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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 666/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PIERANGELO PROCACCIO (CF: C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. ANDREA FIORETTI (CF ) C.F._3
(CF ) E PER ESSA QUALE Controparte_2 P.IVA_2
RI (CF ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'Avv. MARCO ROSSI (CF ) C.F._4
APPELLATE avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Repert. n. 531/2023 del 10/03/2023 emessa dal
Tribunale di Pistoia
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
In data 29/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa che tutte sin da ora si impugnano, riformare l'impugnata ordinanza resa dal Tribunale di Pistoia nel Giudizio n. RG n. 3462/2020 DEL 10/03/2023 (all. 1) e, per l'effetto e per i motivi tutti innanzi indicati e per quelli di cui all'atto di ricorso del primo grado, piaccia a Codesta Corte di Appello adita, contraris reiectis: • dichiarare l'interesse ad agire dell'odierno appellante al momento di proposizione della domanda introduttiva del Giudizio di primo grado;
• accertare e dichiarare la cessata materia del contendere solo successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del Giudizio di primo grado e, per l'effetto, in riforma altresi del capo relativo alle spese, dichiarare la soccombenza virtuale delle convenute e condannare la e la – in persona Controparte_2 Controparte_1 dei rispettivi legali rappresentanti - al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del Giudizio – maggiorate degli oneri di Legge – da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”
Per : In via preliminare: 1) Dichiarare inammissibile Controparte_3
l'appello proposto per le ragioni esposte nel presente atto, con conseguente conferma dell'ordinanza appellata. Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'appellante e per l'effetto confermare l'ordinanza n. 531/2023 pubblicata il 10/3/2023 (RG n. 3462/2020) del Tribunale di Pistoia;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1 adita, contrariis rejectis: a. in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello del signor per difetto di interesse Parte_1 ad impugnare e ai sensi degli artt. 342 - 348 bis c.p.c.; b. nel merito: rigettare l'appello promosso con atto di citazione dal signor perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza impugnata, se del caso anche in forza delle eccezioni rimaste assorbite e riproposte ex art. 346 c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi del giudizio d'appello”.
pagina 2 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Repert. n. 531/2023 del 10/03/2023 il
Tribunale di Pistoia ha così deciso:
1. dichiara inammissibile il ricorso, per difetto di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.;
2. condanna al rimborso delle spese di lite nei confronti delle Parte_1 parti resistenti, che si liquidano in € 3.809,00 ciascuna, oltre accessori di Legge;
3. pone le spese di CTU integralmente in capo a parte ricorrente.
Tale sentenza è stata emessa sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. col quale il aveva chiesto di accertare e dichiarare le illegittime segnalazioni a Parte_1 sofferenza del proprio nominativo operate dalle convenute presso la Centrale
Rischi della Banca d'Italia e, per l'effetto, ordinare alla Controparte_1
e ad , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] CP_3 tempore, di provvedere alla loro cancellazione, con ogni conseguenza di legge.
La si era costituita in giudizio ed aveva Controparte_1 chiesto, in via pregiudiziale di rito, dichiararsi l'inammissibilità delle domande avversarie e, nel merito, il loro rigetto, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Si era altresì costituita in giudizio (già ) Controparte_2 CP_3 chiedendo in rito, dichiararsi la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente e, per l'effetto, dichiararsi cessata materia del contendere ed in subordine, dichiararsi l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, a favore del Tribunale di Venezia, nel cui circondario vi era la propria sede legale. Nel merito, la predetta resistente aveva concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato, asserendo di non aver mai segnalato il a sofferenza presso la Centrale Rischi, Parte_1 in relazione al credito alla stessa ceduto dal predetto istituto bancario, relativo contratto di finanziamento n. 28726022001, in forza del quale il medesimo pagina 3 di 16 APPELLANTE era coobbligato insieme al debitore principale . Persona_1
Espletata CTU contabile, la causa era stata decisa come sopra riportato.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
(di seguito solo ) e Controparte_1 CP_4 CP_3
(di seguito (entrambe anche APPELLATE) proponendo gravame
[...] CP_3 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Erronea applicazione dell'art. 100 c.p.c.;
2) Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Contr Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Si è costituita in giudizio anche (nuova Controparte_2 denominazione di e di seguito quale mandataria di CP_3 CP_5 [...]
(di seguito ) eccependo l'inammissibilità del gravame CP_3 CP_6 ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestando nel merito l'appello di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della ordinanza impugnata.
In data 29/5/2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
pagina 4 di 16 IN VIA PRELIMINARE
Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. in quanto il gravame ha consentito di cogliere la portata delle censure mosse avverso l'impugnata ordinanza, né risulta manifestamente infondato tanto che la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
NEL MERITO
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata
L'APPELLANTE critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto inammissibile la domanda per il fatto che “l'attività di segnalazione CP_ alla CR della Banca d'Italia da parte dell'istituto di credito (fosse) cessata in data Novembre 2020 in seguito al pagamento (in data Ottobre 2020) da parte del ricorrente” con la conseguenza che egli non avrebbe avuto alcun interesse ad agire ovvero a richiedere la cancellazione delle segnalazioni a “sofferenza”, denunciando sul punto violazione dell'art. 100 c.p.c.
In particolare, il sostiene che le segnalazioni alla CR, non Parte_1 sarebbero state propriamente cancellate nel novembre 2020 ma, semplicemente, interrotte da tale data, con la conseguenza che quelle precedenti a tale interruzione sarebbero state ancora presenti e visibili al sistema bancario.
