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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3442/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 3442 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del
26.9.2024, con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, scaduti in data 2.12.2024, vertente;
TRA
( ), in proprio e quale procuratore di 1) Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , 2) ( ), 3) , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), 4) , ( , 5) C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
, ( ), 6) , ( ), 7) Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7 Pt_8
( ), 8) ( ); 9)
[...] C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
( ), 10) ( , 11) CP_1 C.F._10 Controparte_2 C.F._11
, ( ), 12) , ( ); 13) CP_3 C.F._12 CP_4 C.F._13 Pt_10
( , 14) ( ), 15)
[...] C.F._14 Parte_11 C.F._15 [...]
), tutti elettivamente domiciliati in Trieste, alla Via Beccaria, n. Pt_12 C.F._16
7, rappresentati e difesi, per il tramite dal predetto procuratore, dall'Avv. Mitja Ozbič, giusta procura allegata digitalmente all'atto di citazione. parte attrice, convenuta riconvenzionale
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., elettivamente domiciliata in Trieste, alla Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, che la rappresenta e difende ex lege. Parte convenuta, attrice riconvenzionale
E
, già Controparte_6 Controparte_7
e in persona del legale rappresentante p.t.; CP_8
parte convenuta contumace
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_9 elettivamente domiciliata in Trieste, in Piazza Unità d'Italia, n. 1, presso la sede dell'Avvocatura regionale che la rappresenta e difende, nelle persone degli Avv.ti Daniela Iuri e Mauro Cossina, giusta deliberazione della Giunta regionale e procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Trieste, Via del Controparte_10
Teatro Romano, n. 7, presso la sede dell'Avvocatura civica, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente in persona degli Avv.ti Sara De Biaggi, Valentina Frezza e Alda De gennaro, giusta procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale parte convenuta, attrice riconvenzionale
E
( ), ( ), CP_11 C.F._17 CP_12 C.F._18
( ) e Controparte_13 C.F._19 CP_14
( ), elettivamente domiciliati in Trieste¸ alla Via Beccaria, n. 7, rappresentati C.F._20
e difesi dall'Avv. Mitja Ozbič, giusta procura allegata digitalmente alla memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2, di parte attrice terzi intervenuti
OGGETTO: azione di retrocessione ex art 46 d.P.R. n. 327/2001 e condanna al pagamento di indennità per occupazione abusiva di fondi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Breve descrizione delle vicende processuali.
Con atto depositato in data 3/12/2021 gli odierni attori hanno citato in giudizio i convenuti al fine di accertare e dichiarare la cessazione della pubblica utilità sottesa all'espropriazione dell'area dell'ex campo profughi di CI (sito su c.t. 1° p.t. n. 634, C.C. di CI ), con conseguentemente condanna degli odierni convenuti alla restituzione dei predetti immobili agli originari proprietari o ai loro eredi, con condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per i periodi pregressi e compensazione tra il corrispettivo della retrocessione e la predetta indennità.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio l' (in seguito, breviter, anche , chiedendo, in via pregiudiziale, la Controparte_5 CP_5
pronuncia di carenza di giurisdizione del g.o., nel merito, il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata e riconvenzionale, la condanna di a tenerla indenne di quanto riconosciuto CP_8
agli attori in caso di accoglimento delle loro domande.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28/2/2022 si è costituita in giudizio la
[...]
(in seguito, breviter, anche , concludendo per il rigetto della Controparte_15 CP_9
domanda attorea.
Verificata la regolarità della notificazione nei confronti di all'udienza del 14/9/2022 CP_8
parte attrice ha chiesto di poter citare in giudizio il ed è a ciò stata autorizzata, con Controparte_10
fissazione della nuova prima udienza alla data del 25/1/2023.
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta del 5/1/2023, si è, quindi, costituito in giudizio il
(in seguito, breviter, anche , che, in via pregiudiziale, ha eccepito la Controparte_10 CP_10
morte di alcuni degli attori prima della notificazione della citazione e la carenza di giurisdizione del g.o. e il difetto di legittimazione attiva, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna degli odierni attori al pagamento di una somma di denaro pari a €
341.145,00 a titolo di indennità per occupazione sine titulo.
La causa è stata istruita mediante deposito di prove documentali.
In data 6/2/2024 la causa è stata assegnata al Giudice Dott. Andrea D'Alessio, il quale all'udienza del
12/9/2024 ha invitato le parti a dedurre circa la morte di parte degli attori prima dell'instaurazione del giudizio e a precisare le proprie conclusioni, trattenendo, conseguentemente la causa in decisione.
B. Questioni pregiudiziali.
Pregiudizialmente, si procede ad analizzare le questioni di rito, rispettivamente concernenti: la giurisdizione del giudice ordinario, la morte dei rappresentati prima della notifica dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione attiva degli attori.
B.1. Con riguardo all'eccezione di carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, gli argomenti spesi dalle parti si dividono circa la qualificazione giuridica della pretesa azionata in giudizio, in termini rispettivamente di retrocessione totale, (art. 46 d.P.R. n. 327/2001), o parziale (art. 47 d.P.R. n. 327/2001) dei fondi di cui si discute, lungo la cui distinzione è posta la ripartizione della giurisdizione tra g.o. (retrocessione totale) e g.a. (retrocessione parziale) (argomentando da Cass., sez. un., 16/5/2014, n. 10824, Cons. Stato, sez. II, 30/3/2020, n. 2159 e Cons. Stato, sez. IV,
30/8/2024, n. 7317).
Parte attrice ha sostenuto la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 46 in ragione della mancata realizzazione della specifica opera che aveva, in origine, giustificato la dichiarazione di pubblica utilità, ossia un riformatorio minorile, ritenendo che non sarebbe sufficiente ai fini dell'art. 47 la costruzione di opera adibita al diverso fine di caserma, prima, e campo profughi, poi.
Di contro, i convenuti e hanno sostenuto la qualificazione in termini di CP_5 CP_10 retrocessione parziale in considerazione dell'effettiva costruzione di una struttura adibita ad uso pubblico, ancorché difforme da quello originariamente pianificato.
