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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 5501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5501 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 199/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 199/2022, promossa con citazione notificata in data 9.12.2022
DA
(C.F. , in persona del direttore Parte_1 P.IVA_1
generale, elettivamente domiciliata in Milano via Edmondo De Amicis n. 24 presso l'avv. , che la rappresenta e difende per procura generale in atti, Parte_2
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...], CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: assicurazione.
L'attrice ha così concluso:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare
NEL MERITO:
pagina 1 di 7 Previe le declaratorie del caso e per le causali di cui in premessa, attesa l'inoperatività della garanzia assicurativa, condannare il Sig. a risarcire a la somma di € 7.000,00, CP_1 Controparte_2 pari a quanto corrisposto ai terzi danneggiati in conseguenza del sinistro di cui è causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT del costo della vita ed interessi legali dal dovuto al saldo e comunque oltre interessi di mora ex. art.1284 cc entro la competenza del Giudice adito.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede, ove ritenutane l'opportunità, in assenza di riscontro alla richiesta formulata in tal senso da alla del 25.11.2020 (cfr doc.8), disporsi ordine di esibizione Controparte_2 Controparte_3 ex art. 210 cpc nei confronti di di copia di tutta la documentazione afferente il Controparte_4 sinistro 09/903020400-4/1 2020 occorso il 2.3.2020, veicolo danneggiato BMW serie 1, tg. EM329LG della sig.ra .” Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione in data 9.12.2022 la compagnia assicuratrice a convenuto in giudizio esponendo Parte_1 CP_1
che:
-in data 2.3.2020 a Limbiate, alle ore 13.00 circa, Persona_1
mentre si trovava alla guida dell'autocarro FIAT Iveco targato MI9T8128, di proprietà di , nell'uscire dal civico n. 21 di via Monte Bianco in retromarcia urtava il CP_1
veicolo Alpina BMW targato EM329LG di danneggiandolo;
Parte_3
-interveniva sul luogo del sinistro una pattuglia della Polizia Locale di Limbiate, i cui agenti, effettuati i dovuti accertamenti, provvedevano a redigere rapporto d'incidente, elevando contravvenzioni a conducente dell'autocarro Persona_1
FIAT Iveco targato MI9T8128, ai sensi dell'art. 116 comma 15 c.d.s., in quanto
“conduceva un veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida”;
pagina 2 di 7 -al momento dell'evento , proprietario dell'autocarro, era assicurato per la CP_1
responsabilità civile derivante dalla circolazione del proprio veicolo con
[...]
giusta polizza n. 772.013.87219; Parte_1
-in forza di quanto previsto dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, - Parte_3
proprietaria del veicolo Alpina BMW assicurato con provvedeva a Controparte_5
inoltrare richiesta di risarcimento direttamente al proprio assicuratore;
-in forza della normativa CARD, contenente la Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D),
quale impresa “gestionaria”, in nome e per conto di Controparte_5 [...]
quale impresa “debitrice”, effettuati gli accertamenti sul danno, Parte_1
provvedeva a risarcire il proprio assicurato per conto di Parte_1
maturando pertanto verso quest'ultima il diritto di essere rimborsata;
-il metodo di rimborso tra imprese assicuratrici, secondo la convenzione CARD, avviene tramite stanza di compensazione, gestita da un soggetto terzo ex art. 3 CARD;
in forza di tale norma e secondo le modalità sancite dall'art. 23 CARD, i risarcimenti operati dalla “gestionaria” vengono addebitati tramite forfait unico a Controparte_5
carico della “debitrice” ( ; successivamente, a cadenza mensile, il Parte_1
Gestore della stanza di compensazione (GSC) determina la posizione creditoria e debitoria di ciascuna delle imprese aderenti nei confronti di ognuna delle altre;
come disposto dalle norme operative previste dall'art. 23 CARD, la richiesta di rimborso inviata alla stanza di compensazione viene contestualmente trasmessa all'ANIA
(Associazione Nazionale fra Imprese Assicuratrici) la quale, effettuati gli opportuni controlli (sulla presenza di modulo CAI, sulla responsabilità attribuita al conducente dell'altro veicolo, sull'eventuale documentazione probatoria prodotta dal danneggiato), ne autorizza l'ingresso in stanza di compensazione;
-nel caso di specie, come emerge dalla visura del servizio informatico dell'ANIA,
(ora provvedeva a corrispondere al proprio Controparte_6 CP_3
assicurato la somma di euro 7.000,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali pagina 3 di 7 riportati, addebitando successivamente alla compagnia in Parte_1
stanza di compensazione e mediante forfait, quanto indennizzato;
-con raccomandata a/r del 26.5.2020, la compagnia invitava Parte_1
il convenuto alla rifusione di quanto corrisposto in conseguenza del sinistro de quo, poiché in base all'art. 2 delle condizioni generali di polizza la garanzia non è operante
“in caso di conducente che non ha conseguito la patente ovvero è in possesso di patente idonea ma scaduta ovvero non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore”, come nel caso di specie.
