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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2024, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 5858/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5858/2021 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale” promossa da
(c.f.: ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avvocato Cataudella Aurora, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f.: ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avvocato Trombatore Salvatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pagina 1 di 6 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 23.10.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, senza i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 17.12.2021 premettendo di Parte_1 avere contratto matrimonio con in data 06.10.2004 e Controparte_1 che dall'unione nascevano i figli (il 26.2.2005) e (l'8.1.2010), Per_1 Per_2 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito alle seguenti condizioni: a) affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione materna;
b) assegnazione a sè della casa coniugale;
c) regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi;
d) previsione dell'obbligo in capo al di corrisponderle mensilmente la CP_1 complessiva somma di euro 500,00 euro a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 il quale, contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla moglie e, in via riconvenzionale, domandava la pronuncia della separazione personale con addebito a carico di quest'ultima per avere assunto comportamenti in violazione dei doveri coniugali.
Per il resto, non si opponeva alla domanda di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ma chiedeva il collocamento presso di sé e conseguente assegnazione a sé della casa coniugale, nonché la pagina 2 di 6 regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno.
Chiedeva, infine, di porre a carico della l'obbligo di corrispondergli Pt_1 la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito delle udienze presidenziali, rimasto vano il tentativo di conciliazione e dopo aver ascoltato i minori, il Presidente, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione paterna, assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno.
Infine, poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento Controparte_1 dei figli.
Iniziata la fase di trattazione, concessi i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e depositate le istanze istruttorie, all'udienza del 30.5.2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
Così, con note scritte depositate in data 30.9.2024 le parti domandavano la pronuncia della separazione alle condizioni pattuite, che di seguito si riportano:
“
1. I coniugi, già autorizzati con provvedimento presidenziale del 23.3.2022, vivranno separati senza darsi reciproche molestie e con obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad Persona_3 entrambi i genitori, con collocazione presso il padre nella casa coniugale sita in Rosolini (SR) C.da Perpetua snc, a cui viene assegnata, ove abiterà anche la figlia maggiorenne ma non ancora Persona_4 economicamente indipendente, fino a quando entrambi i figli saranno
pagina 3 di 6 finanziariamente autonomi e/o avranno trovato una stabile occupazione lavorativa che consenta loro una sicura e piena autosufficienza finanziaria.
3. la sig.ra sarà libera di vedere e tenere con sé il figlio Parte_1 giornalmente compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del minore
. Per_2
Ad anni alterni durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà con la madre il giorno di Natale e Santo Stefano e con il padre l'ultimo dell'anno ed il capodanno e viceversa;
sempre ad anni alterni durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il minore potrà trascorrere con la madre due settimane anche non consecutive, nel periodo intercorrente tra giugno e il 10 settembre da stabilirsi concordemente con il padre entro il 31 Maggio di ogni anno.
4. La sig.ra salvi gli effetti già maturati a seguito del Parte_1 provvedimento presidenziale, si obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , la somma Per_2 di € 200,00 (Duecento/00), soggetta ad aumento annuale Istat. Tale importo dovrà essere versato mensilmente al sig. entro e Persona_3 non oltre giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato allo stesso. Il sig. in considerazione Controparte_1 che la sig.ra allo stato non svolge attività lavorativa, a far Parte_1 data dalla sentenza che dichiara la separazione dei coniugi, provvederà in via esclusiva al mantenimento della figlia maggiorenne e non ancora Per_1 economicamente autonoma.
5. Tutte le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, sia ordinarie che straordinarie, sono poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, così come le spese straordinarie, nonché quelle sportive per il figlio minore e quelle per i compleanni di quest'ultimo, saranno divise tra
pagina 4 di 6 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli”.
Orbene, con provvedimento del 23.10.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia della decisione, sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire al minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive pagina 5 di 6 posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5858/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 alle condizioni di cui in parte motiva;
[...] dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Rosolini per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n.
