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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/08/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4708/2022 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4708 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente:
TRA
(p. iva ) con sede in 22036 Cantù (CO), Via Milano n. 70, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Levi (CF: Parte_2
posta elettronica certificata: fax 031.261737), ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Cadorna n. 5,
-attrice-
CONTRO
, nata in [...] il [...] e residente in [...] (CF _1
) rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Marte del Foro di Milano (C.F. C.F._2
, PEC fax 031.7073655) e Anna Criaco del Foro di Como C.F._3 Email_2
(CF ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 Email_3 studio dell'avv. Caterina Marte in Cantù (CO), Via Volta n. 6)
-convenuta- Oggetto: contrattuale – inadempimento.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 3.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190
c.p.c., per deposito delle note conclusionali (decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, in data 5.2.2025) sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: all'esito del deposito delle difese conclusive ex art. 190 cpc, accertare e dichiarare che la è creditrice, per la causale di cui in narrativa, sella somma di € Parte_1
15.550,00 oltre Iva nei confronti della SI.ra , e per l'effetto, condannare quest'ultima al _1
1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 15.550 oltre Iva e interessi dal dovuto al saldo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA: alla luce della drastica riduzione delle prove orali assunte, rimettersi la causa in istruttoria per l'escussione dei testi non ammessi sul cap. 1 e sugli altri capitoli non ammessi di cui alla memoria istruttoria che si riportano integralmente:
1 ) Vero che nel Novembre 2018 la SI.ra commissionava a l'esecuzione di tre armadi e dell'arredo _1 Pt_1 completo della cucina come da preventivo sub doc. 21 che mi si rammostra ?
2 ) Vero che per la realizzazione del suddetto preventivo l'Arch. su incarico di , si recava nell'immobile Testimone_1 Pt_1 della convenuta per eseguire rilievi e misurazioni?
3 ) Vero che, per la realizzazione della commessa, l'attrice realizzava con la collaborazione dell'Arch. i progetti e Testimone_1 disegni che mi si rammostrano sub docc. 2, 3, 4, 5 e 6?
4 ) Vero che la SI.ra approvava il preventivo e chiedeva la realizzazione del mobilio ivi indicato, ad eccezione _1 del mobile TV?
5 ) Vero che realizzava i mobili di cui al preventivo sub doc. 21 che mi si rammostra, come da fotografie sub doc. 7, 8, 9 Pt_1 e 11 che mi si rammostrano?
6 ) Vero che per la realizzazione del mobilio commissionato dalla SI.ra acquistava appositamente tutti i _1 Pt_1 materiali?
7 ) Vero che il mobilio della SI.ra veniva realizzato come da disegni, progetti e specifiche sub docc. 2, 3, 4 e 5 che che _1 mi si rammostrano?
8 ) Vero che nel Gennaio 2019, terminata la realizzazione dei manufatti, la SI.ra con proprio personale si recava presso _1 il laboratorio di e prelevava tutti gli arredi realizzati? Pt_1
9 ) Vero che nelle medesime circostanze di luogo e di tempo la SI.ra provvedeva autonomamente, con _1 proprio personale, al montaggio e all'installazione degli arredi commissionati a e da quest'ultima realizzati? Pt_1
10 ) Vero che la SI.ra in merito al consuntivo di cui al doc. 13 che mi si rammostra prometteva che avrebbe versato la _1 somma un poco alla volta?
11 ) Vero che la SI.ra e il Sig. , nonché la SI.ra in qualità di impiegata di Tes_2 Parte_2 Testimone_3 Parte_1 sollecitavano a più riprese alla convenuta il pagamento della somma di cui al doc. 13 che si rammostra?
12 ) Vero che la somma di cui al consuntivo sub doc. 13 che mi si rammostra è al netto del costo degli elettrodomestici, come indicato in calce al documento stesso?
13 ) Vero che la SI.ra pubblicava sul portale Facebook la fotografie che mi si rammostrano sub doc. 14-17? _1
14 ) Vero che gli screenshot che mi si rammostrano sub doc. 18-20 sono stati inviati dall'Arch. alla Sig.ra Testimone_1 [...]
e viceversa?” _1 per parte convenuta _1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria e/o pronunzia e/o statuizione, contrariis reiectis:
-in via principale, nel merito rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi suesposti. Con vittoria di spese e compensi professionali
- In via istruttoria: Ammettersi, solo occorrendo e senza inversione dei relativi oneri, prova per interpello e testi sui capitoli articolati nella memoria ex art 183 Vi comma n. 2 cpc che qui si riportano integralmente:
1) Vero che la SI.ra durante il rapporto di lavoro con la convenuta si è occupata: _1 a) di svolgere mansioni di pulizia presso la casa dei SIg.ri CP_2 b) di prendersi cura degli animali domestici dei SIg.ri CP_2
2) Vero che in particolare si è presa cura del cane di proprietà dei SIg.ri , lavandolo, disinfettandolo, medicandolo, CP_2 fasciandolo, ecc..;
3) Vero cha alcun compenso è stato ricevuto dalla SI.ra per le attività descritte ai capitoli precedenti _1
4) Vero che ad aprile 2018 durante la Fiera di Milano “Il salone del mobile” la SI.ra si è occupata della pulizia dello _1 stand della società presso la predetta fiera. Pt_1
2 5) Vero che ad aprile 2018 durante la Fiera di Milano “Il salone del mobile” la SI.ra si informava presso gli altri stand _1 del costo di alcuni mobili
6) Vero che nella predetta occasione il SI. , avvedutosi che la SI.ra aveva necessità di acquistare dei Parte_2 _1Parte_ mobili, propose a quest'ultima di occuparsi lui come della produzione della cucina e degli armadi di cui la convenuta necessitava.
7) Sempre in occasione della Fiera del Mobile di Milano dell'aprile 2018 il SI. precisava, davanti a numerosi Parte_2 testimoni, in particolare i SIg.ri , , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 [...]
, , , che: Tes_8 Testimone_9 Testimone_10 a) per i mobili per cui è causa (cucina e armadi) la convenuta non avrebbe dovuto corrispondere alcunchè b) per i predetti mobili avrebbe utilizzato materiale di recupero c) i mobili di cui sopra andavano a compensare le ore dedicate all'accudimento degli animali domestici e le ore di straordinario Parte_ d) la SI.ra avrebbe dovuto corrispondere solo il costo sostenuto dalla per gli elettrodomestici, il trasporto e il _1 montaggio
8) La SI.ra ha quindi acconsentito a quanto sopra e ha precisato quindi che sarebbero rimasti esclusivamente a suo _1 carico: a) i costi del trasporto e del montaggio Parte_ b) i costi degli elettrodomestici e quanto avrebbe dovuto eventualmente acquistare a sua volta .
9) Vero che nell'estate 2018 la SI.ra si è recata più volte insieme alla SI.ra per effettuare la pulizia Testimone_4 _1 della casa e in tali occasioni il SI. : Parte_2 a) ha ribadito alla SI.ra che si stava occupando dei mobili per la casa della SI.ra Testimone_4 _1 b) ha precisato alla SI.ra che “così” “sistemavano” le ore che la SI.ra aveva fatto anche con gli Testimone_4 _1 animali
10) Vero che in data 20 novembre 2018 l'arch. si è recato presso l'immobile della SI.ra per prendere le Testimone_1 _1 misurazioni.
