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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2024, n. 4784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4784 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 37950/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IL
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37950/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell' Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA STATO IL. domiciliato ex lege in VIA FREGUGLIA, 1 20122 IL .
Opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_2 ANTONELLO e dell'avv. COZZI PAOLA ( ) VIA ANDREANI, 10 20122 C.F._1
IL; ( ) VIA GUASTALLA, 6 20122 Controparte_2 C.F._2
IL; elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 IL presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
Opposto
Oggetto: Opposizione ad atto di riscossione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Motivi della decisione
pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato in data 22.9.2021 ha chiesto di Parte_1 accertare la nullità/invalidità dell'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo prot. n. 474553 notificato dal di Milano in data 24.8.2021 per “assoluta insussistenza dei presupposti di CP_1 applicabilità dell'art. 1 comma 792 e ss legge 160/2019 nonchè per violazione degli artt. 19 e 20 d lvo
112/1999”; in subordine ha chiesto accertarsi che nulla deve al per i titoli CP_3 Controparte_1 dedotti nell'atto di riscossione, in ulteriore subordine ha chiesto accertarsi la riduzione della somma dovuta.
Ha dedotto che il ha notificato l'atto di riscossione facendo valere un credito nei confronti CP_1 dell'opponente che desume da 700 sentenze emesse da vari Tribunali italiani nelle quali l'Autorità giudiziaria ha dichiarato estinto il diritto di credito del quale ente impositore, per intervenuta CP_1 prescrizione a seguito del rilievo di nullità della notifica dell'atto affidato ad Controparte_4
; l'importo complessivo ammonta ad euro 2.611.587,00 di cui euro 2.477.143,25 a
[...]
titolo di importi non riscossi, euro 56.913,51 a titolo di spese di lite, euro 77.525,40 a titolo di interessi legali ed euro 5,18 a titolo di spese di notifica;
ha lamentato che:
- l'atto di riscossione non specifica a quali iscrizioni a ruolo faccia effettivamente riferimento limitandosi ad allegare un elenco di 700 sentenze circa;
non specifica alcuna motivazione a sostegno della debenza di tali importi in capo a CP_3
- l'atto richiama quale norma presupposto l'art. 1 comma 792 legge 160/2019 ma non riguarda tributi locali ed è comunque privo delle caratteristiche che devono essere presenti nell'atto di riscossione ( avvertimenti di varia specie);
- il ha utilizzato uno strumento non consentito atteso che l'ente locale può avvalersi dell'atto in CP_1 esame, che comporta esercizio del potere di autoaccertamento dell'an e del quantum della pretesa azionata con il limite che il credito sia certo, liquido ed esigibile dovendo esso derivare da fonti e da parametri obiettivi e predeterminati ( cfr Cass. N. 7076 dell'11.4.2016) mentre nel caso di specie il neppure qualifica la natura della responsabilità dell' per la riscossione;
CP_1 Pt_1
- nello specifico ha contestato che il ha fondato il suo assunto sul mero rilievo della CP_1 omessa/irregolare notifica senza accertare la causa della singola omissione;
senza dare prova che le pretese azionate con i titoli annullati fossero fondate, senza dare prova del fatto che i debitori avrebbero poi adempiuto all'obbligazione pecuniaria;
- la nullità/inefficacia dell'atto è stata rilevata anche per violazione delle disposizioni in tema di rapporti tra ente impositore e concessionario del servizio di riscossione ai sensi degli artt. 19 e 20 d. lvo 112/99, ove è espressamente prevista la fattispecie del discarico delle quote iscritte a ruolo e in relazione alla quale fattispecie è espressamente prevista la giurisdizione della Corte di Conti ( di tal chè vi sarebbe carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario adito);
pagina 2 di 8 - ha infine contestato la fondatezza della pretesa azionata dalla difesa del fondata su di una CP_1
ricostruzione non chiara e comunque tale da cumulare importi superiori a quelli iscritti a ruolo, crediti annullati ex lege o riconosciuti indebiti o sospesi dallo stesso anche in difformità alla sentenza CP_1 richiamata;
ha anche osservato che in taluni procedimenti non risulta chiamato in causa con CP_3 conseguente inopponibilità del giudicato;
ha rilevato inoltre che l'esame delle 700 sentenze farebbe emergere che in alcuni casi le sentenze sono state riformate in appello, per altre è pendente l'appello, in alcuni casi i crediti sarebbero stati affidati per la riscossione ad altri concessionari;
in alcuni casi il
Giudice avrebbe rilevato la responsabilità dell'ente impositore nella fase propedeutica alla trasmissione del ruolo;
inoltre in alcuni casi la invalidità della notifica deriverebbe da condotte imputabili all'ente impositore per assolute carenze di informazione sul debitore;
infine alcuni dei crediti sarebbero CP_1 stati annullati ex lege a mente dell'art. 1 comma 527, 528 e 529 legge 228/2012 in quanto inferiori ad euro 2.000,00 e ad euro 1.000,00 o perché annullati dal decreto sostegni perchè ricompresi nella rottamazione dei ruoli ex art. 16 bis DL 34/2019 o perché pagati dal debitore. Ha elencato una serie di pretese, ricomprese nell'atto di riscossione, in cui il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento ex art. 4 DL 119/2018, alcune posizioni per le quali il credito sarebbe stato duplicato ( pag. 21, 22 e 23 della opposizione);
- ha infine contestato che l'importo azionato non avesse scomputato l'aggio di riscossione trattandosi di somme dovute all'agente di riscossione.