396/2000; compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 28.11.24.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5858/2021 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale” promossa da
(c.f.: ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avvocato Cataudella Aurora, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f.: ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avvocato Trombatore Salvatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pagina 1 di 6 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 23.10.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, senza i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 17.12.2021 premettendo di Parte_1 avere contratto matrimonio con in data 06.10.2004 e Controparte_1 che dall'unione nascevano i figli (il 26.2.2005) e (l'8.1.2010), Per_1 Per_2 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito alle seguenti condizioni: a) affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione materna;
b) assegnazione a sè della casa coniugale;
c) regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi;
d) previsione dell'obbligo in capo al di corrisponderle mensilmente la CP_1 complessiva somma di euro 500,00 euro a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 il quale, contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla moglie e, in via riconvenzionale, domandava la pronuncia della separazione personale con addebito a carico di quest'ultima per avere assunto comportamenti in violazione dei doveri coniugali.
Per il resto, non si opponeva alla domanda di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ma chiedeva il collocamento presso di sé e conseguente assegnazione a sé della casa coniugale, nonché la pagina 2 di 6 regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno.
Chiedeva, infine, di porre a carico della l'obbligo di corrispondergli Pt_1 la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito delle udienze presidenziali, rimasto vano il tentativo di conciliazione e dopo aver ascoltato i minori, il Presidente, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione paterna, assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno.
Infine, poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento Controparte_1 dei figli.
Iniziata la fase di trattazione, concessi i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e depositate le istanze istruttorie, all'udienza del 30.5.2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
Così, con note scritte depositate in data 30.9.2024 le parti domandavano la pronuncia della separazione alle condizioni pattuite, che di seguito si riportano:
“
1. I coniugi, già autorizzati con provvedimento presidenziale del 23.3.2022, vivranno separati senza darsi reciproche molestie e con obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad Persona_3 entrambi i genitori, con collocazione presso il padre nella casa coniugale sita in Rosolini (SR) C.da Perpetua snc, a cui viene assegnata, ove abiterà anche la figlia maggiorenne ma non ancora Persona_4 economicamente indipendente, fino a quando entrambi i figli saranno
pagina 3 di 6 finanziariamente autonomi e/o avranno trovato una stabile occupazione lavorativa che consenta loro una sicura e piena autosufficienza finanziaria.
3. la sig.ra sarà libera di vedere e tenere con sé il figlio Parte_1 giornalmente compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del minore
. Per_2
Ad anni alterni durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà con la madre il giorno di Natale e Santo Stefano e con il padre l'ultimo dell'anno ed il capodanno e viceversa;
sempre ad anni alterni durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il minore potrà trascorrere con la madre due settimane anche non consecutive, nel periodo intercorrente tra giugno e il 10 settembre da stabilirsi concordemente con il padre entro il 31 Maggio di ogni anno.
4. La sig.ra salvi gli effetti già maturati a seguito del Parte_1 provvedimento presidenziale, si obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , la somma Per_2 di € 200,00 (Duecento/00), soggetta ad aumento annuale Istat. Tale importo dovrà essere versato mensilmente al sig. entro e Persona_3 non oltre giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato allo stesso. Il sig. in considerazione Controparte_1 che la sig.ra allo stato non svolge attività lavorativa, a far Parte_1 data dalla sentenza che dichiara la separazione dei coniugi, provvederà in via esclusiva al mantenimento della figlia maggiorenne e non ancora Per_1 economicamente autonoma.
5. Tutte le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, sia ordinarie che straordinarie, sono poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, così come le spese straordinarie, nonché quelle sportive per il figlio minore e quelle per i compleanni di quest'ultimo, saranno divise tra
pagina 4 di 6 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli”.
Orbene, con provvedimento del 23.10.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia della decisione, sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire al minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive pagina 5 di 6 posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5858/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 alle condizioni di cui in parte motiva;
[...] dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Rosolini per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n.
396/2000; compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 28.11.24.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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