11) Vero che alcun preventivo è stato sottoscritto e/o accettato dalla SI.ra _1
12) Vero che alcun consuntivo è stato sottoscritto e/o accettato dalla SI.ra _1
13) Vero che nel dicembre 2018, la SI.ra si è quindi occupata del trasporto dei mobili (pensili e ante) dalla Ci.ti,effe alla _1 propria abitazione e al montaggio degli stessi
14) Vero che solamente per il trasporto del top della cucina (acquistato direttamente dalla convenuta) da IA NS (CO) a FI MO (Co) è stato utilizzato, su autorizzazione del SI. , un furgone di proprietà di parte attrice CP_3
15) Vero che i mobili sono stati montati tra il dicembre 2018 e il gennaio 2019
16) Vero che appena montati i mobili la SI.ra si è avveduta di alcuni importanti vizi e difetti, immediatamente _1 comunicati al SI. e all'arch. Pt_2 Tes_1 a) la colonna della cucina è stata realizzata 8cm più corta della nicchia che la deve contenere;
b) non sono state eseguite le “chiusure” laterali e i tamponamenti della cucina c) lo zoccolino della cucina è più corto del dovuto d) mancavano i tagli per le prese e per i tubi del lavello e) l'antina per la lavastoviglie era più piccola del dovuto f) all'interno i mobili della cucina non sono bordati g) i secchi della spazzatura erano di misure errate e sono stati restituiti h) manca(va) un cassetto
i) il mobile di ingresso è più grande e sporge dal muro l) il colore non era quello scelto dalla convenuta m) l'armadio della cameretta è anch'esso di misura errata e il colore è errato n) nell'armadio della cameretta mancano i tiranti sulla lunghezza e questo ha fatto si che le ante si siano stortate
17) Vero che tutti i mobili sono stati carteggiati erroneamente e la verniciatura presenta sbavature e grumi.
18) Vero che i disegni e le misure esposte nei docc. 2, 3, 4, 5, 6, 13 di controparte sono errate
19) Vero che i montatori che hanno montato i mobili in questione sono stati: , Controparte_4 Persona_1
[...] 20) Vero che i predetti SIgri sono tutti montatori esperti
*** *** ***
21) Vero che in fase di montaggio i SIg.ri , hanno fatto notare alla SI.ra Controparte_4 Persona_1 i difetti dei mobili _1
22) Vero che la SI.ra ha risposto loro che lo avrebbe fatto notare e che doveva trovare il modo di dirlo alla _1 Pt_1 perchè erano mobili regalati
23) Vero che con riferimenti ai difetti della verniciatura, la SI.ra oltre a denunziare il tutto all'attrice e all'arch. _1 Tes_1 ha denunciato a gennaio 2019 i vizi al SI. dipendente della società attrice che ha materialmente Controparte_5 effettuato la verniciatura
24) Vero che Il SI. comunicava alla convenuta che il SI. , altro socio della , si era CP_5 CP_6 Parte_1 raccomandato fare in fretta il lavoro di verniciatura dei mobili in questione perchè era un lavoro senza guadagno trattandosi di un regalo alla convenuta
3 25) Vero che nell'aprile 2019 durante la Fiera del Salone del Mobile a Milano il SI. , alla presenza dei SIg.ri Parte_2
, , , , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10
, chiedeva alla ricorrente se era contenta dei mobili che le erano stati regalati
[...] 26) Vero che nell'aprile 2019 durante la Fiera del Salone del Mobile a Milano la SI.ra alla presenza dei SIg.ri _1 Tes_4
, , , , , ,
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Tes_11 Testimone_10 ribadiva che i mobili presentavano vizi e difetti
27) Vero che il numero di telefono di cui al doc. 4 messaggio whattapp del 19.06.2020 è il n. 339-8293979
28) Vero che è il n. 339-8293979 è il numero di telefono in uso alla SI.ra Testimone_3
29) Vero che l'accordo sindacale sottoscritto è un accordo “tombale”
30) Vero che alcuna richiesta di pagamento è stata avanzata prima della presente causa Testi: , , Testimone_12 Testimone_4 Controparte_5
*** *** *** ***
-sempre in via istruttoria:
Si chiede, occorrendo e senza inversione del relativo onere, ammettersi CTU per la verifica e la quantificazione dei vizi e difetti dei mobili per cui è causa, per la quantificazione dei costi necessari all'eliminazione degli stessi nonché per la quantificazione del valore dei mobili forniti
Ci si oppone per i motivi esposti nella memoria ex art 183 VI comma n. 3 cpc, alla quale ci si riporta integralmente all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati. Solo occorrendo di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte che dovessero essere ammessi con i medesimi testi indicati nella memoria ex art. 183 VI co n. 2 cpc.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sull'inquadramento della domanda.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 23.12.2022, Parte_1 evocava in giudizio chiedendone la condanna al pagamento di € 15.550,00 oltre Iva e interessi _1 quale corrispettivo per la progettazione, realizzazione e consegna del mobilio eseguite per l'abitazione di quest'ultima in FI MO, Fraz. Andrate.
Deduceva infatti la società attrice che nel novembre 2018 veniva richiesto da a , società per _1 Parte_1 la quale lavorava quale dipendente, un preventivo per ammobiliare la propria casa;
ad esso seguiva il compimento dei rilievi in loco e di disegni e progetti, ed all'esito veniva consegnata la fornitura, senza che ad essa seguisse il pagamento da parte di seppure promesso a rate secondo disponibilità, nemmeno al _1 momento dell'interruzione del rapporto di lavoro avvenuto il 9.9.2021, nè successivamente.
Si costituiva, tempestivamente, il 30.3.2023 contestando la domanda avversaria e _1 chiedendone il rigetto;
in particolare, ammetteva la realizzazione e la consegna della fornitura da parte di
, ma opponeva che nessun corrispettivo fosse per essa dovuto, essendo già stato compensato dalle Parte_1 attività che la medesima aveva svolto in ambito familiare e personale nei confronti della famiglia _1 Pt_2 alla guida dell'impresa attrice. Più precisamente, rilevava come la fornitura fosse stata realizzata in economia per ricompensarla delle citate attività svolte, riguardanti la cura, anche medica, degli animali domestici della famiglia anche in assenza di quest'ultimi. Persona_2
Evidenziava inoltre come dal 2018 fino all'interruzione del rapporto i , e segnatamente , non Pt_2 Parte_1 avessero mai richiesto alcuna somma, ma l'avessero fatto soltanto successivamente all'incrinarsi dei rapporti, dovuto da una parte alle richieste svolte da di pagamento relativamente a differenze retributive (livello _1
e orari di straordinari), esitate nel licenziamento da questa subito per giustificato motivo oggettivo
(soppressione mansione cui era addetta), procedimento conclusosi poi (a seguito di impugnazione) con un
4 accordo in sede sindacale (doc.2 ; dall'altra, in ragione dell'azione ingiuntiva presentata dal marito di _1
, per presunti crediti anche a lui dovuti da . _1 Testimone_12 Parte_1
In ogni caso rappresentava che la fornitura era caratterizzata da vizi, e comunque dal valore complessivo SInificativamente inferiore a quello dedotto da controparte.
All'udienza cartolare del 19 aprile 2023 il sottoscritto G.I. concedeva i termini ex art. 183 co.VI cpc, nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano tutte e tre le memorie. All'esito, con ordinanza del 3 gennaio 2024 venivano ammesse le istanze istruttorie esclusivamente con riferimento alla prova testimoniale, diretta e contraria, parzialmente (e nel numero di due testi per parte attrice e tre per parte convenuta), mentre venivano rigettate le richieste di interpello incrociate e la domanda di ammissione di ctu svolta da parte convenuta (sul valore del mobilio consegnato, sulla quantificazione dei vizi e dei costi per rimuoverli); all'udienza del 9 maggio 2024 venivano escussi i due testi di parte convenuta comparsi, e Testimone_4
mentre per parte attrice veniva escusso , in ragione della declaratoria di Tes_11 Testimone_1 incapacità ex art. 246 cpc a testimoniare dell'altro teste comparso, , stante la sussistenza di un Tes_2 interesse giuridico attuale della stessa, per come motivato in udienza.