Ha chiesto quindi, previa sospensione del provvedimento opposto, accertarsi la nullità/invalidità della ingiunzione opposta;
in subordine accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria del in CP_1
ulteriore subordine ridurre la stessa.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Ha allegato che Controparte_1
l'atto di riscossione, legittimamente emesso, riguarda il credito che il ha maturato in relazione CP_1
ai crediti iscritti a ruolo e non riscossi dal concessionario incaricato sulla base di specifica convenzione che ha allegato, oltre le spese di lite liquidate nei vari giudizi in cui è stata accertata la responsabilità dell'esattore.
Ha precisato che:
- l'opposizione è inammissibile in quanto volta a contestate presunti vizi di regolarità dell'atto di riscossione e pertanto qualificabile ai sensi dell'art 617 cpc;
poichè l'atto è stato notificato in data
24.8.2021 e l'opposizione proposta in data 22.9.2021 essa è tardiva in quanto proposta successivamente ai 20 giorni previsti dalla legge;
- nel merito ha rilevato la legittimità della procedura di riscossione adottata in presenza di credito certo, liquido ed esigibile, fondato su titoli esecutivi giudiziali ( sentenze con carattere di definitività) in cui era stata accertata che la prescrizione del credito del era riconducibile alla responsabilità del CP_1 concessionario nell'attività volta alla riscossione del credito;
ha rilevato che era stata seguita la pagina 3 di 8 procedura volta alla riscossione nel pieno rispetto del diritto di alla partecipazione al CP_3 procedimento con esercizio del diritto di difesa;
ha osservato che l'obbligo motivazionale era stato assolto attraverso il richiamo alle sentenze essendo ammissibile la motivazione per relationem;
ha osservato che il credito era fondato su circostanze obiettive e predeterminate in quanto accertate con le sentenze richiamate;
- ha contestato che nella specie fosse applicabile il procedimento ex artt 19 e 20 d lgs 112/90 avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra ente impositore e concessionario atteso che non è il rapporto contrattuale oggetto del giudizio ma l'accertamento del credito comunale a seguito della accertata condotta del concessionario che ha omesso o ritardato la notifica di atti distinto dalla inesigibilità che contraddistingue il tema del discarico;
le sentenze azionate hanno accertato l'esistenza di irregolarità ed omissioni afferenti alla riscossione proprie del concessionario (elaborazione di ruoli, presa in carico, stampa e successiva notifica della cartella, invio degli atti interruttivi della prescrizione)
-ha contestato che le cause di estinzione del credito (ad esempio rottamazione) possano essere opposte al in quanto intervenute successivamente all'accertamento della prescrizione dei CP_1
crediti;
-ha contestato che l'aggio di riscossione dovesse essere escluso dai conteggi atteso che esso grava sul debitore ed ha lo scopo di temere indenne l'ente impositore delle spese sostenute per l'attività esattiva.
In subordine, per l'ipotesi in cui l'atto di riscossione non venisse ritenuto valido, ha svolto domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito, come portato negli atti di iscrizione a ruolo richiamati nell'atto stesso e nelle sentenze ( che ha depositato in un allegato suddiviso per annualità) con richiesta di condanna dell'agente della riscossione al pagamento della somma ingiunta.
Ha chiesto il rigetto sia dell'istanza di sospensione sia della opposizione.
All'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruzione, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 17.10.2023 previa assegnazione di termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Data la pluralità di questioni da affrontare, si procederà alla trattazione dei vari argomenti per capi separati.
1. Sulla sussistenza della Giurisdizione del Tribunale ordinario adito
L'Autorità adita ha giurisdizione sulla domanda di pagamento svolta dal di Milano e contenuta CP_1 nell'atto di riscossione.