In vero, nessuna delle due opposte letture trova decisivo riscontro negli atti di causa, da cui emerge che il trasferimento dei fondi di cui si discute è avvenuto in forza di contratti di compravendita, come risulta da copia dei decreti emessi dal Giudice tavolare di Trieste, con cui è stata trasferita la proprietà dei predetti beni (cfr. doc. n. 2 di e n. 1 di e dalla stessa lettura degli estratti del CP_5 CP_10 libro fondiario prodotti da parte attrice (cfr. doc. 16 di parte attrice).
Tale circostanza, impone di considerare la pretesa restitutoria azionata da parte attrice in termini di diritto soggettivo, posto che si oppone ad un acquisto avvenuto in ragione di attività di diritto privato della pubblica amministrazione e non in forza di esercizio del potere ablatorio.
La predetta qualificazione non può che comportare la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e, di conseguenza, l'eccezione di carenza di giurisdizione è infondata.
B.2. Passando, poi, all'eccezione sollevata da concernente la morte dei rappresentati prima CP_10 della notificazione della citazione, essa si mostra fondata e comporta la declaratoria di inammissibilità delle domande spiegate da nella qualità di rappresentante degli stessi, per le seguenti Parte_1
ragioni.
Benché le parti abbiano originariamente appuntato la propria attenzione sulla questione della perdurante efficacia della procura rilasciata dai predetti nel lontano 8/2/1989, rogata dal Notaio
, le circostanze emerse agli atti, prima ancora di tale patologia, incidono sulla valida Per_1
costituzione del rapporto processuale tra le parti rappresentate, nei cui confronti si producono gli effetti processuali e sostanziali degli atti compiuti in giudizio dal procuratore alle liti.
In tal senso, occorre considerare come l'esistenza in vita dell'attore è presupposto processuale dell'azione, in quanto legata alla capacità ad essere parte, consistente nell'equivalente in termini processuali della capacità giuridica, da intendersi come idoneità del soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, sostanziali e processuali. Le persone fisiche, quali gli odierni attori, acquistano detta capacità alla nascita e la perdono alla morte, ex art. 1 c.c., non potendo la stessa essere eradicata per altra causa, in forza della garanzia costituzionale di cui all'art. 22 Cost. In tal senso, occorre rilevare come nel caso di specie non si discorra di morte sopravvenuta alla valida instaurazione della lite (ossia a seguito della notificazione dell'atto di citazione), vicenda che determina l'interruzione del processo e la successiva riassunzione o prosecuzione ai sensi degli artt.
299 e ss. c.p.c., bensì un pregiudizio ben più grave e irrimediabile, consistente nella mancanza di titolarità di rapporti giuridici al momento dell'azione e, conseguentemente, all'impossibile valida costituzione del rapporto processuale.
La distinzione tra il caso di morte precedente alla notificazione della citazione e di decesso ad essa successivo è considerato dalla migliore dottrina e dalla giurisprudenza, quale carenza di un presupposto processuale che deve ricorrere al momento dell'instaurazione della lite e permanere nel corso del processo, cosicché qualora tale carenza fosse originaria, il vizio implicherebbe la mancata costituzione del rapporto processuale ab origine e la conseguente inammissibilità della domanda.
Tanto premesso, nel caso di specie risulta provato che i seguenti attori fossero morti prima dell'instaurazione del giudizio: deceduto a Trieste il 13/6/2014; Parte_2 [...]
, deceduto a Trieste in data 8/12/2008; deceduta in Trieste in data Parte_3 Parte_5
2/4/2006; deceduto a Trieste il 28/9/1998; deceduto a Treiste il Parte_7 Parte_8
19/7/2011; , deceduto a Trieste il 18/4/1991; , deceduto a Trieste Parte_9 Controparte_2 il 15/8/2011; deceduto a Trieste il 31/01/2001; deceduta a Trieste il CP_4 Parte_10
2/9/1991; deceduta a Trieste il 26/8/1998 (cfr. doc. n. 18 di Comune). Parte_11
Pertanto, le domande spiegate da in nome e per conto di tali soggetti sono da Parte_1
considerarsi inammissibili, in quanto al momento della notificazione della citazione, avvenuta in data
2/12/2021, essi erano già defunti e il rapporto processuale nei loro confronti non è stato validamente instaurato.
Tale patologia, come detto, non essendo sanabile nel corso del giudizio, non è stata rimediata dalla costituzione a ratifica spiegata contestualmente alla seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. di parte attrice. Sicché, e CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
nel costituirsi non hanno potuto profittare delle domande giudiziali spiegate in nome e per conto dei propri asseriti danti causa e, pertanto, sono intervenuti in giudizio senza spiegare domanda giudiziale, quali interventori adesivi dipendenti con posizione a esclusivo sostegno delle ragioni degli altri attori.
Peraltro, gli intervenuti hanno indicato la propria qualità di eredi senza fornire alcuna prova, limitandosi ad autocertificare tale qualità con la concessione di procura alle liti (cfr. doc. n. 18 di parte attrice).
La presente pronuncia è, pertanto, relativa alle sole domande spiegate da in proprio e Parte_1 quale procuratore alle liti di Parte_4 Parte_6 CP_1 [...]
e CP_3 Parte_12 B.3. Con riguardo alla carenza di legittimazione attiva, essa consiste nell'astratta affermazione circa la disponibilità delle situazioni giuridiche soggettive che si assumono lese, la quale deve essere contenuta negli scritti difensivi di parte attrice, e deve emergere ictu oculi dalle sue stesse allegazioni.
In tal senso, essa si distingue dalla titolarità del versante attivo del rapporto giuridico controverso, quale questione di merito che concerne la prova in ordine all'effettiva titolarità della pretesa azionata in giudizio.
A ben guardare, il profilo problematico inerente l'odierno giudizio non riguarda l'astratta spettanza del diritto di agire in giudizio, ancorata negli scritti difensivi di parte attrice al richiamo del titolo di erede rispetto agli originari proprietari dei fondi, quanto, piuttosto, la prova della predetta allegazione.
Si legge, infatti, nell'atto di citazione che agisce «in proprio e quale procuratore dei Parte_1 proprietari […], ovvero dei loro eredi, in virtù di procura notarile».
