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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza dell'11/02/2025
R.G. 2900/2023
Innanzi al Giudice del Lavoro è presente nell'interesse del ricorrente, per delega dell'Avv. Luigi Capobianco, l'Avv. Michele Cosato il quale si riporta a tutte le richieste per come in atti formulate dal proprio delegante chiedendone l'integrale accoglimento.
Impugna e contesta ogni ex adverso dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito e conclude come da conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo da intendersi qui per trascritte e ripetute. Data la natura prettamente documentale della causa chiede che la stessa venga decisa, dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del procuratore.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Avellino, 11/2/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno
11/2/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2900/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. LUIGI CAPOBIANCO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
– (P.IVA indicata – c.f. indicato: ) in persona CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del pro tempore della elettivamente domiciliato in Controparte_2 CP_3
Avellino alla via Iannaccone n. 12/14, presso l'avv. SERGIO PARRELLA, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 18.6.14, per notar di Per_1
Napoli, Rep. 17705, Raccolta n. 8545, registrata il 18.6.14, (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(C.F. , CP_4 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
, in persona del procuratore Controparte_5 speciale, giusta procura speciale, autenticata per atto Notaio Controparte_6
2 - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 Persona_2 elett.te dom.to in Avellino, alla Via Annarumma n. 25, presso lo studio dell'Avv.
VINCENZO LIETO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il 20/10/2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01220239001483415/000, notificata in data 10.10.2023, di importo complessivo di €
37.572,07, avente ad oggetto, tra gli altri, i crediti infra indicati (per quanto di competenza del giudice del lavoro), portati nei seguenti titoli:
- cartella n. 01220140000168242000, notificata in data 20.02.2014 per Euro 4.147,49
- ente creditore sede di Avellino;
CP_1
- avviso di addebito n. 31220112000112462000, notificato in data 07.07.2011 per Euro
3.691,79 - ente creditore di Avellino;
CP_4
- avviso di addebito n. 31220120000169580000, notificato in data 20.04.2012 per
Euro 7.409,47 - ente creditore di Avellino;
CP_4
- avviso di addebito n. 31220120001611888000, notificato in data 07.12.2012 per Euro
7.676,24 - ente creditore;
Controparte_7
- avviso di addebito n. 31220130000232239000, notificato in data 11.04.2013 per Euro
3.946,79 - ente creditore;
Controparte_7
- avviso di addebito n. 31220130001209143000, notificato in data 12.12.2013 per Euro
7.823,65 - ente creditore . Controparte_7
A sostegno della domanda, deduceva: 1) la prescrizione estintiva dei crediti, maturata dopo la notificazione dei titoli esecutivi;
2) la nullità derivata dell'intimazione per omessa notificazione degli atti presupposti.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “1. in accoglimento della spiegata opposizione accertare la mancanza di atti interruttivi della prescrizione e dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il diritto dell' e CP_1 dell' a riscuotere nei confronti del Sig. le somme relative a rate CP_4 Parte_1 premio e contributi previdenziali per un totale di Euro 34.695,43 riportati nell'intimazione di pagamento n. 012 2023 90014834 15/000, notificata in data
3 10.10.2023; 2. per l'effetto, annullare e dichiarare inesigibile e priva di effetti
l'intimazione di pagamento n. 012 2023 90014834 15/000, emessa da
[...]
e notificata in data 10.10.2023 e conseguentemente annullare e Controparte_5 dichiarare inesigibili e prive di effetti:
- cartella n. 01220140000168242000, notificata in data 20.02.2014 per Euro
4.147,49 ente creditore sede di Avellino;
- avviso di addebito n. CP_1
31220112000112462000, notificato in data 07.07.2011 per Euro 3.691,79 - ente creditore di Avellino;
CP_4
- avviso di addebito n. 31220120000169580000, notificato in data 20.04.2012 per
Euro 7.409,47 - ente creditore di Avellino;
CP_4
- avviso di addebito n. 31220120001611888000, notificato in data 07.12.2012 per
Euro 7.676,24 - ente creditore;
Controparte_7
- avviso di addebito n. 31220130000232239000, notificato in data 11.04.2013 per
Euro 3.946,79 - ente creditore;
Controparte_7
- avviso di addebito n. 31220130001209143000, notificato in data 12.12.2013 per
Euro 7.823,65 - ente creditore;
il tutto per un importo complessivo Controparte_7 di Euro 34.695,43.
3. in via gradata, accertare e dichiarare la mancata notifica di tutti gli atti presupposti riportati nell'intimazione di pagamento n. 012 2023 90014834 15/000, notificata in data 10.10.2023 ed impugnati con il presente atto e conseguentemente dichiarare nulla e priva di effetti l'intimazione di pagamento rendendola inesigibile ed inefficace.
