo stagione termica 2019/2020 € 39.904,55; Residuo stagione termica 2020/2021 € 37.425,97
(come da pagine 7 e 23 della TU) e Lavori di riqualificazione della centrale termica condominiale, (come da pag. 23 della TU), per € 38.000,00 + IVA 22% (e così € 46.360,00) oltre alla giacenza di gasolio –
o al suo controvalore - presente nel serbatoio condominiale ed oltre interessi di mora dal dovuto al saldo anche a titolo di risarcimento danni o quell'altra maggior o minor somma accertanda in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge. Richieste istruttorie.” Si chiede che le spese di TU dell'Ing. , liquidate con provvedimento 02.07.2024 nella Persona_1 misura di € 5.200,00 oltre accessori di legge, vengano poste a carico del
in che le ha Controparte_4 CP_4 provocate e che è risultato sostanzialmente soccombente rispetto a tutte le domande svolte. Si chiede la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto difensore antistatario. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove avversarie”;
Parte convenuta: “In via preliminare e/o pregiudiziale: Accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancata notifica, entro i termini stabiliti dal Giudicante, del decreto 16 novembre 2022, con la pronuncia di ogni consequenziale provvedimento In via preliminare e/o pregiudiziale
Accertata e dichiarata l'omessa notifica del decreto 16 novembre 2022, accertata e dichiarata la violazione dell'art. 702 bis c.p.c. e art. 163, n. 7, Voglia l'Ill.mo giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, con contestuale facoltà, per il esponente, di esercitare le facoltà di CP_1 cui all'art. 702 bis, comma 4, c.p.c. I Nel merito, in relazione alla pretesa creditoria di euro 10.030,63 quale asserito credito residuo stagione
2018/2019: accertato e dichiarato l'intervenuto accordo transattivo sottoscritto dalle parti in relazione alla stagione 2018/2019, dichiarare che il esponente nulla deve, a qualsivoglia titolo e/o ragione, in CP_1
Pag. 2 a 14 relazione all'asserito credito residuo stagione 2018/2019 indicato in euro
10.030,63 In via subordinata: accertato e dichiarato il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte ricorrente, dichiarare che il esponente nulla deve, a qualsivoglia titolo e/o ragione, CP_1 in relazione all'asserito credito residuo stagione 2018/2019 indicato in euro 10.030,63 In ogni caso: accertare e dichiarare che il CP_1 esponente nulla deve, a qualsivoglia titolo e/o ragione, in relazione all'asserito credito di euro 677,50 indicato da parte ricorrente a titolo di corrispettivo per costo delle letture;
II Nel merito , in relazione alla pretesa creditoria di euro 40.451,11 quale asserito credito residuo stagione
2019/2020: accertato e dichiarato il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte ricorrente, dichiarare che il CP_1 esponente è tenuto a corrispondere a unicamente Controparte_5
l'importo di euro 26.900,00 (+IVA) in relazione alla stagione 2019/2020 In ogni caso: accertare e dichiarare che il esponente nulla deve, CP_1
a qualsivoglia titolo e/o ragione, in relazione all 'asserito credito di euro
677,50 indicato da parte ricorrente a titolo di corrispettivo per costo delle letture III Nel merito , in relazione alla pretesa creditoria di euro 36.145,56 quale asserito credito residuo stagione 2020/2021: accertato e dichiarato il mancato assolvimento dell 'onere probatorio gravante su parte ricorrente, dichiarare che il esponente è tenuto a corrispondere a CP_1 unicamente l'importo di euro 26.900,00 (+IVA) in Controparte_5 relazione alla stagione 2020/2021 In ogni caso: accertare e dichiarare che il esponente nulla deve, a qualsivoglia titolo e/o ragione, in CP_1 relazione all 'asserito credito di euro 677,50 indicato da parte ricorrente a titolo di corrispettivo per costo delle letture IV Nel merito, in relazione alla pretesa creditoria di euro 46.360,00 quale asserito credito da lavori di riqualificazione centrale termica: accertare e dichiarare che il CP_1
nulla deve a in relazione a detta voce di credito
[...] Controparte_5
In via subordinata: accertata e dichiarata la nullità della clausola di cui all '
”allegato lavori al contratto servizio calore 34/16 del 7 luglio 2016” (doc. n.