Pertanto, la questione non riguarda il versante processuale e non incide sull'ammissibilità della domanda, ma incide sul merito e, quindi, sulla fondatezza della stessa, cosicché sarà trattata all'interno del successivo punto di motivazione concernente le questioni di merito.
C. Questioni di merito.
Passando alle questioni concernenti il merito, le domande spiegate da parte attrice vanno rigettate per carenza di prova in ordine alla titolarità del versante attivo del rapporto giuridico controverso e per la qualificazione negoziale della cessione dei fondi di cui si discute.
C.1. Con riguardo alla spettanza della pretesa azionata in giudizio da in proprio e in Parte_1 qualità di procuratore di e Parte_4 Parte_6 CP_1 Pt_12
, non è stata provato il titolo di eredi che spetterebbe agli odierni attori rispetto a coloro, originari
[...] espropriati, da cui avrebbero acquisito il diritto alla retrocessione azionato in giudizio.
Infatti, a seguito di puntuale contestazione da parte di parte attrice avrebbe integrato CP_10
l'indicazione rimasta del tutto generica in atto di citazione circa i rapporti successori instaurati tra gli odierni attori e i proprietari originari dei terreni che si assumono espropriati. In particolare, nell'ambito della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., parte attrice avrebbe indicato la provenienza ereditaria delle pretese azionate dagli odierni attori, nel seguente modo: Parte_4 sarebbe erede di sarebbe erede di Persona_2 Parte_6 Persona_3
(anche o ); sarebbe erede di CP_16 CP_17 CP_1 Persona_4 Pt_1
sarebbe erede di sarebbe erede di
[...] Persona_5 Parte_12 Parte_11
Tale allegazione è stata realizzata sulla scorta di quanto indicato nello schema riassuntivo elaborato da (cfr. doc. n. 15 di e dall'elenco degli originari proprietari (cfr. doc. 5 di parte CP_10 CP_10 attrice). Tale documentazione, tuttavia, non è idonea a fornire prova circa il legame tra questi ultimi e gli odierni attori in quanto non è emerso in giudizio che essa si sia formata sulla base di riscontri oggettivi concernenti la loro qualità di erede.
A fronte della predetta contestazione, gli attori non si sarebbero dovuti limitare a correlare, mediante frecce, ciascuna delle rispettive posizioni ai precedenti proprietari, ma avrebbe dovuto fornire prova specifica del legame asserito, posto che la titolarità del versante attivo delle situazioni giuridiche soggettive controverse è prova che grava in capo a chi agisce in giudizio e non può essere fornita aliunde, se non lamentando l'eccessiva onerosità del reperimento della documentazione a supporto.
Nel caso di specie, di contro, parte attrice si è limitata a chiedere al giudice di disporre l'ostensione documentale ex art. 210 c.p.c. contro l'amministrazione comunale, al fine di acquisire i certificati storici di famiglia da cui poter evincere almeno la qualità di chiamati all'eredità, da sé, peraltro, insufficiente a provare il titolo di erede, che suppone l'accettazione della predetta chiamata. Non è stato neppure allegato l'eventuale rifiuto da parte del al rilascio della documentazione in CP_10 questione, presupposto essenziale all'accoglimento dell'istanza istruttoria formulata che, di conseguenza, è stata rigettata, poiché del tutto esplorativa e foriera di un'ingiustificata inversione dell'onere della prova in capo a CP_10
Pertanto, la domanda spiegata da in proprio e in qualità di procuratore di Parte_1 Pt_4
, e deve essere rigettata per carenza
[...] Parte_6 CP_1 Parte_12 di prova circa la titolarità attiva della pretesa azionata.
Più complessa è la posizione di il quale risulta nato a [...] in data [...], CP_3 cosicché al momento del proponimento della lite avrebbe avuto 102 anni e, purtuttavia, nessuna parte ne ha allegato o provato la morte.
Rispetto alla posizione di tale soggetto, risulta agli atti un contratto a firma del procuratore dell'Ing.
, con cui lo stesso ha venduto al Demanio dello Stato parte dei fondi della cui titolarità Persona_6 si discute (cfr. doc. n. 2 di p. 47). Sul punto, non è dato sapere se tale soggetto sia lo stesso CP_10
che oggi è rappresentato in giudizio da ovvero un suo preteso erede. CP_3 Parte_1
Ad ogni modo, anche rispetto alla posizione di tale soggetto non sono state fornite prove di contenuto univoco concernenti la legittimazione attiva.
C.2. Data la predetta criticità, si rende necessario procedere con l'analisi dei presupposti della pretesa azionata da parte attrice, specie con riguardo alla circostanza allegata e provata da e da CP_5 concernente il titolo di trasferimento dei fondi oggetto di contesa, che risulta essere CP_10 convenzionale e non provvedimentale.
Ciascuno degli originari proprietari risulta aver ceduto la titolarità dei terreni di cui alle partite tavolari in forza di un contratto di compravendita prodotto in giudizio da (cfr. doc. n. 2 di . CP_10 CP_10 Parte attrice ha contestato la circostanza, affermando che la forma dell'atto con cui è acquisita la proprietà del bene non consente di escludere che l'acquisto abbia avuto una portata sostanzialmente espropriativa, riducendo tali atti negoziali ai più recenti accordi di quantificazione dell'indennità di esproprio.
Purtuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la lettura dei predetti contratti non consente di confermare l'interpretazione proposta, in quanto gli stessi sono privi di qualsiasi riferimento alla procedura avviata con l'ordine n. 44/1950 e non sono limitati alla quantificazione dell'indennità, posto che all'art. 1) vi è espressa menzione del trasferimento della proprietà e all'art. 2) vi è la chiara indicazione del prezzo, quale corrispettivo della cessione (cfr. doc. n. 2 di . CP_10
Né parte attrice ha specificamente contestato la congruità delle somme così pattuite o ha allegato e provato altri elementi indiziari da cui poter desumere il contenuto essenzialmente espropriativo delle pattuizioni in parola.
A fronte delle predette allegazioni e delle rispettive prove, parte attrice non ha prodotto decreti di esproprio o altri atti equivalenti da cui poter desumere che l'effetto traslativo si fosse verificato sulla scorta dell'esercizio del potere ablativo della pubblica amministrazione.
