Articolo 12 della Legge 26 aprile 1975, n. 147
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 giugno 1975
Art. 12.
Sono stabiliti nella somma di L. 13.105 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1973, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Entrata in vigore il 1 giugno 1975