1 prodotto da parte ricorrente), dichiarare che il nulla Controparte_1 deve a in relazione a detta voce di credito. In via di Controparte_5 ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della validità ed efficacia della clausola di cui all'“allegato lavori al contratto servizio calore 34/16 del 7 luglio 2016” (doc. n. 1 prodotto da parte ricorrente), accertare e dichiarare l'importo dei lavori di riqualificazione centrale termica 30.312,45. V In ogni caso: respingere le ulteriori domande azionate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: respingere le istanze istruttorie formulate da parte
Pag. 3 a 14 ricorrente. In ogni caso: subordinare ogni e qualsivoglia pagamento da parte del all'emissione e consegna di regolare fattura da parte CP_1 di Con il favore delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e CP_5 rimborso forfettario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la premettendo di Parte_1 aver stipulato in data 7.07.2016 con il di , Via Controparte_1 CP_4
Cesare Pavese nn. 12-14 il contratto di servizio calore n. 34/16, avente a oggetto “
1. erogazione del calore per una durata stagionale di giorni
183+7; 2. fornitura di tutto il combustibile occorrente;
3. esecuzione delle mansioni di “Terzo Responsabile”, secondo quanto prescritto dall'art. 11 del D.P.R. 412/1993 e 551/99 e come dettagliato nei successivi paragrafi;
4. conduzione della centrale termica e controllo dell'impianto di riscaldamento ai sensi delle norme Uni 9317; 5. manutenzione ordinaria e periodico controllo dell'impianto di riscaldamento con esecuzione di tutti gli interventi necessari al buon funzionamento della centrale termica (analisi- regolazione-lubrificazioni-pulizie-controlli) ai sensi delle norme UNI 9317;
6. registrazioni dei dati e aggiornamento del Libretto di Centrale, secondo quanto previsto dal D.P.R. 412/93 e 551/99 e s.m.; 7. osservanza del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, dell'orario giornaliero di attivazione e mantenimento delle temperature nei limiti consentiti;
8. controllo periodico dell'integrità e funzionamento delle apparecchiature di sicurezza/allarme;
9. se nel corso degli esercizi si rendessero necessarie eventuali sostituzioni di componenti dell'impianto, previa autorizzazione dell'amministrazione dello stabile, verranno fatturati a parte: il valore del materiale impiegato e le ore di manodopera impiegate;
10. pulizia locali;
11. allegati lavori” (cfr. Contratto di servizio di calore n. 34/16 del
7.07.2016, prodotto sub. 1) da parte attrice), ha convenuto in giudizio l'ente di gestione, rappresentando che quest'ultimo si è reso inadempiente rispetto al pagamento dei compensi pattuiti per la fornitura del gasolio per le stagioni termiche 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, nonché per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione della centrale termica condominiale.
In particolare, la società attrice ha dedotto che, in relazione al prezzo del combustibile, le parti hanno, da un lato, convenuto il pagamento forfetario della somma di euro 26.900,00 (IVA esclusa), da ripartire in sei rate, prevedendo la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato
Pag. 4 a 14 pagamento anche solo di una rata;
dall'altro, le medesime hanno pattuito l'indicizzazione del prezzo del gasolio, mediante l'inserimento nel regolamento contrattuale della seguente clausola: “in base al 100% della variazione del prezzo del gasolio per riscaldamento edito alla CCIAA di
Torino fascia 5.001/10.000 […] il conguaglio sarà calcolato sul 95% del prezzo di esercizio […] prezzo medio base € 0,90 + IVA”.
La parte attrice ha prospettato di aver sempre correttamente adempiuto alle proprie prestazioni, fornendo regolarmente al il Controparte_1 combustibile necessario per il riscaldamento dell'intero stabile e provvedendo puntualmente sia agli interventi di manutenzione della caldaia e del bruciatore sia al controllo periodico dell'integrità e del funzionamento delle apparecchiature di sicurezza, diversamente dall'ente di gestione resistente, che, di contro, ha cessato di pagare il corrispettivo dovuto per la fornitura di combustibile a partire dalla stagione termica
2015/2016 sino alla stagione termica 2020/2021, costringendo così la a risolvere il rapporto. Parte_1
Alla luce delle circostanze di fatto che precedono, l'odierna attrice ha allegato che la situazione debitoria del convenuto è, allo stato, CP_1 pari a euro 132.987,30, di cui: a) euro 10.030,63 per residuo della stagione termica 2018/2019; b) euro 40.451,11 per residuo della stagione termica 2019/2020; c) euro 36.145,56 per residuo della stagione termica
2020/2021; d) euro 46.360,00 per l'esecuzione delle opere di manutenzione presso lo stabile condominiale.
