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Ordinanza 23 marzo 2025
Ordinanza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 23/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2685-1/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Marisa Attollino Presidente
Dott. Enzo Davide Ruffo Giudice
Dott. Gianluca Tarantino Giudice relatore letti ed esaminati gli atti del procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 2685-1/2025 promosso da
(nato in [...] il [...]); Parte_1
preso atto del mancato deposito di note difensive;
vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, adottato dalla
Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo recante dichiarazione di cessazione dello status di protezione sussidiaria;
osservato che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti della Commissione Nazionale di cui all'art. 33 d.lgs. n. 25/2008 sono disciplinate dall'art. 35-bis, d.lgs. n. 25/2008;
rilevato che, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, “la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”;
P.Q.M.
- DICHIARA il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
1 - DISPONE che la Cancelleria notifichi immediatamente il presente decreto, unitamente al ricorso introduttivo, a mezzo fax/posta certificata, al presso la Commissione Controparte_1
Nazionale per il Diritto d'Asilo nonché al Pubblico Ministero;
- INVITA il Pubblico Ministero a far pervenire (anche in previsione del parere finale), entro venti giorni dalla suddetta comunicazione, informazioni circa l'esistenza di motivi ostativi al riconoscimento dello stato di rifugiato in base agli artt. 10, 12 e 16 del d.lgs. n. 251/2007, allegando altresì certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti.
- INVITA la Commissione Nazionale a produrre, nel medesimo termine di venti giorni dalla comunicazione della cancelleria, copia della documentazione relativa al procedimento svoltosi avanti alla Commissione medesima ai sensi dell'art. 35-bis, co. 8, d.lgs. n. 25/2008 (come il modello C3 ed eventuale documentazione depositata dal ricorrente), comprese precise e aggiornate informazioni sul Paese d'origine del richiedente, nonché informazioni relative all'identificazione del ricorrente;
- Fissa l'udienza del 28.4.2026, ore di rito, dinanzi al G.I., dott. Tarantino, per la trattazione del merito della controversia e per la decisione.
Si comunichi.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Marisa Attollino Presidente
Dott. Enzo Davide Ruffo Giudice
Dott. Gianluca Tarantino Giudice relatore letti ed esaminati gli atti del procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 2685-1/2025 promosso da
(nato in [...] il [...]); Parte_1
preso atto del mancato deposito di note difensive;
vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, adottato dalla
Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo recante dichiarazione di cessazione dello status di protezione sussidiaria;
osservato che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti della Commissione Nazionale di cui all'art. 33 d.lgs. n. 25/2008 sono disciplinate dall'art. 35-bis, d.lgs. n. 25/2008;
rilevato che, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, “la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”;
P.Q.M.
- DICHIARA il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
1 - DISPONE che la Cancelleria notifichi immediatamente il presente decreto, unitamente al ricorso introduttivo, a mezzo fax/posta certificata, al presso la Commissione Controparte_1
Nazionale per il Diritto d'Asilo nonché al Pubblico Ministero;
- INVITA il Pubblico Ministero a far pervenire (anche in previsione del parere finale), entro venti giorni dalla suddetta comunicazione, informazioni circa l'esistenza di motivi ostativi al riconoscimento dello stato di rifugiato in base agli artt. 10, 12 e 16 del d.lgs. n. 251/2007, allegando altresì certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti.
- INVITA la Commissione Nazionale a produrre, nel medesimo termine di venti giorni dalla comunicazione della cancelleria, copia della documentazione relativa al procedimento svoltosi avanti alla Commissione medesima ai sensi dell'art. 35-bis, co. 8, d.lgs. n. 25/2008 (come il modello C3 ed eventuale documentazione depositata dal ricorrente), comprese precise e aggiornate informazioni sul Paese d'origine del richiedente, nonché informazioni relative all'identificazione del ricorrente;
- Fissa l'udienza del 28.4.2026, ore di rito, dinanzi al G.I., dott. Tarantino, per la trattazione del merito della controversia e per la decisione.
Si comunichi.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
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