Sul punto le difese hanno richiamato sentenze di legittimità che sosterrebbero le opposte tesi.
pagina 4 di 8 Il Comune ha richiamato Cass. civ. sez. lav., 26/10/2018, n. 27218 che affermerebbe che per l'individuazione della autorità dotata di giurisdizione deve farsi riferimento alla natura del credito ed al titolo della responsabilità allegata.
La lettura completa della motivazione di detta sentenza ( e non la sola parte trascritta dal nella CP_1 comparsa di risposta omissata della parte rilevante) consente di evidenziare che la questione in ordine alla giurisdizione non è stata esaminata ne merito dalla Corte, che ha rilevato l'inammissibilità in parte qua della contestazione.
La richiamata pronuncia consente soltanto di desumere che “ Nel merito si osserva che l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. Non può pertanto affermarsi a priori, come ha fatto la Corte territoriale, che il determinarsi, dopo
l'affidamento in riscossione, della prescrizione non possa essere addebitata ad e che solo il CP_5 titolare del credito possa ritenersi legittimato ad interrompere il relativo termine. Semmai il giudice del rinvio potrà valutare, ricostruendo in toto la vicenda inerente all'incarico di riscossione, se ricorrano o meno elementi di colpa concorrente, rilevanti ex art. 1227 c.c., in capo all'ente mandante”. (Cass. civ. sez. lav., 26/10/2018, n. 27218).
Dall'altro l'opponente ha richiamato l'orientamento che è affermato nella pronuncia . Cass., sez. un.,
28.2.2020, n. 5595; tale pronuncia tuttavia si fonda su di una interpretazione “estensiva” della giurisdizione della Corte dei Conti ( presso la quale il giudizio era stato radicato) valorizzando la circostanza ( accaduta in quel caso ) che fosse il Procuratore generale a promuovere il giudizio invocando un danno erariale, circostanza che nel caso odierno non è stata prospettata avendo il giudizio preso le mosse da una attività propria del volta all'accertamento della responsabilità per CP_1 inadempimento del concessionario e con richiesta di risarcimento del danno. La pronuncia appare dunque inconferente.
In tale contesto si deve osservare che il richiamo alla disciplina dettata dagli artt. 19 e 20 del l.vo 112/99 appare inconferente rispetto al caso di specie atteso che il non ha fatto in concreto riferimento, CP_1 nel chiedere il pagamento dell'importo di cui all'atto di riscossione, alla procedura di “discarico” (che,
pagina 5 di 8 tra l'altro, sarebbe dovuta essere attivata dal concessionario con dichiarazione di “inesigibilità”); al contrario il prendendo l'iniziativa, ha dedotto una responsabilità contrattuale da mandato CP_1 richiamando l'art. 1218, 1219 e 2943 cc, cioè la disciplina ordinaria generale del mandato, assumendo un inadempimento il cui accertamento si fonda sugli ordinari criteri di riparto della prova a mente degli artt. 1218 e ss. Cc..
Pertanto tenuto conto della prospettazione della domanda come effettuata dal e Controparte_1 valorizzando la circostanza che il Tribunale adito ha giurisdizione i via generale per gli addebiti di responsabilità contrattuale ( oltre che i crediti sottostanti alle iscrizioni a ruolo tutti pacificamente per le parti relativi a violazioni del codice della strada o sanzioni amministrative), preso atto della sussistenza di una concessione che individua nell' ( subentrata ex lege all'originario soggetto) Parte_1 chi doveva occuparsi della riscossione dei crediti del può considerarsi sussistente la CP_1 giurisdizione della Autorità Giudiziaria adita.
2. La tempestività della opposizione
L'opposizione è ammissibile e non è tardiva;
premesso che l'opponente svolge diverse questioni attinenti alla sussistenza del titolo esecutivo qualificabili ex art. 615 per le quali non vi è termine di decadenza, le contestazioni relative alla legittimità formale dell'atto di riscossione – che si riferiscono alla carente motivazione dell'atto ed alla mancanza di taluni avvertimenti- hanno l'evidente scopo di contestare la sussistenza del diritto di procedere ad esazione del credito con lo strumento utilizzato ( atto di riscossione ai sensi degli artt. 1 commi 792 e ss legge 160/2019); detto profilo attiene alla sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione con un atto che costituisce al contempo atto di “precetto” e di titolo esecutivo più che a contestazione di elementi formali dell'atto.
3. La pretesa creditoria del CP_1
Nel merito l'opposizione è fondata con riguardo ai due profili rilevanti contestati dalla parte opponente: insussistenza dei presupposti per l'utilizzo dello strumento atto di riscossione ex lege 160/2019 avuto riguardo alla natura del credito azionato dal e sussistenza dei presupposti dell'azione di CP_1 inadempimento ex artt. 1218 e ss .