In tal senso, è del tutto insufficiente il decreto del Presidente della Zona di Trieste con cui il Demanio dello Stato e, per esso il Genio Civile, è stato immesso nel possesso provvisorio di durata biennale del complesso in parola, poiché tale provvedimento non è idoneo al trasferimento della titolarità dei terreni e non viene menzionato nei decreti tavolari (cfr. doc. n. 5 di parte attrice).
L'assenza dell'espropriazione all'origine della pretesa azionata da parte attrice impone il rigetto della domanda di retrocessione totale, alla stregua dell'art. 46 d.P.R. n. 327/2001, per carenza del primo presupposto fondamentale di applicazione della predetta norma.
La pretesa attorea andrebbe rigettata anche qualora si riqualificasse l'azione in termini contrattuali, in quanto gli attori non hanno fatto valere un vizio dei predetti negozi giuridici e il trasferimento immobiliare con essi prodotto non è stato condizionato alla realizzazione di una specifica opera pubblica. Pertanto, la doglianza consistente nel non aver adibito l'opera all'uso di riformatorio minorile non incide sulla validità ed efficacia del trasferimento dei diritti di proprietà sui fondi in questione, con conseguente rigetto delle domande articolate dagli odierni attori.
D. Delle domande riconvenzionali.
D.1. Si assorbe la domanda riconvenzionale condizionata proposta da in quanto il rigetto CP_5 delle pretese attoree determina il mancamento della condizione a cui era subordinato l'esperimento della stessa.
D.2. La domanda riconvenzionale azionata dal deve essere rigettata, per carenza Controparte_10 della titolarità del versante passivo dell'obbligazione risarcitoria. Il infatti, affida la prova dell'occupazione abusiva alla sentenza n. 32/2018 del Tribunale di CP_10
Trieste, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 736/2019, oggi passata in giudicato, con cui si accerta la commissione della predetta condotta da parte dell' Parte_13
, soggetto estraneo al presente giudizio.
[...]
Sebbene in forza della procura del 1989 fosse indicato anche quale rappresentante degli Parte_1 associati di tale ente, egli non ha speso il nome dell'associazione nell'ambito dell'atto di citazione, né parte convenuta nel proporre domanda riconvenzionale ha chiesto la chiamata in causa CP_10
di terzo.
Di contro, non risulta allegata, né provata la responsabilità diretta per l'occupazione da parte dei singoli associati, ovvero dello stesso rispetto alla quale risulta pendente il processo Parte_1
penale presso il Tribunale di Trieste, come affermato dalla difesa del Comune.
Infine, non può essere condannato al pagamento in proprio dell'indennità da Parte_1 occupazione neanche nella qualità di legale rappresentante dell'associazione, non essendovi prova in atti che l'occupazione abbia avuto causa in attività dallo stesso poste in essere ai sensi dell'art. 38 c.c.
E. Spese di lite.
Per quanto attiene alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si pongono a carico di ciascun attore in vita e di in proprio e quale rappresentante ai sensi dell'art. 94 c.p.c., in quanto Parte_1
la condotta da questi tenuta nella veste di procuratore degli odierni attori, si è caratterizzata per la significativa negligenza consistente nel non aver verificato l'attuale esistenza in vita dei propri rappresentati prima di instaurare l'odierno giudizio. Del pari, la mancata ricostruzione dei legami successori tra le parti e i loro aventi causa, determinante ai fini del rigetto delle domande spiegate in nome e per conto dei rappresentati, è condotta a propria volta foriera di indizi univoci circa la negligenza tenuta in giudizio dal rappresentante nell'agire in nome e per conto dei rappresentati ancora in vita.
Tanto premesso, le spese di giudizio sostenute da e da sono poste a carico di CP_5 CP_9
e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22 (applicabile, ex Parte_1
art. 28 dello stesso, alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), in base all'applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminato, complessità media, con riferimento all'ammontare medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e all'ammontare minimo (vale a dire dimezzato) per quanto riguarda la fase di istruzione e trattazione, non essendo state acquisite prove costituende.
Nulla si liquida con riguardo alle spese concernenti le domande proposte nei confronti di
[...]
in quanto rimasto contumace. Controparte_6 Pone definitivamente a carico di e CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
le spese di lite correlate al proprio intervento, non avendo posto domande ammissibili in
[...]
corso di causa.
Si compensano le spese di lite sostenute da e da in applicazione dell'art. 92 CP_10 Parte_1
c.p.c. in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
3442/2021, vertente tra le parti indicate in epigrafe così provvede:
▪ dichiara inammissibili le domande proposte da in nome e per conto di Parte_1 Pt_2
,
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_7 Parte_8
, e Parte_9 Controparte_2 CP_4 Parte_10 Pt_11
[...]
▪ rigetta le domande proposte da in proprio e nella qualità di rappresentante di Parte_1
e Parte_4 Parte_6 CP_1 CP_3 Parte_12
▪ assorbe la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_5
▪ rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal;
Controparte_10
▪ condanna in proprio e nella qualità di rappresentante degli odierni attori ex art. Parte_1
94 c.p.c., in solido con Parte_4 Parte_6 CP_1 [...]
e a rifondere le spese di lite sostenute da , che CP_3 Parte_12 Controparte_5 si liquidano nella somma di € 8.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%;
▪ condanna in proprio e nella qualità di rappresentante degli odierni attori ex art. Parte_1
94 c.p.c., in solido con Parte_4 Parte_6 CP_1 [...]
e a rifondere le spese di lite sostenute dalla CP_3 Parte_12 Controparte_9
, che si liquidano nella somma di € 8.991,00 per compensi professionali, oltre
[...]
spese generali al 15% e oneri riflessi al 24,343%;
▪ nulla sulle spese di lite nei confronti di Ente di decentramento regionale di Trieste;
▪ pone definitivamente a carico di e CP_11 CP_12 Controparte_13
le spese di lite sostenute per il proprio intervento;
CP_14
▪ compensa le spese di lite insorte tra gli odierni attori e il . Controparte_10
Così deciso in Trieste, il 27/12/2024.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 3442 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del
26.9.2024, con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, scaduti in data 2.12.2024, vertente;
TRA
( ), in proprio e quale procuratore di 1) Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , 2) ( ), 3) , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), 4) , ( , 5) C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
, ( ), 6) , ( ), 7) Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7 Pt_8
( ), 8) ( ); 9)
[...] C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
( ), 10) ( , 11) CP_1 C.F._10 Controparte_2 C.F._11
, ( ), 12) , ( ); 13) CP_3 C.F._12 CP_4 C.F._13 Pt_10
( , 14) ( ), 15)
[...] C.F._14 Parte_11 C.F._15 [...]