Chiede pertanto, attesa l'inoperatività della garanzia assicurativa, di condannare CP_1
a risarcire a la somma di euro 7.000,00, pari a
[...] Parte_1
quanto corrisposto ai terzi danneggiati in conseguenza del sinistro di cui è causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT del costo della vita ed interessi legali dal dovuto al saldo ed oltre interessi di mora ex art.1284 c.c. entro la competenza del Giudice adito.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e con decreto in data 18.4.2023 CP_1
ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia.
Orbene, la domanda proposta dall'attrice è fondata.
Dall'escussione testimoniale resa in data 3.10.2024 da Testimone_1
sovrintendente della Polizia Locale di Limbiate, risulta provato: che il giorno 2.3.2020
a Limbiate, alle ore 13.00 circa, mentre si trovava alla Persona_1
guida dell'autocarro FIAT Iveco targato MI9T8128, di , nell'uscire in CP_1
retromarcia dal civico n. 21 di Via Monte Bianco, urtava il veicolo Alpina BMW targato
EM329LG di danneggiandolo;
che la testimone, interveniva sul luogo Parte_3
del sinistro, effettuati i dovuti accertamenti, provvedevano a redigere rapporto d'incidente stradale (v. doc. n. 1), elevando una contravvenzione al Persona_1
conducente
[...]
dell'autocarro FIAT Iveco, ai sensi dell'art. 154/I comma Cds per aver omesso di dare la precedenza agli altri veicoli effettuando manovra di retromarcia;
che, dopo aver pagina 4 di 7 sequestrato la patente di guida di previa perizia presso Persona_1
l'Ufficio Falsi documentali del Comune di Milano, che dava esito negativo in relazione all'autenticità del documento di guida, contravvenzionavano Persona_1
ai sensi dell'art. 116 c. 15 C.d.S., per aver “condotto un veicolo senza aver
[...]
conseguito la corrispondente patente di guida”.
Anche il teste in data 30.1.2025 ha confermato che il giorno 2.3.2020 a Tes_2
Limbiate, alle ore 13.00 circa, mentre si trovava alla Persona_1
guida dell'autocarro FIAT Iveco targato MI9T8128, di , nell'uscire in CP_1
retromarcia dal civico n. 21 di Via Monte Bianco, urtava il veicolo Alpina BMW targato
EM329LG, condotto dal medesimo di proprietà di Tes_2 Parte_3
danneggiandolo; ha aggiunto che interveniva sul luogo del sinistro una pattuglia del
Corpo di Polizia Locale di Limbiate che, effettuati i dovuti accertamenti, provvedeva a redigere rapporto d'incidente stradale, elevando una contravvenzione al Persona_1
conducente dell'autocarro FIAT Iveco, ai sensi dell'art. 154/I comma
[...]
Cds per aver omesso di dare la precedenza agli altri veicoli effettuando manovra di retromarcia.
Sempre all'udienza del 30.1.2025 la testimone teste proprietaria del Parte_3
veicolo Alpina BMW targato EM329LG, assicurata con ha affermato Controparte_5
che provvedeva a inoltrare richiesta di risarcimento direttamente al proprio assicuratore
(ora (v. doc. n. 5) e che la (impresa Controparte_7 CP_3 CP_3
Cod. ANIA 139), giusto quanto disposto dalla normativa CARD, contenente la CP_8
Convenzione (C.I.D), gestito quale impresa debitrice il sinistro, Controparte_9
provvedeva a corrisponderle la somma di € 7.000,00, a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati.
Nel corso del giudizio è stato, altresì, disposto l'interrogatorio formale del convenuto contumace, il quale non si è presentato a renderlo.
Il Tribunale, tenuto conto degli altri elementi sopra indicati, ritiene come ammessi ex art. 232 comma 1 c.p.c. dal convenuto i fatti narrati dai testimoni ed inoltre la pagina 5 di 7 circostanza che al momento dell'evento il medesimo era assicurato per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del proprio veicolo con giusta Controparte_2
polizza n. 772.013.87219.