A conclusione dell'udienza le parti chiedevano il prosieguo dell'istruttoria con prova testimoniale;
il G.I. con ordinanza del 10.5.2024 riteneva la causa matura per la decisione, disattendendo le richieste di prova orale, e di ctu –in difetto di riconvenzionale-, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 3 febbraio 2025.
In tale data la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (di giorni
60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica), decorrenti dalla comunicazione di cancelleria del provvedimento (5.2.2025); nel rispetto dei quali termini tanto parte attrice quanto parte convenuta depositavano tempestivamente tanto le comparse conclusionali quanto le memorie di replica.
II. Sui presupposti processuali, condizioni dell'azione ed instaurazione del giudizio.
Sussiste, pacificamente, la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Como;
risultano rispettate le condizioni dell'azione e i presupposti processuali: in particolare sussistono palesemente, e non oggetto di contestazione, tanto l'interesse ad agire, quanto la legittimazione ad causam, attiva e passiva, quanto la legittimazione ad processum.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, con costituzione tempestiva di parte convenuta, entro venti giorni prima dell'udienza, e dunque anche con possibilità di esplicitare eccezioni non rilevabili d'ufficio.
E' stata ritualmente esperita, seppur infruttuosamente, la negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda.
III. Nel merito della domanda
III.I - Secondo la tesi di parte attrice avrebbe beneficiato di progettazione, realizzazione e consegna di _1 mobili per il suo appartamento –precipuamente mobili della cucina e armadi- senza pagarne tuttavia il corrispettivo.
La tesi di controparte è, invece, che , legale rappresentante di , si fosse offerto nel 2018 di Parte_2 Parte_1 occuparsi di tali attività gratuitamente per compensare, con una sorta di retribuzione in natura, le ore da dedicate all'accudimento degli animali domestici e le ore di straordinario, mentre sarebbero rimaste a _1
5 carico di quest'ultima i costi di trasporto, montaggio, i costi degli elettrodomestici e quanto avrebbe dovuto eventualmente acquistare a sua volta , in sostanza i costi vivi che avrebbe dovuto sostenere. Parte_1 Parte_1
III.II - Orbene, risulta pacifico che sia stata assunta il 5.4.2001 come operaia a tempo _1 indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, e sia rimasta alle dipendenze della fino Parte_1 all'intervenuto licenziamento, svolgendo le mansioni di pulizia, dapprima presso l'impresa, ma man mano frequentando l'abitazione privata di e in Carimate, poi divenuta luogo di impiego Parte_2 Tes_2 prevalente.
Risulta altresì incontestato che tra il 2018, anno della fornitura, e il 2022, anno della negoziazione assistita e del presente giudizio, nessuna richiesta di pagamento sia pervenuta da a fatta eccezione per il Parte_1 _1 messaggio whatsapp del 19.06.2020 (doc. 4 convenuta) con cui un'impiegata amministrativa dell'impresa,
suggeriva l'esistenza di un controcredito dovuto da (“Vedo. Ma mi dicono che hai anche Testimone_3 _1 tu un conto da pagare, come pensi di fare?”), solo a seguito della richiesta di pagamento sollecitata da _1 per un credito vantato dal proprio marito, . Testimone_12
Nessuna richiesta formale, pertanto, prima dell'instaurazione del giudizio, ed una richiesta informale solo tre anni dopo e solo a seguito di sollecito al pagamento, per un'altra voce creditoria, da parte della convenuta, ed a giustificazione dell'inadempimento.
Documentale, inoltre, è il contenuto del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti il
17.12.2021 ed in particolare il punto 5, il quale prevede, tra gli altri aspetti, la rinuncia della lavoratrice “a qualsivoglia pretesa nei confronti dei singoli soci della e SI.ri e , per le Parte_1 Tes_2 Parte_2 prestazioni asseritamente svolte in loro favore e nel loro personale interesse presso loro abitazione”.
III.III - Osserva il Tribunale, a quest'ultimo riguardo, come nel verbale di conciliazione non si faccia riferimento alcuno alla fornitura di mobili: risulta quantomeno anomalo ed inverosimile ipotizzare che se l'impresa attrice avesse all'epoca (2021) vantato ancora il credito rivendicato con il presente giudizio, non l'avrebbe espressamente indicato;
parimenti inverosimile è non immaginare che qualora avesse invece voluto escluderla dalla definizione delle reciproche pendenze l'avrebbe precisato;
così non è stato, con evidente presunzione che, all'epoca, l'attrice non riteneva la progettazione realizzazione e consegna della fornitura un'attività suscettibile di pagamento del corrispettivo in denaro, quanto, piuttosto, il corrispettivo in natura dell'attività
(ulteriore e diversa rispetto al proprio mansionamento) svolta da presso l'abitazione della coppia. _1
Nella stessa prospettiva va letta la richiamata circostanza dell'assenza di richieste di pagamento, o di sollecito, svolte dall'attrice alla convenuta tra il 2018 e il 2022.
III.IV - Rispetto a tali circostanze, parte attrice nelle proprie difese successive –nota del 14.4.23 di trattazione cartolare sostitutiva della prima udienza- nulla eccepisce, e soprattutto nulla allega: non vi è in atti alcun documento relativo ad una richiesta, o sollecito, di pagamento da parte di a per il pagamento Pt_1 _1 della fornitura. Il comportamento formale di successivo alla propria prestazione non si ritiene Parte_1 pertanto per nulla compatibile con quello di un creditore che sta attendendo infruttuosamente la controprestazione dal proprio debitore.
L'operare del principio di non contestazione (art. 115 cpc) e, soprattutto, quello dell'onere della prova (art. 2697 cc), a carico dell'impresa attrice, determinano il rigetto, per infondatezza, della domanda attorea, risultando sufficienti, rispettivamente, a ritenere verosimile la tesi difensiva di parte convenuta e pertinente la propria difesa, e sfornita di prova quella di parte attrice.
6 III.V - Ulteriori indici presuntivi favorevoli alla tesi di parte convenuta sono costituiti dall'assenza di fattura rilasciata dall'attrice –rispetto cui la deduzione per cui la fattura viene formata soltanto dopo il pagamento sconta il richiamo alle fatture pro forma inviate ai privati in data antecedente al pagamento e funzionale ad esso-, nonché l'assenza in atti, tra la documentazione attorea, di fatture a da parte delle imprese da Parte_1 cui l'attrice avrebbe acquistato (vds cap.VI seconda memoria ex art. 183 cpc attrice) i materiali asseritamente acquistati (con esclusione degli elettrodomestici, rispetto cui vi è invece regolare fattura), ciò deponendo nell'ottica di lavori fatti in economia.
III.VI - Solo incidentalmente, si rileva l'invarianza dell'istruttoria compiuta all'udienza del 9.5.2024, tanto con riferimento ai testi di parte attorea che a quelli di parte convenuta.
Per quanto concerne la prova costituenda formata dall'attore, si osserva come il teste attoreo, non Tes_1 abbia fornito alcun elemento utile alla ricostruzione del comportamento tenuto dalle parti successivamente alla fornitura del mobilio;
e quanto a quello precedente, risultando irrilevante: anche ipotizzando l'avvenuta predisposizione del preventivo –seppur non sottoscritto (vds doc.1 e doc.21 attorei)- e l'avvenuta realizzazione del lavoro su impulso di e sotto le sue indicazioni, tali modalità operative non escludono infatti, per ciò _1 solo, il carattere donativo e/o remuneratorio e/o compensativo lato sensu della fornitura da parte di . Parte_1
Inoltre, e con rilievo dirimente in ordine all'irrilevanza delle dichiarazioni del teste, come dallo Tes_13 stesso dichiarato (“normalmente non discuto con il cliente il preventivo. Una volta che mi dicono di procedere procedo”: pag.8 verbale udienza 9.5.2024, e “non me ne occupavo io della fatturazione” pag.9 ibidem), e secondo l'id quod plerumque accidit per le imprese delle dimensioni dell'attrice- non poteva essere al corrente di come venissero regolati i rapporti, a livello di pagamenti, trattandosi di profilo che veniva determinato non da lui, che si limitava alla quotazione senza avere scelte decisionali su eventuali riduzioni e/o sconti da applicare, tantomeno su un eventuale esonero dal pagamento del corrispettivo della merce.