Visibilità riscontrabile anche al momento del deposito della propria domanda giudiziale, risalente al 28/12/2020, considerato che le segnalazioni pregresse alla data di interruzione rimangono visibili al sistema interbancario quanto meno per i
24 mesi successivi alla predetta interruzione.
pagina 5 di 16 Da tanto, risulterebbe evidente, a detta dell'APPELLANTE, che, al momento della domanda egli avesse un interesse a richiedere la cancellazione delle segnalazioni negative – pregresse a tale interruzione ed ancora visibili ai terzi – poiché preclusive dell'accesso al credito e comunque lesive della propria immagine e del proprio buon nome.
Il Giudice di prime cure, insiste il avrebbe dovuto, dunque, Parte_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere, per il fatto che, al momento della decisione, erano decorsi i termini di rilevazione da parte delle Banche, con conseguente diversa regolamentazione delle spese di lite.
Replica eccependo l'infondatezza del motivo, in quanto l'interesse ad CP_6 agire del in realtà difettava dei requisiti previsti per legge, non Parte_1 essendo stato né attuale, né concreto, poiché, a fronte dell'intervenuto pagamento ricevuto e contabilizzato in data 15.10.2020, la cessionaria del credito aveva provveduto ad inviargli la quietanza liberatoria (cfr. doc. 4 ricorso avverso) ed a chiedere la cancellazione della segnalazione a sofferenza, originariamente Contr effettuata dalla cedente
La predetta APPELLATA precisa, che tale cancellazione era destinata a realizzarsi con il decorso del tempo (24/36 mesi dal 31.10.2020), per fatto indipendente Contr dalla volontà propria e di e che quindi, non sussistevano i presupposti fattuali per l'accoglimento delle domande avversarie, dato che la cancellazione della segnalazione era stata tempestiva (in conformità con i tempi tecnici previsti dalla normativa) e in ogni caso, antecedente (ottobre 2020) al deposito del ricorso ex adverso proposto (dicembre 2020).
contesta anche la sussistenza dei presupposti per la configurabilità CP_6 della lamentata “violazione dei diritti di immagine e del buon nome (pag. 5 citazione appello) quale doglianza generica e sfornita di prova.
pagina 6 di 16 Contr Dal canto proprio la fonda la propria difesa sulla carenza, in capo al dell'interesse ad impugnare, ex art. 100 c.p.c., interesse che va Parte_1 considerato in relazione all'utilità concreta che può derivare alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e che non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica.
Secondo la predetta APPELLATA, l'appello avversario, dunque, mirerebbe solamente a sostituire una pronuncia di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, con una statuizione di cessazione della materia del contendere, erroneamente considerata dall'APPELLANTE riconducibile ad un'ipotesi di sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, avendo lo stesso sostenuto che l'interesse ad agire alla cancellazione della sola visibilità della segnalazione non più esistente sussisteva al deposito del ricorso, ma che “le more del Giudizio hanno fatto cessare ... la materia del contendere essendo decorsi i termini di rilevazione da parte delle banche al momento del deposito della sentenza”.
Contr Alla stregua di ciò, a detta di la sostituzione della pronuncia di carenza d'interesse ad agire con quella di cessazione della materia del contendere non sarebbe idonea a soddisfare di per sé, alcun apprezzabile interesse ad appellare, anche perché il pur trascrivendo l'intera motivazione Parte_1 dell'ordinanza, incentra il primo motivo di appello solamente sul difetto di interesse ad agire relativamente alla domanda di cancellazione delle pretese segnalazioni illegittime, trascurando di impugnare anche l'altra parte autonoma della motivazione, posta dal primo Giudice a fondamento della decisione e cioè quella riguardante la domanda di accertamento della illegittimità delle segnalazioni alla Centrale Rischi.
Il Giudice di prime cure ha sostanzialmente ritenuto il ricorrente Parte_1 carente di interesse ad agire, così statuendo:
pagina 7 di 16 • “quanto all'accertamento ed alla declaratoria di illegittimità della segnalazione, come a chiare lettere affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 20885/2019), non essendo proponibile una azione autonoma di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto “[..]”;
• “quanto alla richiesta cancellazione, non essendo ottenibile alcun risultato di vantaggio dall'eventuale accoglimento del ricorso, posto che la segnalazione era già venuta meno prima dell'introduzione del ricorso medesimo”.
Ciò posto, rileva il Collegio che, nella fattispecie, la segnalazione è relativa al contratto di finanziamento n. 28726022001 il cui credito al rimborso del dovuto Contr era stato ceduto da a e di cui il era coobbligato, CP_3 Parte_1 insieme al debitore principale . Persona_1
Inoltre, stando alla CTU:
• “la segnalazione è stata fatta in origine da Controparte_1
nel periodo di riferimento Febbraio 2011. Tale segnalazione si è ripetuta ogni
[...] mese fino al periodo di riferimento Dicembre 2019. Nel periodo di riferimento
Dicembre 2019 viene evidenziata la cessione del credito da a CP_7 CP_3
e contestualmente il cambio di intestazione dell'intermediario che effettua la
[...] segnalazione. Si precisa che successivamente ha ripetuto ogni mese CP_3 la segnalazione fino al periodo di riferimento settembre 2020 (ottobre)”;
• “la segnalazione è stata cancellata in data 31/10/2022 e che in ogni caso la visibilità della stessa ha una profondità storica di 24 mesi per gli intermediari”.
Occorre preliminarmente precisare che, con riguardo alla cancellazione della segnalazione, l'indicazione della data 31/10/2022 è un mero refuso del CTU che nella propria relazione ha altrove indicato la data corretta del 31/10/2020.
pagina 8 di 16 Nel merito, si osserva che a norma dell'art. 100 c.p.c. “per proporre una domanda
o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Tale norma indica, quindi, l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, che consiste appunto nell'interesse di chi propone la domanda ad ottenere una tutela giurisdizionale.
In particolare, “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti
l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore (..)”
(Cass. Ordinanza n. 12733 del 09/05/2024).
Inoltre, “l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo ed alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato (Cass.
10851/2023; Cass. 11/09/2018, n. 22098).
Ciò, in virtù del principio secondo il quale, a norma dell'art. 100 c.p.c. l'interesse ad impugnare – al pari di quello ad agire – si configura quale interesse ad ottenere una pronuncia che produca una utilità in termini sostanziali per l'appellante e che abbia un risvolto pratico, che possa incidere sulla sfera di interesse dello stesso. E' evidente, peraltro, che tale utilità debba sussistere al momento della proposizione del gravame e mantenere la propria forza propulsiva nel momento della decisione e ciò, in quanto, la sua sopravvenuta carenza svuoterebbe di significato logico la pronuncia successiva.
In conclusione, quanto detto è sintetizzabile nel principio sostanzialistico per cui, la sopravvenienza di un fatto che privi di rilievo concreto la questione oggetto di gravame provoca la caducazione dell'interesse ad impugnare del ricorrente, così rendendo inammissibile l'atto introduttivo.
pagina 9 di 16 La Corte regolatrice ha avuto modo di distinguere la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dalla cessazione della materia del contendere, avendo statuito sul punto che quest'ultima “presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21757 del 29/07/2021).
Nel caso di specie, considerato, come sopra ampiamente argomentato, che l'interesse ad agire è unicamente configurabile e sussistente allorché il ricorso all'
Autorità Giudiziaria si presenti come indispensabile per porre rimedio allo stato di fatto, lesivo del diritto dedotto in giudizio, ritiene il Collegio che il Giudice di primo grado abbia correttamente ritenuto inammissibile il ricorso presentato dall'odierno appellante, per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Infatti, dalla stessa documentazione prodotta dal e da quanto Parte_1 accertato dal CTU, si evince che, in data 31/10/2020, a seguito del pagamento pagina 10 di 16 eseguito dal primo, era stata cancellata la segnalazione a sofferenza effettuata nei suoi confronti, con la conseguenza che persino alla data di introduzione del procedimento sommario di cognizione di primo grado, risalente al 28.12.2020, era già venuto meno il reale interesse ad agire dell'odierno APPELLANTE, originario ricorrente, ovvero il suo interesse ad ottenere quanto richiesto col ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Non assume rilevanza il fatto che la visibilità di tale segnalazione avrebbe dovuto avere, per gli intermediari, una durata di 24 mesi – come precisato dal CTU, in base ad un estratto della Centrale Rischi, secondo cui “Le richieste di prima informazione possono essere avanzate con una profondità storica di 36 mesi per le imprese, le famiglie produttrici, le pubbliche amministrazioni e le associazioni;
24 mesi per le famiglie consumatrici” - posto che tale perdurante visibilità rientra tra le inevitabili conseguenze della cancellazione ed ha lo scopo di monitorare se il soggetto mantenga o meno la sua capacità di onorare le proprie obbligazioni, dopo aver estinto il debito.
A ciò si aggiunga, da un lato che il fatto che alla data di introduzione del ricorso non fossero trascorsi i 24 mesi non fa sorgere un interesse all'azione, visto che gli intermediari, pur continuando a vedere la segnalazione, vedevano anche che era stata cancellata, per cui, non venendo contestata la sua originaria legittimità, il risultato era stato comunque ottenuto e dall'altro, che comunque, come affermato dallo stesso nel corso del giudizio di primo grado, anche questo Parte_1 effetto secondario della cancellazione era venuto meno - in virtù del consumarsi del termine dei 24 mesi alla data della decisione impugnata (10.03.2023) - con conseguente perdita in via definitiva di ogni utilità derivante dall'eventuale accoglimento delle statuizioni invocate col ricorso introduttivo.
Pertanto, correttamente, il Giudice di primo grado non ha dichiarato cessata la materia del contendere, come avrebbe voluto l'APPELLANTE, in quanto,
pagina 11 di 16 l'estinzione sostanziale della segnalazione era già avvenuta prima dell'inizio del giudizio, di talché, in virtù dei principi di diritto sopra affermati, l'interesse ad agire (ossia l'interesse al ricorso o in generale alla domanda introduttiva di un giudizio) pur dovendo persistere per tutta la durata del processo, era carente sin dall'inizio, essendo venuto meno per effetto della cancellazione della segnalazione a sofferenza.
Peraltro, persino quando la mancanza dell'interesse ad agire si verifichi nel corso del giudizio, ciò implica “l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25278 del 29/11/2006 e nello stesso senso
Cass. n. 10851/2023).
In conclusione, la sentenza impugnata sul punto va confermata per avere il tribunale correttamente ritenuto insussistente l'interesse ad agire del ricorrente.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata
Con il secondo motivo, l'APPELLANTE critica la sentenza per avere il Giudice di prime cure emesso, nei suoi confronti, condanna “al rimborso delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti, che si liquidano in € 3.809,00 ciascuna, oltre accessori di Legge” e per aver posto anche le spese di CTU integralmente a proprio carico denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
A sostegno della doglianza il ribadisce di aver avuto un evidente Parte_1 interesse ad agire in giudizio, consistente in quello a far cancellare le segnalazioni pregresse alla loro “interruzione” e pertanto il Giudice di primo grado, verificato ciò al momento della proposizione della domanda, avrebbe dovuto, a seguito della successiva cessazione della materia del contendere, in forza del principio della soccombenza virtuale, condannare le parti resistenti al pagamento delle spese, e non, come invece ha fatto, condannare lui stesso.
pagina 12 di 16 A sostegno della propria tesi, il allega l'illegittimità delle Parte_1 segnalazioni, con riguardo sia all'insussistenza del presupposto sostanziale delle medesime, non essendo stata fornita alcuna prova della propria condizione di grave difficolta economica e quindi del fatto che egli si fosse trovato in uno stato di “sofferenza”, sia alla mancanza del loro preavviso, imposto dall'art. 125 TUB nonché dall'art. 4 comma 7 del di buona condotta dei sistemi finanziari, avendogli CP_
inviato una lettera in data 08/04/2020 (a cui è poi seguito il pagamento) e quindi solo successivamente alla segnalazione avvenuta nel gennaio 2020, Contr mentre la avrebbe omesso del tutto di comprovare di aver assolto a tale obbligo di preavviso.
Pertanto, a detta dell'APPELLANTE, entrambe le segnalazioni presso la Centrale
Rischi della Banca d'Italia avrebbero dovuto essere considerate illegittime, con l'ovvia conseguenza che correttamente egli ne aveva richiesto – previa declaratoria della loro illegittimità – la cancellazione e con l'ulteriore conseguenza che, cessata la materia del contendere nelle more del giudizio, egli stesso non avrebbe potuto essere ritenuto soccombente, né, essere quindi, condannato al pagamento delle spese processuali.
Replica che il Tribunale avrebbe correttamente condannato il CP_6 al pagamento delle spese di lite, considerata la palese assenza di Parte_1 interesse ad agire dello stesso e l'insussistenza delle sue doglianze.
Contr
- considerata l'inammissibilità del primo motivo di appello – ritiene assorbita la seconda censura, in quanto incentrata unicamente sulla riforma della condanna alle spese, per asserita cessazione della materia del contendere e deduce che l'APPELLANTE avrebbe basato la propria tesi su un presupposto sbagliato ossia, sul fatto che l'accertamento della illegittimità della segnalazione alla Centrale
Rischi potesse costituire oggetto di un'autonoma domanda giudiziale, traendo da pagina 13 di 16 tale premessa il corollario che, una volta accertata l'illegittimità della segnalazione, la relativa “domanda” avrebbe dovuto essere accolta.
Contr Tale assunto, a detta della non sarebbe, invece, condivisibile, perché qualsiasi domanda giudiziale deve avere necessariamente per oggetto l'accertamento di un diritto. Conclusione cui è correttamente pervenuto il Giudice di primo grado, nella parte motiva non impugnata dall'appellante. Inoltre, il non avrebbe nemmeno denunciato alcun pregiudizio Parte_1 concretamente derivato da tale segnalazione - formalmente visibile unicamente per disposizioni regolamentari - tanto che non avrebbe formulato neppure una domanda di risarcimento danni, né avrebbe prodotto alcuna documentazione idonea a sostegno dell'inesistenza del debito e del proprio adempimento prima della segnalazione, essendosi limitato a contestare la legittimità formale, senza neppure giustificare il mancato pagamento del debito a far data dal 2011.
Contr Ed ancora in riferimento al mancato preavviso, afferma che il preavviso di segnalazione in Centrale Rischi al consumatore, costituisce, solo, un mero obbligo di trasparenza, il cui inadempimento, ove riscontrato, non inficia la validità della segnalazione, ma al più può dare adito a conseguenze risarcitorie, come rilevato peraltro anche dal medesimo CTU. Conseguenze risarcitorie che, nella specie, è pacifico non siano state dedotte.
Ciò posto, il Collegio ritiene che il motivo in argomento sia assorbito dalle considerazioni svolte in ordine al primo motivo e che, quindi, il Giudice di primo grado abbia correttamente posto a carico del carente di interesse Parte_1 ad agire sin dalla data del deposito del ricorso introduttivo, le spese del giudizio, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Ad ogni buon conto, con riguardo all'accertamento ed alla declaratoria di illegittimità della segnalazione, si rileva, in ottemperanza all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, “poiché la tutela giurisdizionale è
pagina 14 di 16 tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che rappresentino elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza” (Cass. Sez. U,
20/12/2006, n. 27187).
Infatti “(..) il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez.2 Ordinanza n. 12733 del 2024).
Applicando tali principi di diritto al caso in esame, risulta evidente che il Tribunale abbia correttamente ritenuto che il mero accertamento della illegittimità della segnalazione alla Centrale rischi, non seguito da alcuna richiesta risarcitoria, a fronte della carenza di interesse del ad ottenere la cancellazione di Parte_1 tale segnalazione, in quanto già avvenuta ante causam, non potesse costituire oggetto di un'autonoma domanda giudiziale, né tantomeno del relativo accoglimento.
In conclusione, la sentenza sul punto va confermata.
III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito Contr del giudizio complessivo (che vede vittoriose e le spese CP_6 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in Parte_1 relazione al valore indeterminato basso della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi a fronte della scarsa complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria, in quanto non svolta.
pagina 15 di 16 Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di rappresentata dalla mandataria Controparte_2 [...]
, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Repert. n. 531/2023 CP_3 del 10/03/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore di ciascuna appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 18.06.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 666/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PIERANGELO PROCACCIO (CF: C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. ANDREA FIORETTI (CF ) C.F._3
(CF ) E PER ESSA QUALE Controparte_2 P.IVA_2
RI (CF ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'Avv. MARCO ROSSI (CF ) C.F._4
APPELLATE avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Repert. n. 531/2023 del 10/03/2023 emessa dal
Tribunale di Pistoia
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
In data 29/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa che tutte sin da ora si impugnano, riformare l'impugnata ordinanza resa dal Tribunale di Pistoia nel Giudizio n. RG n. 3462/2020 DEL 10/03/2023 (all. 1) e, per l'effetto e per i motivi tutti innanzi indicati e per quelli di cui all'atto di ricorso del primo grado, piaccia a Codesta Corte di Appello adita, contraris reiectis: • dichiarare l'interesse ad agire dell'odierno appellante al momento di proposizione della domanda introduttiva del Giudizio di primo grado;
• accertare e dichiarare la cessata materia del contendere solo successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del Giudizio di primo grado e, per l'effetto, in riforma altresi del capo relativo alle spese, dichiarare la soccombenza virtuale delle convenute e condannare la e la – in persona Controparte_2 Controparte_1 dei rispettivi legali rappresentanti - al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del Giudizio – maggiorate degli oneri di Legge – da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”
Per : In via preliminare: 1) Dichiarare inammissibile Controparte_3
l'appello proposto per le ragioni esposte nel presente atto, con conseguente conferma dell'ordinanza appellata. Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'appellante e per l'effetto confermare l'ordinanza n. 531/2023 pubblicata il 10/3/2023 (RG n. 3462/2020) del Tribunale di Pistoia;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1 adita, contrariis rejectis: a. in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello del signor per difetto di interesse Parte_1 ad impugnare e ai sensi degli artt. 342 - 348 bis c.p.c.; b. nel merito: rigettare l'appello promosso con atto di citazione dal signor perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza impugnata, se del caso anche in forza delle eccezioni rimaste assorbite e riproposte ex art. 346 c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi del giudizio d'appello”.
pagina 2 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Repert. n. 531/2023 del 10/03/2023 il
Tribunale di Pistoia ha così deciso:
1. dichiara inammissibile il ricorso, per difetto di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.;
2. condanna al rimborso delle spese di lite nei confronti delle Parte_1 parti resistenti, che si liquidano in € 3.809,00 ciascuna, oltre accessori di Legge;
3. pone le spese di CTU integralmente in capo a parte ricorrente.
Tale sentenza è stata emessa sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. col quale il aveva chiesto di accertare e dichiarare le illegittime segnalazioni a Parte_1 sofferenza del proprio nominativo operate dalle convenute presso la Centrale
Rischi della Banca d'Italia e, per l'effetto, ordinare alla Controparte_1
e ad , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] CP_3 tempore, di provvedere alla loro cancellazione, con ogni conseguenza di legge.
La si era costituita in giudizio ed aveva Controparte_1 chiesto, in via pregiudiziale di rito, dichiararsi l'inammissibilità delle domande avversarie e, nel merito, il loro rigetto, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Si era altresì costituita in giudizio (già ) Controparte_2 CP_3 chiedendo in rito, dichiararsi la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente e, per l'effetto, dichiararsi cessata materia del contendere ed in subordine, dichiararsi l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, a favore del Tribunale di Venezia, nel cui circondario vi era la propria sede legale. Nel merito, la predetta resistente aveva concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato, asserendo di non aver mai segnalato il a sofferenza presso la Centrale Rischi, Parte_1 in relazione al credito alla stessa ceduto dal predetto istituto bancario, relativo contratto di finanziamento n. 28726022001, in forza del quale il medesimo pagina 3 di 16 APPELLANTE era coobbligato insieme al debitore principale . Persona_1
Espletata CTU contabile, la causa era stata decisa come sopra riportato.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
(di seguito solo ) e Controparte_1 CP_4 CP_3
(di seguito (entrambe anche APPELLATE) proponendo gravame
[...] CP_3 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Erronea applicazione dell'art. 100 c.p.c.;
2) Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Contr Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Si è costituita in giudizio anche (nuova Controparte_2 denominazione di e di seguito quale mandataria di CP_3 CP_5 [...]
(di seguito ) eccependo l'inammissibilità del gravame CP_3 CP_6 ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestando nel merito l'appello di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della ordinanza impugnata.
In data 29/5/2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
pagina 4 di 16 IN VIA PRELIMINARE
Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. in quanto il gravame ha consentito di cogliere la portata delle censure mosse avverso l'impugnata ordinanza, né risulta manifestamente infondato tanto che la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
NEL MERITO
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata
L'APPELLANTE critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto inammissibile la domanda per il fatto che “l'attività di segnalazione CP_ alla CR della Banca d'Italia da parte dell'istituto di credito (fosse) cessata in data Novembre 2020 in seguito al pagamento (in data Ottobre 2020) da parte del ricorrente” con la conseguenza che egli non avrebbe avuto alcun interesse ad agire ovvero a richiedere la cancellazione delle segnalazioni a “sofferenza”, denunciando sul punto violazione dell'art. 100 c.p.c.
In particolare, il sostiene che le segnalazioni alla CR, non Parte_1 sarebbero state propriamente cancellate nel novembre 2020 ma, semplicemente, interrotte da tale data, con la conseguenza che quelle precedenti a tale interruzione sarebbero state ancora presenti e visibili al sistema bancario.
Visibilità riscontrabile anche al momento del deposito della propria domanda giudiziale, risalente al 28/12/2020, considerato che le segnalazioni pregresse alla data di interruzione rimangono visibili al sistema interbancario quanto meno per i
24 mesi successivi alla predetta interruzione.
pagina 5 di 16 Da tanto, risulterebbe evidente, a detta dell'APPELLANTE, che, al momento della domanda egli avesse un interesse a richiedere la cancellazione delle segnalazioni negative – pregresse a tale interruzione ed ancora visibili ai terzi – poiché preclusive dell'accesso al credito e comunque lesive della propria immagine e del proprio buon nome.
Il Giudice di prime cure, insiste il avrebbe dovuto, dunque, Parte_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere, per il fatto che, al momento della decisione, erano decorsi i termini di rilevazione da parte delle Banche, con conseguente diversa regolamentazione delle spese di lite.
Replica eccependo l'infondatezza del motivo, in quanto l'interesse ad CP_6 agire del in realtà difettava dei requisiti previsti per legge, non Parte_1 essendo stato né attuale, né concreto, poiché, a fronte dell'intervenuto pagamento ricevuto e contabilizzato in data 15.10.2020, la cessionaria del credito aveva provveduto ad inviargli la quietanza liberatoria (cfr. doc. 4 ricorso avverso) ed a chiedere la cancellazione della segnalazione a sofferenza, originariamente Contr effettuata dalla cedente
La predetta APPELLATA precisa, che tale cancellazione era destinata a realizzarsi con il decorso del tempo (24/36 mesi dal 31.10.2020), per fatto indipendente Contr dalla volontà propria e di e che quindi, non sussistevano i presupposti fattuali per l'accoglimento delle domande avversarie, dato che la cancellazione della segnalazione era stata tempestiva (in conformità con i tempi tecnici previsti dalla normativa) e in ogni caso, antecedente (ottobre 2020) al deposito del ricorso ex adverso proposto (dicembre 2020).
contesta anche la sussistenza dei presupposti per la configurabilità CP_6 della lamentata “violazione dei diritti di immagine e del buon nome (pag. 5 citazione appello) quale doglianza generica e sfornita di prova.
pagina 6 di 16 Contr Dal canto proprio la fonda la propria difesa sulla carenza, in capo al dell'interesse ad impugnare, ex art. 100 c.p.c., interesse che va Parte_1 considerato in relazione all'utilità concreta che può derivare alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e che non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica.
Secondo la predetta APPELLATA, l'appello avversario, dunque, mirerebbe solamente a sostituire una pronuncia di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, con una statuizione di cessazione della materia del contendere, erroneamente considerata dall'APPELLANTE riconducibile ad un'ipotesi di sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, avendo lo stesso sostenuto che l'interesse ad agire alla cancellazione della sola visibilità della segnalazione non più esistente sussisteva al deposito del ricorso, ma che “le more del Giudizio hanno fatto cessare ... la materia del contendere essendo decorsi i termini di rilevazione da parte delle banche al momento del deposito della sentenza”.
Contr Alla stregua di ciò, a detta di la sostituzione della pronuncia di carenza d'interesse ad agire con quella di cessazione della materia del contendere non sarebbe idonea a soddisfare di per sé, alcun apprezzabile interesse ad appellare, anche perché il pur trascrivendo l'intera motivazione Parte_1 dell'ordinanza, incentra il primo motivo di appello solamente sul difetto di interesse ad agire relativamente alla domanda di cancellazione delle pretese segnalazioni illegittime, trascurando di impugnare anche l'altra parte autonoma della motivazione, posta dal primo Giudice a fondamento della decisione e cioè quella riguardante la domanda di accertamento della illegittimità delle segnalazioni alla Centrale Rischi.
Il Giudice di prime cure ha sostanzialmente ritenuto il ricorrente Parte_1 carente di interesse ad agire, così statuendo:
pagina 7 di 16 • “quanto all'accertamento ed alla declaratoria di illegittimità della segnalazione, come a chiare lettere affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 20885/2019), non essendo proponibile una azione autonoma di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto “[..]”;
• “quanto alla richiesta cancellazione, non essendo ottenibile alcun risultato di vantaggio dall'eventuale accoglimento del ricorso, posto che la segnalazione era già venuta meno prima dell'introduzione del ricorso medesimo”.
Ciò posto, rileva il Collegio che, nella fattispecie, la segnalazione è relativa al contratto di finanziamento n. 28726022001 il cui credito al rimborso del dovuto Contr era stato ceduto da a e di cui il era coobbligato, CP_3 Parte_1 insieme al debitore principale . Persona_1
Inoltre, stando alla CTU:
• “la segnalazione è stata fatta in origine da Controparte_1
nel periodo di riferimento Febbraio 2011. Tale segnalazione si è ripetuta ogni
[...] mese fino al periodo di riferimento Dicembre 2019. Nel periodo di riferimento
Dicembre 2019 viene evidenziata la cessione del credito da a CP_7 CP_3
e contestualmente il cambio di intestazione dell'intermediario che effettua la
[...] segnalazione. Si precisa che successivamente ha ripetuto ogni mese CP_3 la segnalazione fino al periodo di riferimento settembre 2020 (ottobre)”;
• “la segnalazione è stata cancellata in data 31/10/2022 e che in ogni caso la visibilità della stessa ha una profondità storica di 24 mesi per gli intermediari”.
Occorre preliminarmente precisare che, con riguardo alla cancellazione della segnalazione, l'indicazione della data 31/10/2022 è un mero refuso del CTU che nella propria relazione ha altrove indicato la data corretta del 31/10/2020.
pagina 8 di 16 Nel merito, si osserva che a norma dell'art. 100 c.p.c. “per proporre una domanda
o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Tale norma indica, quindi, l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, che consiste appunto nell'interesse di chi propone la domanda ad ottenere una tutela giurisdizionale.
In particolare, “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti
l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore (..)”
(Cass. Ordinanza n. 12733 del 09/05/2024).
Inoltre, “l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo ed alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato (Cass.
10851/2023; Cass. 11/09/2018, n. 22098).
Ciò, in virtù del principio secondo il quale, a norma dell'art. 100 c.p.c. l'interesse ad impugnare – al pari di quello ad agire – si configura quale interesse ad ottenere una pronuncia che produca una utilità in termini sostanziali per l'appellante e che abbia un risvolto pratico, che possa incidere sulla sfera di interesse dello stesso. E' evidente, peraltro, che tale utilità debba sussistere al momento della proposizione del gravame e mantenere la propria forza propulsiva nel momento della decisione e ciò, in quanto, la sua sopravvenuta carenza svuoterebbe di significato logico la pronuncia successiva.
In conclusione, quanto detto è sintetizzabile nel principio sostanzialistico per cui, la sopravvenienza di un fatto che privi di rilievo concreto la questione oggetto di gravame provoca la caducazione dell'interesse ad impugnare del ricorrente, così rendendo inammissibile l'atto introduttivo.
pagina 9 di 16 La Corte regolatrice ha avuto modo di distinguere la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dalla cessazione della materia del contendere, avendo statuito sul punto che quest'ultima “presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21757 del 29/07/2021).
Nel caso di specie, considerato, come sopra ampiamente argomentato, che l'interesse ad agire è unicamente configurabile e sussistente allorché il ricorso all'
Autorità Giudiziaria si presenti come indispensabile per porre rimedio allo stato di fatto, lesivo del diritto dedotto in giudizio, ritiene il Collegio che il Giudice di primo grado abbia correttamente ritenuto inammissibile il ricorso presentato dall'odierno appellante, per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Infatti, dalla stessa documentazione prodotta dal e da quanto Parte_1 accertato dal CTU, si evince che, in data 31/10/2020, a seguito del pagamento pagina 10 di 16 eseguito dal primo, era stata cancellata la segnalazione a sofferenza effettuata nei suoi confronti, con la conseguenza che persino alla data di introduzione del procedimento sommario di cognizione di primo grado, risalente al 28.12.2020, era già venuto meno il reale interesse ad agire dell'odierno APPELLANTE, originario ricorrente, ovvero il suo interesse ad ottenere quanto richiesto col ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Non assume rilevanza il fatto che la visibilità di tale segnalazione avrebbe dovuto avere, per gli intermediari, una durata di 24 mesi – come precisato dal CTU, in base ad un estratto della Centrale Rischi, secondo cui “Le richieste di prima informazione possono essere avanzate con una profondità storica di 36 mesi per le imprese, le famiglie produttrici, le pubbliche amministrazioni e le associazioni;
24 mesi per le famiglie consumatrici” - posto che tale perdurante visibilità rientra tra le inevitabili conseguenze della cancellazione ed ha lo scopo di monitorare se il soggetto mantenga o meno la sua capacità di onorare le proprie obbligazioni, dopo aver estinto il debito.
A ciò si aggiunga, da un lato che il fatto che alla data di introduzione del ricorso non fossero trascorsi i 24 mesi non fa sorgere un interesse all'azione, visto che gli intermediari, pur continuando a vedere la segnalazione, vedevano anche che era stata cancellata, per cui, non venendo contestata la sua originaria legittimità, il risultato era stato comunque ottenuto e dall'altro, che comunque, come affermato dallo stesso nel corso del giudizio di primo grado, anche questo Parte_1 effetto secondario della cancellazione era venuto meno - in virtù del consumarsi del termine dei 24 mesi alla data della decisione impugnata (10.03.2023) - con conseguente perdita in via definitiva di ogni utilità derivante dall'eventuale accoglimento delle statuizioni invocate col ricorso introduttivo.
Pertanto, correttamente, il Giudice di primo grado non ha dichiarato cessata la materia del contendere, come avrebbe voluto l'APPELLANTE, in quanto,
pagina 11 di 16 l'estinzione sostanziale della segnalazione era già avvenuta prima dell'inizio del giudizio, di talché, in virtù dei principi di diritto sopra affermati, l'interesse ad agire (ossia l'interesse al ricorso o in generale alla domanda introduttiva di un giudizio) pur dovendo persistere per tutta la durata del processo, era carente sin dall'inizio, essendo venuto meno per effetto della cancellazione della segnalazione a sofferenza.
Peraltro, persino quando la mancanza dell'interesse ad agire si verifichi nel corso del giudizio, ciò implica “l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25278 del 29/11/2006 e nello stesso senso
Cass. n. 10851/2023).
In conclusione, la sentenza impugnata sul punto va confermata per avere il tribunale correttamente ritenuto insussistente l'interesse ad agire del ricorrente.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata
Con il secondo motivo, l'APPELLANTE critica la sentenza per avere il Giudice di prime cure emesso, nei suoi confronti, condanna “al rimborso delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti, che si liquidano in € 3.809,00 ciascuna, oltre accessori di Legge” e per aver posto anche le spese di CTU integralmente a proprio carico denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
A sostegno della doglianza il ribadisce di aver avuto un evidente Parte_1 interesse ad agire in giudizio, consistente in quello a far cancellare le segnalazioni pregresse alla loro “interruzione” e pertanto il Giudice di primo grado, verificato ciò al momento della proposizione della domanda, avrebbe dovuto, a seguito della successiva cessazione della materia del contendere, in forza del principio della soccombenza virtuale, condannare le parti resistenti al pagamento delle spese, e non, come invece ha fatto, condannare lui stesso.
pagina 12 di 16 A sostegno della propria tesi, il allega l'illegittimità delle Parte_1 segnalazioni, con riguardo sia all'insussistenza del presupposto sostanziale delle medesime, non essendo stata fornita alcuna prova della propria condizione di grave difficolta economica e quindi del fatto che egli si fosse trovato in uno stato di “sofferenza”, sia alla mancanza del loro preavviso, imposto dall'art. 125 TUB nonché dall'art. 4 comma 7 del di buona condotta dei sistemi finanziari, avendogli CP_
inviato una lettera in data 08/04/2020 (a cui è poi seguito il pagamento) e quindi solo successivamente alla segnalazione avvenuta nel gennaio 2020, Contr mentre la avrebbe omesso del tutto di comprovare di aver assolto a tale obbligo di preavviso.
Pertanto, a detta dell'APPELLANTE, entrambe le segnalazioni presso la Centrale
Rischi della Banca d'Italia avrebbero dovuto essere considerate illegittime, con l'ovvia conseguenza che correttamente egli ne aveva richiesto – previa declaratoria della loro illegittimità – la cancellazione e con l'ulteriore conseguenza che, cessata la materia del contendere nelle more del giudizio, egli stesso non avrebbe potuto essere ritenuto soccombente, né, essere quindi, condannato al pagamento delle spese processuali.
Replica che il Tribunale avrebbe correttamente condannato il CP_6 al pagamento delle spese di lite, considerata la palese assenza di Parte_1 interesse ad agire dello stesso e l'insussistenza delle sue doglianze.
Contr
- considerata l'inammissibilità del primo motivo di appello – ritiene assorbita la seconda censura, in quanto incentrata unicamente sulla riforma della condanna alle spese, per asserita cessazione della materia del contendere e deduce che l'APPELLANTE avrebbe basato la propria tesi su un presupposto sbagliato ossia, sul fatto che l'accertamento della illegittimità della segnalazione alla Centrale
Rischi potesse costituire oggetto di un'autonoma domanda giudiziale, traendo da pagina 13 di 16 tale premessa il corollario che, una volta accertata l'illegittimità della segnalazione, la relativa “domanda” avrebbe dovuto essere accolta.
Contr Tale assunto, a detta della non sarebbe, invece, condivisibile, perché qualsiasi domanda giudiziale deve avere necessariamente per oggetto l'accertamento di un diritto. Conclusione cui è correttamente pervenuto il Giudice di primo grado, nella parte motiva non impugnata dall'appellante. Inoltre, il non avrebbe nemmeno denunciato alcun pregiudizio Parte_1 concretamente derivato da tale segnalazione - formalmente visibile unicamente per disposizioni regolamentari - tanto che non avrebbe formulato neppure una domanda di risarcimento danni, né avrebbe prodotto alcuna documentazione idonea a sostegno dell'inesistenza del debito e del proprio adempimento prima della segnalazione, essendosi limitato a contestare la legittimità formale, senza neppure giustificare il mancato pagamento del debito a far data dal 2011.
Contr Ed ancora in riferimento al mancato preavviso, afferma che il preavviso di segnalazione in Centrale Rischi al consumatore, costituisce, solo, un mero obbligo di trasparenza, il cui inadempimento, ove riscontrato, non inficia la validità della segnalazione, ma al più può dare adito a conseguenze risarcitorie, come rilevato peraltro anche dal medesimo CTU. Conseguenze risarcitorie che, nella specie, è pacifico non siano state dedotte.
Ciò posto, il Collegio ritiene che il motivo in argomento sia assorbito dalle considerazioni svolte in ordine al primo motivo e che, quindi, il Giudice di primo grado abbia correttamente posto a carico del carente di interesse Parte_1 ad agire sin dalla data del deposito del ricorso introduttivo, le spese del giudizio, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Ad ogni buon conto, con riguardo all'accertamento ed alla declaratoria di illegittimità della segnalazione, si rileva, in ottemperanza all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, “poiché la tutela giurisdizionale è
pagina 14 di 16 tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che rappresentino elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza” (Cass. Sez. U,
20/12/2006, n. 27187).
Infatti “(..) il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez.2 Ordinanza n. 12733 del 2024).
Applicando tali principi di diritto al caso in esame, risulta evidente che il Tribunale abbia correttamente ritenuto che il mero accertamento della illegittimità della segnalazione alla Centrale rischi, non seguito da alcuna richiesta risarcitoria, a fronte della carenza di interesse del ad ottenere la cancellazione di Parte_1 tale segnalazione, in quanto già avvenuta ante causam, non potesse costituire oggetto di un'autonoma domanda giudiziale, né tantomeno del relativo accoglimento.
In conclusione, la sentenza sul punto va confermata.
III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito Contr del giudizio complessivo (che vede vittoriose e le spese CP_6 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in Parte_1 relazione al valore indeterminato basso della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi a fronte della scarsa complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria, in quanto non svolta.
pagina 15 di 16 Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di rappresentata dalla mandataria Controparte_2 [...]
, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Repert. n. 531/2023 CP_3 del 10/03/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore di ciascuna appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 18.06.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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