Rileva il Tribunale che, pertanto, è circostanza provata la vigenza della polizza assicurativa n. 772.013.87219 tra la compagnia assicurativa attrice e il convenuto a decorrere dal 3.5.2018 (v. doc. n. 4a).
Nella predetta polizza risulta pattuito nella “Sezione Responsabilità Civile” all'art. 2 delle Condizioni Generali l'esclusione dalla garanzia, tra l'altro, qualora “il conducente non ha conseguito la patente ovvero è in possesso di patente idonea ma scaduta ovvero non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore” (v. doc. n. 4b).
Sempre il predetto art. 2 nell'ultimo comma dispone -in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 144 comma 2 D. Lgs. n. 209/2005- che “Nei suddetti i casi ed in tutti gli altri previsti dalla Legge, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia Pt_1
dovuto pagare per l'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali”.
Risulta, altresì, provato -sia documentalmente (v. doc n. 7) sia perché da ritenere come ammesso ex art. 232 comma 1 c.p.c. dal convenuto contumace con riferimento al capitolo di prova n. 6 dell'interrogatorio formale- che la compagnia attrice, in conseguenza del sinistro de quo, ha erogato, tramite la compensazione di cui alla
Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto cd. CARD, prevista dall'art. 13 D.P.R. n. 254/2006 (v. doc. n. 6), l'importo di euro 7.000,00 alla compagnia CP_3
[...]
Pertanto, l'attrice può esercitare il pattuito diritto di rivalsa in relazione a tale importo.
Ne consegue che il convenuto va condannato a pagare alla compagnia attrice la somma di euro 7.000,00.
Spettano, inoltre, gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 4.3.2021, data di messa in mora (v. doc. n. 10), e gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Trattandosi di debito di valuta, non spetta invece la rivalutazione monetaria.
pagina 6 di 7 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, il convenuto va condannato a rimborsare all'attrice le spese come liquidate in dispositivo
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna a pagare alla compagnia CP_1 Pt_1 Parte_1
la somma di euro 7.000,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal
4.3.2021 e agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-condanna a rimborsare alla società CP_1 Parte_1
le spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 4.810,00, di cui euro 4.376,00 per compenso ed euro 434,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 3.7.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 199/2022, promossa con citazione notificata in data 9.12.2022
DA
(C.F. , in persona del direttore Parte_1 P.IVA_1
generale, elettivamente domiciliata in Milano via Edmondo De Amicis n. 24 presso l'avv. , che la rappresenta e difende per procura generale in atti, Parte_2
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...], CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: assicurazione.
L'attrice ha così concluso:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare
NEL MERITO:
pagina 1 di 7 Previe le declaratorie del caso e per le causali di cui in premessa, attesa l'inoperatività della garanzia assicurativa, condannare il Sig. a risarcire a la somma di € 7.000,00, CP_1 Controparte_2 pari a quanto corrisposto ai terzi danneggiati in conseguenza del sinistro di cui è causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT del costo della vita ed interessi legali dal dovuto al saldo e comunque oltre interessi di mora ex. art.1284 cc entro la competenza del Giudice adito.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede, ove ritenutane l'opportunità, in assenza di riscontro alla richiesta formulata in tal senso da alla del 25.11.2020 (cfr doc.8), disporsi ordine di esibizione Controparte_2 Controparte_3 ex art. 210 cpc nei confronti di di copia di tutta la documentazione afferente il Controparte_4 sinistro 09/903020400-4/1 2020 occorso il 2.3.2020, veicolo danneggiato BMW serie 1, tg. EM329LG della sig.ra .” Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione in data 9.12.2022 la compagnia assicuratrice a convenuto in giudizio esponendo Parte_1 CP_1
che:
-in data 2.3.2020 a Limbiate, alle ore 13.00 circa, Persona_1
mentre si trovava alla guida dell'autocarro FIAT Iveco targato MI9T8128, di proprietà di , nell'uscire dal civico n. 21 di via Monte Bianco in retromarcia urtava il CP_1
veicolo Alpina BMW targato EM329LG di danneggiandolo;
Parte_3
-interveniva sul luogo del sinistro una pattuglia della Polizia Locale di Limbiate, i cui agenti, effettuati i dovuti accertamenti, provvedevano a redigere rapporto d'incidente, elevando contravvenzioni a conducente dell'autocarro Persona_1
FIAT Iveco targato MI9T8128, ai sensi dell'art. 116 comma 15 c.d.s., in quanto
“conduceva un veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida”;
pagina 2 di 7 -al momento dell'evento , proprietario dell'autocarro, era assicurato per la CP_1
responsabilità civile derivante dalla circolazione del proprio veicolo con
[...]