Medesime valutazioni vanno spese con riferimento ai testi di parte convenuta, non essendo gli stessi riusciti a provare circostanze pure dedotte dalla parte a favore della causa remunerativa della prestazione della
, quali sarebbero invece stati (I) il cap. 24 della seconda memoria ex art. 183 co.VI cpc, relativo al Parte_1 punto 24 della comparsa di costituzione e risposta (ovvero che “in più occasioni il SI. ha Parte_2 comunicato ai propri addetti di “non perdere troppo tempo” con la produzione e la verniciatura dei mobili”), essendo sul punto la testimonianza esclusivamente de relato, e (II) il cap. 6 della medesima memoria, relativa al punto 5 della comparsa, relativa alla circostanza che “nell'estate 2018 mentre si trovava Parte_2 unitamente alla SI.ra in fiera propose a quest'ultima di occuparsi lui come della produzione _1 Parte_1 della cucina e dell'armadio di cui la convenuta necessitava”.
Egualmente, va evidenziata l'irrilevanza delle eccezioni di parte convenuta relative all'intestazione delle fatture degli elettrodomestici in proprio favore (ben possibile anche in caso di contratto di compravendita di fornitura,
e funzionale alla trasmissione della garanzia al beneficiario), alla presenza di vizi nel mobilio, nonché quella concernente la presunta eccessiva quantificazione;
si osserva, in relazione a tali ultimi due profili, che trattasi di temi non adeguatamente motivati e rispetto cui la richiesta di ctu appare esplorativa.
Quanto alle difese di , risulta inverosimile che essa facesse lavori senza fattura, a meno che non fossero Pt_1 in economia;
ed è altrettanto evidente come sia poco verosimile ipotizzare che l'attrice facesse far trasportare e montare a terzi, rischiando un lavoro mal fatto, a meno che non si trattasse di lavori fatti in economia.
Né d'altra parte appare di rilievo la circostanza che le fatture relative agli elettrodomestici siano intestate all'impresa (doc. 5 e con indicazione del riferimento del cliente (“Rif. ”), ben potendo _1 _1
7 tale prassi essere compatibile con entrambe le ricostruzioni offerte dalle parti: risulta pacifico infatti che gli elettrodomestici (forno, piano cottura, macchina caffè) siano stati acquistati, a parte, da , come è Parte_1 altrettanto evidente che siano state pagate da ma l'acquisto da fornitore terzo è ben possibile tanto in _1 caso di acquisto da parte dell'impresa per rivendita nell'ambito della consegna dell'ambiente cucina, quanto in ipotesi di regalia intesa quale benefit riconosciuto dall'azienda al proprio dipendente, lato sensu rientrante nel concetto di retribuzione.
In sintesi, merita osservare come il complessivo ventaglio probatorio in atti non consenta di acclarare con certezza che la fornitura sarebbe stata consegnata gratuitamente quale remunerazione delle prestazioni svolte da nondimeno, gli indici presuntivi in tal senso sono molteplici, e maggiori rispetto a quelli portati da _1 parte attrice, su cui grava, peraltro, l'onere della prova di quanto dedotto, in definitiva non soddisfatta.
IV. Sull'irrilevanza della richiesta attorea di rimessione in istruttoria e sulle doglianze relative a tale fase.
Nemmeno nelle note conclusive vengono dall'impresa attrice dedotte le effettive ragioni che dovrebbero dovuto portare all'accoglimento della domanda, concentrandosi invece le difese nel contestare il provvedimento assunto all'udienza di assunzione prove in ordine al teste dichiarato incapace, ed al Tes_2 successivo diniego di ammissione di ulteriore teste.
Si limita il Tribunale a rilevare, a riguardo, che anche ove fossero state assunte le dichiarazioni del teste Tes_2
l'oggetto delle stesse sarebbe stato limitato all'unico capitolo ammesso, n.1 (vds ordinanza del 3.1.2024), il cui contenuto (“Vero che nel Novembre 2018 la SI.ra commissionava a l'esecuzione di tre _1 Pt_1 armadi e dell'arredo completo della cucina come da preventivo sub doc. 21 che mi si rammostra”) è del tutto irrilevante stante le considerazioni già svolte in ordine alla possibile piena compatibilità di una fase progettuale e realizzativa secondo il modus operandi riservato ai clienti (preventivi, quotazioni ecc), e una successiva fase, concernente le determinazioni della proprietà, con le quali può la prestazione essere –come spesso avviene- oggetto di scontistica o anche, come nel caso di specie, di esclusione di pagamento per determinate ragioni, quale la causa donativa per remunerazione ravvisata nel caso in esame.
Tantomeno a diverse conclusioni avrebbe portato l'ammissione di tutti i quattordici capitoli di prova formulati da parte attrice: la “drastica riduzione istruttoria” di cui si duole, infatti –oltre che adeguatamente motivata con le ordinanze del 3.1.2024 e, specificamente, del 3.2.2025- trova conferma nelle valutazioni appena spese, per quanto concerne i primi nove capitoli, il dodicesimo, il tredicesimo ed il quattordicesimo (trattandosi di circostanze il cui accertamento prescinde dalle successive potenziali decisioni dei capi dell'impresa), mentre gli unici capitoli che avrebbero potuto astrattamente dimostrare l'intesa sul pagamento di un corrispettivo, il decimo e l'undicesimo, risultano palesemente generici (“[…]avrebbe versato la somma un poco alla volta”,
“[…]sollecitavano a più riprese il pagamento”).
La domanda attorea risulta pertanto sfornita di adeguato supporto probatorio, tanto documentale quanto a livello di prova costituenda, non potendosi tale lacuna imputare alla selezione in sede istruttoria compiuta dal giudicante, per le ragioni espresse.
Del tutto priva di fondamento è infine la tesi sostenuta dall'attrice in ordine all'asserita triplicazione della retribuzione ottenuta da per l'attività extra svolta nell'abitazione della coppia non _1 Persona_2 risultando provato che le contestazioni sul rapporto di lavoro che hanno portato all'accordo sindacale riguardassero unicamente tale attività extra moenia, e non anche quella presso il luogo di lavoro, e non
8 spiegandosi, ove così fosse, le ragioni per le quali nell'accordo sindacale la società non ha richiamato il credito oggetto del presente giudizio.
V. Sulle conclusioni.
Per tutte le ragioni che precedono la domanda deve essere disattesa, la ricostruzione fornita da parte convenuta risultando la spiegazione più plausibile della mancata emissione della fattura, della mancata richiesta formale di pagamento dell'importo per anni e della mancata indicazione della presenza di credito residuo in accordo sindacale evidentemente novativo;
e difettando del tutto, si ribadisce, la prova attorea dei fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda.
VI. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate ai medi con riferimento alle prime due fasi, e a quella decisionale, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 5.200,00 - 26.000,00) alla luce del valore di causa (€ 15.550,00 oltre iVA). Trovano compensazione in relazione alla fase istruttoria, stante la sostanziale irrilevanza tanto di quelle proposte da entrambe le parti (tanto con riferimento alla prova orale che alla ctu) quanto di quelle assunte in udienza a seguito di ammissione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: _1
Respinge la domanda attorea.
