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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/11/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1330/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G.N.R. 1330/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Danilo Mascitti, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Brenda Mosca, giusta procura depositata telematicamente in data 20/2/2025;
- resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “separazione giudiziale”
1 CONCLUSIONI
Con note ex art. 473 bis. 28 lett. a) c.p.c. le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha domandato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: – confermare l'affidamento esclusivo o disporre l'affidamento superesclusivo o dei figli minori, Persona_1
e alla madre Sig.ra – disporre il diritto di visita a favore del padre, Persona_2 Parte_1 solo qualora sia nell'interesse dei minori;
– disporre a carico del Sig. un assegno, Controparte_1 come contributo al mantenimento per i figli, di € 500,00 mensili, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, con ordine di versamento e recupero degli arretrati e, più precisamente, di € 300,00 (per il solo figlio ) dal mese di settembre 2019 fino a settembre 2020 e di € 500,00 (per entrambi Persona_1
i figli) da ottobre 2020 a gennaio 2024 o, in subordine, dal giorno della presentazione della domanda, ex art. 473 bis n. 22 c.p.c.; – disporre che il Sig. corrisponda, altresì, alla Sig.ra Controparte_1 [...]
in misura del 50%, tutte le spese straordinarie, così come da protocollo dell'intestato Parte_1
Tribunale; autorizzare la madre a richiedere il passaporto e la carta d'identità per entrambi i figli;
– adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario a tutelare gli interessi dei minori. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”;
PER PARTE RESISTENTE il difensore non ha depositato note, si intendono richiamate
(cfr. Cass. n. 5018/2014) quelle già in precedenza rassegnate (di cui all'atto di costituzione di nuovo difensore del 20/2/2025): “1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_1
n. il 11.10.2017 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) disporre che
[...] entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore, le decisioni di maggior interesse per lo stesso - riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute - mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore presso cui il minore è collocato;
3) perimetrare i tempi di permanenza del figlio con il genitore non collocatario, nel seguente modo: 1) diritto di vista del padre al figlio almeno due volte al Per_1 mese con diritto dello stesso di prelevare il figlio dalla sua residenza la domenica mattina e con dovere di riaccompagnarlo entro le ore 20.00 del medesimo giorno;
2) garantire che il minore possa trascorrere con il padre le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con entrambi i genitori 3) vacanze estive divise in parti eguali tra i genitori;
4) assumere ogni altro provvedimento di legge nell'interesse di tutte le parti. Si deposita piano genitoriale. 4) determinare in complessivi euro 200.00 (duecento/00) mensili ciascuno) annualmente 2 rivalutabili in base agli indici ISTAT, l'assegno quale contributo di mantenimento dovuto dal CP_1
al figlio da corrispondersi al 5 di ogni mese alla madre tramite bonifico bancario su c/c intestato
[...] alla stessa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
5) disporre che il Controparte_1 contribuisca al 50% delle spese straordinarie per il figlio, così come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi qui riportato;
6) Prendere atto della disponibilità del comparente ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, 7) In ogni caso voglia l'On.le Tribunale adito disporre Consulenza tecnica d'ufficio […] in caso di ravvisata inidoneità di entrambi i genitori, suggerire i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori;
8) adottare ogni provvedimento ritenuto utile e necessario nell'interesse dei minori;
9) rigettare ogni altra domanda;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/9/2023 ha instaurato il Parte_1 presente giudizio al fine di ottenere la separazione dal coniuge con il Controparte_1 quale ha contratto matrimonio a Mehsampur (India) in data 19/12/2016 - atto trascritto nei
Registri di Stato Civile del Comune di ANEL a Mare in data 15/11/2021 (Parte II –
Serie C – Numero 69).
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, l'istante ha dedotto che: a) successivamente al matrimonio i coniugi hanno stabilito entrambi la residenza in Italia, a
ANEL a Mare;
b) dall' unione coniugale sono nati due figli, in data Persona_1
11/10/2017 e in data 8/10/2020; c) il resistete dal mese di agosto 2019 si è Persona_2 trasferito per esigenze di lavoro in Campania facendo solo occasionalmente rientro nella casa coniugale, ove non ha più fatto ritorno dalla fine dell'anno 2020; d) nell'attualità i minori risiedono con la madre nell'abitazione coniugale sita a ANEL a Mare, via Turati n. 680 di proprietà del padre della ricorrente;
e) stabilitosi definitivamente a Controparte_1
SE si è reso di fatto irreperibile, disinteressandosi completamente dei figli sia dal punto di vista affettivo (non vedendoli, nè sentendoli da circa due anni), sia dal punto di vista economico “facendo mancare loro i mezzi di sussistenza” (ragione per cui è stato iscritto dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo il procedimento penale RG 582/2022
3 Mod. 21 per il reato di cui all'art. 570 comma 2 c.p. commesso in danno di moglie e figli); f) per le inadempienze del resistente ha avviato dinanzi al Tribunale di Parte_1
Fermo il giudizio 1558/2021 VG “per chiedere il mantenimento” (poi dichiarato inammissibile), nell'ambito del quale il resistente ha negato la paternità della minore senza Persona_2 tuttavia avviare azione di disconoscimento;
g) neppure ha autorizzato Controparte_1 il rilascio dei documenti d'identità validi per l'espatrio ai minori;
h) l'assoluto disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei figli giustifica l'affidamento esclusivo degli stessi alla madre, unica fattasi carico delle relative esigenze da anni;
i) nell'attualità Parte_1 lavora con qualifica di operaia presso un calzaturificio e percepisce una retribuzione mensile di euro 1.200,00 circa;
mentre il resistente presta attività lavorativa come dipendente presso un'impresa nella provincia di SE.
Per gli esposti motivi la ricorrente nell'atto introduttivo ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, – a) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi, per tutte le circostanze di cui in narrativa;
– b) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
– c) disporre l'affidamento superesclusivo o esclusivo dei figli minori, e Persona_1 [...]
alla madre Sig.ra – d) non disporre il diritto di visita a favore del Per_2 Parte_1 padre, ovvero solo a seguito di compiuta verifica della capacità genitoriale dello stesso, con interessamento, si opus, dei Servizi Sociali e del Consultorio, con incontri da svolgere in via protetta, ovvero secondo quanto meglio riterrà l'Ill.mo Tribunale, nell'interesse dei minori, non essendo possibile un'attuale prognosi sulle condizioni e sui comportamenti del padre stesso;
– g) disporre a carico del Sig. un Controparte_1 assegno, come contributo al mantenimento per i figli, di € 500,00 mensili, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, con ordine di versamento e recupero degli arretrati e, più precisamente, di € 300,00
(per il solo figlio ) dal mese di settembre 2019 fino a settembre 2020 e di € 500,00 (per Persona_1 entrambi i figli) da ottobre 2020 ad oggi;
– h) disporre che il Sig. corrisponda, Controparte_1 altresì, alla Sig.ra in misura del 50%, tutte le spese straordinarie, così come da Parte_1 protocollo dell'intestato Tribunale;
– i) autorizzare la madre a richiedere il passaporto e la carta d'identità per entrambi i figli;
– j) adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario a tutelare gli interessi dei minori. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, poiché i tentativi di addivenire ad una consensuale soluzione della questione sono rimasti vani per fatto e colpa del resistente ”.
2. Il resistente , nel costituirsi in giudizio già nella fase Controparte_1 presidenziale, senza opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi, ha 4 contestato ogni ulteriore allegazione avversaria, formulando a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie e domanda di disconoscimento della paternità della figlia Persona_2
Lo stesso in particolare ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che: a) dall'unione matrimoniale è nato un figlio in data 11/10/2017; b) successivamente i Persona_1 coniugi hanno convissuto sino al mese di agosto 2019, quando “a causa della mancanza di lavoro e dell'impossibilità di provvedere ai fabbisogni della famiglia”, - in accordo Controparte_1 con la coniuge - si è trasferito in Campania “dove risiede una nutrita comunità di cittadini indiani, regolarmente impiegati in aziende di allevamento bufalino”, mentre la ricorrente è rimasta a vivere unitamente ai figli presso la casa coniugale a ANEL a Mare;
b) successivamente al trasferimento il resistente ha mantenuto regolari contatti telefonici con la ricorrente, sebbene a causa della distanza e delle ridotte risorse economiche abbia potuto contribuire solo sporadicamente al mantenimento della famiglia, tornando nelle MA solo in rare occasioni;
d) nel mese di settembre 2021 è venuto a conoscenza che Controparte_1 la ricorrente ha intrattenuto “una relazione sentimentale con latro soggetto e che la figlia della donna, ovvero la piccola (n. il 08.10.2020) non era la figlia dell'odierno resistente ma di altro Persona_2 uomo” – per cui è interesse del padre esercitare nel presente giudizio azione di disconoscimento nei confronti della minore d) il resistente ha, quindi, Persona_2 tentato di riallacciare i rapporti con il figlio , osteggiati dalla ricorrente, la Persona_1 quale si è opposta anche alla richiesta di eseguire il test del DNA al fine di verificare la paternità della minore - situazione che ha acuito il conflitto tra le parti;
e) il mancato Per_2 consenso del padre al rilascio dei documenti d'identità è legato al timore che la madre trasferisca all'estero il figlio definitivamente;
f) il procedimento penale avviato a carico dello stesso per asserite violazioni dei doveri genitoriali, non risulta ancora concluso con sentenza definitiva (essendo stato notificato a il solo decreto di citazione Controparte_1 diretta a giudizio); g) il resistente - non avendo trovato subito lavoro dopo il trasferimento, circostanza che giustifica la sporadica contribuzione economica - solo dal gennaio 2021 è occupato come operaio presso un'impresa agricola con sede a SE e percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 1.200 circa;
h) essendo le condotte del padre giustificate dalle descritte carenze economiche dello stesso, nonchè dalla violazione dei doveri coniugali perpetrata dalla coniuge sussistono i presupposti – previo accertamento Parte_1
5 che la minore non è figlia del resistente - per l'affidamento del solo minore Persona_2
ad entrambi i genitori. Persona_1
Per tali motivi il resistente ha domandato al Tribunale “nel merito: - accogliersi la domanda di disconoscimento della paternità e, per l'effetto, dichiararsi che il nato il [...], Controparte_1 non è il padre di nata il [...] - ordinare all'ufficiale di Stato vivile del Comune di Persona_2
IV MA (Mc) di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita. In via istruttoria: chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio medico-legale di tipo biologico al fine di accertare l'incompatibilità del profilo genetico della minore con quello del presunto padre Persona_2 CP_1
Ammettersi altresì la prova per interpello formale e per testimoni al fine di accertare l'adulterio di
[...] sui fatti che saranno rubricati per separati capitoli nelle successive memorie ex art. 183 Parte_1
c.p.c. In ogni caso 2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore n. il 11.10.2017 ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) disporre che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore, le decisioni di maggior interesse per lo stesso - riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute - mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore presso cui il minore è collocato;
4) perimetrare i tempi di permanenza del figlio con il genitore non collocatario, nel seguente modo: 1) diritto di vista del padre al figlio almeno due volte al mese con diritto dello stesso Per_1 di prelevare il figlio dalla sua residenza la domenica mattina e con dovere di riaccompagnarlo entro le ore
20.00 del medesimo giorno;
2) garantire che il minore possa trascorrere con il padre le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con entrambi i genitori 3) vacanze estive divise in parti eguali tra i genitori;
4) assumere ogni altro provvedimento di legge nell'interesse di tutte le parti. Si deposita piano genitoriale 5) determinare in complessivi euro 200.00 (duecento/00) mensili ciascuno) annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, l'assegno quale contributo di mantenimento dovuto dal al figlio Controparte_1 da corrispondersi al 5 di ogni mese alla madre tramite bonifico bancario su c/c intestato alla stessa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
6) disporre che il contribuisca al Controparte_1
50% delle spese straordinarie per il figlio, così come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi qui riportato;
7) Prendere atto della disponibilità del comparente ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità 8) In ogni caso voglia l'On.le Tribunale adito disporre
Consulenza tecnica d'ufficio […] adottare ogni provvedimento ritenuto utile e necessario nell'interesse dei minori 9) rigettare ogni altra domanda;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”. 6 3. Nei termini di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c. le parti non hanno depositato memorie.
All'esito della prima udienza svolta dinanzi al giudice istruttore in data 11/1/2024, in via provvisoria ed urgente, con ordinanza del 12/1/2024 è stato disposto l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre, con collocamento presso la Persona_1 Persona_2 residenza della stessa, la regolamentazione del diritto di visita del padre “due weekend al mese
[…] presso l'abitazione della madre ed, in ogni caso, alla presenza della stessa”, l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento dei figli versando alla ricorrente la somma mensile complessiva di € 300,00, nonché l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli. Con il medesimo provvedimento è stato altresì conferito incarico ai Servizi Sociali del Comune di Porto ANEL – unitamente al Consultorio territorialmente competente - di relazionare in ordine alle condizioni del nucleo familiare ed alla capacità genitoriali delle parti.
Nel prosieguo del giudizio, all'udienza del 14/3/2024 il resistente ha dato atto di “di rinunciare all'azione quanto alla domanda di disconoscimento della minore nata a [...]
IV MA (MC) in data 08.10.2020”. Pertanto, all'esito di tale udienza, su richiesta delle parti, con sentenza parziale n. 383/2024 pubblicata in data 29/5/2024 è stata “dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla domanda riconvenzionale di disconoscimento della paternità di proposta dal resistente, avendo lo stesso formulato rinuncia all'azione” ed è stata Persona_2 pronunciata la separazione tra i coniugi;
la causa è, quindi, proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte.
Nelle more i Servizi Sociali incaricati del Comune di Porto ANEL hanno depositato relazione informativa del 9/4/2024 con la quale hanno dato atto che: a) non emergono criticità in merito alle capacità genitoriali della madre – la quale “mostra un coinvolgimento impegnato e responsabile nell'interazione con i figli, fornendo loro quelle cure, attenzioni e modelli di riferimento che possono promuoverne lo sviluppo di un immagine positiva di loro stessi sia a livello di competenza personale che relazionale” (cfr. p. 11); b) quanto al padre “sarebbe auspicabile che il signor CP_ si focalizzasse sul recupero delle componenti emotivo-affettive della relazione tra lui e i suoi figli, assumendo un atteggiamento fattivamente centrato sui loro bisogni psico-affettivi-relazionali, piuttosto che continuare a posticipare con motivazioni non meglio specificate, che rischiano di amplificare la distanza tra le due realtà genitoriali, potendo così esporre i bambini ad un clima di perdurante tensione” (cfr. p. 17), precisando che non è stato possibile “effettuare una osservazione della relazione padre-figli, per la CP_ sopra citta scelta del signor di non incontrare entrambi i figli, prima dell'esito dell'accertamento genetico 7 in ordine alla figlia (cfr. p. 19); c) quanto alle esigenze dei minori, appare Per_2 opportuno “proporre una modalità di affido del minore alla figura materna, con collocamento dei bambini presso l'abitazione della signora la quale può continuare a fruire del supporto dei propri genitori nella Pt_1 gestione e nella crescita dei bambini. Per quanto concerne le modalità e i tempi di visita del padre con i figli, i medesimi potranno essere rimodulati solo a seguito del positivo avvio degli incontri, tenendo conto anche della CP_ lontananza fisica del signor dal luogo di residenza dei figli” (cfr, p. 20).
Risulta altresì depositata nel fascicolo telematico da parte della ricorrente in data 2/10/2024, consulenza genetica di parte datata 19/08/2024 (svolta dalla Dott.ssa in Persona_3 sede stragiudiziale su accordo di entrambi i genitori), in cui è dato atto che “le analisi genetiche effettuate consentono di affermare che è il padre biologico di . Controparte_1 Persona_2
Nel proseguo del giudizio, all'udienza del 3/10/2024 parte ricorrente ha dedotto il permanere sino all'attualità del totale disinteresse del padre nei confronti dei figli, sia sotto il profilo materiale che morale – deduzione rispetto alla quale il resistente ha dato atto che “la lontananza rende difficile il rapporto”. All'esito di tale udienza è stato assegnato termine alle parti per il deposito di documentazione economica aggiornata. Alla successiva udienza del
24/4/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata udienza rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi (nel corso dei quali le conclusioni sono state precisate come in epigrafe riportate).
Parte ricorrente con la propria comparsa conclusionale depositata in data 18/7/2025, ha dato atto che il Tribunale di Fermo con sentenza emessa in data 13/1/2025 nel procedimento RGN 582/2022 ha condannato per il reato ex art. 570 Controparte_1 comma 2 c.p. “alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa” (subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento di provvisionale) e che nonostante ciò il disinteressarsi dello stesso nei confronti dei figli permane, avendoli visti “dall'inizio del procedimento ad oggi, per pochi minuti e in due sole occasioni”.
Il resistente non ha depositato scritti conclusivi nei termini di cui all' art. 473 bis 28 c.p.c. e, tuttavia, con note di trattazione scritta per l'udienza di rimessione della causa in decisione del
17/9/2025 ha contestato la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla Persona_1 madre – dando atto che “non risulta provata alcuna inadeguatezza come genitore” e che “il medesimo vuole mantenere un ruolo attivo nella vita del figlio” – insistendo nelle conclusioni già rassegnate 8 esclusivamente con riguardo al figlio (non anche con riguardo alla minore Persona_1 rispetto alla quale non risultano formulate domande di regolamentazione Persona_2 dei rapporti neppure all'esito del giudizio). A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che la separazione tra i coniugi è già stata pronunciata con sentenza parziale n. 383/2024 emessa in data 23/5/2024 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande accessorie svolte dalle parti - il Collegio osserva quanto segue.
5. Quanto alle domande in ordine all'affidamento dei figli minorenni Persona_1
(nato l'[...]) e (nata l'[...]) – rispetto alla quale ultima con Persona_2 sentenza parziale n. 383/2024 pubblicata in data 29/5/2024 è stata “dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla domanda riconvenzionale di disconoscimento della paternità di Persona_2 proposta dal resistente, avendo lo stesso formulato rinuncia all'azione” - si osserva quanto segue.
L'ambito dei poteri di intervento del giudice in materia di responsabilità genitoriale è delineato dall'art. 337 ter c.c. ed è finalizzato a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, nelle modalità più idonee a soddisfare l'interesse dello stesso. Il giudice, pertanto, non è vincolato alle richieste avanzate dalle parti, né agli accordi intercorsi tra le stesse, potendo anche pronunciarsi “ultra petitum” nel superiore interesse del minore (cfr. in tal senso Cass. n. 25055/2017; Cass. 10174/2012 e altre).
L'art. 337-ter c.c prevede l'affidamento condiviso quale regola, dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico- fisico dei figli. Tuttavia, nel vigente assetto ordinamentale, l'affidamento esclusivo può essere disposto nel caso in cui l'ordinario regime dell'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore.
In assenza di ogni tipizzazione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorrerà che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (com'è nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura e di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla 9 inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento” (cfr. Cass. n. 18559/2016; Cass n. 27/2017; Cass. n. 6535/2019).
L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, o anche in caso di un'obiettiva lontananza o inaffidabilità di uno di un genitore che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità. Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, la predetta condizione di inidoneità educativa di un genitore e l'inadeguatezza del modello dell'affidamento condiviso a tutelare le esigenze del minore può verificarsi anche in caso di disinteresse nei confronti del figlio o di omessa contribuzione economica e collaborazione con l'altro genitore – si richiama sul punto l'orientamento prevalente di
Cassazione secondo cui “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
In specie dalla relazione svolta, su incarico del Tribunale, dai Servizi Sociali del Comune di
Porto ANEL (unitamente al consultorio territorialmente competente) depositata in data 9/4/2024 è emerso che: a) con riguardo alla madre, la “rete parentale materna appare caratterizzata dalla presenza di un solido legame affettivo con i bambini e dal desiderio autentico di offrire loro un contesto familiare accogliente e sereno. I nonni si configurano per i nipoti punti di riferimento significativi, in grado di coadiuvare e supportare la signora nello svolgimento del ruolo paterno. Si Pt_1 evidenzia pertanto un ambiente familiare ) propenso ad accogliere e rispondere alle esigenze dei bambini, sia su un piano concreto che affettivo” (cfr. p. 7); la madre “mostra un coinvolgimento impegnato e responsabile nell'interazione con i figli, fornendo loro quelle cure, attenzioni e modelli di riferimento che possono promuoverne lo sviluppo di un'immagine positiva di loro stessi sia a livello di competenza personale che relazionale. Un'area di funzionamento genitoriale che la signora potrebbe rimodulare attiene alla sua tendenza direttiva e piuttosto autocentrata di approcciare emotivamente alle situazioni […] Tale aspetto di limite relativo alla dimensione esperienziale, tuttavia, sembra essere mitigato da un valido esercizio sia della funzione attentiva che regolativa verso i bambini. La signora a livello di regolazione del Pt_1
10 comportamento, sembra infatti in grado di sostenere lo sviluppo delle competenze sociali dei figli, compresi i loro tentativi di padroneggiare i conflitti e di risolverli, sulla base delle possibilità pratiche offerte da una specifica soluzione. Al livello di focalizzazione attentiva, la signora mostra capacità di elargire ai figli Pt_1 quell'attenzione che consente loro di agire in modo flessibile e in sintonia con gli altri, ma anche di essere in grado di concentrarsi sui loro interessi. Lo stile di parenting complessivamente rilevato nella signora Pt_1 sembra pertanto offrire ai figli la possibilità di sperimentare una madre coinvolta e supportiva nello sviluppo e nel mantenimento sia di una attenzione condivisa che di una regolazione congiunta del comportamento;
in tal modo i bambini possono imparare dall'esperienza, affermare se stessi ed essere proficuamente in dialogo con gli altri” (cfr. p. 11); c) con riguardo al padre, “lo stesso non [ha] stabilito alcun legame con la minore escludendola di fatto dalla propria sfera relazionale-affettiva […] il genitore sceglie di non Per_2 concretizzare sin da subito il diritto dei suoi figli di crescere con l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Nonostante il considerevole lasso di tempo trascorso dall'ultimo incontro e/o contatto con del padre con i figli, CP_ il signor afferma “ho aspettato più di tre anni, adesso qualche mese in più non mi importa”. A tale CP_ proposito, si precisa che le scriventi avevano già proposto al signor di effettuare un incontro con i figli, mediato dai servizi, ma l'interessato non ha formulato istanza in tal senso, ribadendo la sua decisione di attendere l'esito dell'accertamento di paternità. Anche in relazione a siffatta scelta da parte dell'uomo, sembra CP_ che il contrasto con l'ex moglie pervada e condizioni ancora lo spazio della genitorialità per il signor laddove il procrastinare l'incontro con i figli è stato dal medesimo spiegato, facendo riferimento all'intento di
“far scoprire la verità e far vedere a tutti che mia moglie è una bugiarda” (cfr. p. 16, 17) – sicchè CP_
“sarebbe auspicabile che il signor si focalizzasse sul recupero delle componenti emotivo-affettive della relazione tra lui e i suoi figli, assumendo un atteggiamento fattivamente centrato sui loro bisogni psico- affettivi-relazionali, piuttosto che continuare a posticipare con motivazioni non meglio specificate, che rischiano di amplificare la distanza tra le due realtà genitoriali, potendo così esporre i bambini ad un clima di perdurante tensione. Questo potrebbe rappresentare una possibile area di inadeguatezza nell'esercizio del ruolo genitoriale paterno sui figli” (cfr. p. 17); c) con riguardo ai minori, gli stessi “sono apparsi ben curati nell'igiene e nell'aspetto e si sono relazionati alla scrivente in modo educato e spontaneo. è Per_1 apparso come un bambino inizialmente timido ma, dopo una prima conoscenza, molto socievole ed estroverso. si è subito presentata come una bambina molto solare e determinata, particolarmente affettuosa nei Per_2 riguardi della figura materna […] I bambini appaiono ricettivi alle iniziative materne, evidenziando a loro volta un dinamismo propositivo ed esploratorio. Le interazioni si susseguono in modo fluido, in un registro espressivo connotato da ilarità condivisa e piacevolezza nello stare insieme” (cfr. p. 18,19); mentre “per quanto concerne la figura paterna, non è stato invece possibile effettuare una osservazione della relazione 11 CP_ padre-figli, per la sopra citata scelta dichiarata dal signor di non incontrare entrambi figli, prima dell'esito dell'accertamento genetico in ordine alla figlia (cfr. p. 19); pertanto “allo stato Per_2 attuale, da quanto è stato possibile rilevare dagli accertamenti svolti, l'assolvimento dei compiti relativi all'accudimento, alla crescita e al mantenimento di un assiduo rapporto affettivo con i minori e Per_2
, è interamente assolto dalla signora coadiuvata dai suoi genitori. La figura paterna ha Persona_1 Pt_1 dichiarato la sua indisponibilità ad incontrare i propri figli fino all'esito dell'accertamento genetico.
Considerato l'ampio lasso di tempo trascorso dal suo ultimo incontro con i bambini e la delicata fase che sta attraversando il nucleo familiare, si ritiene opportuno che gli incontri padre-figli possano inizialmente svolgersi in maniera mediata. Si rende altresì necessario, a parere delle scriventi, verificare nel tempo l'effettivo e regolare impegno di responsabilità dell'interessato a coltivare e a mantenere la relazione con entrambi i minori. In considerazione di quanto sopra, si ritiene ad oggi opportuno proporre una modalità esclusiva di affido del minore alla figura materna, con collocamento dei bambini presso l'abitazione della signora la Pt_1 quale può continuare a fruire del supporto dei propri genitori nella gestione e nella crescita dei bambini. Per quanto concerne le modalità e i tempi di visita del padre con i figli, i medesimi potranno essere rimodulati solo CP_ a seguito del positivo avvio degli incontri, tenendo conto anche della lontananza fisica del signor dal luogo di residenza del figli” (cfr. p. 20).
Emerge, altresì, dagli atti che il padre dei minori risiede da anni in Controparte_1 provincia di SE, nel corso dei quali sino all'attualità non ha visto i figli se non sporadicamente (oltre a non avere manifestato l'effettiva intenzione di recuperare un rapporto con la minore – rispetto alla quale neppure risultano formulate Per_2 domande nelle conclusioni da ultimo rassegnate, successivamente alla rinuncia all'azione di disconoscimento) ed ha nel tempo del tutto omesso una regolare contribuzione economica in favore dei figli (cfr. sentenza penale di condanna n. 5/2025 del 13/1/2025 emessa dal
Tribunale di Fermo per il reato di cui all'art. 570 c.p. – prodotta in atti).
Tali reiterate condotte non partecipative del padre alle esigenze educative ed economiche dei figli, nonché le criticità in merito alle relative capacità genitoriali rilevate dalla relazione dei
Servizi e la stabile residenza dello stesso in altra regione, appaiono rendere in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, potendo causare paralisi decisorie nelle scelte quotidiane della vita dei figli.
Va quindi disposto l'affidamento esclusivo dei minori e Persona_1 Persona_2
alla madre, con collocamento prevalente presso la residenza della stessa.
12 6. Quanto al diritto di visita del padre ai figli, va considerato che l'affidamento esclusivo non preclude al genitore non affidatario di esercitare il proprio diritto di visita nei confronti dei minori - nell'interesse degli stessi, in attuazione del principio di bigenitorialità che non comporta l'applicazione di una proporzione matematica dei tempi di frequentazione del minore (cfr. Cass. n. 31902/2018):
Tuttavia, va altresì dato atto in specie del disinteresse manifestato in tal senso dal padre - anche nel corso del presente giudizio (all'esito del quale la regolamentazione delle visite è stata peraltro dallo stesso domandata con riguardo al solo minore e non Persona_1 anche per , nonché della relazione svolta dai Servizi Sociali incaricati da Persona_2 cui emerge che “Considerato l'ampio lasso di tempo trascorso dal suo ultimo incontro con i bambini e la delicata fase che sta attraversando il nucleo familiare, si ritiene opportuno che gli incontri padre-figli possano inizialmente svolgersi in maniera mediata. Si rende altresì necessario, a parere delle scriventi, verificare nel tempo l'effettivo e regolare impegno di responsabilità dell'interessato a coltivare e a mantenere la relazione con entrambi i minori.”
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, si ritiene di disporre che le visite di Controparte_1
ai figli minorenni possano essere svolte subordinatamente alla presa di contatti da
[...] parte dello stesso con il Servizio Sociale del Comune di Porto ANEL, il quale – previa valutazione della condizione dei minori e senza coartazione della volontà degli stessi – elaborerà un calendario di incontri protetti, da comunicare ad entrambi i genitori.
7. Quanto al contributo economico da porre a carico del padre, quale genitore non collocatario, va rilevato come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinviene la propria fonte direttamente nella legge ed in particolare negli artt. 147 e 337 ter c.c., che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti economici è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi sempre pronunciarsi anche “ultra petitum”(cfr. Cass. n. 25055/2017): l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore non convivente risponde, infatti, all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario (cfr. Cass. 24316/2013; Cass. 25300/2013).
13 Alla luce dell'art. 316 bis c.c. anche il genitore disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, è obbligato a mantenere i figli - permanendo l'obbligo di mantenimento degli stessi sempre a carico di entrambi i genitori (cfr. Tribunale Avellino , sez. I , 11/04/2017¸ Tribunale , Alessandria , sez. I , 11/04/2022 , n. 315; Tribunale , Terni ,
27/05/2022 , n. 448 ed altre conformi).
Pertanto, in considerazione del regime di affidamento sopra descritto, delle ordinarie esigenze di minori della medesima età e della documentazione economica in atti (da cui emerge che che è dipendente di un'impresa agricola con stipendio Controparte_1 mensile di euro 1.200 circa – cfr. buste paga in atti - e reddito lordo dichiarato relativo agli anni 2021 e 2022 rispettivamente di euro 7.906,97 ed euro 7.553,80 non avendo lo stesso provveduto al deposito di documentazione economica aggiornata nel termine assegnato dal giudice;
mentre ha dichiarato per gli anni 2022 e 2023 un reddito lordo Parte_1 complessivo di euro 16.414 e 19.090) - appare congruo porre a carico del padre-genitore non affidatario, a far data della presente domanda giudiziale, un assegno di mantenimento in favore dei figli di complessivi € 500,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, che lo stesso dovrà versare in favore di entro e non oltre il Parte_1 giorno 10 di ogni mese.
7.1. Quanto alle spese straordinarie per i figli le stesse vanno individuate secondo le indicazioni del protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo e poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Il genitore che avrà anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota all'altro genitore, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
8. In considerazione della materia trattata, delle ragioni della decisione e della parziale reciproca soccombenza, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
AFFIDA i figli minori (nato il [...]) e (nata il Persona_1 Persona_2
8/10/2020) in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la residenza della stessa;
14 DISPONE che possa esercitare il diritto di visita ad entrambi i figli Controparte_1 minori (nato il [...]) e (nata il [...]) in Persona_1 Persona_2 modalità protette alle condizioni di cui al punto n. 6 della presente sentenza;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, a far data dalla Controparte_1 presentazione della domanda giudiziale, a a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese la somma complessiva di € 500,00 - da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
PONE le spese straordinarie per i figli - individuate secondo le indicazioni del protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo - a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 16/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G.N.R. 1330/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Danilo Mascitti, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Brenda Mosca, giusta procura depositata telematicamente in data 20/2/2025;
- resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “separazione giudiziale”
1 CONCLUSIONI
Con note ex art. 473 bis. 28 lett. a) c.p.c. le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha domandato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: – confermare l'affidamento esclusivo o disporre l'affidamento superesclusivo o dei figli minori, Persona_1
e alla madre Sig.ra – disporre il diritto di visita a favore del padre, Persona_2 Parte_1 solo qualora sia nell'interesse dei minori;
– disporre a carico del Sig. un assegno, Controparte_1 come contributo al mantenimento per i figli, di € 500,00 mensili, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, con ordine di versamento e recupero degli arretrati e, più precisamente, di € 300,00 (per il solo figlio ) dal mese di settembre 2019 fino a settembre 2020 e di € 500,00 (per entrambi Persona_1
i figli) da ottobre 2020 a gennaio 2024 o, in subordine, dal giorno della presentazione della domanda, ex art. 473 bis n. 22 c.p.c.; – disporre che il Sig. corrisponda, altresì, alla Sig.ra Controparte_1 [...]
in misura del 50%, tutte le spese straordinarie, così come da protocollo dell'intestato Parte_1
Tribunale; autorizzare la madre a richiedere il passaporto e la carta d'identità per entrambi i figli;
– adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario a tutelare gli interessi dei minori. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”;
PER PARTE RESISTENTE il difensore non ha depositato note, si intendono richiamate
(cfr. Cass. n. 5018/2014) quelle già in precedenza rassegnate (di cui all'atto di costituzione di nuovo difensore del 20/2/2025): “1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_1
n. il 11.10.2017 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) disporre che
[...] entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore, le decisioni di maggior interesse per lo stesso - riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute - mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore presso cui il minore è collocato;
3) perimetrare i tempi di permanenza del figlio con il genitore non collocatario, nel seguente modo: 1) diritto di vista del padre al figlio almeno due volte al Per_1 mese con diritto dello stesso di prelevare il figlio dalla sua residenza la domenica mattina e con dovere di riaccompagnarlo entro le ore 20.00 del medesimo giorno;
2) garantire che il minore possa trascorrere con il padre le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con entrambi i genitori 3) vacanze estive divise in parti eguali tra i genitori;
4) assumere ogni altro provvedimento di legge nell'interesse di tutte le parti. Si deposita piano genitoriale. 4) determinare in complessivi euro 200.00 (duecento/00) mensili ciascuno) annualmente 2 rivalutabili in base agli indici ISTAT, l'assegno quale contributo di mantenimento dovuto dal CP_1
al figlio da corrispondersi al 5 di ogni mese alla madre tramite bonifico bancario su c/c intestato
[...] alla stessa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
5) disporre che il Controparte_1 contribuisca al 50% delle spese straordinarie per il figlio, così come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi qui riportato;
6) Prendere atto della disponibilità del comparente ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, 7) In ogni caso voglia l'On.le Tribunale adito disporre Consulenza tecnica d'ufficio […] in caso di ravvisata inidoneità di entrambi i genitori, suggerire i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori;
8) adottare ogni provvedimento ritenuto utile e necessario nell'interesse dei minori;
9) rigettare ogni altra domanda;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/9/2023 ha instaurato il Parte_1 presente giudizio al fine di ottenere la separazione dal coniuge con il Controparte_1 quale ha contratto matrimonio a Mehsampur (India) in data 19/12/2016 - atto trascritto nei
Registri di Stato Civile del Comune di ANEL a Mare in data 15/11/2021 (Parte II –
Serie C – Numero 69).
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, l'istante ha dedotto che: a) successivamente al matrimonio i coniugi hanno stabilito entrambi la residenza in Italia, a
ANEL a Mare;
b) dall' unione coniugale sono nati due figli, in data Persona_1
11/10/2017 e in data 8/10/2020; c) il resistete dal mese di agosto 2019 si è Persona_2 trasferito per esigenze di lavoro in Campania facendo solo occasionalmente rientro nella casa coniugale, ove non ha più fatto ritorno dalla fine dell'anno 2020; d) nell'attualità i minori risiedono con la madre nell'abitazione coniugale sita a ANEL a Mare, via Turati n. 680 di proprietà del padre della ricorrente;
e) stabilitosi definitivamente a Controparte_1
SE si è reso di fatto irreperibile, disinteressandosi completamente dei figli sia dal punto di vista affettivo (non vedendoli, nè sentendoli da circa due anni), sia dal punto di vista economico “facendo mancare loro i mezzi di sussistenza” (ragione per cui è stato iscritto dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo il procedimento penale RG 582/2022
3 Mod. 21 per il reato di cui all'art. 570 comma 2 c.p. commesso in danno di moglie e figli); f) per le inadempienze del resistente ha avviato dinanzi al Tribunale di Parte_1
Fermo il giudizio 1558/2021 VG “per chiedere il mantenimento” (poi dichiarato inammissibile), nell'ambito del quale il resistente ha negato la paternità della minore senza Persona_2 tuttavia avviare azione di disconoscimento;
g) neppure ha autorizzato Controparte_1 il rilascio dei documenti d'identità validi per l'espatrio ai minori;
h) l'assoluto disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei figli giustifica l'affidamento esclusivo degli stessi alla madre, unica fattasi carico delle relative esigenze da anni;
i) nell'attualità Parte_1 lavora con qualifica di operaia presso un calzaturificio e percepisce una retribuzione mensile di euro 1.200,00 circa;
mentre il resistente presta attività lavorativa come dipendente presso un'impresa nella provincia di SE.
Per gli esposti motivi la ricorrente nell'atto introduttivo ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, – a) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi, per tutte le circostanze di cui in narrativa;
– b) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
– c) disporre l'affidamento superesclusivo o esclusivo dei figli minori, e Persona_1 [...]
alla madre Sig.ra – d) non disporre il diritto di visita a favore del Per_2 Parte_1 padre, ovvero solo a seguito di compiuta verifica della capacità genitoriale dello stesso, con interessamento, si opus, dei Servizi Sociali e del Consultorio, con incontri da svolgere in via protetta, ovvero secondo quanto meglio riterrà l'Ill.mo Tribunale, nell'interesse dei minori, non essendo possibile un'attuale prognosi sulle condizioni e sui comportamenti del padre stesso;
– g) disporre a carico del Sig. un Controparte_1 assegno, come contributo al mantenimento per i figli, di € 500,00 mensili, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, con ordine di versamento e recupero degli arretrati e, più precisamente, di € 300,00
(per il solo figlio ) dal mese di settembre 2019 fino a settembre 2020 e di € 500,00 (per Persona_1 entrambi i figli) da ottobre 2020 ad oggi;
– h) disporre che il Sig. corrisponda, Controparte_1 altresì, alla Sig.ra in misura del 50%, tutte le spese straordinarie, così come da Parte_1 protocollo dell'intestato Tribunale;
– i) autorizzare la madre a richiedere il passaporto e la carta d'identità per entrambi i figli;
– j) adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario a tutelare gli interessi dei minori. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, poiché i tentativi di addivenire ad una consensuale soluzione della questione sono rimasti vani per fatto e colpa del resistente ”.
2. Il resistente , nel costituirsi in giudizio già nella fase Controparte_1 presidenziale, senza opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi, ha 4 contestato ogni ulteriore allegazione avversaria, formulando a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie e domanda di disconoscimento della paternità della figlia Persona_2
Lo stesso in particolare ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che: a) dall'unione matrimoniale è nato un figlio in data 11/10/2017; b) successivamente i Persona_1 coniugi hanno convissuto sino al mese di agosto 2019, quando “a causa della mancanza di lavoro e dell'impossibilità di provvedere ai fabbisogni della famiglia”, - in accordo Controparte_1 con la coniuge - si è trasferito in Campania “dove risiede una nutrita comunità di cittadini indiani, regolarmente impiegati in aziende di allevamento bufalino”, mentre la ricorrente è rimasta a vivere unitamente ai figli presso la casa coniugale a ANEL a Mare;
b) successivamente al trasferimento il resistente ha mantenuto regolari contatti telefonici con la ricorrente, sebbene a causa della distanza e delle ridotte risorse economiche abbia potuto contribuire solo sporadicamente al mantenimento della famiglia, tornando nelle MA solo in rare occasioni;
d) nel mese di settembre 2021 è venuto a conoscenza che Controparte_1 la ricorrente ha intrattenuto “una relazione sentimentale con latro soggetto e che la figlia della donna, ovvero la piccola (n. il 08.10.2020) non era la figlia dell'odierno resistente ma di altro Persona_2 uomo” – per cui è interesse del padre esercitare nel presente giudizio azione di disconoscimento nei confronti della minore d) il resistente ha, quindi, Persona_2 tentato di riallacciare i rapporti con il figlio , osteggiati dalla ricorrente, la Persona_1 quale si è opposta anche alla richiesta di eseguire il test del DNA al fine di verificare la paternità della minore - situazione che ha acuito il conflitto tra le parti;
e) il mancato Per_2 consenso del padre al rilascio dei documenti d'identità è legato al timore che la madre trasferisca all'estero il figlio definitivamente;
f) il procedimento penale avviato a carico dello stesso per asserite violazioni dei doveri genitoriali, non risulta ancora concluso con sentenza definitiva (essendo stato notificato a il solo decreto di citazione Controparte_1 diretta a giudizio); g) il resistente - non avendo trovato subito lavoro dopo il trasferimento, circostanza che giustifica la sporadica contribuzione economica - solo dal gennaio 2021 è occupato come operaio presso un'impresa agricola con sede a SE e percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 1.200 circa;
h) essendo le condotte del padre giustificate dalle descritte carenze economiche dello stesso, nonchè dalla violazione dei doveri coniugali perpetrata dalla coniuge sussistono i presupposti – previo accertamento Parte_1
5 che la minore non è figlia del resistente - per l'affidamento del solo minore Persona_2
ad entrambi i genitori. Persona_1
Per tali motivi il resistente ha domandato al Tribunale “nel merito: - accogliersi la domanda di disconoscimento della paternità e, per l'effetto, dichiararsi che il nato il [...], Controparte_1 non è il padre di nata il [...] - ordinare all'ufficiale di Stato vivile del Comune di Persona_2
IV MA (Mc) di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita. In via istruttoria: chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio medico-legale di tipo biologico al fine di accertare l'incompatibilità del profilo genetico della minore con quello del presunto padre Persona_2 CP_1
Ammettersi altresì la prova per interpello formale e per testimoni al fine di accertare l'adulterio di
[...] sui fatti che saranno rubricati per separati capitoli nelle successive memorie ex art. 183 Parte_1
c.p.c. In ogni caso 2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore n. il 11.10.2017 ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) disporre che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore, le decisioni di maggior interesse per lo stesso - riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute - mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore presso cui il minore è collocato;
4) perimetrare i tempi di permanenza del figlio con il genitore non collocatario, nel seguente modo: 1) diritto di vista del padre al figlio almeno due volte al mese con diritto dello stesso Per_1 di prelevare il figlio dalla sua residenza la domenica mattina e con dovere di riaccompagnarlo entro le ore
20.00 del medesimo giorno;
2) garantire che il minore possa trascorrere con il padre le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con entrambi i genitori 3) vacanze estive divise in parti eguali tra i genitori;
4) assumere ogni altro provvedimento di legge nell'interesse di tutte le parti. Si deposita piano genitoriale 5) determinare in complessivi euro 200.00 (duecento/00) mensili ciascuno) annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, l'assegno quale contributo di mantenimento dovuto dal al figlio Controparte_1 da corrispondersi al 5 di ogni mese alla madre tramite bonifico bancario su c/c intestato alla stessa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
6) disporre che il contribuisca al Controparte_1
50% delle spese straordinarie per il figlio, così come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi qui riportato;
7) Prendere atto della disponibilità del comparente ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità 8) In ogni caso voglia l'On.le Tribunale adito disporre
Consulenza tecnica d'ufficio […] adottare ogni provvedimento ritenuto utile e necessario nell'interesse dei minori 9) rigettare ogni altra domanda;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”. 6 3. Nei termini di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c. le parti non hanno depositato memorie.
All'esito della prima udienza svolta dinanzi al giudice istruttore in data 11/1/2024, in via provvisoria ed urgente, con ordinanza del 12/1/2024 è stato disposto l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre, con collocamento presso la Persona_1 Persona_2 residenza della stessa, la regolamentazione del diritto di visita del padre “due weekend al mese
[…] presso l'abitazione della madre ed, in ogni caso, alla presenza della stessa”, l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento dei figli versando alla ricorrente la somma mensile complessiva di € 300,00, nonché l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli. Con il medesimo provvedimento è stato altresì conferito incarico ai Servizi Sociali del Comune di Porto ANEL – unitamente al Consultorio territorialmente competente - di relazionare in ordine alle condizioni del nucleo familiare ed alla capacità genitoriali delle parti.
Nel prosieguo del giudizio, all'udienza del 14/3/2024 il resistente ha dato atto di “di rinunciare all'azione quanto alla domanda di disconoscimento della minore nata a [...]
IV MA (MC) in data 08.10.2020”. Pertanto, all'esito di tale udienza, su richiesta delle parti, con sentenza parziale n. 383/2024 pubblicata in data 29/5/2024 è stata “dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla domanda riconvenzionale di disconoscimento della paternità di proposta dal resistente, avendo lo stesso formulato rinuncia all'azione” ed è stata Persona_2 pronunciata la separazione tra i coniugi;
la causa è, quindi, proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte.
Nelle more i Servizi Sociali incaricati del Comune di Porto ANEL hanno depositato relazione informativa del 9/4/2024 con la quale hanno dato atto che: a) non emergono criticità in merito alle capacità genitoriali della madre – la quale “mostra un coinvolgimento impegnato e responsabile nell'interazione con i figli, fornendo loro quelle cure, attenzioni e modelli di riferimento che possono promuoverne lo sviluppo di un immagine positiva di loro stessi sia a livello di competenza personale che relazionale” (cfr. p. 11); b) quanto al padre “sarebbe auspicabile che il signor CP_ si focalizzasse sul recupero delle componenti emotivo-affettive della relazione tra lui e i suoi figli, assumendo un atteggiamento fattivamente centrato sui loro bisogni psico-affettivi-relazionali, piuttosto che continuare a posticipare con motivazioni non meglio specificate, che rischiano di amplificare la distanza tra le due realtà genitoriali, potendo così esporre i bambini ad un clima di perdurante tensione” (cfr. p. 17), precisando che non è stato possibile “effettuare una osservazione della relazione padre-figli, per la CP_ sopra citta scelta del signor di non incontrare entrambi i figli, prima dell'esito dell'accertamento genetico 7 in ordine alla figlia (cfr. p. 19); c) quanto alle esigenze dei minori, appare Per_2 opportuno “proporre una modalità di affido del minore alla figura materna, con collocamento dei bambini presso l'abitazione della signora la quale può continuare a fruire del supporto dei propri genitori nella Pt_1 gestione e nella crescita dei bambini. Per quanto concerne le modalità e i tempi di visita del padre con i figli, i medesimi potranno essere rimodulati solo a seguito del positivo avvio degli incontri, tenendo conto anche della CP_ lontananza fisica del signor dal luogo di residenza dei figli” (cfr, p. 20).
Risulta altresì depositata nel fascicolo telematico da parte della ricorrente in data 2/10/2024, consulenza genetica di parte datata 19/08/2024 (svolta dalla Dott.ssa in Persona_3 sede stragiudiziale su accordo di entrambi i genitori), in cui è dato atto che “le analisi genetiche effettuate consentono di affermare che è il padre biologico di . Controparte_1 Persona_2
Nel proseguo del giudizio, all'udienza del 3/10/2024 parte ricorrente ha dedotto il permanere sino all'attualità del totale disinteresse del padre nei confronti dei figli, sia sotto il profilo materiale che morale – deduzione rispetto alla quale il resistente ha dato atto che “la lontananza rende difficile il rapporto”. All'esito di tale udienza è stato assegnato termine alle parti per il deposito di documentazione economica aggiornata. Alla successiva udienza del
24/4/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata udienza rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi (nel corso dei quali le conclusioni sono state precisate come in epigrafe riportate).
Parte ricorrente con la propria comparsa conclusionale depositata in data 18/7/2025, ha dato atto che il Tribunale di Fermo con sentenza emessa in data 13/1/2025 nel procedimento RGN 582/2022 ha condannato per il reato ex art. 570 Controparte_1 comma 2 c.p. “alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa” (subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento di provvisionale) e che nonostante ciò il disinteressarsi dello stesso nei confronti dei figli permane, avendoli visti “dall'inizio del procedimento ad oggi, per pochi minuti e in due sole occasioni”.
Il resistente non ha depositato scritti conclusivi nei termini di cui all' art. 473 bis 28 c.p.c. e, tuttavia, con note di trattazione scritta per l'udienza di rimessione della causa in decisione del
17/9/2025 ha contestato la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla Persona_1 madre – dando atto che “non risulta provata alcuna inadeguatezza come genitore” e che “il medesimo vuole mantenere un ruolo attivo nella vita del figlio” – insistendo nelle conclusioni già rassegnate 8 esclusivamente con riguardo al figlio (non anche con riguardo alla minore Persona_1 rispetto alla quale non risultano formulate domande di regolamentazione Persona_2 dei rapporti neppure all'esito del giudizio). A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che la separazione tra i coniugi è già stata pronunciata con sentenza parziale n. 383/2024 emessa in data 23/5/2024 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande accessorie svolte dalle parti - il Collegio osserva quanto segue.
5. Quanto alle domande in ordine all'affidamento dei figli minorenni Persona_1
(nato l'[...]) e (nata l'[...]) – rispetto alla quale ultima con Persona_2 sentenza parziale n. 383/2024 pubblicata in data 29/5/2024 è stata “dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla domanda riconvenzionale di disconoscimento della paternità di Persona_2 proposta dal resistente, avendo lo stesso formulato rinuncia all'azione” - si osserva quanto segue.
L'ambito dei poteri di intervento del giudice in materia di responsabilità genitoriale è delineato dall'art. 337 ter c.c. ed è finalizzato a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, nelle modalità più idonee a soddisfare l'interesse dello stesso. Il giudice, pertanto, non è vincolato alle richieste avanzate dalle parti, né agli accordi intercorsi tra le stesse, potendo anche pronunciarsi “ultra petitum” nel superiore interesse del minore (cfr. in tal senso Cass. n. 25055/2017; Cass. 10174/2012 e altre).
L'art. 337-ter c.c prevede l'affidamento condiviso quale regola, dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico- fisico dei figli. Tuttavia, nel vigente assetto ordinamentale, l'affidamento esclusivo può essere disposto nel caso in cui l'ordinario regime dell'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore.
In assenza di ogni tipizzazione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorrerà che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (com'è nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura e di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla 9 inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento” (cfr. Cass. n. 18559/2016; Cass n. 27/2017; Cass. n. 6535/2019).
L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, o anche in caso di un'obiettiva lontananza o inaffidabilità di uno di un genitore che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità. Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, la predetta condizione di inidoneità educativa di un genitore e l'inadeguatezza del modello dell'affidamento condiviso a tutelare le esigenze del minore può verificarsi anche in caso di disinteresse nei confronti del figlio o di omessa contribuzione economica e collaborazione con l'altro genitore – si richiama sul punto l'orientamento prevalente di
Cassazione secondo cui “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
In specie dalla relazione svolta, su incarico del Tribunale, dai Servizi Sociali del Comune di
Porto ANEL (unitamente al consultorio territorialmente competente) depositata in data 9/4/2024 è emerso che: a) con riguardo alla madre, la “rete parentale materna appare caratterizzata dalla presenza di un solido legame affettivo con i bambini e dal desiderio autentico di offrire loro un contesto familiare accogliente e sereno. I nonni si configurano per i nipoti punti di riferimento significativi, in grado di coadiuvare e supportare la signora nello svolgimento del ruolo paterno. Si Pt_1 evidenzia pertanto un ambiente familiare ) propenso ad accogliere e rispondere alle esigenze dei bambini, sia su un piano concreto che affettivo” (cfr. p. 7); la madre “mostra un coinvolgimento impegnato e responsabile nell'interazione con i figli, fornendo loro quelle cure, attenzioni e modelli di riferimento che possono promuoverne lo sviluppo di un'immagine positiva di loro stessi sia a livello di competenza personale che relazionale. Un'area di funzionamento genitoriale che la signora potrebbe rimodulare attiene alla sua tendenza direttiva e piuttosto autocentrata di approcciare emotivamente alle situazioni […] Tale aspetto di limite relativo alla dimensione esperienziale, tuttavia, sembra essere mitigato da un valido esercizio sia della funzione attentiva che regolativa verso i bambini. La signora a livello di regolazione del Pt_1
10 comportamento, sembra infatti in grado di sostenere lo sviluppo delle competenze sociali dei figli, compresi i loro tentativi di padroneggiare i conflitti e di risolverli, sulla base delle possibilità pratiche offerte da una specifica soluzione. Al livello di focalizzazione attentiva, la signora mostra capacità di elargire ai figli Pt_1 quell'attenzione che consente loro di agire in modo flessibile e in sintonia con gli altri, ma anche di essere in grado di concentrarsi sui loro interessi. Lo stile di parenting complessivamente rilevato nella signora Pt_1 sembra pertanto offrire ai figli la possibilità di sperimentare una madre coinvolta e supportiva nello sviluppo e nel mantenimento sia di una attenzione condivisa che di una regolazione congiunta del comportamento;
in tal modo i bambini possono imparare dall'esperienza, affermare se stessi ed essere proficuamente in dialogo con gli altri” (cfr. p. 11); c) con riguardo al padre, “lo stesso non [ha] stabilito alcun legame con la minore escludendola di fatto dalla propria sfera relazionale-affettiva […] il genitore sceglie di non Per_2 concretizzare sin da subito il diritto dei suoi figli di crescere con l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Nonostante il considerevole lasso di tempo trascorso dall'ultimo incontro e/o contatto con del padre con i figli, CP_ il signor afferma “ho aspettato più di tre anni, adesso qualche mese in più non mi importa”. A tale CP_ proposito, si precisa che le scriventi avevano già proposto al signor di effettuare un incontro con i figli, mediato dai servizi, ma l'interessato non ha formulato istanza in tal senso, ribadendo la sua decisione di attendere l'esito dell'accertamento di paternità. Anche in relazione a siffatta scelta da parte dell'uomo, sembra CP_ che il contrasto con l'ex moglie pervada e condizioni ancora lo spazio della genitorialità per il signor laddove il procrastinare l'incontro con i figli è stato dal medesimo spiegato, facendo riferimento all'intento di
“far scoprire la verità e far vedere a tutti che mia moglie è una bugiarda” (cfr. p. 16, 17) – sicchè CP_
“sarebbe auspicabile che il signor si focalizzasse sul recupero delle componenti emotivo-affettive della relazione tra lui e i suoi figli, assumendo un atteggiamento fattivamente centrato sui loro bisogni psico- affettivi-relazionali, piuttosto che continuare a posticipare con motivazioni non meglio specificate, che rischiano di amplificare la distanza tra le due realtà genitoriali, potendo così esporre i bambini ad un clima di perdurante tensione. Questo potrebbe rappresentare una possibile area di inadeguatezza nell'esercizio del ruolo genitoriale paterno sui figli” (cfr. p. 17); c) con riguardo ai minori, gli stessi “sono apparsi ben curati nell'igiene e nell'aspetto e si sono relazionati alla scrivente in modo educato e spontaneo. è Per_1 apparso come un bambino inizialmente timido ma, dopo una prima conoscenza, molto socievole ed estroverso. si è subito presentata come una bambina molto solare e determinata, particolarmente affettuosa nei Per_2 riguardi della figura materna […] I bambini appaiono ricettivi alle iniziative materne, evidenziando a loro volta un dinamismo propositivo ed esploratorio. Le interazioni si susseguono in modo fluido, in un registro espressivo connotato da ilarità condivisa e piacevolezza nello stare insieme” (cfr. p. 18,19); mentre “per quanto concerne la figura paterna, non è stato invece possibile effettuare una osservazione della relazione 11 CP_ padre-figli, per la sopra citata scelta dichiarata dal signor di non incontrare entrambi figli, prima dell'esito dell'accertamento genetico in ordine alla figlia (cfr. p. 19); pertanto “allo stato Per_2 attuale, da quanto è stato possibile rilevare dagli accertamenti svolti, l'assolvimento dei compiti relativi all'accudimento, alla crescita e al mantenimento di un assiduo rapporto affettivo con i minori e Per_2
, è interamente assolto dalla signora coadiuvata dai suoi genitori. La figura paterna ha Persona_1 Pt_1 dichiarato la sua indisponibilità ad incontrare i propri figli fino all'esito dell'accertamento genetico.
Considerato l'ampio lasso di tempo trascorso dal suo ultimo incontro con i bambini e la delicata fase che sta attraversando il nucleo familiare, si ritiene opportuno che gli incontri padre-figli possano inizialmente svolgersi in maniera mediata. Si rende altresì necessario, a parere delle scriventi, verificare nel tempo l'effettivo e regolare impegno di responsabilità dell'interessato a coltivare e a mantenere la relazione con entrambi i minori. In considerazione di quanto sopra, si ritiene ad oggi opportuno proporre una modalità esclusiva di affido del minore alla figura materna, con collocamento dei bambini presso l'abitazione della signora la Pt_1 quale può continuare a fruire del supporto dei propri genitori nella gestione e nella crescita dei bambini. Per quanto concerne le modalità e i tempi di visita del padre con i figli, i medesimi potranno essere rimodulati solo CP_ a seguito del positivo avvio degli incontri, tenendo conto anche della lontananza fisica del signor dal luogo di residenza del figli” (cfr. p. 20).
Emerge, altresì, dagli atti che il padre dei minori risiede da anni in Controparte_1 provincia di SE, nel corso dei quali sino all'attualità non ha visto i figli se non sporadicamente (oltre a non avere manifestato l'effettiva intenzione di recuperare un rapporto con la minore – rispetto alla quale neppure risultano formulate Per_2 domande nelle conclusioni da ultimo rassegnate, successivamente alla rinuncia all'azione di disconoscimento) ed ha nel tempo del tutto omesso una regolare contribuzione economica in favore dei figli (cfr. sentenza penale di condanna n. 5/2025 del 13/1/2025 emessa dal
Tribunale di Fermo per il reato di cui all'art. 570 c.p. – prodotta in atti).
Tali reiterate condotte non partecipative del padre alle esigenze educative ed economiche dei figli, nonché le criticità in merito alle relative capacità genitoriali rilevate dalla relazione dei
Servizi e la stabile residenza dello stesso in altra regione, appaiono rendere in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, potendo causare paralisi decisorie nelle scelte quotidiane della vita dei figli.
Va quindi disposto l'affidamento esclusivo dei minori e Persona_1 Persona_2
alla madre, con collocamento prevalente presso la residenza della stessa.
12 6. Quanto al diritto di visita del padre ai figli, va considerato che l'affidamento esclusivo non preclude al genitore non affidatario di esercitare il proprio diritto di visita nei confronti dei minori - nell'interesse degli stessi, in attuazione del principio di bigenitorialità che non comporta l'applicazione di una proporzione matematica dei tempi di frequentazione del minore (cfr. Cass. n. 31902/2018):
Tuttavia, va altresì dato atto in specie del disinteresse manifestato in tal senso dal padre - anche nel corso del presente giudizio (all'esito del quale la regolamentazione delle visite è stata peraltro dallo stesso domandata con riguardo al solo minore e non Persona_1 anche per , nonché della relazione svolta dai Servizi Sociali incaricati da Persona_2 cui emerge che “Considerato l'ampio lasso di tempo trascorso dal suo ultimo incontro con i bambini e la delicata fase che sta attraversando il nucleo familiare, si ritiene opportuno che gli incontri padre-figli possano inizialmente svolgersi in maniera mediata. Si rende altresì necessario, a parere delle scriventi, verificare nel tempo l'effettivo e regolare impegno di responsabilità dell'interessato a coltivare e a mantenere la relazione con entrambi i minori.”
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, si ritiene di disporre che le visite di Controparte_1
ai figli minorenni possano essere svolte subordinatamente alla presa di contatti da
[...] parte dello stesso con il Servizio Sociale del Comune di Porto ANEL, il quale – previa valutazione della condizione dei minori e senza coartazione della volontà degli stessi – elaborerà un calendario di incontri protetti, da comunicare ad entrambi i genitori.
7. Quanto al contributo economico da porre a carico del padre, quale genitore non collocatario, va rilevato come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinviene la propria fonte direttamente nella legge ed in particolare negli artt. 147 e 337 ter c.c., che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti economici è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi sempre pronunciarsi anche “ultra petitum”(cfr. Cass. n. 25055/2017): l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore non convivente risponde, infatti, all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario (cfr. Cass. 24316/2013; Cass. 25300/2013).
13 Alla luce dell'art. 316 bis c.c. anche il genitore disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, è obbligato a mantenere i figli - permanendo l'obbligo di mantenimento degli stessi sempre a carico di entrambi i genitori (cfr. Tribunale Avellino , sez. I , 11/04/2017¸ Tribunale , Alessandria , sez. I , 11/04/2022 , n. 315; Tribunale , Terni ,
27/05/2022 , n. 448 ed altre conformi).
Pertanto, in considerazione del regime di affidamento sopra descritto, delle ordinarie esigenze di minori della medesima età e della documentazione economica in atti (da cui emerge che che è dipendente di un'impresa agricola con stipendio Controparte_1 mensile di euro 1.200 circa – cfr. buste paga in atti - e reddito lordo dichiarato relativo agli anni 2021 e 2022 rispettivamente di euro 7.906,97 ed euro 7.553,80 non avendo lo stesso provveduto al deposito di documentazione economica aggiornata nel termine assegnato dal giudice;
mentre ha dichiarato per gli anni 2022 e 2023 un reddito lordo Parte_1 complessivo di euro 16.414 e 19.090) - appare congruo porre a carico del padre-genitore non affidatario, a far data della presente domanda giudiziale, un assegno di mantenimento in favore dei figli di complessivi € 500,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, che lo stesso dovrà versare in favore di entro e non oltre il Parte_1 giorno 10 di ogni mese.
7.1. Quanto alle spese straordinarie per i figli le stesse vanno individuate secondo le indicazioni del protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo e poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Il genitore che avrà anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota all'altro genitore, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
8. In considerazione della materia trattata, delle ragioni della decisione e della parziale reciproca soccombenza, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
AFFIDA i figli minori (nato il [...]) e (nata il Persona_1 Persona_2
8/10/2020) in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la residenza della stessa;
14 DISPONE che possa esercitare il diritto di visita ad entrambi i figli Controparte_1 minori (nato il [...]) e (nata il [...]) in Persona_1 Persona_2 modalità protette alle condizioni di cui al punto n. 6 della presente sentenza;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, a far data dalla Controparte_1 presentazione della domanda giudiziale, a a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese la somma complessiva di € 500,00 - da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
PONE le spese straordinarie per i figli - individuate secondo le indicazioni del protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo - a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 16/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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