giusta polizza n. 772.013.87219; Parte_1
-in forza di quanto previsto dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, - Parte_3
proprietaria del veicolo Alpina BMW assicurato con provvedeva a Controparte_5
inoltrare richiesta di risarcimento direttamente al proprio assicuratore;
-in forza della normativa CARD, contenente la Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D),
quale impresa “gestionaria”, in nome e per conto di Controparte_5 [...]
quale impresa “debitrice”, effettuati gli accertamenti sul danno, Parte_1
provvedeva a risarcire il proprio assicurato per conto di Parte_1
maturando pertanto verso quest'ultima il diritto di essere rimborsata;
-il metodo di rimborso tra imprese assicuratrici, secondo la convenzione CARD, avviene tramite stanza di compensazione, gestita da un soggetto terzo ex art. 3 CARD;
in forza di tale norma e secondo le modalità sancite dall'art. 23 CARD, i risarcimenti operati dalla “gestionaria” vengono addebitati tramite forfait unico a Controparte_5
carico della “debitrice” ( ; successivamente, a cadenza mensile, il Parte_1
Gestore della stanza di compensazione (GSC) determina la posizione creditoria e debitoria di ciascuna delle imprese aderenti nei confronti di ognuna delle altre;
come disposto dalle norme operative previste dall'art. 23 CARD, la richiesta di rimborso inviata alla stanza di compensazione viene contestualmente trasmessa all'ANIA
(Associazione Nazionale fra Imprese Assicuratrici) la quale, effettuati gli opportuni controlli (sulla presenza di modulo CAI, sulla responsabilità attribuita al conducente dell'altro veicolo, sull'eventuale documentazione probatoria prodotta dal danneggiato), ne autorizza l'ingresso in stanza di compensazione;
-nel caso di specie, come emerge dalla visura del servizio informatico dell'ANIA,
(ora provvedeva a corrispondere al proprio Controparte_6 CP_3
assicurato la somma di euro 7.000,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali pagina 3 di 7 riportati, addebitando successivamente alla compagnia in Parte_1
stanza di compensazione e mediante forfait, quanto indennizzato;
-con raccomandata a/r del 26.5.2020, la compagnia invitava Parte_1
il convenuto alla rifusione di quanto corrisposto in conseguenza del sinistro de quo, poiché in base all'art. 2 delle condizioni generali di polizza la garanzia non è operante
“in caso di conducente che non ha conseguito la patente ovvero è in possesso di patente idonea ma scaduta ovvero non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore”, come nel caso di specie.
Chiede pertanto, attesa l'inoperatività della garanzia assicurativa, di condannare CP_1
a risarcire a la somma di euro 7.000,00, pari a
[...] Parte_1
quanto corrisposto ai terzi danneggiati in conseguenza del sinistro di cui è causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT del costo della vita ed interessi legali dal dovuto al saldo ed oltre interessi di mora ex art.1284 c.c. entro la competenza del Giudice adito.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e con decreto in data 18.4.2023 CP_1
ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia.
Orbene, la domanda proposta dall'attrice è fondata.
Dall'escussione testimoniale resa in data 3.10.2024 da Testimone_1
sovrintendente della Polizia Locale di Limbiate, risulta provato: che il giorno 2.3.2020
a Limbiate, alle ore 13.00 circa, mentre si trovava alla Persona_1
guida dell'autocarro FIAT Iveco targato MI9T8128, di , nell'uscire in CP_1
retromarcia dal civico n. 21 di Via Monte Bianco, urtava il veicolo Alpina BMW targato
EM329LG di danneggiandolo;
che la testimone, interveniva sul luogo Parte_3
del sinistro, effettuati i dovuti accertamenti, provvedevano a redigere rapporto d'incidente stradale (v. doc. n. 1), elevando una contravvenzione al Persona_1
conducente
[...]
dell'autocarro FIAT Iveco, ai sensi dell'art. 154/I comma Cds per aver omesso di dare la precedenza agli altri veicoli effettuando manovra di retromarcia;
che, dopo aver pagina 4 di 7 sequestrato la patente di guida di previa perizia presso Persona_1
l'Ufficio Falsi documentali del Comune di Milano, che dava esito negativo in relazione all'autenticità del documento di guida, contravvenzionavano Persona_1
ai sensi dell'art. 116 c. 15 C.d.S., per aver “condotto un veicolo senza aver
[...]
conseguito la corrispondente patente di guida”.