Condanna , in persona del l.r.p.t, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_1 che quantifica, complessivamente, in € 3.397,00 (tremilatrecentonovantasette/00), oltre _1 rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 24 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
9
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4708 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente:
TRA
(p. iva ) con sede in 22036 Cantù (CO), Via Milano n. 70, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Levi (CF: Parte_2
posta elettronica certificata: fax 031.261737), ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Cadorna n. 5,
-attrice-
CONTRO
, nata in [...] il [...] e residente in [...] (CF _1
) rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Marte del Foro di Milano (C.F. C.F._2
, PEC fax 031.7073655) e Anna Criaco del Foro di Como C.F._3 Email_2
(CF ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 Email_3 studio dell'avv. Caterina Marte in Cantù (CO), Via Volta n. 6)
-convenuta- Oggetto: contrattuale – inadempimento.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 3.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190
c.p.c., per deposito delle note conclusionali (decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, in data 5.2.2025) sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: all'esito del deposito delle difese conclusive ex art. 190 cpc, accertare e dichiarare che la è creditrice, per la causale di cui in narrativa, sella somma di € Parte_1
15.550,00 oltre Iva nei confronti della SI.ra , e per l'effetto, condannare quest'ultima al _1
1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 15.550 oltre Iva e interessi dal dovuto al saldo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA: alla luce della drastica riduzione delle prove orali assunte, rimettersi la causa in istruttoria per l'escussione dei testi non ammessi sul cap. 1 e sugli altri capitoli non ammessi di cui alla memoria istruttoria che si riportano integralmente:
1 ) Vero che nel Novembre 2018 la SI.ra commissionava a l'esecuzione di tre armadi e dell'arredo _1 Pt_1 completo della cucina come da preventivo sub doc. 21 che mi si rammostra ?
2 ) Vero che per la realizzazione del suddetto preventivo l'Arch. su incarico di , si recava nell'immobile Testimone_1 Pt_1 della convenuta per eseguire rilievi e misurazioni?
3 ) Vero che, per la realizzazione della commessa, l'attrice realizzava con la collaborazione dell'Arch. i progetti e Testimone_1 disegni che mi si rammostrano sub docc. 2, 3, 4, 5 e 6?
4 ) Vero che la SI.ra approvava il preventivo e chiedeva la realizzazione del mobilio ivi indicato, ad eccezione _1 del mobile TV?
5 ) Vero che realizzava i mobili di cui al preventivo sub doc. 21 che mi si rammostra, come da fotografie sub doc. 7, 8, 9 Pt_1 e 11 che mi si rammostrano?
6 ) Vero che per la realizzazione del mobilio commissionato dalla SI.ra acquistava appositamente tutti i _1 Pt_1 materiali?
7 ) Vero che il mobilio della SI.ra veniva realizzato come da disegni, progetti e specifiche sub docc. 2, 3, 4 e 5 che che _1 mi si rammostrano?
8 ) Vero che nel Gennaio 2019, terminata la realizzazione dei manufatti, la SI.ra con proprio personale si recava presso _1 il laboratorio di e prelevava tutti gli arredi realizzati? Pt_1
9 ) Vero che nelle medesime circostanze di luogo e di tempo la SI.ra provvedeva autonomamente, con _1 proprio personale, al montaggio e all'installazione degli arredi commissionati a e da quest'ultima realizzati? Pt_1
10 ) Vero che la SI.ra in merito al consuntivo di cui al doc. 13 che mi si rammostra prometteva che avrebbe versato la _1 somma un poco alla volta?
11 ) Vero che la SI.ra e il Sig. , nonché la SI.ra in qualità di impiegata di Tes_2 Parte_2 Testimone_3 Parte_1 sollecitavano a più riprese alla convenuta il pagamento della somma di cui al doc. 13 che si rammostra?
12 ) Vero che la somma di cui al consuntivo sub doc. 13 che mi si rammostra è al netto del costo degli elettrodomestici, come indicato in calce al documento stesso?
13 ) Vero che la SI.ra pubblicava sul portale Facebook la fotografie che mi si rammostrano sub doc. 14-17? _1
14 ) Vero che gli screenshot che mi si rammostrano sub doc. 18-20 sono stati inviati dall'Arch. alla Sig.ra Testimone_1 [...]
e viceversa?” _1 per parte convenuta _1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria e/o pronunzia e/o statuizione, contrariis reiectis:
-in via principale, nel merito rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi suesposti. Con vittoria di spese e compensi professionali
- In via istruttoria: Ammettersi, solo occorrendo e senza inversione dei relativi oneri, prova per interpello e testi sui capitoli articolati nella memoria ex art 183 Vi comma n. 2 cpc che qui si riportano integralmente:
1) Vero che la SI.ra durante il rapporto di lavoro con la convenuta si è occupata: _1 a) di svolgere mansioni di pulizia presso la casa dei SIg.ri CP_2 b) di prendersi cura degli animali domestici dei SIg.ri CP_2
2) Vero che in particolare si è presa cura del cane di proprietà dei SIg.ri , lavandolo, disinfettandolo, medicandolo, CP_2 fasciandolo, ecc..;
3) Vero cha alcun compenso è stato ricevuto dalla SI.ra per le attività descritte ai capitoli precedenti _1
4) Vero che ad aprile 2018 durante la Fiera di Milano “Il salone del mobile” la SI.ra si è occupata della pulizia dello _1 stand della società presso la predetta fiera. Pt_1
2 5) Vero che ad aprile 2018 durante la Fiera di Milano “Il salone del mobile” la SI.ra si informava presso gli altri stand _1 del costo di alcuni mobili
6) Vero che nella predetta occasione il SI. , avvedutosi che la SI.ra aveva necessità di acquistare dei Parte_2 _1Parte_ mobili, propose a quest'ultima di occuparsi lui come della produzione della cucina e degli armadi di cui la convenuta necessitava.
7) Sempre in occasione della Fiera del Mobile di Milano dell'aprile 2018 il SI. precisava, davanti a numerosi Parte_2 testimoni, in particolare i SIg.ri , , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 [...]
, , , che: Tes_8 Testimone_9 Testimone_10 a) per i mobili per cui è causa (cucina e armadi) la convenuta non avrebbe dovuto corrispondere alcunchè b) per i predetti mobili avrebbe utilizzato materiale di recupero c) i mobili di cui sopra andavano a compensare le ore dedicate all'accudimento degli animali domestici e le ore di straordinario Parte_ d) la SI.ra avrebbe dovuto corrispondere solo il costo sostenuto dalla per gli elettrodomestici, il trasporto e il _1 montaggio
8) La SI.ra ha quindi acconsentito a quanto sopra e ha precisato quindi che sarebbero rimasti esclusivamente a suo _1 carico: a) i costi del trasporto e del montaggio Parte_ b) i costi degli elettrodomestici e quanto avrebbe dovuto eventualmente acquistare a sua volta .
9) Vero che nell'estate 2018 la SI.ra si è recata più volte insieme alla SI.ra per effettuare la pulizia Testimone_4 _1 della casa e in tali occasioni il SI. : Parte_2 a) ha ribadito alla SI.ra che si stava occupando dei mobili per la casa della SI.ra Testimone_4 _1 b) ha precisato alla SI.ra che “così” “sistemavano” le ore che la SI.ra aveva fatto anche con gli Testimone_4 _1 animali
10) Vero che in data 20 novembre 2018 l'arch. si è recato presso l'immobile della SI.ra per prendere le Testimone_1 _1 misurazioni.