Si è costituito il , il quale ha allegato di non aver Controparte_1 ricevuto, prima dell'introduzione del presente giudizio, alcuna fattura e/o richiesta, correlata dei relativi importi, in relazione ai crediti azionati in questa sede, sicché ha contestato ogni avversa domanda, deducendone l'infondatezza tanto in fatto quanto in diritto, e insistito per il rigetto.
Disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme della cognizione piena, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione della lite, la causa, istruita mediante acquisizione documentale e svolgimento di consulenza tecnica, è stata rimessa in decisione all'udienza indicata in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Pag. 5 a 14 La domanda spiegata dalla è fondata e merita Parte_1 accoglimento per quanto di ragione.
È pacifico oltre che documentalmente provato che, in data 7.07.2016, la ha stipulato con il di un Parte_1 Controparte_1 CP_4 contratto di fornitura recante la denominazione “contratto di servizio calore n. 34/16 del 07/07/2016 Condominio Astoria – Via Cesare Pavese, 12/14
– AS (TO) funzionante a gasolio da riscaldamento 0,1% DEN” della durata di cinque anni (nella specie, dal 15.10.2016 al 15.04.2021), avente a oggetto il compimento da parte della società attrice delle seguenti prestazioni: “
1. erogazione del calore per una durata stagionale di giorni
183+7; 2. fornitura di tutto il combustibile occorrente;
3. esecuzione delle mansioni di “Terzo Responsabile”, secondo quanto prescritto dall'art. 11 del D.P.R. 412/1993 e 551/99 e come dettagliato nei successivi paragrafi;
4. conduzione della centrale termica e controllo dell'impianto di riscaldamento ai sensi delle norme Uni 9317; 5. manutenzione ordinaria e periodico controllo dell'impianto di riscaldamento con esecuzione di tutti gli interventi necessari al buon funzionamento della centrale termica (analisi- regolazione-lubrificazioni-pulizie-controlli) ai sensi delle norme UNI 9317;
6. registrazioni dei dati e aggiornamento del Libretto di Centrale, secondo quanto previsto dal D.P.R. 412/93 e 551/99 e s.m.; 7. osservanza del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, dell'orario giornaliero di attivazione e mantenimento delle temperature nei limiti consentiti;
8. controllo periodico dell'integrità e funzionamento delle apparecchiature di sicurezza/allarme;
9. se nel corso degli esercizi si rendessero necessarie eventuali sostituzioni di componenti dell'impianto, previa autorizzazione dell'amministrazione dello stabile, verranno fatturati a parte: il valore del materiale impiegato e le ore di manodopera impiegate;
10. pulizia locali;
11. allegati lavori” (cfr. Contratto di servizio calore n. 34-16 del
07.07.2016, prodotto sub. 1) da parte attrice).
È del pari incontroverso che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti debba essere qualificato alla stregua di un contratto a forfait, con la conseguenza che non sussiste alcun obbligo specifico in capo alla società erogatrice del servizio di consegnare periodicamente al condominio le bolle di consegna del gasolio.
Tale ultima considerazione discende dal combinato disposto degli artt. 1 e
2 del regolamento contrattuale, in virtù dei quali la ha, Pt_1 Parte_1 tra l'altro, assunto l'impegno della “erogazione del calore avente una
Pag. 6 a 14 durata stagionale di giorni 183 + 7” e della “fornitura di tutto il combustibile occorrente” a fronte del pagamento di un corrispettivo annuo stimato anticipatamente e indipendentemente dal quantitativo di combustibile fornito.
