Decreto cautelare 2 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 02/08/2022, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2022
N. 00387/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00920/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2022, proposto da
F.G.C.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di Porto Cesareo – Settore I Ufficio Demanio Marittimo – prot. n. 0021036 datato 27.07.2022 e notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Rif.to prot. n. 17828/A del 28.06.2022 – richiesta assegnazione provvisoria in concessione di area demaniale marittima – Comunicazione di improcedibilità” nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- trattasi di concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative;
- il rilascio del titolo concessorio presuppone il previo esperimento di gara ad evidenza pubblica;
- l’uso temporaneo non può riguardarsi con riferimento alla durata del rapporto cosi come richiesto (30 gg.), occorrendo viceversa considerare la natura occasionale o meno dell’attività, non potendo pertanto assimilarsi la fattispecie in esame alla concessione di area demaniale finalizzata alla realizzazione di un determinato evento;
- che l’attività di posa di ombrelloni, sdraio ed arredi per la balneazione costituisce attività complementare ed accessoria rispetto all’attività principale connessa all’esercizio dell’attività turistico ricettiva esercitata dalla ricorrente, dovendosi conseguentemente riguardare la sussistenza o meno del fine di lucro non con esclusivo riferimento alla attività accessoria, bensì con riferimento all’attività commerciale complessivamente considerata;
- che il predetto fine di lucro non resta pertanto escluso dal fatto dell’essere riservato l’utilizzo dell’area in va esclusiva agli ospiti della struttura ricettiva o villaggio turistico della ricorrente;
Ritenuto che, per quanto sopra considerato, non ricorre – sia pure ad un primo sommario esame – il necessario requisito del fumus boni juris, atteso che il rilascio del titolo si porrebbe in contrasto frontale anzitutto con le norme statali, regionale che regolano l’assegnazione di concessioni demaniali marittime.
P.Q.M.
Respinge l’istanza di cautela monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 2 agosto 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO