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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/06/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 36 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
tra
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Bari, via Junipero Serra n. 19, presso lo studio dell'avv. Graziano
Saudella, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti -----------------
--------------------------------------------------------------------------- appellanti
e
elettivamente domiciliata in Controparte_1
Bari, via de Rossi n. 225, presso lo studio dell'avv. Carlo Capone, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellata
elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Ettore Quinto, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
-------------------------------------------------- interventrice ex art. 111 c.p.c.
Conclusioni: all' udienza del 7 marzo 2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo Con sentenza n. 2531/19 del 27.11.19, il Tribunale di Trani ha respinto sia la domanda di accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente n. 12290 del 12.2.04 intestato a , in Parte_1 relazione a interessi, commissioni e spese, e quella collegata di accertamento del saldo effettivo di conto corrente, sia la domanda di nullità della fideiussione prestata da con riferimento Parte_2 alle obbligazioni assunte dallo . Parte_1
Con citazione del 30.12.19, hanno proposto appello avverso la sentenza e , chiedendo, in riforma della Parte_1 Parte_2 stessa, l'accoglimento della domanda di accertamento del saldo effettivo di conto corrente, con vittoria di spese.
Si è costituita la eccependo, in Controparte_1 via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo, e, nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Ha spiegato intervento ex art. 111 cpc la Controparte_2 quale cessionaria del credito derivante dal contratto di
[...] Contr conto corrente aperto da chiedendo il rigetto dell'appello.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività è infondata.
È pacifico e documentato che la sentenza impugnata sia stata notificata agli appellanti in data 29.11.19, sicché, cadendo il giorno di scadenza del termine di 30 giorni per l'appello di domenica (29.12.19), la scadenza si è prorogata di diritto, ex art. 155, co. 4, cpc, “al primo giorno seguente non festivo”, cioè a lunedì 30.12.19.
Ebbene, tale termine risulta osservato, essendo la citazione in appello stata notificata con pec del 30.12.19, come da ricevuta del 30.12.19 delle ore 23.23.
Quel che conta, infatti, ai fini del perfezionamento della notifica per l'appellante, è che la ricevuta di accettazione si generi entro le ore 24 del giorno di scadenza, proprio come nel caso di specie. L'orario rileva solo ai fini del perfezionamento della notifica per il destinatario della stessa, nel senso che, ove la ricevuta di avvenuta consegna si generi tra le ore 21:00 e le ore 7:00 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7:00.
Venendo al merito, col primo motivo di appello, si censurano il rigetto dell'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e l'omessa valutazione dell'illegittimità dell'addebito della commissione sull'accordato per il periodo successivo al 30 giugno 2009, per violazione dell'articolo 2 bis
DL 185/2000, in mancanza di adeguamento nelle forme di cui all'articolo
118 TUB.
Col secondo motivo di appello si censura il rigetto della domanda di accertamento del saldo effettivo sul presupposto - secondo l'appellante errato - che l'omessa produzione del solo estratto conto relativo al III trimestre del 2008 precluda la ricostruzione contabile del rapporto.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per via della loro stretta connessione, sono fondate e, quindi, da accogliere.
Erra senz'altro il primo giudice nel sostenere che l'incompletezza degli estratti conto prodotti, peraltro nel caso di specie relativa ad un solo estratto conto (trimestrale) su dieci anni di svolgimento del rapporto, osti, di per sé, alla ricostruzione del rapporto di dare -avere e comporti l'automatico rigetto della domanda di accertamento del saldo effettivo di conto corrente.
La tesi è in aperto contrasto con l'ormai costante orientamento della
Cassazione, secondo cui, per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario, sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata, non essendovi ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che, nell'ambito del contratto di conto corrente, un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla ricostruzione del rapporto di dare-avere. Se ne è tratta, dunque, la duplice conclusione che, per un verso, è senz'altro possibile “far ricorso alla c.t.u. ove sia incompleta la produzione degli estratti di conto corrente in un giudizio finalizzato all'accertamento e alla rettifica del saldo” (in termini, Cass. n. 14074/18, che, a sua volta, richiama la precedente sentenza n. 5091/16) e, per altro verso, che una documentazione incompleta dell'andamento del conto non impone affatto al giudice di disattendere comunque la domanda di condanna al pagamento (Cass.
11543/19).
Pertanto, pur dandosi per assodato che il correntista il quale agisca in giudizio per l'accertamento (e/o la ripetizione) dell'indebito sia tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, e quindi a documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto che evidenzino le rimesse riferite a somme non dovute, tuttavia, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice deve valutare se la prova dell'indebito sia desumibile aliunde (a titolo esemplificativo, dalle pacifiche allegazioni delle parti, dalle contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710
c.c., dalle risultanze delle scritture contabili) e può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile (in termini, Cass. 4 marzo 2021, n. 5887, che cita, quali precedenti, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187 e Cass. 21 dicembre
2020; 2 maggio 2019, n. 11543; 4 aprile 2019, n. 9526; 1 giugno 2018, n.
14074; 15 marzo 2016, n. 5091).
Ebbene, condivisi tali principi, erra il primo giudice nel prescindere dall'accertamento contabile svolto dal c.t.u. sugli estratti conto dall'apertura del c/c n. 11290 (14.2.04) sino alla sua estinzione (31.3.14), sul mero presupposto, come si è visto infondato, che la mancanza di un solo estratto conto precluda la verifica del saldo effettivo.
Ugualmente errata è la seconda ratio decidendi, relativa all'applicazione della commissione di massimo scoperto e del corrispettivo sull'accordato, che il Tribunale ha ingiustamente ritenuto legittima.
Ai fini della validità della commissione di massimo scoperto, è, infatti, necessario che siano stabiliti in modo chiaro tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e che sia indicato se per “massimo scoperto” debba intendersi il debito massimo che il conto raggiunge, anche in un solo giorno, in assenza o oltre il fido concesso, o, invece, quello che si prolunga per un certo periodo di tempo. Ne consegue, pertanto, che, in mancanza di elementi certi e determinati per la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto, la clausola va dichiarata nulla ed il relativo addebito espunto dal calcolo del saldo (T. Pavia, 20-09-2016; T. Bari, 28-7-2015;
T. Torino, 20-6-2015; T. Verona, 27-3-2015; T. Potenza 25-2-2015; T.
Alessandria, 21-2-2015; T. Nola, 20-2-2015; T. Bari, 24-4-2014; T.
Reggio Emilia, 23-4-2014; T. Prato, 5-11-2013; T. Padova, 26-07-2012;
T. Piacenza 12-04- 2011; T. Milano, 3-01-2011; T. Milano, 05-07-2010;
Trib. Teramo 18.1.2010; T. Busto , 9-12- 2009; T. Controparte_4
10.6.2008; T. Benevento, 13-02-2007; T. Bari, 11-01-2007; T. CP_5
Monza, 12-12-2005; T. 03-11-2005; T. Torino, 23-07- Controparte_6
2003).
Ed è quanto si verifica nel caso di specie, in cui della c.m.s. viene indicata la sola percentuale (0,5%), ma nessun altro degli ulteriori elementi di determinazione della stessa, sicché, attesa la nullità della clausola, per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1418 e
1346 c.c., il relativo addebito va espunto dal saldo del conto corrente, come peraltro ben illustrato dal ctu nella relazione espletata nel giudizio di primo grado, il quale ha giustamente rideterminato il saldo effettivo alla data del 31.3.14 in €9.325,62 a debito del correntista (al posto del saldo banca di €32.742,65).
L'errore del c.t.u. sta, invece, nell'aver applicato il cd. corrispettivo sull'accordato dopo il 2009, pur in mancanza di prova che la banca avesse adeguato il rapporto all'art. 2 bis DL 185/2000, ai sensi del quale
“Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento. […] I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”.
In buona sostanza, il contratto, in quanto in corso alla data di entrata in vigore della novella legislativa, avrebbe dovuto essere adeguato entro il termine di legge con l'introduzione di clausole conformi all'art. 2 bis DL 185/2000 e solo in tal caso l'adeguamento avrebbe costituito giustificato motivo ex art. 118 TUB.
Occorreva, pertanto, che la banca comunicasse l'adeguamento all'art. 2 bis, co.3, nelle forme previste dall'art. 118 tub, come modificato dall'art. 10 d.l. n. 223 del 2006, secondo cui “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:
"Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni.
In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente”.
Resta, quindi, escluso che fosse a tal fine sufficiente, come invece sostiene la banca, la mera annotazione dell'applicazione della commissione sull'accordato a far data dal 30.6.09 contenuta nell'estratto conto del 30.12.09.
Per espressa previsione normativa, infatti, trattandosi di modifica contrattuale, perché operasse il meccanismo di cui all'art. 118 TUB la comunicazione avrebbe dovuto essere “di tipo dedicato”, vale a dire espressamente finalizzata ad informare il cliente della modifica, ma non è il caso di specie.
Altrettanto infondato è il rilievo dell'appellata secondo cui la questione sarebbe nuova, in quanto proposta per la prima volta in appello, trattandosi invece di questione già ampiamente dibattuta in primo grado, come emerge dalla relazione di ctu e dalle osservazioni delle parti. Ne consegue che, esclusa l'applicazione sia della commissione di massimo scoperto sino a giugno 2009 che della commissione sull'accordato dal 30.6.09 alla fine del rapporto, il saldo effettivo alla data del 31.3.14 passa (da €9.325,62) a €1.143,08 a debito del correntista
(al posto del saldo banca di €32.742,65: cfr. relazione integrativa in appello).