Alla previsione che precede si accompagna altresì il contenuto di cui all'art. 3 del contratto di fornitura, recante una clausola di indicizzazione del prezzo in forza della quale “il prezzo pattuito sarà aggiornato in base al
100% della variazione del prezzo del gasolio per riscaldamento edito alla
C.C.I.A.A. di Torino fascia 5001/15000 Lt. Qualsiasi eventuale variazione del prezzo (ribassando/ribassare – aumentando/aumentare) comporterà una variazione del costo del servizio. Il conguaglio sarà calcolato sul 95% del prezzo di esercizio con la stessa decorrenza dell'entrata in vigore del provvedimento comportante una variazione del prezzo combustibile ed applicato solo sul restante periodo del riscaldamento, prezzo medio base
€ 0,90 + IVA”, con la conseguenza che ogni variazione del prezzo stimato non deve essere inteso in funzione del carburante fornito, bensì in relazione all'eventuale aumento ovvero diminuzione del costo del gasolio.
Sebbene la parte convenuta abbia eccepito la vessatorietà della clausola di indicizzazione di cui all'art. 3 del citato regolamento contrattuale, ritenendo che la presenza della medesima determinerebbe uno squilibrio tra gli obblighi a cui il condominio consumatore è sottoposto e i diritti che gli sono attribuiti mediante la conclusione dell'accordo, occorre osservare come la questione afferente alla validità ed efficacia della clausola medesima sia già stata oggetto di disamina all'interno del procedimento rubricato al n. 458/2018, definito con sentenza n. 217/2021 (pubblicata l'1.03.2021). Ne consegue che la formazione di un giudicato esterno sull'argomento opera, pertanto, quale limite alla riproposizione di eccezioni e/o domande su questioni già definite nel precedente giudizio instaurato tra le parti.
Invero, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità
d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti;
pertanto il giudice al quale ne risulti l'esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in
Pag. 7 a 14 ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. 3/04/2017 n. 8607; Cass.
29/07/2011 n. 16675).
Ciò posto, è incontestato che la ha correttamente Controparte_6 adempiuto alle prestazioni contrattualmente pattuite, da un lato, fornendo il combustibile necessario ai fini del riscaldamento del complesso condominiale per le stagioni termiche 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, e, dall'altro, provvedendo all'esecuzione dei lavori contrattualmente pattuiti per il complessivo costo di euro 38.000,00
(IVA esclusa), quali: “[…] demolizione della vecchia caldaia condominiale che funzionava con olio combustibile denso tipo BTZ 0,3% ed in sua sostituzione alla fornitura e posa in opera di un nuovo generatore di calore marca 3 stelle ad altissimo rendimento […] fornitura e posa in CP_7 opera del bruciatore a gasolio da riscaldamento modello BALTUR Low
Nox del tipo previsto nell'allegato lavori […] adeguamento dell'impianto elettrico, dell'esecuzione delle nuove linee di adduzione gasolio, della bonifica della cisterna interrata, della fornitura delle apparecchiature di sicurezza, delle opere murarie, della comunicazione ai V.V.F.F. della riduzione dell'impianto a meno di 115Kw che fa venir meno l'obbligo del certificato di prevenzione incendi necessario per le caldaie di potenza superiore ai 115 Kw e della comunicazione all' del cambio caldaia” CP_8
(cfr. Ricorso ex art. 702-bis c.p.c., pag. 3-4; comparsa conclusionale depositata il 21.03.2025, pag. 6).
Sennonché è emerso che, a partire dalla stagione termica 2015/2016 sino alla stagione termica 2020/2021 compresa, il Parte_3 si è reso inadempiente nei confronti della
[...] Parte_1
omettendo il pagamento sia dei corrispettivi forfetariamente previsti
[...] per la fornitura annuale del calore sia dell'importo dovuto per i lavori eseguiti all'interno dello stabile.
A tal riguardo la società attrice ha allegato e provato di aver già agito in via giudiziale per ottenere la condanna dell'ente di gestione convenuto al pagamento di quanto dovuto per le stagioni termiche 2015/2016 e
2016/2017, in relazione alle quali è stata pronunciata dall'intestato Tribunale di Ivrea la sentenza n. 217/2021 (pubblicata l'1.03.2021), restando, pertanto, insoluti esclusivamente i pagamenti relativi alle stagioni termiche residue.