3.1- Quanto al primo profilo si osserva che l'atto di riscossione è utilizzabile dall'ente pubblico anche per la richiesta di crediti derivanti da entrate di carattere patrimoniale secondo i paradigmi della disciplina codicistica, tuttavia in tale ipotesi è necessario che il credito azionato sia caratterizzato dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ( solo così potendosi acconsentire alla formazione di un titolo sulla base del potere di autoaccertamento proprio di tale strumento).
Ora, il credito azionato dal nell'atto di riscossione opposto non risulta dotato delle CP_1 caratteristiche sopra evidenziate. Le svariate – circa 700 - sentenze ( indicate nell'atto in modo del tutto privo di ordine, logico, temporale, di autorità che le ha emesse a volte senza indicazione del foro) hanno avuto ad oggetto non l'accertamento della responsabilità di ( o del diverso soggetto incaricato di CP_3
pagina 6 di 8 volta in volta della riscossione) ma un distinto profilo di accertamento che è quello della prescrizione del titolo opposta dal destinatario della ingiunzione, cioè dal trasgressore;
alla luce di tale domanda, sempre avanzata dal destinatario della ingiunzione, infatti la decisione è intervenuta solo sul profilo della avvenuta o meno notifica entro il termine quinquennale di prescrizione senza esaminare i distinti profili di imputabilità di tale circostanza, che non risulta siano mai stati trattati nelle cause di cui alle sentenze richiamate dal Il mero richiamo alle sentenze, pertanto, non è sufficiente a ritenere certo CP_1 liquido ed esigibile un credito risarcimento del danno per in adempimento contrattuale in assenza, del resto, di specifici addebiti neppure allegati dal che si è limitato a richiamare le sentenze e del CP_1 nesso di causalità rispetto al danno allegato che il ha individuato negli importi originariamente CP_1 iscritti a ruolo e non riscossi, oltre le spese legali sostenute e gli interessi.
Le numerose e dettagliate contestazioni svolte dalla opponente danno contezza della generale incertezza del credito anche sotto il profilo della sussistenza di un danno effettivo e del nesso di causa tra condotta lamentata e danno richiesto.
L'atto va dunque annullato in assenza del potere del Comune di utilizzo dello strumento per carenza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito.
3.2. Quanto al secondo profilo, che a fronte del precedente accertamento, involge l'esame della domanda riconvenzionale del vanno richiamati i parametri dell'accertamento della CP_1 responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc.. In applicazione del paradigma della ragione più liquida va esaminato il profilo della assenza, fin dalla originaria allegazione, della deduzione e della prova che, anche se vi fosse stata una condotta diligente da parte del mandatario, il danno non si sarebbe verificato;
se il danno, come allegato dal consiste in una perdita di carattere patrimoniale il creditore CP_1 opposto deve anche dedurre e offrire la prova positiva che il pagamento sarebbe comunque avvenuto da parte del debitore ( o in via spontanea o a seguito di pignoramento mobiliare o immobiliare). Tuttavia nulla è dato sapere della probabilità di un fruttuoso pagamento del credito circostanza che manca del tutto in assenza di una minima attestazione di capienza e fruttuosità di una eventuale esecuzione forzata (
e che risulta in alcune non trascurabili parti fortemente contestata dall'opponente anche ma non solo tenuto conto delle indicazioni in ordine all'annullamento del credito ex lege) .
4. Vale peraltro osservare che, a fronte delle dettagliate contestazioni di ordine alla attualità del Pt_2 danno ( allegato 6) il non solo produce solo le sentenze e nient'altro a fondamento del proprio CP_1 credito ma anche introduce alcuni “ripensamenti” con riguardo alla sussistenza di diversi crediti ( vedi pagg 26 e 27 della memoria conclusionale) .
5. Ne consegue che la pretesa creditoria svolta dal va respinta. CP_1
Le spese di lite
Tenuto conto dell'esito della lite, che vede la soccombenza della parte opposta le spese di lite gravano sul e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come da CP_1
pagina 7 di 8 domanda contenuta nell'atto di riscossione, della assenza di attività istruttoria ( ha depositato solo CP_3
la memoria 183 n. 1 cpc) e di questioni di particolare complessità ( valori medi ex DM 147/22).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di riscossione n. 474553 notificato dal CP_1
in data 24.8.2021;
[...]
- respinge la domanda riconvenzionale del;
Controparte_1
-condanna il opposto alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente Controparte_1 che liquida in euro 26.454,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa. CP_3
Milano, 5 maggio 2024
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IL
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37950/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell' Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA STATO IL. domiciliato ex lege in VIA FREGUGLIA, 1 20122 IL .
Opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_2 ANTONELLO e dell'avv. COZZI PAOLA ( ) VIA ANDREANI, 10 20122 C.F._1
IL; ( ) VIA GUASTALLA, 6 20122 Controparte_2 C.F._2
IL; elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 IL presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
Opposto
Oggetto: Opposizione ad atto di riscossione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Motivi della decisione
pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato in data 22.9.2021 ha chiesto di Parte_1 accertare la nullità/invalidità dell'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo prot. n. 474553 notificato dal di Milano in data 24.8.2021 per “assoluta insussistenza dei presupposti di CP_1 applicabilità dell'art. 1 comma 792 e ss legge 160/2019 nonchè per violazione degli artt. 19 e 20 d lvo
112/1999”; in subordine ha chiesto accertarsi che nulla deve al per i titoli CP_3 Controparte_1 dedotti nell'atto di riscossione, in ulteriore subordine ha chiesto accertarsi la riduzione della somma dovuta.
Ha dedotto che il ha notificato l'atto di riscossione facendo valere un credito nei confronti CP_1 dell'opponente che desume da 700 sentenze emesse da vari Tribunali italiani nelle quali l'Autorità giudiziaria ha dichiarato estinto il diritto di credito del quale ente impositore, per intervenuta CP_1 prescrizione a seguito del rilievo di nullità della notifica dell'atto affidato ad Controparte_4
; l'importo complessivo ammonta ad euro 2.611.587,00 di cui euro 2.477.143,25 a
[...]
titolo di importi non riscossi, euro 56.913,51 a titolo di spese di lite, euro 77.525,40 a titolo di interessi legali ed euro 5,18 a titolo di spese di notifica;
ha lamentato che:
- l'atto di riscossione non specifica a quali iscrizioni a ruolo faccia effettivamente riferimento limitandosi ad allegare un elenco di 700 sentenze circa;
non specifica alcuna motivazione a sostegno della debenza di tali importi in capo a CP_3
- l'atto richiama quale norma presupposto l'art. 1 comma 792 legge 160/2019 ma non riguarda tributi locali ed è comunque privo delle caratteristiche che devono essere presenti nell'atto di riscossione ( avvertimenti di varia specie);
- il ha utilizzato uno strumento non consentito atteso che l'ente locale può avvalersi dell'atto in CP_1 esame, che comporta esercizio del potere di autoaccertamento dell'an e del quantum della pretesa azionata con il limite che il credito sia certo, liquido ed esigibile dovendo esso derivare da fonti e da parametri obiettivi e predeterminati ( cfr Cass. N. 7076 dell'11.4.2016) mentre nel caso di specie il neppure qualifica la natura della responsabilità dell' per la riscossione;
CP_1 Pt_1
- nello specifico ha contestato che il ha fondato il suo assunto sul mero rilievo della CP_1 omessa/irregolare notifica senza accertare la causa della singola omissione;
senza dare prova che le pretese azionate con i titoli annullati fossero fondate, senza dare prova del fatto che i debitori avrebbero poi adempiuto all'obbligazione pecuniaria;
- la nullità/inefficacia dell'atto è stata rilevata anche per violazione delle disposizioni in tema di rapporti tra ente impositore e concessionario del servizio di riscossione ai sensi degli artt. 19 e 20 d. lvo 112/99, ove è espressamente prevista la fattispecie del discarico delle quote iscritte a ruolo e in relazione alla quale fattispecie è espressamente prevista la giurisdizione della Corte di Conti ( di tal chè vi sarebbe carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario adito);
pagina 2 di 8 - ha infine contestato la fondatezza della pretesa azionata dalla difesa del fondata su di una CP_1
ricostruzione non chiara e comunque tale da cumulare importi superiori a quelli iscritti a ruolo, crediti annullati ex lege o riconosciuti indebiti o sospesi dallo stesso anche in difformità alla sentenza CP_1 richiamata;
ha anche osservato che in taluni procedimenti non risulta chiamato in causa con CP_3 conseguente inopponibilità del giudicato;
ha rilevato inoltre che l'esame delle 700 sentenze farebbe emergere che in alcuni casi le sentenze sono state riformate in appello, per altre è pendente l'appello, in alcuni casi i crediti sarebbero stati affidati per la riscossione ad altri concessionari;
in alcuni casi il
Giudice avrebbe rilevato la responsabilità dell'ente impositore nella fase propedeutica alla trasmissione del ruolo;
inoltre in alcuni casi la invalidità della notifica deriverebbe da condotte imputabili all'ente impositore per assolute carenze di informazione sul debitore;
infine alcuni dei crediti sarebbero CP_1 stati annullati ex lege a mente dell'art. 1 comma 527, 528 e 529 legge 228/2012 in quanto inferiori ad euro 2.000,00 e ad euro 1.000,00 o perché annullati dal decreto sostegni perchè ricompresi nella rottamazione dei ruoli ex art. 16 bis DL 34/2019 o perché pagati dal debitore. Ha elencato una serie di pretese, ricomprese nell'atto di riscossione, in cui il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento ex art. 4 DL 119/2018, alcune posizioni per le quali il credito sarebbe stato duplicato ( pag. 21, 22 e 23 della opposizione);
- ha infine contestato che l'importo azionato non avesse scomputato l'aggio di riscossione trattandosi di somme dovute all'agente di riscossione.