11) Vero che alcun preventivo è stato sottoscritto e/o accettato dalla SI.ra _1
12) Vero che alcun consuntivo è stato sottoscritto e/o accettato dalla SI.ra _1
13) Vero che nel dicembre 2018, la SI.ra si è quindi occupata del trasporto dei mobili (pensili e ante) dalla Ci.ti,effe alla _1 propria abitazione e al montaggio degli stessi
14) Vero che solamente per il trasporto del top della cucina (acquistato direttamente dalla convenuta) da IA NS (CO) a FI MO (Co) è stato utilizzato, su autorizzazione del SI. , un furgone di proprietà di parte attrice CP_3
15) Vero che i mobili sono stati montati tra il dicembre 2018 e il gennaio 2019
16) Vero che appena montati i mobili la SI.ra si è avveduta di alcuni importanti vizi e difetti, immediatamente _1 comunicati al SI. e all'arch. Pt_2 Tes_1 a) la colonna della cucina è stata realizzata 8cm più corta della nicchia che la deve contenere;
b) non sono state eseguite le “chiusure” laterali e i tamponamenti della cucina c) lo zoccolino della cucina è più corto del dovuto d) mancavano i tagli per le prese e per i tubi del lavello e) l'antina per la lavastoviglie era più piccola del dovuto f) all'interno i mobili della cucina non sono bordati g) i secchi della spazzatura erano di misure errate e sono stati restituiti h) manca(va) un cassetto
i) il mobile di ingresso è più grande e sporge dal muro l) il colore non era quello scelto dalla convenuta m) l'armadio della cameretta è anch'esso di misura errata e il colore è errato n) nell'armadio della cameretta mancano i tiranti sulla lunghezza e questo ha fatto si che le ante si siano stortate
17) Vero che tutti i mobili sono stati carteggiati erroneamente e la verniciatura presenta sbavature e grumi.
18) Vero che i disegni e le misure esposte nei docc. 2, 3, 4, 5, 6, 13 di controparte sono errate
19) Vero che i montatori che hanno montato i mobili in questione sono stati: , Controparte_4 Persona_1
[...] 20) Vero che i predetti SIgri sono tutti montatori esperti
*** *** ***
21) Vero che in fase di montaggio i SIg.ri , hanno fatto notare alla SI.ra Controparte_4 Persona_1 i difetti dei mobili _1
22) Vero che la SI.ra ha risposto loro che lo avrebbe fatto notare e che doveva trovare il modo di dirlo alla _1 Pt_1 perchè erano mobili regalati
23) Vero che con riferimenti ai difetti della verniciatura, la SI.ra oltre a denunziare il tutto all'attrice e all'arch. _1 Tes_1 ha denunciato a gennaio 2019 i vizi al SI. dipendente della società attrice che ha materialmente Controparte_5 effettuato la verniciatura
24) Vero che Il SI. comunicava alla convenuta che il SI. , altro socio della , si era CP_5 CP_6 Parte_1 raccomandato fare in fretta il lavoro di verniciatura dei mobili in questione perchè era un lavoro senza guadagno trattandosi di un regalo alla convenuta
3 25) Vero che nell'aprile 2019 durante la Fiera del Salone del Mobile a Milano il SI. , alla presenza dei SIg.ri Parte_2
, , , , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10
, chiedeva alla ricorrente se era contenta dei mobili che le erano stati regalati
[...] 26) Vero che nell'aprile 2019 durante la Fiera del Salone del Mobile a Milano la SI.ra alla presenza dei SIg.ri _1 Tes_4
, , , , , ,
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Tes_11 Testimone_10 ribadiva che i mobili presentavano vizi e difetti
27) Vero che il numero di telefono di cui al doc. 4 messaggio whattapp del 19.06.2020 è il n. 339-8293979
28) Vero che è il n. 339-8293979 è il numero di telefono in uso alla SI.ra Testimone_3
29) Vero che l'accordo sindacale sottoscritto è un accordo “tombale”
30) Vero che alcuna richiesta di pagamento è stata avanzata prima della presente causa Testi: , , Testimone_12 Testimone_4 Controparte_5
*** *** *** ***
-sempre in via istruttoria:
Si chiede, occorrendo e senza inversione del relativo onere, ammettersi CTU per la verifica e la quantificazione dei vizi e difetti dei mobili per cui è causa, per la quantificazione dei costi necessari all'eliminazione degli stessi nonché per la quantificazione del valore dei mobili forniti
Ci si oppone per i motivi esposti nella memoria ex art 183 VI comma n. 3 cpc, alla quale ci si riporta integralmente all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati. Solo occorrendo di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte che dovessero essere ammessi con i medesimi testi indicati nella memoria ex art. 183 VI co n. 2 cpc.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sull'inquadramento della domanda.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 23.12.2022, Parte_1 evocava in giudizio chiedendone la condanna al pagamento di € 15.550,00 oltre Iva e interessi _1 quale corrispettivo per la progettazione, realizzazione e consegna del mobilio eseguite per l'abitazione di quest'ultima in FI MO, Fraz. Andrate.
Deduceva infatti la società attrice che nel novembre 2018 veniva richiesto da a , società per _1 Parte_1 la quale lavorava quale dipendente, un preventivo per ammobiliare la propria casa;
ad esso seguiva il compimento dei rilievi in loco e di disegni e progetti, ed all'esito veniva consegnata la fornitura, senza che ad essa seguisse il pagamento da parte di seppure promesso a rate secondo disponibilità, nemmeno al _1 momento dell'interruzione del rapporto di lavoro avvenuto il 9.9.2021, nè successivamente.
Si costituiva, tempestivamente, il 30.3.2023 contestando la domanda avversaria e _1 chiedendone il rigetto;
in particolare, ammetteva la realizzazione e la consegna della fornitura da parte di
, ma opponeva che nessun corrispettivo fosse per essa dovuto, essendo già stato compensato dalle Parte_1 attività che la medesima aveva svolto in ambito familiare e personale nei confronti della famiglia _1 Pt_2 alla guida dell'impresa attrice. Più precisamente, rilevava come la fornitura fosse stata realizzata in economia per ricompensarla delle citate attività svolte, riguardanti la cura, anche medica, degli animali domestici della famiglia anche in assenza di quest'ultimi. Persona_2
Evidenziava inoltre come dal 2018 fino all'interruzione del rapporto i , e segnatamente , non Pt_2 Parte_1 avessero mai richiesto alcuna somma, ma l'avessero fatto soltanto successivamente all'incrinarsi dei rapporti, dovuto da una parte alle richieste svolte da di pagamento relativamente a differenze retributive (livello _1
e orari di straordinari), esitate nel licenziamento da questa subito per giustificato motivo oggettivo
(soppressione mansione cui era addetta), procedimento conclusosi poi (a seguito di impugnazione) con un
4 accordo in sede sindacale (doc.2 ; dall'altra, in ragione dell'azione ingiuntiva presentata dal marito di _1
, per presunti crediti anche a lui dovuti da . _1 Testimone_12 Parte_1
In ogni caso rappresentava che la fornitura era caratterizzata da vizi, e comunque dal valore complessivo SInificativamente inferiore a quello dedotto da controparte.
All'udienza cartolare del 19 aprile 2023 il sottoscritto G.I. concedeva i termini ex art. 183 co.VI cpc, nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano tutte e tre le memorie. All'esito, con ordinanza del 3 gennaio 2024 venivano ammesse le istanze istruttorie esclusivamente con riferimento alla prova testimoniale, diretta e contraria, parzialmente (e nel numero di due testi per parte attrice e tre per parte convenuta), mentre venivano rigettate le richieste di interpello incrociate e la domanda di ammissione di ctu svolta da parte convenuta (sul valore del mobilio consegnato, sulla quantificazione dei vizi e dei costi per rimuoverli); all'udienza del 9 maggio 2024 venivano escussi i due testi di parte convenuta comparsi, e Testimone_4
mentre per parte attrice veniva escusso , in ragione della declaratoria di Tes_11 Testimone_1 incapacità ex art. 246 cpc a testimoniare dell'altro teste comparso, , stante la sussistenza di un Tes_2 interesse giuridico attuale della stessa, per come motivato in udienza.