), tutti elettivamente domiciliati in Trieste, alla Via Beccaria, n. Pt_12 C.F._16
7, rappresentati e difesi, per il tramite dal predetto procuratore, dall'Avv. Mitja Ozbič, giusta procura allegata digitalmente all'atto di citazione. parte attrice, convenuta riconvenzionale
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., elettivamente domiciliata in Trieste, alla Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, che la rappresenta e difende ex lege. Parte convenuta, attrice riconvenzionale
E
, già Controparte_6 Controparte_7
e in persona del legale rappresentante p.t.; CP_8
parte convenuta contumace
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_9 elettivamente domiciliata in Trieste, in Piazza Unità d'Italia, n. 1, presso la sede dell'Avvocatura regionale che la rappresenta e difende, nelle persone degli Avv.ti Daniela Iuri e Mauro Cossina, giusta deliberazione della Giunta regionale e procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Trieste, Via del Controparte_10
Teatro Romano, n. 7, presso la sede dell'Avvocatura civica, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente in persona degli Avv.ti Sara De Biaggi, Valentina Frezza e Alda De gennaro, giusta procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale parte convenuta, attrice riconvenzionale
E
( ), ( ), CP_11 C.F._17 CP_12 C.F._18
( ) e Controparte_13 C.F._19 CP_14
( ), elettivamente domiciliati in Trieste¸ alla Via Beccaria, n. 7, rappresentati C.F._20
e difesi dall'Avv. Mitja Ozbič, giusta procura allegata digitalmente alla memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2, di parte attrice terzi intervenuti
OGGETTO: azione di retrocessione ex art 46 d.P.R. n. 327/2001 e condanna al pagamento di indennità per occupazione abusiva di fondi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Breve descrizione delle vicende processuali.
Con atto depositato in data 3/12/2021 gli odierni attori hanno citato in giudizio i convenuti al fine di accertare e dichiarare la cessazione della pubblica utilità sottesa all'espropriazione dell'area dell'ex campo profughi di CI (sito su c.t. 1° p.t. n. 634, C.C. di CI ), con conseguentemente condanna degli odierni convenuti alla restituzione dei predetti immobili agli originari proprietari o ai loro eredi, con condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per i periodi pregressi e compensazione tra il corrispettivo della retrocessione e la predetta indennità.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio l' (in seguito, breviter, anche , chiedendo, in via pregiudiziale, la Controparte_5 CP_5
pronuncia di carenza di giurisdizione del g.o., nel merito, il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata e riconvenzionale, la condanna di a tenerla indenne di quanto riconosciuto CP_8
agli attori in caso di accoglimento delle loro domande.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28/2/2022 si è costituita in giudizio la
[...]
(in seguito, breviter, anche , concludendo per il rigetto della Controparte_15 CP_9
domanda attorea.
Verificata la regolarità della notificazione nei confronti di all'udienza del 14/9/2022 CP_8
parte attrice ha chiesto di poter citare in giudizio il ed è a ciò stata autorizzata, con Controparte_10
fissazione della nuova prima udienza alla data del 25/1/2023.
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta del 5/1/2023, si è, quindi, costituito in giudizio il
(in seguito, breviter, anche , che, in via pregiudiziale, ha eccepito la Controparte_10 CP_10
morte di alcuni degli attori prima della notificazione della citazione e la carenza di giurisdizione del g.o. e il difetto di legittimazione attiva, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna degli odierni attori al pagamento di una somma di denaro pari a €
341.145,00 a titolo di indennità per occupazione sine titulo.
La causa è stata istruita mediante deposito di prove documentali.
In data 6/2/2024 la causa è stata assegnata al Giudice Dott. Andrea D'Alessio, il quale all'udienza del
12/9/2024 ha invitato le parti a dedurre circa la morte di parte degli attori prima dell'instaurazione del giudizio e a precisare le proprie conclusioni, trattenendo, conseguentemente la causa in decisione.
B. Questioni pregiudiziali.
Pregiudizialmente, si procede ad analizzare le questioni di rito, rispettivamente concernenti: la giurisdizione del giudice ordinario, la morte dei rappresentati prima della notifica dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione attiva degli attori.
B.1. Con riguardo all'eccezione di carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, gli argomenti spesi dalle parti si dividono circa la qualificazione giuridica della pretesa azionata in giudizio, in termini rispettivamente di retrocessione totale, (art. 46 d.P.R. n. 327/2001), o parziale (art. 47 d.P.R. n. 327/2001) dei fondi di cui si discute, lungo la cui distinzione è posta la ripartizione della giurisdizione tra g.o. (retrocessione totale) e g.a. (retrocessione parziale) (argomentando da Cass., sez. un., 16/5/2014, n. 10824, Cons. Stato, sez. II, 30/3/2020, n. 2159 e Cons. Stato, sez. IV,
30/8/2024, n. 7317).
Parte attrice ha sostenuto la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 46 in ragione della mancata realizzazione della specifica opera che aveva, in origine, giustificato la dichiarazione di pubblica utilità, ossia un riformatorio minorile, ritenendo che non sarebbe sufficiente ai fini dell'art. 47 la costruzione di opera adibita al diverso fine di caserma, prima, e campo profughi, poi.
Di contro, i convenuti e hanno sostenuto la qualificazione in termini di CP_5 CP_10 retrocessione parziale in considerazione dell'effettiva costruzione di una struttura adibita ad uso pubblico, ancorché difforme da quello originariamente pianificato.