Pag. 8 a 14 § Sulla quantificazione dei corrispettivi dovuti per la fornitura di calore nelle stagioni termiche 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Al fine di pervenire a una esatta determinazione degli importi richiesti dalla con decreto del 30.11.2023, è stata disposta Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio volta alla soluzione del seguente quesito: “il
c.t.u., esaminati gli atti e documenti di causa, effettuato un sopralluogo presso l'immobile ed esaminata la documentazione ritenuta necessaria, provveda ad una ricostruzione puntuale dei rapporti di credito-debito tra le parti avendo cura di verificare la coerenza del calcolo esemplificativo formulato dalla rispetto alla clausola di revisione dei prezzi Parte_1 prevista dagli artt. 2 e 3 del contratto del 07.07.2016, nonché dei pagamenti che siano stati eventualmente allegati dal CP_1 convenuto e/o che siano stati effettuati dai singoli condomini;
tenti ove possibile la conciliazione della lite”.
Il consulente tecnico nominato, ing. , all'esito di un Persona_1 elaborato motivato, immune da vizi logici e non efficacemente contrastato dai rispettivi consulenti nominati dalle parti parte, dopo aver provveduto a un'analitica ricostruzione dei prospetti di calcolo forniti dalla Parte_1
e aver accertato l'indicizzazione del prezzo in funzione della
[...] variazione del costo del gasolio secondo i listini fatti propri dalla Camera di
Commercio di Torino, ha determinato l'importo richiesto dalla società attrice a titolo di saldo delle stagioni termiche 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021in complessivi euro 119.461,12 (IVA inclusa).
In particolare, il TU, premettendo che “occorre determinare il prezzo medio del gasolio su base stagionale, valutare la variazione percentuale rispetto al prezzo di riferimento e infine applicare tale variazione alla quota variabile di base” e che “il corrispettivo prescinde dall'effettivo quantitativo di gasolio fornito da al CP_5 Controparte_9
”, ha ritenuto di determinare il corrispettivo dovuto alla
[...] società attrice applicando, per ciascuna stagione termica, il valore del prezzo medio di mercato pubblicato dalla Camera di Commercio di Torino per ciascuno dei giorni compresi nei periodi di interesse, procedendo alla sommatoria di una quota fissa (“pari a € 1.345,00+IVA (5% di € 26.900,00
+ IVA)”) e di una quota variabile (“pari ad una quota di base di € 25.555,00
+ IVA (95% di € 26.900+IVA) rivalutata in misura pari alla variazione, su base stagionale. del prezzo medio del gasolio (calcolato sulla base dei valori del prezzo del gasolio per riscaldamento edito di Torino CP_10
Pag. 9 a 14 fascia 5001/10.000 lt con pagamento a 30 giorni) rispetto al prezzo di riferimento fissato contrattualmente in 0,90 €/litro”), computando altresì al totale ottenuto ogni ulteriore costo inerente alla lettura dei contatori (“costo lettura annua per singolo radiatore €4,50 IVA compresa”), laddove sussistente la documentazione comprovante l'effettiva esecuzione della lettura (cfr. Pagg. 5-6, Elaborato peritale, depositato il 3.05.2024).
Facendo applicazione dei criteri sopraindicati, il consulente ha così ricostruito i rapporti di credito-debito esistenti tra le parti nei seguenti termini: euro 42.130,60 (IVA inclusa), dovuti dal Controparte_11 per la stagione termica 2018/2019; euro 39.904,55 (IVA Parte_1 inclusa) per la stagione termica 2019/2020; e, infine, euro 37.425,97 (IVA inclusa) per la stagione termica 2020/2021.
Quanto alla stagione termica 2018/2019, il TU ha, poi, precisato di aver detratto dall'importo dovuto alla l'importo di euro Parte_1
32.818,00, pagato dal nel mese di dicembre 2019 a Controparte_1 titolo di acconto, in relazione al quale è stata emessa la fattura n. 836 del
7.12.2019.
Su quest'ultimo punto, il consulente ha chiarito che sebbene la fattura non sia stata prodotta in atti dalla parte attrice, tuttavia la medesima è stata dedotta dalla stessa nel prospetto prodotto sub. 10).
Ne consegue che la situazione debitoria dell'ente di gestione convenuto per la predetta stagione deve ritenersi pari a euro 9.312,16 (IVA inclusa), equivalente alla differenza tra euro 42.130,60 ed euro 32.818,00.
In definitiva, dunque, in accoglimento della domanda spiegata dalla società attrice, il deve essere Controparte_12 condannato al pagamento dell'importo di euro 86.642,68 (IVA inclusa) a titolo di residuo del corrispettivo dovuto per la stagione termica 2018/2019, nonché di saldo per le stagioni termiche 2019/2020 e 2020/2021.
§ Sulla quantificazione del prezzo dei lavori contrattualmente pattuiti.
Venendo ora alla determinazione del costo dei lavori eseguiti dalla
[...] in favore del di AS (TO), occorre Parte_1 Controparte_1 osservare quanto segue.
Pag. 10 a 14 Mediante la sottoscrizione del regolamento contrattuale n. 34 del
7.07.2016, la si è impegnata a realizzare in favore Parte_1 dell'ente di gestione convenuto le seguenti opere: “- Esecuzione opere di riqualifica centrale termica da O.C.D. 12/13° e 3% uso civile a gasolio da riscaldamento 0,1% DEN Low Nox. – Demolizione Vs. caldaia funzionante a O.C.D. BTZ 0,3%. – Fornitura e posa in opera n° 1 generatore di calore, marca IVAR/ICI/ARCA, 3 stelle, 3 giri di fumo ad altissimo rendimento basso Nox, normative CEE 92/42. – Fornitura e posa in opera n° 1 bruciatore funzionante a gasolio da riscaldamento, Low Nox, classe 3, normativa europea EN 267 marca . – Adeguamento Controparte_13 impianto elettrico centrale termica alimentata a gasolio. – Esecuzione nuove linee di adduzione gasolio. – Bonifica cisterna interrata stoccaggio combustibile. – Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature di sicurezza e taratura omologato (ex ISPESL). – Opere murarie CP_8 necessarie. – Comunicazione ai V.V.F.F. della riduzione impianto <115 Kw. – Comunicazione all' del cambio caldaie” (cfr. Allegato lavori al CP_8 contratto servizio calore n. 34/16 del 7.07.2016, prodotto sub. 1) da parte attrice).
Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori è stato pattuito dalle parti forfetariamente nella misura di euro 38.000,00 (IVA esclusa), con la precisazione che “le opere sopraindicate verranno eseguite a costo zero a fronte dell'accettazione e completa ottemperanza del contratto servizio calore n. 34/2016 del 07/07/2016”.
In ossequio alle previsioni contrattuali di cui sopra, la ha Parte_1 dato atto di aver concretamente eseguito presso lo stabile di Via Cesare
Pavese nn. 12 e 14 le seguenti opere: a) demolizione della precedente caldaia condominiale, alimentata da olio combustibile denso tipo BTZ
0,3% e conseguente sostituzione della medesima con la fornitura e posa di un nuovo generatore di calore marca ARCA 3 stelle ad alto rendimento;
b) fornitura e posa in opera del bruciatore a gasolio da riscaldamento modello BALTUR Low Nox;
c) adeguamento dell'impianto elettrico;
d) esecuzione delle nuove linee di adduzione gasolio;
e) bonifica della cisterna interrata;
f) fornitura delle apparecchiature di sicurezza e delle opere murarie;
g) comunicazione ai V.V.F.F. della riduzione dell'impianto a meno di 115Kw, con conseguente venir meno dell'obbligo del certificato di prevenzione incendi necessario per le caldaie di potenza superiore ai 115
Kw, e comunicazione all' del cambio caldaia. CP_8
Pag. 11 a 14 La presente circostanza non è stata oggetto di alcuna contestazione specifica da parte del convenuto, il quale, di contro, si è CP_1 limitato esclusivamente a negare la debenza di qualsivoglia corrispettivo, motivando che le opere di cui all'allegato lavori dovevano essere eseguite dalla società attrice gratuitamente in ragione della sola ed esclusiva accettazione del contratto da parte dell'ente di gestione.
Sennonché l'assunto su cui poggia l'eccezione spiegata dalla difesa della parte convenuta muove da un'interpretazione scorretta della clausola di cui al regolamento contrattuale del 7.07.2016, in quanto basata su una lettura meramente parziale oltreché superficiale della medesima.
Invero, la si sarebbe impegnata a garantire la gratuità Parte_1 delle opere contrattualmente pattuite esclusivamente laddove la controparte, nell'accettare il contratto, si fosse impegnata dal canto suo a rispettare le condizioni pattuite per tutta la durata del rapporto.