A conclusione dell'udienza le parti chiedevano il prosieguo dell'istruttoria con prova testimoniale;
il G.I. con ordinanza del 10.5.2024 riteneva la causa matura per la decisione, disattendendo le richieste di prova orale, e di ctu –in difetto di riconvenzionale-, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 3 febbraio 2025.
In tale data la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (di giorni
60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica), decorrenti dalla comunicazione di cancelleria del provvedimento (5.2.2025); nel rispetto dei quali termini tanto parte attrice quanto parte convenuta depositavano tempestivamente tanto le comparse conclusionali quanto le memorie di replica.
II. Sui presupposti processuali, condizioni dell'azione ed instaurazione del giudizio.
Sussiste, pacificamente, la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Como;
risultano rispettate le condizioni dell'azione e i presupposti processuali: in particolare sussistono palesemente, e non oggetto di contestazione, tanto l'interesse ad agire, quanto la legittimazione ad causam, attiva e passiva, quanto la legittimazione ad processum.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, con costituzione tempestiva di parte convenuta, entro venti giorni prima dell'udienza, e dunque anche con possibilità di esplicitare eccezioni non rilevabili d'ufficio.
E' stata ritualmente esperita, seppur infruttuosamente, la negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda.
III. Nel merito della domanda
III.I - Secondo la tesi di parte attrice avrebbe beneficiato di progettazione, realizzazione e consegna di _1 mobili per il suo appartamento –precipuamente mobili della cucina e armadi- senza pagarne tuttavia il corrispettivo.
La tesi di controparte è, invece, che , legale rappresentante di , si fosse offerto nel 2018 di Parte_2 Parte_1 occuparsi di tali attività gratuitamente per compensare, con una sorta di retribuzione in natura, le ore da dedicate all'accudimento degli animali domestici e le ore di straordinario, mentre sarebbero rimaste a _1
5 carico di quest'ultima i costi di trasporto, montaggio, i costi degli elettrodomestici e quanto avrebbe dovuto eventualmente acquistare a sua volta , in sostanza i costi vivi che avrebbe dovuto sostenere. Parte_1 Parte_1
III.II - Orbene, risulta pacifico che sia stata assunta il 5.4.2001 come operaia a tempo _1 indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, e sia rimasta alle dipendenze della fino Parte_1 all'intervenuto licenziamento, svolgendo le mansioni di pulizia, dapprima presso l'impresa, ma man mano frequentando l'abitazione privata di e in Carimate, poi divenuta luogo di impiego Parte_2 Tes_2 prevalente.
Risulta altresì incontestato che tra il 2018, anno della fornitura, e il 2022, anno della negoziazione assistita e del presente giudizio, nessuna richiesta di pagamento sia pervenuta da a fatta eccezione per il Parte_1 _1 messaggio whatsapp del 19.06.2020 (doc. 4 convenuta) con cui un'impiegata amministrativa dell'impresa,
suggeriva l'esistenza di un controcredito dovuto da (“Vedo. Ma mi dicono che hai anche Testimone_3 _1 tu un conto da pagare, come pensi di fare?”), solo a seguito della richiesta di pagamento sollecitata da _1 per un credito vantato dal proprio marito, . Testimone_12
Nessuna richiesta formale, pertanto, prima dell'instaurazione del giudizio, ed una richiesta informale solo tre anni dopo e solo a seguito di sollecito al pagamento, per un'altra voce creditoria, da parte della convenuta, ed a giustificazione dell'inadempimento.
Documentale, inoltre, è il contenuto del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti il
17.12.2021 ed in particolare il punto 5, il quale prevede, tra gli altri aspetti, la rinuncia della lavoratrice “a qualsivoglia pretesa nei confronti dei singoli soci della e SI.ri e , per le Parte_1 Tes_2 Parte_2 prestazioni asseritamente svolte in loro favore e nel loro personale interesse presso loro abitazione”.
III.III - Osserva il Tribunale, a quest'ultimo riguardo, come nel verbale di conciliazione non si faccia riferimento alcuno alla fornitura di mobili: risulta quantomeno anomalo ed inverosimile ipotizzare che se l'impresa attrice avesse all'epoca (2021) vantato ancora il credito rivendicato con il presente giudizio, non l'avrebbe espressamente indicato;
parimenti inverosimile è non immaginare che qualora avesse invece voluto escluderla dalla definizione delle reciproche pendenze l'avrebbe precisato;
così non è stato, con evidente presunzione che, all'epoca, l'attrice non riteneva la progettazione realizzazione e consegna della fornitura un'attività suscettibile di pagamento del corrispettivo in denaro, quanto, piuttosto, il corrispettivo in natura dell'attività
(ulteriore e diversa rispetto al proprio mansionamento) svolta da presso l'abitazione della coppia. _1
Nella stessa prospettiva va letta la richiamata circostanza dell'assenza di richieste di pagamento, o di sollecito, svolte dall'attrice alla convenuta tra il 2018 e il 2022.
III.IV - Rispetto a tali circostanze, parte attrice nelle proprie difese successive –nota del 14.4.23 di trattazione cartolare sostitutiva della prima udienza- nulla eccepisce, e soprattutto nulla allega: non vi è in atti alcun documento relativo ad una richiesta, o sollecito, di pagamento da parte di a per il pagamento Pt_1 _1 della fornitura. Il comportamento formale di successivo alla propria prestazione non si ritiene Parte_1 pertanto per nulla compatibile con quello di un creditore che sta attendendo infruttuosamente la controprestazione dal proprio debitore.
L'operare del principio di non contestazione (art. 115 cpc) e, soprattutto, quello dell'onere della prova (art. 2697 cc), a carico dell'impresa attrice, determinano il rigetto, per infondatezza, della domanda attorea, risultando sufficienti, rispettivamente, a ritenere verosimile la tesi difensiva di parte convenuta e pertinente la propria difesa, e sfornita di prova quella di parte attrice.
6 III.V - Ulteriori indici presuntivi favorevoli alla tesi di parte convenuta sono costituiti dall'assenza di fattura rilasciata dall'attrice –rispetto cui la deduzione per cui la fattura viene formata soltanto dopo il pagamento sconta il richiamo alle fatture pro forma inviate ai privati in data antecedente al pagamento e funzionale ad esso-, nonché l'assenza in atti, tra la documentazione attorea, di fatture a da parte delle imprese da Parte_1 cui l'attrice avrebbe acquistato (vds cap.VI seconda memoria ex art. 183 cpc attrice) i materiali asseritamente acquistati (con esclusione degli elettrodomestici, rispetto cui vi è invece regolare fattura), ciò deponendo nell'ottica di lavori fatti in economia.
III.VI - Solo incidentalmente, si rileva l'invarianza dell'istruttoria compiuta all'udienza del 9.5.2024, tanto con riferimento ai testi di parte attorea che a quelli di parte convenuta.
Per quanto concerne la prova costituenda formata dall'attore, si osserva come il teste attoreo, non Tes_1 abbia fornito alcun elemento utile alla ricostruzione del comportamento tenuto dalle parti successivamente alla fornitura del mobilio;
e quanto a quello precedente, risultando irrilevante: anche ipotizzando l'avvenuta predisposizione del preventivo –seppur non sottoscritto (vds doc.1 e doc.21 attorei)- e l'avvenuta realizzazione del lavoro su impulso di e sotto le sue indicazioni, tali modalità operative non escludono infatti, per ciò _1 solo, il carattere donativo e/o remuneratorio e/o compensativo lato sensu della fornitura da parte di . Parte_1
Inoltre, e con rilievo dirimente in ordine all'irrilevanza delle dichiarazioni del teste, come dallo Tes_13 stesso dichiarato (“normalmente non discuto con il cliente il preventivo. Una volta che mi dicono di procedere procedo”: pag.8 verbale udienza 9.5.2024, e “non me ne occupavo io della fatturazione” pag.9 ibidem), e secondo l'id quod plerumque accidit per le imprese delle dimensioni dell'attrice- non poteva essere al corrente di come venissero regolati i rapporti, a livello di pagamenti, trattandosi di profilo che veniva determinato non da lui, che si limitava alla quotazione senza avere scelte decisionali su eventuali riduzioni e/o sconti da applicare, tantomeno su un eventuale esonero dal pagamento del corrispettivo della merce.