Ha chiesto quindi, previa sospensione del provvedimento opposto, accertarsi la nullità/invalidità della ingiunzione opposta;
in subordine accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria del in CP_1
ulteriore subordine ridurre la stessa.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Ha allegato che Controparte_1
l'atto di riscossione, legittimamente emesso, riguarda il credito che il ha maturato in relazione CP_1
ai crediti iscritti a ruolo e non riscossi dal concessionario incaricato sulla base di specifica convenzione che ha allegato, oltre le spese di lite liquidate nei vari giudizi in cui è stata accertata la responsabilità dell'esattore.
Ha precisato che:
- l'opposizione è inammissibile in quanto volta a contestate presunti vizi di regolarità dell'atto di riscossione e pertanto qualificabile ai sensi dell'art 617 cpc;
poichè l'atto è stato notificato in data
24.8.2021 e l'opposizione proposta in data 22.9.2021 essa è tardiva in quanto proposta successivamente ai 20 giorni previsti dalla legge;
- nel merito ha rilevato la legittimità della procedura di riscossione adottata in presenza di credito certo, liquido ed esigibile, fondato su titoli esecutivi giudiziali ( sentenze con carattere di definitività) in cui era stata accertata che la prescrizione del credito del era riconducibile alla responsabilità del CP_1 concessionario nell'attività volta alla riscossione del credito;
ha rilevato che era stata seguita la pagina 3 di 8 procedura volta alla riscossione nel pieno rispetto del diritto di alla partecipazione al CP_3 procedimento con esercizio del diritto di difesa;
ha osservato che l'obbligo motivazionale era stato assolto attraverso il richiamo alle sentenze essendo ammissibile la motivazione per relationem;
ha osservato che il credito era fondato su circostanze obiettive e predeterminate in quanto accertate con le sentenze richiamate;
- ha contestato che nella specie fosse applicabile il procedimento ex artt 19 e 20 d lgs 112/90 avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra ente impositore e concessionario atteso che non è il rapporto contrattuale oggetto del giudizio ma l'accertamento del credito comunale a seguito della accertata condotta del concessionario che ha omesso o ritardato la notifica di atti distinto dalla inesigibilità che contraddistingue il tema del discarico;
le sentenze azionate hanno accertato l'esistenza di irregolarità ed omissioni afferenti alla riscossione proprie del concessionario (elaborazione di ruoli, presa in carico, stampa e successiva notifica della cartella, invio degli atti interruttivi della prescrizione)
-ha contestato che le cause di estinzione del credito (ad esempio rottamazione) possano essere opposte al in quanto intervenute successivamente all'accertamento della prescrizione dei CP_1
crediti;
-ha contestato che l'aggio di riscossione dovesse essere escluso dai conteggi atteso che esso grava sul debitore ed ha lo scopo di temere indenne l'ente impositore delle spese sostenute per l'attività esattiva.
In subordine, per l'ipotesi in cui l'atto di riscossione non venisse ritenuto valido, ha svolto domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito, come portato negli atti di iscrizione a ruolo richiamati nell'atto stesso e nelle sentenze ( che ha depositato in un allegato suddiviso per annualità) con richiesta di condanna dell'agente della riscossione al pagamento della somma ingiunta.
Ha chiesto il rigetto sia dell'istanza di sospensione sia della opposizione.
All'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruzione, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 17.10.2023 previa assegnazione di termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Data la pluralità di questioni da affrontare, si procederà alla trattazione dei vari argomenti per capi separati.
1. Sulla sussistenza della Giurisdizione del Tribunale ordinario adito
L'Autorità adita ha giurisdizione sulla domanda di pagamento svolta dal di Milano e contenuta CP_1 nell'atto di riscossione.
Sul punto le difese hanno richiamato sentenze di legittimità che sosterrebbero le opposte tesi.
pagina 4 di 8 Il Comune ha richiamato Cass. civ. sez. lav., 26/10/2018, n. 27218 che affermerebbe che per l'individuazione della autorità dotata di giurisdizione deve farsi riferimento alla natura del credito ed al titolo della responsabilità allegata.
La lettura completa della motivazione di detta sentenza ( e non la sola parte trascritta dal nella CP_1 comparsa di risposta omissata della parte rilevante) consente di evidenziare che la questione in ordine alla giurisdizione non è stata esaminata ne merito dalla Corte, che ha rilevato l'inammissibilità in parte qua della contestazione.
La richiamata pronuncia consente soltanto di desumere che “ Nel merito si osserva che l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. Non può pertanto affermarsi a priori, come ha fatto la Corte territoriale, che il determinarsi, dopo
l'affidamento in riscossione, della prescrizione non possa essere addebitata ad e che solo il CP_5 titolare del credito possa ritenersi legittimato ad interrompere il relativo termine. Semmai il giudice del rinvio potrà valutare, ricostruendo in toto la vicenda inerente all'incarico di riscossione, se ricorrano o meno elementi di colpa concorrente, rilevanti ex art. 1227 c.c., in capo all'ente mandante”. (Cass. civ. sez. lav., 26/10/2018, n. 27218).
Dall'altro l'opponente ha richiamato l'orientamento che è affermato nella pronuncia . Cass., sez. un.,
28.2.2020, n. 5595; tale pronuncia tuttavia si fonda su di una interpretazione “estensiva” della giurisdizione della Corte dei Conti ( presso la quale il giudizio era stato radicato) valorizzando la circostanza ( accaduta in quel caso ) che fosse il Procuratore generale a promuovere il giudizio invocando un danno erariale, circostanza che nel caso odierno non è stata prospettata avendo il giudizio preso le mosse da una attività propria del volta all'accertamento della responsabilità per CP_1 inadempimento del concessionario e con richiesta di risarcimento del danno. La pronuncia appare dunque inconferente.
In tale contesto si deve osservare che il richiamo alla disciplina dettata dagli artt. 19 e 20 del l.vo 112/99 appare inconferente rispetto al caso di specie atteso che il non ha fatto in concreto riferimento, CP_1 nel chiedere il pagamento dell'importo di cui all'atto di riscossione, alla procedura di “discarico” (che,
pagina 5 di 8 tra l'altro, sarebbe dovuta essere attivata dal concessionario con dichiarazione di “inesigibilità”); al contrario il prendendo l'iniziativa, ha dedotto una responsabilità contrattuale da mandato CP_1 richiamando l'art. 1218, 1219 e 2943 cc, cioè la disciplina ordinaria generale del mandato, assumendo un inadempimento il cui accertamento si fonda sugli ordinari criteri di riparto della prova a mente degli artt. 1218 e ss. Cc..
Pertanto tenuto conto della prospettazione della domanda come effettuata dal e Controparte_1 valorizzando la circostanza che il Tribunale adito ha giurisdizione i via generale per gli addebiti di responsabilità contrattuale ( oltre che i crediti sottostanti alle iscrizioni a ruolo tutti pacificamente per le parti relativi a violazioni del codice della strada o sanzioni amministrative), preso atto della sussistenza di una concessione che individua nell' ( subentrata ex lege all'originario soggetto) Parte_1 chi doveva occuparsi della riscossione dei crediti del può considerarsi sussistente la CP_1 giurisdizione della Autorità Giudiziaria adita.
2. La tempestività della opposizione
L'opposizione è ammissibile e non è tardiva;
premesso che l'opponente svolge diverse questioni attinenti alla sussistenza del titolo esecutivo qualificabili ex art. 615 per le quali non vi è termine di decadenza, le contestazioni relative alla legittimità formale dell'atto di riscossione – che si riferiscono alla carente motivazione dell'atto ed alla mancanza di taluni avvertimenti- hanno l'evidente scopo di contestare la sussistenza del diritto di procedere ad esazione del credito con lo strumento utilizzato ( atto di riscossione ai sensi degli artt. 1 commi 792 e ss legge 160/2019); detto profilo attiene alla sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione con un atto che costituisce al contempo atto di “precetto” e di titolo esecutivo più che a contestazione di elementi formali dell'atto.
3. La pretesa creditoria del CP_1
Nel merito l'opposizione è fondata con riguardo ai due profili rilevanti contestati dalla parte opponente: insussistenza dei presupposti per l'utilizzo dello strumento atto di riscossione ex lege 160/2019 avuto riguardo alla natura del credito azionato dal e sussistenza dei presupposti dell'azione di CP_1 inadempimento ex artt. 1218 e ss .