Tuttavia, la circostanza pacifica che il Parte_3 abbia omesso il pagamento del corrispettivo dovuto per l'erogazione
[...] del calore dalla stagione termica 2015/2016 sino alla stagione termica
2020/2021, costringendo la società attrice ad agire in via giudiziale per ottenere la liquidazione del medesimo, esclude l'operatività della predetta clausola. Ne consegue che l'ente di gestione convenuto sarà tenuto al pagamento in favore della dell'importo pattuito di euro Parte_1
38.000 (IVA esclusa) per la realizzazione delle opere di manutenzione dell'impianto di riscaldamento dell'intero stabile condominiale.
Ora, volgendo l'attenzione alla determinazione del costo dei lavori, occorre osservare che, sebbene il consulente tecnico, nominato nel corso dell'accertamento tecnico compiuto nel corso del giudizio rubricato al n.
2099/2021 RG, sia pervenuto a stimare il valore delle opere svolte dalla società attrice in euro 30.312,45 (IVA esclusa) in luogo del corrispettivo pattuito tra le parti con il regolamento contrattuale n. 34/2016, pari a euro
38.000,00 (IVA esclusa), si ritiene che, in realtà, il corrispettivo da riconoscere in favore della società attrice sia quello pattuito contrattualmente dalle parti.
Invero, il valore della controprestazione costituisce una scelta insindacabile, appartenente in via esclusiva alla signoria delle parti, con la conseguenza che - fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla
Pag. 12 a 14 legge (quali, a titolo meramente esemplificativo, il rimedio previsto dagli artt. 1447 e s.s. c.c. in tema di rescissione;
la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. nei contratti di durata;
ecc.) - il giudice non è autorizzato a esprimere una valutazione della convenienza economica del contratto, rientrando quest'ultima nella sfera dell'autonomia privata dei contraenti.
Tale considerazione discende dal fatto che, nel c.d. primo contratto, le parti si pongono in una posizione di parità, in cui non sussiste alcuno squilibrio di natura economica e/o informativa.
Pertanto, trovandosi i contraenti nella medesima posizione, il giudice non può avere accesso a tale equilibrio, dovendo essere, di contro, il controllo operato da quest'ultimo sul regolamento degli interessi voluto dalle parti esclusivamente diretto a verificare il mancato contrasto con l'utilità sociale dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41, comma 2 Cost., e non esteso a sindacare l'adeguatezza delle clausole pattuite e a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti, in assenza di fattori, come la debolezza o la pressione economica, incidenti sulla formazione della volontà negoziale (ex multis,
Cass., Ordinanza n. 7205 del 18/03/2025).
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, il Parte_3 deve essere altresì condannato al pagamento in favore
[...] della della somma di euro 38.000,00 (IVA esclusa), Parte_1 quale corrispettivo per l'esecuzione delle opere contrattualmente pattuite.
In definitiva, dunque, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della società attrice della complessiva somma di euro
133.002,68 (IVA inclusa), comprensiva dei seguenti importi: 1) euro
9.312,16 (IVA inclusa) a titolo di corrispettivo residuo per l'erogazione del calore nella stagione termica 2018/2019; 2) euro 39.904,55 (IVA inclusa) a titolo di corrispettivo per l'erogazione del calore nella stagione termica
2019/2020; 3) euro 37.425,97 (IVA inclusa) a titolo di corrispettivo per l'erogazione del calore nella stagione termica 2020/2021; 4) euro 46.360,00 (IVA inclusa) a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori previsti da contratto.
Pag. 13 a 14 Sulla somma così determinata sono altresì dovuti gli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale (data di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) sino al saldo effettivo.
§ Sulle spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dell'ente di gestione convenuto e sono liquidate, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, applicando gli importi prossimi ai valori medi in relazione allo scaglione di riferimento
(euro 52.001,00 – 260.000,00; euro 2.252,00 per la fase di studio, euro
1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oneri previdenziali e fiscali, nonché delle spese vive).
Le spese di TU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 3475/2022 R.G., così provvede:
1) in accoglimento della domanda spiegata da Parte_1 condanna il , corrente in , Via C. Controparte_1 CP_4
Pavese nn. 12 e 14, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro
133.002,68 (IVA inclusa), oltre agli interessi come in motivazione;
2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore della parte attrice dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge, ed euro 406,50 per spese vive;
3) pone le spese di TU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Ivrea, il 8 luglio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Frojo
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