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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, composto da:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1476 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2022, promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LILLIU CINZIA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/09/1983, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BASSU CECILIA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “voglia il Tribunale adito:
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre, e determinare i tempi e le modalità di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, tenendo conto dei turni di lavoro del padre, stabilendo che costoro possano stare con lui nei giorni precisi liberi dal lavoro, in base alla comunicazione mensile dei turni di lavoro del che verrà fatta alla madre (almeno Pt_1
due volte alla settimana con un fine settimana al mese); per quanto concerne le festività
natalizie, fatti salvi diversi accordi tra le parti, si manterranno gli stessi criteri, in base ai turni di lavoro del ricorrente, e il criterio dell'alternanza per il 24 dicembre ed il 25
dicembre; il criterio dell'alternanza dovrà essere adottato anche in occasione del giorno del compleanno dei bambini;
relativamente al Capodanno ed ai giorni di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo; con riferimento alle ferie estive, salvo diverso accordo tra le parti,
il padre e la madre potranno trascorrere con i minori 10 giorni consecutivi, previamente concordata entro il 31 maggio di ogni anno;
- Stabilire che il mutuo cointestato della casa coniugale debba essere corrisposto nella misura del 50% da parte dei coniugi, secondo le regole generali in materia di comunione, e conseguentemente determinare in misura proporzionata al reddito percepito, comunque in misura non superiore ad € 300,00 la somma che il sig. Pt_1
dovrà mensilmente corrispondere a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, preventivamente concordate e documentate;
in subordine, solamente nell'ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse disporre che il ricorrente debba continuare a farsi carico in via esclusiva del pagamento del mutuo della casa coniugale cointestata con la disporre che ciascun genitore CP_1
provveda al mantenimento diretto dei figli per i periodi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, con pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%
e, per la corretta individuazione delle stesse, con rinvio alle linee guida adottate dal
Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017;
- Nulla disporre a titolo di assegno divorzile in favore della resistente, tenuto conto della sua capacità lavorativa, solo ridotta a causa della patologia alla stessa diagnosticata in
2 passato;
- Rigettare le domande avverse.
- Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio”.
Nell'interesse della resistente: “voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in parte confermare ma anche integrare e modificare nei limiti di quanto segue, i provvedimenti assunti in via provvisoria con Ordinanza del 26/07/2022 e segnatamente:
- confermare il disposto riguardo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- c) confermare altresì lo stesso disposto riguardo l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima e il pagamento del mutuo dell'abitazione stessa in capo al Sig. ; Pt_1
- d) confermare altresì il pagamento da parte del medesimo Sig. delle spese Pt_1
straordinarie per i figli minori nella misura del 70%;
- e) confermare, inoltre, in due giorni alla settimana la permanenza dei minori con il padre, pernottamento incluso, e a fine settimana alternati, ma, a parziale modifica di quanto disposto con i provvedimenti provvisori, disporre che sia i due giorni alla settimana che i fine settimana alternati, corrispondano ai giorni liberi riportati nei turni di lavoro che vengono comunicati preventivamente e per e-mail per tutto l'anno alla categoria dei vigili del fuoco, a cui appartiene il Sig. , secondo il turno di Pt_1
appartenenza, che il ricorrente dovrà a sua volta comunicare alla resistente, via mail o tramite messaggio, non appena allo stesso vengono comunicati dal proprio datore di lavoro medesimo, e, in caso di emergenze lavorative (considerata la specificità
dell'attività) che imponessero la modifica dei turni o l'impegno lavorativo, queste siano comunicate immediatamente alla madre dei bambini a mezzo messaggio telefonico o e mail. Disponendo in tutti i casi che per ipotesi in cui il padre per emergenze di lavoro non possa tenere con sé i figli per due volte la settimana e per i fine settimana alternati,
gli stessi debbano essere recuperati nel primo giorno o giorni liberi a disposizione del padre, consecutivi o non consecutivi a quelli ordinari successivi, e riguardo i fine
3 settimina ancorché il recupero dovesse comportare per il padre di dover tenere i bambini per due o tre fine settimana consecutivi.
- Disporre altresì ad integrazione:
- f) Quanto alle vacanze estive e alle feste pasquali e natalizie e per i compleanni, (come già disposto con la Sentenza di separazione Trib. CA del 24.11.2020 - RG 3820/2017)
che quanto alle vacanze estive ciascun genitore dovrà tenere con sé i figli per 21 giorni consecutivi. Quanto ai compleanni dei minori e alle festività anche scolastiche di
Natale, Capodanno, Epifania, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, i minori li trascorreranno alternativamente con i genitori.
- Modificare, invece, rispetto ai provvedimenti provvisori della SV del 26/07/2022 e pertanto disporre e fissare l'assegno di mantenimento dovuto dal per il Pt_1
mantenimento dei figli minori nella misura di Euro 430,00, con rivalutazione annuale
Istat;
Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/03/2022, ha domandato la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in data Controparte_1
10/10/2009 in SINNAI, prevedendo l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre e la disciplina dei tempi di visita del padre, altresì
disponendo che il mutuo cointestato relativo alla casa coniugale sia sostenuto da entrambi i coniugi, e sia determinato un contributo al mantenimento dei figli non superiore a euro 300, con spese straordinarie al 50%.
A fondamento della domanda, ha esposto che dalla unione coniugale erano nati due figli, e il 9.08.2010 e 27.12.2014; con sentenza del 24.11.2020 del Per_1 Per_2
Tribunale di Cagliari, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
prevedendo l'affidamento condiviso dei figli, l'assegnazione alla madre della casa familiare con disciplina del diritto di visita del padre, il versamento di un contributo di
4 euro 400,00 per il mantenimento dei figli, e data la ancora forte conflittualità tra coniugi, l'incarico al Servizio Sociale del Comune di Sinnai di un sostegno psicologico e genitoriale alle parti;
che la disciplina dettata dal giudice della separazione con riguardo alle visite del padre era incompatibile con gli obblighi di lavoro del medesimo e motivo di persistente contrasto fra le parti;
che il Servizio sociale incaricato aveva declinato la propria competenza a fornire il supporto disposto;
che le proprie condizioni economiche e lavorative, quale Vigile del Fuoco, non erano mutate;
che la convenuta,
pur essendo affetta da sclerosi multipla, svolgeva lavori saltuari in nero, percepiva il
RDC e gli assegni familiari;
che il proprio reddito netto era pari a 23.409 (CU/2021),
22.632,88 (CU/2020), 22.105,13 (CU/2019), e gravato dalla rata del mutuo cointestato di euro 731,62 al mese, da lui sostenuta interamente, e da altri prestiti in scadenza nel
2025, con un residuo di soli euro 279 detratto anche il versamento dell'assegno di mantenimento dei figli.
si è costituita in giudizio non opponendosi alla pronuncia Controparte_1
del divorzio ma chiedendo la conferma della disciplina della separazione.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione, il Presidente del
Tribunale, in via temporanea e urgente, ha regolato i tempi di visita del padre secondo gli accordi raggiunti dalle parti nell'udienza del 22/06/2022, rideterminando in euro 350
mensili la somma dovuta per il mantenimento dei figli tenuto conto degli incrementati tempi di permanenza presso il padre.
Con sentenza parziale n. 99/2023, pubblicata in data 24/01/2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimoniale tra le parti, e la causa è proseguita per l'istruzione e la decisione delle ulteriori domande.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle domande formulate.
In ossequio alla regola posta dall'art. 337ter c.c, i minori devono essere affidati in via condivisa a entrambi i genitori, come d'altra parte concordemente domandato.
5 Le parti concordano inoltre per il collocamento prevalente dei figli presso la madre, e conseguentemente la casa coniugale deve essere a questa assegnata.
Con riguardo ai tempi di permanenza presso il padre, si ritiene funzionale all'interesse dei figli in quanto consente una regolare e più intensa frequentazione in modo compatibile con i suoi obblighi di lavoro, confermare la disciplina dettata in via temporanea sull'accordo delle stesse parti, secondo cui - tenuto conto del fatto che la resistente non lavora mentre il ricorrente è vincolato a turni lavorativi - il padre potrà
tenere con sé i figli due giorni alla settimana, pernottamento incluso, e a fine settimana alternati, secondo i turni mensili di lavoro comunicati dal datore di lavoro annualmente e mensilmente, da comunicare in via immediata alla resistente via mail o tramite messaggio.
Occorre invece precisare che l'eventuale emergenza lavorativa del padre che non consenta il rispetto del calendario annuale o mensile potrà essere recuperata in altri giorni soltanto in caso di accordo fra le parti e in quanto sia compatibile con le esigenze dei figli, apparendo confusiva e non funzionale al loro interesse la previsione di un rigido obbligo di recupero.
Quanto alle festività dovrà essere seguito il criterio dell'alternanza annuale, e nel periodo estivo, i minori potranno stare con ciascun genitore anche per 10 giorni consecutivamente da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno.
Nessuna domanda di riconoscimento di un assegno divorzile è stata formulata.
Riguardo al contributo per il mantenimento dei due figli, ritiene il Collegio che debba essere determinato l'importo di euro 400 al mese.
Infatti, la riduzione a euro 350 disposta in fase presidenziale per l'incremento dei tempi di permanenza dei figli presso il padre non appare in concreto sorretta da una costante attuazione di tali tempi, come desumibile da quanto affermato dallo stesso ricorrente nella memoria di replica laddove argomenta: “La circostanza che il Sig. non abbia Pt_1
sempre potuto usufruire pienamente di tali tempi di permanenza, come lamentato dalla
6 resistente, non inficia la validità del principio su cui si è basata la riduzione, ovvero la maggiore compartecipazione diretta del padre alla cura e al mantenimento dei figli”.
L'argomento non può essere condiviso considerate le modeste risorse della resistente.
Occorre rilevare che il ricorrente evidenzia un incremento del reddito annuo, al netto di imposte e tasse, che risulta oggi pari a euro 26.620 (CU/2024) e 24.512 (CU/2023),
circa 2.100 al mese in media, ed è gravato dal pagamento della rata di euro 731,62
relativa al mutuo cointestato contratto per la casa coniugale che sostiene, e ha sempre sostenuto, in via esclusiva. Degli ulteriori gravami allegati dal ricorrente non deve tenersi conto in quanto cessati nel 2025.
La resistente ha dichiarato di non lavorare a causa della patologia (sclerosi multipla) da cui è affetta. Dalla relazione medica allegata al ricorso emerge una significativa invalidità ma non risulta una totale incapacità lavorativa, e dalle allegazioni della stessa resistente risulta che abbia percepito il reddito di cittadinanza di 200 euro al mese e abbia fatto in seguito richiesta di assegno di inclusione.
Percepiscono entrambi pro quota l'assegno unico, indicato dalla resistente in euro 170
mensili per ciascuno.
Tenuto conto quindi delle migliorate condizioni economiche del ricorrente e degli oneri su di lui gravanti, considerata la limitata capacità lavorativa ed economica della resistente, ed altresì la incostanza con cui pare trovare attuazione la disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, appare equo e congruo stabilire il contributo al mantenimento nell'importo di euro 400 al mese (200 per ciascun figlio).
La ripartizione delle spese straordinarie, già stabilita dal giudice della separazione nella misura del 70% per il ricorrente e del 30% per la resistente in ragione del divario economico fra loro, deve essere confermata.
In considerazione dell'accoglimento parziale di entrambe le domande, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, dato atto che con sentenza n. 99/2023, pubblicata in data 24/01/2023, è
stato pronunciato il divorzio fra le parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. affida i minori a entrambi i genitori;
2. dispone che i minori siano collocati in via prevalente presso la madre;
3. salvo diversi accordi fra le parti, il padre potrà tenere con sé i figli due giorni alla settimana, pernottamento incluso, e a fine settimana alternati, secondo i turni mensili di lavoro comunicati dal datore di lavoro annualmente e mensilmente, da comunicare in via immediata annualmente e mensilmente alla resistente via mail o tramite messaggio;
durante le festività dovrà essere seguito il criterio dell'alternanza annuale, e nel periodo estivo, i minori potranno stare con ciascun genitore anche per 10 giorni consecutivamente da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
3. dispone che contribuisca al mantenimento dei due figli con il Parte_1
versamento in favore di della somma di 400 euro (200 per Controparte_1
ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo ISTAT,
oltre al 70% delle spese straordinarie, quali quelle mediche non garantite dal SSN,
scolastiche e ricreative, da sostenere per i figli;
4. compensa le spese del giudizio.
Cagliari, 25/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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