In vero, nessuna delle due opposte letture trova decisivo riscontro negli atti di causa, da cui emerge che il trasferimento dei fondi di cui si discute è avvenuto in forza di contratti di compravendita, come risulta da copia dei decreti emessi dal Giudice tavolare di Trieste, con cui è stata trasferita la proprietà dei predetti beni (cfr. doc. n. 2 di e n. 1 di e dalla stessa lettura degli estratti del CP_5 CP_10 libro fondiario prodotti da parte attrice (cfr. doc. 16 di parte attrice).
Tale circostanza, impone di considerare la pretesa restitutoria azionata da parte attrice in termini di diritto soggettivo, posto che si oppone ad un acquisto avvenuto in ragione di attività di diritto privato della pubblica amministrazione e non in forza di esercizio del potere ablatorio.
La predetta qualificazione non può che comportare la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e, di conseguenza, l'eccezione di carenza di giurisdizione è infondata.
B.2. Passando, poi, all'eccezione sollevata da concernente la morte dei rappresentati prima CP_10 della notificazione della citazione, essa si mostra fondata e comporta la declaratoria di inammissibilità delle domande spiegate da nella qualità di rappresentante degli stessi, per le seguenti Parte_1
ragioni.
Benché le parti abbiano originariamente appuntato la propria attenzione sulla questione della perdurante efficacia della procura rilasciata dai predetti nel lontano 8/2/1989, rogata dal Notaio
, le circostanze emerse agli atti, prima ancora di tale patologia, incidono sulla valida Per_1
costituzione del rapporto processuale tra le parti rappresentate, nei cui confronti si producono gli effetti processuali e sostanziali degli atti compiuti in giudizio dal procuratore alle liti.
In tal senso, occorre considerare come l'esistenza in vita dell'attore è presupposto processuale dell'azione, in quanto legata alla capacità ad essere parte, consistente nell'equivalente in termini processuali della capacità giuridica, da intendersi come idoneità del soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, sostanziali e processuali. Le persone fisiche, quali gli odierni attori, acquistano detta capacità alla nascita e la perdono alla morte, ex art. 1 c.c., non potendo la stessa essere eradicata per altra causa, in forza della garanzia costituzionale di cui all'art. 22 Cost. In tal senso, occorre rilevare come nel caso di specie non si discorra di morte sopravvenuta alla valida instaurazione della lite (ossia a seguito della notificazione dell'atto di citazione), vicenda che determina l'interruzione del processo e la successiva riassunzione o prosecuzione ai sensi degli artt.
299 e ss. c.p.c., bensì un pregiudizio ben più grave e irrimediabile, consistente nella mancanza di titolarità di rapporti giuridici al momento dell'azione e, conseguentemente, all'impossibile valida costituzione del rapporto processuale.
La distinzione tra il caso di morte precedente alla notificazione della citazione e di decesso ad essa successivo è considerato dalla migliore dottrina e dalla giurisprudenza, quale carenza di un presupposto processuale che deve ricorrere al momento dell'instaurazione della lite e permanere nel corso del processo, cosicché qualora tale carenza fosse originaria, il vizio implicherebbe la mancata costituzione del rapporto processuale ab origine e la conseguente inammissibilità della domanda.
Tanto premesso, nel caso di specie risulta provato che i seguenti attori fossero morti prima dell'instaurazione del giudizio: deceduto a Trieste il 13/6/2014; Parte_2 [...]
, deceduto a Trieste in data 8/12/2008; deceduta in Trieste in data Parte_3 Parte_5
2/4/2006; deceduto a Trieste il 28/9/1998; deceduto a Treiste il Parte_7 Parte_8
19/7/2011; , deceduto a Trieste il 18/4/1991; , deceduto a Trieste Parte_9 Controparte_2 il 15/8/2011; deceduto a Trieste il 31/01/2001; deceduta a Trieste il CP_4 Parte_10
2/9/1991; deceduta a Trieste il 26/8/1998 (cfr. doc. n. 18 di Comune). Parte_11
Pertanto, le domande spiegate da in nome e per conto di tali soggetti sono da Parte_1
considerarsi inammissibili, in quanto al momento della notificazione della citazione, avvenuta in data
2/12/2021, essi erano già defunti e il rapporto processuale nei loro confronti non è stato validamente instaurato.
Tale patologia, come detto, non essendo sanabile nel corso del giudizio, non è stata rimediata dalla costituzione a ratifica spiegata contestualmente alla seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. di parte attrice. Sicché, e CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
nel costituirsi non hanno potuto profittare delle domande giudiziali spiegate in nome e per conto dei propri asseriti danti causa e, pertanto, sono intervenuti in giudizio senza spiegare domanda giudiziale, quali interventori adesivi dipendenti con posizione a esclusivo sostegno delle ragioni degli altri attori.
Peraltro, gli intervenuti hanno indicato la propria qualità di eredi senza fornire alcuna prova, limitandosi ad autocertificare tale qualità con la concessione di procura alle liti (cfr. doc. n. 18 di parte attrice).
La presente pronuncia è, pertanto, relativa alle sole domande spiegate da in proprio e Parte_1 quale procuratore alle liti di Parte_4 Parte_6 CP_1 [...]
e CP_3 Parte_12 B.3. Con riguardo alla carenza di legittimazione attiva, essa consiste nell'astratta affermazione circa la disponibilità delle situazioni giuridiche soggettive che si assumono lese, la quale deve essere contenuta negli scritti difensivi di parte attrice, e deve emergere ictu oculi dalle sue stesse allegazioni.
In tal senso, essa si distingue dalla titolarità del versante attivo del rapporto giuridico controverso, quale questione di merito che concerne la prova in ordine all'effettiva titolarità della pretesa azionata in giudizio.
A ben guardare, il profilo problematico inerente l'odierno giudizio non riguarda l'astratta spettanza del diritto di agire in giudizio, ancorata negli scritti difensivi di parte attrice al richiamo del titolo di erede rispetto agli originari proprietari dei fondi, quanto, piuttosto, la prova della predetta allegazione.
Si legge, infatti, nell'atto di citazione che agisce «in proprio e quale procuratore dei Parte_1 proprietari […], ovvero dei loro eredi, in virtù di procura notarile».