Medesime valutazioni vanno spese con riferimento ai testi di parte convenuta, non essendo gli stessi riusciti a provare circostanze pure dedotte dalla parte a favore della causa remunerativa della prestazione della
, quali sarebbero invece stati (I) il cap. 24 della seconda memoria ex art. 183 co.VI cpc, relativo al Parte_1 punto 24 della comparsa di costituzione e risposta (ovvero che “in più occasioni il SI. ha Parte_2 comunicato ai propri addetti di “non perdere troppo tempo” con la produzione e la verniciatura dei mobili”), essendo sul punto la testimonianza esclusivamente de relato, e (II) il cap. 6 della medesima memoria, relativa al punto 5 della comparsa, relativa alla circostanza che “nell'estate 2018 mentre si trovava Parte_2 unitamente alla SI.ra in fiera propose a quest'ultima di occuparsi lui come della produzione _1 Parte_1 della cucina e dell'armadio di cui la convenuta necessitava”.
Egualmente, va evidenziata l'irrilevanza delle eccezioni di parte convenuta relative all'intestazione delle fatture degli elettrodomestici in proprio favore (ben possibile anche in caso di contratto di compravendita di fornitura,
e funzionale alla trasmissione della garanzia al beneficiario), alla presenza di vizi nel mobilio, nonché quella concernente la presunta eccessiva quantificazione;
si osserva, in relazione a tali ultimi due profili, che trattasi di temi non adeguatamente motivati e rispetto cui la richiesta di ctu appare esplorativa.
Quanto alle difese di , risulta inverosimile che essa facesse lavori senza fattura, a meno che non fossero Pt_1 in economia;
ed è altrettanto evidente come sia poco verosimile ipotizzare che l'attrice facesse far trasportare e montare a terzi, rischiando un lavoro mal fatto, a meno che non si trattasse di lavori fatti in economia.
Né d'altra parte appare di rilievo la circostanza che le fatture relative agli elettrodomestici siano intestate all'impresa (doc. 5 e con indicazione del riferimento del cliente (“Rif. ”), ben potendo _1 _1
7 tale prassi essere compatibile con entrambe le ricostruzioni offerte dalle parti: risulta pacifico infatti che gli elettrodomestici (forno, piano cottura, macchina caffè) siano stati acquistati, a parte, da , come è Parte_1 altrettanto evidente che siano state pagate da ma l'acquisto da fornitore terzo è ben possibile tanto in _1 caso di acquisto da parte dell'impresa per rivendita nell'ambito della consegna dell'ambiente cucina, quanto in ipotesi di regalia intesa quale benefit riconosciuto dall'azienda al proprio dipendente, lato sensu rientrante nel concetto di retribuzione.
In sintesi, merita osservare come il complessivo ventaglio probatorio in atti non consenta di acclarare con certezza che la fornitura sarebbe stata consegnata gratuitamente quale remunerazione delle prestazioni svolte da nondimeno, gli indici presuntivi in tal senso sono molteplici, e maggiori rispetto a quelli portati da _1 parte attrice, su cui grava, peraltro, l'onere della prova di quanto dedotto, in definitiva non soddisfatta.
IV. Sull'irrilevanza della richiesta attorea di rimessione in istruttoria e sulle doglianze relative a tale fase.
Nemmeno nelle note conclusive vengono dall'impresa attrice dedotte le effettive ragioni che dovrebbero dovuto portare all'accoglimento della domanda, concentrandosi invece le difese nel contestare il provvedimento assunto all'udienza di assunzione prove in ordine al teste dichiarato incapace, ed al Tes_2 successivo diniego di ammissione di ulteriore teste.
Si limita il Tribunale a rilevare, a riguardo, che anche ove fossero state assunte le dichiarazioni del teste Tes_2
l'oggetto delle stesse sarebbe stato limitato all'unico capitolo ammesso, n.1 (vds ordinanza del 3.1.2024), il cui contenuto (“Vero che nel Novembre 2018 la SI.ra commissionava a l'esecuzione di tre _1 Pt_1 armadi e dell'arredo completo della cucina come da preventivo sub doc. 21 che mi si rammostra”) è del tutto irrilevante stante le considerazioni già svolte in ordine alla possibile piena compatibilità di una fase progettuale e realizzativa secondo il modus operandi riservato ai clienti (preventivi, quotazioni ecc), e una successiva fase, concernente le determinazioni della proprietà, con le quali può la prestazione essere –come spesso avviene- oggetto di scontistica o anche, come nel caso di specie, di esclusione di pagamento per determinate ragioni, quale la causa donativa per remunerazione ravvisata nel caso in esame.
Tantomeno a diverse conclusioni avrebbe portato l'ammissione di tutti i quattordici capitoli di prova formulati da parte attrice: la “drastica riduzione istruttoria” di cui si duole, infatti –oltre che adeguatamente motivata con le ordinanze del 3.1.2024 e, specificamente, del 3.2.2025- trova conferma nelle valutazioni appena spese, per quanto concerne i primi nove capitoli, il dodicesimo, il tredicesimo ed il quattordicesimo (trattandosi di circostanze il cui accertamento prescinde dalle successive potenziali decisioni dei capi dell'impresa), mentre gli unici capitoli che avrebbero potuto astrattamente dimostrare l'intesa sul pagamento di un corrispettivo, il decimo e l'undicesimo, risultano palesemente generici (“[…]avrebbe versato la somma un poco alla volta”,
“[…]sollecitavano a più riprese il pagamento”).
La domanda attorea risulta pertanto sfornita di adeguato supporto probatorio, tanto documentale quanto a livello di prova costituenda, non potendosi tale lacuna imputare alla selezione in sede istruttoria compiuta dal giudicante, per le ragioni espresse.
Del tutto priva di fondamento è infine la tesi sostenuta dall'attrice in ordine all'asserita triplicazione della retribuzione ottenuta da per l'attività extra svolta nell'abitazione della coppia non _1 Persona_2 risultando provato che le contestazioni sul rapporto di lavoro che hanno portato all'accordo sindacale riguardassero unicamente tale attività extra moenia, e non anche quella presso il luogo di lavoro, e non
8 spiegandosi, ove così fosse, le ragioni per le quali nell'accordo sindacale la società non ha richiamato il credito oggetto del presente giudizio.
V. Sulle conclusioni.
Per tutte le ragioni che precedono la domanda deve essere disattesa, la ricostruzione fornita da parte convenuta risultando la spiegazione più plausibile della mancata emissione della fattura, della mancata richiesta formale di pagamento dell'importo per anni e della mancata indicazione della presenza di credito residuo in accordo sindacale evidentemente novativo;
e difettando del tutto, si ribadisce, la prova attorea dei fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda.
VI. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate ai medi con riferimento alle prime due fasi, e a quella decisionale, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 5.200,00 - 26.000,00) alla luce del valore di causa (€ 15.550,00 oltre iVA). Trovano compensazione in relazione alla fase istruttoria, stante la sostanziale irrilevanza tanto di quelle proposte da entrambe le parti (tanto con riferimento alla prova orale che alla ctu) quanto di quelle assunte in udienza a seguito di ammissione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: _1
Respinge la domanda attorea.
Condanna , in persona del l.r.p.t, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_1 che quantifica, complessivamente, in € 3.397,00 (tremilatrecentonovantasette/00), oltre _1 rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 24 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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