3.1- Quanto al primo profilo si osserva che l'atto di riscossione è utilizzabile dall'ente pubblico anche per la richiesta di crediti derivanti da entrate di carattere patrimoniale secondo i paradigmi della disciplina codicistica, tuttavia in tale ipotesi è necessario che il credito azionato sia caratterizzato dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ( solo così potendosi acconsentire alla formazione di un titolo sulla base del potere di autoaccertamento proprio di tale strumento).
Ora, il credito azionato dal nell'atto di riscossione opposto non risulta dotato delle CP_1 caratteristiche sopra evidenziate. Le svariate – circa 700 - sentenze ( indicate nell'atto in modo del tutto privo di ordine, logico, temporale, di autorità che le ha emesse a volte senza indicazione del foro) hanno avuto ad oggetto non l'accertamento della responsabilità di ( o del diverso soggetto incaricato di CP_3
pagina 6 di 8 volta in volta della riscossione) ma un distinto profilo di accertamento che è quello della prescrizione del titolo opposta dal destinatario della ingiunzione, cioè dal trasgressore;
alla luce di tale domanda, sempre avanzata dal destinatario della ingiunzione, infatti la decisione è intervenuta solo sul profilo della avvenuta o meno notifica entro il termine quinquennale di prescrizione senza esaminare i distinti profili di imputabilità di tale circostanza, che non risulta siano mai stati trattati nelle cause di cui alle sentenze richiamate dal Il mero richiamo alle sentenze, pertanto, non è sufficiente a ritenere certo CP_1 liquido ed esigibile un credito risarcimento del danno per in adempimento contrattuale in assenza, del resto, di specifici addebiti neppure allegati dal che si è limitato a richiamare le sentenze e del CP_1 nesso di causalità rispetto al danno allegato che il ha individuato negli importi originariamente CP_1 iscritti a ruolo e non riscossi, oltre le spese legali sostenute e gli interessi.
Le numerose e dettagliate contestazioni svolte dalla opponente danno contezza della generale incertezza del credito anche sotto il profilo della sussistenza di un danno effettivo e del nesso di causa tra condotta lamentata e danno richiesto.
L'atto va dunque annullato in assenza del potere del Comune di utilizzo dello strumento per carenza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito.
3.2. Quanto al secondo profilo, che a fronte del precedente accertamento, involge l'esame della domanda riconvenzionale del vanno richiamati i parametri dell'accertamento della CP_1 responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc.. In applicazione del paradigma della ragione più liquida va esaminato il profilo della assenza, fin dalla originaria allegazione, della deduzione e della prova che, anche se vi fosse stata una condotta diligente da parte del mandatario, il danno non si sarebbe verificato;
se il danno, come allegato dal consiste in una perdita di carattere patrimoniale il creditore CP_1 opposto deve anche dedurre e offrire la prova positiva che il pagamento sarebbe comunque avvenuto da parte del debitore ( o in via spontanea o a seguito di pignoramento mobiliare o immobiliare). Tuttavia nulla è dato sapere della probabilità di un fruttuoso pagamento del credito circostanza che manca del tutto in assenza di una minima attestazione di capienza e fruttuosità di una eventuale esecuzione forzata (
e che risulta in alcune non trascurabili parti fortemente contestata dall'opponente anche ma non solo tenuto conto delle indicazioni in ordine all'annullamento del credito ex lege) .
4. Vale peraltro osservare che, a fronte delle dettagliate contestazioni di ordine alla attualità del Pt_2 danno ( allegato 6) il non solo produce solo le sentenze e nient'altro a fondamento del proprio CP_1 credito ma anche introduce alcuni “ripensamenti” con riguardo alla sussistenza di diversi crediti ( vedi pagg 26 e 27 della memoria conclusionale) .
5. Ne consegue che la pretesa creditoria svolta dal va respinta. CP_1
Le spese di lite
Tenuto conto dell'esito della lite, che vede la soccombenza della parte opposta le spese di lite gravano sul e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come da CP_1
pagina 7 di 8 domanda contenuta nell'atto di riscossione, della assenza di attività istruttoria ( ha depositato solo CP_3
la memoria 183 n. 1 cpc) e di questioni di particolare complessità ( valori medi ex DM 147/22).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di riscossione n. 474553 notificato dal CP_1
in data 24.8.2021;
[...]
- respinge la domanda riconvenzionale del;
Controparte_1
-condanna il opposto alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente Controparte_1 che liquida in euro 26.454,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa. CP_3
Milano, 5 maggio 2024
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
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