Pertanto, la questione non riguarda il versante processuale e non incide sull'ammissibilità della domanda, ma incide sul merito e, quindi, sulla fondatezza della stessa, cosicché sarà trattata all'interno del successivo punto di motivazione concernente le questioni di merito.
C. Questioni di merito.
Passando alle questioni concernenti il merito, le domande spiegate da parte attrice vanno rigettate per carenza di prova in ordine alla titolarità del versante attivo del rapporto giuridico controverso e per la qualificazione negoziale della cessione dei fondi di cui si discute.
C.1. Con riguardo alla spettanza della pretesa azionata in giudizio da in proprio e in Parte_1 qualità di procuratore di e Parte_4 Parte_6 CP_1 Pt_12
, non è stata provato il titolo di eredi che spetterebbe agli odierni attori rispetto a coloro, originari
[...] espropriati, da cui avrebbero acquisito il diritto alla retrocessione azionato in giudizio.
Infatti, a seguito di puntuale contestazione da parte di parte attrice avrebbe integrato CP_10
l'indicazione rimasta del tutto generica in atto di citazione circa i rapporti successori instaurati tra gli odierni attori e i proprietari originari dei terreni che si assumono espropriati. In particolare, nell'ambito della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., parte attrice avrebbe indicato la provenienza ereditaria delle pretese azionate dagli odierni attori, nel seguente modo: Parte_4 sarebbe erede di sarebbe erede di Persona_2 Parte_6 Persona_3
(anche o ); sarebbe erede di CP_16 CP_17 CP_1 Persona_4 Pt_1
sarebbe erede di sarebbe erede di
[...] Persona_5 Parte_12 Parte_11
Tale allegazione è stata realizzata sulla scorta di quanto indicato nello schema riassuntivo elaborato da (cfr. doc. n. 15 di e dall'elenco degli originari proprietari (cfr. doc. 5 di parte CP_10 CP_10 attrice). Tale documentazione, tuttavia, non è idonea a fornire prova circa il legame tra questi ultimi e gli odierni attori in quanto non è emerso in giudizio che essa si sia formata sulla base di riscontri oggettivi concernenti la loro qualità di erede.
A fronte della predetta contestazione, gli attori non si sarebbero dovuti limitare a correlare, mediante frecce, ciascuna delle rispettive posizioni ai precedenti proprietari, ma avrebbe dovuto fornire prova specifica del legame asserito, posto che la titolarità del versante attivo delle situazioni giuridiche soggettive controverse è prova che grava in capo a chi agisce in giudizio e non può essere fornita aliunde, se non lamentando l'eccessiva onerosità del reperimento della documentazione a supporto.
Nel caso di specie, di contro, parte attrice si è limitata a chiedere al giudice di disporre l'ostensione documentale ex art. 210 c.p.c. contro l'amministrazione comunale, al fine di acquisire i certificati storici di famiglia da cui poter evincere almeno la qualità di chiamati all'eredità, da sé, peraltro, insufficiente a provare il titolo di erede, che suppone l'accettazione della predetta chiamata. Non è stato neppure allegato l'eventuale rifiuto da parte del al rilascio della documentazione in CP_10 questione, presupposto essenziale all'accoglimento dell'istanza istruttoria formulata che, di conseguenza, è stata rigettata, poiché del tutto esplorativa e foriera di un'ingiustificata inversione dell'onere della prova in capo a CP_10
Pertanto, la domanda spiegata da in proprio e in qualità di procuratore di Parte_1 Pt_4
, e deve essere rigettata per carenza
[...] Parte_6 CP_1 Parte_12 di prova circa la titolarità attiva della pretesa azionata.
Più complessa è la posizione di il quale risulta nato a [...] in data [...], CP_3 cosicché al momento del proponimento della lite avrebbe avuto 102 anni e, purtuttavia, nessuna parte ne ha allegato o provato la morte.
Rispetto alla posizione di tale soggetto, risulta agli atti un contratto a firma del procuratore dell'Ing.
, con cui lo stesso ha venduto al Demanio dello Stato parte dei fondi della cui titolarità Persona_6 si discute (cfr. doc. n. 2 di p. 47). Sul punto, non è dato sapere se tale soggetto sia lo stesso CP_10
che oggi è rappresentato in giudizio da ovvero un suo preteso erede. CP_3 Parte_1
Ad ogni modo, anche rispetto alla posizione di tale soggetto non sono state fornite prove di contenuto univoco concernenti la legittimazione attiva.
C.2. Data la predetta criticità, si rende necessario procedere con l'analisi dei presupposti della pretesa azionata da parte attrice, specie con riguardo alla circostanza allegata e provata da e da CP_5 concernente il titolo di trasferimento dei fondi oggetto di contesa, che risulta essere CP_10 convenzionale e non provvedimentale.
Ciascuno degli originari proprietari risulta aver ceduto la titolarità dei terreni di cui alle partite tavolari in forza di un contratto di compravendita prodotto in giudizio da (cfr. doc. n. 2 di . CP_10 CP_10 Parte attrice ha contestato la circostanza, affermando che la forma dell'atto con cui è acquisita la proprietà del bene non consente di escludere che l'acquisto abbia avuto una portata sostanzialmente espropriativa, riducendo tali atti negoziali ai più recenti accordi di quantificazione dell'indennità di esproprio.
Purtuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la lettura dei predetti contratti non consente di confermare l'interpretazione proposta, in quanto gli stessi sono privi di qualsiasi riferimento alla procedura avviata con l'ordine n. 44/1950 e non sono limitati alla quantificazione dell'indennità, posto che all'art. 1) vi è espressa menzione del trasferimento della proprietà e all'art. 2) vi è la chiara indicazione del prezzo, quale corrispettivo della cessione (cfr. doc. n. 2 di . CP_10
Né parte attrice ha specificamente contestato la congruità delle somme così pattuite o ha allegato e provato altri elementi indiziari da cui poter desumere il contenuto essenzialmente espropriativo delle pattuizioni in parola.
A fronte delle predette allegazioni e delle rispettive prove, parte attrice non ha prodotto decreti di esproprio o altri atti equivalenti da cui poter desumere che l'effetto traslativo si fosse verificato sulla scorta dell'esercizio del potere ablativo della pubblica amministrazione.
