Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4495 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14794/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 19 aprile 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mario Palma Busnelli del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Seregno (MB), via A. Locatelli n. 91/A, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. codice fiscale Controparte_1
C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 19 aprile 2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito civile in Milano in data 7 aprile 1993 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di
Milano - R.03, anno 1993, n. 158, Parte I), con , dalla cui unione non Controparte_1
nascevano figli e da cui si era separato con sentenza n. 8821/2003 del Tribunale di Milano del
4/06/2023, pubblicata in data 25/06/2003 e passata in giudicato come da attestazione del 22.02.2024, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, senza altra statuizione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 13 maggio 2025, così differita dall'udienza del 7 novembre 2024 attesa la richiesta di rinnovazione della notifica del ricorso, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia. Parte attrice insisteva nella domanda di divorzio senza altra statuizione e chiedeva quindi la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il Giudice Delegato, dato atto, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendola al Collegio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte convenuta di cittadinanza colombiana sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE
1111/2019, atteso che è in Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Milano in data 7 aprile 1993 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano - R.03, anno 1993, n. 158, Parte I).
pagina 2 di 3 Le parti si sono separate con sentenza n. sentenza n. 8821/2003 del Tribunale di Milano del 4/06/2023, pubblicata in data 25/06/2003 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo parte attrice dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Controparte_1
hanno celebrato matrimonio con rito civile in Milano in data 7 aprile 1993 (iscritto presso i
[...]
registri dello Stato Civile del Comune di Milano - R.03, anno 1993, n. 158, Parte I).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunchi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 28 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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