Né giova all'appellata obiettare che la mancanza del solo estratto conto relativo al III trimestre del 2008 (1.7.08-30.9.08) renda la ricostruzione contabile inattendibile, avendo il ctu fatto ricorso ad un criterio obiettivo di raccordo, fondato su saldo finale dell'estratto conto bancario del periodo precedente (II trimestre), ovvero quello al 30/6/2008 (pari a
€76.615,76), sul saldo inziale dell'estratto conto del periodo successivo (IV trimestre), all'1/10/2008 (pari a €43.846,01), nonché su interessi e competenze relativi al II trimestre 2008 e liquidati nel medesimo estratto conto, ma accreditati nel III, pari a €148,19.
Ne è scaturita la quantificazione di un importo di raccordo al 30.9.08 pari a - €32.917,94, ovvero (€76.615,76 + €148,19) - €43.846,01, che il ctu ha così illustrato: “Considerato che il saldo bancario alla data di inizio del 3° trimestre (30/06/2008) è di +€76.615,76, oltre agli interessi e competenze di +€148,19, è maggiore del saldo bancario alla fine del 3° trimestre (01/10/2008) pari ad +€43.846,01, si è ritenuto di imputare, al 30/09/2008 (data di ripresa della documentazione) l'importo negativo (in
DARE) pari a – €32.917,94 che raccordasse, esattamente, il saldo finale del trimestre risultante dagli estratti conto bancari presenti in documentazione. Tale raccordo è stato effettuato in sede di imputazione dell'estratto conto bancario (ALLEGATO 3) in esatta corrispondenza alla documentazione bancaria, preliminarmente alle operazioni di ricalcolo della relazione di CTU del giudizio di 1° grado”.
Peraltro, il ctu ha giustamente rilevato come l'esistenza di un saldo positivo sia di inizio che di fine periodo del terzo trimestre 2008 impatti in modo poco significativo sul saldo rideterminato (cfr. pg. 16 relazione integrativa in appello: “attesi i saldi positivi di inizio e fine periodo del III trimestre 2008, è verosimile ipotizzare che il trimestre non documentato fosse caratterizzato dalla presenza costante di un saldo positivo. Tale circostanza impatta in maniera scarsamente significativa sul saldo finale ricalcolato, attesa l'irrilevanza del tasso d'interesse attivo (per il correntista) pari al 1,25% e del breve periodo in oggetto”). In conclusione, la sentenza impugnata va riformata, e la domanda dell'appellante accolta, essendosi accertata, con metodologia di calcolo ineccepibile, l'esistenza di saldo effettivo a debito del correntista di
€1.143,08 (anziché di €32.742,65) alla data del 31.3.14.
E', invece, inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di nullità della fideiussione contratta dalla , per violazione della normativa Parte_2 antitrust, e quella di risarcimento del danno, in quanto proposte in appello, e precisamente all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. note scritte in relazione all'udienza di precisazione conclusioni del
28.1.22).
Per orientamento costante della S.C., sebbene le nullità contrattuali siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e siano denunciabili dalle parti anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi, e se i relativi presupposti di fatto, ancorché non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati comunque acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie
(cfr. Cass. 4867/24; 28983/23).
Inoltre, a parte il fatto che la nullità parziale del contratto di fideiussione
"a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, si deve pure considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. per inosservanza del termine semestrale ha natura di eccezione propria e non di mera difesa1. Pertanto, il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (Cass. 1851/25).
Ebbene, nel caso di specie, i presupposti di fatto della dedotta nullità sono stati allegati, per la prima volta, in appello, come pure l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., mai eccepita in primo grado.
Il che priva l'appellante di interesse a sollevare la questione di nullità parziale della clausola ex art. 6, non essendovi alcun risultato utile che la possa conseguire dalla nullità della clausola ex art. 6 di Parte_2 deroga all'art. 1957 c.c., in mancanza di una tempestiva eccezione di decadenza.
La soccombenza degli appellanti con riguardo ad una delle domande giustifica la compensazione per ½ delle spese giudiziali, che, per la restante parte, da liquidarsi in dispositivo, si pongono a carico delle banche, attesane la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
contro la sentenza n. 2531/19 del 27.11.19 emessa dal Parte_2
Tribunale di Trani, con citazione del 30.12.19, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, accerta l'esistenza, in relazione al contratto di conto corrente n. 12290 del
12.2.04, di un saldo di €1.143,08 a debito di alla Parte_1 data del 31.3.14;
2. dichiara inammissibili le domande di nullità della fideiussione e di risarcimento del danno proposte in appello;
3. compensa per ½ le spese giudiziali e condanna
[...]
in solido con Controparte_1 Controparte_2
, a rifondere agli appellanti la restante parte, liquidata
[...] per il primo grado in €3.808,00 ed in €4.995,5 per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
4. pone le spese di c.t.u. (liquidate come in atti) definitivamente e per intero a carico di e di Controparte_1 [...]
in solido tra loro. Controparte_2
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla natura di eccezione in senso stretto della questione della liberazione dalla garanzia per inosservanza dei termini ex art. 1957 c.c., cfr. anche Cass. 5 giugno 2012,
n. 8989, secondo cui “la prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione”.