4. in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_8 chiedendo il rigetto della opposizione, contestando la eccezione di prescrizione e deducendo la sussistenza di validi atti interruttivi, nonché l'avvenuta notificazione della cartella a cura dell'agente della riscossione in data 20/2/2014 e CP_1 soggiungendo che la prova della notificazione degli avvisi di addebito così come risultante dall'atto impugnato, sarebbe stata fornita dall'Ente Impositore.
Si costituiva altresì l' chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto.
Non si costituiva l' sebbene convenuto in giudizio. CP_4
4 Accolta la istanza di sospensiva dell'atto impugnato, espletata l'istruttoria, prettamente documentale, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. Preliminarmente, in rito va dichiarata la contumacia dell' che non si CP_4
è costituito sebbene regolarmente citato (notifica del 31/10/2023).
4. Sempre preliminarmente, va evidenziato che la presente opposizione avverso l'intimazione di pagamento sopra indicata è espressamente limitata e riferita alle sole pretese (contributi e premi assicurativi) di cui alla richiamata cartella e ai richiamati avvisi di addebito e, pertanto, rientra nella competenza del Giudice del Lavoro.
5. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010,
27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 (Cass. 18145/2012,
8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente
5 contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n.
46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha in realtà ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
In ipotesi, colui che agisce può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, più spesso, introduce censure di entrambe le tipologie.
Analogamente, in materia tributaria le Sezioni Unite (n. 16412 del 2007) hanno avuto modo di ribadire che spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Ancor più chiaramente, il Supremo Collegio, sempre in materia di riscossione delle imposte, ha statuito che “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, …, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa
6 notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano
o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (cfr. Cass. SS.UU. n. 5791 del 2008).
Nel caso in cui l'opponente deduca esclusivamente l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale o mancata notifica della cartella di pagamento, introduce una opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'atto successivo che necessariamente presupponga il primo.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c., sia un'opposizione ex art. 617
c.p.c..
Invero l'istante ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento.
Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
Ancora, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato (nullità dell'intimazione derivata dalla omessa notificazione degli atti presupposti) ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, involgendo le censure in discorso il quomodo exequendum.
6. Legittimati passivi rispetto alla domanda di accertamento negativo del diritto a procedere in esecuzione forzata sono gli Enti impositori -considerato che il principio secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione
a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione
7 sostanziale dedotta in giudizio” (cfr. Cass. sent. n. 7514 del 08/03/2022) si attaglia tanto alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali quanto alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, "entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva" (cfr. Cass. sez. lav., 25/10/2022 n.31486).
Al giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. partecipa invece solo il concessionario della riscossione, e non anche l'ente previdenziale, giacché l'art. 39 del d.lgs. n. 112/99 dispone l'obbligo di chiamata in causa dell'ente creditore interessato, solo “nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi”.
7. Venendo all'esame nel merito, il ricorso è in parte fondato e, pertanto, va accolto nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
8. Venendo all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione, relativo alla prescrizione dei crediti contributivi e dei premi assicurativi successiva alla notificazione dei titoli esecutivi, deve rilevarsi che l'introduzione dell'opposizione non
è soggetta ad alcun termine decadenziale, in quanto l'incontestabilità nel merito del credito sotteso all'avviso di addebito alla cartella di pagamento non tempestivamente impugnato non impedisce di accertare se l' , quale Controparte_5 ente deputato alla riscossione nell'interesse dell' ha perso il diritto ad agire con CP_4
l'esecuzione preannunciata, in ragione della prescrizione decorsa successivamente alla notifica del titolo medesimo.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla
8 possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l''art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 CP_4 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.
n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un.
n. 23397 del 2016).
Tanto chiarito, avuto riguardo al dies a quo, pacificamente decorrente dalle date di notifica della cartella (20.2.2014) e degli avvisi di addebito (07.07.2011, 20.04.2012,
07.12.2012, 11.04.2013 e 12.12.2013), rispettivamente indicate nell'intimazione di pagamento, l'eccezione di prescrizione si disvela infondata.
Al riguardo si osserva che l' ha documentato Controparte_5
l'avvenuta notifica di validi atti interruttivi e, segnatamente: per la cartella n.
01220140000168242000, la notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca
01276201500001240000 in data 22/05/2015 e delle intimazioni di pagamento n.
9 01220189001614617000 in data 27/08/2018 e n. 01220199003454881000 in data
7/11/2019 (v. allegati sub 4, 4 bis, 5, 5 bis, 6 e 6 bis in produzione ); per tutti gli CP_9 avvisi di addebito de quibus, la notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01276201500001240000 in data 22/05/2015 e della intimazione di pagamento n.
01220199003454881000 in data 7/11/2019 (vedasi allegati sub 4 e 6 in produzione
). CP_9
Conseguentemente nessuna prescrizione è maturata, non essendo decorso il quinquennio alla data della notifica della intimazione di pagamento (10.10.2023) in questa sede opposta.
9. Venendo all'ulteriore motivo di doglianza (invalidità derivata della intimazione di pagamento per omessa notificazione degli atti presupposti), la domanda, per quanto illustrato al punto 5 della motivazione della presente sentenza, va qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., avendo la parte ricorrente impugnato la sola intimazione di pagamento (non anche i titoli esecutivi dalla stessa richiamati), eccependo solo vizi formali, senza alcuna finalità recuperatoria.
Con detto motivo di censura, infatti, viene fatto valere il vizio consistente nell'omessa notificazione dell'atto presupposto quale ragione di invalidità derivata della successiva intimazione di pagamento;
vizio, dunque, di natura meramente formale e procedimentale, incidente in via esclusiva sulla validità dell'intimazione di pagamento opposta e sulla conseguente procedibilità dell'azione esecutiva, in alcun modo influente, invece, sul merito e sulla sussistenza della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito e dalla cartella presupposti, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell' e dell' . CP_4 CP_1
La questione della legittimazione passiva in relazione alla domanda formulata, poi, non deve essere confusa con la diversa questione dell'assolvimento dell'onere della prova gravante su in ordine alla notifica degli avvisi di addebito richiamati CP_9 dall'intimazione di pagamento: la finalità dell'assolvimento dell'onere della prova in ordine al compimento di un atto da parte di un terzo, infatti, non giustifica né richiede in alcun modo la chiamata in causa e la partecipazione al giudizio del soggetto medesimo.
Ciò premesso, la doglianza è parzialmente fondata.
Come già esposto, il ricorrente nella presente sede ha eccepito l'omessa notificazione degli avvisi di addebito e della cartella presupposti, quale ragione di invalidità derivata
10 dell'intimazione di pagamento impugnata, vizio della sequenza procedimentale deducibile ex art. 617 c.p.c. nel termine di venti giorni, nella specie osservato.
Ebbene, a fronte di tale doglianza, ha fornito prova dell'avvenuta notificazione CP_9 della cartella in cui è portato il credito nella titolarità dell' (notificazione del CP_1
21.2.2014: v. all. 3 in produzione ) e non anche della regolare notifica degli avvisi CP_9 di addebito, non depositando alcuna documentazione utile a tal fine, né provvedendo a formulare alcuna istanza istruttoria al riguardo.
Sul punto, alcuna rilevanza sono suscettibili di acquisire le dedotte circostanze dell'avvenuta previa notifica delle precedenti intimazioni di pagamento non opposte.
La notifica dell'avviso di addebito (titolo esecutivo) costituisce infatti un adempimento necessario, previsto dalla legge -insieme alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento (atto assimilabile al precetto)– al fine del regolare inizio dell'azione esecutiva;
ne consegue che l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito (a differenza della nullità della notifica) costituisce un vizio non suscettibile di sanatoria e comportante la nullità dell'intimazione di pagamento, “a prescindere dalla conoscenza che la parte opponente abbia dell'esistenza e del contenuto del titolo esecutivo” (così, ad es., Cass., sent n. 10327 del 2014, in tema di nullità derivata dell'atto di precetto;
v. anche da ultimo Cass., ord. n. 7243 del 2024, secondo cui “è viziato da invalidità formale e testuale (che esprime, cioè, una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato), da farsi valere con il rimedio dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., il processo esecutivo iniziato senza essere stato preceduto dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto”).
10. In conclusione, tutto quanto sopra complessivamente osservato, l'opposizione va accolta e dichiarata l'invalidità dell'intimazione di pagamento n.
01220239001483415/000, notificata in data 10.10.2023, limitatamente ai crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito avviso n. 31220112000112462000, n.
31220120000169580000, n. 31220120001611888000, n. 31220130000232239000,
n. 31220130001209143000, dell'importo complessivo di euro 30.547,94, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
11. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in ossequio al principio di causalità, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di lite in relazione al rapporto processuale tra esso ricorrente e l' tenuto conto del valore della causa, CP_1 della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività
11 istruttoria;
in relazione al rapporto processuale tra il ricorrente e l' Controparte_5
, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II,
[...] cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra dette parti, tenuto conto che l'opposizione agli atti esecutivi non è stata accolta nella sua interezza;
in relazione, infine, al rapporto processuale tra parte ricorrente e va dichiarata CP_4 la non ripetibilità delle spese, stante la contumacia dell'Ente impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa, reietta e/o assobita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' CP_4
2. in accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara l'invalidità dell'intimazione di pagamento n. 01220239001483415/000, notificata in data 10.10.2023, limitatamente ai crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. 31220112000112462000, n.
31220120000169580000, n. 31220120001611888000, n. 31220130000232239000,
n. 31220130001209143000, dell'importo complessivo di euro 30.547,94;
3. Rigetta nel resto il ricorso;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_1 spese queste che vengono liquidate in € 1.769,00
(euromillesettecentosessantanove/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali;
5. Compensa le spese tra il ricorrente e;
Controparte_5
6. Nulla per le spese tra il ricorrente e l' CP_4
Così deciso in Avellino, alla udienza del l'11/2/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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