Anche il teste in data 30.1.2025 ha confermato che il giorno 2.3.2020 a Tes_2
Limbiate, alle ore 13.00 circa, mentre si trovava alla Persona_1
guida dell'autocarro FIAT Iveco targato MI9T8128, di , nell'uscire in CP_1
retromarcia dal civico n. 21 di Via Monte Bianco, urtava il veicolo Alpina BMW targato
EM329LG, condotto dal medesimo di proprietà di Tes_2 Parte_3
danneggiandolo; ha aggiunto che interveniva sul luogo del sinistro una pattuglia del
Corpo di Polizia Locale di Limbiate che, effettuati i dovuti accertamenti, provvedeva a redigere rapporto d'incidente stradale, elevando una contravvenzione al Persona_1
conducente dell'autocarro FIAT Iveco, ai sensi dell'art. 154/I comma
[...]
Cds per aver omesso di dare la precedenza agli altri veicoli effettuando manovra di retromarcia.
Sempre all'udienza del 30.1.2025 la testimone teste proprietaria del Parte_3
veicolo Alpina BMW targato EM329LG, assicurata con ha affermato Controparte_5
che provvedeva a inoltrare richiesta di risarcimento direttamente al proprio assicuratore
(ora (v. doc. n. 5) e che la (impresa Controparte_7 CP_3 CP_3
Cod. ANIA 139), giusto quanto disposto dalla normativa CARD, contenente la CP_8
Convenzione (C.I.D), gestito quale impresa debitrice il sinistro, Controparte_9
provvedeva a corrisponderle la somma di € 7.000,00, a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati.
Nel corso del giudizio è stato, altresì, disposto l'interrogatorio formale del convenuto contumace, il quale non si è presentato a renderlo.
Il Tribunale, tenuto conto degli altri elementi sopra indicati, ritiene come ammessi ex art. 232 comma 1 c.p.c. dal convenuto i fatti narrati dai testimoni ed inoltre la pagina 5 di 7 circostanza che al momento dell'evento il medesimo era assicurato per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del proprio veicolo con giusta Controparte_2
polizza n. 772.013.87219.
Rileva il Tribunale che, pertanto, è circostanza provata la vigenza della polizza assicurativa n. 772.013.87219 tra la compagnia assicurativa attrice e il convenuto a decorrere dal 3.5.2018 (v. doc. n. 4a).
Nella predetta polizza risulta pattuito nella “Sezione Responsabilità Civile” all'art. 2 delle Condizioni Generali l'esclusione dalla garanzia, tra l'altro, qualora “il conducente non ha conseguito la patente ovvero è in possesso di patente idonea ma scaduta ovvero non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore” (v. doc. n. 4b).
Sempre il predetto art. 2 nell'ultimo comma dispone -in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 144 comma 2 D. Lgs. n. 209/2005- che “Nei suddetti i casi ed in tutti gli altri previsti dalla Legge, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia Pt_1
dovuto pagare per l'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali”.
Risulta, altresì, provato -sia documentalmente (v. doc n. 7) sia perché da ritenere come ammesso ex art. 232 comma 1 c.p.c. dal convenuto contumace con riferimento al capitolo di prova n. 6 dell'interrogatorio formale- che la compagnia attrice, in conseguenza del sinistro de quo, ha erogato, tramite la compensazione di cui alla
Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto cd. CARD, prevista dall'art. 13 D.P.R. n. 254/2006 (v. doc. n. 6), l'importo di euro 7.000,00 alla compagnia CP_3
[...]
Pertanto, l'attrice può esercitare il pattuito diritto di rivalsa in relazione a tale importo.
Ne consegue che il convenuto va condannato a pagare alla compagnia attrice la somma di euro 7.000,00.
Spettano, inoltre, gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 4.3.2021, data di messa in mora (v. doc. n. 10), e gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Trattandosi di debito di valuta, non spetta invece la rivalutazione monetaria.
pagina 6 di 7 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, il convenuto va condannato a rimborsare all'attrice le spese come liquidate in dispositivo
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna a pagare alla compagnia CP_1 Pt_1 Parte_1
la somma di euro 7.000,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal
4.3.2021 e agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-condanna a rimborsare alla società CP_1 Parte_1
le spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 4.810,00, di cui euro 4.376,00 per compenso ed euro 434,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 3.7.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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