In tal senso, è del tutto insufficiente il decreto del Presidente della Zona di Trieste con cui il Demanio dello Stato e, per esso il Genio Civile, è stato immesso nel possesso provvisorio di durata biennale del complesso in parola, poiché tale provvedimento non è idoneo al trasferimento della titolarità dei terreni e non viene menzionato nei decreti tavolari (cfr. doc. n. 5 di parte attrice).
L'assenza dell'espropriazione all'origine della pretesa azionata da parte attrice impone il rigetto della domanda di retrocessione totale, alla stregua dell'art. 46 d.P.R. n. 327/2001, per carenza del primo presupposto fondamentale di applicazione della predetta norma.
La pretesa attorea andrebbe rigettata anche qualora si riqualificasse l'azione in termini contrattuali, in quanto gli attori non hanno fatto valere un vizio dei predetti negozi giuridici e il trasferimento immobiliare con essi prodotto non è stato condizionato alla realizzazione di una specifica opera pubblica. Pertanto, la doglianza consistente nel non aver adibito l'opera all'uso di riformatorio minorile non incide sulla validità ed efficacia del trasferimento dei diritti di proprietà sui fondi in questione, con conseguente rigetto delle domande articolate dagli odierni attori.
D. Delle domande riconvenzionali.
D.1. Si assorbe la domanda riconvenzionale condizionata proposta da in quanto il rigetto CP_5 delle pretese attoree determina il mancamento della condizione a cui era subordinato l'esperimento della stessa.
D.2. La domanda riconvenzionale azionata dal deve essere rigettata, per carenza Controparte_10 della titolarità del versante passivo dell'obbligazione risarcitoria. Il infatti, affida la prova dell'occupazione abusiva alla sentenza n. 32/2018 del Tribunale di CP_10
Trieste, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 736/2019, oggi passata in giudicato, con cui si accerta la commissione della predetta condotta da parte dell' Parte_13
, soggetto estraneo al presente giudizio.
[...]
Sebbene in forza della procura del 1989 fosse indicato anche quale rappresentante degli Parte_1 associati di tale ente, egli non ha speso il nome dell'associazione nell'ambito dell'atto di citazione, né parte convenuta nel proporre domanda riconvenzionale ha chiesto la chiamata in causa CP_10
di terzo.
Di contro, non risulta allegata, né provata la responsabilità diretta per l'occupazione da parte dei singoli associati, ovvero dello stesso rispetto alla quale risulta pendente il processo Parte_1
penale presso il Tribunale di Trieste, come affermato dalla difesa del Comune.
Infine, non può essere condannato al pagamento in proprio dell'indennità da Parte_1 occupazione neanche nella qualità di legale rappresentante dell'associazione, non essendovi prova in atti che l'occupazione abbia avuto causa in attività dallo stesso poste in essere ai sensi dell'art. 38 c.c.
E. Spese di lite.
Per quanto attiene alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si pongono a carico di ciascun attore in vita e di in proprio e quale rappresentante ai sensi dell'art. 94 c.p.c., in quanto Parte_1
la condotta da questi tenuta nella veste di procuratore degli odierni attori, si è caratterizzata per la significativa negligenza consistente nel non aver verificato l'attuale esistenza in vita dei propri rappresentati prima di instaurare l'odierno giudizio. Del pari, la mancata ricostruzione dei legami successori tra le parti e i loro aventi causa, determinante ai fini del rigetto delle domande spiegate in nome e per conto dei rappresentati, è condotta a propria volta foriera di indizi univoci circa la negligenza tenuta in giudizio dal rappresentante nell'agire in nome e per conto dei rappresentati ancora in vita.
Tanto premesso, le spese di giudizio sostenute da e da sono poste a carico di CP_5 CP_9
e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22 (applicabile, ex Parte_1
art. 28 dello stesso, alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), in base all'applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminato, complessità media, con riferimento all'ammontare medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e all'ammontare minimo (vale a dire dimezzato) per quanto riguarda la fase di istruzione e trattazione, non essendo state acquisite prove costituende.
Nulla si liquida con riguardo alle spese concernenti le domande proposte nei confronti di
[...]
in quanto rimasto contumace. Controparte_6 Pone definitivamente a carico di e CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
le spese di lite correlate al proprio intervento, non avendo posto domande ammissibili in
[...]
corso di causa.
Si compensano le spese di lite sostenute da e da in applicazione dell'art. 92 CP_10 Parte_1
c.p.c. in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
3442/2021, vertente tra le parti indicate in epigrafe così provvede:
▪ dichiara inammissibili le domande proposte da in nome e per conto di Parte_1 Pt_2
,
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_7 Parte_8
, e Parte_9 Controparte_2 CP_4 Parte_10 Pt_11
[...]
▪ rigetta le domande proposte da in proprio e nella qualità di rappresentante di Parte_1
e Parte_4 Parte_6 CP_1 CP_3 Parte_12
▪ assorbe la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_5
▪ rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal;
Controparte_10
▪ condanna in proprio e nella qualità di rappresentante degli odierni attori ex art. Parte_1
94 c.p.c., in solido con Parte_4 Parte_6 CP_1 [...]
e a rifondere le spese di lite sostenute da , che CP_3 Parte_12 Controparte_5 si liquidano nella somma di € 8.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%;
▪ condanna in proprio e nella qualità di rappresentante degli odierni attori ex art. Parte_1
94 c.p.c., in solido con Parte_4 Parte_6 CP_1 [...]
e a rifondere le spese di lite sostenute dalla CP_3 Parte_12 Controparte_9
, che si liquidano nella somma di € 8.991,00 per compensi professionali, oltre
[...]
spese generali al 15% e oneri riflessi al 24,343%;
▪ nulla sulle spese di lite nei confronti di Ente di decentramento regionale di Trieste;
▪ pone definitivamente a carico di e CP_11 CP_12 Controparte_13
le spese di lite sostenute per il proprio intervento;
CP_14
▪ compensa le spese di lite insorte tra gli odierni attori e il . Controparte_10
Così deciso in Trieste, il 27/12/2024.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio